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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/07/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2286 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato CAROTTA MICHELE
e
, C.F. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato CARLI ANNALISA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“1. Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Controparte_1
, atto iscritto nel registro del Comune di FE, anno 1998, Parte II, Serie A, Atto n. 50, Parte_1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente l'annotazione della emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. Darsi atto che entrambi i coniugi sono percettori di reddito per cui ciascuno dei due provvederà al proprio mantenimento;
3. Affidarsi il figlio minore (che raggiungerà la maggiore età il 16 maggio 2025) ad entrambi i Per_1
pagina 1 di 4 genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione del padre e con facoltà per la madre di vederlo e tenerlo con sé secondo seguenti tempi e modalità che verranno concordate tra i genitori;
4. Ciascuno dei due genitori provvederà al mantenimento diretto del minore e a farsi carico di tutte le spese ordinarie effettuate nell'interesse del figlio per il tempo in cui lo stesso permarrà con il genitore stesso.
5. Ciascuno dei due genitori provvederà inoltre al pagamento delle spese straordinarie sostenute a beneficio del minore: ciascuno dei due genitori sarà chiamato a rifondere all'altro genitore il 50% delle spese straordinarie sostenute e di cui al protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza fino a quanto Per_1 avrà compiuto 20 anni;
successivamente, il padre si farà carico del 70% delle spese straordinarie mentre la madre ne sopporterà il restante 30%. Il tutto sino a quando sarà divenuto economicamente Per_1 autosufficiente.
6. A titolo di liquidazione una tantum in relazione al mantenimento della sig.ra ai sensi Controparte_1 dell'art. 5 comma 8 della legge 898/1970, il sig. si impegna a concedere, come in effetti Parte_1 concede con la sottoscrizione del verbale di comparizione dei coniugi e sull'accordo delle parti, alla sig.ra
, che accetta, il diritto di abitazione gratuito ex art. 1022 c.c. relativo all'abitazione di Controparte_1
IO MA (VI), Via Madonnetta 15 di proprietà di , fino a quando il figlio Parte_1
avrà compiuto venti anni di età. Per_1
7. Spese legali integralmente compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 20/06/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473 bis 49
c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in FE (BL) in data 03/07/1998.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al verbale del 19/09/2024, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 457/2024 pubblicata in data 27/09/2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 15/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Preliminarmente, va osservato che il figlio è divenuto maggiorenne nelle more del giudizio e, Per_1
pagina 2 di 4 pertanto, nulla deve disporsi in ordine al suo affidamento e collocamento.
Le ulteriori domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n.
457/2024 del 27/09/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di provvedere direttamente al mantenimento ordinario del figlio mentre le spese straordinarie relative allo stesso saranno sostenute da entrambi i genitori nella Per_1 misura del 50% ciascuno fino a quanto avrà compiuto 20 anni;
successivamente, il padre si farà Per_1 carico del 70% delle spese straordinarie mentre la madre ne sopporterà il restante 30%; ritiene il
Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, a titolo di liquidazione una tantum in relazione al mantenimento della sig.ra ai sensi dell'art. 5 comma 8 della legge 898/1970, il sig. Controparte_1
si impegna a concedere, come in effetti concede con la sottoscrizione del verbale di Parte_1 comparizione dei coniugi e sull'accordo delle parti, alla sig.ra , che accetta, il diritto di Controparte_1 abitazione gratuito ex art. 1022 c.c. relativo all'abitazione di IO MA (VI), Via Madonnetta
15 di proprietà di , fino a quando il figlio avrà compiuto venti anni di età. Ritiene Parte_1 Per_1 il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, atteso che la pattuizione suddetta appare equa;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta. pagina 3 di 4
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1 CP_1 in FE (BL) il 03/07/1998 alle condizioni in epigrafe riportate, con l'eccezione del punto n. 3
[...] relativo ad affidamento e collocamento del figlio poiché divenuto maggiorenne;
Per_1
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
FE (BL) al n. 50, parte II, serie A, anno 1998;
c) dichiara equa la pattuizione a titolo di liquidazione una tantum;
d) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'1/7/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2286 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato CAROTTA MICHELE
e
, C.F. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato CARLI ANNALISA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“1. Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Controparte_1
, atto iscritto nel registro del Comune di FE, anno 1998, Parte II, Serie A, Atto n. 50, Parte_1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente l'annotazione della emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. Darsi atto che entrambi i coniugi sono percettori di reddito per cui ciascuno dei due provvederà al proprio mantenimento;
3. Affidarsi il figlio minore (che raggiungerà la maggiore età il 16 maggio 2025) ad entrambi i Per_1
pagina 1 di 4 genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione del padre e con facoltà per la madre di vederlo e tenerlo con sé secondo seguenti tempi e modalità che verranno concordate tra i genitori;
4. Ciascuno dei due genitori provvederà al mantenimento diretto del minore e a farsi carico di tutte le spese ordinarie effettuate nell'interesse del figlio per il tempo in cui lo stesso permarrà con il genitore stesso.
5. Ciascuno dei due genitori provvederà inoltre al pagamento delle spese straordinarie sostenute a beneficio del minore: ciascuno dei due genitori sarà chiamato a rifondere all'altro genitore il 50% delle spese straordinarie sostenute e di cui al protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza fino a quanto Per_1 avrà compiuto 20 anni;
successivamente, il padre si farà carico del 70% delle spese straordinarie mentre la madre ne sopporterà il restante 30%. Il tutto sino a quando sarà divenuto economicamente Per_1 autosufficiente.
6. A titolo di liquidazione una tantum in relazione al mantenimento della sig.ra ai sensi Controparte_1 dell'art. 5 comma 8 della legge 898/1970, il sig. si impegna a concedere, come in effetti Parte_1 concede con la sottoscrizione del verbale di comparizione dei coniugi e sull'accordo delle parti, alla sig.ra
, che accetta, il diritto di abitazione gratuito ex art. 1022 c.c. relativo all'abitazione di Controparte_1
IO MA (VI), Via Madonnetta 15 di proprietà di , fino a quando il figlio Parte_1
avrà compiuto venti anni di età. Per_1
7. Spese legali integralmente compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 20/06/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473 bis 49
c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in FE (BL) in data 03/07/1998.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al verbale del 19/09/2024, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 457/2024 pubblicata in data 27/09/2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 15/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Preliminarmente, va osservato che il figlio è divenuto maggiorenne nelle more del giudizio e, Per_1
pagina 2 di 4 pertanto, nulla deve disporsi in ordine al suo affidamento e collocamento.
Le ulteriori domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n.
457/2024 del 27/09/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di provvedere direttamente al mantenimento ordinario del figlio mentre le spese straordinarie relative allo stesso saranno sostenute da entrambi i genitori nella Per_1 misura del 50% ciascuno fino a quanto avrà compiuto 20 anni;
successivamente, il padre si farà Per_1 carico del 70% delle spese straordinarie mentre la madre ne sopporterà il restante 30%; ritiene il
Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, a titolo di liquidazione una tantum in relazione al mantenimento della sig.ra ai sensi dell'art. 5 comma 8 della legge 898/1970, il sig. Controparte_1
si impegna a concedere, come in effetti concede con la sottoscrizione del verbale di Parte_1 comparizione dei coniugi e sull'accordo delle parti, alla sig.ra , che accetta, il diritto di Controparte_1 abitazione gratuito ex art. 1022 c.c. relativo all'abitazione di IO MA (VI), Via Madonnetta
15 di proprietà di , fino a quando il figlio avrà compiuto venti anni di età. Ritiene Parte_1 Per_1 il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, atteso che la pattuizione suddetta appare equa;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta. pagina 3 di 4
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1 CP_1 in FE (BL) il 03/07/1998 alle condizioni in epigrafe riportate, con l'eccezione del punto n. 3
[...] relativo ad affidamento e collocamento del figlio poiché divenuto maggiorenne;
Per_1
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
FE (BL) al n. 50, parte II, serie A, anno 1998;
c) dichiara equa la pattuizione a titolo di liquidazione una tantum;
d) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'1/7/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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