Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 27/05/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1220/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria IU D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 7/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 15/3/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
ELISA STELLA MONTEMAGNI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in
Viareggio (LU), via Nino Bixio n. 30, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato AIMAN Parte_2 C.F._2
NAKKACHE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via S.
Andrea n. 36, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi, per il periodo massimo di un anno dalla sottoscrizione del presente ricorso, continueranno ad abitare nell'abitazione coniugale, precisando però quanto segue: l'immobile è di fatto diviso in due distinte unità (completamente indipendenti da un punto di vista funzionale e con ingressi distinti) ovvero una posta al piano terra (ove vive il padre del SInor ed una Parte_1 posta al piano primo;
il SInor andrà ad abitare nell'unità posta al piano terra, mentre Parte_1 la GN resterà al piano primo, così che sia garantita ad entrambi totale libertà e privacy, Pt_2 al cui rispetto reciproco i medesimi si impegnano. Le parti precisano che il SInor dovrà Parte_1 garantire il pieno, esclusivo e pacifico godimento dell'unità posta al piano primo, ove non avrà alcun diritto di accedere in nessun momento e per nessuna ragione (salvo il consenso espresso e
1
Entro il periodo massimo di un anno dalla sottoscrizione del presente ricorso, la sig.ra Parte_2
reperirà un immobile nel quale vi si trasferirà a vivere trasferendoci anche la propria
[...] residenza.
Le utenze, le imposte (tari e consorzio di bonifica), per tutto il periodo in cui la sig.ra rimarrà Pt_2
a vivere nella casa familiare (come sopra descritta) verranno pagate dalla stessa nella misura di ¼, mentre farà capo al SI. la quota di ¾ delle stesse. Parte_1
2) Considerato quanto sopra e che anche a seguito del trasferimento della sig.ra presso altro Pt_2 immobile la figlia IU (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) resterà con entrambi i genitori pressoché lo stesso tempo nell'arco del mese, i ricorrenti provvederanno al suo mantenimento in modo diretto.
3) I due genitori sono obbligati a sostenere nella misura del 75% a carico del sig. e del Parte_1
25% a carico della sig.ra le spese straordinarie (che dovranno essere previamente concordate Pt_2
e documentate fiscalmente, per poi essere regolate come sopra entro la fine di ogni mese) per la figlia
IU, come da Protocollo del Tribunale di Lucca e di seguito indicate.
Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN
(psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
Tickets e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola.
Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
Ripetizioni;
Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
Gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
2 Scuole e università private;
Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio);
Viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
Attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
Attività ludico-ricreative (centri estivi);
Cellulare;
Spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
Conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
Spese per Comunione, IM (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.).
4) Dal momento in cui la sig.ra reperirà un altro immobile e vi andrà a vivere, il sig. Pt_2 le corrisponderà la somma mensile di Euro 200,00 a titolo di contributo per il canone di Parte_1 locazione o di indennità, entro il giorno cinque di ogni mese e per un massimo di sei anni dalla data del rilascio della casa familiare da parte della sig.ra e dell'effettivo suo trasferimento in altro Pt_2 immobile. Il presente contributo verrà meno nel caso in cui la GN dovesse trovare un Pt_2 immobile in cui non sia lei richiesto un canone di locazione e/o un'indennità.
5) Le parti danno atto che il SInor sta sostenendo una rata mensile per spese Parte_1 odontoiatriche (un apparecchio) della GN , rata (di circa euro 125,00 mensili) confluita Pt_2 in un finanziamento del SInor e che lo stesso si impegna a sostenere (senza diritto di Parte_1 ripetizione e rivalsa nei confronti della moglie) sino alla sua estinzione.
6) Il C/C n. 000148 acceso presso il Banco BPM, formalmente intestato ad entrambi i coniugi continuerà ad essere utilizzato esclusivamente dal sig. il quale si assume fin Parte_1 da adesso ogni responsabilità in ordine a eventuali scoperti di conto, mentre la SI.ra
[...]
non potrà rivendicare alcunché e cancellerà il proprio nominativo così da non figurare Parte_2 più come cointestataria del medesimo, entro quindici giorni da oggi (ove ciò non fosse possibile o comunque in accordo tra le parti il c/c suddetto dovrà essere chiuso).
7) L'autovettura marca Fiat modello Panda tg. AEP481PL di proprietà del SI. Parte_1 viene assegnata in proprietà esclusiva alla SI.ra , che provvederà a
[...] Parte_2 formalizzare la trascrizione dell'intestazione a suo nome presso gli organi competenti con spese a suo carico per il passaggio di proprietà entro il 15 aprile 2025; il SInor si impegna a Parte_1 sottoscrivere la documentazione necessaria a completare tale passaggio.
8) I coniugi dichiarano che, con il presente accordo di separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
9) Gli accordi di cui al presente ricorso hanno effetto dalla data della sottoscrizione dello stesso».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in RA (SR) l'1/7/2006, dal quale è nata la figlia IU (nata l'[...]), maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
3 Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, uniti in matrimonio in RA (SR) in data 1/7/2006, debitamente Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di RA (SR) all'Atto Numero
190, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2006, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di RA (SR) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 7/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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