Ordinanza cautelare 15 gennaio 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 23/06/2025, n. 12267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12267 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12267/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13615/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13615 del 2024, proposto da
ON CC, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Valentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
a) del provvedimento m_pi.AOODPIT. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI R.0047715 del 27/11/2024 ricevuto a mezzo email, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo ed il conseguente rigetto dell’istanza prot. n. 14443 del 12/08/2020 a mezzo della quale la ricorrente aveva richiesto il riconoscimento in Italia della qualifica professionale per l'insegnamento, acquisita in Romania relativamente alla classe di concorso A018 - filosofia e scienze umane, A019 - filosofia e storia e ADSS - spec. sostegno (solo con abilitazione) scuole sec. di II grado;
b) per quanto occorra, del preavviso di rigetto emanato ex art. 10-bis L. 241/1990 comunicato in data 25/07/2024 con nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione;
c) nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Milano;
Vista la nota del 16 giugno 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente ha impugnato il Decreto n. 47715 del 27 novembre 2024 con il quale il Ministero resistente ha denegato il riconoscimento del titolo professionale conseguito all’estero per le classi di concorso richieste.
2. In data 8 gennaio 2025 si è costituta in giudizio l’Amministrazione con atto formale.
3. Con ordinanza n. 187 adottata all’esito della camera di consiglio del 13 gennaio 2025, il Collegio ha accolto la domanda di misura cautelare sospendendo l’efficacia del diniego gravato e disponendo il riesame dell’istanza.
4. In data 12 giugno 2025, la difesa erariale ha depositato il decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 1426 del 10 giugno 2025, con il quale l’Amministrazione si è nuovamente pronunciata sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all’estero dall’istante.
5. Con nota depositata in data 16 giugno 2025, parte ricorrente, preso atto dell’intervenuta adozione del nuovo decreto, ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del giudizio.
6. Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, « in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati » (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5113).
7. Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della natura della controversia e della sua definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Dello Sbarba | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO