TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/10/2025, n. 4097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4097 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 4949 / 2025 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
per
(Avv. INGLIMA VINCENZO) Parte_1
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere
- DIR GENERALE (Avv. COLOMBO MARGHERITA) CP_1
Resistente
All'udienza del 23.09.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, dichiara cessata la materia del contendere.
CP_ Condanna l a corrispondere alla ricorrente le spese di lite che liquida con distrazione in favore del procuratore antistatario in € 849,00 oltre le spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
◊
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31.03.2025, parte ricorrente, conveniva in giudizio l' al fine di vedersi riconosciuto il diritto al pagamento degli arretrati CP_1
prestazione dell'indennità di accompagnamento riconosciuta con decreto di omologa del Tribunale di Palermo. Nr. R.G.4035/23. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte resistente che affermava di avere provveduto unitamente al pagamento della prestazione nel mese di agosto 2025,
come da documentazione in atti e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. All'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente insisteva affinché fosse dichiarata cessata la materia del contendere atteso che nelle more del giudizio l' aveva provveduto CP_1
a pagare la prestazione dovuta, insistendo altresì il ricorrente nella condanna alle spese di lite stante la soccombenza virtuale dell' . CP_2
Va, innanzitutto, dichiarata cessata la materia del contendere, essendo pacifico che la prestazione assistenziale, oggetto della domanda, è già stata riconosciuta in sede amministrativa e corrisposta alla parte ricorrente nel mese di agosto 2025.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte resistente, soccombente virtuale,
in quanto la liquidazione è avvenuta dopo la notifica del ricorso.
◊
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 03/10/2025.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro - 3 -
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 4949 / 2025 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
per
(Avv. INGLIMA VINCENZO) Parte_1
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere
- DIR GENERALE (Avv. COLOMBO MARGHERITA) CP_1
Resistente
All'udienza del 23.09.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, dichiara cessata la materia del contendere.
CP_ Condanna l a corrispondere alla ricorrente le spese di lite che liquida con distrazione in favore del procuratore antistatario in € 849,00 oltre le spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
◊
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31.03.2025, parte ricorrente, conveniva in giudizio l' al fine di vedersi riconosciuto il diritto al pagamento degli arretrati CP_1
prestazione dell'indennità di accompagnamento riconosciuta con decreto di omologa del Tribunale di Palermo. Nr. R.G.4035/23. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte resistente che affermava di avere provveduto unitamente al pagamento della prestazione nel mese di agosto 2025,
come da documentazione in atti e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. All'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente insisteva affinché fosse dichiarata cessata la materia del contendere atteso che nelle more del giudizio l' aveva provveduto CP_1
a pagare la prestazione dovuta, insistendo altresì il ricorrente nella condanna alle spese di lite stante la soccombenza virtuale dell' . CP_2
Va, innanzitutto, dichiarata cessata la materia del contendere, essendo pacifico che la prestazione assistenziale, oggetto della domanda, è già stata riconosciuta in sede amministrativa e corrisposta alla parte ricorrente nel mese di agosto 2025.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte resistente, soccombente virtuale,
in quanto la liquidazione è avvenuta dopo la notifica del ricorso.
◊
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 03/10/2025.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro - 3 -
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
Tribunale di Palermo sez. Lavoro