Articolo 14 della Legge 12 febbraio 1958, n. 126
Articolo 13Articolo 15
Versione
27 marzo 1958
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Versione
1 gennaio 1993
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Versione
9 febbraio 1993
Art. 14. (Consorzi per le strade vicinali di uso pubblico).
La costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446 , per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, e' obbligatoria.
In assenza di iniziativa da parte degli utenti o del Comune, alla costituzione del consorzio provvede di ufficio il prefetto. ((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 come modificato dall'Avviso di Rettifica (in G.U. 9/2/1993, n. 32) ha confermato l'abrogazione del presente provvedimento ad eccezione dell'art.14.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1993
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