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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 15/04/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Marina Caparelli - Presidente -
Dott. Lucio Benvegnù - Consigliere relatore -
Dott. Annalisa Multari - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 121 del Ruolo 2024, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 14/10/2024
da
(C.F. ), rappresentata dall'Avv.Pietro Parte_1 CodiceFiscale_1
Durante in forza di procura alle liti trasmessa per via telematica, unitamente al ricorso d'appello, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellante -
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso ex Controparte_1 P.IVA_1
lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste
- appellato -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.264/2024 del Tribunale
di Udine - impugnazione di licenziamento disciplinare.
Causa chiamata all'udienza di discussione del 13/2/2025.
Conclusioni
Per l'appellante: 1) in via preliminare: per i motivi in premessa, disporre ai sensi del-
l'art. 283 c.p.c. la sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata sentenza di primo gradoo;
2) in via principale: accogliere l'appello promosso nell'interesse della sig.ra e, per l'effetto, dichiarare la nullità del licenziamento intimatole e Parte_1
conseguentemente revocarlo nonchè condannare il Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrarla nelle Gradua-
[...]
toria Provinciali per le Supplenze, nelle correlate Graduatorie di Istituto, nelle GPS
di prima fascia cl. A046 – Scienze Giuridiche ed Economiche e nella GPS di seconda fascia cl. ADSS Sostegno Scuola Secondaria II° grado e nelle correlate graduatorie di Istituto, dalle quali è stata dichiarata decaduta con la determina, impugnata, n.
0009535 del 09.08.2023 (All. 2), con ogni conseguenza di legge dal punto di vista ri-
sarcitorio; con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio.
Per l'appellato: in via principale, dichiararsi inammissibile e/o rigettare l'avversario appello e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza in ogni sua parte. Spese del grado rifuse.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 16/9/2023 la sig.ra conveniva in giudizio Parte_1
il chiedendo l'annullamento e/o la disapplica- Controparte_1
zione e/o la rettifica del provvedimento di licenziamento ed esclusione delle gradua-
torie per l'assunzione a tempo determinato e/o indeterminato prot.n. AOODRFVG
0008517 D del 29/6/2023 riconfermato con successiva la determina avente ad ogget-
to la sua decadenza dalla Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) e dalle correlate Graduatorie di Istituto prot.n. U.0009535 del 9/8/2023.
Esponeva la ricorrente che il 12/11/2022, dopo un rinvio dovuto all'infezione da Covid-19, aveva sottoscritto il documento di presa di servizio presso l'Istituto "C.
Ceconi" di Udine, ma non il contratto di lavoro, poichè in questo era esposta una data antecedente a quella reale, e nei giorni successivi aveva insistito affinchè il testo del contratto fosse rettificato;
che ciò non era avvenuto e in seguito ella aveva comunque sottoscritto il contratto contenente la data errata del 13 ottobre, allo scopo di conser-
vare il posto di lavoro;
che l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, con lettera prot.n.
Pag.2 AOODRFVG 4010 del 25 marzo 2023, aveva formulato a suo carico vari addebiti disciplinari, in relazione ai quali ella si era difesa in forma scritta;
che nonostante ciò
il le aveva irrogato la sanzione del licenziamento e l'aveva dichiarata deca- CP_1
duta dalle graduatorie in cui era inserita.
Deduceva la sig.ra che il provvedimento sanzionatorio non era stato Pt_1
preceduto dalla contestazione immediata e specifica delle assenze oggetto di addebi-
to; che la sanzione era altresì ingiusta ed esagerata;
che ella aveva attestato la sua condizione di salute, spiegando anche perchè aveva trasmesso dei certificati medici cartacei, e non telematici, fino alla effettiva presa di servizio;
che è consentito attri-
buire efficacia retroattiva dei certificati medici;
che, non potendo il suo medico visi-
tarla a domicilio, ella aveva dovuto attendere l'attenuazione dei sintomi della malattia per recarsi di persona presso lo studio del medico;
che mai ella avrebbe potuto imma-
ginare che la retroattività dei certificati medici fosse causa di licenziamento;
che del resto il Dirigente Scolastico non aveva fatto richiesta di visita fiscale o di visita colle-
giale per verificare il suo stato di malattia;
che ella aveva anche giustificato le sue richieste di aspettativa non retribuita, peraltro mai riscontrate dal Dirigente Scolastico
e quindi da ritenere accolte;
che la richiesta di permesso del 13/2/2023 era stata ille-
gittimamente respinta dal Dirigente Scolastico;
che quest'ultimo aveva altresì respin-
to la sua richiesta di lavorare in smart working o di tornare a seguire un orario che prevedesse una giornata libera durante la settimana;
che il Dirigente Scolastico non aveva neppure risposto alle sue richieste di usufruire della giornata libera in conse-
guenza della sua situazione familiare;
che quindi il licenziamento le era stato commi-
nato per fatti colposi insussistenti e comunque inidonei a configurare giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro.
Si costituiva in giudizio il convenuto esponendo che alla sig.ra CP_1 [...]
era stato contestato un certo numero di assenze ingiustificate e cioè 13 giorni di Pt_2
assenze non autorizzate o espressamente negate e 34 giorni di assenze giustificati con certificati medici cartacei o certificati telematici emessi l'ultimo giorno del periodo di malattia;
che in questo modo la sig.ra aveva impedito all'Amministrazione Pt_1
Pag.3 sia di richiedere all'INPS di effettuare la visita fiscale, sia di nominare un supplente;
che il Dirigente Scolastico aveva sempre motivatamente negato i permessi e le aspet-
tative richieste dalla lavoratrice fra il 14 febbraio e il 22 marzo 2023; che le richieste già respinte e semplicemente reiterate dalla sig.ra non richiedevano ulteriore Pt_1
riscontro; che il Dirigente Scolastico aveva più volte informato la sig.ra sulle Pt_1
corrette modalità di comunicazione delle assenze;
che la documentazione inviata dalla sig.ra non attestava infezioni o sindromi post Covid;
che il licenzia- Pt_1
mento era stato intimato entro 120 giorni dall'avvio del procedimento disciplinare;
che la segnalazione degli illeciti disciplinari all'Ufficio competente non è soggetta a termini perentori;
che peraltro la tempestività della segnalazione deve essere valutata in modo relativo e cioè con riferimento alle particolarità del caso di specie;
che le infrazioni commesse dalla sig.ra valutate nel loro complesso, giustificavano Pt_1
il licenziamento per giusta causa;
che le assenze, anche prese singolarmente, giu-
stificavano la sanzione, avendo superato il limite di tre giorni nel biennio;
che mai erano stati negati alla sig.ra i benefici previsti dalla legge 104/92; e che la Pt_1
sanzione era proporzionate rispetto alla gravità dei fatti.
Con sentenza di data 10/9/2024 il Tribunale di Udine respingeva il ricorso richiamando le motivazioni già esposte nel provvedimento emesso in sede cautelare e condividendo le argomentazioni difensive svolte dal convenuto. CP_1
Contro questa decisione ha proposto appello la sig.ra affermando;
a) Pt_1
che il Tribunale di Udine ha erroneamente ritenuto che l'Amministrazione abbia ri-
spettato i termini di legge per la segnalazione degli illeciti disciplinari da parte del
Dirigente scolastico, la contestazione degli stessi da parte dell' l'emanazione CP_2
del provvedimento sanzionatorio finale;
b) che, contrariamente a quanto ritenuto dal
Giudice di primo grado, nessuna sua assenza è avvenuta senza previa comunicazione e a fronte di un espresso diniego del Dirigente Scolastico, non essendo ammissibile una negazione tacita dei permessi e dell'aspettativa non retribuita, peraltro richiesti a causa dell'eccezionale urgenza di assistere un familiare affetto da grave disabilità e
Pag.4 in connessione con una sintomatologia compatibile con un'infezione da Covid-19; c)
che il Tribunale non ha tenuto conto delle spiegazioni da lei fornite riguardo all'invio di certificati medici cartacei e di certificati telematici emessi il giorno precedente alla ripresa del servizio, fatto questo peraltro non a lei imputabile;
d) che i vizi o e irrego-
larità del certificato medico di malattia come il suo tardivo invio non giustificano il licenziamento ma al più una sanzione conservativa;
e) che il licenziamento le è stato intimato sulla base di fatti insussistenti o privi di rilevanza disciplinare ed è comun-
que sanzione eccessiva e sproporzionata, considerato che la sua condotta non è stata intenzionale e non ha arrecato alcun danno all'Amministrazione; f) che il Tribunale
l'ha condannata al pagamento delle spese di lite nonostante la dichiarazione da lei depositata ai sensi dell'art.152 bis disp.att. c.p.c.
1. La sig.ra ha riproposto innanzitutto, come primo motivo di appello, Pt_1
il tema del mancato rispetto dei termini del procedimento disciplinare fissati dall'art.55 bis del d.lgs. 165/2001.
1.1. Il comma 4 della disposizione appena citata stabilisce che "per le infrazioni
per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero ver-
bale" - come appunto quelle addebitate alla sig.ra - "il responsabile Pt_1
della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediata-
mente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedi-
menti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto
conoscenza".
1.1.1. La sig.ra è stata licenziata a seguito della contestazione di una lunga Pt_1
serie di assenze ingiustificate, iniziata il 23 ottobre 2022 e proseguita fino al
22 marzo 2023; ne deriva che la segnalazione effettuata dal Dirigente Scola-
stico dell' di Udine Prof.Degiglio con la nota prot.n. CP_3 Parte_3
0003545 del 25/2/2023 non ha rispettato - almeno per i periodi di assenza più risalenti e conclusi fino a dieci giorni prima di quella data - il termine previsto dalla suddetta norma.
Pag.5 1.1.2. Il comma 9 ter dell'art.55 bis (introdotto dal d.lgs. 75/2017) ha però chiarito che "la violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento discipli-
nare previste dagli articoli da 55 a 55-quater...non determina la decadenza
dall'azione disciplinare ne' l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata,
purchè non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del di-
pendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragio-
ne della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comun-
que compatibili con il principio di tempestività".
1.1.3. In concreto la sig.ra non ha mai spiegato per quale ragione il tempo Pt_1
trascorso fra la commissione delle infrazioni a lei addebitate e la segnalazio-
ne all'U.P.D. da parte del Dirigente Scolastico avrebbe compromesso in mo-
do irrimediabile l'esercizio del suo diritto di difesa;
nè risulta dagli atti di causa - al di là della mancanza di specifiche allegazioni di parte - che la lavo-
ratrice abbia perduto, a causa del superamento del termine di dieci giorni, la possibilità di procurarsi dei documenti utili o di avvalersi di altri strumenti o argomentazioni difensive.
Quanto al requisito generale della tempestività degli atti del procedimento disciplinare, si deve tenere presente che il suo rispetto va misurato in rela-
zione alla duplice finalità per cui è imposto dal legislatore e cioè la garanzia del diritto di difesa del lavoratore e, nello stesso tempo, la tutela del legittimo affidamento del lavoratore stesso riguardo alla rilevanza o meno sul piano disciplinare di una determinata condotta.
Del primo aspetto si è già trattato e va qui ribadito che la sig.ra non Pt_1
ha mai specificato quale argomento di fatto o di diritto - ulteriore e diverso da quelli ampiamente esposti in questa causa - ella avrebbe potuto far valere a sostegno della legittimità della sua posizione se le sue assenze ingiustifica-
te dal servizio fossero state portate a conoscenza dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari immediatamente dopo il verificarsi del fatto (e non solo a fine febbraio 2023).
Pag.6 Riguardo al secondo aspetto si deve osservare che non vi sono dati concreti idonei ad attribuire al (parziale) ritardo del Dirigente Scolastico nel segna-
lare l'assenza ingiustificata della lavoratrice il significato di manifestazione
(implicita) di una ipotetica volontà dell'Amministrazione di ritenere legitti-
mo (o comunque non grave e non sanzionabile) il mancato svolgimento della prestazione lavorativa dovuta senza valida giustificazione;
e anzi vi è prova del contrario: già l'11 gennaio 2023, e quindi nell'immediatezza delle prime assenze non adeguatamente giustificate, il Dirigente Scolastico aveva evi-
denziato alla sig.ra (con nota prot.n.0000382) il mancato rispetto Pt_1
delle indicazioni a lei fornite ancora a ottobre riguardo alla certificazione delle assenze per malattia, ribadendo in modo puntuale le regole da seguire in materia (così dimostrando che la condotta della lavoratrice non era affatto considerata innocua ed irrilevante nell'ambito dello svolgimento del rappor-
to contrattuale di lavoro).
1.1.4. Nessun rilievo ha infine l'art.93 comma 9 del CCNL del Comparto Scuola
del 2007, secondo cui sono perentori i termini previsti dalla norma e pertanto anche quello fissato dal precedente comma 4 (ovvero dieci giorni dalla co-
noscenza del fatto per la segnalazione all'ufficio competente da parte del Di-
rigente Scolastico); l'art.55 bis comma 9 bis del d.lgs. 165/2001 dichiara infatti "nulle le disposizioni di regolamento, le clausole contrattuali o le di-
sposizioni interne, comunque qualificate, che prevedano per l'irrogazione
di sanzioni disciplinari requisiti formali o procedurali ulteriori rispetto a
quelli indicati nel presente articolo o che comunque aggravino il procedi-
mento disciplinare".
1.2. L'art.55 bis comma 4 stabilisce poi che "l'Ufficio competente per i procedi-
menti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni de-
correnti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento
in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza
disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito"; e questo
Pag.7 termine è perentorio come previsto dall'ultima parte del comma 9 ter ("Fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da
considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il ter-
mine per la conclusione del procedimento").
1.2.1. Il termine previsto dalla norma è stato sicuramente rispettato: la contesta-
zione disciplinare a carico della sig.ra è stata infatti formulata con Pt_1
la nota prot.n.U.0004010 del 25/3/2023 e quindi entro 30 giorni dalla segna-
lazione del 25 febbraio;
e tanto più essa va considerata tempestiva se il ter-
mine viene computato dalla integrazione documentale effettuata dal
[...]
con nota prot.n.E.0003980 del 24/3/2023 (considerato che Controparte_4
il dies a quo va individuato, secondo la norma sopra citata, nel momento in cui l' ha "piena conoscenza" dei fatti). CP_2
1.3. La sanzione disciplinare è stata infine comminata con provvedimento prot.n.
U.0008517 del 29/6/2023 e quindi ampiamente entro il termine di 120 giorni fissato dall'art.55 bis comma 4 (termine che decorre non più dalla "data di
prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte
del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora", come prevede-
va il testo originario della disposizione, ma, a seguito della modifica intro-
dotta dal d.lgs. 75/2017, dalla contestazione dell'addebito e quindi, in con-
creto, dal 25/3/2023).
2. L'appellante censura poi la sentenza di primo grado affermando che erronea-
mente il Tribunale di Udine ha ritenuto sussistenti, e rilevanti sul piano disci-
plinare, le condotte a lei addebitate dall'Amministrazione scolastica.
2.1. La prima contestazione formulata a carico della sig.ra riguarda alcu- Pt_1
ne assenze - elencate nei punti a) e b) della lettera del 25/3/2023 - giustificate dalla lavoratrice mediante certificati medici emessi a posteriori e quasi sem-
pre l'ultimo giorno di malattia.
2.1.1. Le assenze della sig.ra nel periodo oggetto di causa - comprese Pt_1
Pag.8 quelle non contestate come infrazioni disciplinari (evidenziate in verde nella sottostante tabella) e quelle oggetto di altro addebito (evidenziate in grigio)
- si possono così sinteticamente riassumere:
Assenze Giustificazione
Data da a Causale certificato
IA (non contestato)
(certificato cartaceo del 10/10/2022 con pro- gio.13/10/2022 sab.22/10/2022 gnosi fino al 22 ottobre - inizio malattia di- chiarato dalla lavoratrice: 10 ottobre certificato cartaceo con prognosi fino al 3 dom.23/10/2022 lun.24/10/2022 25/10/2022 novembre - inizio malattia dichiarato dal- la lavoratrice: 10 ottobre mar.25/10/2022 gio.03/11/2022 IA (non contestato) ven.04/11/2022 ven.11/11/2022 IA (non contestato) sab.12/11/2022 PRENDE SERVIZIO IN ISTITUTO dom.13/11/2022 FE (non contestato) lun.14/11/2022 mer.16/11/2022 PERMESSO NON RETR. (non contestato) visita ambulatoriale - cert. telem. (inizio) prognosi fino al 18 novembre - inizio ma- gio.17/11/2022 gio.17/11/2022 18/11/2022 lattia dichiarato dalla lavoratrice: 17 no- vembre ven.18/11/2022 IA (non contestato) visita ambulatoriale - cert. telem. (conti- nuazione) sab.19/11/2022 ven.25/11/2022 26/11/2022 prognosi fino al 26 novembre - inizio ma- lattia dichiarato dalla lavoratrice: 19 no- vembre sab.26/11/2022 IA (non contestato) dom.27/11/2022 FE (non contestato) lun.28/11/2022 mar.29/11/2022 PERMESSO NON RETR. (non contestato) visita ambulatoriale - cert.tel. (ricaduta) prognosi fino al 7 dicembre - inizio ma- mer.30/11/2022 mar.06/12/2022 07/12/2022 lattia dichiarato dalla lavoratrice: 30 no- vembre mer.07/12/2022 IA (non contestato) gio.08/12/2022 FE (non contestato) ven.09/12/2022 IB (non contestato) CP_5 sab.10/12/2022 PERMESSO NON RETR. (non contestato) dom.11/12/2022 FE (non contestato) visita ambulatoriale - cert.tel. (ricaduta) prognosi fino al 17 dicembre - inizio ma- lun.12/12/2022 ven.16/12/2022 17/12/2022 lattia dichiarato dalla lavoratrice: 12 di- cembre sab.17/12/2022 IA (non contestato) dom.18/12/2022 FE (non contestato)
PERMESSO NON RETRIBUITO lun.19/12/2022
[oggetto di altro addebito, punto c) della let- tera di contestazione disciplinare] mar.20/12/2022 gio.22/12/2022 PERMESSO L.104/92 (non contestato) ven.23/12/2022 (non contestato) Parte_4 sab.24/12/2022 dom.08/01/2022 SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA lun.09/01/2023 mer.11/01/2023 PERMESSO L.104/92 (non contestato) gio.12/01/2022 IA (non contestato)
Pag.9 Assenze Giustificazione
Data da a Causale certificato ven.13/01/2023 (non contestato) Parte_4 sab.14/01/2022 IA (non contestato) dom.15/01/2023 FE (non contestato) visita ambulatoriale - cert.tel. (ricaduta) prognosi fino al 21 gennaio - inizio ma- lun.16/01/2023 ven.20/01/2023 21/01/2023 lattia dichiarato dalla lavoratrice: 16 gen- naio sab.21/01/2023 IA (non contestato) dom.22/01/2022 FE (non contestato) lun.23/01/2023 gio.02/02/2023 ASPETTATIVA NON RETR. (non contest.) ven.03/02/2023 (non contestato) Parte_4 sab.04/02/2023 PERMESSO L.104/92 (non contestato) dom.05/02/2023 FE (non contestato) lun.06/02/2023 IA (non contestato) visita ambulatoriale - cert.tel. (continua- zione) prognosi fino all'11 febbraio - inizio mar.07/02/2023 ven.10/02/2023 11/02/2023 malattia dichiarato dalla lavoratrice: 7 febbraio sab.11/02/2023 IA (non contestato) dom.12/02/2023 FE (non contestato) lun.13/02/2023 PERMESSO L.104/92 (non contestato)
PERMESSO NON RETRIBUITO mar.14/02/2023 ven.17/02/2023
[oggetto di altro addebito, punto d) della let- tera di contestazione disciplinare] sab.18/02/2023 PERMESSO L.104/92 (non contestato) dom.19/02/2023 FE (non contestato) lun.20/02/2023 mer.22/02/2023 SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA gio23/02/2023 IA (non contestato) visita ambulatoriale - cert.tel. (continua- zione) prognosi fino al 25 febbraio - inizio ven.24/02/2023 ven.24/02/2023 25/02/2023 malattia dichiarato dalla lavoratrice: 24 febbraio sab.25/02/2023 IA (non contestato) dom.26/02/2023 FE (non contestato)
CP_6 lun.27/02/2023 sab.04/03/2023
[oggetto di altro addebito, punto e) della let- tera di contestazione disciplinare] dom.05/03/2023 FE (non contestato) lun.06/03/2023 mar.07/03/2023 L.104/92 (non contestato) Per_1 mer.08/03/2023 (non contestato Pt_5 visita ambulatoriale - cert.tel. (inizio) gio.09/03/2023 ven.10/03/2023 11/03/2023 prognosi fino all'11 marzo - inizio malattia dichiarato dalla lavoratrice: 9 marzo sab.11/03/2023 IA (non contestato) dom.12/03/2023 FE (non contestato) lun.13/03/2023 sab.18/03/2023 PERMESSO L.104/92 (non contestato) doc.19/03/2023 FE (non contestato)
ASPETTATIVA NON RETRIBUITA lun.20/03/2023 mer.22/03/2023
[oggetto di altro addebito, punto e) della let- tera di contestazione disciplinare]
2.1.2. Il certificato di malattia è, secondo quanto dispone l'art.7 comma 1 lettera a)
del D.P.C.M. 26/3/2008, "l'attestazione scritta di un fatto di natura tecnica
Pag.10 destinata a provare la verita' di fatti direttamente rilevabili dal medico
curante nell'esercizio della professione, che attesti l'incapacita' tempora-
nea al lavoro, con l'indicazione della diagnosi e della prognosi, di cui
all'art. 2, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito
con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33" (ove è previsto che
"a decorrere dal 1° giugno 2005, nei casi di infermità comportante incapa-
cità lavorativa, il medico curante trasmette all'INPS il certificato di diagno-
si sull'inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica on line,
secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dal-
l'INPS medesimo"); e l'attestato di malattia non è altro, in base alla successi-
va lettera c) della suddetta norma, che il medesimo certificato "di cui alla
lettera b) senza l'esplicitazione della diagnosi, da produrre al datore di
lavoro, di cui all'art. 2, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
663 convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33".
2.1.3. Da ciò consegue che il medico curante non può emettere certificati o attestati di malattia retroattivi (potendo solo dichiarare che l'assistito gli riferisce di essere ammalato da un certo giorno, ma non certificare validamente - e cioè
con effetti sul rapporto di lavoro - che la malattia ha avuto inizio prima della visita grazie alla quale ne abbia direttamente rilevato l'esistenza).
Di questa regola generale l'INPS ha però dato un'interpretazione estensiva,
ammettendo - in considerazione del fatto che il medico, quando la visita do-
miciliare sia richiesta dopo le ore 10, può effettuarla il giorno immediata-
mente successivo ex art.20 del D.P.R. 314/90 - «la possibilita' di riconosce-
re, ai fini erogativi, la sussistenza dello stato morboso anche per il giorno
immediatamente precedente a quello del rilascio della certificazione, pur-
che' sulla stessa risulti compilata la voce "dichiara di essere ammalato
dal...."» (come ha stabilito la circolare n.147 del 15/7/1996, ribadendo quan-
to già previsto dalla circolare n.63 del 7/3/1991).
La retrodatazione dell'inizio della malattia è quindi consentita solo per un
Pag.11 giorno e solo in caso di visita domiciliare, quando il medico si avvalga della facoltà di eseguirla il giorno successivo a quello della richiesta.
2.1.4. Ha affermato la sig.ra di essersi trovata nella materiale impossibilità Pt_1
di procurarsi un tempestivo certificato di malattia a causa del fatto di aver dovuto attendere l'attenuazione dei sintomi della patologia da cui era affetta per recarsi nello studio del suo medico curante, il quale non aveva potuto vi-
sitarla prima essendo ella domiciliata in un Comune diverso da quello di ri-
ferimento del medico stesso.
Non esiste però alcuna prova, e neppure è stata chiesta l'ammissione di validi mezzi istruttori finalizzati a dimostrare, che la sig.ra abbia avvisato Pt_1
il suo medico già il primo giorno di malattia;
che il medico si sia rifiutato di visitarla presso il suo domicilio (il giorno stesso o quello successivo); e che la sconosciuta patologia da cui sarebbe stata affetta a partire dal 17/11/2022
(non essendo stato prodotto alcun certificato attestante l'esistenza, la natura,
l'entità e la durata della sintomatologia post Covid menzionata a pag.4 del ricorso di primo grado) le abbia impedito (nei periodi di assenza oggetto di contestazione disciplinare) di recarsi nello studio del medico prima dell'ulti-
mo giorno di malattia.
Allo stesso modo non è provato che la sig.ra si sia immediatamente Pt_1
rivolta alla c.d. Guardia Medica e che il medico addetto al servizio di conti-
nuità assistenziale abbia rifiutato di visitarla e di emettere un tempestivo cer-
tificato di malattia.
2.1.5. Si deve perciò concludere che gli attestati di malattia prodotti dalla sig.ra non valgono a dimostrare l'esistenza della sua incapacità tempora- Pt_1
nea al lavoro e quindi a giustificare la sua assenza dal servizio nei giorni an-
tecedenti a quello in cui sono stati emessi.
Di conseguenza queste assenze configurano l'infrazione disciplinare prevista e punita con il licenziamento dall'art.55 quater comma 1 lettera b) del d.lgs.
165/2001 ("assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni,
Pag.12 anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque
per piu' di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ri-
presa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato
dall'amministrazione").
In particolare va sottolineato che la sig.ra è stata sottoposta a proce- Pt_1
dimento disciplinare e poi sanzionata per essere rimasta assente dal lavoro senza una valida giustificazione e non per la tardività nell'invio dell'attestato di malattia al datore di lavoro;
di conseguenza è irrilevante la pronuncia della
Suprema Corte richiamata dall'appellante (Cassazione Sez. L, Sentenza n.
33134 del 10/11/2022; contra Sez.L, Sentenza 18956 del 11/09/2020), che si occupa appunto del ritardo nella trasmissione dell'attestato.
2.2. Vi è poi un secondo gruppo di assenze: si tratta di periodi in cui la sig.ra
[...]
non ha prestato servizio senza essere a ciò autorizzata, non avendo il Pt_2
Dirigente Scolastico accolto le sue richieste di usufruire di giorni di permes-
so o di aspettativa o di lavorare in regime di c.d. smart working.
2.2.1. Le assenze di cui si discute si possono così sinteticamente riassumere:
Assenze Richieste della lavoratrice
e dal al Provvedimenti del D.S. mail prot.n. 23709: la sig.ra chiede un giorno di Pt_1 19/12/2022 permesso non retribuito
19/12/2022 19/12/2022 nota prot. n. 2960/2023: il D.S. comunica l'avvenuto su- 14/02/2023 peramento del limite di cui all'art. 19 c. 72 del CCNL del 29.11.2007 mail prot.n. 2880/2023: la sig.ra chiede di usu- Pt_1
13/02/2023 fruire di 4 giorni di permesso non retribuito mail prot.n. 2960/2023: il D.S. comunica alla lavora- trice che è stato superato il numero di permessi per moti-
14/02/2023 vi personali/familiari consentito dal vigente CCNL di Comparto mail prot.n. 3045/2023: la sig.ra chiede che la Pt_1
15/02/2023 sua precedente istanza venga considerata come domanda 14/02/2023 17/02/2023 di 4 giorni di aspettativa non retribuita nota via mail prot. n. 3106/2023: il D.S. respinge la ri- chiesta di aspettativa per mancanza dei requisiti e prean-
16/02/2023 nuncia che future istanze avrebbero potuto essere accolte solo se presentate tempestivamente e sotto condizione di poter individuare un supplente mail prot.n.3113/2023: la sig.ra replica di aver Pt_1
17/02/2023 chiesto l'aspettativa già con la mail del 13 febbraio per poter accudire la famiglia influenzata
Pag.13 Assenze Richieste della lavoratrice e dal al Provvedimenti del D.S. mail prot.n.3242/2023: la sig.ra chiede di poter Pt_1 19/02/2023 usufruire dal 23 febbraio del "lavoro agile" nella sua qualità di genitore caregiver nota prot.n. 3326/ris: il D.S. respinge la suddetta richie- 21/02/2023 sta della sig.ra Durante mail prot.n. 3469/2023: la sig.ra chiede di pre- Pt_1 stare servizio a partire dal 27 febbraio in modalità di "la- voro agile" (c.d. smart working); in subordine chiede di 24/02/2024 usufruire di 6 giorni di aspettativa non retribuita dal 27 27/02/2023 04/03/2023 febbraio al 4 marzo;
inoltre chiede di ottenere il cambio di orario già richiesto mail prot.n. 4319/2023: l'Amminstrazione chiede alla
08/02/2023 sig.ra di giustificare la sua assenza dal 27 feb- Pt_1 braio al 4 marzo mail prot. n. 4391/2023: la sig.ra risponde ri- Pt_1 badendo di aver già chiesto l'attivazione dello smart
09/03/2023 work e in subordine un periodo di aspettativa motivata dalla sua funzione di caregiver familiare mail prot.n.5018/2023: la sig.ra di Pt_1
20/03/2023 22/03/2023 19/03/2023 usufruire di tre giorni di aspettativa non retribuita dal 20 al 22 marzo
2.2.2. L'assenza del 19 dicembre 2022 è certamente priva di giustificazione, alme-
no sul piano oggettivo: quel giorno infatti la sig.ra non ha lavorato Pt_1
chiedendo di usufruire di un permesso non retribuito cui non aveva diritto.
Nè si può dire che si sia trattato di un'infrazione scusabile: è vero infatti che solo il 14/2/2023 il Dirigente Scolastico le ha comunicato l'esaurimento (alla data del 19/12/2022) dei permessi previsti dal vigente CCNL, ma è altrettan-
to vero che la lavoratrice non si è premurata di coprire, almeno a posteriori,
l'assenza (ad esempio chiedendo un giorno di ferie o avvalendosi di qualche altro istituto contrattuale che le avrebbe consentito di rimanere assente al-
l'epoca del fatto).
2.2.3. L'aspettativa per motivi di famiglia o personali è tuttora regolata, per effetto del richiamo contenuto nell'art.18 del CCNL 2006-2009, dagli artt.69 e 70
del D.P.R. 3/1957.
La disciplina vigente attribuisce quindi all'Amministrazione uno spatium
deliberandi di 30 giorni e le consente "per ragioni di servizio da enunciarsi
nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento
e di ridurre la durata della aspettativa richiesta".
Pag.14 In concreto la prima domanda di aspettativa, presentata dalla sig.ra Pt_1
il 15 febbraio 2023, è stata respinta dal Dirigente Scolastico con provvedi-
mento del 16 febbraio, congruamente motivato facendo riferimento alla tar-
dività dell'istanza (del tutto palese, essendo relativa ad un'assenza già inizia-
ta il giorno precedente) e alla mancanza del tempo necessario a reperire un supplente.
La domanda di aspettativa del 24 febbraio non è stata invece esplicitamente respinta, ma d'altra parte il Dirigente Scolastico aveva 30 giorni di tempo per pronunciarsi (e peraltro aveva già reso noto alla sig.ra con la Pt_1
mail del 16 febbraio, che future richieste sarebbero state accolte solo se tem-
pestive ed a condizione che fosse possibile individuare e far prendere servi-
zio a un supplente); è evidente perciò che la lavoratrice non poteva rimanere assente a partire dal 27 febbraio, in difetto di una preventiva ed espressa au-
torizzazione in tal senso1 (che senza dubbio non vi era stata).
E questa conclusione vale anche per la richiesta di aspettativa del 20 marzo
2023, con cui la sig.ra ha chiesto di assentarsi dal giorno stesso fino Pt_1
al 22 marzo: anche in questo caso infatti l'appellante non ha prestato servizio in mancanza di una specifica autorizzazione del Dirigente Scolastico.
2.2.4. Quanto alla richiesta di lavorare in regime di smart working, contenuta nella mail del 24 febbraio, essa è stata respinta dal Dirigente Scolastico con appo-
sito provvedimento del 21 febbraio prot.n.0003326/ris e le ragioni addotte a sostegno di questa decisione non sono state adeguatamente contestate e smentite dall'appellante.
Solo per completezza si deve osservare che la sig.ra non ha mai de- Pt_1
dotto e documentato di rientrare nella categoria dei c.d. lavoratori fragili ai fini dell'applicazione dell'art.1 comma 306 della legge 197/2022, della cir-
Pag.15 colare interministeriale n.13 del 4/9/2020 e del Protocollo condiviso di rego-
lamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro stipulato il 24/4/2020; e che l'art. 18 comma 3 bis della legge 81/2017, come sostituito dall'art.4 comma 1 del d.lgs. 105/2022, non prevede un diritto assoluto di determinati lavoratori a prestare servizio in modalità agile, ma solo l'obbligo "dei datori di lavoro
che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modali-
tà agile... a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di
lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli
fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condi-
zioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104".
2.3. Anche le assenze elencate nel punto 2.2.1., come quelle del precedente punto
2.1.1. di questa motivazione, sono quindi rimaste prive di una valida giusti-
ficazione e costituiscono perciò illecito disciplinare ai sensi dall'art.55 qua-
ter comma 1 lettera b) del d.lgs. 165/2001.
2.3.1. L'appellante contesta l'addebito deducendo, in modo per vero un po' generi-
co, che le sue richieste di permessi, aspettativa e lavoro agile erano connesse all'insorgenza in lei e nei suoi familiari di una sintomatologia compatibile con un'infezione da Covid-19; e con ciò sembra volere da una parte giustifi-
care la tardività delle istanze presentate e dall'altra far risultare l'insufficien-
za delle ragioni di servizio per cui il Dirigente Scolastico non le ha autoriz-
zato le richieste assenze.
Sul punto si deve osservare che non vi è alcun certificato medico idoneo a dimostrare che, nei periodi oggetto di esame, la sig.ra o i componen- Pt_1
ti della sua famiglia (da lei in ipotesi assistiti) abbiano sofferto di qualche patologia connessa o conseguente ad un'infezione da SARS-CoV-2 o di sin-
tomi (di altra ignota origine ma) compatibili con quelli comunemente pro-
dotti dal suddetto agente patogeno;
e quindi manca la prova che per questo
Pag.16 l'appellante si sia trovata nella necessità di chiedere solo all'ultimo momento
(ovvero intempestivamente) l'autorizzazione ad assentarsi dal lavoro e che per lo stesso motivo le sue esigenze personali e familiari dovessero essere ritenute prevalenti su quelle dell'Amministrazione fatte valere dal Dirigente
Scolastico.
Nè infine risulta (e neppure è stato dedotto) che la sig.ra si sia trova- Pt_1
ta nella impossibilità di usufruire, nei periodi oggetto dell'addebito discipli-
nare, di permessi ai sensi della legge 104/92 (ulteriori rispetto a quelli di cui ha goduto nel corso del rapporto di lavoro).
3. L'appellante ha infine contestato la legittimità del licenziamento affermando che le infrazioni da lei (in ipotesi) commesse avrebbero dovuto essere consi-
derate di particolare tenuità, sia perchè non erano state intenzionali, sia per-
chè non avevano causato alcun danno;
e che pertanto il licenziamento deve essere considerato una sanzione eccessiva e sproporzionata rispetto alla gra-
vità del fatto.
3.1. A questo riguardo si deve osservare innanzitutto che la sig.ra dal Pt_1
13 ottobre 2022 al 22 marzo 2023, ha lavorato, in pratica, un solo giorno e cioè il 12 novembre 2022 (quando si è recata presso l'Istituto Ceconi per prendere servizio).
Certamente è vero che molte assenze sono state dovute a cause legittime (e cioè, a parte festività e giorni liberi: sospensione delle attività didattiche,
malattia, permessi ai sensi della legge 104/92, permessi non retribuiti, aspet-
tativa, sciopero), ma proprio il numero elevato di queste assenze, e cioè di quelle adeguatamente giustificate o autorizzate, avrebbe dovuto indurre la sig.ra ad essere particolarmente attenta e rigorosa nel giustificare o Pt_1
farsi autorizzare anche le altre (ovvero quelle oggetto della contestazione disciplinare) e, in mancanza di un preventivo consenso dell'Amministra-
zione, recarsi presso l'Istituto Scolastico a rendere la prestazione dovuta;
e
Pag.17 ciò tanto più se si considera che a gennaio 2023 il Dirigente Scolastico le aveva comunicato le regole cui attenersi per il futuro: regole cui la lavoratri-
ce non ha invece ritenuto di adeguarsi.
3.2. L'intenzionalità della sig.ra nel sottrarsi alla disciplina della materia Pt_1
è del tutto evidente nel caso delle assenze giustificate con certificati medici emessi alla fine di ciascun periodo di (asserita) malattia: in sintesi la lavora-
trice ha più volte atteso l'ultimo giorno per recarsi dal medico e farsi certi-
ficare, in quel giorno stesso, l'esistenza e la contestuale fine della malattia dichiarando che questa era iniziata vari giorni prima;
e così ha reso di fatto impossibile la richiesta di visita fiscale da parte dell'Amministrazione e,
nello stesso tempo, ha palesemente intralciato l'organizzazione dell'attività
didattica da parte del Dirigente Scolastico (che si è trovato a dover far fronte,
come risulta dal riepilogo del precedente punto 2.1.1., a continue e repentine assenze frazionate, per di più richieste all'ultimo momento o giustificate solo a posteriori).
3.3. L'evidente disinteresse della sig.ra per le esigenze dell'Istituto Pt_1 Pt_6
lastico in cui avrebbe dovuto prestare servizio rende quindi la sua condotta assai grave sul piano soggettivo, oltre che oggettivamente dannosa per l'
[...]
; e pertanto il licenziamento va ritenuto sanzione congrua (ol- CP_7
tre che rispondente alla previsione astratta dell'art. 55 quater comma 1 lettera b) del d.lgs. 165/2001.
4. Con l'ultimo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado non abbia applicato l'art.152 bis disp.att.c.p.c., nonostante ella avesse presentato, assieme al ricorso, la dichiarazione reddituale prevista dalla norma.
4.1. La censura è infondata e va respinta.
La disposizione richiamata dall'appellante riguarda i giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali: categoria questa in cui non
Pag.18 rientra il presente giudizio, che riguarda l'impugnazione del licenziamento intimato alla sig.ra nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato Pt_7
con il . Controparte_1
5. L'appello proposto dalla sig.ra va quindi integralmente respinto. Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:
respinge l'appello proposto da contro la sentenza del Tribunale di Parte_1
Udine n.264/2024 di data 10/9/2024 che per l'effetto integralmente conferma;
con-
danna l'appellante a rifondere al anche le spese Controparte_1
di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.000,00 oltre spese ge-
nerali nella misura massima di tariffa, IVA e CPA di legge;
dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui al-l'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Trieste,
Il Giudice Estensore
Il Presidente
(dott.Lucio Benvegnù) (dott.ssa Marina Caparelli)
Pag.19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 "Dalle disposizioni generali in materia di disciplina dell'aspettativa per servizio di cui agli art. 66 e
69, t.u. degli impiegati civili dello Stato, d.P.R. n. 3 del 1957, si desume che l'istituto dell'aspettativa
è subordinato alle esigenze generali dell'amministrazione nonché a quelle di servizio;
pertanto, il di- pendente non ha un diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa, ma un interesse, e fino a quando
l'amministrazione non provvede all'accoglimento o al rigetto della domanda il dipendente deve pre- stare servizio" (T.A.R. Campania, sez. V, Sentenza 09/06/2004, n.9322).