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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. IV, sentenza 15/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA ROCCA GIOVANNI, Presidente INCANI MICHELE, Relatore DRAGONE ALBERTO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 537/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cagliari - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520140038433249000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520150008900472000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520150033761392000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520160023032213000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520190019291231000 TARI 2010 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Domusnovas - Piazza Caduti Nassirya 6 09015 Domusnovas SU
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ACCERTAM n. 440 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1000 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 91 TASI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 897 TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 275 TASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 849 TASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1043 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 517 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 52 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 460 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 506 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1363 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 926 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 504 TASI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1291 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 676 IMU 2020 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag.entrate - Riscossione - Cagliari - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500000496000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 640/2025 depositato il 21/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente_1Ricorrente/Appellante: Nell'interesse di , voglia la Corte 'accertare e dichiarare l'inesistenza, ovvero la nullità, ovvero l'inefficacia, ovvero, comunque, l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02576202500000496000, per omessa notifica delle presupposte cartelle relative alla pretesa tributaria nn. 02520140038433249000; 02520150008900472000, 02520150033761392000, 02520160023032213000, 02520190019291231000, nonché degli avvisi di accertamento Comune di Domusnovas nn. 440, 1000, 91, 897, 275, 849, 1043, 517, 52, 460, 49, 506, 1363, 926, 504, 1291, 676, come meglio descritti nelle superiore espositiva, annullando anche le stesse cartelle ed avvisi di accertamento richiamati dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02576202500000496000 per l'effetto, - condannare l'Agenzia delle Entrate Riscossione e il Comune di Domusnovas al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite.
Resistente/Appellato: Nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, voglia la Corte 'dichiarare inammissibile il ricorso sulle cartelle, distinte dai numeri, 02520140038433249000, 02520150033761392000, 02520160023032213000, 02520190019291231000 e sugli avvisi di accertamento Ente n. 440, 1000, 91, 897, 275, 849, 1043, 517, 52, 460, 49, 506, perché già impugnati o, in via subordinata, rigettare il ricorso sulle cartelle perché infondato;
b) Dichiarare inammissibile, perché irrimediabilmente tardivo, o rigettare il ricorso sulla cartella 02520150008900472000;
c) Rigettare il ricorso avverso Comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 02576202500000496000
Nell'interesse del Come di Domusnovas, voglia la Corte rigettare il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 6 giugno 2025, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02576202500000496000, con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione preannunciava l'iscrizione di ipoteca per un debito complessivo di € 37.172,23.
Il ricorrente ha impugnato, unitamente all'atto consequenziale, anche le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento presupposti, elencati nella comunicazione stessa, deducendo quale unico motivo di ricorso la loro omessa notificazione.
In particolare, il ricorrente lamenta di non aver mai ricevuto le cartelle nn. 02520140038433249000, 02520150008900472000, 02520150033761392000, 02520160023032213000, 02520190019291231000, né gli avvisi di accertamento del Comune di Domusnovas nn. 440, 1000, 91, 897, 275, 849, 1043, 517, 52, 460, 49, 506, 1363, 926, 504, 1291, 676.
Chiede, pertanto, l'annullamento della comunicazione ipotecaria e degli atti presupposti per vizio di nullità derivata.
Si è costituita in giudizio l'AD con atto di controdeduzioni, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem, in quanto gran parte degli atti presupposti impugnati erano già stati oggetto del giudizio R.G. 151/2024, definito con sentenza n. 434/02/2024 di questa Corte, che aveva rigettato il ricorso del contribuente.
Nel merito, ha sostenuto la regolarità delle notifiche di tutti gli atti di sua competenza, eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c., producendo la relativa documentazione.
Ha inoltre eccepito la tardività dell'impugnazione e la conseguente "cristallizzazione" della pretesa creditoria, stante la mancata impugnazione da parte del ricorrente di numerosi atti intermedi (intimazioni di pagamento, proposte di compensazione, pignoramento presso terzi) notificatigli nel tempo.
Si è altresì costituito il Comune di Domusnovas, eccependo l'infondatezza del ricorso. Il Comune ha evidenziato che il ricorrente era a conoscenza degli avvisi di accertamento, avendo ottenuto copia degli stessi e delle relative relate di notifica a seguito di istanza di accesso agli atti. Ha inoltre richiamato la precedente sentenza n. 434/2024, che avrebbe già riconosciuto la validità delle notifiche per parte degli atti in questione, e ha sostenuto che l'impugnazione della comunicazione ipotecaria può avvenire solo per vizi propri e non per vizi degli atti presupposti, asseritamente notificati in modo rituale.
Con memoria illustrativa depositata in data 9 ottobre 2025, il ricorrente ha replicato alle difese avversarie.
Ha contestato l'eccezione di ne bis in idem, rilevando che la sentenza n. 434/2024 non è passata in giudicato, essendo stata appellata.
Ha ribadito l'irrilevanza della mancata impugnazione degli atti intermedi, trattandosi di atti a impugnazione facoltativa che non determinano la definitività della pretesa.
Ha infine contestato analiticamente la documentazione prodotta dai resistenti a prova delle notifiche, evidenziandone i vizi e l'inidoneità a dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio sia per gli atti dell'AD che per quelli del Comune di Domusnovas.
All'odierna udienza di discussione, comparsi per il ricorrente i due difensori e per i resistenti il solo difensore del Comune di Domusnovas, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni. La difesa del ricorrente, richiamato il contenuto dell'atto introduttivo e delle memorie di replica, ha in particolare soffermato l'attenzione sulla asserita 'estraneita' degli atti intermedi versati da AD (intimazioni di pagamento, atto di pignoramento presso terzi, proposta di compensazione), alla sequenza procedimentale che caratterizza gli atti impugnati'.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'eccezione di inammissibilità parziale del ricorso.
Le parti resistenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del 'ne bis in idem', in quanto la questione della mancata notifica di gran parte degli atti presupposti è già stata decisa con la sentenza n. 434/02/2024 di questa Corte, sebbene non ancora passata in giudicato. L'eccezione è fondata. Risulta dagli atti che il precedente giudizio, iscritto al n. 151/2024 R.G., aveva ad oggetto l'impugnazione di un'intimazione di pagamento fondata, tra gli altri, sulle cartelle di pagamento nn. 02520140038433249000, 02520150033761392000, 02520160023032213000, 02520190019291231000 e sugli avvisi di accertamento del Comune di Domusnovas nn. 440, 1000, 91, 897, 275, 849, 1043, 517, 52, 460, 49, 506.
In quella sede, il ricorrente aveva sollevato la medesima doglianza odierna, ossia l'omessa notifica di tali atti. La Sezione II di questa Corte, con la citata sentenza n. 434/2024, ha rigettato il ricorso, giudicando rituale la sequenza procedimentale. Sebbene tale pronuncia sia attualmente oggetto di appello (R.G.A. n. 626/2024), la riproposizione della medesima domanda, tra le stesse parti e per i medesimi titoli, configura una situazione di litispendenza parziale che impone una declaratoria di inammissibilità. Consentire la duplicazione di giudizi sulla stessa 'causa petendi' e 'petitum' esporrebbe l'ordinamento al rischio di decisioni contrastanti. Pertanto, il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile con riferimento a tutti gli atti presupposti già oggetto del giudizio R.G. 151/2024. 2. Sulla notifica degli atti non oggetto del precedente giudizio. La materia del contendere residua è dunque limitata alla cartella di pagamento n. 02520150008900472000 e agli avvisi di accertamento del Comune di Domusnovas nn. 1363, 926, 504, 1291, 676. Anche per tali atti, le doglianze del ricorrente sono infondate.
Sulla notifica della cartella di pagamento n. 02520150008900472000.
L'AD ha prodotto la documentazione relativa alla notifica di tale cartella, avvenuta in data 20.08.2015 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (doc. 6 delle controdeduzioni AD). Il ricorrente contesta la ritualità di tale notifica per la mancata produzione dell'avviso di compiuta giacenza della raccomandata informativa, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite (Cass. 10012/2021).
Tuttavia, l'agente della riscossione ha prodotto la busta della raccomandata informativa, restituita al mittente con l'attestazione di "compiuta giacenza". Tale produzione, unitamente alla relata di notifica del messo che attesta l'affissione dell'avviso di deposito alla casa comunale, costituisce prova sufficiente del perfezionamento del procedimento notificatorio. Le censure del ricorrente, pur basate su principi giurisprudenziali rilevanti, si traducono in un eccessivo formalismo che non può trovare accoglimento, specie alla luce del comportamento complessivo del contribuente, il quale ha dimostrato, attraverso plurimi accessi agli atti e iniziative giudiziarie, di essere venuto a conoscenza della propria posizione debitoria. La funzione della notifica è quella di portare l'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario, scopo che nel caso di specie è stato ampiamente raggiunto, come dimostra la stessa proposizione del presente ricorso, sanando eventuali vizi meramente formali per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.
Sulla notifica degli avvisi di accertamento del Comune di Domusnovas. Il ricorrente contesta le notifiche degli avvisi nn. 1363, 926, 1291, 676 e 504, asserendo, per quelli con ricevuta firmata, la mancanza di un collegamento certo tra la ricevuta e l'atto, e per quelli in compiuta giacenza, la nullità per mancata specificazione dei motivi di irreperibilità da parte dell'agente postale. Anche per gli altri avvisi, le cui notifiche si sono perfezionate per compiuta giacenza, le doglianze sono infondate.
Il Comune ha prodotto la documentazione postale attestante il tentativo di consegna e la successiva giacenza. Come già osservato, il fine della notificazione è la conoscibilità dell'atto, e il ricorrente ha dimostrato di aver avuto piena conoscenza di tali atti, tanto da richiederne copia formale all'ente. L'impugnazione stessa degli atti sana per raggiungimento dello scopo ogni eventuale vizio della notifica.
Sull'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti intermedi.
Vi è un'ulteriore e assorbente ragione di infondatezza delle censure mosse avverso le cartelle di pagamento.
Come documentato dall'AD (docc. 12, 14, 16, 18, 20), successivamente alla notifica delle cartelle originarie e prima della comunicazione di iscrizione ipotecaria, al ricorrente sono stati notificati numerosi atti interruttivi della prescrizione e sollecitatori del pagamento, tra cui diverse intimazioni di pagamento (es. n. 02520179000027626000 notificata l'8.5.2017 e n. 02520239006280853 notificata l'1.8.2023). Tali atti, elencando dettagliatamente le cartelle di cui si intimava il pagamento, costituivano il primo atto utile che il contribuente avrebbe dovuto impugnare per far valere il vizio di omessa notifica delle cartelle presupposte.
Sotto tale profilo, il ricorrente anche in sede di discussione in pubblica udienza, si è in particolare soffermato affermando la 'estraneita' degli atti intermedi versati da AD (intimazioni di pagamento, atto di pignoramento presso terzi, proposta di compensazione) alla sequenza procedimentale che caratterizza gli atti impugnati'.
Richiamato il contenuto della memoria illustrativa, i difensori hanno sostenuto che gli atti intermedi prodotti da AD (intimazioni di pagamento, pignoramento presso terzi, proposta di compensazione) siano estranei alla sequenza procedimentale oggetto del giudizio, che riguarda invece la cartella di pagamento, il preavviso di iscrizione ipotecaria e la successiva iscrizione di ipoteca.
Hanno proseguito asserendo che l'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/92 consente l'impugnazione cumulativa solo degli atti collegati da un rapporto di consequenzialità giuridica, dal quale sarebbero da escludere gli atti intermedi, come l'intimazione di pagamento, che, secondo la tesi prospettata, non rientrerebbero in questa sequenza e sarebbero, pertanto, da considerare autonomi e facoltativamente impugnabili.
La tesi esposta, trae fondamento, secondo i difensori, dalla natura e funzione dell'intimazione di pagamento che non costituirebbe il titolo della pretesa tributaria, ma avrebbe la funzione di riattivare il procedimento di riscossione e pertanto dovrebbe considerarsi atto conseguente alla cartella di pagamento, secondo tale prospettiva presupposto contenente le ragioni della pretesa tributaria, come sarebbe possibile desumere dalla circostanza che, come affermato anche in giurisprudenza (Cass. 28689/2018), nell'intimazione, perché possa dirsi rispettato il principio della corretta motivazione, è sufficiente richiamare la cartella di pagamento precedentemente notificata.
Dall'applicazione delle tesi esposte, deriverebbe, quale corollario, che la mancata impugnazione di una precedente intimazione di pagamento non cristallizza la pretesa tributaria: la pretesa resta fissata nelle cartelle di pagamento, e l'intimazione diventa inefficace dopo 12 mesi, rendendo necessaria una nuova intimazione per procedere esecutivamente (Cass. Ord. 21658/23). La tesi prospettata avrebbe, quali ulteriori conseguenze, il permanere dell'interesse ad agire da parte del contribuente anche nell'ipotesi in cui non sia stata precedentemente impugnata l'intimazione, essendo ammissibile l'annullamento della pretesa tributaria con l'impugnazione degli atti successivi (Cass. Ord. 16743/24, Cass. 16371/25) e l'intimazione di pagamento non sarebbe idonea ad interrompere la prescrizione.
Quanto esposto troverebbe conferma nella più recente giurisprudenza sia sotto il profilo della natura facoltativa dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento, sia sotto il profilo della non preclusività dell'impugnazione egli atti successivi (Cass. 1230/2020, Cass. 31259/2021, Cass. 11481/2022, Cass. 1213/2023, Cass. 6163/2024).
La Corte non condivide tale impostazione, non potendosi in alcun modo sostenere che l'intimazione di pagamento non rientri nella sequenza procedimentale prodromica all'adozione dell'atto oggi impugnato;
non è, infatti, revocabile in dubbio che l'intimazione faccia parte dell'iter riscossivo del quale l'iscrizione ipotecaria, al pari del pignoramento, costituisce uno dei possibili esiti.
In giurisprudenza (da ultimo v. Cass. 35019/2025), si è costantemente affermato che l'intimazione di pagamento costituisce un atto tipico, equiparato all'avviso di mora, e dunque necessariamente impugnabile. Essa, inoltre, ha la funzione di rendere esigibile la pretesa e condizionare l'inizio dell'esecuzione forzata.
La Corte di cassazione, nella sentenza da ultimo richiamata, afferma che l'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, DPR 602/1973 non è un semplice sollecito, ma un atto tipico della riscossione, equiparato all'avviso di mora e quindi autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992.
Ciò che rileva non è la denominazione formale dell'atto, ma la sua funzione: sollecitare il contribuente al pagamento prima dell'esecuzione forzata, portando nuovamente a conoscenza una pretesa certa ed esigibile anche a distanza di tempo dalla cartella. Proprio perché rende azionabile la pretesa tributaria, l'intimazione non è un atto neutro, ma è idonea a produrre effetti preclusivi qualora non venga contestata tempestivamente.
Secondo l'art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992, la mancata impugnazione dell'intimazione comporta la cristallizzazione dell'obbligazione tributaria: il contribuente non può più eccepire vizi della cartella o far valere la prescrizione maturata prima dell'intimazione, dovendo sollevare tali questioni esclusivamente mediante impugnazione dell'intimazione stessa.
Nel caso concreto esaminato, il contribuente aveva ricevuto una cartella del 2004 e due intimazioni (nel 2014 e nel 2016), entrambe regolarmente notificate ma non impugnate. Secondo la Corte, ciò aveva già consolidato la pretesa nel 2014, rendendo irrilevante la contestazione successiva sollevata avverso un'ulteriore intimazione del 2022.
La mancata impugnazione dell'intimazione comporta la cristallizzazione della pretesa tributaria, con preclusione a far valere vizi della cartella o la prescrizione maturata anteriormente. È quindi onere del contribuente contestarla tempestivamente
Da quanto appena esposto consegue che l'omessa impugnazione di tali atti ha reso definitive le pretese creditorie ivi contenute, con conseguente preclusione della possibilità di dedurre, in sede di impugnazione di un atto successivo quale il preavviso di ipoteca, vizi relativi ad atti prodromici non tempestivamente contestati.
L'opposizione avverso un atto successivo alla cartella è ammissibile solo se esso costituisce il primo atto con cui il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa. Nel caso di specie, le plurime intimazioni di pagamento notificate hanno certamente portato a conoscenza del ricorrente i carichi pendenti, rendendo tardiva e inammissibile la contestazione della notifica delle cartelle originarie sollevata solo in questa sede.
Per le ragioni esposte il ricorso, infondato, deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) e in favore del Comune di Domusnovas che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre spese generali 15% e accessori di legge.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA ROCCA GIOVANNI, Presidente INCANI MICHELE, Relatore DRAGONE ALBERTO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 537/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cagliari - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520140038433249000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520150008900472000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520150033761392000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520160023032213000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520190019291231000 TARI 2010 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Domusnovas - Piazza Caduti Nassirya 6 09015 Domusnovas SU
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ACCERTAM n. 440 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1000 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 91 TASI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 897 TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 275 TASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 849 TASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1043 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 517 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 52 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 460 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 506 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1363 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 926 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 504 TASI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1291 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 676 IMU 2020 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag.entrate - Riscossione - Cagliari - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500000496000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 640/2025 depositato il 21/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente_1Ricorrente/Appellante: Nell'interesse di , voglia la Corte 'accertare e dichiarare l'inesistenza, ovvero la nullità, ovvero l'inefficacia, ovvero, comunque, l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02576202500000496000, per omessa notifica delle presupposte cartelle relative alla pretesa tributaria nn. 02520140038433249000; 02520150008900472000, 02520150033761392000, 02520160023032213000, 02520190019291231000, nonché degli avvisi di accertamento Comune di Domusnovas nn. 440, 1000, 91, 897, 275, 849, 1043, 517, 52, 460, 49, 506, 1363, 926, 504, 1291, 676, come meglio descritti nelle superiore espositiva, annullando anche le stesse cartelle ed avvisi di accertamento richiamati dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02576202500000496000 per l'effetto, - condannare l'Agenzia delle Entrate Riscossione e il Comune di Domusnovas al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite.
Resistente/Appellato: Nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, voglia la Corte 'dichiarare inammissibile il ricorso sulle cartelle, distinte dai numeri, 02520140038433249000, 02520150033761392000, 02520160023032213000, 02520190019291231000 e sugli avvisi di accertamento Ente n. 440, 1000, 91, 897, 275, 849, 1043, 517, 52, 460, 49, 506, perché già impugnati o, in via subordinata, rigettare il ricorso sulle cartelle perché infondato;
b) Dichiarare inammissibile, perché irrimediabilmente tardivo, o rigettare il ricorso sulla cartella 02520150008900472000;
c) Rigettare il ricorso avverso Comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 02576202500000496000
Nell'interesse del Come di Domusnovas, voglia la Corte rigettare il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 6 giugno 2025, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02576202500000496000, con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione preannunciava l'iscrizione di ipoteca per un debito complessivo di € 37.172,23.
Il ricorrente ha impugnato, unitamente all'atto consequenziale, anche le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento presupposti, elencati nella comunicazione stessa, deducendo quale unico motivo di ricorso la loro omessa notificazione.
In particolare, il ricorrente lamenta di non aver mai ricevuto le cartelle nn. 02520140038433249000, 02520150008900472000, 02520150033761392000, 02520160023032213000, 02520190019291231000, né gli avvisi di accertamento del Comune di Domusnovas nn. 440, 1000, 91, 897, 275, 849, 1043, 517, 52, 460, 49, 506, 1363, 926, 504, 1291, 676.
Chiede, pertanto, l'annullamento della comunicazione ipotecaria e degli atti presupposti per vizio di nullità derivata.
Si è costituita in giudizio l'AD con atto di controdeduzioni, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem, in quanto gran parte degli atti presupposti impugnati erano già stati oggetto del giudizio R.G. 151/2024, definito con sentenza n. 434/02/2024 di questa Corte, che aveva rigettato il ricorso del contribuente.
Nel merito, ha sostenuto la regolarità delle notifiche di tutti gli atti di sua competenza, eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c., producendo la relativa documentazione.
Ha inoltre eccepito la tardività dell'impugnazione e la conseguente "cristallizzazione" della pretesa creditoria, stante la mancata impugnazione da parte del ricorrente di numerosi atti intermedi (intimazioni di pagamento, proposte di compensazione, pignoramento presso terzi) notificatigli nel tempo.
Si è altresì costituito il Comune di Domusnovas, eccependo l'infondatezza del ricorso. Il Comune ha evidenziato che il ricorrente era a conoscenza degli avvisi di accertamento, avendo ottenuto copia degli stessi e delle relative relate di notifica a seguito di istanza di accesso agli atti. Ha inoltre richiamato la precedente sentenza n. 434/2024, che avrebbe già riconosciuto la validità delle notifiche per parte degli atti in questione, e ha sostenuto che l'impugnazione della comunicazione ipotecaria può avvenire solo per vizi propri e non per vizi degli atti presupposti, asseritamente notificati in modo rituale.
Con memoria illustrativa depositata in data 9 ottobre 2025, il ricorrente ha replicato alle difese avversarie.
Ha contestato l'eccezione di ne bis in idem, rilevando che la sentenza n. 434/2024 non è passata in giudicato, essendo stata appellata.
Ha ribadito l'irrilevanza della mancata impugnazione degli atti intermedi, trattandosi di atti a impugnazione facoltativa che non determinano la definitività della pretesa.
Ha infine contestato analiticamente la documentazione prodotta dai resistenti a prova delle notifiche, evidenziandone i vizi e l'inidoneità a dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio sia per gli atti dell'AD che per quelli del Comune di Domusnovas.
All'odierna udienza di discussione, comparsi per il ricorrente i due difensori e per i resistenti il solo difensore del Comune di Domusnovas, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni. La difesa del ricorrente, richiamato il contenuto dell'atto introduttivo e delle memorie di replica, ha in particolare soffermato l'attenzione sulla asserita 'estraneita' degli atti intermedi versati da AD (intimazioni di pagamento, atto di pignoramento presso terzi, proposta di compensazione), alla sequenza procedimentale che caratterizza gli atti impugnati'.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'eccezione di inammissibilità parziale del ricorso.
Le parti resistenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del 'ne bis in idem', in quanto la questione della mancata notifica di gran parte degli atti presupposti è già stata decisa con la sentenza n. 434/02/2024 di questa Corte, sebbene non ancora passata in giudicato. L'eccezione è fondata. Risulta dagli atti che il precedente giudizio, iscritto al n. 151/2024 R.G., aveva ad oggetto l'impugnazione di un'intimazione di pagamento fondata, tra gli altri, sulle cartelle di pagamento nn. 02520140038433249000, 02520150033761392000, 02520160023032213000, 02520190019291231000 e sugli avvisi di accertamento del Comune di Domusnovas nn. 440, 1000, 91, 897, 275, 849, 1043, 517, 52, 460, 49, 506.
In quella sede, il ricorrente aveva sollevato la medesima doglianza odierna, ossia l'omessa notifica di tali atti. La Sezione II di questa Corte, con la citata sentenza n. 434/2024, ha rigettato il ricorso, giudicando rituale la sequenza procedimentale. Sebbene tale pronuncia sia attualmente oggetto di appello (R.G.A. n. 626/2024), la riproposizione della medesima domanda, tra le stesse parti e per i medesimi titoli, configura una situazione di litispendenza parziale che impone una declaratoria di inammissibilità. Consentire la duplicazione di giudizi sulla stessa 'causa petendi' e 'petitum' esporrebbe l'ordinamento al rischio di decisioni contrastanti. Pertanto, il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile con riferimento a tutti gli atti presupposti già oggetto del giudizio R.G. 151/2024. 2. Sulla notifica degli atti non oggetto del precedente giudizio. La materia del contendere residua è dunque limitata alla cartella di pagamento n. 02520150008900472000 e agli avvisi di accertamento del Comune di Domusnovas nn. 1363, 926, 504, 1291, 676. Anche per tali atti, le doglianze del ricorrente sono infondate.
Sulla notifica della cartella di pagamento n. 02520150008900472000.
L'AD ha prodotto la documentazione relativa alla notifica di tale cartella, avvenuta in data 20.08.2015 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (doc. 6 delle controdeduzioni AD). Il ricorrente contesta la ritualità di tale notifica per la mancata produzione dell'avviso di compiuta giacenza della raccomandata informativa, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite (Cass. 10012/2021).
Tuttavia, l'agente della riscossione ha prodotto la busta della raccomandata informativa, restituita al mittente con l'attestazione di "compiuta giacenza". Tale produzione, unitamente alla relata di notifica del messo che attesta l'affissione dell'avviso di deposito alla casa comunale, costituisce prova sufficiente del perfezionamento del procedimento notificatorio. Le censure del ricorrente, pur basate su principi giurisprudenziali rilevanti, si traducono in un eccessivo formalismo che non può trovare accoglimento, specie alla luce del comportamento complessivo del contribuente, il quale ha dimostrato, attraverso plurimi accessi agli atti e iniziative giudiziarie, di essere venuto a conoscenza della propria posizione debitoria. La funzione della notifica è quella di portare l'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario, scopo che nel caso di specie è stato ampiamente raggiunto, come dimostra la stessa proposizione del presente ricorso, sanando eventuali vizi meramente formali per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.
Sulla notifica degli avvisi di accertamento del Comune di Domusnovas. Il ricorrente contesta le notifiche degli avvisi nn. 1363, 926, 1291, 676 e 504, asserendo, per quelli con ricevuta firmata, la mancanza di un collegamento certo tra la ricevuta e l'atto, e per quelli in compiuta giacenza, la nullità per mancata specificazione dei motivi di irreperibilità da parte dell'agente postale. Anche per gli altri avvisi, le cui notifiche si sono perfezionate per compiuta giacenza, le doglianze sono infondate.
Il Comune ha prodotto la documentazione postale attestante il tentativo di consegna e la successiva giacenza. Come già osservato, il fine della notificazione è la conoscibilità dell'atto, e il ricorrente ha dimostrato di aver avuto piena conoscenza di tali atti, tanto da richiederne copia formale all'ente. L'impugnazione stessa degli atti sana per raggiungimento dello scopo ogni eventuale vizio della notifica.
Sull'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti intermedi.
Vi è un'ulteriore e assorbente ragione di infondatezza delle censure mosse avverso le cartelle di pagamento.
Come documentato dall'AD (docc. 12, 14, 16, 18, 20), successivamente alla notifica delle cartelle originarie e prima della comunicazione di iscrizione ipotecaria, al ricorrente sono stati notificati numerosi atti interruttivi della prescrizione e sollecitatori del pagamento, tra cui diverse intimazioni di pagamento (es. n. 02520179000027626000 notificata l'8.5.2017 e n. 02520239006280853 notificata l'1.8.2023). Tali atti, elencando dettagliatamente le cartelle di cui si intimava il pagamento, costituivano il primo atto utile che il contribuente avrebbe dovuto impugnare per far valere il vizio di omessa notifica delle cartelle presupposte.
Sotto tale profilo, il ricorrente anche in sede di discussione in pubblica udienza, si è in particolare soffermato affermando la 'estraneita' degli atti intermedi versati da AD (intimazioni di pagamento, atto di pignoramento presso terzi, proposta di compensazione) alla sequenza procedimentale che caratterizza gli atti impugnati'.
Richiamato il contenuto della memoria illustrativa, i difensori hanno sostenuto che gli atti intermedi prodotti da AD (intimazioni di pagamento, pignoramento presso terzi, proposta di compensazione) siano estranei alla sequenza procedimentale oggetto del giudizio, che riguarda invece la cartella di pagamento, il preavviso di iscrizione ipotecaria e la successiva iscrizione di ipoteca.
Hanno proseguito asserendo che l'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/92 consente l'impugnazione cumulativa solo degli atti collegati da un rapporto di consequenzialità giuridica, dal quale sarebbero da escludere gli atti intermedi, come l'intimazione di pagamento, che, secondo la tesi prospettata, non rientrerebbero in questa sequenza e sarebbero, pertanto, da considerare autonomi e facoltativamente impugnabili.
La tesi esposta, trae fondamento, secondo i difensori, dalla natura e funzione dell'intimazione di pagamento che non costituirebbe il titolo della pretesa tributaria, ma avrebbe la funzione di riattivare il procedimento di riscossione e pertanto dovrebbe considerarsi atto conseguente alla cartella di pagamento, secondo tale prospettiva presupposto contenente le ragioni della pretesa tributaria, come sarebbe possibile desumere dalla circostanza che, come affermato anche in giurisprudenza (Cass. 28689/2018), nell'intimazione, perché possa dirsi rispettato il principio della corretta motivazione, è sufficiente richiamare la cartella di pagamento precedentemente notificata.
Dall'applicazione delle tesi esposte, deriverebbe, quale corollario, che la mancata impugnazione di una precedente intimazione di pagamento non cristallizza la pretesa tributaria: la pretesa resta fissata nelle cartelle di pagamento, e l'intimazione diventa inefficace dopo 12 mesi, rendendo necessaria una nuova intimazione per procedere esecutivamente (Cass. Ord. 21658/23). La tesi prospettata avrebbe, quali ulteriori conseguenze, il permanere dell'interesse ad agire da parte del contribuente anche nell'ipotesi in cui non sia stata precedentemente impugnata l'intimazione, essendo ammissibile l'annullamento della pretesa tributaria con l'impugnazione degli atti successivi (Cass. Ord. 16743/24, Cass. 16371/25) e l'intimazione di pagamento non sarebbe idonea ad interrompere la prescrizione.
Quanto esposto troverebbe conferma nella più recente giurisprudenza sia sotto il profilo della natura facoltativa dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento, sia sotto il profilo della non preclusività dell'impugnazione egli atti successivi (Cass. 1230/2020, Cass. 31259/2021, Cass. 11481/2022, Cass. 1213/2023, Cass. 6163/2024).
La Corte non condivide tale impostazione, non potendosi in alcun modo sostenere che l'intimazione di pagamento non rientri nella sequenza procedimentale prodromica all'adozione dell'atto oggi impugnato;
non è, infatti, revocabile in dubbio che l'intimazione faccia parte dell'iter riscossivo del quale l'iscrizione ipotecaria, al pari del pignoramento, costituisce uno dei possibili esiti.
In giurisprudenza (da ultimo v. Cass. 35019/2025), si è costantemente affermato che l'intimazione di pagamento costituisce un atto tipico, equiparato all'avviso di mora, e dunque necessariamente impugnabile. Essa, inoltre, ha la funzione di rendere esigibile la pretesa e condizionare l'inizio dell'esecuzione forzata.
La Corte di cassazione, nella sentenza da ultimo richiamata, afferma che l'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, DPR 602/1973 non è un semplice sollecito, ma un atto tipico della riscossione, equiparato all'avviso di mora e quindi autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992.
Ciò che rileva non è la denominazione formale dell'atto, ma la sua funzione: sollecitare il contribuente al pagamento prima dell'esecuzione forzata, portando nuovamente a conoscenza una pretesa certa ed esigibile anche a distanza di tempo dalla cartella. Proprio perché rende azionabile la pretesa tributaria, l'intimazione non è un atto neutro, ma è idonea a produrre effetti preclusivi qualora non venga contestata tempestivamente.
Secondo l'art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992, la mancata impugnazione dell'intimazione comporta la cristallizzazione dell'obbligazione tributaria: il contribuente non può più eccepire vizi della cartella o far valere la prescrizione maturata prima dell'intimazione, dovendo sollevare tali questioni esclusivamente mediante impugnazione dell'intimazione stessa.
Nel caso concreto esaminato, il contribuente aveva ricevuto una cartella del 2004 e due intimazioni (nel 2014 e nel 2016), entrambe regolarmente notificate ma non impugnate. Secondo la Corte, ciò aveva già consolidato la pretesa nel 2014, rendendo irrilevante la contestazione successiva sollevata avverso un'ulteriore intimazione del 2022.
La mancata impugnazione dell'intimazione comporta la cristallizzazione della pretesa tributaria, con preclusione a far valere vizi della cartella o la prescrizione maturata anteriormente. È quindi onere del contribuente contestarla tempestivamente
Da quanto appena esposto consegue che l'omessa impugnazione di tali atti ha reso definitive le pretese creditorie ivi contenute, con conseguente preclusione della possibilità di dedurre, in sede di impugnazione di un atto successivo quale il preavviso di ipoteca, vizi relativi ad atti prodromici non tempestivamente contestati.
L'opposizione avverso un atto successivo alla cartella è ammissibile solo se esso costituisce il primo atto con cui il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa. Nel caso di specie, le plurime intimazioni di pagamento notificate hanno certamente portato a conoscenza del ricorrente i carichi pendenti, rendendo tardiva e inammissibile la contestazione della notifica delle cartelle originarie sollevata solo in questa sede.
Per le ragioni esposte il ricorso, infondato, deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) e in favore del Comune di Domusnovas che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre spese generali 15% e accessori di legge.