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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 31/05/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 294/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 31/05/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza fissata per la data odierna del 15.5.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE
- lette le note depositate, nelle quali le parti costituite hanno precisato le conclusioni;
- rilevato che, nonostante la rinuncia all'eredità di da parte di Persona_1 CP_1
, anche nell'interesse dei figli minori di quest'ultima (come da documentazione
[...]
depositata dalla parte attrice nel fascicolo telematico in data 15.5.2023), lo scrivente non ha espressamente revocato l'ordine di integrazione del contraddittorio disposto all'esito della prima udienza del 21.6.2022;
Il Giudice
1. revoca l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di;
CP_1
2. pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., senza dare lettura del dispositivo, sia perché pronunciata entro trenta giorni dalla data originariamente fissata per la medesima udienza (come espressamente consentito dal comma 3 della predetta disposizione, in seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. 149/2022), sia per la sostituzione di quest'ultima con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 294/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 294/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 294 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022,
promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. Annalisa PITTORRA (C.F. C.F._2
, elettivamente domiciliati a Nuoro, via Catte n.1, presso lo studio del C.F._3
difensore;
attori
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._4
Cristina MELE (C.F. ), elettivamente domiciliata a Olbia, via Cavour C.F._5
n. 28, presso lo studio del difensore;
convenuta
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 294/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 2 CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori (rassegnate nell'atto di citazione e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 14.5.2025):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla premessa, l'incapacità di intendere e di volere del sig. al momento Persona_1
della donazione, datata allo 07.08.2017, raccolta con atto del Notaio Dott. , Persona_2
Rep. n°. 13456, registrato a Nuoro, lo 09.08.2017 al n°. 6529.1/2017;
2) per l'effetto, annullare la predetta donazione, condannando a restituire ai sig.ri Pt_1
primo e , in qualità di eredi legittimi del sig. , i beni
[...] Parte_2 Persona_1
sopra emarginati;
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Nell'interesse della convenuta (riformulate nella prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c.
e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 14.5.2025):
“1) Rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando per
l'effetto l'atto di donazione redato tramite il notaio , rep. 13456, raccolta Persona_2
n.8318 del 7 agosto 2017;
2) Confermare l'ammettersi della prova testimoniale così come riportato nell'atto introduttivo;
Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto dinanzi a questo Tribunale , esponendo Controparte_2
quanto segue:
a. il 23.11.2021 a Nuoro era deceduto ab intestato (nato a [...] Persona_1
il 12.12.1944), lasciando a succedergli i germani, ossia esso attore e CP_3
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Proc. n. 294/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 3 , la quale, tuttavia aveva rinunciato all'eredità insieme al figlio Per_1 Pt_3
, ciò comportando la chiamata in rappresentazione delle altre due figlie,
[...]
e ; Parte_2 CP_1
b. con atto pubblico sottoscritto il 7.8.2017 (atto a rogito del Notaio, dott.
[...]
rep. n. 13456) il de cuius aveva donato a , Per_2 Controparte_2
la nuda proprietà, riservando a sé l'usufrutto, delle unità immobiliari site a Posada,
via Aldo Moro n. 3, piano terra e primo piano, censite nel N.C.E.U. di detto
Comune al foglio 73, particella 620, sub. 9, provenienti dalla soppressione delle particelle n. 2 e n.8;
c. a loro dire, sussistevano i presupposti per l'annullamento della suddetta donazione ai sensi dell'art. 775 c.c., poiché:
i. all'epoca del rogito il donante era incapace d'intendere e volere, laddove:
o dal 2006 il de cuius aveva avuto i primi problemi di salute, con conseguenti ripercussioni sulle attività quotidiane e la necessità di assistenza continuativa, quest'ultima fornita dalla convenuta, assunta come badante;
o l'1.10.2015 il era stato sottoposto a visita medica dal dott. Per_1
Specialista in Geriatria presso l'Ospedale di San Persona_3
Francesco di Nuoro, il quale aveva diagnosticato una demenza vascolare e una sindrome ansioso- depressiva da trattare con terapia e con successivi controlli;
o il 23.9.2015 il suddetto specialista aveva certificato che il era Per_1
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Proc. n. 294/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 4 affetto da ben due anni da “deficit della memoria recente, allucinazioni
visive e uditive, con disorientamento temporale, deficit della memoria
recente e della memoria di fissazione agnosia digitale, deficit
nell'esecuzione di comandi semplici e complessi, turbe di tipo prassico
costruttivo, turbe di tipo prassico ideativo, deficit della concentrazione,
del giudizio e del pensiero astratto, (lo stesso aveva evidenziato un
grave stato di disordine psichico che andava a privare il paziente
dell'attitudine a determinarsi in modo libero e cosciente)”;
ii. la convenuta era a conoscenza dello stato di salute del defunto e, quindi,
del fatto che non fosse in grado di porre in essere atti di straordinaria amministrazione, ivi compresa la donazione immobiliare oggetto di causa.
Gli attori hanno quindi concluso domandando l'accertamento della capacità d'intendere e di volere di all'epoca della donazione sopra menzionate e il Persona_1
conseguente annullamento di quest'ultima.
2. Con comparsa di risposta, depositata l'1.6.2022, ha Controparte_2
contestato la fondatezza della domanda formulata dagli attori, sostenendo quanto segue:
a. i problemi di salute accusati nel 2006 da (ictus ischemico) si Persona_1
erano rivelati meramente transitori e non avevano compromesso la sua capacità di compiere atti di straordinaria amministrazione, ivi compresa la donazione oggetto di causa – al Notaio rogante era stata esibita la documentazione del CSM di
Siniscola, attestante la sussistenza delle facoltà mentali e cognitive – avente peraltro ad oggetto la nuda proprietà di una porzione di 75 mq., non già dell'intero
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Proc. n. 294/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 5 immobile sito nei piani primo e secondo del fabbricato;
b. tale atto di liberalità trovava infatti giustificazione nella gratitudine manifestata da vero essa convenuta, la quale era l'unica ad averlo assistito nel Persona_1
periodo compreso tra il 2006 e il decesso, nonostante l'ostilità manifestatale dall'attore , il quale nel 2020 aveva sporto denuncia nei suoi Parte_1
confronti al fine di allontanarla dall'abitazione del fratello.
3. Nell'udienza cartolare del 21.6.2022, il giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , erede legittima del donante CP_1 Per_1
e, quindi, litisconsorte necessaria nel presente giudizio.
[...]
4. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 13.07.2023 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 15.7.2023 ai sensi del comma 3 di detta disposizione – stante la rinuncia da parte di sé e per i propri figli minori, previa autorizzazione Parte_4
del giudice tutelare – all'eredità di , il giudice ha assegnato alle parti i Persona_1
termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
5. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 21.11.2023 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 22.11.2023 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice ha rigettato le richieste di prova orale formulate dalle parti e ha nominato CTU il dott.
al quale col successivo provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del Persona_4
17.1.2024 è stato conferito il seguente incarico peritale:
“Letti gli atti e i documenti prodotti, sentite le parti e i loro consulenti, effettuato ogni
opportuno accertamento, il CTU dica, ove possibile, se fosse capace di Persona_1
intendere e di volere al momento della stipula del contratto di donazione del 18.12.2019”.
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Proc. n. 294/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 6 6. Il 10.1.2025 il dott. ha depositato l'elaborato, in relazione al quale, con decreto Per_4
reso il 16.1.2025 il giudice ha liquidato al CTU complessivi 2.458,06 euro (oltre ad oneri previdenziali e IVA di legge) a titolo di onorari, ponendo definitivamente l'importo a carico delle parti, in solido tra loro nei rapporti con l'ausiliare.
7. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 16.1.2025 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 17.1.2025 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice ha rinviato all'udienza del 15.5.2025 (disponendone contestualmente la sostituzione con il deposito di note scritte) per la precisazione delle conclusioni e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti il termine fino al 24.4.2025 per il deposito di note conclusive.
8. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 15.5.2025 ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note nelle quali hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe;
in data odierna, il giudice ha revocato l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di (la quale, nelle more, aveva rinunciato all'eredità di CP_1 [...]
per sé e per i figli minori, previa autorizzazione del giudice tutelare, Persona_5
come da documentazione depositata nel fascicolo telematico il 15.5.2023) e ha pronunciato la presente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
9. La domanda di annullamento formulata da e Parte_1 Parte_2
deve essere respinta.
9.1 Ai sensi dell'art. 775, comma 1, c.c., “La donazione fatta da persona che, sebbene non
interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di
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Proc. n. 294/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 7 intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta, può essere annullata
su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa”.
In tale fattispecie il legislatore ha impiegato la medesima definizione di incapacità
contenuta negli artt. 591, comma 2, n. 3, c.c. e art. 428 c.c., in tema di annullamento,
rispettivamente, del testamento e degli atti compiuti da persona incapace di intendere o di volere, pur non menzionando, rispetto al comma 2 della norma da ultimo citata,
l'ulteriore presupposto della mala fede dell'altro contraente.
9.2 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “ai fini della sussistenza dell'incapacità
di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio ex art. 428 cod.
civ., non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo
sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una
volontà cosciente;
la prova di tale condizione non richiede la dimostrazione che il
soggetto, al momento di compiere l'atto, versasse in uno stato patologico tale da far venir
meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che
queste fossero perturbate al punto da impedire una seria valutazione del contenuto e
degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente;
la prova di questa
condizione può essere data con ogni mezzo o in base ad indizi e presunzioni che anche da
soli, se del caso, possono essere decisivi per la sua configurabilità, essendo il giudice di
merito libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in
un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre, secondo una valutazione
incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da congrue argomentazioni, scevre da vizi
logici ed errori di diritto (Cass. Sez. 2, n. 13659 del 30/05/2017; Sez. 2, Sentenza n.
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 294/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 8 12532 del 08/06/2011; Sez. 2, Sentenza n. 2085 del 23/02/1995)” (Cass. n. 19874/2024,
n. 36363/2023, n. 25118/2023)), insegnamento che trova applicazione anche nell'ipotesi di impugnativa di negozi stipulati nella forma dell'atto pubblico, il quale “fa fede fino a
querela di falso soltanto relativamente alla provenienza del documento dal pubblico
ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese e agli altri fatti dal
medesimo compiuti, non estendendosi tale efficacia probatoria anche ai giudizi valutativi
eventualmente espressi, tra i quali va compreso quello relativo al possesso, da parte dei
contraenti, della capacità di intendere e di volere” (Cass. n. 27489/2019).
9.3 Alla luce delle allegazioni delle parti, della documentazione prodotta e delle conclusioni alle quali è pervenuto il CTU – la cui relazione è stata predisposta con metodo corretto ed esente da vizi logici, dalla quale il giudice non ha pertanto motivo di discostarsi – le ragioni che giustificano il rigetto della domanda di annullamento formulata dagli attori sono le seguenti.
a. Come evidenziato nell'elaborato peritale, dalle certificazioni cliniche versate in atti dalle parti (rispettivamente, il certificato dell'1.10.2025 con l'atto di citazione e gli altri certificati con la comparsa di risposta), si apprende che:
i. l'1.10.2015, secondo il dott. specialista in Geriatria Persona_3
dell'Ospedale San Francesco di Nuoro, “da circa 2 anni Persona_1
presenta deficit della memoria recente e della memoria di fissazione con
incompleta rievocazione delle parole appena sentite o appena lette,
acalculia, agnosia digitale, deficit nell'esecuzione di comandi semplici e
complessi, turbe di tipo prassico e ideativo, deficit della concentrazione,
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Proc. n. 294/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 9 del giudizio e del pensiero astratto…alterazione del tono dell'umore di tipo
depressivo… ha bisogno di assistenza nella pulizia della propria persona,
nel prendere i vestiti..si alimenta autonomamente ed ha occasionali episodi
di incontinenza urinaria.. più compromessa l'autonomia nelle attività
strumentali della vita quotidiana per cui il paziente risponde al telefono
ma non compone il numero, è completamente incapace di fare qualunque
tipo di acquisto, ha bisogno di cibi già preparati e di essere servito.. è
incapace di assumere da solo i farmaci e provvede alle spese e ai conti
quotidiani ma ha bisogno di aiuto per le operazioni maggiori”;
ii. l'11.4.2016 la dott.ssa , specialista in Neurologia del Persona_6
Poliambulatorio di Siniscola, aveva rilevato “MMSE 22,3/30-BADL 4/6-
IADL 4/8. Vigile, orientato nel tempo e nello spazio e nelle persone;
tranquillo e sufficientemente collaborante;
funzioni cognitive
apparentemente adeguate per età…C:MCI in paziente con esiti motori
stabilizzati di pregressi insulti ischemico-emorragici cerebrali e segni di
atrofia corticale diffusa”;
iii. in seguito a tre visite del paziente, il dott. , specialista in Persona_7
Psichiatria del Centro di Salute Mentale di Siniscola, aveva riportato che:
o il 19.5.2017: “Accede al colloquio volentieri, lucido, adeguato nel
comportamento…La memoria a breve termine presenta delle lacune
mnesiche di fissazione, mentre è nella norma la memoria a lungo
termine. Orientato nello spazio, nel tempo e verso le persone. Buone le
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Proc. n. 294/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 10 capacità di comprensione e attenzione… istinti vitali conservati e le
capacità di insight… i nessi associativi sono integri. Le capacità
intellettive sono sufficienti e adeguate al grado socio-culturale e all'età
cronologica del paziente. Sono conservate le capacità di critica,
autocritica e giudizio. In conclusione il sig. è nelle facoltà Per_1
mentali e cognitive per provvedere ai propri interessi”;
o il 27.7.2017 “Accede al colloquio volentieri, lucido, adeguato nel
comportamento…La memoria a breve termine presenta delle lacune
mnesiche di fissazione, mentre è nella norma la memoria a lungo
termine. Orientato nello spazio, nel tempo e verso le persone. Buone le
capacità di comprensione e attenzione… istinti vitali conservati e le
capacità di insight… i nessi associativi sono integri. Le capacità
intellettive sono sufficienti e adeguate al grado socio-culturale e all'età
cronologica del paziente. Sono conservate le capacità di critica,
autocritica e giudizio. In conclusione il sig. è nelle facoltà Per_1
mentali e cognitive per provvedere ai propri interessi”;
o il 29.11.2019 “Accede al colloquio volentieri, lucido, mnesico,
adeguato nel comportamento…La memoria a breve termine presenta
delle lacune mnesiche di fissazione, mentre è nella norma la memoria a
lungo termine. Orientato nello spazio, nel tempo e verso le persone.
Buone le capacità di comprensione e attenzione… istinti vitali
conservati e le capacità di insight… i nessi associativi sono integri. Le
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Proc. n. 294/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 11 capacità intellettive sono sufficientemente adeguate al grado socio-
culturale e all'età cronologica del paziente. Sono conservate le
capacità di critica e giudizio. In conclusione il sig. è nelle Per_1
facoltà mentali e cognitive per provvedere ai propri interessi”.
b. Previo rilievo dell'assenza di documentazione clinica che consentisse di stimare l'insorgenza della sintomatologia neurologica affliggente , in Persona_1
relazione alle diverse patologie già accertate all'epoca dell'atto di liberalità
oggetto di causa (agosto 2017) (Diabete Mellito Insulino Dipendente, Retinopatia
diabetica in OO, Polineuropatia s-m, Ipertensione Arteriosa, Esiti stabilizzati di pregresso Ictus Ischemico (1998), Pregresso Ematoma cerebrale Destro (2013),
Pregresso trauma cranico in caduta accidentale in esotossicosi (2014), Emiparesi
sn con insufficienza statico-dinamica, Demenza Vascolare e Sindrome Ansioso-
depressiva), in base ai certificati menzionati nel punto a che precede, il CTU ha osservato che:
i. tra le suddette patologie, quelle rilevanti ai fini della valutazione de qua
erano l'ictus ischemico del 1998, l'ematoma cerebrale Destro del 2013, il trauma cranico del 2014 e la demenza vascolare, siccome tali da costituire,
“in potenza, un substrato organico atto a scatenare una sintomatologia
variabile, in grado, o meno, di determinare al contempo una modulazione
in senso deficitario della capacità di comprendere e determinare i propri
atti”;
ii. il cluster psicopatologico emergente dal certificato del dott. Per_3
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Proc. n. 294/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 12 dell'1.10.2015, “apparentemente intrusivo in particolar modo per ciò che
concerneva le attività strumentali di vita quotidiana appare tuttavia
ampiamente ridimensionato nelle stime successive, redatte da Specialisti
Neurologo e Psichiatra nel periodo immediatamente antecedente alla
stipula della donazione (Aprile 2016-Maggio/Luglio 2017), nonché
successivo (Novembre 2019). Dalle medesime si evince un quadro di più
che soddisfacente compenso psicopatologico e funzionale”;
se, da un lato, infatti, nel suddetto certificato del 2015 si segnalava
“deficit nello svolgimento di attività strumentali quotidiane da parte del
Periziando. Questi, infatti, risultava non essere in grado di svolgere
autonomamente mansioni quali cucinare, comporre numeri telefonici,
assumere i farmaci, effettuare spese , badare all'igiene personale”,
dall'esame obiettivo effettuato dal dott. non si evincevano “in alcun Per_3
modo alterazioni franche dello stato di coscienza e vigilanza, modulazioni
in senso deficitario dei contenuti ideici o delle capacità di comprensione,
alterazioni marcate delle sensopercezioni o dell'esame di realtà”, mentre nei certificati successivi “è stata poi delineata un'evoluzione in senso
francamente migliorativo, con incremento nei punteggi riscontrati al
MMSE, IADL ed il riscontro di un più che soddisfacente compenso
globale” (relazione tecnica, pag. 16);
iii. in particolare, nel certificato redatto dal dott. in data 27.7.2017, Per_7
ossia circa venti giorni prima della sottoscrizione dell'atto pubblico di
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Proc. n. 294/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 13 donazione, il paziente “si presentava alla stima psichiatrica lucido,
adeguato mnesico, nei 3 assi. Evidenziava capacità intellettive sufficienti e
adeguate al grado socio-culturale e all'età cronologica, con certificata
conservazione delle capacità di critica, autocritica e giudizio. In
conclusione, a detta dello Specialista Psichiatra che lo sottopose a
valutazione, il sig. si trovava “nelle facoltà mentali e cognitive per Per_1
provvedere ai propri interessi”, stabilità confermata all'esito della successiva visita del 21.11.2019;
iv. in conclusione, il 7.8.2017 non versava “in uno stato di Persona_1
incapacità naturale tale da inficiare le capacità di comprendere il
significato delle proprie azioni e di autodeterminarsi. Persona_1
era dunque, in data 07/08/2017 una persona cosciente, vigile, che – sulla
base della documentazione clinica già ampiamente esposta, non
presentava deficitarie capacità di gestire gli atti di straordinaria
amministrazione, con particolare riferimento alla stipula di qualsiasi tipo
di atto”.
c. Nelle osservazioni alla bozza di relazione peritale, riproposte nella sua memoria conclusiva depositata il 29.4.2025 (tardivamente, laddove era stato assegnato il termine del 24.4.2025, osservazioni comunque nuovamente trascritte nelle note sostitutive dell'udienza del 15.5.2025), la parte attrice ha contestato la correttezza delle conclusioni alle quali è pervenuto il CTU, laddove a suo dire quest'ultimo non avrebbe tenuto in debita considerazione i deficit cognitivi da cui era affetto
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Proc. n. 294/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 14 in base ai certificati dell'1.10.2015 e dell'11.4.2016, basandosi Persona_1
sostanzialmente sugli ultimi tre certificati redatti dal dott. , i quali, molto Per_7
simili tra loro, sarebbero stati richiesti dall'odierna convenuta (uno di essi proprio in prossimità della stipulazione del contratto) proprio in ordine alla capacità del paziente di provvedere ai propri interessi, senza che tuttavia quest'ultimo sia stato sottoposto a test cognitivi e comportamentali.
d. Tali osservazioni – in disparte le allusioni al fatto che le visite mediche effettuate dal dott. , chieste da parte della convenuta (la quale era peraltro presente Per_7
anche alla visita dell'11.4.2016, in cui si legge che la visita era stata chiesta
“dall'interessato”) fossero volte a precostituire una prova di capacità di intendere e di volere del donante (sia prima, sia dopo l'atto di liberalità), le quali costituiscono mere allegazioni prive di qualsivoglia elemento a supporto – non sono condivisibili.
Nella prospettazione degli attori, rispetto al certificato dell'1.10.2015, quello dell'11.4.2016 “non rileva dati maggiormente confortanti sullo stato clinico del
paziente; infatti, il sig. , il quale all'epoca della visita aveva 72 anni di età, Per_1
sottoposto al test Mini Mental Status di OL (questionario somministrato ai
pazienti affetti da demenza), appare con un punteggio pari a 23: tale esito implica
un'alterazione dello stato cognitivo funzionale che trova, poi, conferma nella
diagnosi, presente nella stessa certificazione, di “atrofia corticale diffusa”, i cui
effetti sono: il disorientamento temporale con difficoltà a ricordare gli eventi
recenti, difficoltà nel trovare le parole per esprimersi e riduzione dell'iniziativa,
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Proc. n. 294/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 15 disturbi della memoria e del linguaggio con difficoltà anche nella comprensione”
(pagine 2-3 delle note conclusive depositate il 29.4.2025).
In relazione a tale documento dell'11.4.2016, ritenuto evidentemente attendibile dagli stessi attori, questi ultimi (i quali non hanno prodotto in causa neppure una relazione medico-legale di parte, per quanto quest'ultima abbia la valenza di mera allegazione difensiva) traggono conclusioni cliniche totalmente
Per_ avulse dal contenuto del certificato redatto dalla dott.ssa , ove, all'esito dei valori riscontrati nei test ai quali il paziente era stato sottoposto – sebbene rilevando “esiti motori stabilizzati di pregressi insulti ischemico-emorragici
cerebrali e segni di atrofia corticale diffusa” – si legge chiaramente che
Contr quest'ultimo “All' , vigile, orientato nel tempo-spazio e nelle persone;
tranquillo e sufficientemente collaborante;
funzioni cognitive apparentemente
adeguate per età (discalculia, deficit di concentrazione..), asse timico normo-
orientato; stazione eretta su base allargata, deambulazione paretica a sn;
emiparesi sn a prevalenza brachiale;
occasionale incontinenza urinaria”),
valutazione ben differente rispetto a quella dell'ottobre 2015 (peraltro, l'unica eseguita da un medico specialista in geriatria, non già in neurologia o in psichiatrica, come le successive).
e. In questo quadro – tenuto conto delle considerazioni che precedono, quanto alla prova per testimoni dedotta dalla parte attrice nella sua seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.:
i. deve confermarsi la valutazione con cui sono state rigettate dette istanze
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 294/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 16 istruttorie, del tutto inidonee a fornire elementi utili in ordine alla capacità
di intendere e di volere di all'epoca dell'atto dispositivo Persona_1
impugnato, laddove i capitoli formulati sul punto non vertevano su fatti specifici e collocati in un contesto cronologico ben determinato (siccome preceduti dalle espressioni “dall'anno 2006”, “con il tempo”, “a seguito
dell'aggravarsi”), bensì su circostanze generiche e plasticamente tendenti a far esprimere valutazioni (“iniziava ad accusare problemi di salute e ciò
trovava ripercussioni anche nel compimento delle ordinarie attività di
vita”, “progressivamente degenerando, tanto da rendere necessarie delle
visite geriatriche che evidenziavano il grave stato di disordine psichico di
questo”, “a causa del suo precario stato di salute, era soggetto a diversi
ricoveri ospedalieri”);
ii. la medesima deve comunque intendersi rinunciata, non avendo gli attori formulato la subordinata istruttoria nelle note di precisazione delle conclusioni, ossia quelle sostitutive dell'udienza del 15.5.2025 (così come nelle note conclusive depositate il 29.4.2025), richiamato il consolidato insegnamento secondo cui “la parte che si sia vista rigettare dal giudice di
primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle in modo
specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo
generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse
devono ritenersi abbandonate e non possono essere riproposte in sede di
impugnazione (p. es. Cass. 25 gennaio 2022, n. 2129; Cass. 10 novembre
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 294/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 17 2021, n. 33103; Cass. 20 novembre 2020, n. 26523; Cass. 31 maggio 2019,
n. 15029; Cass. 7 marzo 2019, n. 6590; Cass. 27 febbraio 2019, n. 5741;
Cass. 3 agosto 2017, n. 19352; Cass. 10 agosto 2016, n. 16886; Cass. 4
agosto 2016, n. 16290; Cass. 27 aprile 2011, n. 9410; Cass. 14 ottobre
2008, n. 25157)” (Cass. n. 30374/2024).
10. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico di e Controparte_5
, in solido tra loro, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la Parte_2
compensazione neppure parziale tra le parti
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile – non essendo noto il valore del bene oggetto della donazione di cui gli attori hanno chiesto l'annullamento –
ritenuta congrua l'applicazione dello scaglione compreso tra 26.000,01 euro e 52.000,00
euro (ossia il minimo ordinariamente applicabile ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto
D.M., sul punto, tra le tante, Cass. n. 11684/2023):
a. con riduzione del 30% per i compensi delle fasi di studio e introduttiva, atteso il livello non elevato di complessità della controversia in fatto e in diritto, avente unicamente ad oggetto la valutazione sull'incapacità di intendere e di volere del donante, in ordine a cui nei loro primi atti le parti hanno speso argomentazioni evidentemente scarne, oltre a depositare pochi documenti a corredo;
b. con riduzione del 30% per i compensi della fase istruttoria, considerato che la convenuta non ha depositato documenti ulteriori rispetto a quelli prodotti
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Proc. n. 294/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 18 unitamente alla comparsa di risposta, non ha nominato un proprio consulente di parte (né risulta che abbia partecipato attivamente alle operazioni peritali), nonché
tenuto conto della mancata ammissione delle prove orali chieste dalle parti;
c. con riduzione della metà per i compensi della fase decisionale, laddove nella sua memoria conclusiva la convenuta si è limitata a prendere atto degli esiti favorevoli della consulenza tecnica d'ufficio ed a ribadire genericamente la contestazione in ordine alla fondatezza della domanda formulata dall'attrice.
Non compete a l'aumento contemplato dall'art. 4, Parte_5
comma 2, del suddetto D.M. per la difesa contro più soggetti aventi la stessa posizione processuale, aumento controbilanciato dalla riduzione prevista dal successivo comma 4
della medesima disposizione, stante la totale sovrapponibilità delle difese articolate nei confronti dei due attori.
11. Nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU – liquidate con decreto reso il 16.1.2025
in complessivi 2.458,06 euro (oltre ad oneri previdenziali e IVA di legge) a titolo di onorari – debbono essere poste interamente a carico degli attori, considerato che, anche in considerazione degli esiti dell'accertamento peritale, la domanda di annullamento formulata da questi ultimi deve essere respinta.
PER QUESTI MOTIVI
12. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. rigetta la domanda di annullamento formulata da e Parte_1
; Parte_2
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 294/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 19 b. condanna e , in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2
rimborsare a le spese processuali, così liquidate: Controparte_2
€ 643,30 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 543,90 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 1.176,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 850,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 3.213,70 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge:
c. dispone che, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU – liquidate con decreto reso il 16.1.2025 in complessivi 2.458,06 euro (oltre ad oneri previdenziali e IVA di legge) a titolo di onorari – siano interamente poste a carico di
[...]
e . Parte_1 Parte_2
Nuoro, 31.5.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 294/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 20
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 31/05/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza fissata per la data odierna del 15.5.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE
- lette le note depositate, nelle quali le parti costituite hanno precisato le conclusioni;
- rilevato che, nonostante la rinuncia all'eredità di da parte di Persona_1 CP_1
, anche nell'interesse dei figli minori di quest'ultima (come da documentazione
[...]
depositata dalla parte attrice nel fascicolo telematico in data 15.5.2023), lo scrivente non ha espressamente revocato l'ordine di integrazione del contraddittorio disposto all'esito della prima udienza del 21.6.2022;
Il Giudice
1. revoca l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di;
CP_1
2. pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., senza dare lettura del dispositivo, sia perché pronunciata entro trenta giorni dalla data originariamente fissata per la medesima udienza (come espressamente consentito dal comma 3 della predetta disposizione, in seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. 149/2022), sia per la sostituzione di quest'ultima con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 294/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 294/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 294 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022,
promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. Annalisa PITTORRA (C.F. C.F._2
, elettivamente domiciliati a Nuoro, via Catte n.1, presso lo studio del C.F._3
difensore;
attori
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._4
Cristina MELE (C.F. ), elettivamente domiciliata a Olbia, via Cavour C.F._5
n. 28, presso lo studio del difensore;
convenuta
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 294/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 2 CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori (rassegnate nell'atto di citazione e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 14.5.2025):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla premessa, l'incapacità di intendere e di volere del sig. al momento Persona_1
della donazione, datata allo 07.08.2017, raccolta con atto del Notaio Dott. , Persona_2
Rep. n°. 13456, registrato a Nuoro, lo 09.08.2017 al n°. 6529.1/2017;
2) per l'effetto, annullare la predetta donazione, condannando a restituire ai sig.ri Pt_1
primo e , in qualità di eredi legittimi del sig. , i beni
[...] Parte_2 Persona_1
sopra emarginati;
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Nell'interesse della convenuta (riformulate nella prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c.
e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 14.5.2025):
“1) Rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando per
l'effetto l'atto di donazione redato tramite il notaio , rep. 13456, raccolta Persona_2
n.8318 del 7 agosto 2017;
2) Confermare l'ammettersi della prova testimoniale così come riportato nell'atto introduttivo;
Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto dinanzi a questo Tribunale , esponendo Controparte_2
quanto segue:
a. il 23.11.2021 a Nuoro era deceduto ab intestato (nato a [...] Persona_1
il 12.12.1944), lasciando a succedergli i germani, ossia esso attore e CP_3
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Proc. n. 294/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 3 , la quale, tuttavia aveva rinunciato all'eredità insieme al figlio Per_1 Pt_3
, ciò comportando la chiamata in rappresentazione delle altre due figlie,
[...]
e ; Parte_2 CP_1
b. con atto pubblico sottoscritto il 7.8.2017 (atto a rogito del Notaio, dott.
[...]
rep. n. 13456) il de cuius aveva donato a , Per_2 Controparte_2
la nuda proprietà, riservando a sé l'usufrutto, delle unità immobiliari site a Posada,
via Aldo Moro n. 3, piano terra e primo piano, censite nel N.C.E.U. di detto
Comune al foglio 73, particella 620, sub. 9, provenienti dalla soppressione delle particelle n. 2 e n.8;
c. a loro dire, sussistevano i presupposti per l'annullamento della suddetta donazione ai sensi dell'art. 775 c.c., poiché:
i. all'epoca del rogito il donante era incapace d'intendere e volere, laddove:
o dal 2006 il de cuius aveva avuto i primi problemi di salute, con conseguenti ripercussioni sulle attività quotidiane e la necessità di assistenza continuativa, quest'ultima fornita dalla convenuta, assunta come badante;
o l'1.10.2015 il era stato sottoposto a visita medica dal dott. Per_1
Specialista in Geriatria presso l'Ospedale di San Persona_3
Francesco di Nuoro, il quale aveva diagnosticato una demenza vascolare e una sindrome ansioso- depressiva da trattare con terapia e con successivi controlli;
o il 23.9.2015 il suddetto specialista aveva certificato che il era Per_1
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Proc. n. 294/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 4 affetto da ben due anni da “deficit della memoria recente, allucinazioni
visive e uditive, con disorientamento temporale, deficit della memoria
recente e della memoria di fissazione agnosia digitale, deficit
nell'esecuzione di comandi semplici e complessi, turbe di tipo prassico
costruttivo, turbe di tipo prassico ideativo, deficit della concentrazione,
del giudizio e del pensiero astratto, (lo stesso aveva evidenziato un
grave stato di disordine psichico che andava a privare il paziente
dell'attitudine a determinarsi in modo libero e cosciente)”;
ii. la convenuta era a conoscenza dello stato di salute del defunto e, quindi,
del fatto che non fosse in grado di porre in essere atti di straordinaria amministrazione, ivi compresa la donazione immobiliare oggetto di causa.
Gli attori hanno quindi concluso domandando l'accertamento della capacità d'intendere e di volere di all'epoca della donazione sopra menzionate e il Persona_1
conseguente annullamento di quest'ultima.
2. Con comparsa di risposta, depositata l'1.6.2022, ha Controparte_2
contestato la fondatezza della domanda formulata dagli attori, sostenendo quanto segue:
a. i problemi di salute accusati nel 2006 da (ictus ischemico) si Persona_1
erano rivelati meramente transitori e non avevano compromesso la sua capacità di compiere atti di straordinaria amministrazione, ivi compresa la donazione oggetto di causa – al Notaio rogante era stata esibita la documentazione del CSM di
Siniscola, attestante la sussistenza delle facoltà mentali e cognitive – avente peraltro ad oggetto la nuda proprietà di una porzione di 75 mq., non già dell'intero
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Proc. n. 294/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 5 immobile sito nei piani primo e secondo del fabbricato;
b. tale atto di liberalità trovava infatti giustificazione nella gratitudine manifestata da vero essa convenuta, la quale era l'unica ad averlo assistito nel Persona_1
periodo compreso tra il 2006 e il decesso, nonostante l'ostilità manifestatale dall'attore , il quale nel 2020 aveva sporto denuncia nei suoi Parte_1
confronti al fine di allontanarla dall'abitazione del fratello.
3. Nell'udienza cartolare del 21.6.2022, il giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , erede legittima del donante CP_1 Per_1
e, quindi, litisconsorte necessaria nel presente giudizio.
[...]
4. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 13.07.2023 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 15.7.2023 ai sensi del comma 3 di detta disposizione – stante la rinuncia da parte di sé e per i propri figli minori, previa autorizzazione Parte_4
del giudice tutelare – all'eredità di , il giudice ha assegnato alle parti i Persona_1
termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
5. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 21.11.2023 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 22.11.2023 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice ha rigettato le richieste di prova orale formulate dalle parti e ha nominato CTU il dott.
al quale col successivo provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del Persona_4
17.1.2024 è stato conferito il seguente incarico peritale:
“Letti gli atti e i documenti prodotti, sentite le parti e i loro consulenti, effettuato ogni
opportuno accertamento, il CTU dica, ove possibile, se fosse capace di Persona_1
intendere e di volere al momento della stipula del contratto di donazione del 18.12.2019”.
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Proc. n. 294/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 6 6. Il 10.1.2025 il dott. ha depositato l'elaborato, in relazione al quale, con decreto Per_4
reso il 16.1.2025 il giudice ha liquidato al CTU complessivi 2.458,06 euro (oltre ad oneri previdenziali e IVA di legge) a titolo di onorari, ponendo definitivamente l'importo a carico delle parti, in solido tra loro nei rapporti con l'ausiliare.
7. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 16.1.2025 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 17.1.2025 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice ha rinviato all'udienza del 15.5.2025 (disponendone contestualmente la sostituzione con il deposito di note scritte) per la precisazione delle conclusioni e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti il termine fino al 24.4.2025 per il deposito di note conclusive.
8. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 15.5.2025 ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note nelle quali hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe;
in data odierna, il giudice ha revocato l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di (la quale, nelle more, aveva rinunciato all'eredità di CP_1 [...]
per sé e per i figli minori, previa autorizzazione del giudice tutelare, Persona_5
come da documentazione depositata nel fascicolo telematico il 15.5.2023) e ha pronunciato la presente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
9. La domanda di annullamento formulata da e Parte_1 Parte_2
deve essere respinta.
9.1 Ai sensi dell'art. 775, comma 1, c.c., “La donazione fatta da persona che, sebbene non
interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di
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Proc. n. 294/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 7 intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta, può essere annullata
su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa”.
In tale fattispecie il legislatore ha impiegato la medesima definizione di incapacità
contenuta negli artt. 591, comma 2, n. 3, c.c. e art. 428 c.c., in tema di annullamento,
rispettivamente, del testamento e degli atti compiuti da persona incapace di intendere o di volere, pur non menzionando, rispetto al comma 2 della norma da ultimo citata,
l'ulteriore presupposto della mala fede dell'altro contraente.
9.2 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “ai fini della sussistenza dell'incapacità
di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio ex art. 428 cod.
civ., non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo
sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una
volontà cosciente;
la prova di tale condizione non richiede la dimostrazione che il
soggetto, al momento di compiere l'atto, versasse in uno stato patologico tale da far venir
meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che
queste fossero perturbate al punto da impedire una seria valutazione del contenuto e
degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente;
la prova di questa
condizione può essere data con ogni mezzo o in base ad indizi e presunzioni che anche da
soli, se del caso, possono essere decisivi per la sua configurabilità, essendo il giudice di
merito libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in
un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre, secondo una valutazione
incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da congrue argomentazioni, scevre da vizi
logici ed errori di diritto (Cass. Sez. 2, n. 13659 del 30/05/2017; Sez. 2, Sentenza n.
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Proc. n. 294/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 8 12532 del 08/06/2011; Sez. 2, Sentenza n. 2085 del 23/02/1995)” (Cass. n. 19874/2024,
n. 36363/2023, n. 25118/2023)), insegnamento che trova applicazione anche nell'ipotesi di impugnativa di negozi stipulati nella forma dell'atto pubblico, il quale “fa fede fino a
querela di falso soltanto relativamente alla provenienza del documento dal pubblico
ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese e agli altri fatti dal
medesimo compiuti, non estendendosi tale efficacia probatoria anche ai giudizi valutativi
eventualmente espressi, tra i quali va compreso quello relativo al possesso, da parte dei
contraenti, della capacità di intendere e di volere” (Cass. n. 27489/2019).
9.3 Alla luce delle allegazioni delle parti, della documentazione prodotta e delle conclusioni alle quali è pervenuto il CTU – la cui relazione è stata predisposta con metodo corretto ed esente da vizi logici, dalla quale il giudice non ha pertanto motivo di discostarsi – le ragioni che giustificano il rigetto della domanda di annullamento formulata dagli attori sono le seguenti.
a. Come evidenziato nell'elaborato peritale, dalle certificazioni cliniche versate in atti dalle parti (rispettivamente, il certificato dell'1.10.2025 con l'atto di citazione e gli altri certificati con la comparsa di risposta), si apprende che:
i. l'1.10.2015, secondo il dott. specialista in Geriatria Persona_3
dell'Ospedale San Francesco di Nuoro, “da circa 2 anni Persona_1
presenta deficit della memoria recente e della memoria di fissazione con
incompleta rievocazione delle parole appena sentite o appena lette,
acalculia, agnosia digitale, deficit nell'esecuzione di comandi semplici e
complessi, turbe di tipo prassico e ideativo, deficit della concentrazione,
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Proc. n. 294/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 9 del giudizio e del pensiero astratto…alterazione del tono dell'umore di tipo
depressivo… ha bisogno di assistenza nella pulizia della propria persona,
nel prendere i vestiti..si alimenta autonomamente ed ha occasionali episodi
di incontinenza urinaria.. più compromessa l'autonomia nelle attività
strumentali della vita quotidiana per cui il paziente risponde al telefono
ma non compone il numero, è completamente incapace di fare qualunque
tipo di acquisto, ha bisogno di cibi già preparati e di essere servito.. è
incapace di assumere da solo i farmaci e provvede alle spese e ai conti
quotidiani ma ha bisogno di aiuto per le operazioni maggiori”;
ii. l'11.4.2016 la dott.ssa , specialista in Neurologia del Persona_6
Poliambulatorio di Siniscola, aveva rilevato “MMSE 22,3/30-BADL 4/6-
IADL 4/8. Vigile, orientato nel tempo e nello spazio e nelle persone;
tranquillo e sufficientemente collaborante;
funzioni cognitive
apparentemente adeguate per età…C:MCI in paziente con esiti motori
stabilizzati di pregressi insulti ischemico-emorragici cerebrali e segni di
atrofia corticale diffusa”;
iii. in seguito a tre visite del paziente, il dott. , specialista in Persona_7
Psichiatria del Centro di Salute Mentale di Siniscola, aveva riportato che:
o il 19.5.2017: “Accede al colloquio volentieri, lucido, adeguato nel
comportamento…La memoria a breve termine presenta delle lacune
mnesiche di fissazione, mentre è nella norma la memoria a lungo
termine. Orientato nello spazio, nel tempo e verso le persone. Buone le
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 294/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 10 capacità di comprensione e attenzione… istinti vitali conservati e le
capacità di insight… i nessi associativi sono integri. Le capacità
intellettive sono sufficienti e adeguate al grado socio-culturale e all'età
cronologica del paziente. Sono conservate le capacità di critica,
autocritica e giudizio. In conclusione il sig. è nelle facoltà Per_1
mentali e cognitive per provvedere ai propri interessi”;
o il 27.7.2017 “Accede al colloquio volentieri, lucido, adeguato nel
comportamento…La memoria a breve termine presenta delle lacune
mnesiche di fissazione, mentre è nella norma la memoria a lungo
termine. Orientato nello spazio, nel tempo e verso le persone. Buone le
capacità di comprensione e attenzione… istinti vitali conservati e le
capacità di insight… i nessi associativi sono integri. Le capacità
intellettive sono sufficienti e adeguate al grado socio-culturale e all'età
cronologica del paziente. Sono conservate le capacità di critica,
autocritica e giudizio. In conclusione il sig. è nelle facoltà Per_1
mentali e cognitive per provvedere ai propri interessi”;
o il 29.11.2019 “Accede al colloquio volentieri, lucido, mnesico,
adeguato nel comportamento…La memoria a breve termine presenta
delle lacune mnesiche di fissazione, mentre è nella norma la memoria a
lungo termine. Orientato nello spazio, nel tempo e verso le persone.
Buone le capacità di comprensione e attenzione… istinti vitali
conservati e le capacità di insight… i nessi associativi sono integri. Le
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 294/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 11 capacità intellettive sono sufficientemente adeguate al grado socio-
culturale e all'età cronologica del paziente. Sono conservate le
capacità di critica e giudizio. In conclusione il sig. è nelle Per_1
facoltà mentali e cognitive per provvedere ai propri interessi”.
b. Previo rilievo dell'assenza di documentazione clinica che consentisse di stimare l'insorgenza della sintomatologia neurologica affliggente , in Persona_1
relazione alle diverse patologie già accertate all'epoca dell'atto di liberalità
oggetto di causa (agosto 2017) (Diabete Mellito Insulino Dipendente, Retinopatia
diabetica in OO, Polineuropatia s-m, Ipertensione Arteriosa, Esiti stabilizzati di pregresso Ictus Ischemico (1998), Pregresso Ematoma cerebrale Destro (2013),
Pregresso trauma cranico in caduta accidentale in esotossicosi (2014), Emiparesi
sn con insufficienza statico-dinamica, Demenza Vascolare e Sindrome Ansioso-
depressiva), in base ai certificati menzionati nel punto a che precede, il CTU ha osservato che:
i. tra le suddette patologie, quelle rilevanti ai fini della valutazione de qua
erano l'ictus ischemico del 1998, l'ematoma cerebrale Destro del 2013, il trauma cranico del 2014 e la demenza vascolare, siccome tali da costituire,
“in potenza, un substrato organico atto a scatenare una sintomatologia
variabile, in grado, o meno, di determinare al contempo una modulazione
in senso deficitario della capacità di comprendere e determinare i propri
atti”;
ii. il cluster psicopatologico emergente dal certificato del dott. Per_3
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Proc. n. 294/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 12 dell'1.10.2015, “apparentemente intrusivo in particolar modo per ciò che
concerneva le attività strumentali di vita quotidiana appare tuttavia
ampiamente ridimensionato nelle stime successive, redatte da Specialisti
Neurologo e Psichiatra nel periodo immediatamente antecedente alla
stipula della donazione (Aprile 2016-Maggio/Luglio 2017), nonché
successivo (Novembre 2019). Dalle medesime si evince un quadro di più
che soddisfacente compenso psicopatologico e funzionale”;
se, da un lato, infatti, nel suddetto certificato del 2015 si segnalava
“deficit nello svolgimento di attività strumentali quotidiane da parte del
Periziando. Questi, infatti, risultava non essere in grado di svolgere
autonomamente mansioni quali cucinare, comporre numeri telefonici,
assumere i farmaci, effettuare spese , badare all'igiene personale”,
dall'esame obiettivo effettuato dal dott. non si evincevano “in alcun Per_3
modo alterazioni franche dello stato di coscienza e vigilanza, modulazioni
in senso deficitario dei contenuti ideici o delle capacità di comprensione,
alterazioni marcate delle sensopercezioni o dell'esame di realtà”, mentre nei certificati successivi “è stata poi delineata un'evoluzione in senso
francamente migliorativo, con incremento nei punteggi riscontrati al
MMSE, IADL ed il riscontro di un più che soddisfacente compenso
globale” (relazione tecnica, pag. 16);
iii. in particolare, nel certificato redatto dal dott. in data 27.7.2017, Per_7
ossia circa venti giorni prima della sottoscrizione dell'atto pubblico di
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Proc. n. 294/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 13 donazione, il paziente “si presentava alla stima psichiatrica lucido,
adeguato mnesico, nei 3 assi. Evidenziava capacità intellettive sufficienti e
adeguate al grado socio-culturale e all'età cronologica, con certificata
conservazione delle capacità di critica, autocritica e giudizio. In
conclusione, a detta dello Specialista Psichiatra che lo sottopose a
valutazione, il sig. si trovava “nelle facoltà mentali e cognitive per Per_1
provvedere ai propri interessi”, stabilità confermata all'esito della successiva visita del 21.11.2019;
iv. in conclusione, il 7.8.2017 non versava “in uno stato di Persona_1
incapacità naturale tale da inficiare le capacità di comprendere il
significato delle proprie azioni e di autodeterminarsi. Persona_1
era dunque, in data 07/08/2017 una persona cosciente, vigile, che – sulla
base della documentazione clinica già ampiamente esposta, non
presentava deficitarie capacità di gestire gli atti di straordinaria
amministrazione, con particolare riferimento alla stipula di qualsiasi tipo
di atto”.
c. Nelle osservazioni alla bozza di relazione peritale, riproposte nella sua memoria conclusiva depositata il 29.4.2025 (tardivamente, laddove era stato assegnato il termine del 24.4.2025, osservazioni comunque nuovamente trascritte nelle note sostitutive dell'udienza del 15.5.2025), la parte attrice ha contestato la correttezza delle conclusioni alle quali è pervenuto il CTU, laddove a suo dire quest'ultimo non avrebbe tenuto in debita considerazione i deficit cognitivi da cui era affetto
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Proc. n. 294/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 14 in base ai certificati dell'1.10.2015 e dell'11.4.2016, basandosi Persona_1
sostanzialmente sugli ultimi tre certificati redatti dal dott. , i quali, molto Per_7
simili tra loro, sarebbero stati richiesti dall'odierna convenuta (uno di essi proprio in prossimità della stipulazione del contratto) proprio in ordine alla capacità del paziente di provvedere ai propri interessi, senza che tuttavia quest'ultimo sia stato sottoposto a test cognitivi e comportamentali.
d. Tali osservazioni – in disparte le allusioni al fatto che le visite mediche effettuate dal dott. , chieste da parte della convenuta (la quale era peraltro presente Per_7
anche alla visita dell'11.4.2016, in cui si legge che la visita era stata chiesta
“dall'interessato”) fossero volte a precostituire una prova di capacità di intendere e di volere del donante (sia prima, sia dopo l'atto di liberalità), le quali costituiscono mere allegazioni prive di qualsivoglia elemento a supporto – non sono condivisibili.
Nella prospettazione degli attori, rispetto al certificato dell'1.10.2015, quello dell'11.4.2016 “non rileva dati maggiormente confortanti sullo stato clinico del
paziente; infatti, il sig. , il quale all'epoca della visita aveva 72 anni di età, Per_1
sottoposto al test Mini Mental Status di OL (questionario somministrato ai
pazienti affetti da demenza), appare con un punteggio pari a 23: tale esito implica
un'alterazione dello stato cognitivo funzionale che trova, poi, conferma nella
diagnosi, presente nella stessa certificazione, di “atrofia corticale diffusa”, i cui
effetti sono: il disorientamento temporale con difficoltà a ricordare gli eventi
recenti, difficoltà nel trovare le parole per esprimersi e riduzione dell'iniziativa,
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Proc. n. 294/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 15 disturbi della memoria e del linguaggio con difficoltà anche nella comprensione”
(pagine 2-3 delle note conclusive depositate il 29.4.2025).
In relazione a tale documento dell'11.4.2016, ritenuto evidentemente attendibile dagli stessi attori, questi ultimi (i quali non hanno prodotto in causa neppure una relazione medico-legale di parte, per quanto quest'ultima abbia la valenza di mera allegazione difensiva) traggono conclusioni cliniche totalmente
Per_ avulse dal contenuto del certificato redatto dalla dott.ssa , ove, all'esito dei valori riscontrati nei test ai quali il paziente era stato sottoposto – sebbene rilevando “esiti motori stabilizzati di pregressi insulti ischemico-emorragici
cerebrali e segni di atrofia corticale diffusa” – si legge chiaramente che
Contr quest'ultimo “All' , vigile, orientato nel tempo-spazio e nelle persone;
tranquillo e sufficientemente collaborante;
funzioni cognitive apparentemente
adeguate per età (discalculia, deficit di concentrazione..), asse timico normo-
orientato; stazione eretta su base allargata, deambulazione paretica a sn;
emiparesi sn a prevalenza brachiale;
occasionale incontinenza urinaria”),
valutazione ben differente rispetto a quella dell'ottobre 2015 (peraltro, l'unica eseguita da un medico specialista in geriatria, non già in neurologia o in psichiatrica, come le successive).
e. In questo quadro – tenuto conto delle considerazioni che precedono, quanto alla prova per testimoni dedotta dalla parte attrice nella sua seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.:
i. deve confermarsi la valutazione con cui sono state rigettate dette istanze
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Proc. n. 294/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 16 istruttorie, del tutto inidonee a fornire elementi utili in ordine alla capacità
di intendere e di volere di all'epoca dell'atto dispositivo Persona_1
impugnato, laddove i capitoli formulati sul punto non vertevano su fatti specifici e collocati in un contesto cronologico ben determinato (siccome preceduti dalle espressioni “dall'anno 2006”, “con il tempo”, “a seguito
dell'aggravarsi”), bensì su circostanze generiche e plasticamente tendenti a far esprimere valutazioni (“iniziava ad accusare problemi di salute e ciò
trovava ripercussioni anche nel compimento delle ordinarie attività di
vita”, “progressivamente degenerando, tanto da rendere necessarie delle
visite geriatriche che evidenziavano il grave stato di disordine psichico di
questo”, “a causa del suo precario stato di salute, era soggetto a diversi
ricoveri ospedalieri”);
ii. la medesima deve comunque intendersi rinunciata, non avendo gli attori formulato la subordinata istruttoria nelle note di precisazione delle conclusioni, ossia quelle sostitutive dell'udienza del 15.5.2025 (così come nelle note conclusive depositate il 29.4.2025), richiamato il consolidato insegnamento secondo cui “la parte che si sia vista rigettare dal giudice di
primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle in modo
specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo
generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse
devono ritenersi abbandonate e non possono essere riproposte in sede di
impugnazione (p. es. Cass. 25 gennaio 2022, n. 2129; Cass. 10 novembre
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Proc. n. 294/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 17 2021, n. 33103; Cass. 20 novembre 2020, n. 26523; Cass. 31 maggio 2019,
n. 15029; Cass. 7 marzo 2019, n. 6590; Cass. 27 febbraio 2019, n. 5741;
Cass. 3 agosto 2017, n. 19352; Cass. 10 agosto 2016, n. 16886; Cass. 4
agosto 2016, n. 16290; Cass. 27 aprile 2011, n. 9410; Cass. 14 ottobre
2008, n. 25157)” (Cass. n. 30374/2024).
10. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico di e Controparte_5
, in solido tra loro, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la Parte_2
compensazione neppure parziale tra le parti
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile – non essendo noto il valore del bene oggetto della donazione di cui gli attori hanno chiesto l'annullamento –
ritenuta congrua l'applicazione dello scaglione compreso tra 26.000,01 euro e 52.000,00
euro (ossia il minimo ordinariamente applicabile ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto
D.M., sul punto, tra le tante, Cass. n. 11684/2023):
a. con riduzione del 30% per i compensi delle fasi di studio e introduttiva, atteso il livello non elevato di complessità della controversia in fatto e in diritto, avente unicamente ad oggetto la valutazione sull'incapacità di intendere e di volere del donante, in ordine a cui nei loro primi atti le parti hanno speso argomentazioni evidentemente scarne, oltre a depositare pochi documenti a corredo;
b. con riduzione del 30% per i compensi della fase istruttoria, considerato che la convenuta non ha depositato documenti ulteriori rispetto a quelli prodotti
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Proc. n. 294/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 18 unitamente alla comparsa di risposta, non ha nominato un proprio consulente di parte (né risulta che abbia partecipato attivamente alle operazioni peritali), nonché
tenuto conto della mancata ammissione delle prove orali chieste dalle parti;
c. con riduzione della metà per i compensi della fase decisionale, laddove nella sua memoria conclusiva la convenuta si è limitata a prendere atto degli esiti favorevoli della consulenza tecnica d'ufficio ed a ribadire genericamente la contestazione in ordine alla fondatezza della domanda formulata dall'attrice.
Non compete a l'aumento contemplato dall'art. 4, Parte_5
comma 2, del suddetto D.M. per la difesa contro più soggetti aventi la stessa posizione processuale, aumento controbilanciato dalla riduzione prevista dal successivo comma 4
della medesima disposizione, stante la totale sovrapponibilità delle difese articolate nei confronti dei due attori.
11. Nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU – liquidate con decreto reso il 16.1.2025
in complessivi 2.458,06 euro (oltre ad oneri previdenziali e IVA di legge) a titolo di onorari – debbono essere poste interamente a carico degli attori, considerato che, anche in considerazione degli esiti dell'accertamento peritale, la domanda di annullamento formulata da questi ultimi deve essere respinta.
PER QUESTI MOTIVI
12. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. rigetta la domanda di annullamento formulata da e Parte_1
; Parte_2
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 294/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 19 b. condanna e , in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2
rimborsare a le spese processuali, così liquidate: Controparte_2
€ 643,30 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 543,90 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 1.176,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 850,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 3.213,70 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge:
c. dispone che, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU – liquidate con decreto reso il 16.1.2025 in complessivi 2.458,06 euro (oltre ad oneri previdenziali e IVA di legge) a titolo di onorari – siano interamente poste a carico di
[...]
e . Parte_1 Parte_2
Nuoro, 31.5.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
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Proc. n. 294/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 20