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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 27/10/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati: IA SEBASTIANI Presidente ET DI ROBERTO Giudice rel. Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 2402/2024 promossa da:
(c.f. ) nato alla Spezia il 31.12.1978 e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f. ) nata a [...] il [...], entrambi rappresentati
[...] C.F._2 e difesi dall'avv. Bendini e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 75/2025 del 24.02.2025, passata in giudicato, questo Tribunale ha già pronunciato la separazione personale tra le parti, omologando le condizioni concordate. La causa è stata rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio, formulata con lo stesso atto introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c. L'udienza prevista per la nuova comparizione personale dei coniugi, a seguito di apposita istanza, è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Nelle note di trattazione scritta depositate le parti hanno quindi confermato di non volersi riconciliare e di non aver nel frattempo ripreso alcuna forma di comunione materiale e spirituale, insistendo altresì per la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“2) La dimora coniugale ubicata nel Comune di Calice al Cornoviglio Loc. martinello n. 2 unita mente rimane assegnata al sig. : i coniugi hanno già suddiviso con atto che si allega i beni Parte_1 contenuti nel domicilio coniugale tra loro (doc. 4);
3) la Sig.ra ilascerà al marito l'immobile coniugale entro il 30/06/2025. Pt_2 ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
4) la Sig.ra si impegna a trasferire al Sig. che accetta la proprietà pari ad ½ Pt_2 Parte_1 dell'intero immobile domicilio coniugale sito in Calice al Cornoviglio Loc. martinello n. 2 e censito al CU del detto Comune al Fgl. 25 map. 73 sub 4 map. 74 sub. 3 e map. 633 nonché dei terreni circostanti censiti al CT del predetto Comune al Fgl 25 map 81: pertanto la Sig.ra i impegna Pt_2 a trasferire al Sig. tutta la quota a lei pervenuta pari ad ½ dell'intero di tutti gli immobili Parte_1 di cui al Rogito Notaio di Sarzana Rep 1156 del 25/9/2019 e registrato a La Spezia il Per_1 30/9/2019 al n. 7003 serie 1T e trascritto a la Spezia il 30/9/2019 al n. 6048 reg. part.: tale trasferimento avverrà davanti al Notaio entro 10 giorni dalla data in cui la sentenza di Per_1 omologa della separazione sarà divenuta definitiva eventualmente anche a mezzo atto di rinuncia all'impugnazione in sede notarile e con ogni onere notarile a carico del Sig. ; Parte_1
5) il Sig. si impegna a rimborsare alla Sig.ra la somma di euro 16.000,00 di cui Parte_1 Pt_2 euro 3.000,00 alla sottoscrizione del presente ricorso ed euro 13.000,00 entro la data del 31/5/2025;
6) le parti concordano che sia il trasferimento che il rimborso previsto nelle predette condizioni hanno causa nella regolazione definitiva dei rapporti patrimoniali della famiglia e tengono conto dell'apporto di ciascun coniuge alla costituzione del patrimonio familiare;
7) il Sig. , quale unico mutuatario, rimarrà gravato del mutuo ipotecario gravante sul bene Parte_1 immobile oggetto della predetta compravendita e di cui al Rogito Notaio Rep 1157 del Per_1 25/9/2019 registrato a La Spezia il 30/9/2019 al n. 7004 serie 1T e di cui all'iscrizione ipoteca ria Agenzia Territorio La Spezia del 30/9/2019 n. 1133 reg. Part.;
8) le parti, in considerazione delle rispettive capacità economiche, ad eccezione delle condizioni patrimoniali qui pattuite, rinunciano a qualsiasi forma di contributo economico dell'uno nei confronti dell'altro;
9) le parti prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ai fini della validità per l'espatrio.
10) le parti si danno, altresì, atto di aver già risolto ogni questione patrimoniale, sicché tra le stesse non sussiste alcuna ulteriore pendenza. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”. Tanto premesso, nel merito può osservarsi che il comportamento processuale delle parti ed il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 per ottenere lo scioglimento del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge (come da ultimo modificata). La domanda in punto status va, pertanto, accolta. Quanto alle condizioni del divorzio, l'accordo raggiunto può essere omologato, le pattuizioni concordate essendo conformi a legge. PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra e Parte_1 Pt_2
, generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in data 26.06.2018 a Vezzano Ligure (SP), con
[...] atto trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune per l'anno 2018, al numero 5, parte I;
- omologa le condizioni concordate di divorzio, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza. La Spezia, 23.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
ET Di BE IA BA