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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1258/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Dott.ssa Marcella Murana Presidente
Dott. Enrico Rao Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1258/2023 promossa da:
(C.F. ; Parte_1 C.F._1
(C.F. ); Parte_2 C.F._2
(C.F. ), tutti con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._3
Vincenza Bonaviri, elettivamente domiciliati nel suo studio in Catania, via G.
D'Annunzio, n. 15
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. SPADARO GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in VIALE XX
SETTEMBRE, 66 CATANIA, presso il difensore avv. SPADARO GIUSEPPE
APPELLATA
pagina 1 di 18
CONCLUSIONI
All'udienza dell'8.1.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in data 14.7.2016 la curatela del fallimento Controparte_1
esercitava azione di responsabilità ai sensi dell'art. 146 L. Fall. nei confronti degli amministratori della società fallita e (tutti Parte_2 Parte_3 Parte_1
componenti del c.d.a. in carica dal 25.8.2008 al 13.8.2013 e anche a.u. Parte_3
dal 28.3.2007 al 25.8.2008 e dal 13.8.2013 alla data del fallimento), oltre che dei componenti il collegio sindacale e Controparte_2 Parte_4 [...]
, formulando a carico dei predetti n. 4 specifici addebiti in ragione dei quali Parte_5
chiedeva la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni quantificandolo in complessivi € 3.811.846,21, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Tutti i convenuti si costituivano in giudizio e respingevano gli addebiti.
In data 1.2.2023 la curatela depositava l'atto di transazione concluso con i tre sindaci convenuti e avente Controparte_2 Parte_4 Parte_5
espressamente ad oggetto la sola quota di responsabilità dei predetti nei fatti contestatigli, in forza del quale la curatela rinunciava all'azione proposta nei loro confronti verso il pagamento della somma complessiva di € 198.000,00.
Con sentenza n. 3370/2023, pubblicata in data 28.7.2023, il Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di impresa, riteneva fondati n. 2 dei quattro addebiti originariamente formulati nei confronti dei convenuti e, dopo avere dichiarato l'estinzione del giudizio in relazione ai sindaci e Controparte_2 Parte_4
pagina 2 di 18 con compensazione delle spese di lite, condannava i restanti Parte_5
convenuti e in solido tra loro, al Parte_2 Parte_1 Parte_3
risarcimento dei danni liquidandoli in € 958.031,02, oltre rivalutazione monetaria ed interessi con decorrenza dalla dichiarazione di fallimento.
Condannava altresì i sopra indicati convenuti al pagamento delle spese di lite, ponendo su di essi altresì, in via definitiva, le spese di CTU.
Avverso la detta sentenza , e proponevano Parte_1 Parte_2 Parte_3
appello.
Si costituiva in giudizio la curatela chiedendone il rigetto.
Sospesa, con ordinanza in data 13.3.2024, l'efficacia esecutiva della sentenza appellata, all'udienza di discussione orale dell'8.1.2015 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia parzialmente fondato e, nei termini appresso specificati, vada accolto.
I primi tre motivi di gravame hanno ad oggetto il secondo addebito formulato dalla curatela nei confronti dei convenuti, relativo all'acquisto di un terreno edificabile sito in
Sant'Agata Li Battiati, effettuato dalla società poi fallita giusta rogito del 27.5.2009 da potere della società il cui legale rappresentante era lo stesso Controparte_3
in questa sede convenuto e che vedeva la presenza, nella sua Parte_3
compagine sociale, oltre che di di , anch'esso qui Parte_3 Parte_1
convenuto quale componente del c.d.a. della società fallita.
In estrema sintesi, secondo il Tribunale, l'acquisto del terreno in questione avrebbe costituito un'operazione pregiudizievole per la società fallita perché trattavasi di terreno gravato da ipoteca iscritta per l'importo di € 1.752.531,53, ampiamente superiore al suo valore venale, e perché non aveva “mai avuto reale intenzione né Controparte_1
capacità di sfruttamento economico” dell'area, sì come del resto ammesso dallo stesso convenuto nel documento acquisito agli atti del giudizio in cui Parte_3
pagina 3 di 18 esternava la sua piena consapevolezza della “incapacità della di portare a Pt_6
compimento il programma edilizio sul terreno di via Martiri Inglesi per il quale si rendeva indispensabile, per costruire, la realizzazione di onerose opere di urbanizzazione”.
In pratica, secondo il primo giudice, il terreno acquistato “si rivelava sia inutilizzabile a fini edificatori (per mancato rilascio dei relativi titoli abilitativi), sia non altrimenti commercializzabile in quanto gravato da ipoteca fiscale per somma ben superiore al suo presunto valore” (v. p. 8 della sentenza appellata).
Il danno derivante dall'acquisto del terreno veniva quantificato in € 800.000,00, pari al prezzo di acquisto al netto dell'IVA, previa qualificazione del mancato pagamento del prezzo in termini di “fatto estintivo” del debito risarcitorio, la cui prova come tale era posta a carico dei convenuti che lo avevano eccepito e che, nella prova, avevano fallito.
Con i primi due motivi di gravame gli appellanti hanno criticato questi ultimi passaggi del ragionamento del primo giudice sostenendo che se il prezzo pagato per l'acquisto del terreno costituisce il danno dell'atto di mala gestio commesso dagli amministratori della società fallita, il suo pagamento deve essere provato dall'attore e non si atteggia affatto, come invece sostenuto dal Tribunale, in termini di fatto “modificativo o estintivo rispetto
a quelli costitutivi della contrapposta pretesa esercitata dal fallimento”.
Aggiungevano gli appellanti di avere contestato fin dalla comparsa di costituzione in giudizio l'avvenuto pagamento del prezzo, rispetto al quale nessuna prova era stata offerta dalla curatela.
Con la comparsa di costituzione nel presente giudizio di appello la curatela rispondeva, nei termini appresso trascritti, alle argomentazioni degli appellanti: “La critica, pur ingegnosamente congegnata, appare decisamente infondata, tenuto conto che, trovando applicazione il criterio selettivo della c.d. semplificazione analitica della fattispecie,
l'attore non è tenuto a dare integrale prova della vicenda sostanziale evocata in giudizio, potendosi limitare a provare il fatto specifico produttivo di un determinato effetto giuridico (qui costituito dalla conclusione di un negozio di compravendita avente
pagina 4 di 18 ad oggetto un bene inservibile all'uso cui avrebbe dovuto essere destinato ed inoltre sostanzialmente incommerciabile) e non essendo onerato dal comprovare tutti gli ulteriori possibili elementi costitutivi della fattispecie (quali, ad esempio, il regolare pagamento del prezzo di acquisto), in quanto requisiti normalmente presenti all'interno della stessa, salvo fatti eccezionali o anomali, il cui onus probandi andrà allora riversato sulla parte che intenda trarne conseguenze a sé favorevoli omissis. Nel caso di specie, non vi è dubbio che il pagamento del prezzo costituisca effetto normale della conclusione del contratto di compravendita (tanto da connotare la causa stessa del negozio), sì da potere l'eventuale mancata corresponsione del corrispettivo trascolorare
a circostanza eccezionale o anomala, la cui prova appare del tutto razionale addossare al convenuto eccipiente. Si conferma, in altri termini, la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal Tribunale, che ha qualificato quale fatto modificativo o estintivo, con onere della relativa prova a carico dell'eccipiente, il presunto mancato pagamento del prezzo della compravendita (v. pp. 7 ed 8 della comparsa di costituzione).
Con le note conclusive la curatela aggiungeva a quelle sopra trascritte, una serie di considerazioni che di seguito si riportano: innanzitutto assumeva che “mai il Fallimento attore ha individuato l'operazione pregiudizievole nel pagamento del prezzo di acquisto del terreno”, atteso che, piuttosto
(come indicato alle pp. 9 ss. della citazione e soprattutto alla p. 11), “il carattere pregiudizievole dell'operazione dovesse essere rinvenuto nelle circostanze seguenti: “In primo luogo l'operazione è stata certamente priva di utilità per la società: appare di fatti del tutto irrazionale l'acquisto di un terreno gravato da un così ingente debito erariale sul quale, evidentemente, la società non avrebbe potuto accendere alcun finanziamenti fondiario, né tantomeno rivendere qualsiasi manufatto eventualmente realizzato sul terreno in assenza di una cancellazione dell'ipoteca. In secondo luogo, la rinuncia alla condizione ha certamente privato di qualsiasi utilità l'acquisto: la si è rimasta esposta alla possibile espropriazione del terreno da parte Controparte_1
pagina 5 di 18 dell'Agente della riscossione, per debiti del terzo venditore, di gran lunga superiori al valore del terreno stesso, senza dunque ricavare alcun vantaggio, neanche potenziale, dal suddetto acquisto” (v. pp. 2 e 3 delle note conclusive); in conseguenza di ciò argomentava che: “Come si vede la prospettazione della curatela
è stata, sin dall'atto introduttivo, sostanzialmente coincidente con la valutazione poi operata dal Tribunale in seno alla sentenza, là dove il pregiudizio dedotto e lamentato dal attore è stato compendiariamente qualificato come derivante dalla Parte_7
sostanziale incommerciabilità del bene” ed aggiungeva che “trattandosi di operazione di acquisto dissennata e priva di alcun aggancio con l'interesse sociale (anzi contraria ad esso), l'integrale versamento del prezzo non costituisce elemento costitutivo della fattispecie lesiva, potendo semmai l'ipotetico mancato saldo del corrispettivo di vendita
– se e nella misura in cui dovesse risultare provato – rilevare come elemento interruttivo della sequenza causale generativa del danno, ossia in altri termini, come esattamente divisato dal Tribunale, quale fatto modificativo o estintivo della pretesa fatta valere dall'attore, con conseguente onere probatorio integralmente a carico della parte convenuta” (v. pp. 3 e 4 delle note conclusive); indi evidenziava che, a monte, i convenuti non avevano “mai specificatamente contestato le circostanze dedotte e la ricostruzione operata dalla curatela, anche in punto di pagamento del prezzo, sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Stentorea conferma di quanto appena affermato si rinviene infatti a pagina 4 della comparsa di costituzione e risposta degli odierni appellanti nell'ambito del procedimento di prime cure, dove testualmente si riconosce che: “così come descritto dalla difesa avversaria il prezzo veniva corrisposto con il rilascio di effetti passivi, rilasciati prima del contratto di vendita”. Nessuna contestazione, quindi, veniva operata rispetto alle riduzioni della curatela attrice, che anch'essa aveva affermato che il corrispettivo era stato versato mediante il rilascio di effetti passivi, per come del resto ricostruito dal consulente contabile della Procedura e altresì riscontrato attraverso
l'esame delle fatture rilasciate da debitamente annotate in contabilità CP_3
pagina 6 di 18 (cfr. p. 10 dell'Atto di citazione introduttivo del giudizio a quo) (v. p. 4 delle note conclusive), di talché si sarebbe dovuta considerare acquisita, in quanto non contestata, la prova del pagamento del prezzo (v. p. 6 delle note conclusive); infine la curatela prospettava che la questione del pagamento del prezzo della compravendita avrebbe potuto rilevare “come ipotesi di inadempimento e presupposto per l'adozione di una sentenza costitutiva di risoluzione che, nel caso di specie, non è tuttavia mai intervenuta”, e tuttavia: “Nel caso di specie non viene in evidenza alcun conflitto tra alienante e acquirente in ordine al pagamento del prezzo e/o alla produzione di effetti traslativi, né è evocata da alcuno la simulazione del contratto, che pertanto viene in rilievo esclusivamente quale elemento costitutivo, in sé autosufficiente, della fattispecie di responsabilità”.
Ritiene la Corte che i primi due motivi di appello siano fondati e vadano accolti.
Innanzitutto va chiarito che, contrariamente a quanto reiteratamente affermato dalla curatela, il contratto in data 27.5.2009 e l'atto di successiva rinuncia alle condizioni sospensive in esso apposte in data 30.12.2009, attraverso cui la società fallita ha acquistato il terreno edificabile sopra indicato gravato da ipoteca per importo
(verosimilmente) superiore al suo valore, per quanto inutile, non può assurgere ad
“elemento costitutivo, in sé autosufficiente, della fattispecie di responsabilità” perché, come è ovvio, la responsabilità in tanto sussiste in quanto sia ravvisabile un danno, economicamente valutabile, derivante alla società ed ai creditori sociali dall'atto gestorio realizzato dagli amministratori (danno che, in guisa parimenti ovvia, costituisce fatto costitutivo principale del diritto risarcitorio azionato, senza che possa ipotizzarsi che la sua dedotta mancanza ne integri fatto estintivo con onere della prova a carico dell'eccipiente, oppure che secondo “il criterio selettivo della c.d. semplificazione analitica della fattispecie”, richiamato dalla curatela, si tratti di fatto della cui prova l'attore sarebbe esonerato, specie se, come appresso si dirà, trattasi di fatto contestato).
Ciò posto, escluso categoricamente che la curatela abbia mai prospettato, e quindi chiesto, il risarcimento del danno in ipotesi derivante dagli oneri inutilmente sopportati pagina 7 di 18 dalla società per il compimento degli atti addebitati agli appellanti come ad esempio quelli relativi alle spese notarili, alle ipocatastali, oppure gli oneri fiscali dominicali sopportati in forza dell'acquisto dell'immobile (in termini di IMU, IRES, etc.), è del tutto evidente – come è del resto chiaro dalla commisurazione della domanda risarcitoria all'esatto prezzo di acquisto del terreno al netto dell'IVA portata in detrazione dalla fallita –, che il danno che secondo la curatela deriverebbe dall'operazione in esame, e di cui ha chiesto ed ottenuto il risarcimento, è costituito dall'esborso del prezzo di acquisto del terreno che, se esistente, conseguirebbe all'acquisto di un immobile
“incommerciabile” (dovendosi soltanto aggiungere che il capoverso finale del paragrafo
2.2. dedicato nella citazione di primo grado all'operazione per cui è causa ed ubicato alla p. 11, dopo gli stralci riportati dalla curatela nelle sue note conclusive di questo grado di giudizio, testualmente recita: “Il danno derivante alla da una simile Controparte_1
operazione è dunque evidente ed è pari al valore delle somme versate alla CP_3
a fronte di nessuna utilità per la società, ed oggi per la massa, e va quantificato in d €.
800.000,00 pari alle somme effettivamente corrisposte alla società venditrice”).
Sostenere, come ha fatto la curatela con le sue note conclusive, che una operazione, solo perché priva di utilità, ma senza essere foriera di danno, integri di per sé responsabilità a carico degli amministratori che la hanno deliberata e portata a compimento, è estraneo al sistema della responsabilità.
Tanto premesso occorre confrontarsi con l'unica significativa difesa addotta dalla curatela, consistente nell'assunto secondo cui, in merito all'avvenuto pagamento del prezzo di acquisto del terreno da parte della società fallita, si sarebbe formata, in primo grado, la non contestazione da parte dei convenuti odierni appellanti.
Si tratta di un assunto che è infondato.
Va premesso che nell'art. 4 del contratto del 27.5.2009, si legge: “Il prezzo della presente compravendita è stato tra le parti convenuto, a corpo, in complessivi euro
800.000,00 oltre iva e pertanto in complessivi euro 960.000,00 ed è stato così regolato dalle parti: - detto intero prezzo come convenuto verrà pagato dalla parte acquirente
pagina 8 di 18 alla parte venditrice, anche in più soluzioni entro e non oltre il termine del 31 dicembre
2012”.
Come detto, con atto di rinuncia a condizione sospensiva del 30.12.2009, le parti del contratto del 27.5.2009 rinunciavano alle condizioni sospensive in esso apposte, di talché la proprietà del terreno edificabile oggetto dello stesso veniva trasferita in capo alla società che poi sarebbe fallita, alla cui massa attiva è stato appreso.
Ciò posto, nella citazione spiccata dalla curatela in primo grado si legge che:
“Dall'esame delle scritture contabili della società fallita è emerso il prezzo della compravendita venne saldato dalla società fallita già prima della stipula dell'atto di compravendita, per la maggior parte attraverso il rilascio di effetti passivi” (v. p. 10 dell'atto di citazione).
Nella comparsa di costituzione e risposta degli odierni appellanti si legge sia che: “Così come descritto dalla Difesa avversaria, il prezzo veniva corrisposto con il rilascio di effetti passivi, rilasciati prima della stipula del contratto di vendita” (v. p. 4 della comparsa di costituzione), che “In ogni caso, la Difesa avversaria non prova che vi sia stato un effettivo pagamento del prezzo di vendita” (v. p. 5 della comparsa di costituzione, notazione questa poi ripresa sia con la memoria ex art.183, comma 6, n. 2,
c.p.c. che a p. 4 della comparsa conclusionale ove si legge: “In ogni caso, la Difesa avversaria non prova che vi sia stato un effettivo pagamento del prezzo di vendita e, quindi, non prova la effettiva esistenza di un danno”).
Orbene, come è noto, le cambiali non costituiscono mezzo di pagamento e la loro dazione in funzione dell'adempimento dell'obbligo del compratore di pagare il prezzo di vendita di per sé non prova affatto che il prezzo sia stato effettivamente pagato (per tutte v. Cass., sez. II, 31 ottobre 2013, n. 24560; Cass., sez. II, 28 settembre 2017, n. 22708).
Nel caso a mani, alla luce delle posizioni assunte dalle parti, sussiste non contestazione in ordine al solo fatto che, per il pagamento del prezzo di acquisto del terreno oggetto dell'operazione in esame, vennero consegnate cambiali. Ma sembra tuttavia alla Corte chiaro che i convenuti, denunciando espressamente ed al contempo la mancanza di pagina 9 di 18 prova dell'effettivo pagamento, abbiano in tal modo voluto contestare che le cambiali siano mai state pagate.
Siccome l'addebito formulato a carico degli amministratori consiste nell'avere acquistato un immobile inutile ed incommerciabile a fronte dell'esborso del prezzo di acquisto (ed è in proposito sufficiente riportare il seguente passaggio della sentenza appellata per rendersi conto di come sia stata questa la prospettiva che ha indotto il primo giudice ad accogliere la domanda attorea: “Risulta pertanto chiaramente la reale natura dell'operazione, consistita – all'interno del gruppo – nel mero drenaggio Pt_3
di risorse economiche a vantaggio di cui è stata data Controparte_3
la mera giustificazione formale del trasferimento di un cespite che la fallita non ha mai avuto reale intenzione né capacità di sfruttamento economico” – sottolineato aggiunto –,
v. p. 8 della sentenza appellata), sembra chiaro alla Corte che, a fronte della contestazione sollevata dai convenuti, l'appellata si sarebbe dovuta dare carico di fornire la prova del pagamento del prezzo (al cui esborso commisurava la sua domanda risarcitoria), ossia, dell'avvenuto pagamento delle cambiali.
Nulla di tutto ciò è avvenuto nel caso a mani, di talché i due motivi di appello in esame, in quanto fondati, devono essere accolti (restando assorbito il terzo), e la domanda spiegata dalla curatela avente ad oggetto il risarcimento del danno asseritamente derivante dall'operazione immobiliare in esame va rigettata.
Il quarto motivo di gravame riguarda il secondo degli addebiti ritenuti fondati dal
Tribunale.
In particolare il primo giudice ha ritenuto che gli amministratori della società poi fallita abbiano erogato n. 2 finanziamenti “privi di causa ed estranei alla logica aziendale”, rispettivamente di € 101.000 e di € 57.000, in favore dell'altra società, parimenti amministrata da ed anch'essa fallita, US s.r.l., omettendo di curarne Parte_3
il recupero (oggi ormai impossibile atteso che, come detto, la società finanziata è stata dichiarata fallita).
L'addebito relativo al pagamento del fornitore di US s.r.l., , di € 57.000,00, CP_4
pagina 10 di 18 non ha costituito oggetto dell'appello e, conseguentemente, sulla responsabilità degli appellanti in ordine ad esso è intervenuto il giudicato.
In relazione all'altro finanziamento di € 101.000,00, va premesso che con atto rogato in Con data 29.7.2009 vendeva a una villetta unifamiliare, Controparte_1 Controparte_5
facente parte di un più ampio complesso immobiliare acquistato mentre era ancora in costruzione da potere di US s.r.l., giusta rogito del 7.6.2007.
Nella vendita del 29.7.2009 le parti dichiaravano che il prezzo convenuto era pari ad €
520.000 + IVA, e che per € 101.000 era stato già pagato “dalla parte acquirente alla società venditrice in epoca antecedente al 4.7.2006 con le modalità di pagamento all'epoca previste”.
Con scrittura privata in data 29.7.2009, sottoscritta da quale legale Parte_3
rappresentante di e della US s.r.l., da Controparte_6 CP_7
(padre di ), e per presa visione ed accettazione dallo stesso
[...] Controparte_5 [...]
, le parti dichiaravano che la quota di prezzo di € 101.000 indicata CP_5
P nell'atto di compravendita pari data data anteriore al 4.7.2006, era Parte_9
“stata effettivamente pagata in detta data alla società US s.r.l., dante causa della
[...]
dal signor , promissario acquirente per Controparte_6 Controparte_7
persona da nominare, e che conseguentemente il signor non ha più Controparte_7
nulla a pretendere dalla società US s.r.l. per il superiore pagamento, essendo stato quietanzato dall'odierna venditrice . Controparte_6
Tanto premesso il Tribunale ha ritenuto fondato l'addebito mosso agli appellanti perché:
“non è contestato che le movimentazioni contabili in atti comprovano che CP_1
abbia, nel contesto di una compravendita immobiliare intercorsa con il , CP_5
scomputato dal prezzo da costui dovuto per l'acquisto del cespite immobiliare compravenduto l'importo di € 101.000,00 che da costui era stato già versato nei confronti di GIUSY S.R.L., senza poi curare il realizzo del corrispondente credito maturato verso GIUSY S.R.L., se non l'istanza di ammissione al passivo del fallimento della beneficiaria, US srl, parimenti dichiarato. Taluni convenuti hanno eccepito che
pagina 11 di 18 la posizione di GIUSY S.R.L. nei confronti di sarebbe stata, nell'esercizio CP_1
2009 (che è quello in cui intervengono le operazioni incriminate e si consolida il saldo di dare ed avere tra le due società) creditoria e non debitoria, sicché le operazioni indicate in citazione avrebbero costituito rientro di detto debito. Detta eccezione tuttavia è rimasta priva di prova, non essendosi oltretutto riscontrata alcuna richiesta di insinuazione al passivo da parte di GIUSY S.R.L.”.
Il motivo di gravame articolato dagli appellanti è formulato come segue: “Già la stessa curatela ha dichiarato che la aveva acquisto dalla US un cantiere in CP_1
costruzione di cui faceva parte la villetta acquistata poi dalla dal signor CP_1 [...]
. Quando il cantiere era ancora di proprietà della US la stessa villetta CP_5
era stata compromessata dal padre del signor , dott. Controparte_5 CP_7
. Il dott. , quindi, cedeva il credito vantato nei confronti della US al
[...] CP_5
figlio e tale credito veniva considerato acconto prezzo per l'acquisto finale di un bene che nelle more era divenuto di proprietà della che aveva già acquistato il CP_1
cantiere. Nessuna operazione di finanziamento pertanto è stata effettuata a favore di
US e, quindi, la domanda attrice risulta infondata e la sentenza errata”.
Ritiene la Corte che, all'evidenza, il motivo di gravame non colga affatto il significato dell'addebito riconosciuto dal Tribunale.
Invero, il profilo che qui rileva non riguarda l'avere le parti dell'operazione consentito al cessionario del credito vantato nei confronti della US s.r.l. (ossia a Controparte_5
figlio di che aveva operato il pagamento in forza del preliminare) di Controparte_7
utilizzarlo a scomputo del debito nei confronti del venditore (ossia di Controparte_1
un soggetto terzo rispetto all'originario debitore della somma pagata in forza del preliminare), bensì, premesso che quanto appena indicato ha determinato da un canto l'arricchimento di US s.r.l. (che ha ricevuto parte del prezzo in forza preliminare senza poi procedere alla vendita al atteso che nelle more aveva trasferito CP_5
l'immobile alla , e dall'altro un impoverimento di Controparte_1 Controparte_1
(che ha considerato come a sé pagata anche la parte del prezzo in precedenza versata a pagina 12 di 18 US s.r.l.), il profilo dell'operazione che integra senz'altro un atto di mala gestio, riguarda il perché la non si sia fatta pagare interamente il prezzo Controparte_1
dall'acquirente e si sia prestata piuttosto a considerare come a sé pagata anche la quota ricevuta dalla US s.r.l., così maturando un credito nei confronti di quest'ultima
(peraltro esposto nella contabilità della società fallita, alla data del 31.12.2009, nel conto
451.0001, sì come riportato alla p. 8 dell'atto di citazione in primo grado) avendola in tal modo, sostanzialmente, finanziata, e dall'altro riguarda l'omissione di qualsiasi tentativo di recupero del credito, fino alla insinuazione nel passivo di US s.r.l.
L'addebito si rivela quindi, sì come correttamente ritenuto dal Tribunale, fondato, mentre il motivo di gravame va senz'altro rigettato.
L'ultimo motivo di gravame ha ad oggetto la richiesta, avanzata dagli appellanti, di detrarre dall'eventuale importo del danno riconosciuto in sentenza, la somma che la curatela ha percepito dai tre altri originari convenuti i quali hanno concluso, con l'attrice, la transazione sopra già menzionata in forza della quale hanno pagato complessivamente € 198.000,00 (ed in esecuzione della quale la curatela ha rinunciato, nei loro confronti, a coltivare la domanda risarcitoria).
Questa richiesta il Tribunale, dopo avere correttamente escluso che, a fronte di transazione parziaria dichiaratamente avente ad oggetto solo la quota di responsabilità, negli addebiti contestati dalla curatela, dei transigenti, operasse il disposto dell'art. 1304, comma 1, c.c., ha rigettato sostenendo che: “Né gli importi transatti (pari complessivamente a euro 198.000,00) sono superiori rispetto al valore della quota ideale di responsabilità cui sarebbero stati condannati nella presente sede, di tal che non vi sono neanche margini per disporre una riduzione del debito degli altri condebitori (cfr. Cass. Civile, sez.I, 07/01/2015, n.20107)”.
Con il motivo di gravame in esame gli appellanti hanno osservato che: “I convenuti odierni appellanti non hanno dichiarato di volere profittare della transazione ma hanno chiesto che l'eventuale danno che avrebbero dovuto corrispondere alla Curatela fosse ridotto della somma già percepita dalla Curatela quale risarcimento per lo stesso
pagina 13 di 18 danno. Diversamente ragionando la Curatela realizzerebbe un ingiusto arricchimento.
La transazione parziaria, infatti, non può portare a ricevere un incasso superiore al complessivo credito originariamente preteso, né determinare un aggravamento della posizione dei condebitori rimasti ad essa estranei. Pertanto, il debito residuo dei debitori non transigenti deve ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che transatto” (v. p. 16 della citazione in appello).
Seguiva la trascrizione di svariate sentenze con cui la S.C si era pronunciata sul punto, tra le quali Cass., sez. un., 30 dicembre 2011, n. 30174.
A fronte di detto motivo di appello la curatela deduceva che: “la transazione parziaria determina scioglimento del vincolo di solidarietà, comportando l'impossibilità per il co- debitore che non vi abbia preso parte di avvalersi dei benefici dell'accordo transattivo.
Nel caso di specie, la transazione parziaria e l'estinzione del rapporto processuale nei confronti dei convenuti transigenti sono intervenute prima che l'obbligazione risarcitoria venisse liquidata in sentenza, sicché non è neppure tecnicamente sorta, tra i convenuti transigenti e quelli rimasti estranei alla transazione, una co-obbligazione solidale di cui possano determinarsi le quote astratte di debito in capo a ciascuno. È evidente, infatti, che la determinabilità delle quote logicamente presuppone la determinatezza (e, quindi, la intervenuta liquidazione) del quantum debeatur. Il quantum oggetto della statuizione di condanna è stato pertanto liquidato come obbligazione sorta direttamente ed esclusivamente in capo agli odierni appellanti, stante l'intervenuta rinuncia alle domande nei confronti degli altri originari convenuti e la conseguente estinzione del rapporto processuale, antecedente all'accertamento ed alla liquidazione del danno. Ne consegue che gli impugnanti non hanno titolo a pretendere alcuna decurtazione dell'importo del condannatorio in relazione all'intervenuta transazione” (v. p. 11 della comparsa di costituzione e risposta).
Ritiene la Corte che anche questo motivo di appello sia fondato e vada accolto.
Innanzitutto va osservato come l'impostazione della curatela non sia in alcun modo condivisibile.
pagina 14 di 18 Nel caso a mani, infatti, lungi dal presentare rilevanza alcuna la liquidazione giudiziale del danno al momento della transazione, ciò che conta è la fattispecie sostanziale dedotta nella domanda giudiziale proposta dall'attore, in dipendenza della quale era stata, correttamente, prospettata la responsabilità solidale di tutti e sei gli originari convenuti con riferimento agli addebiti unitariamente mossi nei loro confronti: è questa l'obbligazione solidale in ragione della quale era stata chiesta la condanna, in solido, di tutti i convenuti, al risarcimento del danno complessivamente derivante alla società ed ai creditori sociali dagli atti di mala gestio loro addebitati per complessivi € 3.811.846,21, ed è a questa obbligazione (nei limiti in cui sarà ritenuta giudizialmente accertata), che va rapportata la transazione parziaria intervenuta in corso di causa con taluno soltanto dei convenuti.
Del resto, ad opinare diversamente, ossia a considerare che la transazione, siccome intervenuta “prima che l'obbligazione risarcitoria venisse liquidata in sentenza”, determinerebbe una situazione per cui tra i transigenti ed i non transigenti nemmeno si potrebbe ritenere tecnicamente essere sorta una coobbligazione solidale, oltre a costituire una fictio (perché nella realtà tutti insieme hanno concorso a determinare il danno), metterebbe in discussione le stesse ragioni in forza delle quali l'attrice ha ricevuto il pagamento, atteso che lo stesso è stato effettuato a tacitazione delle sue pretese costituenti fatti i generatori di responsabilità solidale dedotti in giudizio nei confronti di tutti gli originari convenuti.
A ciò va aggiunto che le ipotesi nell'ambito delle quali sono state rese le numerose pronunce giurisprudenziali in tema di transazione ed obbligazione solidale si presentano, normalmente, in temini esattamente analoghi a quella per cui è causa – con uno o più convenuti che definiscono transattivamente la propria quota di responsabilità nel corso del giudizio mentre la causa procede nei confronti degli altri rispetto ai quali si pone la questione degli effetti della intervenuta transazione parziaria –, senza che mai la S.C. abbia inteso troncare ogni dibattito in proposito affermando, in punto di diritto, che la transazione, in quanto intervenuta prima della liquidazione giudiziale, faccia venire pagina 15 di 18 meno, ab origine, lo stesso vincolo di solidarietà e che quindi i convenuti rimasti in causa debbano pagare interamente il debito senza tenere in alcun conto la transazione
(solo a titolo esemplificativo v. Cass., sez. I, 24 settembre 2021, n. 25980).
Da ultimo va osservato che anche nel periodo finale del punto 7 dell'atto di transazione le parti hanno espressamente indicato che dalle pretese risarcitorie della curatela può detrarsi “esclusivamente la somma pari alla quota di credito risarcitorio ascrivibile ai suddetti signori (prof. dott. e dott. Controparte_2 Parte_5 [...]
, n.d.r.) secondo il principio esposto dalle Sezioni Unite con la sentenza Pt_4
Cassazione civile, sezioni unite 30/12/2011, n. 30174”.
Ora, secondo la giurisprudenza della S.C., a partire proprio da Cass., sez. un., 30 dicembre 2011, n. 30174 richiamata nella stessa transazione: “Ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideate di debito;
se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto” (e v. anche, in termini, Cass., sez. III, 20 ottobre 2014, n. 22231; la già citata Cass., sez. I, 24 settembre 2021, n. 25980 e Cass., sez. I, 3 marzo 2022, n. 7094).
Ribadito che la questione che viene in rilievo è diversa da quella regolata dall'art. 1304, comma 1, c.c., secondo la S.C., in caso di transazione parziaria, premesso che il debito residuo in capo ai condebitori non transigenti va ridotto, deve solo distinguersi se detta riduzione debba essere pari alla quota ideale del condebitore transigente ovvero a quanto lo stesso abbia pagato, fermo restando che comunque va detratto quanto meno il valore della quota ideale.
Tanto premesso va osservato come, nel caso a mani, l'accertamento giudiziale in ordine al credito risarcitorio vantato dalla curatela, ed al corrispondente debito solidale pagina 16 di 18 imputabile ai convenuti, all'esito della presente controversia è risultato pari ad €
158.031,02 e, anche considerata la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata il 18.12.2014 (sì come statuito nella sentenza appellata) alla data odierna in ragione dei quali il credito ascende ad €
190.111,29, rimane inferiore alla somma di € 198.000,00 già pagata dai condebitori transigenti.
Ne consegue che, essendo stato l'intero danno risarcito, nessuna ulteriore condanna può essere inflitta agli appellanti, pena realizzare un ingiustificato arricchimento dell'attrice.
Venendo alle spese di lite va osservato come, sebbene in ragione di quanto appena esposto sia da escludere qualsiasi condanna degli appellanti, devesi osservare che all'esito dei due gradi di giudizio l'azione spiegata dalla curatela sia risultata fondata, sebbene nella misura di € 158.001,00.
Ne consegue che la curatela resta vittoriosa e le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico degli appellanti soccombenti, sebbene vadano liquidate, in applicazione del criterio del c.d. del decisum, facendo riferimento allo scaglione tariffario che ricomprende l'importo per cui la domanda attorea è risultata fondata, e nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1258/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di impresa,
n. 3370/2023, pubblicata in data 28.7.2023: accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, accerta che il credito risarcitorio della curatela del fallimento nei confronti degli Controparte_1
appellanti è pari ad € 158.001,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla dichiarazione di fallimento, e che lo stesso è stato già interamente pagato;
condanna , e in solido, al pagamento Parte_1 Parte_2 Parte_3
delle spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida, per ciascuno dei gradi, in €
pagina 17 di 18 10.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 15 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. M. Murana
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Dott.ssa Marcella Murana Presidente
Dott. Enrico Rao Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1258/2023 promossa da:
(C.F. ; Parte_1 C.F._1
(C.F. ); Parte_2 C.F._2
(C.F. ), tutti con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._3
Vincenza Bonaviri, elettivamente domiciliati nel suo studio in Catania, via G.
D'Annunzio, n. 15
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. SPADARO GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in VIALE XX
SETTEMBRE, 66 CATANIA, presso il difensore avv. SPADARO GIUSEPPE
APPELLATA
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CONCLUSIONI
All'udienza dell'8.1.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in data 14.7.2016 la curatela del fallimento Controparte_1
esercitava azione di responsabilità ai sensi dell'art. 146 L. Fall. nei confronti degli amministratori della società fallita e (tutti Parte_2 Parte_3 Parte_1
componenti del c.d.a. in carica dal 25.8.2008 al 13.8.2013 e anche a.u. Parte_3
dal 28.3.2007 al 25.8.2008 e dal 13.8.2013 alla data del fallimento), oltre che dei componenti il collegio sindacale e Controparte_2 Parte_4 [...]
, formulando a carico dei predetti n. 4 specifici addebiti in ragione dei quali Parte_5
chiedeva la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni quantificandolo in complessivi € 3.811.846,21, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Tutti i convenuti si costituivano in giudizio e respingevano gli addebiti.
In data 1.2.2023 la curatela depositava l'atto di transazione concluso con i tre sindaci convenuti e avente Controparte_2 Parte_4 Parte_5
espressamente ad oggetto la sola quota di responsabilità dei predetti nei fatti contestatigli, in forza del quale la curatela rinunciava all'azione proposta nei loro confronti verso il pagamento della somma complessiva di € 198.000,00.
Con sentenza n. 3370/2023, pubblicata in data 28.7.2023, il Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di impresa, riteneva fondati n. 2 dei quattro addebiti originariamente formulati nei confronti dei convenuti e, dopo avere dichiarato l'estinzione del giudizio in relazione ai sindaci e Controparte_2 Parte_4
pagina 2 di 18 con compensazione delle spese di lite, condannava i restanti Parte_5
convenuti e in solido tra loro, al Parte_2 Parte_1 Parte_3
risarcimento dei danni liquidandoli in € 958.031,02, oltre rivalutazione monetaria ed interessi con decorrenza dalla dichiarazione di fallimento.
Condannava altresì i sopra indicati convenuti al pagamento delle spese di lite, ponendo su di essi altresì, in via definitiva, le spese di CTU.
Avverso la detta sentenza , e proponevano Parte_1 Parte_2 Parte_3
appello.
Si costituiva in giudizio la curatela chiedendone il rigetto.
Sospesa, con ordinanza in data 13.3.2024, l'efficacia esecutiva della sentenza appellata, all'udienza di discussione orale dell'8.1.2015 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia parzialmente fondato e, nei termini appresso specificati, vada accolto.
I primi tre motivi di gravame hanno ad oggetto il secondo addebito formulato dalla curatela nei confronti dei convenuti, relativo all'acquisto di un terreno edificabile sito in
Sant'Agata Li Battiati, effettuato dalla società poi fallita giusta rogito del 27.5.2009 da potere della società il cui legale rappresentante era lo stesso Controparte_3
in questa sede convenuto e che vedeva la presenza, nella sua Parte_3
compagine sociale, oltre che di di , anch'esso qui Parte_3 Parte_1
convenuto quale componente del c.d.a. della società fallita.
In estrema sintesi, secondo il Tribunale, l'acquisto del terreno in questione avrebbe costituito un'operazione pregiudizievole per la società fallita perché trattavasi di terreno gravato da ipoteca iscritta per l'importo di € 1.752.531,53, ampiamente superiore al suo valore venale, e perché non aveva “mai avuto reale intenzione né Controparte_1
capacità di sfruttamento economico” dell'area, sì come del resto ammesso dallo stesso convenuto nel documento acquisito agli atti del giudizio in cui Parte_3
pagina 3 di 18 esternava la sua piena consapevolezza della “incapacità della di portare a Pt_6
compimento il programma edilizio sul terreno di via Martiri Inglesi per il quale si rendeva indispensabile, per costruire, la realizzazione di onerose opere di urbanizzazione”.
In pratica, secondo il primo giudice, il terreno acquistato “si rivelava sia inutilizzabile a fini edificatori (per mancato rilascio dei relativi titoli abilitativi), sia non altrimenti commercializzabile in quanto gravato da ipoteca fiscale per somma ben superiore al suo presunto valore” (v. p. 8 della sentenza appellata).
Il danno derivante dall'acquisto del terreno veniva quantificato in € 800.000,00, pari al prezzo di acquisto al netto dell'IVA, previa qualificazione del mancato pagamento del prezzo in termini di “fatto estintivo” del debito risarcitorio, la cui prova come tale era posta a carico dei convenuti che lo avevano eccepito e che, nella prova, avevano fallito.
Con i primi due motivi di gravame gli appellanti hanno criticato questi ultimi passaggi del ragionamento del primo giudice sostenendo che se il prezzo pagato per l'acquisto del terreno costituisce il danno dell'atto di mala gestio commesso dagli amministratori della società fallita, il suo pagamento deve essere provato dall'attore e non si atteggia affatto, come invece sostenuto dal Tribunale, in termini di fatto “modificativo o estintivo rispetto
a quelli costitutivi della contrapposta pretesa esercitata dal fallimento”.
Aggiungevano gli appellanti di avere contestato fin dalla comparsa di costituzione in giudizio l'avvenuto pagamento del prezzo, rispetto al quale nessuna prova era stata offerta dalla curatela.
Con la comparsa di costituzione nel presente giudizio di appello la curatela rispondeva, nei termini appresso trascritti, alle argomentazioni degli appellanti: “La critica, pur ingegnosamente congegnata, appare decisamente infondata, tenuto conto che, trovando applicazione il criterio selettivo della c.d. semplificazione analitica della fattispecie,
l'attore non è tenuto a dare integrale prova della vicenda sostanziale evocata in giudizio, potendosi limitare a provare il fatto specifico produttivo di un determinato effetto giuridico (qui costituito dalla conclusione di un negozio di compravendita avente
pagina 4 di 18 ad oggetto un bene inservibile all'uso cui avrebbe dovuto essere destinato ed inoltre sostanzialmente incommerciabile) e non essendo onerato dal comprovare tutti gli ulteriori possibili elementi costitutivi della fattispecie (quali, ad esempio, il regolare pagamento del prezzo di acquisto), in quanto requisiti normalmente presenti all'interno della stessa, salvo fatti eccezionali o anomali, il cui onus probandi andrà allora riversato sulla parte che intenda trarne conseguenze a sé favorevoli omissis. Nel caso di specie, non vi è dubbio che il pagamento del prezzo costituisca effetto normale della conclusione del contratto di compravendita (tanto da connotare la causa stessa del negozio), sì da potere l'eventuale mancata corresponsione del corrispettivo trascolorare
a circostanza eccezionale o anomala, la cui prova appare del tutto razionale addossare al convenuto eccipiente. Si conferma, in altri termini, la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal Tribunale, che ha qualificato quale fatto modificativo o estintivo, con onere della relativa prova a carico dell'eccipiente, il presunto mancato pagamento del prezzo della compravendita (v. pp. 7 ed 8 della comparsa di costituzione).
Con le note conclusive la curatela aggiungeva a quelle sopra trascritte, una serie di considerazioni che di seguito si riportano: innanzitutto assumeva che “mai il Fallimento attore ha individuato l'operazione pregiudizievole nel pagamento del prezzo di acquisto del terreno”, atteso che, piuttosto
(come indicato alle pp. 9 ss. della citazione e soprattutto alla p. 11), “il carattere pregiudizievole dell'operazione dovesse essere rinvenuto nelle circostanze seguenti: “In primo luogo l'operazione è stata certamente priva di utilità per la società: appare di fatti del tutto irrazionale l'acquisto di un terreno gravato da un così ingente debito erariale sul quale, evidentemente, la società non avrebbe potuto accendere alcun finanziamenti fondiario, né tantomeno rivendere qualsiasi manufatto eventualmente realizzato sul terreno in assenza di una cancellazione dell'ipoteca. In secondo luogo, la rinuncia alla condizione ha certamente privato di qualsiasi utilità l'acquisto: la si è rimasta esposta alla possibile espropriazione del terreno da parte Controparte_1
pagina 5 di 18 dell'Agente della riscossione, per debiti del terzo venditore, di gran lunga superiori al valore del terreno stesso, senza dunque ricavare alcun vantaggio, neanche potenziale, dal suddetto acquisto” (v. pp. 2 e 3 delle note conclusive); in conseguenza di ciò argomentava che: “Come si vede la prospettazione della curatela
è stata, sin dall'atto introduttivo, sostanzialmente coincidente con la valutazione poi operata dal Tribunale in seno alla sentenza, là dove il pregiudizio dedotto e lamentato dal attore è stato compendiariamente qualificato come derivante dalla Parte_7
sostanziale incommerciabilità del bene” ed aggiungeva che “trattandosi di operazione di acquisto dissennata e priva di alcun aggancio con l'interesse sociale (anzi contraria ad esso), l'integrale versamento del prezzo non costituisce elemento costitutivo della fattispecie lesiva, potendo semmai l'ipotetico mancato saldo del corrispettivo di vendita
– se e nella misura in cui dovesse risultare provato – rilevare come elemento interruttivo della sequenza causale generativa del danno, ossia in altri termini, come esattamente divisato dal Tribunale, quale fatto modificativo o estintivo della pretesa fatta valere dall'attore, con conseguente onere probatorio integralmente a carico della parte convenuta” (v. pp. 3 e 4 delle note conclusive); indi evidenziava che, a monte, i convenuti non avevano “mai specificatamente contestato le circostanze dedotte e la ricostruzione operata dalla curatela, anche in punto di pagamento del prezzo, sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Stentorea conferma di quanto appena affermato si rinviene infatti a pagina 4 della comparsa di costituzione e risposta degli odierni appellanti nell'ambito del procedimento di prime cure, dove testualmente si riconosce che: “così come descritto dalla difesa avversaria il prezzo veniva corrisposto con il rilascio di effetti passivi, rilasciati prima del contratto di vendita”. Nessuna contestazione, quindi, veniva operata rispetto alle riduzioni della curatela attrice, che anch'essa aveva affermato che il corrispettivo era stato versato mediante il rilascio di effetti passivi, per come del resto ricostruito dal consulente contabile della Procedura e altresì riscontrato attraverso
l'esame delle fatture rilasciate da debitamente annotate in contabilità CP_3
pagina 6 di 18 (cfr. p. 10 dell'Atto di citazione introduttivo del giudizio a quo) (v. p. 4 delle note conclusive), di talché si sarebbe dovuta considerare acquisita, in quanto non contestata, la prova del pagamento del prezzo (v. p. 6 delle note conclusive); infine la curatela prospettava che la questione del pagamento del prezzo della compravendita avrebbe potuto rilevare “come ipotesi di inadempimento e presupposto per l'adozione di una sentenza costitutiva di risoluzione che, nel caso di specie, non è tuttavia mai intervenuta”, e tuttavia: “Nel caso di specie non viene in evidenza alcun conflitto tra alienante e acquirente in ordine al pagamento del prezzo e/o alla produzione di effetti traslativi, né è evocata da alcuno la simulazione del contratto, che pertanto viene in rilievo esclusivamente quale elemento costitutivo, in sé autosufficiente, della fattispecie di responsabilità”.
Ritiene la Corte che i primi due motivi di appello siano fondati e vadano accolti.
Innanzitutto va chiarito che, contrariamente a quanto reiteratamente affermato dalla curatela, il contratto in data 27.5.2009 e l'atto di successiva rinuncia alle condizioni sospensive in esso apposte in data 30.12.2009, attraverso cui la società fallita ha acquistato il terreno edificabile sopra indicato gravato da ipoteca per importo
(verosimilmente) superiore al suo valore, per quanto inutile, non può assurgere ad
“elemento costitutivo, in sé autosufficiente, della fattispecie di responsabilità” perché, come è ovvio, la responsabilità in tanto sussiste in quanto sia ravvisabile un danno, economicamente valutabile, derivante alla società ed ai creditori sociali dall'atto gestorio realizzato dagli amministratori (danno che, in guisa parimenti ovvia, costituisce fatto costitutivo principale del diritto risarcitorio azionato, senza che possa ipotizzarsi che la sua dedotta mancanza ne integri fatto estintivo con onere della prova a carico dell'eccipiente, oppure che secondo “il criterio selettivo della c.d. semplificazione analitica della fattispecie”, richiamato dalla curatela, si tratti di fatto della cui prova l'attore sarebbe esonerato, specie se, come appresso si dirà, trattasi di fatto contestato).
Ciò posto, escluso categoricamente che la curatela abbia mai prospettato, e quindi chiesto, il risarcimento del danno in ipotesi derivante dagli oneri inutilmente sopportati pagina 7 di 18 dalla società per il compimento degli atti addebitati agli appellanti come ad esempio quelli relativi alle spese notarili, alle ipocatastali, oppure gli oneri fiscali dominicali sopportati in forza dell'acquisto dell'immobile (in termini di IMU, IRES, etc.), è del tutto evidente – come è del resto chiaro dalla commisurazione della domanda risarcitoria all'esatto prezzo di acquisto del terreno al netto dell'IVA portata in detrazione dalla fallita –, che il danno che secondo la curatela deriverebbe dall'operazione in esame, e di cui ha chiesto ed ottenuto il risarcimento, è costituito dall'esborso del prezzo di acquisto del terreno che, se esistente, conseguirebbe all'acquisto di un immobile
“incommerciabile” (dovendosi soltanto aggiungere che il capoverso finale del paragrafo
2.2. dedicato nella citazione di primo grado all'operazione per cui è causa ed ubicato alla p. 11, dopo gli stralci riportati dalla curatela nelle sue note conclusive di questo grado di giudizio, testualmente recita: “Il danno derivante alla da una simile Controparte_1
operazione è dunque evidente ed è pari al valore delle somme versate alla CP_3
a fronte di nessuna utilità per la società, ed oggi per la massa, e va quantificato in d €.
800.000,00 pari alle somme effettivamente corrisposte alla società venditrice”).
Sostenere, come ha fatto la curatela con le sue note conclusive, che una operazione, solo perché priva di utilità, ma senza essere foriera di danno, integri di per sé responsabilità a carico degli amministratori che la hanno deliberata e portata a compimento, è estraneo al sistema della responsabilità.
Tanto premesso occorre confrontarsi con l'unica significativa difesa addotta dalla curatela, consistente nell'assunto secondo cui, in merito all'avvenuto pagamento del prezzo di acquisto del terreno da parte della società fallita, si sarebbe formata, in primo grado, la non contestazione da parte dei convenuti odierni appellanti.
Si tratta di un assunto che è infondato.
Va premesso che nell'art. 4 del contratto del 27.5.2009, si legge: “Il prezzo della presente compravendita è stato tra le parti convenuto, a corpo, in complessivi euro
800.000,00 oltre iva e pertanto in complessivi euro 960.000,00 ed è stato così regolato dalle parti: - detto intero prezzo come convenuto verrà pagato dalla parte acquirente
pagina 8 di 18 alla parte venditrice, anche in più soluzioni entro e non oltre il termine del 31 dicembre
2012”.
Come detto, con atto di rinuncia a condizione sospensiva del 30.12.2009, le parti del contratto del 27.5.2009 rinunciavano alle condizioni sospensive in esso apposte, di talché la proprietà del terreno edificabile oggetto dello stesso veniva trasferita in capo alla società che poi sarebbe fallita, alla cui massa attiva è stato appreso.
Ciò posto, nella citazione spiccata dalla curatela in primo grado si legge che:
“Dall'esame delle scritture contabili della società fallita è emerso il prezzo della compravendita venne saldato dalla società fallita già prima della stipula dell'atto di compravendita, per la maggior parte attraverso il rilascio di effetti passivi” (v. p. 10 dell'atto di citazione).
Nella comparsa di costituzione e risposta degli odierni appellanti si legge sia che: “Così come descritto dalla Difesa avversaria, il prezzo veniva corrisposto con il rilascio di effetti passivi, rilasciati prima della stipula del contratto di vendita” (v. p. 4 della comparsa di costituzione), che “In ogni caso, la Difesa avversaria non prova che vi sia stato un effettivo pagamento del prezzo di vendita” (v. p. 5 della comparsa di costituzione, notazione questa poi ripresa sia con la memoria ex art.183, comma 6, n. 2,
c.p.c. che a p. 4 della comparsa conclusionale ove si legge: “In ogni caso, la Difesa avversaria non prova che vi sia stato un effettivo pagamento del prezzo di vendita e, quindi, non prova la effettiva esistenza di un danno”).
Orbene, come è noto, le cambiali non costituiscono mezzo di pagamento e la loro dazione in funzione dell'adempimento dell'obbligo del compratore di pagare il prezzo di vendita di per sé non prova affatto che il prezzo sia stato effettivamente pagato (per tutte v. Cass., sez. II, 31 ottobre 2013, n. 24560; Cass., sez. II, 28 settembre 2017, n. 22708).
Nel caso a mani, alla luce delle posizioni assunte dalle parti, sussiste non contestazione in ordine al solo fatto che, per il pagamento del prezzo di acquisto del terreno oggetto dell'operazione in esame, vennero consegnate cambiali. Ma sembra tuttavia alla Corte chiaro che i convenuti, denunciando espressamente ed al contempo la mancanza di pagina 9 di 18 prova dell'effettivo pagamento, abbiano in tal modo voluto contestare che le cambiali siano mai state pagate.
Siccome l'addebito formulato a carico degli amministratori consiste nell'avere acquistato un immobile inutile ed incommerciabile a fronte dell'esborso del prezzo di acquisto (ed è in proposito sufficiente riportare il seguente passaggio della sentenza appellata per rendersi conto di come sia stata questa la prospettiva che ha indotto il primo giudice ad accogliere la domanda attorea: “Risulta pertanto chiaramente la reale natura dell'operazione, consistita – all'interno del gruppo – nel mero drenaggio Pt_3
di risorse economiche a vantaggio di cui è stata data Controparte_3
la mera giustificazione formale del trasferimento di un cespite che la fallita non ha mai avuto reale intenzione né capacità di sfruttamento economico” – sottolineato aggiunto –,
v. p. 8 della sentenza appellata), sembra chiaro alla Corte che, a fronte della contestazione sollevata dai convenuti, l'appellata si sarebbe dovuta dare carico di fornire la prova del pagamento del prezzo (al cui esborso commisurava la sua domanda risarcitoria), ossia, dell'avvenuto pagamento delle cambiali.
Nulla di tutto ciò è avvenuto nel caso a mani, di talché i due motivi di appello in esame, in quanto fondati, devono essere accolti (restando assorbito il terzo), e la domanda spiegata dalla curatela avente ad oggetto il risarcimento del danno asseritamente derivante dall'operazione immobiliare in esame va rigettata.
Il quarto motivo di gravame riguarda il secondo degli addebiti ritenuti fondati dal
Tribunale.
In particolare il primo giudice ha ritenuto che gli amministratori della società poi fallita abbiano erogato n. 2 finanziamenti “privi di causa ed estranei alla logica aziendale”, rispettivamente di € 101.000 e di € 57.000, in favore dell'altra società, parimenti amministrata da ed anch'essa fallita, US s.r.l., omettendo di curarne Parte_3
il recupero (oggi ormai impossibile atteso che, come detto, la società finanziata è stata dichiarata fallita).
L'addebito relativo al pagamento del fornitore di US s.r.l., , di € 57.000,00, CP_4
pagina 10 di 18 non ha costituito oggetto dell'appello e, conseguentemente, sulla responsabilità degli appellanti in ordine ad esso è intervenuto il giudicato.
In relazione all'altro finanziamento di € 101.000,00, va premesso che con atto rogato in Con data 29.7.2009 vendeva a una villetta unifamiliare, Controparte_1 Controparte_5
facente parte di un più ampio complesso immobiliare acquistato mentre era ancora in costruzione da potere di US s.r.l., giusta rogito del 7.6.2007.
Nella vendita del 29.7.2009 le parti dichiaravano che il prezzo convenuto era pari ad €
520.000 + IVA, e che per € 101.000 era stato già pagato “dalla parte acquirente alla società venditrice in epoca antecedente al 4.7.2006 con le modalità di pagamento all'epoca previste”.
Con scrittura privata in data 29.7.2009, sottoscritta da quale legale Parte_3
rappresentante di e della US s.r.l., da Controparte_6 CP_7
(padre di ), e per presa visione ed accettazione dallo stesso
[...] Controparte_5 [...]
, le parti dichiaravano che la quota di prezzo di € 101.000 indicata CP_5
P nell'atto di compravendita pari data data anteriore al 4.7.2006, era Parte_9
“stata effettivamente pagata in detta data alla società US s.r.l., dante causa della
[...]
dal signor , promissario acquirente per Controparte_6 Controparte_7
persona da nominare, e che conseguentemente il signor non ha più Controparte_7
nulla a pretendere dalla società US s.r.l. per il superiore pagamento, essendo stato quietanzato dall'odierna venditrice . Controparte_6
Tanto premesso il Tribunale ha ritenuto fondato l'addebito mosso agli appellanti perché:
“non è contestato che le movimentazioni contabili in atti comprovano che CP_1
abbia, nel contesto di una compravendita immobiliare intercorsa con il , CP_5
scomputato dal prezzo da costui dovuto per l'acquisto del cespite immobiliare compravenduto l'importo di € 101.000,00 che da costui era stato già versato nei confronti di GIUSY S.R.L., senza poi curare il realizzo del corrispondente credito maturato verso GIUSY S.R.L., se non l'istanza di ammissione al passivo del fallimento della beneficiaria, US srl, parimenti dichiarato. Taluni convenuti hanno eccepito che
pagina 11 di 18 la posizione di GIUSY S.R.L. nei confronti di sarebbe stata, nell'esercizio CP_1
2009 (che è quello in cui intervengono le operazioni incriminate e si consolida il saldo di dare ed avere tra le due società) creditoria e non debitoria, sicché le operazioni indicate in citazione avrebbero costituito rientro di detto debito. Detta eccezione tuttavia è rimasta priva di prova, non essendosi oltretutto riscontrata alcuna richiesta di insinuazione al passivo da parte di GIUSY S.R.L.”.
Il motivo di gravame articolato dagli appellanti è formulato come segue: “Già la stessa curatela ha dichiarato che la aveva acquisto dalla US un cantiere in CP_1
costruzione di cui faceva parte la villetta acquistata poi dalla dal signor CP_1 [...]
. Quando il cantiere era ancora di proprietà della US la stessa villetta CP_5
era stata compromessata dal padre del signor , dott. Controparte_5 CP_7
. Il dott. , quindi, cedeva il credito vantato nei confronti della US al
[...] CP_5
figlio e tale credito veniva considerato acconto prezzo per l'acquisto finale di un bene che nelle more era divenuto di proprietà della che aveva già acquistato il CP_1
cantiere. Nessuna operazione di finanziamento pertanto è stata effettuata a favore di
US e, quindi, la domanda attrice risulta infondata e la sentenza errata”.
Ritiene la Corte che, all'evidenza, il motivo di gravame non colga affatto il significato dell'addebito riconosciuto dal Tribunale.
Invero, il profilo che qui rileva non riguarda l'avere le parti dell'operazione consentito al cessionario del credito vantato nei confronti della US s.r.l. (ossia a Controparte_5
figlio di che aveva operato il pagamento in forza del preliminare) di Controparte_7
utilizzarlo a scomputo del debito nei confronti del venditore (ossia di Controparte_1
un soggetto terzo rispetto all'originario debitore della somma pagata in forza del preliminare), bensì, premesso che quanto appena indicato ha determinato da un canto l'arricchimento di US s.r.l. (che ha ricevuto parte del prezzo in forza preliminare senza poi procedere alla vendita al atteso che nelle more aveva trasferito CP_5
l'immobile alla , e dall'altro un impoverimento di Controparte_1 Controparte_1
(che ha considerato come a sé pagata anche la parte del prezzo in precedenza versata a pagina 12 di 18 US s.r.l.), il profilo dell'operazione che integra senz'altro un atto di mala gestio, riguarda il perché la non si sia fatta pagare interamente il prezzo Controparte_1
dall'acquirente e si sia prestata piuttosto a considerare come a sé pagata anche la quota ricevuta dalla US s.r.l., così maturando un credito nei confronti di quest'ultima
(peraltro esposto nella contabilità della società fallita, alla data del 31.12.2009, nel conto
451.0001, sì come riportato alla p. 8 dell'atto di citazione in primo grado) avendola in tal modo, sostanzialmente, finanziata, e dall'altro riguarda l'omissione di qualsiasi tentativo di recupero del credito, fino alla insinuazione nel passivo di US s.r.l.
L'addebito si rivela quindi, sì come correttamente ritenuto dal Tribunale, fondato, mentre il motivo di gravame va senz'altro rigettato.
L'ultimo motivo di gravame ha ad oggetto la richiesta, avanzata dagli appellanti, di detrarre dall'eventuale importo del danno riconosciuto in sentenza, la somma che la curatela ha percepito dai tre altri originari convenuti i quali hanno concluso, con l'attrice, la transazione sopra già menzionata in forza della quale hanno pagato complessivamente € 198.000,00 (ed in esecuzione della quale la curatela ha rinunciato, nei loro confronti, a coltivare la domanda risarcitoria).
Questa richiesta il Tribunale, dopo avere correttamente escluso che, a fronte di transazione parziaria dichiaratamente avente ad oggetto solo la quota di responsabilità, negli addebiti contestati dalla curatela, dei transigenti, operasse il disposto dell'art. 1304, comma 1, c.c., ha rigettato sostenendo che: “Né gli importi transatti (pari complessivamente a euro 198.000,00) sono superiori rispetto al valore della quota ideale di responsabilità cui sarebbero stati condannati nella presente sede, di tal che non vi sono neanche margini per disporre una riduzione del debito degli altri condebitori (cfr. Cass. Civile, sez.I, 07/01/2015, n.20107)”.
Con il motivo di gravame in esame gli appellanti hanno osservato che: “I convenuti odierni appellanti non hanno dichiarato di volere profittare della transazione ma hanno chiesto che l'eventuale danno che avrebbero dovuto corrispondere alla Curatela fosse ridotto della somma già percepita dalla Curatela quale risarcimento per lo stesso
pagina 13 di 18 danno. Diversamente ragionando la Curatela realizzerebbe un ingiusto arricchimento.
La transazione parziaria, infatti, non può portare a ricevere un incasso superiore al complessivo credito originariamente preteso, né determinare un aggravamento della posizione dei condebitori rimasti ad essa estranei. Pertanto, il debito residuo dei debitori non transigenti deve ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che transatto” (v. p. 16 della citazione in appello).
Seguiva la trascrizione di svariate sentenze con cui la S.C si era pronunciata sul punto, tra le quali Cass., sez. un., 30 dicembre 2011, n. 30174.
A fronte di detto motivo di appello la curatela deduceva che: “la transazione parziaria determina scioglimento del vincolo di solidarietà, comportando l'impossibilità per il co- debitore che non vi abbia preso parte di avvalersi dei benefici dell'accordo transattivo.
Nel caso di specie, la transazione parziaria e l'estinzione del rapporto processuale nei confronti dei convenuti transigenti sono intervenute prima che l'obbligazione risarcitoria venisse liquidata in sentenza, sicché non è neppure tecnicamente sorta, tra i convenuti transigenti e quelli rimasti estranei alla transazione, una co-obbligazione solidale di cui possano determinarsi le quote astratte di debito in capo a ciascuno. È evidente, infatti, che la determinabilità delle quote logicamente presuppone la determinatezza (e, quindi, la intervenuta liquidazione) del quantum debeatur. Il quantum oggetto della statuizione di condanna è stato pertanto liquidato come obbligazione sorta direttamente ed esclusivamente in capo agli odierni appellanti, stante l'intervenuta rinuncia alle domande nei confronti degli altri originari convenuti e la conseguente estinzione del rapporto processuale, antecedente all'accertamento ed alla liquidazione del danno. Ne consegue che gli impugnanti non hanno titolo a pretendere alcuna decurtazione dell'importo del condannatorio in relazione all'intervenuta transazione” (v. p. 11 della comparsa di costituzione e risposta).
Ritiene la Corte che anche questo motivo di appello sia fondato e vada accolto.
Innanzitutto va osservato come l'impostazione della curatela non sia in alcun modo condivisibile.
pagina 14 di 18 Nel caso a mani, infatti, lungi dal presentare rilevanza alcuna la liquidazione giudiziale del danno al momento della transazione, ciò che conta è la fattispecie sostanziale dedotta nella domanda giudiziale proposta dall'attore, in dipendenza della quale era stata, correttamente, prospettata la responsabilità solidale di tutti e sei gli originari convenuti con riferimento agli addebiti unitariamente mossi nei loro confronti: è questa l'obbligazione solidale in ragione della quale era stata chiesta la condanna, in solido, di tutti i convenuti, al risarcimento del danno complessivamente derivante alla società ed ai creditori sociali dagli atti di mala gestio loro addebitati per complessivi € 3.811.846,21, ed è a questa obbligazione (nei limiti in cui sarà ritenuta giudizialmente accertata), che va rapportata la transazione parziaria intervenuta in corso di causa con taluno soltanto dei convenuti.
Del resto, ad opinare diversamente, ossia a considerare che la transazione, siccome intervenuta “prima che l'obbligazione risarcitoria venisse liquidata in sentenza”, determinerebbe una situazione per cui tra i transigenti ed i non transigenti nemmeno si potrebbe ritenere tecnicamente essere sorta una coobbligazione solidale, oltre a costituire una fictio (perché nella realtà tutti insieme hanno concorso a determinare il danno), metterebbe in discussione le stesse ragioni in forza delle quali l'attrice ha ricevuto il pagamento, atteso che lo stesso è stato effettuato a tacitazione delle sue pretese costituenti fatti i generatori di responsabilità solidale dedotti in giudizio nei confronti di tutti gli originari convenuti.
A ciò va aggiunto che le ipotesi nell'ambito delle quali sono state rese le numerose pronunce giurisprudenziali in tema di transazione ed obbligazione solidale si presentano, normalmente, in temini esattamente analoghi a quella per cui è causa – con uno o più convenuti che definiscono transattivamente la propria quota di responsabilità nel corso del giudizio mentre la causa procede nei confronti degli altri rispetto ai quali si pone la questione degli effetti della intervenuta transazione parziaria –, senza che mai la S.C. abbia inteso troncare ogni dibattito in proposito affermando, in punto di diritto, che la transazione, in quanto intervenuta prima della liquidazione giudiziale, faccia venire pagina 15 di 18 meno, ab origine, lo stesso vincolo di solidarietà e che quindi i convenuti rimasti in causa debbano pagare interamente il debito senza tenere in alcun conto la transazione
(solo a titolo esemplificativo v. Cass., sez. I, 24 settembre 2021, n. 25980).
Da ultimo va osservato che anche nel periodo finale del punto 7 dell'atto di transazione le parti hanno espressamente indicato che dalle pretese risarcitorie della curatela può detrarsi “esclusivamente la somma pari alla quota di credito risarcitorio ascrivibile ai suddetti signori (prof. dott. e dott. Controparte_2 Parte_5 [...]
, n.d.r.) secondo il principio esposto dalle Sezioni Unite con la sentenza Pt_4
Cassazione civile, sezioni unite 30/12/2011, n. 30174”.
Ora, secondo la giurisprudenza della S.C., a partire proprio da Cass., sez. un., 30 dicembre 2011, n. 30174 richiamata nella stessa transazione: “Ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideate di debito;
se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto” (e v. anche, in termini, Cass., sez. III, 20 ottobre 2014, n. 22231; la già citata Cass., sez. I, 24 settembre 2021, n. 25980 e Cass., sez. I, 3 marzo 2022, n. 7094).
Ribadito che la questione che viene in rilievo è diversa da quella regolata dall'art. 1304, comma 1, c.c., secondo la S.C., in caso di transazione parziaria, premesso che il debito residuo in capo ai condebitori non transigenti va ridotto, deve solo distinguersi se detta riduzione debba essere pari alla quota ideale del condebitore transigente ovvero a quanto lo stesso abbia pagato, fermo restando che comunque va detratto quanto meno il valore della quota ideale.
Tanto premesso va osservato come, nel caso a mani, l'accertamento giudiziale in ordine al credito risarcitorio vantato dalla curatela, ed al corrispondente debito solidale pagina 16 di 18 imputabile ai convenuti, all'esito della presente controversia è risultato pari ad €
158.031,02 e, anche considerata la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata il 18.12.2014 (sì come statuito nella sentenza appellata) alla data odierna in ragione dei quali il credito ascende ad €
190.111,29, rimane inferiore alla somma di € 198.000,00 già pagata dai condebitori transigenti.
Ne consegue che, essendo stato l'intero danno risarcito, nessuna ulteriore condanna può essere inflitta agli appellanti, pena realizzare un ingiustificato arricchimento dell'attrice.
Venendo alle spese di lite va osservato come, sebbene in ragione di quanto appena esposto sia da escludere qualsiasi condanna degli appellanti, devesi osservare che all'esito dei due gradi di giudizio l'azione spiegata dalla curatela sia risultata fondata, sebbene nella misura di € 158.001,00.
Ne consegue che la curatela resta vittoriosa e le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico degli appellanti soccombenti, sebbene vadano liquidate, in applicazione del criterio del c.d. del decisum, facendo riferimento allo scaglione tariffario che ricomprende l'importo per cui la domanda attorea è risultata fondata, e nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1258/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di impresa,
n. 3370/2023, pubblicata in data 28.7.2023: accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, accerta che il credito risarcitorio della curatela del fallimento nei confronti degli Controparte_1
appellanti è pari ad € 158.001,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla dichiarazione di fallimento, e che lo stesso è stato già interamente pagato;
condanna , e in solido, al pagamento Parte_1 Parte_2 Parte_3
delle spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida, per ciascuno dei gradi, in €
pagina 17 di 18 10.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 15 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. M. Murana
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