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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/12/2024, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
R.V.G. 2560/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2560/2024 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 03.12.2024, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Orlando Caponigro
E
, nata a [...] l'[...], C.F.: , rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avv. Antonia Provenza
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
1 R.V.G. 2560/2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 11.11.2024 e premettevano Parte_1 Controparte_1
di avere contratto matrimonio concordatario in data 08.10.2000 nel comune di Salerno, trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 384, P.II, Serie A, anno 2000 e che dalla loro unione erano nati (25.07.2002), (17.11.2004) e (10.04.2011). Le parti precisavano Per_1 Per_2 Per_3
che il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei suddetti coniugi con sentenza non definitiva n.3698/2019 pubbl. il 20/11/2019 (sentenza definitiva n. 3846/2024 pubbl. il 18/07/2024) ed al contempo chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime conclusioni concordate in sede di separazione e, precisamente: “1)I coniugi vivranno separatamente;
2)I figlioli e (quest'ultimo ancora minorenne) resteranno a Per_2 Per_1 Per_3
vivere presso la casa coniugale con la madre in quanto collocataria del figlio minorenne ex art. 337 sexies c.c. con ivi la mobilia che lo arreda ad eccezione dell'anfora presente presso la casa coniugale che verrà restituita al sig. in quanto avuta in regalo dal suo papà; immobile Parte_1
sito in CO AN (SA) alla via Etna n. 29; le relative spese di gestione come per legge sono a carico dell'assegnataria; 3)I figli e ormai maggiorenni stabiliranno Per_2 Per_1
liberamente l'incontro con i loro genitori;
in ordine al diritto di visita al minore , che ex artt. Per_3
337 ter quater c.c. sarà affidato ad entrambi i genitori (affidamento condiviso) con collocazione fissazione della residenza per il minore presso la casa familiare suddetta;
il padre avrà la possibilità di vedere il minore tutti i giorni dalle 17,00 alle 20,00 ma specie nei giorni di martedì dalle ore 9.00
(se non vi è scuola) e/o dall'uscita di scuola durante il periodo scolastico con pernotto presso il padre che accompagnerà il minore a scuola il giorno dopo e/o alla casa coniugale in caso non vi sia periodo scolastico, il giorno di giovedì dalle ore 9.00 (se non vi è scuola) e/o dall'uscita di scuola durante il periodo scolastico sino alle 21 con riaccompagno alla casa coniugale;
ovvero in altri giorni e ora da concordarsi preventivamente tra i genitori previa diretta comunicazione su cellulare con almeno
2 giorni di preavviso e con onere di ratifica nelle 24 ore successive alla ricezione della detta comunicazione previo cellulare, il tutto compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori e di studio, ludiche e sportive del minore;
il figlio minorenne trascorrerà i week-end, in modo alternato con il padre e con la madre, dal sabato mattina alle ore 9.00 sino alla domenica pomeriggio alle ore
21.00; durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé il figlio minorenne dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni;
Nelle vacanze pasquali la prole trascorrerà tre giorni ad anni alterni, dal venerdì Santo alla Domenica di Pasqua e dal Lunedi in Albis al
Mercoledì e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori numero 2 (due) settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della prole varrà il criterio
2 R.V.G. 2560/2024
dell'alternanza annuale;
4)Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati su tutte le questioni relative ai figli ed in specie al figlio minorenne. Per il figlio minorenne i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto dell'indirizzo comune;
5)Il padre, stante la raggiunta autonomia economica del figliolo verserà alla madre, assegno Per_1
mensile, a titolo di contribuzione indiretta per i soli 2 figli ed , la somma di euro Per_2 Per_3
600,00 mensili (€ 300,00 per ogni figlio) e ciò sino al raggiungimento del 25 anno di età; al raggiungimento della detta età detto obbligo sarà ritenuto caducato senza alcun preavviso;
detto somma e mantenimento verrà pagata alla madre, collocataria della prole, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico sul cc intestata alla stessa e/ o in moneta contante e/ o ricarica Postepay.
L'assegno di mantenimento, così come concordato e commisurato, sarà rivalutato annualmente ed automaticamente secondo l'indice ISTAT senza alcuna richiesta specifica;
essa somma comprende le spese per il vitto, l'abbigliamento, i medicinali da banco comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/ o stagionali;
6)Le spese straordinarie per la prole ed saranno divise al 50% tra i genitori, e sono in esse Per_2 Per_3
comprese: le spese di trasporto urbano (tessera, autobus e metro), uscite didattiche organizzate dalla scuola n ambito giornaliero acquisto libri scolastici, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, ed università pubbliche, spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi, viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento di Lingue straniere, corsi di attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, conseguimento patente presso autoscuole private, attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica, spese mediche di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici. analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia o logopedia, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN ovvero con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto dei figli, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. In ogni caso le spese straordinarie di cui innanzi dovranno essere preventivamente comunicate, salvo l'urgenza, ed essere debitamente documentate. Dovranno, invece, essere necessariamente subordinate al consenso di entrambi i genitori e, in caso affermativo, saranno partecipate da ciascuno di essi nella misura del
50% le spese relative alle iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università private, ripetizioni, frequenza del conservatorio e di scuole
3 R.V.G. 2560/2024
formative, master e specializzazioni post universitari, prescuola e doposcuola, servizio di baby sitting laddove l'esigenza debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto dei figli, organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. In relazione a dette spese straordinarie da concordare, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata da un coniuge all'altro (a mezzo sms, fax, e mail, posta elettronica certificata o posta ordinaria) il ricevente dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 7 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa
7)L'assegno unico per la prole verrà ritenuto integralmente dalla moglie anche quale collocataria della prole minorenne;
8)I coniugi si dichiarano economicamente autonomi, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
provvederanno alle rispettive necessità materiali autonomamente;
9)I coniugi sin d'ora si prestano reciprocamente consenso al rilascio del passaporto.”
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza del
03.12.2024, data nella quale il Collegio riservava la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
4 R.V.G. 2560/2024
In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 08.10.2000 nel comune di Salerno, trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 384, P.II, Serie A, anno 2000 tra , nato a [...] il [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] l'[...], C.F.: alle condizioni Controparte_1 C.F._2 di cui al ricorso, riportate in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 04.12.2024
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2560/2024 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 03.12.2024, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Orlando Caponigro
E
, nata a [...] l'[...], C.F.: , rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avv. Antonia Provenza
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
1 R.V.G. 2560/2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 11.11.2024 e premettevano Parte_1 Controparte_1
di avere contratto matrimonio concordatario in data 08.10.2000 nel comune di Salerno, trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 384, P.II, Serie A, anno 2000 e che dalla loro unione erano nati (25.07.2002), (17.11.2004) e (10.04.2011). Le parti precisavano Per_1 Per_2 Per_3
che il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei suddetti coniugi con sentenza non definitiva n.3698/2019 pubbl. il 20/11/2019 (sentenza definitiva n. 3846/2024 pubbl. il 18/07/2024) ed al contempo chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime conclusioni concordate in sede di separazione e, precisamente: “1)I coniugi vivranno separatamente;
2)I figlioli e (quest'ultimo ancora minorenne) resteranno a Per_2 Per_1 Per_3
vivere presso la casa coniugale con la madre in quanto collocataria del figlio minorenne ex art. 337 sexies c.c. con ivi la mobilia che lo arreda ad eccezione dell'anfora presente presso la casa coniugale che verrà restituita al sig. in quanto avuta in regalo dal suo papà; immobile Parte_1
sito in CO AN (SA) alla via Etna n. 29; le relative spese di gestione come per legge sono a carico dell'assegnataria; 3)I figli e ormai maggiorenni stabiliranno Per_2 Per_1
liberamente l'incontro con i loro genitori;
in ordine al diritto di visita al minore , che ex artt. Per_3
337 ter quater c.c. sarà affidato ad entrambi i genitori (affidamento condiviso) con collocazione fissazione della residenza per il minore presso la casa familiare suddetta;
il padre avrà la possibilità di vedere il minore tutti i giorni dalle 17,00 alle 20,00 ma specie nei giorni di martedì dalle ore 9.00
(se non vi è scuola) e/o dall'uscita di scuola durante il periodo scolastico con pernotto presso il padre che accompagnerà il minore a scuola il giorno dopo e/o alla casa coniugale in caso non vi sia periodo scolastico, il giorno di giovedì dalle ore 9.00 (se non vi è scuola) e/o dall'uscita di scuola durante il periodo scolastico sino alle 21 con riaccompagno alla casa coniugale;
ovvero in altri giorni e ora da concordarsi preventivamente tra i genitori previa diretta comunicazione su cellulare con almeno
2 giorni di preavviso e con onere di ratifica nelle 24 ore successive alla ricezione della detta comunicazione previo cellulare, il tutto compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori e di studio, ludiche e sportive del minore;
il figlio minorenne trascorrerà i week-end, in modo alternato con il padre e con la madre, dal sabato mattina alle ore 9.00 sino alla domenica pomeriggio alle ore
21.00; durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé il figlio minorenne dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni;
Nelle vacanze pasquali la prole trascorrerà tre giorni ad anni alterni, dal venerdì Santo alla Domenica di Pasqua e dal Lunedi in Albis al
Mercoledì e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori numero 2 (due) settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della prole varrà il criterio
2 R.V.G. 2560/2024
dell'alternanza annuale;
4)Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati su tutte le questioni relative ai figli ed in specie al figlio minorenne. Per il figlio minorenne i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto dell'indirizzo comune;
5)Il padre, stante la raggiunta autonomia economica del figliolo verserà alla madre, assegno Per_1
mensile, a titolo di contribuzione indiretta per i soli 2 figli ed , la somma di euro Per_2 Per_3
600,00 mensili (€ 300,00 per ogni figlio) e ciò sino al raggiungimento del 25 anno di età; al raggiungimento della detta età detto obbligo sarà ritenuto caducato senza alcun preavviso;
detto somma e mantenimento verrà pagata alla madre, collocataria della prole, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico sul cc intestata alla stessa e/ o in moneta contante e/ o ricarica Postepay.
L'assegno di mantenimento, così come concordato e commisurato, sarà rivalutato annualmente ed automaticamente secondo l'indice ISTAT senza alcuna richiesta specifica;
essa somma comprende le spese per il vitto, l'abbigliamento, i medicinali da banco comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/ o stagionali;
6)Le spese straordinarie per la prole ed saranno divise al 50% tra i genitori, e sono in esse Per_2 Per_3
comprese: le spese di trasporto urbano (tessera, autobus e metro), uscite didattiche organizzate dalla scuola n ambito giornaliero acquisto libri scolastici, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, ed università pubbliche, spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi, viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento di Lingue straniere, corsi di attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, conseguimento patente presso autoscuole private, attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica, spese mediche di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici. analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia o logopedia, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN ovvero con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto dei figli, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. In ogni caso le spese straordinarie di cui innanzi dovranno essere preventivamente comunicate, salvo l'urgenza, ed essere debitamente documentate. Dovranno, invece, essere necessariamente subordinate al consenso di entrambi i genitori e, in caso affermativo, saranno partecipate da ciascuno di essi nella misura del
50% le spese relative alle iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università private, ripetizioni, frequenza del conservatorio e di scuole
3 R.V.G. 2560/2024
formative, master e specializzazioni post universitari, prescuola e doposcuola, servizio di baby sitting laddove l'esigenza debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto dei figli, organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. In relazione a dette spese straordinarie da concordare, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata da un coniuge all'altro (a mezzo sms, fax, e mail, posta elettronica certificata o posta ordinaria) il ricevente dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 7 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa
7)L'assegno unico per la prole verrà ritenuto integralmente dalla moglie anche quale collocataria della prole minorenne;
8)I coniugi si dichiarano economicamente autonomi, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
provvederanno alle rispettive necessità materiali autonomamente;
9)I coniugi sin d'ora si prestano reciprocamente consenso al rilascio del passaporto.”
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza del
03.12.2024, data nella quale il Collegio riservava la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
4 R.V.G. 2560/2024
In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 08.10.2000 nel comune di Salerno, trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 384, P.II, Serie A, anno 2000 tra , nato a [...] il [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] l'[...], C.F.: alle condizioni Controparte_1 C.F._2 di cui al ricorso, riportate in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 04.12.2024
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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