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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 15/12/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 647/2022 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta: dr. Massimo GULLINO Presidente rel. dr. Augusto SABATINI Consigliere dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 647/2022 R. G., vertente tra
in persona del Direttore Generale, Dr.ssa Parte_1 [...]
con sede in Via E. Lombardo Pellegrino is. 176, Messina, P.I. , Parte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Messina, Via Ducezio n.12 presso lo studio dell'Avv. Prof Carlo Mazzù, C.F. unitamente e disgiuntamente con l'Avv. Francesco Mazzù, c.f. C.F._1
, che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale posta in calce al C.F._2 presente atto, in sostituzione dell'avv. Pasquita Patti, a seguito di rinunzia al mandato in atti, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notifiche relative al presente giudizio ai seguenti indirizzi (fax 0906411556 – pec. Email_1
-APPELLANTE-
[...
[...]
- Socio Unico - Cap. € 5.530.672 i.v. - CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
R.E.A. n. 157160 - C. F. e P. IVA Viale Giostra Ritiro - 98152 Messina, in persona del P.IVA_2 suo legale rappresentante protempore Arch. rappresentato e difeso per procura Controparte_5 in calce, dall'avv. Ettore Notti ( ) p.e.c.: C.F._3 Email_2 domicilio digitale eletto come da registri di giustizia
-APPELLATA -
E NEI CONFRONTI DI
(c.f.: ) nata a [...] il [...] residente in [...] C.F._4
HI Cpl. e (c.f.: , nata a [...] il [...] ed CP_7 CP_8 C.F._5 ivi residente in Contrada Conca d'Oro int. 1, pal. 6 SS. Annunziata, entrambe elettivamente domiciliate per il presente atto in Messina via dei Verdi n. 65 presso lo studio dell'avv. Daniele Straface che le rappresenta e difende, come da procura in atti
Terze chiamate in causa;
nato a [...] il [...], C.F. , ivi residente Parte_3 C.F._6 in Via Palazzina 42 Villaggio Santa UC sopra Contesse, rappresentato e difeso, dall'Avv. Giovanni Villari del foro di Messina, C.F. , giusta procura agli atti, elettivamente C.F._7 domiciliato presso il suo studio in Messina Via Caldara Polidoro n. 4, PEC.:
email: Email_3 Email_4
chiamato in causa-
[...]
nato a [...] il [...], ivi residente in C.da Cariddi, Santa UC Persona_1
RA Contesse, pal. 42, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Pio CodiceFiscale_8
EN, (fax: 0902921910; pec: , giusta procura in atti Email_5
-Terzo chiamato in causa-
e
NE VI;
(n.q. di erede ); , Persona_2 CP_9 Persona_3 CP_10
, , , , , Controparte_11 CP_12 Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15 CP_16
, ,
[...] Controparte_17 Controparte_18 Controparte_19 CP_20 CP_21
(n.q. di erede ), , , ,
[...] Persona_4 CP_22 CP_23 CP_24 CP_25
, , , ,
[...] Controparte_26 Controparte_27 Controparte_28 Controparte_29 CP_30
(n.q. di erede ), (n.q. di erede ),
[...] Parte_4 Controparte_31 Parte_4
, , , Controparte_32 Controparte_33 Controparte_34 Controparte_35 CP_36 [...]
, nata a [...] il 22.0470 n.q. di madre esercente la potestà di CP_37 CP_38 Per_5
nata Messina il 12.06.96 (c.f. ) e , nata a [...] il
[...] C.F._9 Controparte_39
04.04.99 ( c.f. , , , nella qualità di titolare C.F._10 CP_40 CP_41
“Studio Diagnostico”, , , , CP_42 Controparte_43 Controparte_44 Controparte_45
, , , CP_46 Controparte_47 Controparte_48 CP_49 Controparte_50
- TERZI CHIAMATI IN CAUSA CONTUMACI -
****************** Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1410/22 del Tribunale Ordinario di Messina, Seconda Sezione, emessa in data 29.07.22, pubblicata in data 05.09.22 e notificata in pari data, nel proc. N. 1091/2012 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante:
A) Riformare la sentenza di primo grado n. 1410/22 pubblicata il 05.06.22 e notificata in pari data, emessa dal Tribunale di Messina per le motivazioni espresse in narrativa con ogni statuizione di legge, e per effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi, revocare e/o annullare il d.i. n.2014/11 emesso dal Tribunale di Messina in data 19/12/11 e depositato in cancelleria il 22/12/11 nei confronti dell In riforma della sentenza di primo grado, accogliere le domande dell CP_51 Parte_1 formulate negli atti e verbali di causa in primo grado di Giudizio oggi integralmente
[...] riportate in atti e qui di seguito trascritte: - revocare o comunque dichiarare nullo siccome illegittimo, infondato il d.i. opposto n. 2014/11 emesso in data 19/12/2011 e depositato in cancelleria il 22/12/2011. - accertare e dichiarare che l' Controparte_52
in persona del legale rappresentante p.t. nulla deve all'
[...] Controparte_53
per le fatture tutte azionate nel procedimento monitorio emesso dal Tribunale di Messina, per
[...] le ragioni e i motivi di cui al presente atto. - In via subordinata accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall' dichiarandone la carenza Controparte_52 di legittimazione passiva, disponendo l'estromissione dal giudizio, accertando e dichiarando altresì che unici tenuti al pagamento sono i terzi chiamati ciascuno per quanto di competenza, per i motivi di censura sopra spiegati. - In via gradata, in caso di accoglimento dell'appello, si chiede la CP_5 restituzione della somma già corrisposta dallo in data 27.03.13 pari ad € 175.364,47, a seguito dell'ordinanza di assegnazione delle somme. - Si insiste inoltre nella richiesta di CTU contabile per accertare la correttezza della fatturazione anche in riferimento alla regolare annotazione delle fatture nei registri contabili nonché CTU al fine di accertare il normale e regolare funzionamento del contatore relativo all'utenza n. 7295511 e la corretta misurazione del consumo idrico. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA e CPA di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellato:
1) In via preliminare rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
2) Rigettare perché infondate le domande esperite con l'atto introduttivo del presente giudizio, per tutti i motivi contenuti nel presente atto;
3) Per l'effetto confermare integralmente il contenuto della sentenza n. 1410/2022 appellata con il presente giudizio, resa dal Tribunale di Messina in data 29/07/2022; 4) Ritenere comunque inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c. in quanto esperite per la prima volta con l'atto di appello, le domande ed eccezioni di cui ai punti VI e XII del presente atto;
5) In subordine, indipendentemente dall'ingiunzione di pagamento emessa, ritenere e dichiarare comunque dovuta la somma richiesta dall' quale credito vantato nei CP_1 CP_5 confronti dell' per il consumo di acqua potabile fornita in suo favore, come da domanda esperita al n° 6 delle domande contenute nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado e nel presente giudizio da ritenersi formalmente riproposta in via gradata;
6) Ancora in via subordinata, per l'ipotesi in cui si dovesse addivenire alla revoca e/o annullamento del D.I. opposto CP_5 dall' accogliere la domanda di ingiustificato arricchimento esperita dall' nel giudizio CP_1 di primo grado e nel presente giudizio da ritenersi formalmente riproposta, con conseguente CP_5 condanna di al pagamento di tutte le somme relative al consumo di acqua per le palazzine per cui è causa, negli ultimi dieci anni dalla proposizione del ricorso per D.I. o da calcolarsi tramite disponenda CTU;
Con espresso richiamo a tutto quanto richiesto, dedotto ed eccepito negli atti di parte del giudizio di primo grado.
Per i terzi e CP_54 CP_8
a) rigettare, perché infondato, l'appello proposto dall' Parte_5 avverso la sentenza n. 1410/2022 emessa dal G.M. del Tribunale di Messina in data
[...]
13.01.2022 nel giudizio n. 1091/2012 R.G. Trib. ME e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata e, specificatamente, per ciò che attiene alla posizione delle odierne chiamate in causa, confermare la loro estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva;
b) ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalle sigg.re all'Istituto opponente in ordine CP_8 alla pretesa creditoria fatta valere da essendo, in ogni caso, prescritto il credito per Controparte_1 le annualità 2006 e 2007 e non dovuto per le altre annualità non essendo mai intercorso alcun vincolo contrattuale tra le medesime e l' per le ragioni meglio evidenziate in atti e nella Controparte_1 presente comparsa;
c) con vittoria di spese e compensi professionali come per legge del presente grado e con distrazione a favore del sottoscritto procuratore a norma dell'art. 93 c.p.c.
Per il terzo : Parte_3
1) Preliminarmente: ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza dell'impugnazione ex art.342 bis c.p.c., con le conseguenti statuizioni di rito;
2) Sempre in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata formulata dall'appellante perché del tutto inammissibile ed infondata in fatto e diritto;
3) Nel merito rigettare CP_5 l'appello proposto dallo perché inammissibile e del tutto destituito di fondamento in fatto e diritto, confermando integralmente e, comunque per quanto di ragione ed interesse la sentenza n. 1410/2022, emessa dal Tribunale di Messina, -Seconda Sezione Civile-in data 20.07.2022; 4) In via istruttoria Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie formulata dalla parte appellante, si chiede sin d'ora interporsi alla odierna comparente la medesima facoltà anche di eventuale integrazione documentale. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Per il terzo : Persona_1
1. Rigettare, perché infondato in fatto ed inammissibile in diritto, l ' appello promosso dallo
[...]
contro la sentenza n. emessa dal G.I del Tribunale di Messina e, per l Parte_6
'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
2. In ogni caso, a conferma di quanto statuito nella sentenza impugnata, ritenere e dichiarare inammissibili ed infondate, per i motivi di CP_5 cui in premessa le domande formulate dall' e quelle spiegate dall' di Messina nei CP_1 confronti del concludente;
3. Dichiarare non dovute le somme relative ai crediti dell' per i CP_1 quali è intervenuta la prescrizione quinquennale e, comunque, quelle non supportati da idonea documentazione probatoria e non regolarmente annotati nei registri contabili;
4. Con vittoria di spese e compensi anche di questo grado di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione del 13.02.2012 l' di Messina (d'ora in avanti Parte_1 CP_5
conveniva in giudizio l' (di seguito , Controparte_53 CP_1 proponendo opposizione al D.I. n. 2014/11, con cui il Tribunale di Messina gli aveva intimato il pagamento, in favore dell' , della somma di € 126.242,24, oltre interessi di mora ex D. Leg.vo CP_1
231/2002 e spese del giudizio monitorio, quale corrispettivo dovuto per la fornitura di acqua nelle palazzine IACP n. 40, 41 e 42 Ctr. di Via Santa UC RA Contesse in Messina. CP_55
CP_5 L' deduceva: la mancanza di contratto di somministrazione tra le parti;
la nullità delle fatture CP_5 allegate, che non sarebbero state recapitate alla sede legale dell' e quindi la nullità del D.I. per CP_5 carenza di prova scritta;
la carenza di legittimazione passiva dell' in quanto le somme ingiunte si riferirebbero alla fornitura di acqua relativa a immobili non più appartenenti allo stesso istituto, perché in parte alienati ed in parte concessi in locazione;
la mancata prova del credito;
l'inesattezza della misurazione del consumo idrico;
l'illegittimità della richiesta degli interessi di mora.
Chiedeva, pertanto, di essere autorizzato alla chiamata in causa dei proprietari e dei conduttori degli immobili beneficiari delle forniture in questione, l'annullamento del d.i. opposto e il rigetto della domanda creditoria.
Con comparsa del 15.05.2012 si costituiva in giudizio l' contestando tutte le pretese CP_1 avanzate dall'opponente e chiedendo la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
In data 21.06.12, il Giudice accoglieva tale istanza, disponendo l'esecuzione provvisoria del decreto opposto, e autorizzava l'opponente alla chiamata in causa degli assegnatari e dei conduttori degli alloggi.
Si costituivano in giudizio solo , , e Parte_3 Persona_1 CP_6 CP_8
mentre gli altri chiamati restavano contumaci.
[...]
Con provvedimento del 04.02.14, il Giudice rigettava tutte le istanze istruttorie articolate dalle parti e rinviava la causa all'udienza del 03.03.15 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
Precisate le conclusioni e depositate le note conclusive, dopo una serie di rinvii, all'udienza del 13.01.22, la causa veniva assegnata in decisione, senza i termini ex art. 190 cpc. La sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 1410/2022, emessa in data 29.07.2022, il Tribunale di Messina, dichiarata la CP_5 contumacia di alcuni dei chiamati in causa, rigettava l'opposizione proposta da confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite liquidate, in favore dell' nella misura di euro 17.000,00, oltre spese generali, c.p.a. ed iva, e in CP_1 favore di ciascuno dei chiamati in causa costituiti ( e Per_1 Parte_3 CP_6 CP_8
nella misura di euro 9.500,00, oltre spese generali, c.p.a. ed iva.
[...]
Il Giudice rilevava che veva agito in forza del contratto di somministrazione stipulato CP_1 il 10.07.1980 tra e il che all'epoca gestiva direttamente il servizio, al CP_51 Controparte_2 quale era subentrata, dapprima, l'azienda speciale e, successivamente, Controparte_53
l' in forza di delibere comunali regolarmente pubblicate nell'albo pretorio e che CP_1 pertanto non necessitavano di alcuna notifica agli utenti.
Le vicende successive intervenute tra e i proprietari o conduttori degli immobili che avevano CP_51 beneficiato del servizio idrico comunale erano inopponibili ad poiché il contratto era CP_1 CP_5 stato stipulato solo con l' e non era mai stata chiesta la installazione di utenze singole.
Aggiungeva che le fatture poste a base del d.i. erano relative al periodo 2006-2011 ed erano sempre state inviate all'indirizzo dell'utenza e che, dalle risultanze della compiuta istruttoria, era emerso che l'utenza n.7295511 era collettiva ed era fornita da un contatore unico per ogni palazzina.
Inoltre, l' aveva disdettato il contratto solo in data 28.10.2013, in pendenza del presente Pt_1 giudizio, solo dopo che per circa quarant'anni la fornitura idrica era stata ininterrottamente erogata.
Il primo giudice, pertanto, concludeva osservando come l' avesse assolto il proprio onere CP_1 probatorio producendo il contratto di somministrazione intervenuto tra e CP_51 Controparte_2
e allegando alla comparsa di costituzione la scheda dettagliata dei consumi rilevati, senza che mai, se CP_5 non in giudizio e in modo del tutto generico, l' avesse contestato il corretto funzionamento dei contatori o chiesto accertamenti al riguardo.
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dall' , rilevava che essa era inammissibile, Pt_1 perché dedotta solo in comparsa conclusionale, e, comunque, era stata ritualmente interrotta da un atto stragiudiziale di messa in mora;
come nessuna prova fosse stata offerta del dedotto malfunzionamento del contatore e nessuna verifica fosse mai stata richiesta da CP_51
Rigettava, pertanto, l'opposizione e confermava la statuizione condannatoria contenuta nel decreto ingiuntivo opposto, riconoscendo la debenza degli interessi legali ex d.lgs. 231/2002, trattandosi di prestazione di servizi periodica.
Per ciò che attiene alla posizione dei terzi chiamati in causa, il Tribunale accoglieva l' eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalle , dal e dal unici costituitisi in CP_8 Per_1 Parte_3 giudizio, per essere solo ed esclusivamente l' legittimato passivo rispetto alla domanda CP_51 creditoria proposta dall'azienda opposta, escludendo qualsivoglia responsabilità dei terzi chiamati nei confronti dell' in ordine alla obbligazione dedotta in giudizio. CP_1 Ha, pertanto, applicato il criterio della soccombenza condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di di ciascuno dei terzi chiamati costituiti. CP_1
§§§
CP_5 Avverso la sopra citata pronuncia di primo grado, il soccombente proponeva appello con atto di citazione notificato il 05.10.2022, lamentando l'illegittimità e l'ingiustizia della motivazione e chiedendo, preliminarmente, la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, e nel merito, in riforma delle statuizioni pronunciate dal Tribunale di Messina, la revoca o l'accertata nullità del d.i. opposto, con accoglimento delle domande formulate nel primo grado di Giudizio, per le motivazioni di cui si dirà.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in cancelleria il 05.02.2023 si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della CP_1 sentenza, eccependo, preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dell'art. 348 bis c. p. c., e chiedendone, comunque, il rigetto nel merito, per infondatezza dello stesso.
Nello specifico, eccepiva l'inammissibilità delle domande di cui ai punti 6 e 7, ritenendole esperite per la prima volta con l'atto di appello;
in subordine, chiedeva di ritenere e dichiarare comunque CP_5 dovuta la somma richiesta dall' quale credito vantato nei confronti dell' per il consumo CP_1 di acqua potabile fornita in suo favore, e in via ancora subordinata, in caso di revoca e/o annullamento CP_5 del D.I. opposto dall' l'accoglimento della domanda di ingiustificato arricchimento già avanzata nel giudizio di primo rado e qui riproposta.
Nel corso di causa, si costituivano, altresì, e CP_6 CP_8 Parte_3 CP_5
chiedendo il rigetto dell'appello proposto da perché inammissibile e, nel Persona_1 merito, infondato.
All'udienza del 15.4.2024, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c. (come inserito dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149), mediante deposito di note di trattazione scritta, rigettata l'istanza di inibitoria e ritenuta l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.4.2025.
Successivamente, all'udienza dell'8.5.2025 la causa veniva assegnata in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento ai rispettivi procuratori delle parti.
La camera di consiglio si teneva il 28 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di: NE VI;
Persona_2 CP_9
(n.q. di erede ); , , , , Persona_3 CP_10 Controparte_11 CP_12 Controparte_13
, , , , , Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17 Controparte_18 [...]
, (n.q. di erede ), , CP_19 CP_20 CP_21 Persona_4 CP_22
, , , , CP_23 CP_24 CP_25 Controparte_26 Controparte_27 CP_28
, , (n.q. di erede ),
[...] Controparte_29 Controparte_30 Parte_4 Controparte_31
(n.q. di erede ), , , , Parte_4 Controparte_32 Controparte_33 Controparte_34
, nata a [...] il 22.0470 n.q. Controparte_35 CP_36 Controparte_37 CP_38 di madre esercente la potestà di nata Messina il 12.06.96 (c.f. ) Persona_5 C.F._9
e , nata a [...] il [...] ( c.f. , , Controparte_39 C.F._10 CP_40 [...]
nella qualità di titolare “Studio Diagnostico”, , , CP_41 CP_42 Controparte_43 CP_44
, ,
[...] Controparte_45 CP_46 Controparte_47 Controparte_48 CP_49
, i quali, nonostante regolarmente citati, non si sono costituiti. Controparte_50
Sempre in via preliminare, va ritenuta l'ammissibilità dell'atto di appello, dovendosi sul punto ritenere infondata l'eccezione proposta dall'odierno appellato nella comparsa di costituzione in questo grado di giudizio e dai chiamati in causa costituiti.
Sotto il primo profilo (348 bis c.p.c.) la Corte ha già implicitamente disatteso l'eccezione con l'ordinanza emessa in data 15.04.2024, con la quale è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento incompatibile con l'adozione di un provvedimento ai sensi della norma invocata. Sul punto, è il caso di precisare che «la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate» (Cfr., per tutte: Cassazione civile, sezione 6-L., ordinanza n. 37272 del 29.11.2021).
Avuto riguardo all'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., la Suprema Corte di cassazione con la nota sentenza 27199 del 16.11.2017 ha avuto modo di affermare che «Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.83 del 2012, conv. con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris istantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata». Nel caso di specie, nell'appello proposto risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche, come, peraltro, dimostra la circostanza che la stessa parte appellata e alcuni terzi chiamati in causa sono stati in grado di predisporre una congrua difesa.
Passando al merito della controversia, con il primo, articolato motivo d'appello (suddiviso nella
“prima parte” e nella “quarta parte” della sentenza impugnata), l'appellante si duole per il fatto che la sentenza di primo grado avrebbe erroneamente riconosciuto la legittimazione attiva dell' e CP_1 CP_5 la legittimazione passiva dello stesso
A tale proposito, deduce, anzitutto, che, contrariamente a quanto si asserisce in sentenza, esso istituto avrebbe eccepito l'assenza di un contratto scritto di somministrazione non soltanto nella comparsa conclusionale, dal momento che già nell'atto di opposizione aveva dedotto l'assenza di prova scritta e, dopo la produzione del contratto stipulato dal nel 1980, aveva eccepito la non Controparte_2 riferibilità di esso all' fin dal verbale successivo e anche nella prima memoria ex art. 183 CP_1
c.p.c.
Ciò posto, secondo l'appellante, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto provata la qualità dell' di successore nel contratto del per avere la società CP_1 Controparte_2 prodotto le delibere comunali e aver evidenziato che le stesse sono pubblicate nell'albo pretorio, per cui non sarebbe stata necessaria la notifica della cessione agli 85.000 utenti.
Tale valutazione sarebbe erronea, anzitutto, per non aver tenuto conto del fatto che l'obbligo della forma scritta ad substantiam vige – senza ammissibilità di deroghe – anche nelle ipotesi, in cui sia parte la P.A., di modificazione dei soggetti del rapporto obbligatorio, e cioè nel caso di modificazioni che le parti intendano apportare al contratto stipulato in precedenza, sicché dovrebbe escludersi che la cessione del contratto, allorquando debba provenire dalla P.A. o da un ente pubblico, possa desumersi da fatti concludenti, così come chiarito dalla pronuncia della Cassazione sez. III 12.04.2006 n. 8621, richiamata dalla sent. n. 525/21 del 18.11.21 Corte di Appello di Messina.
Inoltre, trattandosi di un contratto di diritto privato ex art. 1407 c.c., in caso di cessione del contratto (dall'ente locale alla società di gestione), il cedente aveva l'obbligo di comunicare al ceduto l'avvenuta cessione e quindi la mutata titolarità del rapporto, sicché la mancata notifica al ceduto, cioè l renderebbe il negozio inefficace nei confronti di quest'ultimo. CP_51
Secondariamente, il giudice di primo grado non avrebbe considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. III 23.1.2018 n. 1549), alla quale si è uniformata la stessa Corte di Appello di Messina (con sentenze n.525/21 e n. 384/22, rese inter partes per fattispecie identica), in considerazione sia della particolare composizione della società che gestisce il servizio, sia delle particolarità della funzione svolta, sia della prestazione commerciale complessa che esso eroga in favore degli utenti, in cui si fondono inestricabilmente interessi privatistici e pubblicistici, il soggetto gestore del servizio pubblico di erogazione di acqua potabile, sia esso organizzato come Consorzio di Comuni o come società di capitali, è soggetto, nello stipulare con i fruitori del servizio il contratto di utenza, al rispetto degli obblighi anche di forma previsti per la redazione dei contratti della Pubblica Amministrazione e quindi al rispetto del requisito della forma scritta, a pena di nullità del contratto. Con il secondo motivo, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza, per averlo considerato l'unico soggetto obbligato a rispondere delle somme ingiunte dall' CP_1
Dopo aver rilevato che il contratto del 1980 che si intende far valere sarebbe un vecchio modulo del 1980 pieno di cancellature e di aggiunte, che lo rendono del tutto confusionario e peraltro privo di validità giudica, deduce che il pagamento delle forniture di acqua dovrebbe essere esclusivamente a carico dei reali utilizzatori di tale servizio, ossia i singoli assegnatari e i proprietari dei suddetti alloggi che hanno usufruito del servizio.
Le fatture non sarebbero mai state consegnate, bensì erano intestate e consegnate a CP_56
40,41,42 di Ctr. 40 5. CP_57 Controparte_58
Il debitore principale sarebbe colui che materialmente usufruisce del servizio, escludendo in ogni CP_ caso lo che peraltro non era più proprietario di beni immobili delle palazzine de quibus per il periodo di causa.
CP_5 Né sussisterebbe - differentemente da quanto dedotto in sentenza - alcun obbligo per lo di avvisare l' del cambio della proprietà, essendo onere del proprietario e dell'inquilino CP_1 subentrante occuparsi della attivazione delle utenze.
CP_ In ogni caso, l' era consapevole del fatto che lo non fosse più proprietaria dei beni CP_1 immobili al momento della causa, tenuto conto che lo stesso ha effettuato tutte le operazioni obbligatorie di legge per il trasferimento della proprietà, anche mediante pubblicazione all'albo pretorio di sua competenza.
CP_5 Né sarebbe rilevante la nota di disdetta dello di Messina inviata all' in data 28.10.13, CP_1 CP_5 posto che la stessa riguardava la richiesta di recesso di tutti i contratti e lo precisava espressamente che tale disdetta non costituiva in alcun modo riconoscimento implicito dell'asserita esistenza di un contratto di somministrazione idrica.
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante nega che sia rimasta incontestata la circostanza dell'avvenuta erogazione della fornitura di acqua, adducendo di aver negato, fin dal primo grado, di aver ricevuto l'erogazione, non essendo proprietario della palazzina, e anche l'ammontare delle somme richieste, obiettando che non era mai stata provata la corrispondenza di esse con i consumi effettivi.
Aggiunge che non avrebbe alcun valore probatorio la scheda dei presunti consumi allegata alla comparsa di costituzione e risposta dell' , non essendo stata provata la correttezza delle CP_1 rilevazioni e la buona funzionalità dei contatori e delle apparecchiature di rilevazione, secondo le omologazioni previste dalla legge.
Precisa che non risulta in alcun modo che nel contratto del 1980 si fosse stabilito che le fatture dovessero essere inviate all'indirizzo dell'utenza stessa ( 40-41- 42 CTR Cariddi S. N. Pal. CP_56
40 S. UC RA Contesse).
Con il quarto motivo, deduce l'ammissibilità e la fondatezza dell'eccezione di prescrizione. Dopo aver premesso che, a norma dell'art. 2939 c.c. “La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere. Può essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato”, l'appellante osserva che, nel caso di chiamata di terzi con azione di manleva nei loro confronti, gli stessi possono eccepire la prescrizione, i cui effetti si producono anche nei confronti del debitore, che se ne può giovare (Cass. Civ. 31071/2019).
Sicché, avendo i terzi chiamati eccepito la prescrizione della pretesa creditoria, essa si estenderebbe CP_5 anche allo
Quanto alla fondatezza dell'eccezione, deduce che la nota presa in considerazione dal giudicante prodotta dall' allegato 2 memoria 183 c.p.c.) non produrrebbe alcun effetto interruttivo CP_1 CP_5 della prescrizione nei confronti dello posto che la stessa non si riferirebbe al periodo di causa, né tantomeno presenterebbe i criteri della lettera di messa in mora previsti dalla giurisprudenza di legittimità, essendo stata inviata dalla società Fire S.R.L. per conto dell' senza che agli CP_1 atti vi sia prova che la società di recupero sia stata incaricata dall' er agire nei confronti CP_1 dei morosi o presunti tali.
Con il quinto motivo, l'appellante censura la sentenza per avere ritenuto generica la contestazione CP_5 sollevata dall' circa la mancata dimostrazione del corretto funzionamento dei contatori e per avere evidenziato che nel corso degli anni nessuna contestazione formale era stata mossa, senza considerare che le fatture non erano state mai inviate all'indirizzo dello stesso , il quale, quindi, Pt_1 non ne aveva mai avuto contezza.
Con il sesto motivo, impugna la sentenza per aver ritenuto che gli interessi di mora, ai sensi dell'art 11 del d. leg.vo 231/02 , decorressero automaticamente, in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento alla scadenza della fattura o decorsi 30 giorni dalla prestazione di servizi, senza considerare: che tale norma è entrata in vigore dopo la stipula del contratto del 1980; che essa non è applicabile a tale tipo di prestazione;
che non costituisce una transazione commerciale, ma un servizio CP_5 di pubblica utilità; che al più tale somministrazione è stata fatta in favore di soggetti diversi dall' e che le fatture non sono mai pervenute a quest'ultimo.
Con il settimo motivo, l'appellante si duole per il fatto che il giudice abbia ritenuto non formulata tempestivamente la domanda di manleva nei confronti degli inquilini, malgrado essa fosse stata avanzata con l'opposizione a decreto ingiuntivo, e l'abbia comunque ritenuta infondata, con ciò disattendendo il disposto dell'art. 9 della L. n. 392/78, secondo cui “sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative… alla fornitura dell'acqua…”. Inoltre, il giudice CP_5 non avrebbe considerato che l' non era più da tempo proprietario degli immobili.
Con l'ottavo motivo, l'appellante rileva, sotto il profilo delle spese di lite, che, a differenza di quanto dedotto in sentenza, la fattispecie giuridica sottesa all'odierno appello non costituisce un unicum, ma CP_5 rientra in un gruppo di cause identiche tra loro avviate dall' nei confronti dello e CP_1 che, comunque, le somme liquidate in sentenza per le varie fasi del processo non coincidono con i valori medi delle tariffe professionali in rapporto al valore della controversia: difatti, considerato che la sorte capitale è pari ad € 126.242,24 le tabelle professionali per i valori medi per lo scaglione di riferimento attribuiscono i seguenti valori: € 2.430,00 Fase di studio della controversia, Fase introduttiva del giudizio € 1.550,00, Fase istruttoria e/o di trattazione € 5.400,00 e Fase decisionale € 4.050,00.
L'appellante aggiunge che i predetti valori non sono in linea con quanto liquidato dalla Corte di Appello nelle fattispecie sopracitate, allorquando, in riforma della sentenza di primo grado, ha CP_5 disposto in favore dello la compensazione delle spese o la somma di € 6.738,00 oltre accessori di legge.
Sempre in punto spese di lite, viene dedotto che anche la somma liquidata in favore dei terzi (€9.500,00) sarebbe del tutto spropositata rispetto alle difese spiegate in atti e al valore della controversia per ciascuno di essi, che avrebbero dovuto risponderne pro quota in rapporto ai millesimi. Alcuni di questi terzi, peraltro, avrebbero depositato atti fuori termine.
Con il nono motivo, si contesta che il tribunale non abbia tenuto conto della tardività del deposito della comparsa conclusionale da parte dell' e di quelle di costituzione e risposta da parte delle CP_1 chiamate e né l'inammissibilità della costituzione del nuovo CP_8 CP_6 procuratore di avvenuta in data 25.1.22, quanto la causa era già in decisione. Parte_3
Infine, si chiede che venga disposta, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, la restituzione delle somme.
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Nella comparsa di costituzione dell' i contestano tutti i motivi di appello. CP_1
Con riferimento a quello in cui si nega la legittimazione attiva di , per assenza di un contratto CP_1 scritto, viene anzitutto rilevato che, in altra controversia, lo stesso IACP avrebbe sostenuto la natura privatistica di Inoltre, si dà contro dell'evoluzione giurisprudenziale, segnata da un CP_1 importante arresto delle SS.UU., con cui si è pervenuti a negare la necessità della forma scritta per i contratti stipulati anche dalle aziende speciali degli enti territoriali, e si aggiunge che le società di capitali sono subentrate, ope legis, nei contratti stipulati dalle amministrazioni.
CP_5 Quanto al fatto che le fatture non siano state recapitate presso l'indirizzo dell' l'appellata obietta che ciò non era necessario, giacché l'utente doveva essere perfettamente a conoscenza del proprio obbligo di pagamento, e che comunque esse venivano recapitate, come di norma avviene, presso CP_5 l'indirizzo dell'utenza. Inoltre, la circostanza che l' fosse al corrente delle fatture è dimostrata dal fatto che nel 2001 una di esse venne pagata. L'appellata aderisce pienamente alle motivazioni della sentenza impugnata, con cui si nega qualsiasi CP_5 legittimazione passiva degli inquini e/o dei terzi proprietari chiamati in causa da soggiungendo che quest'ultimo non ha effettuato alcuna pubblicazione sull'albo pretorio delle cessioni degli alloggi.
Deduce, poi, come l'effettività dell'erogazione idrica sia inconfutabilmente dimostrata sia CP_5 dall'ammissione dei terzi chiamati in causa, sia dallo stesso che dichiara che gli obbligati al pagamento del consumo sarebbero i propri aventi causa, sia infine dall'evidenza che tutti gli immobili sono stati sempre abitati fin dalla loro edificazione, cosa che sarebbe stata impossibile in assenza di acqua ( è l'unico soggetto somministrante in città). CP_1
Con riguardo all'eccezione di prescrizione, l'appellata osserva che in nessuna maniera i terzi rilevano il compimento della prescrizione del credito dell' per non averne richiesto l'adempimento a CP_1
CP_5
CP_5 ( chiede il pagamento a e non ai terzi da questo chiamati in causa). Se la CP_1
CP_5
CP_5 prescrizione si è compiuta tra ed i terzi, ciò non può estendersi al rapporto tra ed CP_1 nel quale nessuna prescrizione si è mai realizzata.
Anche sulla contestazione del quantum debeatur e dagli interessi, l'appellata aderisce alle motivazioni della sentenza di primo grado.
L'appellata contesta l'eccezione di tardività della propria comparsa conclusionale sollevata da CP_5 controparte e deduce, a sua volta, la tardività della memoria di replica dell'
In subordine, l'appellata ripropone domanda di ingiustificato arricchimento.
I terzi chiamati costituitisi anche in appello hanno tutti chiesto la dichiarazione di inammissibilità e, comunque, il rigetto dell'impugnazione, aderendo alle motivazioni della sentenza.
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CP_5 Il primo e principale motivo di appello, con cui l' contesta la decisione impugnata, deducendo la propria carenza di legittimazione passiva e l'inesistenza di un contratto scritto di somministrazione intercorso tra le parti, tale da giustificare anche la legittimazione attiva dell' è CP_1 infondato.
Preliminarmente, è opportuno evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato ed erroneamente anche dal primo Giudice, la carenza di un atto contrattuale di somministrazione tra le parti, riguardante la fornitura oggetto di causa, è stata ritualmente eccepita da parte opponente in primo grado già nel terzo motivo di opposizione (pag. 7 atto opposizione) e poi nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.
In ogni caso, la questione della nullità del contratto di somministrazione per difetto di forma avrebbe anche potuto essere esaminata ex officio dal giudice di appello, in conformità al principio di diritto secondo il quale «il rilievo officioso di una nullità negoziale - sotto qualsiasi profilo ed anche ove sia configurabile una nullità speciale o “di protezione” - deve ritenersi consentito in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale, tranne che la pretesa azionata non venga rigettata in base ad un'individuata
“ragione più liquida”» (così Cass. Civ. n. 21418/2018; S.U. n. 26242/2014).
Nel caso in esame, il contratto prodotto dall'odierna appellata, nel giudizio di CP_1 opposizione, a fondamento delle proprie domande, risulta stipulato in data 30.12.1980 tra il
[...] CP_5
e l' e ha come oggetto la fornitura di acqua potabile a favore degli immobili siti in CP_2
Messina, Ctr. di Via Santa UC RA Contesse pal. N. 40, 41, 42, utenza n. 7295511, ossia CP_55 la stessa fornitura per cui la società odierna appellata ha richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo di cui si discute, relativamente alle forniture erogate negli anni 2006 – 2011.
Dunque, non risponde al vero che – come affermato nell'appello – si tratti di un documento illeggibile.
Ciò posto, va osservato che tra le parti è pacifica la circostanza secondo cui la gestione del servizio idrico sia passata dal (con cui è stato stipulato il suddetto contratto) all' Controparte_2 [...]
di seguito trasformata in società per azioni, appunto con il Controparte_53 Controparte_1 compito di provvedere alla gestione del servizio idrico integrato, comprendente i servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua potabile del oltre che alla Controparte_2 gestione del servizio fognario e depurativo dell'Ente.
Tuttavia, si tratta di verificare se la pretesa traente origine da quel risalente contratto, relativo alla CP_5 specifica utenza in questione, stipulato nel 1980 tra il Comune di Messina e lo possa essere CP_5 fatta valere dalla posto che tra quest'ultima società e lo stesso non risulta siglato CP_1 per iscritto alcun contratto di fornitura relativo alla medesima utenza.
Come noto, in tema di contratti della P.A. vige il fondamentale principio (da ultimo confermato con ordinanza n. 1192/2025 della Corte di cassazione) secondo cui il negozio deve rivestire la forma scritta “ad substantiam” e, quindi, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione di entrambe le parti. Il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria, poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti, né, a tal fine, è sufficiente che la parte privata accetti, espressamente o tacitamente, l'atto unilaterale della parte pubblica. È necessario che il perfezionamento del negozio risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale di una delle parti, né che la conclusione del contratto avvenga per “facta concludentia”, con l'esecuzione della prestazione da parte di uno dei contraenti secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 c. c. (tra le tante in tal senso si vedano Cass. Civ. nn. 27910/2018; 12316/2015; 1167/2013).
Tanto premesso, la prima questione da analizzare è se sia configurabile una valida cessione del contratto dal all' riguardo alla quale l'appellante obietta che la Controparte_2 CP_1 forma scritta “ad substantiam” sarebbe stata necessaria per il perfezionamento del passaggio del servizio idrico dal all' in quanto il primo costituisce pacificamente un ente CP_2 CP_1 pubblico, tenuto all'osservanza di tale forma.
A tale proposito, nella sentenza impugnata si richiamano le delibere comunali e i vari documenti prodotti dall'opposta che comprovano “… che la fornitura idrica del (con i Controparte_2 relativi rapporti contrattuali) è transitata nel tempo prima all' e poi all' senza CP_1 CP_1 soluzione di continuità anche rispetto al lato passivo del rapporto (destinatari della somministrazione), così come previsto dall'art. 3 dello Statuto della predetta inerente CP_1 all'oggetto sociale, secondo cui “La Società opera senza soluzione di continuità rispetto all'attività della precedente subentrando in tutti i rapporti CP_1 Controparte_53 giuridici facenti capo alla predetta al momento della trasformazione… “. Controparte_59
Si aggiunge, sempre in sentenza, che non vi era alcun obbligo di notifica ai singoli utenti, essendo le delibere di Consiglio Comunale sottoposte agli obblighi di pubblicità previsti dalla legge e quindi alla pubblicazione nell'albo pretorio con la quale esse vengono portate a conoscenza della collettività.
Parte appellante non contesta tali circostanze, ma deduce che esse non sarebbero sufficienti a integrare il requisito della forma scritta del contratto di cessione, richiamando, a tal fine, quanto statuito da una pronuncia di legittimità, con cui si è affermato che deve escludersi che la cessione del contratto, allorquando debba provenire dalla P.A., o da un ente pubblico possa desumersi da fatti concludenti. (Cass. sez. III 12.04.2006 n. 862).
Tale obiezione, tuttavia, risulta superata, nel caso di specie, dal rilievo che la trasformazione della azienda speciale nella odierna società per azioni è stata perfezionata in applicazione della previsione di cui all'art. 15 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti locali), il quale nel prevedere che “ I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale trasformare le aziende speciali costituite ai sensi dell'art. 113, lettera c), in società per azioni…”, puntualizza che “Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie.”
A tanto si aggiunga che, con specifico riferimento alla gestione del servizio idrico locale, è poi sopraggiunto l'art. 153 D. Leg.vo 152/2006, nella versione vigente ratione temporis (si ricordi che le fatture per cui è causa coprono il periodo 2006 – 2011), secondo cui “
1. Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare.
2. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale, e/o in conto interessi, sono trasferiti al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi.”
Si tratta di un subentro ope legis della società nei rapporti attivi e passivi facenti capo all'azienda speciale, sicché ben può trovare applicazione il principio statuito dalla pronuncia di legittimità menzionata nella comparsa di costituzione dell' che, occupandosi di un caso analogo CP_1
a quello in esame, ha rilevato che «… per quanto concerne il rapporto tra la e il precedente Pt_7 gestore del servizio idrico, invece, di nessuna forma scritta v'era bisogno, dal momento che la successione degli enti gestori del servizio idrico alle amministrazioni locali è avvenuta ope legis, ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 153… e ha puntualizzato che la stessa società «…. è subentrata ope legis nei precedenti contratti di somministrazione stipulati tra l'utente e l'amministrazione comunale, con la conseguenza che i patti contrattuali relativi a questi ultimi hanno continuato a disciplinare, nella fase iniziale, il rapporto di somministrazione;
né in questa sede è stato mai dedotto che l abbia preteso dall'utente prestazioni diverse e più onerose di quelle Pt_7 contrattualmente dovute» (Cass. Civ. ord. Sez. VI n° 26534/2017)
Ne consegue che, per effetto di tale previsione normativa, l' è subentrata in tutti i CP_1 contratti di somministrazione di acqua stipulati dal Comune di Messina, tra i quali va annoverato anche quello stipulato nel 1980.
Né può obiettarsi che la prosecuzione del rapporto contrattuale tra detta società e i singoli utenti che avevano stipulato con il avrebbe richiesto la formalizzazione di un nuovo contratto o, CP_2 comunque, la notifica della cessione a ognuno di essi.
Infatti, il subentro della società nei rapporti contrattuali in corso non doveva essere formalizzata per atto scritto, e ciò non soltanto perché discendente direttamente dalla previsione legislativa, ma anche perché – contrariamente a quanto si asserisce nell'atto di appello – non vi era alcun obbligo di osservare la forma scritta per i contratti di fornitura stipulati dall' non potendo essere CP_1 condiviso l'assunto da cui muove l'atto di appello, secondo cui la necessità di tale forma, stabilita per le pubbliche amministrazioni, si estenderebbe alle società di capitali che, come l' , gestiscono CP_1 servizi pubblici nell'interesse di enti territoriali da cui sono partecipate.
A sostegno di tale tesi, l'appellante richiama la pronuncia di legittimità con la quale si è affermato che «… il gestore, pur avendo forma di società di capitali, continua ad erogare un servizio di natura pubblica, non soggetto esclusivamente alle regole del mercato, per quanto trovi origine, nel suo rapporto con i privati fruitori delle prestazioni, non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza (Cass. sez. III 23.01.2018 n. 1549.). Pertanto, in considerazione sia della particolare composizione della società che gestisce il servizio, sia delle particolarità della funzione svolta, sia della prestazione commerciale complessa che essa eroga in favore degli utenti, in cui si fondono indistricabilmente interessi privatistici e pubblicistici, il soggetto gestore del servizio pubblico di erogazione di acqua potabile, sia esso organizzato come Consorzio di Comuni o come società di capitali, sia soggetto, nello stipulare con i fruitori del servizio il contratto di utenza, al rispetto degli obblighi anche di forma previsti per la redazione dei contratti della Pubblica Amministrazione e quindi al rispetto del requisito della forma scritta a pena di nullità del contratto…».
Sempre nel corpo dell'impugnazione si segnala che questa Corte, proprio sulla scorta dei principi contenuti nella pronuncia di legittimità appena richiamata, in due differenti pronunce (la n. 525/2021 del 18/11/2021 e la n. 384/2022 del 16/6/2022, allegate all'atto di appello) ha ritenuto che la pretesa CP_5 azionata dall' nei confronti dell' in casi del tutto simili a quello in esame, fosse priva CP_1 di un valido titolo giuridico, per mancanza di prova della stipula di un contratto in forma scritta, richiesta ad substantiam. In effetti, al momento in cui vennero pronunciate tali sentenze di questa Corte di appello, l'unico precedente di legittimità che si era occupato, specificamente, della forma da adottare per i contratti stipulati dalle società di capitali partecipate da enti pubblici territoriali, era quella richiamata da entrambe le pronunce (Cass. sez. III 23.01.2018 n. 1549.), che – come si è detto – si era espressa nel senso della necessità della forma scritta ad substantiam.
Tuttavia, tale orientamento è stato oggetto, negli ultimi anni, di una rimeditazione che ha portato la giurisprudenza di legittimità ad approdare alla soluzione opposta a quella enunciata nella richiamata sentenza, attraverso una evoluzione – in parte richiamata nella comparsa di costituzione della società appellata – che si è sviluppata sul tema della necessità della forma scritta per i contratti stipulati da quei soggetti (aziende speciali o società di capitali a partecipazione pubblica) ai quali nel corso degli anni la legislazione sugli enti locali ha progressivamente - e sempre più incisivamente - delegato la gestione delle varie forme di servizi pubblici essenziali.
Un primo arresto di fondamentale importanza è quello intervenuto con la sentenza delle SS.UU. del 9/8/2018, (ud. 17/07/2018, dep. 09/08/2018), n. 20684, che, sebbene non si occupasse (a differenza della quasi coeva sentenza n. 1549/2018) specificamente delle società di capitali, bensì della diversa figura dell'azienda speciale, si è dedicata a una ampia e approfondita ricostruzione dell'evoluzione storica del progressivo passaggio dei servizi pubblici locali dalla gestione centralizzata degli enti territoriali a quella sempre più distribuita tra figure in parte già esistenti e in parte di nuova costituzione, con profili di marcata autonomia gestionale e organizzativa rispetto all'ente pubblico di riferimento.
Nello specifico, la Corte chiarisce che «… il sistema di gestione dei servizi pubblici da parte degli enti territoriali ha attraversato una transizione da forme eminentemente pubblicistiche ad una ben più articolata struttura: passando dalle originarie previsioni della L. 29 marzo 1903, n. 103 (trasfusa nel R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, "Testo Unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province"), il cui art. 2 disciplinava l'"azienda municipalizzata" come distinta dall'amministrazione ordinaria del Comune e dotata di bilanci e conti separati, ma le cui perdite potevano essere ripianate dal bilancio dell'Ente territoriale, contrapposta alle forme di partecipazione diretta a società di capitali (di cui agli artt. 2458 a 2460 c.p.c. e ad una sterminata legislazione speciale), al nuovo assetto (preceduto, per alcuni aspetti contabili od altri non essenziali, dal D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, sostitutivo del regolamento del 1904) disegnato dalla L. 8 giugno 1990, n. 142.
10. Questa previde una gamma di cinque diverse forme di gestione dei servizi pubblici aventi ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali (come si esprimeva l'art. 22 quella legge):
- in economia, per le modeste dimensioni o le caratteristiche del servizio;
- mediante concessione a terzi, in ipotesi di ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- a mezzo di azienda speciale, in caso di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali privi di tale rilevanza imprenditoriale;
- a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, in caso di opportunità della partecipazione di altri soggetti per la natura del servizio da erogare …». Ciò premesso, le SS.UU. passando all'esame dettagliato della struttura e delle funzioni dell'azienda speciale (che costituiva oggetto della controversia sottoposta al loro esame), definendola sinteticamente come «… l'ente strumentale dell'ente pubblico territoriale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (approvato dal consiglio dell'ente territoriale), istituito per la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto, nell'ambito delle competenze dell'ente territoriale stesso, la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali …».
Proseguendo nell'analisi, viene sottolineato come «… la strumentalità e la diretta riferibilità all'organizzazione dell'ente pubblico siano assai pregnanti nell'azienda speciale, per degradare sempre più nelle altre figure: la sicura alterità soggettiva anche dell'azienda speciale ne esalta le potenzialità operative sul mercato, ma è evidente, per l'ingerenza assicurata dagli statuti all'ente pubblico, la sottoposizione di quella a forme di eterodirezione od eterogestione, quasi in contropartita dell'assunzione diretta dei rischi di perdita economica con nullificazione del rischio di impresa a carico del soggetto esercente l'attività economica, sconosciute al diritto civile in generale ed a quello societario in particolare.
(…) Se è tendenzialmente pacifico che l'azienda in esame abbia cessato, con la riforma del 1990, di essere una "azienda organo" (come sostanzialmente si definiva l'azienda municipalizzata), per assumere quell'alterità soggettiva esaltata dal conferimento di personalità giuridica autonoma e della qualifica di ente, come pure dall'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, non può disconoscersi la rilevante persistenza di importanti connotati pubblicistici, che impedisce una piena
o perfetta assimilazione agli imprenditori privati …».
Ciò posto, dopo una minuziosa rassegna della giurisprudenza ordinaria e amministrativa sul tema della natura giuridica dell'azienda speciale e della influenza esplicata sulla sua organizzazione e sulla sua gestione dal legame con l'ente territoriale di riferimento, le SS.UU. giungono tuttavia alla conclusione che «… in dipendenza della natura imprenditoriale dell'attività svolta dall'azienda speciale di ente territoriale e della sua autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'ente di riferimento, l'azienda stessa, pur appartenendo - se non altro a diversi ed ulteriori fini e rimanendo soggetta ai controlli ed alle altre forme di funzionalizzazione agli scopi istituzionali dell'ente di riferimento espressamente previsti - al sistema con il quale la pubblica amministrazione locale gestisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni ed attività rivolte a soddisfare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, non può qualificarsi, ai fini della normativa sulla forma dei contratti di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17 pubblica amministrazione in senso stretto;
con la conseguenza che per i suoi contratti, salva l'applicazione di speciali discipline per particolari categorie, non è imposta la forma scritta ad substantiam, nè sono vietate la stipula per facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 c.c., ma vige, al contrario, il principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale …».
Sebbene tali principi fossero stati enunciati con riferimento a una figura organizzativa (l'azienda speciale) diversa da quella che costituisce oggetto della presente disamina (società di capitali a partecipazione pubblica) e che in quel momento non risulta fosse stata oggetto di pronunce diverse da quella alla quale questa Corte si è in passato adeguata, tuttavia, fra le pieghe delle articolate argomentazioni spese dalle Sezioni Unite è dato cogliere i primi segnali di una revisione interpretativa che avrebbe portato, in tempi assai più recenti, a estendere espressamente anche alle società di capitali i medesimi principi di libertà di forma stabiliti per le aziende speciali.
Nel corpo della motivazione, infatti, vi sono ripetuti richiami al fatto che il legame esistente tra l'azienda speciale e l'ente territoriale di appartenenza sia certamente più stringente rispetto a quello riscontrabile tra quest'ultimo e la società di capitali cd. in house.
Si legge, infatti, che «… nonostante la natura sicuramente imprenditoriale dell'attività svolta, della normativa sulla forma contrattuale solenne potrebbe predicarsi l'estensione all'azienda speciale a tutela del suo carattere pubblicistico e delle sue indubbie differenze rispetto alla società in house, come pure delle sue molto maggiori affinità e dei suoi intensi vincoli e nessi con l'ente territoriale ai cui fini istituzionali è funzionalizzata…» e si aggiunge che «… oggetto dell'attività dell'azienda sociale sono quei servizi pubblici degli enti territoriali espressamente definiti come aventi ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali (art. 112 T.U.E.L. nella formulazione originaria, non modificata sul punto): in riferimento ad essi, la carenza di rilevanza imprenditoriale impone la forma dell'istituzione, mentre la presenza di quella - in uno alla rilevanza economica - consente la scelta tra più opzioni operative, delle quali la più organicamente collegata all'ente stesso è l'azienda speciale, mentre sempre meno operativo è tale nesso per le forme di partecipazione a società di capitali fino all'esternalizzazione piena di cui al rapporto di concessione …».
Seguendo il solco tracciato dalla complessa lettura interpretativa fornita dalle SS.UU., la giurisprudenza di legittimità è pervenuta, in tempi recenti, al definitivo superamento della tesi propugnata dall'appellante, con ripetute pronunce che si sono occupate specificamente proprio della forma dei contratti stipulati da società in house, aderendo alla soluzione della libertà della forma.
Con la recente Sez. III, 25/3/2024, (ud. 23/01/2024, dep. 25/03/2024), n.8067, si è inteso esplicitamente estendere anche a tali figure i principi enunciati dalle SSUU.
Si legge, infatti, nel corpo della motivazione:«… Come è noto le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che l'azienda speciale di un ente pubblico territoriale, pur appartenendo al sistema con cui la pubblica amministrazione fornisce i servizi pubblici, non può qualificarsi, ai fini della normativa sulla forma dei contratti, come pubblica amministrazione in senso stretto, con la conseguenza che per i contratti stipulati da una tale azienda non è imposta la forma scritta, ma vige il principio di libertà delle forme (Cass. sez. Un. 20684 del 2018).
La ricorrente assume che questo principio di diritto non si applica alle società in house che invece sono parte stessa della pubblica amministrazione, di cui condividono la natura e la funzione pubblica.
Ma è una censura infondata.
In realtà non c'è alcuna differenza quanto alla regola sulla forma del contratto tra l'azienda speciale di una pubblica amministrazione, a cui specificamente è stata dedicata la decisione delle sezioni unite, e la società cosiddetta in house: in entrambi i casi si tratta di società che sono interamente controllate dalla pubblica amministrazione e di cui quest'ultima si serve per perseguire finalità pubbliche, ossia per erogare servizi pubblici. Ma questa strumentalità, che è comune ad entrambe, non impedisce, come le Sezioni Unite hanno specificato, di vedere nella società "gestita" dalla pubblica amministrazione un soggetto a sé stante, quindi diverso dalla pubblica amministrazione per cui conto agisce. La ratio della regola è nel senso che, essendo la forma scritta imposta quando sia parte del contratto una pubblica amministrazione, essa non può estendersi ai casi in cui il soggetto che stipula è formalmente diverso da una pubblica amministrazione, anche se agisce per conto di quella. Del resto, la creazione di queste società, sia pure interamente controllate dalla pubblica amministrazione, è una scelta che quest'ultima opera proprio al fine di rendere più spedita l'erogazione del servizio, svincolandola dai requisiti formali che invece vincolano l'ente pubblico. Ciò avviene altresì attraverso l'attribuzione alla società in house di una autonomia organizzativa propria, che è certa, e che significa che dunque gli atti sono compiuti dalla società autonomamente, senza il rispetto delle regole che l'organizzazione dell'ente pubblico imporrebbe.
Dunque, correttamente la corte di merito ha fatto applicazione del principio di diritto delle sezioni unite, sul presupposto che la società in house è un soggetto distinto dall'ente pubblico per cui agisce, ed ha una propria autonomia organizzativa, e non ha natura pubblicistica a sua volta, quanto alle regole sulla forma del contratto …».
Analoghi principi sono stati affermati da Cassazione civile sez. I, 10/2/2025, (ud. 07/02/2025, dep. 10/02/2025), n. 3366, anch'essa pronunciatasi sulla forma dei contratti di una società in house.
Per mera completezza, è opportuno rilevare che nessun argomento favorevole alla tesi della forma scritta ad substantiam può essere tratto dall'esito dei ricorsi per cassazione proposti avverso le due menzionate pronunce di questa Corte (525/2021 e 384/2022), per come risultanti alle ordinanze della CP_5 Suprema Corte allegate alla comparsa conclusionale dell'
Nessuno di tali due provvedimenti, infatti, esprime alcuna valutazione sulla questione di diritto di cui si discute, trattandosi, nello specifico, si una ordinanza di rigetto e di una ordinanza di estinzione che non affrontano la questione riguardante la forma del contratto.
Al contrario, nella ordinanza di rigetto n. 7782 del 22 marzo 2024 si legge che «… Effettivamente S.U. 20684/2018 svincola dall'obbligo della forma scritta ad substantiam l'azienda speciale di ente pubblico territoriale;
e ciò, peraltro, “in ragione della natura imprenditoriale dell'attività svolta”, che costituisce il vero e proprio fondamento della libertà formale (cfr. da ultimo Cass. ord. sez.3, 3 dicembre 2021 n. 38321)…», ma si puntualizza che «… Tale requisito, dunque, avrebbe dovuto essere presente nel thema decidendum affrontato dai giudici di merito. Dal ricorso, nella illustrazione dello
“svolgimento del processo”, nulla emerge in tal senso;
né dal motivo stesso si può evincere che in precedenza si fosse stato trattato questo profilo. Tantomeno, ciò non compare neppure - si osserva ad abundantiam, in quanto il ricorso deve essere autosufficiente - dalla sentenza impugnata. Il motivo, pertanto, introduce un novum, il che lo rende inammissibile …».
Dunque, la questione dell'obbligo di forma scritta non è stata affrontata nel merito, perché considerata un novum. Il Collegio non vede ragioni per discostarsi dall'orientamento più recente – ma ormai consolidato – della giurisprudenza di legittimità, per come sopra illustrato, in quanto frutto di una rivisitazione evolutiva e condivisibile dell'intero quadro della gestione dell'organizzazione dei servizi pubblici locali.
Resta da precisare che la obbligatorietà della forma scritta non potrebbe farsi discendere neppure dalla natura giuridica dell' che, in quanto ente pubblico economico, è Parte_1 svincolato dall'uso di tale forma nella stipula di contratti quale utente di una fornitura (Consiglio di Stato sez. V, 29/05/2019, n.3575).
Infine, detto obbligo non sarebbe neppure ricollegabile all'art. 19 del regolamento della società CP_5 medesima – richiamato anche nella comparsa conclusionale dell' – secondo cui, una volta accertata la possibilità della fornitura e compilato il preventivo delle spese di allaccio, l' CP_1 consente la “stipula del contratto di utenza”, il quale deve essere “firmato dall'utente che ha richiesto la fornitura e dal Direttore dell' ”, essendo “redatto in unico originale bollato che rimane CP_1 presso l' ”. CP_1
Tale previsione, infatti – in disparte qualsiasi valutazione circa la vincolatività di tali prescrizioni – potrebbe riguardare, al più, i nuovi contratti stipulati dalla società, non quelli nei quali la stessa è subentrata ope legis.
Alla luce del quadro fin qui delineato, la Corte ritiene che non vi siano ostacoli ad ammettere che il contratto di fornitura dell'acqua possa essere provato per facta concludentia, pur in assenza di una formalizzazione per iscritto, in conformità a quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento a rapporti di somministrazione nei intercorsi tra parti non qualificabili come pubblica amministrazione (Cassazione civile sez. III, 14/07/2023, n.20267; Cassazione civile sez. III, 16/10/1998, n.10249).
Passando al secondo motivo di impugnazione, con cui si deduce – in sintesi – che legittimati passivi in ordine alla pretesa creditoria della società sarebbero i reali utilizzatori dell'utenza idrica, la Corte condivide le motivazioni con cui il giudice di primo grado ha escluso qualsiasi dubbio sulla CP_5 legittimazione passiva dell' evidenziando che il contratto di somministrazione era stato sottoscritto unicamente da detto istituto (con firma apposta in contratto in entrambe le rispettive voci di “proprietario” ed “inquilino dello stabile”), in un momento in cui non potevano neanche esistere
“inquilini”, sino a quando non fosse stata operativa la fornitura idrica stessa, e ha precisato che CP_5
“…l' in maniera esclusiva, ha concluso il contratto e ad esso sono state sempre inviate le fatture di consumo, anche per il fatto che, come eccepito dagli stessi terzi chiamati in causa (mai sottoscrittori di contratti con ), l'utenza era collettiva e fornita di un unico contatore per CP_1
l'intera palazzina e, pertanto, in assenza di singoli contratti e singoli contatori (sino all'ora mai apposti e mai richiesti), nessun “inquilino” avrebbe potuto neanche in via puramente teorica essere obbligato al pagamento di un consumo individuale che non poteva essere registrato e quantificato”. Va aggiunto che a nulla vale obiettare che le fatture sarebbero state inviate all'indirizzo CP_5 corrispondente all'utenza idrica in questione, e non a quello corrispondente alla sede dell' trattandosi di modalità operativa corrispondente agli usi commerciali e comunque che non valeva certamente a escludere l'onere, in capo allo stesso istituto, di informarsi sullo stato della fornitura dallo stesso ottenuta sulla base di regolare contratto. Peraltro, l'appellata ha evidenziato che una fattura del 2001 venne pagata, a conferma del fatto che l'istituto era al corrente dell'obbligo contrattuale legato a quella utenza.
Quanto al fatto che, nel corso degli anni, alcuni degli appartamenti siano stati ceduti a terzi e siano stati occupati da inquilini che utilizzavano la fornitura idrica, la sentenza mette giustamente in rilievo CP_5 che era onere dell' – non certamente dell' – comunicare alla società erogatrice CP_1 della fornitura di acqua l'avvenuto trasferimento della proprietà o del possesso e chiedere delle volture per il frazionamento della unica utenza di cui al contratto, onde consentire anche la misurazione dei consumi dei singoli utilizzatori. Di ciò l'appellante non ha fornito alcuna prova, con la conseguenza che sarebbe persino impossibile stabilire quale quota dei consumi dovrebbe essere addebitata ai singoli utilizzatori.
CP_5 Con riferimento al terzo motivo, con cui si deduce che l' contrariamente a quanto affermato in sentenza, avrebbe fin dalle prime fasi del giudizio contestato l'avvenuta, concreta erogazione della fornitura idrica, occorre rilevare che tale contestazione si è basata soltanto sull'assunto di non essere proprietario della palazzina, e che, comunque, la prova dell'effettiva erogazione dell'acqua è desumibile dal fatto che mai, nel corso della lunga durata del rapporto, risulta formalizzata alcuna CP_5 contestazione al riguardo, malgrado, per stessa ammissione dell' gli appartamenti che usufruivano di fatto dell'unica fornitura di acqua siano stati occupati regolarmente per anni.
Analogo ragionamento si impone anche con la generica contestazione inerente al quantum e alla mancata dimostrazione circa il corretto funzionamento dei contatori, essendo sul punto ampiamente esaustiva la motivazione della sentenza impugnata, ove si fa rilevare che “… non si rintracciano in atti documenti dai quali si evincerebbe un'anomala misurazione dei consumi idrici, quali, a titolo meramente esemplificativo, consumi differenti rispetto a precedenti bollette;
né durante l'ininterrotta CP_5 erogazione idrica dal 1980 ad oggi sono mai stati richiesti dallo interventi manutentivi al contatore né sono mai stati denunciati episodi di malfunzionamento dello stesso. Inoltre, ove nel corso degli anni l'opponente avesse ritenuto sussistere un malfunzionamento del contatore, avrebbe potuto/dovuto chiedere l'intervento dell' , così come previsto dal Regolamento all'art. CP_1 CP_1
43 e non invece, attendere strumentalmente la richiesta giudiziale di pagamento del consumo. Invece, né l'IACP né i terzi, nel corso dei decenni di incontestata fornitura, hanno mai sollevato alcuna eccezione circa un cattivo funzionamento del contatore, salvo poi eccepirlo in sede di opposizione a Con
. Di contro, l' ha regolarmente prodotto non solo il contratto di somministrazione in CP_1 essere tra le parti ma anche le fatture (poste a fondamento dell'ingiunzione) che riportano i consumi rilevati dal contatore, che risultano essere in linea con tutti i consumi rilevati precedentemente, senza che possano evidenziarsi criticità o rilevanti scostamenti. Dalla scheda analitica relativa ai consumi prodotta dall'opposta si evince infatti che il valore dei consumi rilevati si è sempre mantenuto sostanzialmente costante. Inoltre, parte opposta evidenzia che tali consumi sono in linea con la media nazionale di 0,250 mc giornalieri pro capite che, moltiplicato per il numero medio di occupanti di un immobile (2) e per il numero di alloggi (44), porta al risultato di circa 22 mc giornalieri del tutto in linea con i consumi effettivamente registrati.
Il quarto motivo di impugnazione, con cui si eccepisce la prescrizione delle pretese, è infondato.
CP_5 È pacifico che tale eccezione sia stata sollevata dall' tardivamente, soltanto nella comparsa conclusionale.
L'appellante vorrebbe, però, avvalersi di analoghe eccezioni sollevate dai terzi proprietari chiamati in causa dallo stesso istituto, invocando il disposto dell'art. 2939 c.c. e richiamando, in particolare, una pronuncia di legittimità con cui si è statuito che «… In materia di assicurazione della responsabilità civile (non obbligatoria), l'assicuratore dell'autore di un fatto illecito, quando sia chiamato in causa dall'assicurato, è legittimato a sollevare l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo danneggiato che, se fondata, ha effetto estintivo del credito vantato dal terzo nei confronti dell'assicurato, quand'anche quest'ultimo l'abbia sollevata tardivamente …» ( Cassazione civile sez. III, 28/11/2019, n. 31071).
Occorre, tuttavia, osservare che a fondamento di tale enunciato la stessa pronuncia in parola evidenzia che «… l'interesse tutelato dall'art. 2939 c.c., là dove consente "ai terzi interessati" di sollevare l'eccezione di prescrizione, è quello di evitare che si produca nella loro sfera giuridica un effetto riflesso e pregiudizievole, in caso di sopravvivenza del rapporto principale tra il creditore ed il debitore che non abbia eccepito la prescrizione…» e che «… L'assicuratore della responsabilità civile, infatti, subisce un effetto "riflesso e pregiudizievole" nella propria sfera giuridica per effetto della permanenza del debito dell'assicurato-danneggiante verso il terzo danneggiato, giacché il debito di questi è presupposto giuridico dell'obbligo indennitario gravante sull'assicuratore …».
Dunque, l'estensione degli effetti dell'eccezione di prescrizione anche al chiamante muove dal presupposto della stretta dipendenza della posizione del chiamato da quella del chiamante, tale che la sopravvivenza dell'obbligazione di quest'ultimo produce effetti riflessi sulla posizione del primo.
Nel caso in esame, viceversa, i terzi proprietari sono stati chiamati in causa non come garanti CP_5 dell'obbligazione gravante sull' bensì quali unici e autonomi debitori nei confronti di , CP_1 in virtù di un rapporto obbligatorio diretto fondato sulla utilizzazione dell'utenza idrica;
rapporto al quale, nell'atto di chiamata in garanzia, l'istituto si dichiara totalmente estraneo, proprio per non essere proprietario delle abitazioni che usufruivano della fornitura di acqua (nell'atto di opposizione CP_5 si legge che “In concreto non sussiste alcun rapporto giuridico tra e in relazione alle CP_1 palazzine per cui è causa… “ e che gli assegnatari hanno “… un preciso obbligo di stipulare la fornitura a proprio nome, restando il titolare dell'alloggio unico responsabile del pagamento dell'utenza”).
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione sollevata dai terzi proprietari in merito al presunto rapporto obbligatorio intercorso direttamente con non può produrre effetti nel diverso CP_1 rapporto accertato tra la stessa e l'IACP. CP_1 Con il sesto motivo, l'appellante impugna la sentenza per aver ritenuto che gli interessi di mora, ai sensi dell'art. 4 del d. leg.vo 231/02, decorressero automaticamente, in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento alla scadenza della fattura o decorsi 30 giorni dalla prestazione di servizi, senza considerare: che tale norma è entrata in vigore dopo la stipula del contratto del 1980, che essa non è applicabile a tale tipo di prestazione, che non costituisce una transazione commerciale, ma un servizio di pubblica utilità, e che al più tale somministrazione è stata fatta in favore di soggetti diversi CP_5 dall' e le fatture mai pervenute a quest'ultimo.
Tale motivo è parzialmente fondato, poiché, se non può dubitarsi che il ritardo nel pagamento abbia fatto sorgere il diritto agli interessi legali, essi possono decorrere soltanto dalla domanda giudiziale, e non possono essere calcolati secondo il criterio fissato dall'art. 4 D. Leg.vo 231/2002, dal momento che tale disposizione non può trovare applicazione ai contratti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore (art. 11 stesso decreto), sicché non è applicabile al rapporto in esame, in considerazione del fatto che l' risulta essere subentrata, ex lege, nel rapporto instaurato con il CP_1 contratto del 1980.
Con il settimo motivo, l'appellante si duole perché il giudice avrebbe disatteso il disposto dell'art. 9 della L. n. 392/78, secondo cui “sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le CP_5 spese relative… alla fornitura dell'acqua…”. Inoltre, il giudice non avrebbe considerato che l' non era più da tempo proprietario degli immobili.
Il motivo è generico, poiché richiama una previsione legislativa che si riferisce ai rapporti locatizi, e quindi non applicabile ai casi nei quali – secondo le stesse allegazioni dell'appellante – gli appartamenti sarebbero stati ceduti in proprietà a terzi, e non specifica, comunque, come fossero regolati i rapporti tra istituto autonomo e soggetti assegnatari degli alloggi;
inoltre, non chiarisce in quale misura ciascuno degli occupanti degli appartamenti dovrebbe essere chiamato a rispondere della sua parte di debito (in presenza di una utenza unica), non essendo ovviamente ipotizzabile una responsabilità solidale di costoro per l'intero debito.
In ogni caso, la censura è infondata, essendosi già chiarito che il contratto di fornitura di acqua CP_5 intercorreva unicamente tra e e aveva come oggetto una unica utenza. CP_1
Per ragioni di priorità logica, è opportuno anticipare – rispetto all'esame dell'ottavo motivo, riguardante le spese processuali – la trattazione del nono motivo, con cui si si contesta che il tribunale non abbia tenuto conto della tardività del deposito della comparsa conclusionale da parte dell' CP_1
e di quelle di costituzione e risposta da parte delle chiamate e né la CP_8 CP_6 tardività della costituzione del nuovo procuratore di Parte_3
Esso è inammissibile, per difetto di interesse, non essendo stati specificati quali siano i passaggi della sentenza che si fonderebbero sugli atti asseritamente tardivi. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che «… È inammissibile - per difetto di interesse - il motivo di ricorso per cassazione con cui si denuncia la tardiva produzione, a opera della controparte (risultata vincitrice) della comparsa conclusionale … , qualora … la sentenza impugnata non affermi in alcun modo di aver tratto il proprio convincimento in base alla comparsa conclusionale depositata dalla parte vincitrice, sia pure in ritardo (atteso che non sussiste alcun vulnus al contraddittorio per la mancata controdeduzione a un atto il cui contenuto non sia stato posto a fondamento della decisione assunta) …» (Cassazione civile sez. III, 12/06/2014, n. 13369).
A questo punto, va precisato che l'accoglimento del motivo inerente alla decorrenza degli interessi comporta la riforma della pronuncia di primo grado, sia pure in misura minima, limitatamente al CP_5 rapporto processuale tra e e implica quindi la necessità di regolamentare CP_1 nuovamente le spese del giudizio di primo grado in relazione al medesimo rapporto, alla luce del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, confermato, da ultimo, da Cassazione civile sez. III, 26/03/2025, n.8040, secondo cui «… Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione …».
Nel caso in esame, in riforma della sentenza di primo grado, si stima equo compensare interamente CP_5 le spese del primo grado tra e non soltanto per la parziale soccombenza della CP_1 società sul punto della decorrenza degli interessi, ma soprattutto per il fatto che sulla questione dirimente della controversia (la necessità della forma scritta ai fini della validità del contratto di fornitura) è intervenuto un mutamento della giurisprudenza di legittimità e, conseguentemente, di quella di questa stessa Corte di Appello, che rientra certamente in una delle previsioni che giustificano la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Tale passaggio motivazionale era necessariamente prodromico all'esame dell'ottavo motivo, con cui l'appellante contesta la quantificazione delle spese di lite di primo grado, doglianza che rimane evidentemente assorbita nella predetta pronuncia di compensazione, limitatamente al rapporto CP_5 processuale tra e CP_1
CP_5 Tale compensazione non può invece estendersi al diverso rapporto processuale intercorso tra e terzi chiamati, dal momento che l'appello proposto dal primo nei confronti dei secondi – avente come oggetto la chiamata di costoro a rispondere del debito in luogo dello stesso istituto – risulta interamente rigettato, e non può dubitarsi che le doglianze dell'appellante si riferiscano unicamente alla misura delle spese, e non alla eventuale mancata compensazione delle stesse.
In tal senso depongono sia il tenore dell'incipit del paragrafo, ove si legge che la violazione di legge deriverebbe dalla “… erronea quantificazione delle spese in rapporto all'attività difensiva e all'oggetto di causa”, sia il fatto che, dopo aver affermato, al punto 1. del paragrafo stesso, che “… CP_5 la riforma della sentenza comporterà anche la riforma del capo delle spese in favore dello ...” (situazione da escludere nel caso di specie, essendo stata la sentenza confermata nel rapporto processuale tra appellante e terzi chiamati), si passa direttamente ai punti successivi, riguardanti, appunto, la commisurazione delle spese di primo grado, senza che in alcuna parte dell'appello si chieda che esse vengano compensate, anche per il caso di rigetto dell'appello. In assenza di un motivo specifico, dunque, la pronuncia sulle spese di primo grado non può essere modificata (Cassazione civile sez. III, 12/04/2018, n. 9064).
Passando al merito del motivo di appello, relativo alla somma liquidata a titolo di spese in favore di ogni chiamato in causa, somma corrispondente a € 9.500,00 e che l'appellante definisce “… del tutto spropositata rispetto alle difese spiegate in atti e al valore della controversia per ciascuno di essi, che avrebbero dovuto risponderne pro quota in rapporto ai millesimi”, occorre osservare che negli atti di chiamata in causa non vi era alcuna ripartizione delle singole porzioni di debito attribuite ai terzi chiamati, tantomeno sulla base dei millesimi, che non risultavano in alcun modo specificati. Al contrario, proprio nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo veniva scritto che sarebbe stato “… aberrante ed illecito che la ripartizione tra i condomini possa avvenire in base ai millesimi …”.
Nè la parcellizzazione del valore della controversia potrebbe giustificarsi alla luce della circostanza (segnalata nella comparsa conclusionale di appello) che nell'opposizione a decreto ingiuntivo si affermava che “… unici tenuti al pagamento sono i terzi chiamati ciascuno per quanto di competenza
…”, giacché si tratta di deduzione tardiva (in quanto formulata solo nella comparsa conclusionale di appello) e comunque generica, stante la totale assenza di precisazione delle misure per le quali ciascun inquilino avrebbe dovuto rispondere.
Di conseguenza, deve ritenersi che, in mancanza di una specifica indicazione dei singoli debiti dei terzi chiamati, costoro siano stati indicati come legittimati passivi rispetto all'intero credito vantato da con la conseguenza che gli importi riconosciuti nella sentenza di primo grado (€. CP_1
9.500,00, di cui € 2.000,00 per fase di studio, € 1.500,00 per fase introduttiva, € 3.000,00 per fase di trattazione, € 3.000,00 per fase decisoria), risultano perfettamente in linea con le tabelle professionali, collocandosi in posizione intermedia tra i valori minimi e quelli medi.
Parimenti infondata è la obiezione con cui si censura la sentenza per aver liquidato anche la fase istruttoria, sebbene essa non si sia svolta.
Sul punto, è sufficiente richiamare il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, secondo cui «… In tema di spese legali, ai fini della liquidazione dell'onorario spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede un compenso specifico per la sola fase istruttoria, ma uno unitario per tale fase e per quella di trattazione, il quale spetta al detto difensore a prescindere dal concreto svolgimento o meno di un'attività istruttoria …» (di recente, Cassazione civile sez. lav., 12/11/2025, n. 29925, conforme).
Venendo alle spese del giudizio di appello, occorre distinguere il rapporto processuale intercorrente tra appellante e a quello tra lo stesso appellante e i terzi chiamati. CP_1
Con riguardo al primo rapporto, confermando quanto anticipato in relazione alla fase di primo grado, si stima equo compensare integralmente le spese di lite, dal momento che all'accoglimento parziale dell'appello si aggiunge la circostanza che sulla questione dirimente della controversia (la necessità della forma scritta ai fini della validità del contratto di fornitura) è intervenuto un mutamento della giurisprudenza di legittimità che rientra certamente in una delle previsioni che giustificano la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Non altrettanto può dirsi con riferimento alle spese sostenute dai chiamati in causa, dal momento che CP_5 le difese spiegate dall' per ottenere l'accertamento della legittimazione passiva esclusiva di costoro si sono rivelate generiche e infondate, sicché non ricorrono i presupposti per operare una CP_5 compensazione delle spese tra e terzi chiamati, neppure parziale.
Per completezza, va precisato che unica parte da considerare soccombente nei confronti dei predetti CP_5 chiamati è, appunto, l' non potendo invece estendersi la soccombenza all' la CP_1 quale ha sempre individuato come suo unico debitore il predetto istituto e, anche dopo la chiamata in causa dei terzi, ha continuato a mantenere la posizione processuale originaria, escludendo qualsiasi pretesa nei confronti degli assegnatari degli alloggi e dei terzi proprietari. Sicché vale il principio, più volte enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «… Le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse (salva l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente e, quindi, da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata;
ne consegue che l'attore, il quale abbia visto accolta la propria domanda contro almeno uno dei convenuti, non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa, qualora venga rigettata la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti del chiamato …» (Cassazione civile sez. III, 15/11/2023, n.31868; Cassazione civile sez. III, 25/5/2004, n.10023).
Tenuto conto del valore della controversia (scaglione tra € 52.001,00 ed € 260.000,00) le spese in favore dei terzi chiamati costituti in appello si liquidano, in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 come modificati dal D.M. 147/2022, e applicando i valori tariffari minimi in considerazione dell'entità e della natura delle questioni implicate, in favore di ciascuno dei chiamati odierni appellati, in complessivi € 7.160,00 a titolo di onorario, di cui € 1.489,00 per la fase di studio,
€ 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase istruttoria, € 2.552,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta). Va ribadita, anche per il giudizio di appello, l'inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_8
avverso la sentenza n. 1410/22 del Tribunale Ordinario di Messina, Seconda Sezione,
[...] emessa in data 29.07.22, pubblicata in data 05.09.22 disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia di NE VI;
(n.q. di erede Persona_2 CP_9 Per_3
); , , , , ,
[...] CP_10 Controparte_11 CP_12 Controparte_13 Controparte_14 , , , , Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17 Controparte_18 Controparte_19
(n.q. di erede ), , , CP_20 CP_21 Persona_4 CP_22 CP_23
, , , , CP_24 CP_25 Controparte_26 Controparte_27 Controparte_28 CP_29
(n.q. di erede ), (n.q. di erede
[...] Controparte_30 Parte_4 Controparte_31
), , , , , Parte_4 Controparte_32 Controparte_33 Controparte_34 Controparte_35
, nata a [...] il 22.0470 n.q. di madre esercente la CP_36 Controparte_37 CP_38 potestà di nata Messina il 12.06.96 (c.f. ) e , Persona_5 C.F._9 Controparte_39 nata a [...] il [...] ( c.f. , , , nella qualità C.F._10 CP_40 CP_41 di titolare “Studio Diagnostico”, , , CP_42 Controparte_43 Controparte_44 CP_45
, , , ;
[...] CP_46 Controparte_47 Controparte_48 CP_49 Controparte_50
- in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 1410/22, revoca il decreto ingiuntivo n. 2014/11 emesso dal Tribunale di Messina ad istanza dell' e condanna CP_60 CP_5 l' al pagamento, in favore dell' della somma capitale portata dallo stesso decreto CP_1 ingiuntivo, pari a € 126.242,24, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;
- compensa integralmente le spese del giudizio di primo grado, tra Parte_1
[...] Controparte_61
- rigetta, nel resto, l'appello;
- dichiara interamente compensate le spese di questo grado, tra Parte_1
[...] Controparte_61
- condanna l' alla rifusione delle spese del grado, nei Parte_1 confronti dei terzi chiamati, che liquida, rispettivamente, in favore di , in Parte_3 complessivi € 7.160,00 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, a CPA e IVA (ove dovuta); in favore di
, in complessivi € 7.160,00 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), Persona_1 oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, a CPA e IVA (ove dovuta); in favore di e in solido, in complessivi € 7.160,00 a titolo di onorario CP_6 CP_8
(come in parte motiva ripartiti), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, a CPA e IVA (ove dovuta).
Nulla sulle spese, in favore delle parti contumaci.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025 Il Presidente estensore
Dott. Massimo Gullino
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta: dr. Massimo GULLINO Presidente rel. dr. Augusto SABATINI Consigliere dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 647/2022 R. G., vertente tra
in persona del Direttore Generale, Dr.ssa Parte_1 [...]
con sede in Via E. Lombardo Pellegrino is. 176, Messina, P.I. , Parte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Messina, Via Ducezio n.12 presso lo studio dell'Avv. Prof Carlo Mazzù, C.F. unitamente e disgiuntamente con l'Avv. Francesco Mazzù, c.f. C.F._1
, che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale posta in calce al C.F._2 presente atto, in sostituzione dell'avv. Pasquita Patti, a seguito di rinunzia al mandato in atti, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notifiche relative al presente giudizio ai seguenti indirizzi (fax 0906411556 – pec. Email_1
-APPELLANTE-
[...
[...]
- Socio Unico - Cap. € 5.530.672 i.v. - CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
R.E.A. n. 157160 - C. F. e P. IVA Viale Giostra Ritiro - 98152 Messina, in persona del P.IVA_2 suo legale rappresentante protempore Arch. rappresentato e difeso per procura Controparte_5 in calce, dall'avv. Ettore Notti ( ) p.e.c.: C.F._3 Email_2 domicilio digitale eletto come da registri di giustizia
-APPELLATA -
E NEI CONFRONTI DI
(c.f.: ) nata a [...] il [...] residente in [...] C.F._4
HI Cpl. e (c.f.: , nata a [...] il [...] ed CP_7 CP_8 C.F._5 ivi residente in Contrada Conca d'Oro int. 1, pal. 6 SS. Annunziata, entrambe elettivamente domiciliate per il presente atto in Messina via dei Verdi n. 65 presso lo studio dell'avv. Daniele Straface che le rappresenta e difende, come da procura in atti
Terze chiamate in causa;
nato a [...] il [...], C.F. , ivi residente Parte_3 C.F._6 in Via Palazzina 42 Villaggio Santa UC sopra Contesse, rappresentato e difeso, dall'Avv. Giovanni Villari del foro di Messina, C.F. , giusta procura agli atti, elettivamente C.F._7 domiciliato presso il suo studio in Messina Via Caldara Polidoro n. 4, PEC.:
email: Email_3 Email_4
chiamato in causa-
[...]
nato a [...] il [...], ivi residente in C.da Cariddi, Santa UC Persona_1
RA Contesse, pal. 42, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Pio CodiceFiscale_8
EN, (fax: 0902921910; pec: , giusta procura in atti Email_5
-Terzo chiamato in causa-
e
NE VI;
(n.q. di erede ); , Persona_2 CP_9 Persona_3 CP_10
, , , , , Controparte_11 CP_12 Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15 CP_16
, ,
[...] Controparte_17 Controparte_18 Controparte_19 CP_20 CP_21
(n.q. di erede ), , , ,
[...] Persona_4 CP_22 CP_23 CP_24 CP_25
, , , ,
[...] Controparte_26 Controparte_27 Controparte_28 Controparte_29 CP_30
(n.q. di erede ), (n.q. di erede ),
[...] Parte_4 Controparte_31 Parte_4
, , , Controparte_32 Controparte_33 Controparte_34 Controparte_35 CP_36 [...]
, nata a [...] il 22.0470 n.q. di madre esercente la potestà di CP_37 CP_38 Per_5
nata Messina il 12.06.96 (c.f. ) e , nata a [...] il
[...] C.F._9 Controparte_39
04.04.99 ( c.f. , , , nella qualità di titolare C.F._10 CP_40 CP_41
“Studio Diagnostico”, , , , CP_42 Controparte_43 Controparte_44 Controparte_45
, , , CP_46 Controparte_47 Controparte_48 CP_49 Controparte_50
- TERZI CHIAMATI IN CAUSA CONTUMACI -
****************** Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1410/22 del Tribunale Ordinario di Messina, Seconda Sezione, emessa in data 29.07.22, pubblicata in data 05.09.22 e notificata in pari data, nel proc. N. 1091/2012 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante:
A) Riformare la sentenza di primo grado n. 1410/22 pubblicata il 05.06.22 e notificata in pari data, emessa dal Tribunale di Messina per le motivazioni espresse in narrativa con ogni statuizione di legge, e per effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi, revocare e/o annullare il d.i. n.2014/11 emesso dal Tribunale di Messina in data 19/12/11 e depositato in cancelleria il 22/12/11 nei confronti dell In riforma della sentenza di primo grado, accogliere le domande dell CP_51 Parte_1 formulate negli atti e verbali di causa in primo grado di Giudizio oggi integralmente
[...] riportate in atti e qui di seguito trascritte: - revocare o comunque dichiarare nullo siccome illegittimo, infondato il d.i. opposto n. 2014/11 emesso in data 19/12/2011 e depositato in cancelleria il 22/12/2011. - accertare e dichiarare che l' Controparte_52
in persona del legale rappresentante p.t. nulla deve all'
[...] Controparte_53
per le fatture tutte azionate nel procedimento monitorio emesso dal Tribunale di Messina, per
[...] le ragioni e i motivi di cui al presente atto. - In via subordinata accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall' dichiarandone la carenza Controparte_52 di legittimazione passiva, disponendo l'estromissione dal giudizio, accertando e dichiarando altresì che unici tenuti al pagamento sono i terzi chiamati ciascuno per quanto di competenza, per i motivi di censura sopra spiegati. - In via gradata, in caso di accoglimento dell'appello, si chiede la CP_5 restituzione della somma già corrisposta dallo in data 27.03.13 pari ad € 175.364,47, a seguito dell'ordinanza di assegnazione delle somme. - Si insiste inoltre nella richiesta di CTU contabile per accertare la correttezza della fatturazione anche in riferimento alla regolare annotazione delle fatture nei registri contabili nonché CTU al fine di accertare il normale e regolare funzionamento del contatore relativo all'utenza n. 7295511 e la corretta misurazione del consumo idrico. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA e CPA di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellato:
1) In via preliminare rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
2) Rigettare perché infondate le domande esperite con l'atto introduttivo del presente giudizio, per tutti i motivi contenuti nel presente atto;
3) Per l'effetto confermare integralmente il contenuto della sentenza n. 1410/2022 appellata con il presente giudizio, resa dal Tribunale di Messina in data 29/07/2022; 4) Ritenere comunque inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c. in quanto esperite per la prima volta con l'atto di appello, le domande ed eccezioni di cui ai punti VI e XII del presente atto;
5) In subordine, indipendentemente dall'ingiunzione di pagamento emessa, ritenere e dichiarare comunque dovuta la somma richiesta dall' quale credito vantato nei CP_1 CP_5 confronti dell' per il consumo di acqua potabile fornita in suo favore, come da domanda esperita al n° 6 delle domande contenute nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado e nel presente giudizio da ritenersi formalmente riproposta in via gradata;
6) Ancora in via subordinata, per l'ipotesi in cui si dovesse addivenire alla revoca e/o annullamento del D.I. opposto CP_5 dall' accogliere la domanda di ingiustificato arricchimento esperita dall' nel giudizio CP_1 di primo grado e nel presente giudizio da ritenersi formalmente riproposta, con conseguente CP_5 condanna di al pagamento di tutte le somme relative al consumo di acqua per le palazzine per cui è causa, negli ultimi dieci anni dalla proposizione del ricorso per D.I. o da calcolarsi tramite disponenda CTU;
Con espresso richiamo a tutto quanto richiesto, dedotto ed eccepito negli atti di parte del giudizio di primo grado.
Per i terzi e CP_54 CP_8
a) rigettare, perché infondato, l'appello proposto dall' Parte_5 avverso la sentenza n. 1410/2022 emessa dal G.M. del Tribunale di Messina in data
[...]
13.01.2022 nel giudizio n. 1091/2012 R.G. Trib. ME e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata e, specificatamente, per ciò che attiene alla posizione delle odierne chiamate in causa, confermare la loro estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva;
b) ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalle sigg.re all'Istituto opponente in ordine CP_8 alla pretesa creditoria fatta valere da essendo, in ogni caso, prescritto il credito per Controparte_1 le annualità 2006 e 2007 e non dovuto per le altre annualità non essendo mai intercorso alcun vincolo contrattuale tra le medesime e l' per le ragioni meglio evidenziate in atti e nella Controparte_1 presente comparsa;
c) con vittoria di spese e compensi professionali come per legge del presente grado e con distrazione a favore del sottoscritto procuratore a norma dell'art. 93 c.p.c.
Per il terzo : Parte_3
1) Preliminarmente: ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza dell'impugnazione ex art.342 bis c.p.c., con le conseguenti statuizioni di rito;
2) Sempre in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata formulata dall'appellante perché del tutto inammissibile ed infondata in fatto e diritto;
3) Nel merito rigettare CP_5 l'appello proposto dallo perché inammissibile e del tutto destituito di fondamento in fatto e diritto, confermando integralmente e, comunque per quanto di ragione ed interesse la sentenza n. 1410/2022, emessa dal Tribunale di Messina, -Seconda Sezione Civile-in data 20.07.2022; 4) In via istruttoria Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie formulata dalla parte appellante, si chiede sin d'ora interporsi alla odierna comparente la medesima facoltà anche di eventuale integrazione documentale. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Per il terzo : Persona_1
1. Rigettare, perché infondato in fatto ed inammissibile in diritto, l ' appello promosso dallo
[...]
contro la sentenza n. emessa dal G.I del Tribunale di Messina e, per l Parte_6
'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
2. In ogni caso, a conferma di quanto statuito nella sentenza impugnata, ritenere e dichiarare inammissibili ed infondate, per i motivi di CP_5 cui in premessa le domande formulate dall' e quelle spiegate dall' di Messina nei CP_1 confronti del concludente;
3. Dichiarare non dovute le somme relative ai crediti dell' per i CP_1 quali è intervenuta la prescrizione quinquennale e, comunque, quelle non supportati da idonea documentazione probatoria e non regolarmente annotati nei registri contabili;
4. Con vittoria di spese e compensi anche di questo grado di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione del 13.02.2012 l' di Messina (d'ora in avanti Parte_1 CP_5
conveniva in giudizio l' (di seguito , Controparte_53 CP_1 proponendo opposizione al D.I. n. 2014/11, con cui il Tribunale di Messina gli aveva intimato il pagamento, in favore dell' , della somma di € 126.242,24, oltre interessi di mora ex D. Leg.vo CP_1
231/2002 e spese del giudizio monitorio, quale corrispettivo dovuto per la fornitura di acqua nelle palazzine IACP n. 40, 41 e 42 Ctr. di Via Santa UC RA Contesse in Messina. CP_55
CP_5 L' deduceva: la mancanza di contratto di somministrazione tra le parti;
la nullità delle fatture CP_5 allegate, che non sarebbero state recapitate alla sede legale dell' e quindi la nullità del D.I. per CP_5 carenza di prova scritta;
la carenza di legittimazione passiva dell' in quanto le somme ingiunte si riferirebbero alla fornitura di acqua relativa a immobili non più appartenenti allo stesso istituto, perché in parte alienati ed in parte concessi in locazione;
la mancata prova del credito;
l'inesattezza della misurazione del consumo idrico;
l'illegittimità della richiesta degli interessi di mora.
Chiedeva, pertanto, di essere autorizzato alla chiamata in causa dei proprietari e dei conduttori degli immobili beneficiari delle forniture in questione, l'annullamento del d.i. opposto e il rigetto della domanda creditoria.
Con comparsa del 15.05.2012 si costituiva in giudizio l' contestando tutte le pretese CP_1 avanzate dall'opponente e chiedendo la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
In data 21.06.12, il Giudice accoglieva tale istanza, disponendo l'esecuzione provvisoria del decreto opposto, e autorizzava l'opponente alla chiamata in causa degli assegnatari e dei conduttori degli alloggi.
Si costituivano in giudizio solo , , e Parte_3 Persona_1 CP_6 CP_8
mentre gli altri chiamati restavano contumaci.
[...]
Con provvedimento del 04.02.14, il Giudice rigettava tutte le istanze istruttorie articolate dalle parti e rinviava la causa all'udienza del 03.03.15 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
Precisate le conclusioni e depositate le note conclusive, dopo una serie di rinvii, all'udienza del 13.01.22, la causa veniva assegnata in decisione, senza i termini ex art. 190 cpc. La sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 1410/2022, emessa in data 29.07.2022, il Tribunale di Messina, dichiarata la CP_5 contumacia di alcuni dei chiamati in causa, rigettava l'opposizione proposta da confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite liquidate, in favore dell' nella misura di euro 17.000,00, oltre spese generali, c.p.a. ed iva, e in CP_1 favore di ciascuno dei chiamati in causa costituiti ( e Per_1 Parte_3 CP_6 CP_8
nella misura di euro 9.500,00, oltre spese generali, c.p.a. ed iva.
[...]
Il Giudice rilevava che veva agito in forza del contratto di somministrazione stipulato CP_1 il 10.07.1980 tra e il che all'epoca gestiva direttamente il servizio, al CP_51 Controparte_2 quale era subentrata, dapprima, l'azienda speciale e, successivamente, Controparte_53
l' in forza di delibere comunali regolarmente pubblicate nell'albo pretorio e che CP_1 pertanto non necessitavano di alcuna notifica agli utenti.
Le vicende successive intervenute tra e i proprietari o conduttori degli immobili che avevano CP_51 beneficiato del servizio idrico comunale erano inopponibili ad poiché il contratto era CP_1 CP_5 stato stipulato solo con l' e non era mai stata chiesta la installazione di utenze singole.
Aggiungeva che le fatture poste a base del d.i. erano relative al periodo 2006-2011 ed erano sempre state inviate all'indirizzo dell'utenza e che, dalle risultanze della compiuta istruttoria, era emerso che l'utenza n.7295511 era collettiva ed era fornita da un contatore unico per ogni palazzina.
Inoltre, l' aveva disdettato il contratto solo in data 28.10.2013, in pendenza del presente Pt_1 giudizio, solo dopo che per circa quarant'anni la fornitura idrica era stata ininterrottamente erogata.
Il primo giudice, pertanto, concludeva osservando come l' avesse assolto il proprio onere CP_1 probatorio producendo il contratto di somministrazione intervenuto tra e CP_51 Controparte_2
e allegando alla comparsa di costituzione la scheda dettagliata dei consumi rilevati, senza che mai, se CP_5 non in giudizio e in modo del tutto generico, l' avesse contestato il corretto funzionamento dei contatori o chiesto accertamenti al riguardo.
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dall' , rilevava che essa era inammissibile, Pt_1 perché dedotta solo in comparsa conclusionale, e, comunque, era stata ritualmente interrotta da un atto stragiudiziale di messa in mora;
come nessuna prova fosse stata offerta del dedotto malfunzionamento del contatore e nessuna verifica fosse mai stata richiesta da CP_51
Rigettava, pertanto, l'opposizione e confermava la statuizione condannatoria contenuta nel decreto ingiuntivo opposto, riconoscendo la debenza degli interessi legali ex d.lgs. 231/2002, trattandosi di prestazione di servizi periodica.
Per ciò che attiene alla posizione dei terzi chiamati in causa, il Tribunale accoglieva l' eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalle , dal e dal unici costituitisi in CP_8 Per_1 Parte_3 giudizio, per essere solo ed esclusivamente l' legittimato passivo rispetto alla domanda CP_51 creditoria proposta dall'azienda opposta, escludendo qualsivoglia responsabilità dei terzi chiamati nei confronti dell' in ordine alla obbligazione dedotta in giudizio. CP_1 Ha, pertanto, applicato il criterio della soccombenza condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di di ciascuno dei terzi chiamati costituiti. CP_1
§§§
CP_5 Avverso la sopra citata pronuncia di primo grado, il soccombente proponeva appello con atto di citazione notificato il 05.10.2022, lamentando l'illegittimità e l'ingiustizia della motivazione e chiedendo, preliminarmente, la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, e nel merito, in riforma delle statuizioni pronunciate dal Tribunale di Messina, la revoca o l'accertata nullità del d.i. opposto, con accoglimento delle domande formulate nel primo grado di Giudizio, per le motivazioni di cui si dirà.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in cancelleria il 05.02.2023 si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della CP_1 sentenza, eccependo, preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dell'art. 348 bis c. p. c., e chiedendone, comunque, il rigetto nel merito, per infondatezza dello stesso.
Nello specifico, eccepiva l'inammissibilità delle domande di cui ai punti 6 e 7, ritenendole esperite per la prima volta con l'atto di appello;
in subordine, chiedeva di ritenere e dichiarare comunque CP_5 dovuta la somma richiesta dall' quale credito vantato nei confronti dell' per il consumo CP_1 di acqua potabile fornita in suo favore, e in via ancora subordinata, in caso di revoca e/o annullamento CP_5 del D.I. opposto dall' l'accoglimento della domanda di ingiustificato arricchimento già avanzata nel giudizio di primo rado e qui riproposta.
Nel corso di causa, si costituivano, altresì, e CP_6 CP_8 Parte_3 CP_5
chiedendo il rigetto dell'appello proposto da perché inammissibile e, nel Persona_1 merito, infondato.
All'udienza del 15.4.2024, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c. (come inserito dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149), mediante deposito di note di trattazione scritta, rigettata l'istanza di inibitoria e ritenuta l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.4.2025.
Successivamente, all'udienza dell'8.5.2025 la causa veniva assegnata in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento ai rispettivi procuratori delle parti.
La camera di consiglio si teneva il 28 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di: NE VI;
Persona_2 CP_9
(n.q. di erede ); , , , , Persona_3 CP_10 Controparte_11 CP_12 Controparte_13
, , , , , Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17 Controparte_18 [...]
, (n.q. di erede ), , CP_19 CP_20 CP_21 Persona_4 CP_22
, , , , CP_23 CP_24 CP_25 Controparte_26 Controparte_27 CP_28
, , (n.q. di erede ),
[...] Controparte_29 Controparte_30 Parte_4 Controparte_31
(n.q. di erede ), , , , Parte_4 Controparte_32 Controparte_33 Controparte_34
, nata a [...] il 22.0470 n.q. Controparte_35 CP_36 Controparte_37 CP_38 di madre esercente la potestà di nata Messina il 12.06.96 (c.f. ) Persona_5 C.F._9
e , nata a [...] il [...] ( c.f. , , Controparte_39 C.F._10 CP_40 [...]
nella qualità di titolare “Studio Diagnostico”, , , CP_41 CP_42 Controparte_43 CP_44
, ,
[...] Controparte_45 CP_46 Controparte_47 Controparte_48 CP_49
, i quali, nonostante regolarmente citati, non si sono costituiti. Controparte_50
Sempre in via preliminare, va ritenuta l'ammissibilità dell'atto di appello, dovendosi sul punto ritenere infondata l'eccezione proposta dall'odierno appellato nella comparsa di costituzione in questo grado di giudizio e dai chiamati in causa costituiti.
Sotto il primo profilo (348 bis c.p.c.) la Corte ha già implicitamente disatteso l'eccezione con l'ordinanza emessa in data 15.04.2024, con la quale è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento incompatibile con l'adozione di un provvedimento ai sensi della norma invocata. Sul punto, è il caso di precisare che «la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate» (Cfr., per tutte: Cassazione civile, sezione 6-L., ordinanza n. 37272 del 29.11.2021).
Avuto riguardo all'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., la Suprema Corte di cassazione con la nota sentenza 27199 del 16.11.2017 ha avuto modo di affermare che «Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.83 del 2012, conv. con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris istantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata». Nel caso di specie, nell'appello proposto risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche, come, peraltro, dimostra la circostanza che la stessa parte appellata e alcuni terzi chiamati in causa sono stati in grado di predisporre una congrua difesa.
Passando al merito della controversia, con il primo, articolato motivo d'appello (suddiviso nella
“prima parte” e nella “quarta parte” della sentenza impugnata), l'appellante si duole per il fatto che la sentenza di primo grado avrebbe erroneamente riconosciuto la legittimazione attiva dell' e CP_1 CP_5 la legittimazione passiva dello stesso
A tale proposito, deduce, anzitutto, che, contrariamente a quanto si asserisce in sentenza, esso istituto avrebbe eccepito l'assenza di un contratto scritto di somministrazione non soltanto nella comparsa conclusionale, dal momento che già nell'atto di opposizione aveva dedotto l'assenza di prova scritta e, dopo la produzione del contratto stipulato dal nel 1980, aveva eccepito la non Controparte_2 riferibilità di esso all' fin dal verbale successivo e anche nella prima memoria ex art. 183 CP_1
c.p.c.
Ciò posto, secondo l'appellante, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto provata la qualità dell' di successore nel contratto del per avere la società CP_1 Controparte_2 prodotto le delibere comunali e aver evidenziato che le stesse sono pubblicate nell'albo pretorio, per cui non sarebbe stata necessaria la notifica della cessione agli 85.000 utenti.
Tale valutazione sarebbe erronea, anzitutto, per non aver tenuto conto del fatto che l'obbligo della forma scritta ad substantiam vige – senza ammissibilità di deroghe – anche nelle ipotesi, in cui sia parte la P.A., di modificazione dei soggetti del rapporto obbligatorio, e cioè nel caso di modificazioni che le parti intendano apportare al contratto stipulato in precedenza, sicché dovrebbe escludersi che la cessione del contratto, allorquando debba provenire dalla P.A. o da un ente pubblico, possa desumersi da fatti concludenti, così come chiarito dalla pronuncia della Cassazione sez. III 12.04.2006 n. 8621, richiamata dalla sent. n. 525/21 del 18.11.21 Corte di Appello di Messina.
Inoltre, trattandosi di un contratto di diritto privato ex art. 1407 c.c., in caso di cessione del contratto (dall'ente locale alla società di gestione), il cedente aveva l'obbligo di comunicare al ceduto l'avvenuta cessione e quindi la mutata titolarità del rapporto, sicché la mancata notifica al ceduto, cioè l renderebbe il negozio inefficace nei confronti di quest'ultimo. CP_51
Secondariamente, il giudice di primo grado non avrebbe considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. III 23.1.2018 n. 1549), alla quale si è uniformata la stessa Corte di Appello di Messina (con sentenze n.525/21 e n. 384/22, rese inter partes per fattispecie identica), in considerazione sia della particolare composizione della società che gestisce il servizio, sia delle particolarità della funzione svolta, sia della prestazione commerciale complessa che esso eroga in favore degli utenti, in cui si fondono inestricabilmente interessi privatistici e pubblicistici, il soggetto gestore del servizio pubblico di erogazione di acqua potabile, sia esso organizzato come Consorzio di Comuni o come società di capitali, è soggetto, nello stipulare con i fruitori del servizio il contratto di utenza, al rispetto degli obblighi anche di forma previsti per la redazione dei contratti della Pubblica Amministrazione e quindi al rispetto del requisito della forma scritta, a pena di nullità del contratto. Con il secondo motivo, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza, per averlo considerato l'unico soggetto obbligato a rispondere delle somme ingiunte dall' CP_1
Dopo aver rilevato che il contratto del 1980 che si intende far valere sarebbe un vecchio modulo del 1980 pieno di cancellature e di aggiunte, che lo rendono del tutto confusionario e peraltro privo di validità giudica, deduce che il pagamento delle forniture di acqua dovrebbe essere esclusivamente a carico dei reali utilizzatori di tale servizio, ossia i singoli assegnatari e i proprietari dei suddetti alloggi che hanno usufruito del servizio.
Le fatture non sarebbero mai state consegnate, bensì erano intestate e consegnate a CP_56
40,41,42 di Ctr. 40 5. CP_57 Controparte_58
Il debitore principale sarebbe colui che materialmente usufruisce del servizio, escludendo in ogni CP_ caso lo che peraltro non era più proprietario di beni immobili delle palazzine de quibus per il periodo di causa.
CP_5 Né sussisterebbe - differentemente da quanto dedotto in sentenza - alcun obbligo per lo di avvisare l' del cambio della proprietà, essendo onere del proprietario e dell'inquilino CP_1 subentrante occuparsi della attivazione delle utenze.
CP_ In ogni caso, l' era consapevole del fatto che lo non fosse più proprietaria dei beni CP_1 immobili al momento della causa, tenuto conto che lo stesso ha effettuato tutte le operazioni obbligatorie di legge per il trasferimento della proprietà, anche mediante pubblicazione all'albo pretorio di sua competenza.
CP_5 Né sarebbe rilevante la nota di disdetta dello di Messina inviata all' in data 28.10.13, CP_1 CP_5 posto che la stessa riguardava la richiesta di recesso di tutti i contratti e lo precisava espressamente che tale disdetta non costituiva in alcun modo riconoscimento implicito dell'asserita esistenza di un contratto di somministrazione idrica.
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante nega che sia rimasta incontestata la circostanza dell'avvenuta erogazione della fornitura di acqua, adducendo di aver negato, fin dal primo grado, di aver ricevuto l'erogazione, non essendo proprietario della palazzina, e anche l'ammontare delle somme richieste, obiettando che non era mai stata provata la corrispondenza di esse con i consumi effettivi.
Aggiunge che non avrebbe alcun valore probatorio la scheda dei presunti consumi allegata alla comparsa di costituzione e risposta dell' , non essendo stata provata la correttezza delle CP_1 rilevazioni e la buona funzionalità dei contatori e delle apparecchiature di rilevazione, secondo le omologazioni previste dalla legge.
Precisa che non risulta in alcun modo che nel contratto del 1980 si fosse stabilito che le fatture dovessero essere inviate all'indirizzo dell'utenza stessa ( 40-41- 42 CTR Cariddi S. N. Pal. CP_56
40 S. UC RA Contesse).
Con il quarto motivo, deduce l'ammissibilità e la fondatezza dell'eccezione di prescrizione. Dopo aver premesso che, a norma dell'art. 2939 c.c. “La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere. Può essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato”, l'appellante osserva che, nel caso di chiamata di terzi con azione di manleva nei loro confronti, gli stessi possono eccepire la prescrizione, i cui effetti si producono anche nei confronti del debitore, che se ne può giovare (Cass. Civ. 31071/2019).
Sicché, avendo i terzi chiamati eccepito la prescrizione della pretesa creditoria, essa si estenderebbe CP_5 anche allo
Quanto alla fondatezza dell'eccezione, deduce che la nota presa in considerazione dal giudicante prodotta dall' allegato 2 memoria 183 c.p.c.) non produrrebbe alcun effetto interruttivo CP_1 CP_5 della prescrizione nei confronti dello posto che la stessa non si riferirebbe al periodo di causa, né tantomeno presenterebbe i criteri della lettera di messa in mora previsti dalla giurisprudenza di legittimità, essendo stata inviata dalla società Fire S.R.L. per conto dell' senza che agli CP_1 atti vi sia prova che la società di recupero sia stata incaricata dall' er agire nei confronti CP_1 dei morosi o presunti tali.
Con il quinto motivo, l'appellante censura la sentenza per avere ritenuto generica la contestazione CP_5 sollevata dall' circa la mancata dimostrazione del corretto funzionamento dei contatori e per avere evidenziato che nel corso degli anni nessuna contestazione formale era stata mossa, senza considerare che le fatture non erano state mai inviate all'indirizzo dello stesso , il quale, quindi, Pt_1 non ne aveva mai avuto contezza.
Con il sesto motivo, impugna la sentenza per aver ritenuto che gli interessi di mora, ai sensi dell'art 11 del d. leg.vo 231/02 , decorressero automaticamente, in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento alla scadenza della fattura o decorsi 30 giorni dalla prestazione di servizi, senza considerare: che tale norma è entrata in vigore dopo la stipula del contratto del 1980; che essa non è applicabile a tale tipo di prestazione;
che non costituisce una transazione commerciale, ma un servizio CP_5 di pubblica utilità; che al più tale somministrazione è stata fatta in favore di soggetti diversi dall' e che le fatture non sono mai pervenute a quest'ultimo.
Con il settimo motivo, l'appellante si duole per il fatto che il giudice abbia ritenuto non formulata tempestivamente la domanda di manleva nei confronti degli inquilini, malgrado essa fosse stata avanzata con l'opposizione a decreto ingiuntivo, e l'abbia comunque ritenuta infondata, con ciò disattendendo il disposto dell'art. 9 della L. n. 392/78, secondo cui “sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative… alla fornitura dell'acqua…”. Inoltre, il giudice CP_5 non avrebbe considerato che l' non era più da tempo proprietario degli immobili.
Con l'ottavo motivo, l'appellante rileva, sotto il profilo delle spese di lite, che, a differenza di quanto dedotto in sentenza, la fattispecie giuridica sottesa all'odierno appello non costituisce un unicum, ma CP_5 rientra in un gruppo di cause identiche tra loro avviate dall' nei confronti dello e CP_1 che, comunque, le somme liquidate in sentenza per le varie fasi del processo non coincidono con i valori medi delle tariffe professionali in rapporto al valore della controversia: difatti, considerato che la sorte capitale è pari ad € 126.242,24 le tabelle professionali per i valori medi per lo scaglione di riferimento attribuiscono i seguenti valori: € 2.430,00 Fase di studio della controversia, Fase introduttiva del giudizio € 1.550,00, Fase istruttoria e/o di trattazione € 5.400,00 e Fase decisionale € 4.050,00.
L'appellante aggiunge che i predetti valori non sono in linea con quanto liquidato dalla Corte di Appello nelle fattispecie sopracitate, allorquando, in riforma della sentenza di primo grado, ha CP_5 disposto in favore dello la compensazione delle spese o la somma di € 6.738,00 oltre accessori di legge.
Sempre in punto spese di lite, viene dedotto che anche la somma liquidata in favore dei terzi (€9.500,00) sarebbe del tutto spropositata rispetto alle difese spiegate in atti e al valore della controversia per ciascuno di essi, che avrebbero dovuto risponderne pro quota in rapporto ai millesimi. Alcuni di questi terzi, peraltro, avrebbero depositato atti fuori termine.
Con il nono motivo, si contesta che il tribunale non abbia tenuto conto della tardività del deposito della comparsa conclusionale da parte dell' e di quelle di costituzione e risposta da parte delle CP_1 chiamate e né l'inammissibilità della costituzione del nuovo CP_8 CP_6 procuratore di avvenuta in data 25.1.22, quanto la causa era già in decisione. Parte_3
Infine, si chiede che venga disposta, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, la restituzione delle somme.
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Nella comparsa di costituzione dell' i contestano tutti i motivi di appello. CP_1
Con riferimento a quello in cui si nega la legittimazione attiva di , per assenza di un contratto CP_1 scritto, viene anzitutto rilevato che, in altra controversia, lo stesso IACP avrebbe sostenuto la natura privatistica di Inoltre, si dà contro dell'evoluzione giurisprudenziale, segnata da un CP_1 importante arresto delle SS.UU., con cui si è pervenuti a negare la necessità della forma scritta per i contratti stipulati anche dalle aziende speciali degli enti territoriali, e si aggiunge che le società di capitali sono subentrate, ope legis, nei contratti stipulati dalle amministrazioni.
CP_5 Quanto al fatto che le fatture non siano state recapitate presso l'indirizzo dell' l'appellata obietta che ciò non era necessario, giacché l'utente doveva essere perfettamente a conoscenza del proprio obbligo di pagamento, e che comunque esse venivano recapitate, come di norma avviene, presso CP_5 l'indirizzo dell'utenza. Inoltre, la circostanza che l' fosse al corrente delle fatture è dimostrata dal fatto che nel 2001 una di esse venne pagata. L'appellata aderisce pienamente alle motivazioni della sentenza impugnata, con cui si nega qualsiasi CP_5 legittimazione passiva degli inquini e/o dei terzi proprietari chiamati in causa da soggiungendo che quest'ultimo non ha effettuato alcuna pubblicazione sull'albo pretorio delle cessioni degli alloggi.
Deduce, poi, come l'effettività dell'erogazione idrica sia inconfutabilmente dimostrata sia CP_5 dall'ammissione dei terzi chiamati in causa, sia dallo stesso che dichiara che gli obbligati al pagamento del consumo sarebbero i propri aventi causa, sia infine dall'evidenza che tutti gli immobili sono stati sempre abitati fin dalla loro edificazione, cosa che sarebbe stata impossibile in assenza di acqua ( è l'unico soggetto somministrante in città). CP_1
Con riguardo all'eccezione di prescrizione, l'appellata osserva che in nessuna maniera i terzi rilevano il compimento della prescrizione del credito dell' per non averne richiesto l'adempimento a CP_1
CP_5
CP_5 ( chiede il pagamento a e non ai terzi da questo chiamati in causa). Se la CP_1
CP_5
CP_5 prescrizione si è compiuta tra ed i terzi, ciò non può estendersi al rapporto tra ed CP_1 nel quale nessuna prescrizione si è mai realizzata.
Anche sulla contestazione del quantum debeatur e dagli interessi, l'appellata aderisce alle motivazioni della sentenza di primo grado.
L'appellata contesta l'eccezione di tardività della propria comparsa conclusionale sollevata da CP_5 controparte e deduce, a sua volta, la tardività della memoria di replica dell'
In subordine, l'appellata ripropone domanda di ingiustificato arricchimento.
I terzi chiamati costituitisi anche in appello hanno tutti chiesto la dichiarazione di inammissibilità e, comunque, il rigetto dell'impugnazione, aderendo alle motivazioni della sentenza.
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CP_5 Il primo e principale motivo di appello, con cui l' contesta la decisione impugnata, deducendo la propria carenza di legittimazione passiva e l'inesistenza di un contratto scritto di somministrazione intercorso tra le parti, tale da giustificare anche la legittimazione attiva dell' è CP_1 infondato.
Preliminarmente, è opportuno evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato ed erroneamente anche dal primo Giudice, la carenza di un atto contrattuale di somministrazione tra le parti, riguardante la fornitura oggetto di causa, è stata ritualmente eccepita da parte opponente in primo grado già nel terzo motivo di opposizione (pag. 7 atto opposizione) e poi nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.
In ogni caso, la questione della nullità del contratto di somministrazione per difetto di forma avrebbe anche potuto essere esaminata ex officio dal giudice di appello, in conformità al principio di diritto secondo il quale «il rilievo officioso di una nullità negoziale - sotto qualsiasi profilo ed anche ove sia configurabile una nullità speciale o “di protezione” - deve ritenersi consentito in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale, tranne che la pretesa azionata non venga rigettata in base ad un'individuata
“ragione più liquida”» (così Cass. Civ. n. 21418/2018; S.U. n. 26242/2014).
Nel caso in esame, il contratto prodotto dall'odierna appellata, nel giudizio di CP_1 opposizione, a fondamento delle proprie domande, risulta stipulato in data 30.12.1980 tra il
[...] CP_5
e l' e ha come oggetto la fornitura di acqua potabile a favore degli immobili siti in CP_2
Messina, Ctr. di Via Santa UC RA Contesse pal. N. 40, 41, 42, utenza n. 7295511, ossia CP_55 la stessa fornitura per cui la società odierna appellata ha richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo di cui si discute, relativamente alle forniture erogate negli anni 2006 – 2011.
Dunque, non risponde al vero che – come affermato nell'appello – si tratti di un documento illeggibile.
Ciò posto, va osservato che tra le parti è pacifica la circostanza secondo cui la gestione del servizio idrico sia passata dal (con cui è stato stipulato il suddetto contratto) all' Controparte_2 [...]
di seguito trasformata in società per azioni, appunto con il Controparte_53 Controparte_1 compito di provvedere alla gestione del servizio idrico integrato, comprendente i servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua potabile del oltre che alla Controparte_2 gestione del servizio fognario e depurativo dell'Ente.
Tuttavia, si tratta di verificare se la pretesa traente origine da quel risalente contratto, relativo alla CP_5 specifica utenza in questione, stipulato nel 1980 tra il Comune di Messina e lo possa essere CP_5 fatta valere dalla posto che tra quest'ultima società e lo stesso non risulta siglato CP_1 per iscritto alcun contratto di fornitura relativo alla medesima utenza.
Come noto, in tema di contratti della P.A. vige il fondamentale principio (da ultimo confermato con ordinanza n. 1192/2025 della Corte di cassazione) secondo cui il negozio deve rivestire la forma scritta “ad substantiam” e, quindi, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione di entrambe le parti. Il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria, poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti, né, a tal fine, è sufficiente che la parte privata accetti, espressamente o tacitamente, l'atto unilaterale della parte pubblica. È necessario che il perfezionamento del negozio risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale di una delle parti, né che la conclusione del contratto avvenga per “facta concludentia”, con l'esecuzione della prestazione da parte di uno dei contraenti secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 c. c. (tra le tante in tal senso si vedano Cass. Civ. nn. 27910/2018; 12316/2015; 1167/2013).
Tanto premesso, la prima questione da analizzare è se sia configurabile una valida cessione del contratto dal all' riguardo alla quale l'appellante obietta che la Controparte_2 CP_1 forma scritta “ad substantiam” sarebbe stata necessaria per il perfezionamento del passaggio del servizio idrico dal all' in quanto il primo costituisce pacificamente un ente CP_2 CP_1 pubblico, tenuto all'osservanza di tale forma.
A tale proposito, nella sentenza impugnata si richiamano le delibere comunali e i vari documenti prodotti dall'opposta che comprovano “… che la fornitura idrica del (con i Controparte_2 relativi rapporti contrattuali) è transitata nel tempo prima all' e poi all' senza CP_1 CP_1 soluzione di continuità anche rispetto al lato passivo del rapporto (destinatari della somministrazione), così come previsto dall'art. 3 dello Statuto della predetta inerente CP_1 all'oggetto sociale, secondo cui “La Società opera senza soluzione di continuità rispetto all'attività della precedente subentrando in tutti i rapporti CP_1 Controparte_53 giuridici facenti capo alla predetta al momento della trasformazione… “. Controparte_59
Si aggiunge, sempre in sentenza, che non vi era alcun obbligo di notifica ai singoli utenti, essendo le delibere di Consiglio Comunale sottoposte agli obblighi di pubblicità previsti dalla legge e quindi alla pubblicazione nell'albo pretorio con la quale esse vengono portate a conoscenza della collettività.
Parte appellante non contesta tali circostanze, ma deduce che esse non sarebbero sufficienti a integrare il requisito della forma scritta del contratto di cessione, richiamando, a tal fine, quanto statuito da una pronuncia di legittimità, con cui si è affermato che deve escludersi che la cessione del contratto, allorquando debba provenire dalla P.A., o da un ente pubblico possa desumersi da fatti concludenti. (Cass. sez. III 12.04.2006 n. 862).
Tale obiezione, tuttavia, risulta superata, nel caso di specie, dal rilievo che la trasformazione della azienda speciale nella odierna società per azioni è stata perfezionata in applicazione della previsione di cui all'art. 15 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti locali), il quale nel prevedere che “ I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale trasformare le aziende speciali costituite ai sensi dell'art. 113, lettera c), in società per azioni…”, puntualizza che “Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie.”
A tanto si aggiunga che, con specifico riferimento alla gestione del servizio idrico locale, è poi sopraggiunto l'art. 153 D. Leg.vo 152/2006, nella versione vigente ratione temporis (si ricordi che le fatture per cui è causa coprono il periodo 2006 – 2011), secondo cui “
1. Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare.
2. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale, e/o in conto interessi, sono trasferiti al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi.”
Si tratta di un subentro ope legis della società nei rapporti attivi e passivi facenti capo all'azienda speciale, sicché ben può trovare applicazione il principio statuito dalla pronuncia di legittimità menzionata nella comparsa di costituzione dell' che, occupandosi di un caso analogo CP_1
a quello in esame, ha rilevato che «… per quanto concerne il rapporto tra la e il precedente Pt_7 gestore del servizio idrico, invece, di nessuna forma scritta v'era bisogno, dal momento che la successione degli enti gestori del servizio idrico alle amministrazioni locali è avvenuta ope legis, ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 153… e ha puntualizzato che la stessa società «…. è subentrata ope legis nei precedenti contratti di somministrazione stipulati tra l'utente e l'amministrazione comunale, con la conseguenza che i patti contrattuali relativi a questi ultimi hanno continuato a disciplinare, nella fase iniziale, il rapporto di somministrazione;
né in questa sede è stato mai dedotto che l abbia preteso dall'utente prestazioni diverse e più onerose di quelle Pt_7 contrattualmente dovute» (Cass. Civ. ord. Sez. VI n° 26534/2017)
Ne consegue che, per effetto di tale previsione normativa, l' è subentrata in tutti i CP_1 contratti di somministrazione di acqua stipulati dal Comune di Messina, tra i quali va annoverato anche quello stipulato nel 1980.
Né può obiettarsi che la prosecuzione del rapporto contrattuale tra detta società e i singoli utenti che avevano stipulato con il avrebbe richiesto la formalizzazione di un nuovo contratto o, CP_2 comunque, la notifica della cessione a ognuno di essi.
Infatti, il subentro della società nei rapporti contrattuali in corso non doveva essere formalizzata per atto scritto, e ciò non soltanto perché discendente direttamente dalla previsione legislativa, ma anche perché – contrariamente a quanto si asserisce nell'atto di appello – non vi era alcun obbligo di osservare la forma scritta per i contratti di fornitura stipulati dall' non potendo essere CP_1 condiviso l'assunto da cui muove l'atto di appello, secondo cui la necessità di tale forma, stabilita per le pubbliche amministrazioni, si estenderebbe alle società di capitali che, come l' , gestiscono CP_1 servizi pubblici nell'interesse di enti territoriali da cui sono partecipate.
A sostegno di tale tesi, l'appellante richiama la pronuncia di legittimità con la quale si è affermato che «… il gestore, pur avendo forma di società di capitali, continua ad erogare un servizio di natura pubblica, non soggetto esclusivamente alle regole del mercato, per quanto trovi origine, nel suo rapporto con i privati fruitori delle prestazioni, non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza (Cass. sez. III 23.01.2018 n. 1549.). Pertanto, in considerazione sia della particolare composizione della società che gestisce il servizio, sia delle particolarità della funzione svolta, sia della prestazione commerciale complessa che essa eroga in favore degli utenti, in cui si fondono indistricabilmente interessi privatistici e pubblicistici, il soggetto gestore del servizio pubblico di erogazione di acqua potabile, sia esso organizzato come Consorzio di Comuni o come società di capitali, sia soggetto, nello stipulare con i fruitori del servizio il contratto di utenza, al rispetto degli obblighi anche di forma previsti per la redazione dei contratti della Pubblica Amministrazione e quindi al rispetto del requisito della forma scritta a pena di nullità del contratto…».
Sempre nel corpo dell'impugnazione si segnala che questa Corte, proprio sulla scorta dei principi contenuti nella pronuncia di legittimità appena richiamata, in due differenti pronunce (la n. 525/2021 del 18/11/2021 e la n. 384/2022 del 16/6/2022, allegate all'atto di appello) ha ritenuto che la pretesa CP_5 azionata dall' nei confronti dell' in casi del tutto simili a quello in esame, fosse priva CP_1 di un valido titolo giuridico, per mancanza di prova della stipula di un contratto in forma scritta, richiesta ad substantiam. In effetti, al momento in cui vennero pronunciate tali sentenze di questa Corte di appello, l'unico precedente di legittimità che si era occupato, specificamente, della forma da adottare per i contratti stipulati dalle società di capitali partecipate da enti pubblici territoriali, era quella richiamata da entrambe le pronunce (Cass. sez. III 23.01.2018 n. 1549.), che – come si è detto – si era espressa nel senso della necessità della forma scritta ad substantiam.
Tuttavia, tale orientamento è stato oggetto, negli ultimi anni, di una rimeditazione che ha portato la giurisprudenza di legittimità ad approdare alla soluzione opposta a quella enunciata nella richiamata sentenza, attraverso una evoluzione – in parte richiamata nella comparsa di costituzione della società appellata – che si è sviluppata sul tema della necessità della forma scritta per i contratti stipulati da quei soggetti (aziende speciali o società di capitali a partecipazione pubblica) ai quali nel corso degli anni la legislazione sugli enti locali ha progressivamente - e sempre più incisivamente - delegato la gestione delle varie forme di servizi pubblici essenziali.
Un primo arresto di fondamentale importanza è quello intervenuto con la sentenza delle SS.UU. del 9/8/2018, (ud. 17/07/2018, dep. 09/08/2018), n. 20684, che, sebbene non si occupasse (a differenza della quasi coeva sentenza n. 1549/2018) specificamente delle società di capitali, bensì della diversa figura dell'azienda speciale, si è dedicata a una ampia e approfondita ricostruzione dell'evoluzione storica del progressivo passaggio dei servizi pubblici locali dalla gestione centralizzata degli enti territoriali a quella sempre più distribuita tra figure in parte già esistenti e in parte di nuova costituzione, con profili di marcata autonomia gestionale e organizzativa rispetto all'ente pubblico di riferimento.
Nello specifico, la Corte chiarisce che «… il sistema di gestione dei servizi pubblici da parte degli enti territoriali ha attraversato una transizione da forme eminentemente pubblicistiche ad una ben più articolata struttura: passando dalle originarie previsioni della L. 29 marzo 1903, n. 103 (trasfusa nel R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, "Testo Unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province"), il cui art. 2 disciplinava l'"azienda municipalizzata" come distinta dall'amministrazione ordinaria del Comune e dotata di bilanci e conti separati, ma le cui perdite potevano essere ripianate dal bilancio dell'Ente territoriale, contrapposta alle forme di partecipazione diretta a società di capitali (di cui agli artt. 2458 a 2460 c.p.c. e ad una sterminata legislazione speciale), al nuovo assetto (preceduto, per alcuni aspetti contabili od altri non essenziali, dal D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, sostitutivo del regolamento del 1904) disegnato dalla L. 8 giugno 1990, n. 142.
10. Questa previde una gamma di cinque diverse forme di gestione dei servizi pubblici aventi ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali (come si esprimeva l'art. 22 quella legge):
- in economia, per le modeste dimensioni o le caratteristiche del servizio;
- mediante concessione a terzi, in ipotesi di ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- a mezzo di azienda speciale, in caso di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali privi di tale rilevanza imprenditoriale;
- a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, in caso di opportunità della partecipazione di altri soggetti per la natura del servizio da erogare …». Ciò premesso, le SS.UU. passando all'esame dettagliato della struttura e delle funzioni dell'azienda speciale (che costituiva oggetto della controversia sottoposta al loro esame), definendola sinteticamente come «… l'ente strumentale dell'ente pubblico territoriale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (approvato dal consiglio dell'ente territoriale), istituito per la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto, nell'ambito delle competenze dell'ente territoriale stesso, la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali …».
Proseguendo nell'analisi, viene sottolineato come «… la strumentalità e la diretta riferibilità all'organizzazione dell'ente pubblico siano assai pregnanti nell'azienda speciale, per degradare sempre più nelle altre figure: la sicura alterità soggettiva anche dell'azienda speciale ne esalta le potenzialità operative sul mercato, ma è evidente, per l'ingerenza assicurata dagli statuti all'ente pubblico, la sottoposizione di quella a forme di eterodirezione od eterogestione, quasi in contropartita dell'assunzione diretta dei rischi di perdita economica con nullificazione del rischio di impresa a carico del soggetto esercente l'attività economica, sconosciute al diritto civile in generale ed a quello societario in particolare.
(…) Se è tendenzialmente pacifico che l'azienda in esame abbia cessato, con la riforma del 1990, di essere una "azienda organo" (come sostanzialmente si definiva l'azienda municipalizzata), per assumere quell'alterità soggettiva esaltata dal conferimento di personalità giuridica autonoma e della qualifica di ente, come pure dall'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, non può disconoscersi la rilevante persistenza di importanti connotati pubblicistici, che impedisce una piena
o perfetta assimilazione agli imprenditori privati …».
Ciò posto, dopo una minuziosa rassegna della giurisprudenza ordinaria e amministrativa sul tema della natura giuridica dell'azienda speciale e della influenza esplicata sulla sua organizzazione e sulla sua gestione dal legame con l'ente territoriale di riferimento, le SS.UU. giungono tuttavia alla conclusione che «… in dipendenza della natura imprenditoriale dell'attività svolta dall'azienda speciale di ente territoriale e della sua autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'ente di riferimento, l'azienda stessa, pur appartenendo - se non altro a diversi ed ulteriori fini e rimanendo soggetta ai controlli ed alle altre forme di funzionalizzazione agli scopi istituzionali dell'ente di riferimento espressamente previsti - al sistema con il quale la pubblica amministrazione locale gestisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni ed attività rivolte a soddisfare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, non può qualificarsi, ai fini della normativa sulla forma dei contratti di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17 pubblica amministrazione in senso stretto;
con la conseguenza che per i suoi contratti, salva l'applicazione di speciali discipline per particolari categorie, non è imposta la forma scritta ad substantiam, nè sono vietate la stipula per facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 c.c., ma vige, al contrario, il principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale …».
Sebbene tali principi fossero stati enunciati con riferimento a una figura organizzativa (l'azienda speciale) diversa da quella che costituisce oggetto della presente disamina (società di capitali a partecipazione pubblica) e che in quel momento non risulta fosse stata oggetto di pronunce diverse da quella alla quale questa Corte si è in passato adeguata, tuttavia, fra le pieghe delle articolate argomentazioni spese dalle Sezioni Unite è dato cogliere i primi segnali di una revisione interpretativa che avrebbe portato, in tempi assai più recenti, a estendere espressamente anche alle società di capitali i medesimi principi di libertà di forma stabiliti per le aziende speciali.
Nel corpo della motivazione, infatti, vi sono ripetuti richiami al fatto che il legame esistente tra l'azienda speciale e l'ente territoriale di appartenenza sia certamente più stringente rispetto a quello riscontrabile tra quest'ultimo e la società di capitali cd. in house.
Si legge, infatti, che «… nonostante la natura sicuramente imprenditoriale dell'attività svolta, della normativa sulla forma contrattuale solenne potrebbe predicarsi l'estensione all'azienda speciale a tutela del suo carattere pubblicistico e delle sue indubbie differenze rispetto alla società in house, come pure delle sue molto maggiori affinità e dei suoi intensi vincoli e nessi con l'ente territoriale ai cui fini istituzionali è funzionalizzata…» e si aggiunge che «… oggetto dell'attività dell'azienda sociale sono quei servizi pubblici degli enti territoriali espressamente definiti come aventi ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali (art. 112 T.U.E.L. nella formulazione originaria, non modificata sul punto): in riferimento ad essi, la carenza di rilevanza imprenditoriale impone la forma dell'istituzione, mentre la presenza di quella - in uno alla rilevanza economica - consente la scelta tra più opzioni operative, delle quali la più organicamente collegata all'ente stesso è l'azienda speciale, mentre sempre meno operativo è tale nesso per le forme di partecipazione a società di capitali fino all'esternalizzazione piena di cui al rapporto di concessione …».
Seguendo il solco tracciato dalla complessa lettura interpretativa fornita dalle SS.UU., la giurisprudenza di legittimità è pervenuta, in tempi recenti, al definitivo superamento della tesi propugnata dall'appellante, con ripetute pronunce che si sono occupate specificamente proprio della forma dei contratti stipulati da società in house, aderendo alla soluzione della libertà della forma.
Con la recente Sez. III, 25/3/2024, (ud. 23/01/2024, dep. 25/03/2024), n.8067, si è inteso esplicitamente estendere anche a tali figure i principi enunciati dalle SSUU.
Si legge, infatti, nel corpo della motivazione:«… Come è noto le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che l'azienda speciale di un ente pubblico territoriale, pur appartenendo al sistema con cui la pubblica amministrazione fornisce i servizi pubblici, non può qualificarsi, ai fini della normativa sulla forma dei contratti, come pubblica amministrazione in senso stretto, con la conseguenza che per i contratti stipulati da una tale azienda non è imposta la forma scritta, ma vige il principio di libertà delle forme (Cass. sez. Un. 20684 del 2018).
La ricorrente assume che questo principio di diritto non si applica alle società in house che invece sono parte stessa della pubblica amministrazione, di cui condividono la natura e la funzione pubblica.
Ma è una censura infondata.
In realtà non c'è alcuna differenza quanto alla regola sulla forma del contratto tra l'azienda speciale di una pubblica amministrazione, a cui specificamente è stata dedicata la decisione delle sezioni unite, e la società cosiddetta in house: in entrambi i casi si tratta di società che sono interamente controllate dalla pubblica amministrazione e di cui quest'ultima si serve per perseguire finalità pubbliche, ossia per erogare servizi pubblici. Ma questa strumentalità, che è comune ad entrambe, non impedisce, come le Sezioni Unite hanno specificato, di vedere nella società "gestita" dalla pubblica amministrazione un soggetto a sé stante, quindi diverso dalla pubblica amministrazione per cui conto agisce. La ratio della regola è nel senso che, essendo la forma scritta imposta quando sia parte del contratto una pubblica amministrazione, essa non può estendersi ai casi in cui il soggetto che stipula è formalmente diverso da una pubblica amministrazione, anche se agisce per conto di quella. Del resto, la creazione di queste società, sia pure interamente controllate dalla pubblica amministrazione, è una scelta che quest'ultima opera proprio al fine di rendere più spedita l'erogazione del servizio, svincolandola dai requisiti formali che invece vincolano l'ente pubblico. Ciò avviene altresì attraverso l'attribuzione alla società in house di una autonomia organizzativa propria, che è certa, e che significa che dunque gli atti sono compiuti dalla società autonomamente, senza il rispetto delle regole che l'organizzazione dell'ente pubblico imporrebbe.
Dunque, correttamente la corte di merito ha fatto applicazione del principio di diritto delle sezioni unite, sul presupposto che la società in house è un soggetto distinto dall'ente pubblico per cui agisce, ed ha una propria autonomia organizzativa, e non ha natura pubblicistica a sua volta, quanto alle regole sulla forma del contratto …».
Analoghi principi sono stati affermati da Cassazione civile sez. I, 10/2/2025, (ud. 07/02/2025, dep. 10/02/2025), n. 3366, anch'essa pronunciatasi sulla forma dei contratti di una società in house.
Per mera completezza, è opportuno rilevare che nessun argomento favorevole alla tesi della forma scritta ad substantiam può essere tratto dall'esito dei ricorsi per cassazione proposti avverso le due menzionate pronunce di questa Corte (525/2021 e 384/2022), per come risultanti alle ordinanze della CP_5 Suprema Corte allegate alla comparsa conclusionale dell'
Nessuno di tali due provvedimenti, infatti, esprime alcuna valutazione sulla questione di diritto di cui si discute, trattandosi, nello specifico, si una ordinanza di rigetto e di una ordinanza di estinzione che non affrontano la questione riguardante la forma del contratto.
Al contrario, nella ordinanza di rigetto n. 7782 del 22 marzo 2024 si legge che «… Effettivamente S.U. 20684/2018 svincola dall'obbligo della forma scritta ad substantiam l'azienda speciale di ente pubblico territoriale;
e ciò, peraltro, “in ragione della natura imprenditoriale dell'attività svolta”, che costituisce il vero e proprio fondamento della libertà formale (cfr. da ultimo Cass. ord. sez.3, 3 dicembre 2021 n. 38321)…», ma si puntualizza che «… Tale requisito, dunque, avrebbe dovuto essere presente nel thema decidendum affrontato dai giudici di merito. Dal ricorso, nella illustrazione dello
“svolgimento del processo”, nulla emerge in tal senso;
né dal motivo stesso si può evincere che in precedenza si fosse stato trattato questo profilo. Tantomeno, ciò non compare neppure - si osserva ad abundantiam, in quanto il ricorso deve essere autosufficiente - dalla sentenza impugnata. Il motivo, pertanto, introduce un novum, il che lo rende inammissibile …».
Dunque, la questione dell'obbligo di forma scritta non è stata affrontata nel merito, perché considerata un novum. Il Collegio non vede ragioni per discostarsi dall'orientamento più recente – ma ormai consolidato – della giurisprudenza di legittimità, per come sopra illustrato, in quanto frutto di una rivisitazione evolutiva e condivisibile dell'intero quadro della gestione dell'organizzazione dei servizi pubblici locali.
Resta da precisare che la obbligatorietà della forma scritta non potrebbe farsi discendere neppure dalla natura giuridica dell' che, in quanto ente pubblico economico, è Parte_1 svincolato dall'uso di tale forma nella stipula di contratti quale utente di una fornitura (Consiglio di Stato sez. V, 29/05/2019, n.3575).
Infine, detto obbligo non sarebbe neppure ricollegabile all'art. 19 del regolamento della società CP_5 medesima – richiamato anche nella comparsa conclusionale dell' – secondo cui, una volta accertata la possibilità della fornitura e compilato il preventivo delle spese di allaccio, l' CP_1 consente la “stipula del contratto di utenza”, il quale deve essere “firmato dall'utente che ha richiesto la fornitura e dal Direttore dell' ”, essendo “redatto in unico originale bollato che rimane CP_1 presso l' ”. CP_1
Tale previsione, infatti – in disparte qualsiasi valutazione circa la vincolatività di tali prescrizioni – potrebbe riguardare, al più, i nuovi contratti stipulati dalla società, non quelli nei quali la stessa è subentrata ope legis.
Alla luce del quadro fin qui delineato, la Corte ritiene che non vi siano ostacoli ad ammettere che il contratto di fornitura dell'acqua possa essere provato per facta concludentia, pur in assenza di una formalizzazione per iscritto, in conformità a quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento a rapporti di somministrazione nei intercorsi tra parti non qualificabili come pubblica amministrazione (Cassazione civile sez. III, 14/07/2023, n.20267; Cassazione civile sez. III, 16/10/1998, n.10249).
Passando al secondo motivo di impugnazione, con cui si deduce – in sintesi – che legittimati passivi in ordine alla pretesa creditoria della società sarebbero i reali utilizzatori dell'utenza idrica, la Corte condivide le motivazioni con cui il giudice di primo grado ha escluso qualsiasi dubbio sulla CP_5 legittimazione passiva dell' evidenziando che il contratto di somministrazione era stato sottoscritto unicamente da detto istituto (con firma apposta in contratto in entrambe le rispettive voci di “proprietario” ed “inquilino dello stabile”), in un momento in cui non potevano neanche esistere
“inquilini”, sino a quando non fosse stata operativa la fornitura idrica stessa, e ha precisato che CP_5
“…l' in maniera esclusiva, ha concluso il contratto e ad esso sono state sempre inviate le fatture di consumo, anche per il fatto che, come eccepito dagli stessi terzi chiamati in causa (mai sottoscrittori di contratti con ), l'utenza era collettiva e fornita di un unico contatore per CP_1
l'intera palazzina e, pertanto, in assenza di singoli contratti e singoli contatori (sino all'ora mai apposti e mai richiesti), nessun “inquilino” avrebbe potuto neanche in via puramente teorica essere obbligato al pagamento di un consumo individuale che non poteva essere registrato e quantificato”. Va aggiunto che a nulla vale obiettare che le fatture sarebbero state inviate all'indirizzo CP_5 corrispondente all'utenza idrica in questione, e non a quello corrispondente alla sede dell' trattandosi di modalità operativa corrispondente agli usi commerciali e comunque che non valeva certamente a escludere l'onere, in capo allo stesso istituto, di informarsi sullo stato della fornitura dallo stesso ottenuta sulla base di regolare contratto. Peraltro, l'appellata ha evidenziato che una fattura del 2001 venne pagata, a conferma del fatto che l'istituto era al corrente dell'obbligo contrattuale legato a quella utenza.
Quanto al fatto che, nel corso degli anni, alcuni degli appartamenti siano stati ceduti a terzi e siano stati occupati da inquilini che utilizzavano la fornitura idrica, la sentenza mette giustamente in rilievo CP_5 che era onere dell' – non certamente dell' – comunicare alla società erogatrice CP_1 della fornitura di acqua l'avvenuto trasferimento della proprietà o del possesso e chiedere delle volture per il frazionamento della unica utenza di cui al contratto, onde consentire anche la misurazione dei consumi dei singoli utilizzatori. Di ciò l'appellante non ha fornito alcuna prova, con la conseguenza che sarebbe persino impossibile stabilire quale quota dei consumi dovrebbe essere addebitata ai singoli utilizzatori.
CP_5 Con riferimento al terzo motivo, con cui si deduce che l' contrariamente a quanto affermato in sentenza, avrebbe fin dalle prime fasi del giudizio contestato l'avvenuta, concreta erogazione della fornitura idrica, occorre rilevare che tale contestazione si è basata soltanto sull'assunto di non essere proprietario della palazzina, e che, comunque, la prova dell'effettiva erogazione dell'acqua è desumibile dal fatto che mai, nel corso della lunga durata del rapporto, risulta formalizzata alcuna CP_5 contestazione al riguardo, malgrado, per stessa ammissione dell' gli appartamenti che usufruivano di fatto dell'unica fornitura di acqua siano stati occupati regolarmente per anni.
Analogo ragionamento si impone anche con la generica contestazione inerente al quantum e alla mancata dimostrazione circa il corretto funzionamento dei contatori, essendo sul punto ampiamente esaustiva la motivazione della sentenza impugnata, ove si fa rilevare che “… non si rintracciano in atti documenti dai quali si evincerebbe un'anomala misurazione dei consumi idrici, quali, a titolo meramente esemplificativo, consumi differenti rispetto a precedenti bollette;
né durante l'ininterrotta CP_5 erogazione idrica dal 1980 ad oggi sono mai stati richiesti dallo interventi manutentivi al contatore né sono mai stati denunciati episodi di malfunzionamento dello stesso. Inoltre, ove nel corso degli anni l'opponente avesse ritenuto sussistere un malfunzionamento del contatore, avrebbe potuto/dovuto chiedere l'intervento dell' , così come previsto dal Regolamento all'art. CP_1 CP_1
43 e non invece, attendere strumentalmente la richiesta giudiziale di pagamento del consumo. Invece, né l'IACP né i terzi, nel corso dei decenni di incontestata fornitura, hanno mai sollevato alcuna eccezione circa un cattivo funzionamento del contatore, salvo poi eccepirlo in sede di opposizione a Con
. Di contro, l' ha regolarmente prodotto non solo il contratto di somministrazione in CP_1 essere tra le parti ma anche le fatture (poste a fondamento dell'ingiunzione) che riportano i consumi rilevati dal contatore, che risultano essere in linea con tutti i consumi rilevati precedentemente, senza che possano evidenziarsi criticità o rilevanti scostamenti. Dalla scheda analitica relativa ai consumi prodotta dall'opposta si evince infatti che il valore dei consumi rilevati si è sempre mantenuto sostanzialmente costante. Inoltre, parte opposta evidenzia che tali consumi sono in linea con la media nazionale di 0,250 mc giornalieri pro capite che, moltiplicato per il numero medio di occupanti di un immobile (2) e per il numero di alloggi (44), porta al risultato di circa 22 mc giornalieri del tutto in linea con i consumi effettivamente registrati.
Il quarto motivo di impugnazione, con cui si eccepisce la prescrizione delle pretese, è infondato.
CP_5 È pacifico che tale eccezione sia stata sollevata dall' tardivamente, soltanto nella comparsa conclusionale.
L'appellante vorrebbe, però, avvalersi di analoghe eccezioni sollevate dai terzi proprietari chiamati in causa dallo stesso istituto, invocando il disposto dell'art. 2939 c.c. e richiamando, in particolare, una pronuncia di legittimità con cui si è statuito che «… In materia di assicurazione della responsabilità civile (non obbligatoria), l'assicuratore dell'autore di un fatto illecito, quando sia chiamato in causa dall'assicurato, è legittimato a sollevare l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo danneggiato che, se fondata, ha effetto estintivo del credito vantato dal terzo nei confronti dell'assicurato, quand'anche quest'ultimo l'abbia sollevata tardivamente …» ( Cassazione civile sez. III, 28/11/2019, n. 31071).
Occorre, tuttavia, osservare che a fondamento di tale enunciato la stessa pronuncia in parola evidenzia che «… l'interesse tutelato dall'art. 2939 c.c., là dove consente "ai terzi interessati" di sollevare l'eccezione di prescrizione, è quello di evitare che si produca nella loro sfera giuridica un effetto riflesso e pregiudizievole, in caso di sopravvivenza del rapporto principale tra il creditore ed il debitore che non abbia eccepito la prescrizione…» e che «… L'assicuratore della responsabilità civile, infatti, subisce un effetto "riflesso e pregiudizievole" nella propria sfera giuridica per effetto della permanenza del debito dell'assicurato-danneggiante verso il terzo danneggiato, giacché il debito di questi è presupposto giuridico dell'obbligo indennitario gravante sull'assicuratore …».
Dunque, l'estensione degli effetti dell'eccezione di prescrizione anche al chiamante muove dal presupposto della stretta dipendenza della posizione del chiamato da quella del chiamante, tale che la sopravvivenza dell'obbligazione di quest'ultimo produce effetti riflessi sulla posizione del primo.
Nel caso in esame, viceversa, i terzi proprietari sono stati chiamati in causa non come garanti CP_5 dell'obbligazione gravante sull' bensì quali unici e autonomi debitori nei confronti di , CP_1 in virtù di un rapporto obbligatorio diretto fondato sulla utilizzazione dell'utenza idrica;
rapporto al quale, nell'atto di chiamata in garanzia, l'istituto si dichiara totalmente estraneo, proprio per non essere proprietario delle abitazioni che usufruivano della fornitura di acqua (nell'atto di opposizione CP_5 si legge che “In concreto non sussiste alcun rapporto giuridico tra e in relazione alle CP_1 palazzine per cui è causa… “ e che gli assegnatari hanno “… un preciso obbligo di stipulare la fornitura a proprio nome, restando il titolare dell'alloggio unico responsabile del pagamento dell'utenza”).
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione sollevata dai terzi proprietari in merito al presunto rapporto obbligatorio intercorso direttamente con non può produrre effetti nel diverso CP_1 rapporto accertato tra la stessa e l'IACP. CP_1 Con il sesto motivo, l'appellante impugna la sentenza per aver ritenuto che gli interessi di mora, ai sensi dell'art. 4 del d. leg.vo 231/02, decorressero automaticamente, in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento alla scadenza della fattura o decorsi 30 giorni dalla prestazione di servizi, senza considerare: che tale norma è entrata in vigore dopo la stipula del contratto del 1980, che essa non è applicabile a tale tipo di prestazione, che non costituisce una transazione commerciale, ma un servizio di pubblica utilità, e che al più tale somministrazione è stata fatta in favore di soggetti diversi CP_5 dall' e le fatture mai pervenute a quest'ultimo.
Tale motivo è parzialmente fondato, poiché, se non può dubitarsi che il ritardo nel pagamento abbia fatto sorgere il diritto agli interessi legali, essi possono decorrere soltanto dalla domanda giudiziale, e non possono essere calcolati secondo il criterio fissato dall'art. 4 D. Leg.vo 231/2002, dal momento che tale disposizione non può trovare applicazione ai contratti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore (art. 11 stesso decreto), sicché non è applicabile al rapporto in esame, in considerazione del fatto che l' risulta essere subentrata, ex lege, nel rapporto instaurato con il CP_1 contratto del 1980.
Con il settimo motivo, l'appellante si duole perché il giudice avrebbe disatteso il disposto dell'art. 9 della L. n. 392/78, secondo cui “sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le CP_5 spese relative… alla fornitura dell'acqua…”. Inoltre, il giudice non avrebbe considerato che l' non era più da tempo proprietario degli immobili.
Il motivo è generico, poiché richiama una previsione legislativa che si riferisce ai rapporti locatizi, e quindi non applicabile ai casi nei quali – secondo le stesse allegazioni dell'appellante – gli appartamenti sarebbero stati ceduti in proprietà a terzi, e non specifica, comunque, come fossero regolati i rapporti tra istituto autonomo e soggetti assegnatari degli alloggi;
inoltre, non chiarisce in quale misura ciascuno degli occupanti degli appartamenti dovrebbe essere chiamato a rispondere della sua parte di debito (in presenza di una utenza unica), non essendo ovviamente ipotizzabile una responsabilità solidale di costoro per l'intero debito.
In ogni caso, la censura è infondata, essendosi già chiarito che il contratto di fornitura di acqua CP_5 intercorreva unicamente tra e e aveva come oggetto una unica utenza. CP_1
Per ragioni di priorità logica, è opportuno anticipare – rispetto all'esame dell'ottavo motivo, riguardante le spese processuali – la trattazione del nono motivo, con cui si si contesta che il tribunale non abbia tenuto conto della tardività del deposito della comparsa conclusionale da parte dell' CP_1
e di quelle di costituzione e risposta da parte delle chiamate e né la CP_8 CP_6 tardività della costituzione del nuovo procuratore di Parte_3
Esso è inammissibile, per difetto di interesse, non essendo stati specificati quali siano i passaggi della sentenza che si fonderebbero sugli atti asseritamente tardivi. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che «… È inammissibile - per difetto di interesse - il motivo di ricorso per cassazione con cui si denuncia la tardiva produzione, a opera della controparte (risultata vincitrice) della comparsa conclusionale … , qualora … la sentenza impugnata non affermi in alcun modo di aver tratto il proprio convincimento in base alla comparsa conclusionale depositata dalla parte vincitrice, sia pure in ritardo (atteso che non sussiste alcun vulnus al contraddittorio per la mancata controdeduzione a un atto il cui contenuto non sia stato posto a fondamento della decisione assunta) …» (Cassazione civile sez. III, 12/06/2014, n. 13369).
A questo punto, va precisato che l'accoglimento del motivo inerente alla decorrenza degli interessi comporta la riforma della pronuncia di primo grado, sia pure in misura minima, limitatamente al CP_5 rapporto processuale tra e e implica quindi la necessità di regolamentare CP_1 nuovamente le spese del giudizio di primo grado in relazione al medesimo rapporto, alla luce del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, confermato, da ultimo, da Cassazione civile sez. III, 26/03/2025, n.8040, secondo cui «… Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione …».
Nel caso in esame, in riforma della sentenza di primo grado, si stima equo compensare interamente CP_5 le spese del primo grado tra e non soltanto per la parziale soccombenza della CP_1 società sul punto della decorrenza degli interessi, ma soprattutto per il fatto che sulla questione dirimente della controversia (la necessità della forma scritta ai fini della validità del contratto di fornitura) è intervenuto un mutamento della giurisprudenza di legittimità e, conseguentemente, di quella di questa stessa Corte di Appello, che rientra certamente in una delle previsioni che giustificano la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Tale passaggio motivazionale era necessariamente prodromico all'esame dell'ottavo motivo, con cui l'appellante contesta la quantificazione delle spese di lite di primo grado, doglianza che rimane evidentemente assorbita nella predetta pronuncia di compensazione, limitatamente al rapporto CP_5 processuale tra e CP_1
CP_5 Tale compensazione non può invece estendersi al diverso rapporto processuale intercorso tra e terzi chiamati, dal momento che l'appello proposto dal primo nei confronti dei secondi – avente come oggetto la chiamata di costoro a rispondere del debito in luogo dello stesso istituto – risulta interamente rigettato, e non può dubitarsi che le doglianze dell'appellante si riferiscano unicamente alla misura delle spese, e non alla eventuale mancata compensazione delle stesse.
In tal senso depongono sia il tenore dell'incipit del paragrafo, ove si legge che la violazione di legge deriverebbe dalla “… erronea quantificazione delle spese in rapporto all'attività difensiva e all'oggetto di causa”, sia il fatto che, dopo aver affermato, al punto 1. del paragrafo stesso, che “… CP_5 la riforma della sentenza comporterà anche la riforma del capo delle spese in favore dello ...” (situazione da escludere nel caso di specie, essendo stata la sentenza confermata nel rapporto processuale tra appellante e terzi chiamati), si passa direttamente ai punti successivi, riguardanti, appunto, la commisurazione delle spese di primo grado, senza che in alcuna parte dell'appello si chieda che esse vengano compensate, anche per il caso di rigetto dell'appello. In assenza di un motivo specifico, dunque, la pronuncia sulle spese di primo grado non può essere modificata (Cassazione civile sez. III, 12/04/2018, n. 9064).
Passando al merito del motivo di appello, relativo alla somma liquidata a titolo di spese in favore di ogni chiamato in causa, somma corrispondente a € 9.500,00 e che l'appellante definisce “… del tutto spropositata rispetto alle difese spiegate in atti e al valore della controversia per ciascuno di essi, che avrebbero dovuto risponderne pro quota in rapporto ai millesimi”, occorre osservare che negli atti di chiamata in causa non vi era alcuna ripartizione delle singole porzioni di debito attribuite ai terzi chiamati, tantomeno sulla base dei millesimi, che non risultavano in alcun modo specificati. Al contrario, proprio nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo veniva scritto che sarebbe stato “… aberrante ed illecito che la ripartizione tra i condomini possa avvenire in base ai millesimi …”.
Nè la parcellizzazione del valore della controversia potrebbe giustificarsi alla luce della circostanza (segnalata nella comparsa conclusionale di appello) che nell'opposizione a decreto ingiuntivo si affermava che “… unici tenuti al pagamento sono i terzi chiamati ciascuno per quanto di competenza
…”, giacché si tratta di deduzione tardiva (in quanto formulata solo nella comparsa conclusionale di appello) e comunque generica, stante la totale assenza di precisazione delle misure per le quali ciascun inquilino avrebbe dovuto rispondere.
Di conseguenza, deve ritenersi che, in mancanza di una specifica indicazione dei singoli debiti dei terzi chiamati, costoro siano stati indicati come legittimati passivi rispetto all'intero credito vantato da con la conseguenza che gli importi riconosciuti nella sentenza di primo grado (€. CP_1
9.500,00, di cui € 2.000,00 per fase di studio, € 1.500,00 per fase introduttiva, € 3.000,00 per fase di trattazione, € 3.000,00 per fase decisoria), risultano perfettamente in linea con le tabelle professionali, collocandosi in posizione intermedia tra i valori minimi e quelli medi.
Parimenti infondata è la obiezione con cui si censura la sentenza per aver liquidato anche la fase istruttoria, sebbene essa non si sia svolta.
Sul punto, è sufficiente richiamare il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, secondo cui «… In tema di spese legali, ai fini della liquidazione dell'onorario spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede un compenso specifico per la sola fase istruttoria, ma uno unitario per tale fase e per quella di trattazione, il quale spetta al detto difensore a prescindere dal concreto svolgimento o meno di un'attività istruttoria …» (di recente, Cassazione civile sez. lav., 12/11/2025, n. 29925, conforme).
Venendo alle spese del giudizio di appello, occorre distinguere il rapporto processuale intercorrente tra appellante e a quello tra lo stesso appellante e i terzi chiamati. CP_1
Con riguardo al primo rapporto, confermando quanto anticipato in relazione alla fase di primo grado, si stima equo compensare integralmente le spese di lite, dal momento che all'accoglimento parziale dell'appello si aggiunge la circostanza che sulla questione dirimente della controversia (la necessità della forma scritta ai fini della validità del contratto di fornitura) è intervenuto un mutamento della giurisprudenza di legittimità che rientra certamente in una delle previsioni che giustificano la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Non altrettanto può dirsi con riferimento alle spese sostenute dai chiamati in causa, dal momento che CP_5 le difese spiegate dall' per ottenere l'accertamento della legittimazione passiva esclusiva di costoro si sono rivelate generiche e infondate, sicché non ricorrono i presupposti per operare una CP_5 compensazione delle spese tra e terzi chiamati, neppure parziale.
Per completezza, va precisato che unica parte da considerare soccombente nei confronti dei predetti CP_5 chiamati è, appunto, l' non potendo invece estendersi la soccombenza all' la CP_1 quale ha sempre individuato come suo unico debitore il predetto istituto e, anche dopo la chiamata in causa dei terzi, ha continuato a mantenere la posizione processuale originaria, escludendo qualsiasi pretesa nei confronti degli assegnatari degli alloggi e dei terzi proprietari. Sicché vale il principio, più volte enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «… Le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse (salva l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente e, quindi, da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata;
ne consegue che l'attore, il quale abbia visto accolta la propria domanda contro almeno uno dei convenuti, non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa, qualora venga rigettata la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti del chiamato …» (Cassazione civile sez. III, 15/11/2023, n.31868; Cassazione civile sez. III, 25/5/2004, n.10023).
Tenuto conto del valore della controversia (scaglione tra € 52.001,00 ed € 260.000,00) le spese in favore dei terzi chiamati costituti in appello si liquidano, in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 come modificati dal D.M. 147/2022, e applicando i valori tariffari minimi in considerazione dell'entità e della natura delle questioni implicate, in favore di ciascuno dei chiamati odierni appellati, in complessivi € 7.160,00 a titolo di onorario, di cui € 1.489,00 per la fase di studio,
€ 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase istruttoria, € 2.552,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta). Va ribadita, anche per il giudizio di appello, l'inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_8
avverso la sentenza n. 1410/22 del Tribunale Ordinario di Messina, Seconda Sezione,
[...] emessa in data 29.07.22, pubblicata in data 05.09.22 disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia di NE VI;
(n.q. di erede Persona_2 CP_9 Per_3
); , , , , ,
[...] CP_10 Controparte_11 CP_12 Controparte_13 Controparte_14 , , , , Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17 Controparte_18 Controparte_19
(n.q. di erede ), , , CP_20 CP_21 Persona_4 CP_22 CP_23
, , , , CP_24 CP_25 Controparte_26 Controparte_27 Controparte_28 CP_29
(n.q. di erede ), (n.q. di erede
[...] Controparte_30 Parte_4 Controparte_31
), , , , , Parte_4 Controparte_32 Controparte_33 Controparte_34 Controparte_35
, nata a [...] il 22.0470 n.q. di madre esercente la CP_36 Controparte_37 CP_38 potestà di nata Messina il 12.06.96 (c.f. ) e , Persona_5 C.F._9 Controparte_39 nata a [...] il [...] ( c.f. , , , nella qualità C.F._10 CP_40 CP_41 di titolare “Studio Diagnostico”, , , CP_42 Controparte_43 Controparte_44 CP_45
, , , ;
[...] CP_46 Controparte_47 Controparte_48 CP_49 Controparte_50
- in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 1410/22, revoca il decreto ingiuntivo n. 2014/11 emesso dal Tribunale di Messina ad istanza dell' e condanna CP_60 CP_5 l' al pagamento, in favore dell' della somma capitale portata dallo stesso decreto CP_1 ingiuntivo, pari a € 126.242,24, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;
- compensa integralmente le spese del giudizio di primo grado, tra Parte_1
[...] Controparte_61
- rigetta, nel resto, l'appello;
- dichiara interamente compensate le spese di questo grado, tra Parte_1
[...] Controparte_61
- condanna l' alla rifusione delle spese del grado, nei Parte_1 confronti dei terzi chiamati, che liquida, rispettivamente, in favore di , in Parte_3 complessivi € 7.160,00 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, a CPA e IVA (ove dovuta); in favore di
, in complessivi € 7.160,00 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), Persona_1 oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, a CPA e IVA (ove dovuta); in favore di e in solido, in complessivi € 7.160,00 a titolo di onorario CP_6 CP_8
(come in parte motiva ripartiti), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, a CPA e IVA (ove dovuta).
Nulla sulle spese, in favore delle parti contumaci.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025 Il Presidente estensore
Dott. Massimo Gullino