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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 02/02/2026, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 630/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RR CO, Presidente
AR AB, Relatore
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 831/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 25175/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 10 e pubblicata il 03/11/2016
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2013RM1161111 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: conclude come da atti
Resistente: conclude come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza appellata
Con l'odierno ricorso Ricorrente_2 e Ricorrente_1 insistono per la riassunzione del processo a seguito della sentenza di annullamento con rinvio emessa dalla Suprema Corte n. 24586/2023.
Il giudizio ha ad oggetto l'avviso di accertamento emesso da Agenzia delle Entrate- Territorio relativo alla rideterminazione, effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, del classamento dell'unità immobiliare sita in Roma, Indirizzo_1, di cui i due ricorrenti detenevano, all'epoca, la nuda proprietà in ragione di ½ ciascuno.
La Commissione provinciale di Roma annullava l'avviso ritenendolo immotivato e ingiustificato e la
Commissione regionale del Lazio dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'Ufficio avendo quest'ultimo impugnato la sentenza di 1 grado “per via telematica modificando la scelta effettuata dal contribuente in palese violazione della specifica normativa prevista in tema di notifica degli atti”.
La Suprema Corte, con la richiamata sentenza, accoglieva il ricorso proposto dall'Ufficio per violazione dell'art. 16 d.lgs. n. 546/1992 e del d.m. n. 163/2013 e rinviava il processo innanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria di II grado di Roma.
I motivi di ricorso e le controdeduzioni
1 Con l'odierno ricorso i contribuenti riassumono il giudizio riportandosi a tutto quanto eccepito e rilevato nelle controdeduzioni avverso l'atto di appello proposto da Agenzia delle Entrate e all'appello incidentale.
1.1 Con successiva memoria difensiva i contribuenti reiterano le proprie difese ed evidenziano, anche sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale richiamata dall'Ufficio, che l'atto impositivo deve essere motivato in maniera rigorosa, come confermato da diverse pronunce della Suprema Corte richiamate in atti. L'Ufficio rileva, infine, “come l'avviso di accertamento impugnato assolva pienamente all'obbligo di una rigorosa motivazione in relazione agli elementi che hanno interessato la microzona, incidendo sul diverso classamento delle unità immobiliari oggetto di causa, così come richiesto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 249/2017”.
All'udienza del 28.1.2026 il Collegio, all'esito della camera di consiglio, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 L'appello proposto dall'Ufficio è infondato e la sentenza impugnata va, pertanto, confermata.
Va, innanzitutto, ribadita l'ammissibilità dell'appello in esame, in conformità con quanto statuito dalla sentenza di rinvio n. 4018/2023, con conseguente rigetto delle eccezioni preliminari sollevate dai contribuenti, in quanto assorbite dalla pronuncia resa dalla Suprema Corte.
In via preliminare di merito va, innanzitutto, richiamata recente e condivisibile pronuncia della Suprema Corte secondo cui, in caso di rideterminazione del classamento di unità immobiliari private, “è necessaria una rigorosa - e cioè completa, specifica e razionale motivazione dell'atto di riclassamento. In particolare, quanto si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi dell' art. 1 comma 335 L. 311/2004,la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 22671/2019; n. 27180 de./ 2019). Ne consegue la necessità che nell'avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a modificare d'ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l'avvio della procedura di classamento. L'amministrazione comunale è tenuta peraltro ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l'area alla riqualificazione, risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156/2015). L'obbligo di motivazione in tali fattispecie, proprio in considerazione del carattere "diffuso" dell'operazione, anche secondo la Corte cost., primo dicembre 2017,
n. 249 - che. ha convalidato la legittimità del peculiare strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, in quanto esente da profili d'irragionevolezza - deve essere assolto in maniera rigorosa, in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (§7.3 Corte cos:. 249/17, cit.)..È stato altresì affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 1C403/2019). Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, Cass. n. 19810 del 23/07/2019 ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell'operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli - dicati nell'art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998, come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinché il contribuente sia posto in condizione d;
conoscere "ex ante" le ragioni che ne giustificano in concreto l'emanazione (conf. Cass. Sez. 5 n. 23051/2019;
Cass. sez. 6 - 5, n. 9770 del 08/04/2G19). ln definitiva, il contribuente, assoggettato all'iniziativa dell'ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter completamente controllare e se del caso contestare - sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale - la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della revisione del classamento di cui al comma 335 art. i della legge n. 311/2004. 2.4.Conclusivamente, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici, e quindi generici,
a rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l'atto deve contenere l'indicazione: a)degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona;
b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. N. 27180/2019; n. 22671/2019; n. 23051/2019)” (cfr. Cass. n. 1543/2020).
Nel caso in esame l'atto impugnato non indica, in maniera sufficientemente specifica, gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona in esame e, di conseguenza, le ragioni di come gli stessi abbiano inciso sul diverso classamento dell'unità immobiliare di proprietà dei contribuenti e l'Ufficio, anche nel presente giudizio, si limita a richiamare la sentenza n. 249/2017 – che peraltro prevede, in materia, la necessità di una motivazione rigorosa- senza allegare i concreti elementi valutativi utilizzati per il riclassamento in esame e la loro rilevanza rispetto all'esito finale della valutazione.
Quanto fin qui esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti difese ed eccezioni delle parti e comporta il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Spese del presente e dei precedenti gradi di giudizio di merito e di quello di legittimità liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo il principio di soccombenza, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sezione 11, in sede di rinvio della Suprema Corte;
rigetta l'appello dell'Ufficio, accoglie l'appello incidentale dei contribuenti e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Roma-Territorio, a rifondere a Ricorrente_2 e a Ricorrente_1 le spese del presente procedimento, dei precedenti gradi di merito e di quello di legittimità, liquidate in complessivi euro 8000,00 ( 1500,00 per il primo grado, 4500,00 per la presente fase e per il precedente giudizio di II grado e 2000,00 per il giudizio di legittimità), oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma li 28.1.2026
Il giudice relatore il Presidente
(dott. F. Scarzella) (dott. F. Sorrentino) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Con memoria difensiva ritualmente depositata in giudizio, Agenzia delle Entrate-Territorio ribadisce la legittimità della procedura di revisione adottata, anche alla luce di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 249/2017, che ha ribadito che la rendita catastale non costituisce un presupposto di imposta, che le tariffe d'estimo e le rendite debbano ispirarsi a principi di ragionevolezza e che la qualità del contesto di appartenenza dell'unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene non apparendo irragionevole che l'accertamento della modifica del valore degli immobili presenti in una determinata microzona abbia una ricaduta sulla rendita catastale.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RR CO, Presidente
AR AB, Relatore
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 831/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 25175/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 10 e pubblicata il 03/11/2016
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2013RM1161111 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: conclude come da atti
Resistente: conclude come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza appellata
Con l'odierno ricorso Ricorrente_2 e Ricorrente_1 insistono per la riassunzione del processo a seguito della sentenza di annullamento con rinvio emessa dalla Suprema Corte n. 24586/2023.
Il giudizio ha ad oggetto l'avviso di accertamento emesso da Agenzia delle Entrate- Territorio relativo alla rideterminazione, effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, del classamento dell'unità immobiliare sita in Roma, Indirizzo_1, di cui i due ricorrenti detenevano, all'epoca, la nuda proprietà in ragione di ½ ciascuno.
La Commissione provinciale di Roma annullava l'avviso ritenendolo immotivato e ingiustificato e la
Commissione regionale del Lazio dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'Ufficio avendo quest'ultimo impugnato la sentenza di 1 grado “per via telematica modificando la scelta effettuata dal contribuente in palese violazione della specifica normativa prevista in tema di notifica degli atti”.
La Suprema Corte, con la richiamata sentenza, accoglieva il ricorso proposto dall'Ufficio per violazione dell'art. 16 d.lgs. n. 546/1992 e del d.m. n. 163/2013 e rinviava il processo innanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria di II grado di Roma.
I motivi di ricorso e le controdeduzioni
1 Con l'odierno ricorso i contribuenti riassumono il giudizio riportandosi a tutto quanto eccepito e rilevato nelle controdeduzioni avverso l'atto di appello proposto da Agenzia delle Entrate e all'appello incidentale.
1.1 Con successiva memoria difensiva i contribuenti reiterano le proprie difese ed evidenziano, anche sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale richiamata dall'Ufficio, che l'atto impositivo deve essere motivato in maniera rigorosa, come confermato da diverse pronunce della Suprema Corte richiamate in atti. L'Ufficio rileva, infine, “come l'avviso di accertamento impugnato assolva pienamente all'obbligo di una rigorosa motivazione in relazione agli elementi che hanno interessato la microzona, incidendo sul diverso classamento delle unità immobiliari oggetto di causa, così come richiesto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 249/2017”.
All'udienza del 28.1.2026 il Collegio, all'esito della camera di consiglio, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 L'appello proposto dall'Ufficio è infondato e la sentenza impugnata va, pertanto, confermata.
Va, innanzitutto, ribadita l'ammissibilità dell'appello in esame, in conformità con quanto statuito dalla sentenza di rinvio n. 4018/2023, con conseguente rigetto delle eccezioni preliminari sollevate dai contribuenti, in quanto assorbite dalla pronuncia resa dalla Suprema Corte.
In via preliminare di merito va, innanzitutto, richiamata recente e condivisibile pronuncia della Suprema Corte secondo cui, in caso di rideterminazione del classamento di unità immobiliari private, “è necessaria una rigorosa - e cioè completa, specifica e razionale motivazione dell'atto di riclassamento. In particolare, quanto si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi dell' art. 1 comma 335 L. 311/2004,la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 22671/2019; n. 27180 de./ 2019). Ne consegue la necessità che nell'avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a modificare d'ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l'avvio della procedura di classamento. L'amministrazione comunale è tenuta peraltro ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l'area alla riqualificazione, risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156/2015). L'obbligo di motivazione in tali fattispecie, proprio in considerazione del carattere "diffuso" dell'operazione, anche secondo la Corte cost., primo dicembre 2017,
n. 249 - che. ha convalidato la legittimità del peculiare strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, in quanto esente da profili d'irragionevolezza - deve essere assolto in maniera rigorosa, in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (§7.3 Corte cos:. 249/17, cit.)..È stato altresì affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 1C403/2019). Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, Cass. n. 19810 del 23/07/2019 ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell'operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli - dicati nell'art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998, come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinché il contribuente sia posto in condizione d;
conoscere "ex ante" le ragioni che ne giustificano in concreto l'emanazione (conf. Cass. Sez. 5 n. 23051/2019;
Cass. sez. 6 - 5, n. 9770 del 08/04/2G19). ln definitiva, il contribuente, assoggettato all'iniziativa dell'ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter completamente controllare e se del caso contestare - sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale - la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della revisione del classamento di cui al comma 335 art. i della legge n. 311/2004. 2.4.Conclusivamente, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici, e quindi generici,
a rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l'atto deve contenere l'indicazione: a)degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona;
b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. N. 27180/2019; n. 22671/2019; n. 23051/2019)” (cfr. Cass. n. 1543/2020).
Nel caso in esame l'atto impugnato non indica, in maniera sufficientemente specifica, gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona in esame e, di conseguenza, le ragioni di come gli stessi abbiano inciso sul diverso classamento dell'unità immobiliare di proprietà dei contribuenti e l'Ufficio, anche nel presente giudizio, si limita a richiamare la sentenza n. 249/2017 – che peraltro prevede, in materia, la necessità di una motivazione rigorosa- senza allegare i concreti elementi valutativi utilizzati per il riclassamento in esame e la loro rilevanza rispetto all'esito finale della valutazione.
Quanto fin qui esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti difese ed eccezioni delle parti e comporta il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Spese del presente e dei precedenti gradi di giudizio di merito e di quello di legittimità liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo il principio di soccombenza, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sezione 11, in sede di rinvio della Suprema Corte;
rigetta l'appello dell'Ufficio, accoglie l'appello incidentale dei contribuenti e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Roma-Territorio, a rifondere a Ricorrente_2 e a Ricorrente_1 le spese del presente procedimento, dei precedenti gradi di merito e di quello di legittimità, liquidate in complessivi euro 8000,00 ( 1500,00 per il primo grado, 4500,00 per la presente fase e per il precedente giudizio di II grado e 2000,00 per il giudizio di legittimità), oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma li 28.1.2026
Il giudice relatore il Presidente
(dott. F. Scarzella) (dott. F. Sorrentino) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Con memoria difensiva ritualmente depositata in giudizio, Agenzia delle Entrate-Territorio ribadisce la legittimità della procedura di revisione adottata, anche alla luce di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 249/2017, che ha ribadito che la rendita catastale non costituisce un presupposto di imposta, che le tariffe d'estimo e le rendite debbano ispirarsi a principi di ragionevolezza e che la qualità del contesto di appartenenza dell'unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene non apparendo irragionevole che l'accertamento della modifica del valore degli immobili presenti in una determinata microzona abbia una ricaduta sulla rendita catastale.