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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1347/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IN GIORGIO, Presidente
US TO, RE
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8808/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249028255169000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249028255169000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249028255169000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249028255169000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249028255169000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249028255169000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249028255169000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249028255169000 IVA-ALTRO 2008 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249028255169000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249028255169000 IRAP 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 21.10.2024 Ricorrente_1 impugnava il sollecito di pagamento meglio specificato in epigrafe, nella parte relativa alle sottese cartelle esattoriali nn. 29320150011003642000,
29320160065015492000, 29320190006102264000, 29320230034461330000, 29320240014111087000, ed agli avvisi di presa in carico nn. 89317014356112004000 e 89317014356191008000 eccependo, in primo luogo, la mancata notifica dei sopra elencati atti prodromici.
Si costituiva in giudizio ADER la quale produceva prova della notifica delle cartelle esattoriali ed asseriva di non potere fornire prova della notifica degli avvisi di presa in carico in quanto di competenza dell'ente impositore.
Con memorie illustrative per l'udienza del 19.12.2025, depositate in data 9.12.2025, la ricorrente, tra l'altro, eccepiva la “INAMMISSIBILITA' DELLA COSTITUZIONE DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER
CARENZA DI IUS POSTULANDI IN ASSENZA DI VALIDA PROCURA ALLE LITI RILASCIATA DA
SOGGETTO PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA DELL'ENTE”.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 19.12.2025 la Corte: “Rilevato che le memorie illustrative per l'udienza del 19.12.2025 sono state depositate dalla ricorrente in data 9.12.2025, e sono quindi tardive non essendo stato rispettato il termine di 10 giorni liberi prima dell'udienza stabilito dall'art. 32, comma 2, D. Lgs.
564/1992, da calcolare a ritroso;
rilevato d'ufficio che la resistente ADER non ha prodotto la procura speciale notarile indicata nel mandato ad litem con cui è stato conferito a Nominativo_1 la rappresentanza processuale dell'ente”, assegnava
“termine perentorio a tutto il 26 gennaio 2026 per il deposito della procura e rinvia per l'ulteriore corso all'udienza del 13 febbraio 2026, ore di rito”.
Il provvedimento veniva comunicato all'avv. Difensore_2 costituitasi per ADER, in data 23.12.2025.
Con memorie per l'udienza del 13.2.2026 la ricorrente evidenziava che ADER non aveva prodotto la procura mancante ed insisteva in ricorso. Ritiene la Corte che, dovendosi dichiarare inammissibile la costituzione in giudizio di ADER e non potendosi conseguentemente tenere conto della documentazione dalla stessa prodotta (comunque non comprendere la notifica degli avvisi di presa in carico che, contrariamente a quanto da essa sostenuto, riguarda attività dell'agente della riscossione e che spettava quindi ad esso - e non già all'ente impositore - documentare), il ricorso vada accolto.
Invero, dalla procura alle liti in atti si evince che la stessa è stata rilasciata da “Il sottoscritto Nominativo_1
in qualita' di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio SICILIA, a cio' autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Nominativo_2 - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rilasciata da Agenzia delle Entrate - Riscossione, con sede in Roma, alla Indirizzo_1
- 00142, (codice fiscale/partita IVA n. P.IVA_1 ) ente pubblico economico”.
Come prima tardivamente – e quindi inutilmente – eccepito dalla ricorrente, e poi rilevato d'ufficio dalla Corte, non risulta in atti copia dell'anzidetta procura notarile.
È stata data la possibilità alla resistente, con l'ordinanza del 19.12.2025, di sanare ai sensi dell'art.182 c.p.
c. il ravvisato difetto di rappresentanza in capo al soggetto che ha conferito la procura alle liti, di cui ADER non ha inteso avvalersi.
Non resta quindi che dichiarare inammissibile la sua costituzione in giudizio con conseguente inutilizzabilità della documentazione da essa prodotta e dare atto che, non sussistendo prova della notifica degli atti prodromici sopra elencati al sollecito di pagamento impugnato, il ricorso risulta fondato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in favore del procuratore distrattario della ricorrente che ne ha fatto rituale richiesta.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I^ grado di Catania, definitivamente decidendo sul ricorso iscritto al n.
8808/2024 R.G:
dichiara inammissibile la costituzione in giudizio di ADER e, in accoglimento del ricorso, annulla il sollecito di pagamento impugnato nella parte relativa alle sottese cartelle esattoriali nn. 29320150011003642000,
29320160065015492000, 29320190006102264000, 29320230034461330000, 29320240014111087000 ed agli avvisi di presa in carico nn. 89317014356112004000 e 89317014356191008000;
condanna ADER al pagamento delle spese di lite, in favore del procuratore antistatario della ricorrente avvocato Difensore_1, che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Corte di giustizia tributaria di I^ grado di Catania, sez.
IV^, il 13 febbraio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. G. Marino
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IN GIORGIO, Presidente
US TO, RE
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8808/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249028255169000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249028255169000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249028255169000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249028255169000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249028255169000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249028255169000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249028255169000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249028255169000 IVA-ALTRO 2008 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249028255169000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249028255169000 IRAP 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 21.10.2024 Ricorrente_1 impugnava il sollecito di pagamento meglio specificato in epigrafe, nella parte relativa alle sottese cartelle esattoriali nn. 29320150011003642000,
29320160065015492000, 29320190006102264000, 29320230034461330000, 29320240014111087000, ed agli avvisi di presa in carico nn. 89317014356112004000 e 89317014356191008000 eccependo, in primo luogo, la mancata notifica dei sopra elencati atti prodromici.
Si costituiva in giudizio ADER la quale produceva prova della notifica delle cartelle esattoriali ed asseriva di non potere fornire prova della notifica degli avvisi di presa in carico in quanto di competenza dell'ente impositore.
Con memorie illustrative per l'udienza del 19.12.2025, depositate in data 9.12.2025, la ricorrente, tra l'altro, eccepiva la “INAMMISSIBILITA' DELLA COSTITUZIONE DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER
CARENZA DI IUS POSTULANDI IN ASSENZA DI VALIDA PROCURA ALLE LITI RILASCIATA DA
SOGGETTO PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA DELL'ENTE”.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 19.12.2025 la Corte: “Rilevato che le memorie illustrative per l'udienza del 19.12.2025 sono state depositate dalla ricorrente in data 9.12.2025, e sono quindi tardive non essendo stato rispettato il termine di 10 giorni liberi prima dell'udienza stabilito dall'art. 32, comma 2, D. Lgs.
564/1992, da calcolare a ritroso;
rilevato d'ufficio che la resistente ADER non ha prodotto la procura speciale notarile indicata nel mandato ad litem con cui è stato conferito a Nominativo_1 la rappresentanza processuale dell'ente”, assegnava
“termine perentorio a tutto il 26 gennaio 2026 per il deposito della procura e rinvia per l'ulteriore corso all'udienza del 13 febbraio 2026, ore di rito”.
Il provvedimento veniva comunicato all'avv. Difensore_2 costituitasi per ADER, in data 23.12.2025.
Con memorie per l'udienza del 13.2.2026 la ricorrente evidenziava che ADER non aveva prodotto la procura mancante ed insisteva in ricorso. Ritiene la Corte che, dovendosi dichiarare inammissibile la costituzione in giudizio di ADER e non potendosi conseguentemente tenere conto della documentazione dalla stessa prodotta (comunque non comprendere la notifica degli avvisi di presa in carico che, contrariamente a quanto da essa sostenuto, riguarda attività dell'agente della riscossione e che spettava quindi ad esso - e non già all'ente impositore - documentare), il ricorso vada accolto.
Invero, dalla procura alle liti in atti si evince che la stessa è stata rilasciata da “Il sottoscritto Nominativo_1
in qualita' di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio SICILIA, a cio' autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Nominativo_2 - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rilasciata da Agenzia delle Entrate - Riscossione, con sede in Roma, alla Indirizzo_1
- 00142, (codice fiscale/partita IVA n. P.IVA_1 ) ente pubblico economico”.
Come prima tardivamente – e quindi inutilmente – eccepito dalla ricorrente, e poi rilevato d'ufficio dalla Corte, non risulta in atti copia dell'anzidetta procura notarile.
È stata data la possibilità alla resistente, con l'ordinanza del 19.12.2025, di sanare ai sensi dell'art.182 c.p.
c. il ravvisato difetto di rappresentanza in capo al soggetto che ha conferito la procura alle liti, di cui ADER non ha inteso avvalersi.
Non resta quindi che dichiarare inammissibile la sua costituzione in giudizio con conseguente inutilizzabilità della documentazione da essa prodotta e dare atto che, non sussistendo prova della notifica degli atti prodromici sopra elencati al sollecito di pagamento impugnato, il ricorso risulta fondato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in favore del procuratore distrattario della ricorrente che ne ha fatto rituale richiesta.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I^ grado di Catania, definitivamente decidendo sul ricorso iscritto al n.
8808/2024 R.G:
dichiara inammissibile la costituzione in giudizio di ADER e, in accoglimento del ricorso, annulla il sollecito di pagamento impugnato nella parte relativa alle sottese cartelle esattoriali nn. 29320150011003642000,
29320160065015492000, 29320190006102264000, 29320230034461330000, 29320240014111087000 ed agli avvisi di presa in carico nn. 89317014356112004000 e 89317014356191008000;
condanna ADER al pagamento delle spese di lite, in favore del procuratore antistatario della ricorrente avvocato Difensore_1, che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Corte di giustizia tributaria di I^ grado di Catania, sez.
IV^, il 13 febbraio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. G. Marino