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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 16/10/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
Nr. 703/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Sezione Immigrazione e protezione internazionale
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa L. Giglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto “ ricorso ex artt. 30 D.lvo 286/98 e 281 decies e ss. c.p.c. promosso da
nato a [...] in data [...], CF: , Parte_1 C.F._1 identificato con Passaporto n. elettivamente domiciliato presso l'Avv. Francesco Zofrea, Numero_1
C.F. , con studio in Roma, Via Principe Umberto n. 27/29, che lo rappresenta e C.F._2 difende giusta procura RICORRENTE
contro
in persona del Ministro p.t. domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Perugia, via degli Uffici 14 e da questa rappresentato e difeso RESISTENTE
Conclusioni delle parti : come da note depositate per l'udienza del 7.10.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
1. SINTETICA ESPOSIZIONE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il ricorrente, nato in [...] il [...], residente in Italia, ha presentato, in data 21.06.2023, domanda di rilascio per nulla – osta al ricongiungimento familiare dei due figli: nato a Parte_2
IA (Bangladesh) il 27.06.2006 e nato a [...] il [...], Per_1 all'epoca della domanda entrambi minori. In data 4.04.2024 veniva inviata - a mezzo raccomandata A/R alla residenza del ricorrente, ovvero all'indirizzo di Via Peschiera, 5 a Terni - la comunicazione dell'avvio del procedimento di rigetto, che tornava al mittente, in data 13.05.2024, con la motivazione
“compiuta giacenza restituito al mittente”. Nello specifico, si intendeva comunicare al ricorrente, l'avvio del procedimento di rigetto per insufficienza della documentazione e nella specie per la pagina 1 di 4 mancanza della visura camerale non anteriore a 30 giorni e del certificato di attribuzione della partita IVA. In data 21.05.2025 veniva notificato brevi manu al ricorrente presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione UGT Prefettura di Terni, il rigetto della sua domanda con la seguente motivazione:
“L'istanza risulta carente della visura camerale non anteriore a 30 giorni e del certificato di attribuzione IVA. Inoltre risulta raggiunta la maggiore età di uno dei due figli da ricongiungere”, nello specifico del figlio nato a [...] il [...]. Parte_2
Con ricorso diretto al Tribunale di Perugia il ricorrente ha impugnato tale provvedimento. Ha censurato la decisione deducendo che l'amministrazione procedente avrebbe violato il diritto all'unità familiare ex artt. 28-30 del d.lgs. n. 286/1998 ed ha evidenziato che non avendo ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento di rigetto, non avrebbe potuto adempiere all'integrazione documentale richiesta e che, in ogni caso, la visura camerale non anteriore a 30 giorni e il certificato di attribuzione IVA sarebbero documenti ulteriori rispetto ai requisiti richiesti dall'art. 28 del d.lgs. n. 286/1998. Ha, altresì, precisato che l'amministrazione procedente avrebbe potuto da sola eventualmente reperire la documentazione in questione. Con riferimento all'intervenuta maggiore età del figlio ha Parte_2 precisato che lo stesso, al momento della domanda era minorenne, così come richiesto dall'art. 29, comma 2 del d.lgs. n. 286/1998. Ha concluso perché sia riconosciuto il diritto ad ottenere il rilascio di nulla – osta per il richiesto ricongiungimento di entrambi i figli.
Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio il che ha contestato la Controparte_1 fondatezza del ricorso. Ha dedotto, in particolare, che il ricorrente – al quale è stato ritualmente notificato il preavviso di rigetto con raccomandata che non è stata da lui ritirata per sua inerzia – ha omesso depositato la documentazione richiestagli che invece risultava necessaria proprio per accertare la posizione lavorativa e sociale del richiedente richiesta per il ricongiungimento familiare. Ha altresì contestato la possibilità per l'amministrazione di procurarsela da sé. Ha infine precisato che il fatto che nelle more sia stata raggiunta la maggiore età di uno dei due figli da ricongiungere, è affermazione che nel provvedimento ha una funzione meramente aggiuntiva e descrittiva della situazione creatasi. Ha chiesto il rigetto del ricorso. Il Pubblico Ministero, al quale gli atti sono stati regolarmente comunicati, non ha fatto pervenire osservazioni. La causa è stata istruita in via documentale e all'esito, previo deposito di note di trattazione, è stata trattenuta in decisione.
2.In via preliminare deve rilevarsi l'irrilevanza delle doglianze espresse dal ricorrente circa la mancata
“ notifica” del provvedimento di preavviso di rigetto della sua istanza. Dalla documentazione depositata in giudizio emerge, infatti, la regolarità della notifica che si è perfezionata, come previsto dalla legge, “ per compiuta” giacenza e che è, pertanto, da ritenersi utilmente fatta pur a fronte del mancato ritiro ( per ragioni non note) del plico. Quanto al merito del ricorso si osserva quanto segue.Ai sensi dell'art. 29 co. 3 del d.lgs. 286/1998, “lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità: a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali previa verifica del numero degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel pagina 2 di 4 quale il minore effettivamente dimorerà; b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;
b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale (…)”. La sussistenza dei requisiti di cui sopra, che deve essere documentata al momento della domanda, viene valutata, con riguardo ai requisiti alloggiativi e di reddito, dallo Sportello unico per l'immigrazione il quale può rilasciare il nulla osta o un provvedimento di diniego (art. 29 co. 7). Al rilascio del nulla – osta segue poi il completamento della procedura con l'adozione dei provvedimenti di competenza dell'autorità consolare. Avverso il provvedimento di diniego al rilascio del nulla – osta può essere proposto ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Il relativo giudizio è volto all'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente ad ottenere il rilascio del nulla – osta e non ha, dunque, carattere propriamente impugnatorio e valutativo del corretto operato della PA. Ne consegue che il giudice è chiamato a valutare se, al momento della presentazione della domanda in via amministrativa, sussistessero o meno i requisiti previsti dalla legge per il rilascio del nulla – osta da parte dello . Parte_3 Esclusa la rilevanza, nel caso di specie, del requisito relativo all'idoneità dell'alloggio ( non avendo la PA nel provvedimento di diniego formulato, sul punto, alcuna osservazione) va valutata la sussistenza, all'epoca, del requisito reddituale. Quanto allo stesso si osserva che il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero e del suo nucleo familiare costituisce condizione soggettiva che attiene alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale;
il requisito reddituale è finalizzato ad evitare l'inserimento nella comunità nazionale di soggetti che non siano in grado di offrire un'adeguata contropartita in termini di lavoro e quindi di formazione del prodotto nazionale e partecipazione fiscale alla spesa pubblica e che, in sintesi, finiscono per gravare sul pubblico erario come beneficiari a vario titolo di contributi e di assistenza sociale e sanitaria in quanto indigenti;
d'altro canto la dimostrazione di un reddito di lavoro o di altra fonte lecita di sostentamento, è garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose (cfr., tra le altre, Cons. Stato, III, 9 aprile 2014, n. 1687 e Cons. Stato sez III 26/01/2017 n. 326). Dall'esame della documentazione relativa alla fattispecie in esame il ricorrente ha documentato lo svolgimento di regolare attività lavorativa, depositando in giudizio la visura camerale “ storica “ dell'impresa Ali MA dalla quale si evince che l'inizio attività è avvenuto in data 19.05.2011, nonché il certificato di attribuzione IVA (cfr. doc. 10 allegato il ricorso). Il ricorrente ha altresì depositato le dichiarazioni dei redditi 2022, 2023 e 2024. Ebbene, nel 2021 ha dichiarato un reddito netto di euro 15.933,00(cfr. dichiarazione dei redditi 2022), nel 2022 ha dichiarato un reddito netto di euro 16.757,00 (cfr. dichiarazione dei redditi 2023) e nel 2023 ha dichiarato un reddito netto di euro 16.065,00 (cfr. dichiarazione dei redditi 2024). Il reddito minimo previsto per poter ricongiungere due familiari era di euro 13.085,02 nel 2023, di euro 13.085,02 nel 2024 ed è, ad oggi, di euro 14.005,68. Appare, quindi, comprovato che il reddito del ricorrente, era già al momento della domanda di rilascio del nulla – osta ed è, ancora, sufficiente a raggiungere la soglia minima richiesta dalla legge. Con riferimento all'intervenuta maggiore età del figlio nato a [...] il Parte_2 27.06.2006, si osserva che è pacifico che al momento della domanda questi era minorenne come richiesto dall'art. 29 comma 2 d.lgs. 286/1998. Si ritiene pertanto che sussistessero, al momento della presentazione della domanda in via amministrativa, i requisiti reddituali previsti per il rilascio del nulla – osta e la minore età di entrambi i figli per i quali è stato richiesto. pagina 3 di 4 Deve dunque ritenersi che sia provato il diritto del ricorrente ad ottenere, “ ora per allora”, il rilascio del nulla – osta per il ricongiungimento familiare con i figli, all'epoca entrambi minorenni, dovendo ritenersi soddisfatto il requisito reddituale previsto dalla legge. Il ricorso deve dunque essere accolto. La circostanza che nel corso della procedura amministrativa il ricorrente abbia omesso di integrare la documentazione richiesta dalla , non ritirando la raccomandata regolarmente inviata di CP_2 preavviso di rigetto del provvedimento, giustifica, in uno con la particolarità della controversia, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede: 1) Riconosce il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del nulla – osta “ ora per allora” del competente al ricongiungimento con i figli nato a Parte_3 Controparte_3 Parte_2 IA (Bangladesh) il 27.06.2006 e nato a [...] il [...] Per_1 e per l'effetto dispone che la competente autorità amministrativa provveda all'adozione dei provvedimenti di sua competenza.
2) Dichiara compensate le spese di lite
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 15.10.2025 Il Giudice
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Sezione Immigrazione e protezione internazionale
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa L. Giglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto “ ricorso ex artt. 30 D.lvo 286/98 e 281 decies e ss. c.p.c. promosso da
nato a [...] in data [...], CF: , Parte_1 C.F._1 identificato con Passaporto n. elettivamente domiciliato presso l'Avv. Francesco Zofrea, Numero_1
C.F. , con studio in Roma, Via Principe Umberto n. 27/29, che lo rappresenta e C.F._2 difende giusta procura RICORRENTE
contro
in persona del Ministro p.t. domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Perugia, via degli Uffici 14 e da questa rappresentato e difeso RESISTENTE
Conclusioni delle parti : come da note depositate per l'udienza del 7.10.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
1. SINTETICA ESPOSIZIONE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il ricorrente, nato in [...] il [...], residente in Italia, ha presentato, in data 21.06.2023, domanda di rilascio per nulla – osta al ricongiungimento familiare dei due figli: nato a Parte_2
IA (Bangladesh) il 27.06.2006 e nato a [...] il [...], Per_1 all'epoca della domanda entrambi minori. In data 4.04.2024 veniva inviata - a mezzo raccomandata A/R alla residenza del ricorrente, ovvero all'indirizzo di Via Peschiera, 5 a Terni - la comunicazione dell'avvio del procedimento di rigetto, che tornava al mittente, in data 13.05.2024, con la motivazione
“compiuta giacenza restituito al mittente”. Nello specifico, si intendeva comunicare al ricorrente, l'avvio del procedimento di rigetto per insufficienza della documentazione e nella specie per la pagina 1 di 4 mancanza della visura camerale non anteriore a 30 giorni e del certificato di attribuzione della partita IVA. In data 21.05.2025 veniva notificato brevi manu al ricorrente presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione UGT Prefettura di Terni, il rigetto della sua domanda con la seguente motivazione:
“L'istanza risulta carente della visura camerale non anteriore a 30 giorni e del certificato di attribuzione IVA. Inoltre risulta raggiunta la maggiore età di uno dei due figli da ricongiungere”, nello specifico del figlio nato a [...] il [...]. Parte_2
Con ricorso diretto al Tribunale di Perugia il ricorrente ha impugnato tale provvedimento. Ha censurato la decisione deducendo che l'amministrazione procedente avrebbe violato il diritto all'unità familiare ex artt. 28-30 del d.lgs. n. 286/1998 ed ha evidenziato che non avendo ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento di rigetto, non avrebbe potuto adempiere all'integrazione documentale richiesta e che, in ogni caso, la visura camerale non anteriore a 30 giorni e il certificato di attribuzione IVA sarebbero documenti ulteriori rispetto ai requisiti richiesti dall'art. 28 del d.lgs. n. 286/1998. Ha, altresì, precisato che l'amministrazione procedente avrebbe potuto da sola eventualmente reperire la documentazione in questione. Con riferimento all'intervenuta maggiore età del figlio ha Parte_2 precisato che lo stesso, al momento della domanda era minorenne, così come richiesto dall'art. 29, comma 2 del d.lgs. n. 286/1998. Ha concluso perché sia riconosciuto il diritto ad ottenere il rilascio di nulla – osta per il richiesto ricongiungimento di entrambi i figli.
Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio il che ha contestato la Controparte_1 fondatezza del ricorso. Ha dedotto, in particolare, che il ricorrente – al quale è stato ritualmente notificato il preavviso di rigetto con raccomandata che non è stata da lui ritirata per sua inerzia – ha omesso depositato la documentazione richiestagli che invece risultava necessaria proprio per accertare la posizione lavorativa e sociale del richiedente richiesta per il ricongiungimento familiare. Ha altresì contestato la possibilità per l'amministrazione di procurarsela da sé. Ha infine precisato che il fatto che nelle more sia stata raggiunta la maggiore età di uno dei due figli da ricongiungere, è affermazione che nel provvedimento ha una funzione meramente aggiuntiva e descrittiva della situazione creatasi. Ha chiesto il rigetto del ricorso. Il Pubblico Ministero, al quale gli atti sono stati regolarmente comunicati, non ha fatto pervenire osservazioni. La causa è stata istruita in via documentale e all'esito, previo deposito di note di trattazione, è stata trattenuta in decisione.
2.In via preliminare deve rilevarsi l'irrilevanza delle doglianze espresse dal ricorrente circa la mancata
“ notifica” del provvedimento di preavviso di rigetto della sua istanza. Dalla documentazione depositata in giudizio emerge, infatti, la regolarità della notifica che si è perfezionata, come previsto dalla legge, “ per compiuta” giacenza e che è, pertanto, da ritenersi utilmente fatta pur a fronte del mancato ritiro ( per ragioni non note) del plico. Quanto al merito del ricorso si osserva quanto segue.Ai sensi dell'art. 29 co. 3 del d.lgs. 286/1998, “lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità: a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali previa verifica del numero degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel pagina 2 di 4 quale il minore effettivamente dimorerà; b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;
b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale (…)”. La sussistenza dei requisiti di cui sopra, che deve essere documentata al momento della domanda, viene valutata, con riguardo ai requisiti alloggiativi e di reddito, dallo Sportello unico per l'immigrazione il quale può rilasciare il nulla osta o un provvedimento di diniego (art. 29 co. 7). Al rilascio del nulla – osta segue poi il completamento della procedura con l'adozione dei provvedimenti di competenza dell'autorità consolare. Avverso il provvedimento di diniego al rilascio del nulla – osta può essere proposto ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Il relativo giudizio è volto all'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente ad ottenere il rilascio del nulla – osta e non ha, dunque, carattere propriamente impugnatorio e valutativo del corretto operato della PA. Ne consegue che il giudice è chiamato a valutare se, al momento della presentazione della domanda in via amministrativa, sussistessero o meno i requisiti previsti dalla legge per il rilascio del nulla – osta da parte dello . Parte_3 Esclusa la rilevanza, nel caso di specie, del requisito relativo all'idoneità dell'alloggio ( non avendo la PA nel provvedimento di diniego formulato, sul punto, alcuna osservazione) va valutata la sussistenza, all'epoca, del requisito reddituale. Quanto allo stesso si osserva che il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero e del suo nucleo familiare costituisce condizione soggettiva che attiene alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale;
il requisito reddituale è finalizzato ad evitare l'inserimento nella comunità nazionale di soggetti che non siano in grado di offrire un'adeguata contropartita in termini di lavoro e quindi di formazione del prodotto nazionale e partecipazione fiscale alla spesa pubblica e che, in sintesi, finiscono per gravare sul pubblico erario come beneficiari a vario titolo di contributi e di assistenza sociale e sanitaria in quanto indigenti;
d'altro canto la dimostrazione di un reddito di lavoro o di altra fonte lecita di sostentamento, è garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose (cfr., tra le altre, Cons. Stato, III, 9 aprile 2014, n. 1687 e Cons. Stato sez III 26/01/2017 n. 326). Dall'esame della documentazione relativa alla fattispecie in esame il ricorrente ha documentato lo svolgimento di regolare attività lavorativa, depositando in giudizio la visura camerale “ storica “ dell'impresa Ali MA dalla quale si evince che l'inizio attività è avvenuto in data 19.05.2011, nonché il certificato di attribuzione IVA (cfr. doc. 10 allegato il ricorso). Il ricorrente ha altresì depositato le dichiarazioni dei redditi 2022, 2023 e 2024. Ebbene, nel 2021 ha dichiarato un reddito netto di euro 15.933,00(cfr. dichiarazione dei redditi 2022), nel 2022 ha dichiarato un reddito netto di euro 16.757,00 (cfr. dichiarazione dei redditi 2023) e nel 2023 ha dichiarato un reddito netto di euro 16.065,00 (cfr. dichiarazione dei redditi 2024). Il reddito minimo previsto per poter ricongiungere due familiari era di euro 13.085,02 nel 2023, di euro 13.085,02 nel 2024 ed è, ad oggi, di euro 14.005,68. Appare, quindi, comprovato che il reddito del ricorrente, era già al momento della domanda di rilascio del nulla – osta ed è, ancora, sufficiente a raggiungere la soglia minima richiesta dalla legge. Con riferimento all'intervenuta maggiore età del figlio nato a [...] il Parte_2 27.06.2006, si osserva che è pacifico che al momento della domanda questi era minorenne come richiesto dall'art. 29 comma 2 d.lgs. 286/1998. Si ritiene pertanto che sussistessero, al momento della presentazione della domanda in via amministrativa, i requisiti reddituali previsti per il rilascio del nulla – osta e la minore età di entrambi i figli per i quali è stato richiesto. pagina 3 di 4 Deve dunque ritenersi che sia provato il diritto del ricorrente ad ottenere, “ ora per allora”, il rilascio del nulla – osta per il ricongiungimento familiare con i figli, all'epoca entrambi minorenni, dovendo ritenersi soddisfatto il requisito reddituale previsto dalla legge. Il ricorso deve dunque essere accolto. La circostanza che nel corso della procedura amministrativa il ricorrente abbia omesso di integrare la documentazione richiesta dalla , non ritirando la raccomandata regolarmente inviata di CP_2 preavviso di rigetto del provvedimento, giustifica, in uno con la particolarità della controversia, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede: 1) Riconosce il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del nulla – osta “ ora per allora” del competente al ricongiungimento con i figli nato a Parte_3 Controparte_3 Parte_2 IA (Bangladesh) il 27.06.2006 e nato a [...] il [...] Per_1 e per l'effetto dispone che la competente autorità amministrativa provveda all'adozione dei provvedimenti di sua competenza.
2) Dichiara compensate le spese di lite
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 15.10.2025 Il Giudice
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