TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/05/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 302/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 302/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. BRUNETTI VINCENZO
e nata a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. BRUNETTI VINCENZO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/02/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 28/07/1991 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in PIANELLA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 24/04/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 24/05/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 4 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) i sig.ri e vivranno nella casa comune in Parte_1 Controparte_1
ES (PE) Viale della Liberazione n. 7 int. 10, con l'obbligo del reciproco rispetto, il coniuge avrà un anno di tempo per trasferire la propria Parte_1
residenza nel luogo che riterrà più opportuno e in considerazione delle proprie esigenze;
2) i beni mobili che costituivano la casa coniugale, come sopra meglio specificato, resteranno di proprietà di a cui resterà l'uso Controparte_1 dell'appartamento sine die;
3) provvederà ad iniziare l'attività di dottore Controparte_1
Commercialista, per anno 1 (uno) usufruirà gratuitamente di tutti i servizi (luce, gas, software, hardware etc.) dello studio di proprietà del coniuge , Parte_1 avendo a disposizione di una stanza all'interno dello studio stesso.
Trascorso il periodo indicato dovrà trasferire la propria attività in altro ufficio da lei prescelto.
4) Non sarà previsto nessun versamento a titolo di alimenti tra i coniugi, il conto cointestato verrà tenuto in essere e per un periodo di anni uno i coniugi si impegnano a non effettuare prelievi se non di comune accordo, successivamente le somme in essere e i relativi investimenti verranno ripartite equamente tra i coniugi.
L'affitto dell'immobile in ES (PE) Via Vado di Sole 8 sarà equamente ripartito tra i coniugi.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIANELLA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva pagina 3 di 4 preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 24/04/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 22/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 302/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. BRUNETTI VINCENZO
e nata a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. BRUNETTI VINCENZO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/02/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 28/07/1991 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in PIANELLA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 24/04/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 24/05/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 4 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) i sig.ri e vivranno nella casa comune in Parte_1 Controparte_1
ES (PE) Viale della Liberazione n. 7 int. 10, con l'obbligo del reciproco rispetto, il coniuge avrà un anno di tempo per trasferire la propria Parte_1
residenza nel luogo che riterrà più opportuno e in considerazione delle proprie esigenze;
2) i beni mobili che costituivano la casa coniugale, come sopra meglio specificato, resteranno di proprietà di a cui resterà l'uso Controparte_1 dell'appartamento sine die;
3) provvederà ad iniziare l'attività di dottore Controparte_1
Commercialista, per anno 1 (uno) usufruirà gratuitamente di tutti i servizi (luce, gas, software, hardware etc.) dello studio di proprietà del coniuge , Parte_1 avendo a disposizione di una stanza all'interno dello studio stesso.
Trascorso il periodo indicato dovrà trasferire la propria attività in altro ufficio da lei prescelto.
4) Non sarà previsto nessun versamento a titolo di alimenti tra i coniugi, il conto cointestato verrà tenuto in essere e per un periodo di anni uno i coniugi si impegnano a non effettuare prelievi se non di comune accordo, successivamente le somme in essere e i relativi investimenti verranno ripartite equamente tra i coniugi.
L'affitto dell'immobile in ES (PE) Via Vado di Sole 8 sarà equamente ripartito tra i coniugi.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIANELLA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva pagina 3 di 4 preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 24/04/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 22/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4