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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 17/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2753/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa nrg 2753/2021 avente ad oggetto rimborso spese di ripristino di parti di proprietà su scrittura privata, promossa DA ( , in persona dell'amministratore p.t., Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. Silvia Conti, come da procura in atti ATTORE CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. Claudio Massa, come da procura in atti, CONVENUTA CONCLUSIONI PARTE ATTRICE Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, In via istruttoria:
- Ammettere prova per interrogatorio formale e testi sui capitoli dedotti in narrativa da intendersi preceduti dalla locuzione “Vero che”;
- Disporre, se del caso, eventuale CTU estimativa di tutte le opere di rifacimento, sistemazione e ripristino del tratto di strada vicinale di accesso alla S.S.20, in C.so Nizza 72, in Limone P.te, eseguite dalle ditte AT GI srl e ME di VA NO ZI & c.sas, di cui in parte narrativa, con distinzione e ripartizione dei relativi costi a carico della parte convenuta;
Nel merito: Controparte_
-Dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Fossano (CN), L.go Bonardi 6, P. IVA , al pagamento P.IVA_2 in favore del corrente in Limone Piemonte, c.so Nizza Parte_1
72/74, C.F. in persona dell'Amministratore pro tempore geom. P.IVA_1 CP_2
C.F. , della somma di € 13.454,27, o diversa somma
[...] C.F._1 anche quale risultante dalla perizia del CTU. Oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
1 IN OGNI CASO Con liquidazione e vittoria di spese di causa ed onorari di patrocinio - incluso rimborso forfettario 15%, onorari e spese di Ctu e di Ctp. CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA
- contestata ogni avversaria deduzione, produzione e richiesta, salvo quanto esplicitamente ammesso;
- rinnovata l'istanza di ammissione delle prove dedotte nelle memorie ex art. 183 comma VI nn. 2 e 3 c.p.c., con i testi ivi indicate e richiamate le osservazioni alla CTU formulate dal CTP
- darsi atto che la convenuta ha offerto a borsa aperta banco Judicis la somma di € 2.230,00 oltre IVA ,se dovuta, già offerta nel settembre del 2020, dedotti gli importi dei lavori effettuati, di cui al doc. 1, allegato sub c) alla presente, riservata la deduzione di idonee prove per il caso di contestazione;
- contestate le deduzioni di prova avversarie, in quanto inammissibili ovvero del tutto irrilevanti, con riserva di deduzione, occorrendo, di prova contraria, diretta ed indiretta in caso di ammissione;
- IN VIA PRINCIPALE
- Assolversi la convenuta da ogni avversaria domanda;
- IN VIA SUBORDINATA E DI ECCEZIONE RICONVENZIONALE
- Dichiararsi tenuta la convenuta al pagamento di somma inferiore a quanto richiesto, con deduzione dei lavori di cui al menzionato doc. 1, allegato sub d) e di quanto la convenuta stessa fosse tenuta a pagare per le prestazioni dell'arch.
nei limiti della quota di spettanza del Cond. Pt_2
Parte_1
- IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese di causa, patrocinio e CTU. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il in persona dell'amministratore pro tempore, ha Parte_1 introdotto il presente giudizio nei confronti della società convenuta Controparte_1 chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di euro 13.454,27 a titolo di rimborso spese per il rifacimento di una strada vicinale in Limone Piemonte, in parte di proprietà del NI e utilizzata dalla società convenuta nel corso della realizzazione del complesso residenziale tetti Gross. Nel dettaglio, secondo la prospettazione attorea, i danni erano stati provocati dal passaggio di mezzi pesanti nel corso degli anni tra il 2010 e il 2017, durante i quali la società convenuta aveva
2 provveduto all'ampliamento della strada, dai 300 metri iniziali, insistenti sul lotto di proprietà del , a 600 metri totali sul lotto di proprietà de , in Parte_1 CP_1 conformità agli oneri di urbanizzazione previsti nel permesso di costruire rilasciato dal Comune di Limone Piemonte per la realizzazione del complesso residenziale.
1.1. Sollecitata per la rimessione in pristino della strada, la convenuta società vi aveva provveduto soltanto per la propria porzione di strada, lasciando il restante tratto, di proprietà del condominio, in pessime condizioni. Al contempo, all'esito di un sopralluogo effettuato da tecnici dell'Anas, era stata rilevata l'assenza di vasche di raccolta acque a monte della strada di accesso, sul lotto di proprietà della convenuta, che pertanto avrebbe dovuto provvedere con urgenza alla realizzazione delle opere di regimentazione delle acque, in conformità a ordinanza resa dal Controparte_3 che tale onere aveva posto a carico, tra gli altri, delle odierne parti del giudizio.
[...]
All'esito di vari sopralluoghi, le parti avevano pertanto raggiunto un accordo, riversato in una scrittura privata, datata 7 settembre 2018, in forza della quale erano stati definiti i lavori per il ripristino della strada e la regimentazione delle acque, con conseguente ripartizione dei costi. Al termine delle opere, aveva provveduto al Parte_1 pagamento di tutte le spese, anche per la quota di competenza della società convenuta che, tuttavia, non ha mai provveduto al rimborso del dovuto, in forza del predetto accordo, richiesto dal con il presente giudizio. Parte_1
2. La società convenuta si è costituita contestando la prospettazione attorea e respingendo gli addebiti di inadempimento della scrittura privata, ritenendo la pretesa attorea non conforme a tale accordo, contestando in parte qua anche la ricostruzione dei fatti proposta dall'attore, atteso che, secondo quanto prospettato dalla convenuta, il transito dei camion per la realizzazione del complesso residenziale era stato circoscritto al primo tratto della strada vicinale oggetto di causa e assumendo la preesistenza del dissesto, provocato anche dai lavori effettuati dallo stesso per la sostituzione Parte_1 di tubature. La società convenuta ha pertanto contestato la scrittura privata prodotta dall'attore in forma di bozza e i cui allegati risultano privi della sottoscrizione del legale rappresentante de , risultando peraltro priva delle tabelle condominiali, ai fini CP_1 della corretta ripartizione delle spese.
2.1. Per l'effetto, la convenuta ha contestato i consuntivi ricevuti dal condominio e i criteri di ripartizione delle spese, dichiarandosi disponibile a corrispondere il dovuto, correttamente determinato, formulando in tal senso offerta di euro 2.230,00 banco judicis;
nel merito ha concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, accertare la minor somma dovuta. Assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita con CTU contabile volta ad accertare i costi necessari per i lavori di ripristino della strada e la ripartizione dei relativi costi. Esaurito detto incombente istruttorio, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni, passando in decisione.
3. Il agisce al fine di ottenere, in forza di una scrittura Parte_1 Parte_1 privata intervenuta tra le parti, il rimborso di spese sostenute per il rifacimento di una strada vicinale per l'accesso alla Strada Statale 20 in Limone Piemonte e in parte di
3 proprietà del condominio. Trattasi pertanto di azione di responsabilità contrattuale, con la conseguenza che, in conformità ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla distribuzione dell'onere probatorio in tale materia, sul creditore incombe l'onere di provare il titolo su cui fonda la sua pretesa, allegando l'inadempimento del debitore;
una volta che il creditore abbia assolto tale onere probatorio, incombe sul debitore la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa creditoria (C. Civ. Sez. Un. n. 13533/2001). Sotto tale profilo, parte attrice allega l'intervenuto accordo tra le parti in ordine alla ripartizione delle spese per il rifacimento della strada vicinale dissestata a causa della movimentazione di mezzi pesanti, utilizzati dalla convenuta società per la edificazione di un complesso residenziale.
3.1. Nel dettaglio, trattasi della scrittura privata del 7 settembre 2018, in cui si era dato atto che, ai fini della realizzazione del complesso residenziale, la società aveva CP_1 provveduto all'allargamento della strada vicinale di accesso alla Statale 20, sul lotto di sua proprietà, effettuando altresì lavori per il ripristino di tubature interrate, coinvolgendo quote del lotto di proprietà del condominio;
che a seguito di eventi atmosferici particolarmente intensi, l'ANAS aveva segnalato l'insufficienza della vasca di raccolta a monte della strada di accesso sul lotto di proprietà del invitando quest'ultima CP_1 ad un adeguamento urgente per la regimentazione delle acque meteoriche. Ciò posto, le parti avevano convenuto, con tale accordo, che le parti si sarebbero fatte carico delle spese per il rifacimento della strada, ciascuna per la quota di sua proprietà e in base alle tabelle millesimali, mentre la società si sarebbe fatta carico anche della spesa relativa alla realizzazione di una nuova vasca di raccolta (doc. 27 fascicolo parte attrice). La ripartizione dei costi è avvenuta secondo quanto previsto al punto 8 dell'accordo, in forza del quale “…i costi di Progettazione, Direzione lavori e realizzazione delle opere in progetto saranno ripartite tra in base alla propria quota millesimale di competenza (fatto salvo Controparte_1 quanto disposto ai punti 3 e 4) e il che anticiperà tutta la parte rimanente, Parte_1 salvo successiva rivalsa nei confronti dei comproprietari-utilizzatori della strada…”.
3.2. Sul punto, parte attrice ha altresì documentato lo stato della strada oggetto dei lavori di rifacimento sia prima della esecuzione degli interventi (docc.
4-10 fascicolo parte attrice) e sia successivamente ai lavori, eseguiti in conformità alla scrittura privata (docc. 33-49 fascicolo parte attrice). Parte attrice ha infine documentato gli esborsi sostenuti per la realizzazione dei predetti interventi, consistiti, in conformità a quanto dedotto nella scrittura privata, nella manutenzione straordinaria della strada, nell'esecuzione dei lavori di regimazione delle acque reflue e asfaltatura, eseguiti dall'impresa ME di Borgo San Dalmazzo e dalla società AT s.r.l. nonché i costi tecnici relativi al compenso per il professionista incaricato della direzione dei lavori, geom. (docc. 50-53 fascicolo parte attrice). Il invoca pertanto il CP_4 Parte_1 rimborso delle spese integralmente sostenute per dar corso a detta scrittura privata, richiamando in particolare l'art. 3 della scrittura privata, che prevede i costi a carico del e aventi ad oggetto il rifacimento del tratto di strada oggetto di ampliamento da CP_1 parte della medesima società, con ripristino delle quote esatte, e i costi per la realizzazione della vasca di raccolta delle acque.
4 4. La convenuta ha contestato tale pretesa, sia in ordine al quantum che ai criteri di ripartizione delle spese. Quanto al primo profilo, la convenuta ritiene che gli importi non siano conformi agli accordi intervenuti tra le parti, non essendo mai intervenuta la sottoscrizione della scrittura e l'invio della documentazione allegata, invocando a tal fine la comunicazione di contestazione del 20 marzo 2020 (doc. 2 fascicolo parte convenuta), in cui erano state richiamate le opere concordate con la scrittura del 7 settembre 2018, inviata il successivo 16 ottobre 2018 (doc. 4 fascicolo parte convenuta). Quanto ai criteri di ripartizione, contesta l'applicazione delle tabelle millesimali, a suo dire arbitrariamente applicate. Replica a tale contestazione parte attrice, allegando che la scrittura era stata redatta all'esito di sopralluoghi effettuati congiuntamente dalle parti e del progetto elaborato congiuntamente dai rispettivi tecnici, richiamando la comunicazione telematica del 4 maggio 2020, con cui è stata inviata la scrittura privata munita di timbro e sottoscrizione e la documentazione relativa alle spese (doc. 57 fascicolo parte attrice) e, quanto all'ulteriore profilo di contestazione, rilevando che la ripartizione secondo tabelle millesimali inizialmente prevista era stata accantonata a favore del criterio di ripartizione delle spese in base alle unità abitative, come peraltro si evince dalla stessa comunicazione inviata da al NI attore (doc. 2 fascicolo parte convenuta). CP_1
5. In ragione delle contestazioni formulate dalla convenuta, in particolare quanto alla corretta ripartizione delle spese, è stata ammessa CTU, al fine di quantificare i costi sostenuti per il rifacimento della strada di cui trattasi e la relativa ripartizione, le cui risultanze vanno pienamente condivise in quanto l'elaborato si presenta privo di vizi logici e di motivazione, coerente nelle risposte ai quesiti e pienamente rispettoso del contraddittorio. Il CTU, in contraddittorio con le parti, ha provveduto in primo luogo ad effettuare un sopralluogo, al fine di eseguire sondaggi del manto bituminoso, elaborando all'esito le planimetrie che rappresentano fedelmente lo stato dei luoghi, rilevando una
“…superficie della strada precedentemente asfaltata (lato Il e poi rimossa e quindi
CP_1 riasfaltata pari a mq. 205 di cui 193 di proprietà … la superficie della strada
CP_1 precedentemente priva e/o carente di asfalto (lato Il pari a mq. 413 … la superficie Parte_1 complessiva della strada asfaltata pari mq. 618…”, osservando altresì che “…la posizione del confine catastale della proprietà Il che non corrisponde con il limite dell'asfalto preesistente della
CP_1 strada realizzata sulla proprietà e poi rimossa”.
CP_1
5.1. Sulla base di tali rilievi il CTU ha elaborato un computo metrico, basato sul Prezziario Regionale Piemonte del 2019, al fine di determinare i costi relativi alle macroopere eseguite sulla strada vicinale oggetto di causa e ripartirli in base a quanto risultante dall'accordo intervenuto tra le parti, ovvero in base alle singole unità abitative. Tanto risulta dalla tabella elaborata dal CTU e avente ad oggetto il dettaglio dei costi di rifacimento – sistemazione del tratto di strada di accesso, riportata a pag. 57 dell'elaborato peritale. Per quanto emergente all'esito delle valutazioni effettuate dal CTU, ammontano a complessivi euro 20.510,68 i costi sostenuti dall'attore per il pagamento delle fatture delle imprese ME e AT GI s.r.l., quanto al rifacimento e ripristino del tratto di strada, di cui euro 9.719,26 a carico della convenuta, compresi i costi di rifacimento dell'altro tratto di strada, di proprietà del NI,
5 pari ad euro 10.791,42, ripartiti tra i condomini e, quanto alla quota a carico del CP_1 dell'importo di euro 1.732,93, per un complessivo importo di euro 11.452,19 a carico della convenuta.
5.2. A tali costi si assommano quelli tecnici relativi alla progettazione e direzione dei lavori, affidata al GE. , che aveva richiesto un onorario pari ad euro 3.000,00 CP_4 oltre accessori, ritenuto del tutto congruo dal CTU. Tali costi ammontano, per la quota a carico della società , ad euro 1.815,79 per quanto concerne il tratto di strada CP_1 insistente sulla quota di sua proprietà ed euro 325,54 per quanto concerne la quota di competenza dell'altro tratto di strada. È appena il caso di evidenziare che anche tali costi, per quanto accertato dal CTU, sono stati “suddivisi tra i vari Condomini utilizzatori in base al numero delle unità abitative, ovvero, quanto al n. 22 unità”, come CP_1 osservato dal CTU, con la conseguenza che deve ritenersi superato il rilievo della convenuta in ordine alla arbitraria applicazione delle tabelle millesimali.
5.3. All'esito delle valutazioni compiute e delle compiute, puntuali e motivate repliche alle osservazioni formulate dal Consulente della parte convenuta, il CTU ha stimato in complessivi euro 24.353,68 i costi per le opere di ripristino della strada e i relativi costi tecnici, quantificando in euro 13.593,52 l'importo a carico della società convenuta. Per tutte le osservazioni fin qui esposte, la domanda attorea deve ritenersi pienamente provata, alla luce della documentazione depositata in atti e delle risultanze della CTU;
conseguentemente parte convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore del attore, della ridetta somma di euro 13.593,52. Parte_1
6. Parte convenuta ha altresì formulato eccezione riconvenzionale, volta a dedurre dall'importo dovuto alla parte attrice le somme dovute in conseguenza di lavorazioni effettuate in favore del condominio tra gli anni 2012 e 2013 e aventi ad oggetto un intervento con escavatore per la ricerca di una perdita d'acqua, un intervento per pulizia griglia vicino alla strada statale effettuato il 29 aprile 2013 e un ulteriore intervento per pulizia pozzetto e griglie vicino alla Strada Statale del 31 agosto 2013 nonché del compenso versato all'arch. tecnico della società convenuta, nei limiti della quota Pt_2 di spettanza del NI. L'eccezione è fondata.
6.1. Si deve sul punto rilevare che il non ha contestato l'esecuzione dei Parte_1 predetti lavori da parte della società convenuta in suo favore, deducendo tuttavia che tali opere si erano rese necessarie in conseguenza della rottura delle tubazioni provocata dai lavori di realizzazione del complesso da parte della società convenuta. Di tale Parte_3 prospettazione non vi è tuttavia prova;
né può essere invocata una generica risalenza di tali crediti agli anni 2012-2013, posto che ben può il creditore chiedere il pagamento della prestazione entro l'ordinario termine prescrizionale di dieci anni, fatta salva la verifica dell'intervenuta prescrizione su specifica eccezione della controparte, che difetta nel caso di specie. L'eccezione è pertanto fondata, con la conseguenza che il credito di parte attrice deve essere decurtato dell'importo di euro 1.006,50, come riportato nella nota proforma allegata alla missiva del 20 marzo 2020 (doc. 2 fascicolo parte convenuta). In conclusione, la convenuta deve essere condannata al pagamento della complessiva somma di euro 12.587,02, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo saldo.
6 7. Le spese vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, considerando lo scaglione di riferimento determinato dal valore della controversia;
tenuto conto della complessiva attività processuale svolta, dell'accoglimento della domanda attorea e del correlativo accoglimento dell'eccezione riconvenzionale formulata dalla convenuta, si ritengono sussistenti compensare le spese di lite nella misura di 1/5, ponendo i residui 4/5 a carico della convenuta soccombente. Nella stessa misura vanno poste a carico delle parti le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
7.1. Vanno altresì rimborsate le spese del consulente di parte, risultando depositate in atti le parcelle del Consulente arch. e posto che la condanna del Persona_1 soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente di cui lo stesso si sia avvalso, presuppone la prova dell'effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia già stato effettuato al momento della sentenza (C. Civ. n. 2605/2006). Giova altresì rilevare che dette spese rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare, salvo che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 co. 1 c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (C. Civ. n. 84/2013). Le spese di CTU risultano nel caso di specie eccessive, in particolare se parametrate a quelle riconosciute al CTU;
si ritiene pertanto di riconoscere tale voce nel minor importo di euro 1.600,00.
pqm
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: condanna la convenuta società in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 al pagamento, in favore del in persona dell'Amministratore p.t., Parte_1 della complessiva somma di euro 12.587,02, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo saldo;
condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, spese che si liquidano, già compensate di 1/5, nella misura di euro 4.062,00 per compensi, oltre esborsi ed oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, nonché euro 1.600,00 a titolo di rimborso per spese di CTP;
pone definitivamente a carico di parte attrice nella misura di 1/5 e della parte convenuta di 4/5 le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, fatto salvo il vincolo di solidarietà esterna. Cuneo 13 gennaio 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa nrg 2753/2021 avente ad oggetto rimborso spese di ripristino di parti di proprietà su scrittura privata, promossa DA ( , in persona dell'amministratore p.t., Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. Silvia Conti, come da procura in atti ATTORE CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. Claudio Massa, come da procura in atti, CONVENUTA CONCLUSIONI PARTE ATTRICE Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, In via istruttoria:
- Ammettere prova per interrogatorio formale e testi sui capitoli dedotti in narrativa da intendersi preceduti dalla locuzione “Vero che”;
- Disporre, se del caso, eventuale CTU estimativa di tutte le opere di rifacimento, sistemazione e ripristino del tratto di strada vicinale di accesso alla S.S.20, in C.so Nizza 72, in Limone P.te, eseguite dalle ditte AT GI srl e ME di VA NO ZI & c.sas, di cui in parte narrativa, con distinzione e ripartizione dei relativi costi a carico della parte convenuta;
Nel merito: Controparte_
-Dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Fossano (CN), L.go Bonardi 6, P. IVA , al pagamento P.IVA_2 in favore del corrente in Limone Piemonte, c.so Nizza Parte_1
72/74, C.F. in persona dell'Amministratore pro tempore geom. P.IVA_1 CP_2
C.F. , della somma di € 13.454,27, o diversa somma
[...] C.F._1 anche quale risultante dalla perizia del CTU. Oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
1 IN OGNI CASO Con liquidazione e vittoria di spese di causa ed onorari di patrocinio - incluso rimborso forfettario 15%, onorari e spese di Ctu e di Ctp. CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA
- contestata ogni avversaria deduzione, produzione e richiesta, salvo quanto esplicitamente ammesso;
- rinnovata l'istanza di ammissione delle prove dedotte nelle memorie ex art. 183 comma VI nn. 2 e 3 c.p.c., con i testi ivi indicate e richiamate le osservazioni alla CTU formulate dal CTP
- darsi atto che la convenuta ha offerto a borsa aperta banco Judicis la somma di € 2.230,00 oltre IVA ,se dovuta, già offerta nel settembre del 2020, dedotti gli importi dei lavori effettuati, di cui al doc. 1, allegato sub c) alla presente, riservata la deduzione di idonee prove per il caso di contestazione;
- contestate le deduzioni di prova avversarie, in quanto inammissibili ovvero del tutto irrilevanti, con riserva di deduzione, occorrendo, di prova contraria, diretta ed indiretta in caso di ammissione;
- IN VIA PRINCIPALE
- Assolversi la convenuta da ogni avversaria domanda;
- IN VIA SUBORDINATA E DI ECCEZIONE RICONVENZIONALE
- Dichiararsi tenuta la convenuta al pagamento di somma inferiore a quanto richiesto, con deduzione dei lavori di cui al menzionato doc. 1, allegato sub d) e di quanto la convenuta stessa fosse tenuta a pagare per le prestazioni dell'arch.
nei limiti della quota di spettanza del Cond. Pt_2
Parte_1
- IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese di causa, patrocinio e CTU. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il in persona dell'amministratore pro tempore, ha Parte_1 introdotto il presente giudizio nei confronti della società convenuta Controparte_1 chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di euro 13.454,27 a titolo di rimborso spese per il rifacimento di una strada vicinale in Limone Piemonte, in parte di proprietà del NI e utilizzata dalla società convenuta nel corso della realizzazione del complesso residenziale tetti Gross. Nel dettaglio, secondo la prospettazione attorea, i danni erano stati provocati dal passaggio di mezzi pesanti nel corso degli anni tra il 2010 e il 2017, durante i quali la società convenuta aveva
2 provveduto all'ampliamento della strada, dai 300 metri iniziali, insistenti sul lotto di proprietà del , a 600 metri totali sul lotto di proprietà de , in Parte_1 CP_1 conformità agli oneri di urbanizzazione previsti nel permesso di costruire rilasciato dal Comune di Limone Piemonte per la realizzazione del complesso residenziale.
1.1. Sollecitata per la rimessione in pristino della strada, la convenuta società vi aveva provveduto soltanto per la propria porzione di strada, lasciando il restante tratto, di proprietà del condominio, in pessime condizioni. Al contempo, all'esito di un sopralluogo effettuato da tecnici dell'Anas, era stata rilevata l'assenza di vasche di raccolta acque a monte della strada di accesso, sul lotto di proprietà della convenuta, che pertanto avrebbe dovuto provvedere con urgenza alla realizzazione delle opere di regimentazione delle acque, in conformità a ordinanza resa dal Controparte_3 che tale onere aveva posto a carico, tra gli altri, delle odierne parti del giudizio.
[...]
All'esito di vari sopralluoghi, le parti avevano pertanto raggiunto un accordo, riversato in una scrittura privata, datata 7 settembre 2018, in forza della quale erano stati definiti i lavori per il ripristino della strada e la regimentazione delle acque, con conseguente ripartizione dei costi. Al termine delle opere, aveva provveduto al Parte_1 pagamento di tutte le spese, anche per la quota di competenza della società convenuta che, tuttavia, non ha mai provveduto al rimborso del dovuto, in forza del predetto accordo, richiesto dal con il presente giudizio. Parte_1
2. La società convenuta si è costituita contestando la prospettazione attorea e respingendo gli addebiti di inadempimento della scrittura privata, ritenendo la pretesa attorea non conforme a tale accordo, contestando in parte qua anche la ricostruzione dei fatti proposta dall'attore, atteso che, secondo quanto prospettato dalla convenuta, il transito dei camion per la realizzazione del complesso residenziale era stato circoscritto al primo tratto della strada vicinale oggetto di causa e assumendo la preesistenza del dissesto, provocato anche dai lavori effettuati dallo stesso per la sostituzione Parte_1 di tubature. La società convenuta ha pertanto contestato la scrittura privata prodotta dall'attore in forma di bozza e i cui allegati risultano privi della sottoscrizione del legale rappresentante de , risultando peraltro priva delle tabelle condominiali, ai fini CP_1 della corretta ripartizione delle spese.
2.1. Per l'effetto, la convenuta ha contestato i consuntivi ricevuti dal condominio e i criteri di ripartizione delle spese, dichiarandosi disponibile a corrispondere il dovuto, correttamente determinato, formulando in tal senso offerta di euro 2.230,00 banco judicis;
nel merito ha concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, accertare la minor somma dovuta. Assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita con CTU contabile volta ad accertare i costi necessari per i lavori di ripristino della strada e la ripartizione dei relativi costi. Esaurito detto incombente istruttorio, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni, passando in decisione.
3. Il agisce al fine di ottenere, in forza di una scrittura Parte_1 Parte_1 privata intervenuta tra le parti, il rimborso di spese sostenute per il rifacimento di una strada vicinale per l'accesso alla Strada Statale 20 in Limone Piemonte e in parte di
3 proprietà del condominio. Trattasi pertanto di azione di responsabilità contrattuale, con la conseguenza che, in conformità ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla distribuzione dell'onere probatorio in tale materia, sul creditore incombe l'onere di provare il titolo su cui fonda la sua pretesa, allegando l'inadempimento del debitore;
una volta che il creditore abbia assolto tale onere probatorio, incombe sul debitore la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa creditoria (C. Civ. Sez. Un. n. 13533/2001). Sotto tale profilo, parte attrice allega l'intervenuto accordo tra le parti in ordine alla ripartizione delle spese per il rifacimento della strada vicinale dissestata a causa della movimentazione di mezzi pesanti, utilizzati dalla convenuta società per la edificazione di un complesso residenziale.
3.1. Nel dettaglio, trattasi della scrittura privata del 7 settembre 2018, in cui si era dato atto che, ai fini della realizzazione del complesso residenziale, la società aveva CP_1 provveduto all'allargamento della strada vicinale di accesso alla Statale 20, sul lotto di sua proprietà, effettuando altresì lavori per il ripristino di tubature interrate, coinvolgendo quote del lotto di proprietà del condominio;
che a seguito di eventi atmosferici particolarmente intensi, l'ANAS aveva segnalato l'insufficienza della vasca di raccolta a monte della strada di accesso sul lotto di proprietà del invitando quest'ultima CP_1 ad un adeguamento urgente per la regimentazione delle acque meteoriche. Ciò posto, le parti avevano convenuto, con tale accordo, che le parti si sarebbero fatte carico delle spese per il rifacimento della strada, ciascuna per la quota di sua proprietà e in base alle tabelle millesimali, mentre la società si sarebbe fatta carico anche della spesa relativa alla realizzazione di una nuova vasca di raccolta (doc. 27 fascicolo parte attrice). La ripartizione dei costi è avvenuta secondo quanto previsto al punto 8 dell'accordo, in forza del quale “…i costi di Progettazione, Direzione lavori e realizzazione delle opere in progetto saranno ripartite tra in base alla propria quota millesimale di competenza (fatto salvo Controparte_1 quanto disposto ai punti 3 e 4) e il che anticiperà tutta la parte rimanente, Parte_1 salvo successiva rivalsa nei confronti dei comproprietari-utilizzatori della strada…”.
3.2. Sul punto, parte attrice ha altresì documentato lo stato della strada oggetto dei lavori di rifacimento sia prima della esecuzione degli interventi (docc.
4-10 fascicolo parte attrice) e sia successivamente ai lavori, eseguiti in conformità alla scrittura privata (docc. 33-49 fascicolo parte attrice). Parte attrice ha infine documentato gli esborsi sostenuti per la realizzazione dei predetti interventi, consistiti, in conformità a quanto dedotto nella scrittura privata, nella manutenzione straordinaria della strada, nell'esecuzione dei lavori di regimazione delle acque reflue e asfaltatura, eseguiti dall'impresa ME di Borgo San Dalmazzo e dalla società AT s.r.l. nonché i costi tecnici relativi al compenso per il professionista incaricato della direzione dei lavori, geom. (docc. 50-53 fascicolo parte attrice). Il invoca pertanto il CP_4 Parte_1 rimborso delle spese integralmente sostenute per dar corso a detta scrittura privata, richiamando in particolare l'art. 3 della scrittura privata, che prevede i costi a carico del e aventi ad oggetto il rifacimento del tratto di strada oggetto di ampliamento da CP_1 parte della medesima società, con ripristino delle quote esatte, e i costi per la realizzazione della vasca di raccolta delle acque.
4 4. La convenuta ha contestato tale pretesa, sia in ordine al quantum che ai criteri di ripartizione delle spese. Quanto al primo profilo, la convenuta ritiene che gli importi non siano conformi agli accordi intervenuti tra le parti, non essendo mai intervenuta la sottoscrizione della scrittura e l'invio della documentazione allegata, invocando a tal fine la comunicazione di contestazione del 20 marzo 2020 (doc. 2 fascicolo parte convenuta), in cui erano state richiamate le opere concordate con la scrittura del 7 settembre 2018, inviata il successivo 16 ottobre 2018 (doc. 4 fascicolo parte convenuta). Quanto ai criteri di ripartizione, contesta l'applicazione delle tabelle millesimali, a suo dire arbitrariamente applicate. Replica a tale contestazione parte attrice, allegando che la scrittura era stata redatta all'esito di sopralluoghi effettuati congiuntamente dalle parti e del progetto elaborato congiuntamente dai rispettivi tecnici, richiamando la comunicazione telematica del 4 maggio 2020, con cui è stata inviata la scrittura privata munita di timbro e sottoscrizione e la documentazione relativa alle spese (doc. 57 fascicolo parte attrice) e, quanto all'ulteriore profilo di contestazione, rilevando che la ripartizione secondo tabelle millesimali inizialmente prevista era stata accantonata a favore del criterio di ripartizione delle spese in base alle unità abitative, come peraltro si evince dalla stessa comunicazione inviata da al NI attore (doc. 2 fascicolo parte convenuta). CP_1
5. In ragione delle contestazioni formulate dalla convenuta, in particolare quanto alla corretta ripartizione delle spese, è stata ammessa CTU, al fine di quantificare i costi sostenuti per il rifacimento della strada di cui trattasi e la relativa ripartizione, le cui risultanze vanno pienamente condivise in quanto l'elaborato si presenta privo di vizi logici e di motivazione, coerente nelle risposte ai quesiti e pienamente rispettoso del contraddittorio. Il CTU, in contraddittorio con le parti, ha provveduto in primo luogo ad effettuare un sopralluogo, al fine di eseguire sondaggi del manto bituminoso, elaborando all'esito le planimetrie che rappresentano fedelmente lo stato dei luoghi, rilevando una
“…superficie della strada precedentemente asfaltata (lato Il e poi rimossa e quindi
CP_1 riasfaltata pari a mq. 205 di cui 193 di proprietà … la superficie della strada
CP_1 precedentemente priva e/o carente di asfalto (lato Il pari a mq. 413 … la superficie Parte_1 complessiva della strada asfaltata pari mq. 618…”, osservando altresì che “…la posizione del confine catastale della proprietà Il che non corrisponde con il limite dell'asfalto preesistente della
CP_1 strada realizzata sulla proprietà e poi rimossa”.
CP_1
5.1. Sulla base di tali rilievi il CTU ha elaborato un computo metrico, basato sul Prezziario Regionale Piemonte del 2019, al fine di determinare i costi relativi alle macroopere eseguite sulla strada vicinale oggetto di causa e ripartirli in base a quanto risultante dall'accordo intervenuto tra le parti, ovvero in base alle singole unità abitative. Tanto risulta dalla tabella elaborata dal CTU e avente ad oggetto il dettaglio dei costi di rifacimento – sistemazione del tratto di strada di accesso, riportata a pag. 57 dell'elaborato peritale. Per quanto emergente all'esito delle valutazioni effettuate dal CTU, ammontano a complessivi euro 20.510,68 i costi sostenuti dall'attore per il pagamento delle fatture delle imprese ME e AT GI s.r.l., quanto al rifacimento e ripristino del tratto di strada, di cui euro 9.719,26 a carico della convenuta, compresi i costi di rifacimento dell'altro tratto di strada, di proprietà del NI,
5 pari ad euro 10.791,42, ripartiti tra i condomini e, quanto alla quota a carico del CP_1 dell'importo di euro 1.732,93, per un complessivo importo di euro 11.452,19 a carico della convenuta.
5.2. A tali costi si assommano quelli tecnici relativi alla progettazione e direzione dei lavori, affidata al GE. , che aveva richiesto un onorario pari ad euro 3.000,00 CP_4 oltre accessori, ritenuto del tutto congruo dal CTU. Tali costi ammontano, per la quota a carico della società , ad euro 1.815,79 per quanto concerne il tratto di strada CP_1 insistente sulla quota di sua proprietà ed euro 325,54 per quanto concerne la quota di competenza dell'altro tratto di strada. È appena il caso di evidenziare che anche tali costi, per quanto accertato dal CTU, sono stati “suddivisi tra i vari Condomini utilizzatori in base al numero delle unità abitative, ovvero, quanto al n. 22 unità”, come CP_1 osservato dal CTU, con la conseguenza che deve ritenersi superato il rilievo della convenuta in ordine alla arbitraria applicazione delle tabelle millesimali.
5.3. All'esito delle valutazioni compiute e delle compiute, puntuali e motivate repliche alle osservazioni formulate dal Consulente della parte convenuta, il CTU ha stimato in complessivi euro 24.353,68 i costi per le opere di ripristino della strada e i relativi costi tecnici, quantificando in euro 13.593,52 l'importo a carico della società convenuta. Per tutte le osservazioni fin qui esposte, la domanda attorea deve ritenersi pienamente provata, alla luce della documentazione depositata in atti e delle risultanze della CTU;
conseguentemente parte convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore del attore, della ridetta somma di euro 13.593,52. Parte_1
6. Parte convenuta ha altresì formulato eccezione riconvenzionale, volta a dedurre dall'importo dovuto alla parte attrice le somme dovute in conseguenza di lavorazioni effettuate in favore del condominio tra gli anni 2012 e 2013 e aventi ad oggetto un intervento con escavatore per la ricerca di una perdita d'acqua, un intervento per pulizia griglia vicino alla strada statale effettuato il 29 aprile 2013 e un ulteriore intervento per pulizia pozzetto e griglie vicino alla Strada Statale del 31 agosto 2013 nonché del compenso versato all'arch. tecnico della società convenuta, nei limiti della quota Pt_2 di spettanza del NI. L'eccezione è fondata.
6.1. Si deve sul punto rilevare che il non ha contestato l'esecuzione dei Parte_1 predetti lavori da parte della società convenuta in suo favore, deducendo tuttavia che tali opere si erano rese necessarie in conseguenza della rottura delle tubazioni provocata dai lavori di realizzazione del complesso da parte della società convenuta. Di tale Parte_3 prospettazione non vi è tuttavia prova;
né può essere invocata una generica risalenza di tali crediti agli anni 2012-2013, posto che ben può il creditore chiedere il pagamento della prestazione entro l'ordinario termine prescrizionale di dieci anni, fatta salva la verifica dell'intervenuta prescrizione su specifica eccezione della controparte, che difetta nel caso di specie. L'eccezione è pertanto fondata, con la conseguenza che il credito di parte attrice deve essere decurtato dell'importo di euro 1.006,50, come riportato nella nota proforma allegata alla missiva del 20 marzo 2020 (doc. 2 fascicolo parte convenuta). In conclusione, la convenuta deve essere condannata al pagamento della complessiva somma di euro 12.587,02, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo saldo.
6 7. Le spese vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, considerando lo scaglione di riferimento determinato dal valore della controversia;
tenuto conto della complessiva attività processuale svolta, dell'accoglimento della domanda attorea e del correlativo accoglimento dell'eccezione riconvenzionale formulata dalla convenuta, si ritengono sussistenti compensare le spese di lite nella misura di 1/5, ponendo i residui 4/5 a carico della convenuta soccombente. Nella stessa misura vanno poste a carico delle parti le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
7.1. Vanno altresì rimborsate le spese del consulente di parte, risultando depositate in atti le parcelle del Consulente arch. e posto che la condanna del Persona_1 soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente di cui lo stesso si sia avvalso, presuppone la prova dell'effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia già stato effettuato al momento della sentenza (C. Civ. n. 2605/2006). Giova altresì rilevare che dette spese rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare, salvo che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 co. 1 c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (C. Civ. n. 84/2013). Le spese di CTU risultano nel caso di specie eccessive, in particolare se parametrate a quelle riconosciute al CTU;
si ritiene pertanto di riconoscere tale voce nel minor importo di euro 1.600,00.
pqm
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: condanna la convenuta società in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 al pagamento, in favore del in persona dell'Amministratore p.t., Parte_1 della complessiva somma di euro 12.587,02, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo saldo;
condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, spese che si liquidano, già compensate di 1/5, nella misura di euro 4.062,00 per compensi, oltre esborsi ed oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, nonché euro 1.600,00 a titolo di rimborso per spese di CTP;
pone definitivamente a carico di parte attrice nella misura di 1/5 e della parte convenuta di 4/5 le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, fatto salvo il vincolo di solidarietà esterna. Cuneo 13 gennaio 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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