Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 26/05/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 29 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
LABRUZZO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato in C.SO GEN. MEDICI, 10
91011 ALCAMO
-ricorrente- contro
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2
dall'Avv.SEMINARA PAOLO , elettivamente domiciliato in
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , CP_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistenti-
OGGETTO: assegno unico universale.
CONCLUSIONI: come formulate a seguito di note depositate ex 127 ter cpc entro il termine assegnato del 24/04/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente in epigrafe indicata, con ricorso depositato il 09/01/2024, ha evocato in giudizio l' e , quale ex coniuge, chiedendo il pagamento CP_2 CP_1
della intera quota di assegno unico e universale con decorrenza dal agosto 2023, per i figli minori e in quanto corrisposto dall nella misura della metà Per_1 Per_2 CP_2
a seguito di richiesta dell'ex coniuge di paritaria percezione.
A sostegno della domanda, la parte ricorrente ha evidenziato la sussistenza del diritto alla percezione per intero della prestazione assistenziale in forza del provvedimento di
Si è costituito in giudizio in giudizio l a seguito di regolare instaurazione Cont
del contraddittorio, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo stato emesso provvedimento di pagamento integrale dal mese di marzo 2025, chiedendo il rigetto del ricorso per il resto.
Si è costituito in giudizio in giudizio , contestando l'assunto CP_1
attoreo, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente.
Va dichiarata cessata la materia del contendere nei limiti appresso indicati, in quanto, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
Nel caso di specie, l' ha dedotto di aver eseguito a partire dal mese di marzo CP_2
2025 il pagamento dell'assegno unico in misura intera in favore della ricorrente
(circostanza confermata dalla difesa della ricorrente, senza contestazione degli importi).
Per il periodo pregresso, ossia dal mese di agosto 2023 sino a febbraio 2025 deve dichiararsi il diritto della ricorrente all'integrale percezione dell'assegno unico universale da parte dell' , quale genitore collocatario dei minori , secondo CP_2
quanto risulta dalla sentenza del Tribunale di Trapani (Cass, Ord. 4672 del 22 febbraio 2025), con condanna dell' al pagamento dei ratei al lordo degli CP_2
importi già percepiti.
Nessun diritto alla prestazione in esame può vantare dunque l'ex coniuge.
Le domande subordinate rimangono assorbite. In ordine alle spese di lite, si osserva che, anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese del giudizio devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale”.
Le spese di lite possono compensarsi per metà tra la parte ricorrente e le parti resistenti tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio;
per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Dichiara cessata la materia del contendere nei limiti di cui in motivazione.
2. Condanna l' al pagamento dell'assegno unico universale in favore della CP_2
ricorrente come in motivazione;
3.compensa per metà le spese di lite tra la parte ricorrente e le parti resistenti, e condanna queste ultime al pagamento della restante parte, che liquida per frazione in euro 1.200,00 per compenso professionale oltre accessori di legge, in favore della ricorrente.
Trapani, 25/05/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra