Art. 605. Competenze del Ministero della pubblica istruzione 1. Il Ministero della pubblica istruzione provvede, mediante i suoi uffici centrali e periferici, ai servizi relativi all'istruzione materna, elementare, media, secondaria superiore e artistica.
2. Il Ministero esercita la vigilanza o la sorveglianza sui seguenti enti:
a) vigilanza sull'Ente per le scuole materne della Sardegna, secondo le modalita' stabilite dalla legge 1 giugno 1942, n. 901, istitutiva dell'ente;
b) vigilanza sull'Ente nazionale di assistenza magistrale, secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346 , ratificato con la legge 21 marzo 1953, n. 100 , e successive modificazioni e secondo le norme dello statuto dell'ente; sono iscritti d'ufficio all'Ente, e sottoposti alla ritenuta di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato e successive modificazioni, gli insegnanti di ruolo delle scuole elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole materne statali e i direttori didattici;
c) sorveglianza sull'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo nei limiti conseguenti al disposto dell' articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 470 e delle disposizioni dello statuto dell'ente; nel potere di sorveglianza e' compresa la facolta' di disporre accertamenti e ispezioni relativamente all'impiego, da parte dell'ente, del contributo annuo, a carico dello Stato, di lire 150
milioni, previsto dall'articolo 1 della predetta
legge;
d) vigilanza sull'Opera nazionale Montessori, secondo quanto previsto dalle leggi 3 marzo 1983, n. 66, e 16 febbraio 1987, n. 46 ;
e) vigilanza sull'Ente per il museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci", ai sensi dell' articolo 1 della legge 2 aprile 1958, n. 332 .
3. Il Ministero esercita altresi' la vigilanza su altri enti quando sia previsto dal rispettivo ordinamento.
2. Il Ministero esercita la vigilanza o la sorveglianza sui seguenti enti:
a) vigilanza sull'Ente per le scuole materne della Sardegna, secondo le modalita' stabilite dalla legge 1 giugno 1942, n. 901, istitutiva dell'ente;
b) vigilanza sull'Ente nazionale di assistenza magistrale, secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346 , ratificato con la legge 21 marzo 1953, n. 100 , e successive modificazioni e secondo le norme dello statuto dell'ente; sono iscritti d'ufficio all'Ente, e sottoposti alla ritenuta di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato e successive modificazioni, gli insegnanti di ruolo delle scuole elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole materne statali e i direttori didattici;
c) sorveglianza sull'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo nei limiti conseguenti al disposto dell' articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 470 e delle disposizioni dello statuto dell'ente; nel potere di sorveglianza e' compresa la facolta' di disporre accertamenti e ispezioni relativamente all'impiego, da parte dell'ente, del contributo annuo, a carico dello Stato, di lire 150
milioni, previsto dall'articolo 1 della predetta
legge;
d) vigilanza sull'Opera nazionale Montessori, secondo quanto previsto dalle leggi 3 marzo 1983, n. 66, e 16 febbraio 1987, n. 46 ;
e) vigilanza sull'Ente per il museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci", ai sensi dell' articolo 1 della legge 2 aprile 1958, n. 332 .
3. Il Ministero esercita altresi' la vigilanza su altri enti quando sia previsto dal rispettivo ordinamento.