CASS
Sentenza 4 giugno 2024
Sentenza 4 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2024, n. 22561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22561 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA RE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EN SESSA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DO CC A., che ha concluso chiedendo l'annullamento limitatamente alla contestazione di cui al capo c); inammissibile nel resto;
letta la memoria a firma del difensore del ricorrente, avv. MARIO PELLEGRINO, che ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20.11.2023 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado emessa, all'esito di giudizio abbreviato, dal G.U.P. presso il Tribunale della medesima città - che aveva dichiarato AN CE colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale ed impropria da operazioni dolose, condannandolo alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, con applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 216 ult. comma legge fall. per la durata di anni quattro - ritenendo la Penale Sent. Sez. 5 Num. 22561 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SESSA EN Data Udienza: 17/04/2024 distrazione delle immobilizzazioni materiali assorbita nella distrazione dell'azienda, ha rideterminato la pena in anni due e mesi sei di reclusione. Ha, altresì, ridotto le pene accessorie di cui all'art. 216 ult. comma legge fall. alla durata di anni tre e mesi sei. Ha confermato nel resto. In particolare, all'imputato è contestato di avere, in qualità di amministratore unico della IS Invictus s.r.l. - dal 5.08.2004 al 17.03.2010 - dichiarata fallita con sentenza del 19.03.2021, e, in concorso con altri: - sottratto o comunque distrutto, con lo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto o di arrecare pregiudizio ai creditori, i libri e le altre scritture contabili della fallita, mai rinvenuti e mai consegnati alla curatela fallimentare e comunque tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della fallita;
- distratto immobilizzazioni mal:eriali della fallita, iscritte nel bilancio al 31.12.2008 per il valore di euro 664.623,00, mai rinvenute dalla curatela fallimentare e mai consegnate alla medesima e comunque distratto il ricavato della vendita delle suddette immobilizzazioni materiali, mai rinvenuto nelle casse sociali, né consegnato agli organi della procedura concorsuale;
- distratto disponibilità liquide della fallita, iscritte nel bilancio al 31.12.2008, per l'importo di euro 18.869,00; - distratto l'azienda alberghiera della fallita, cedendola, con contratto stipulato in data 10.02.2010, alla Hotel Invictus s.r.I., al prezzo incongruo di euro 139.019,78 e comunque distratto tale corrispettivo, mai rinvenuto nelle casse sociali;
- distratto l'azienda della fallita comprensiva di attività alberghiera e attività ricettizia di affittacamere, cedendole, con contratto stipulato in data 10.02.2010, alla Hotel IS s.r.l. (di cui il fallace era amministratore unico fin dalla data di costituzione) al prezzo incongruo di euro 224.744,89, e comunque distratto il corrispettivo predetto, mai riversato nelle casse della società; - omesso sistematicamente, a far data dall'anno di imposta 2002 e sino alla dichiarazione di fallimento, il pagamento dei debiti erariali, tributari e previdenziali della fallita, in tal modo maturando un'esposizione debitoria complessiva nei confronti dell'erario di euro 958.908,95, in tal modo concorrendo a porre in essere operazioni dolose per effetto delle quali cagionava il fallimento della società. 2. Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo cinque motivi. 2.1. Con il primo si denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale contestato al capo A) della rubrica. In particolare, la Corte territoriale, nel ritenere infondato il primo motivo avanzato con l'atto di appello, ha offerto una motivazione carente, non tenendo conto dell'assoluta mancanza di prova certa in ordine all'ingerenza dell'imputato nella gestione della società in epoca successiva alla dismissione della carica o al fatto che aveva ricoperto il ruolo di amministratore di fatto. Invero, si ricorda come l'imputato è cessato dalla carica di 2 amministratore nell'anno 2010 e che il fallimento della società è stato dichiarato nell'anno 2021. Inoltre, si lamenta che la Corte territoriale non ha offerto alcuna motivazione né sulla modalità di realizzazione del concorso materiale e/o morale dell'imputato con l'amministratore subentrato al suo posto, MB GI, né ha indicato in cosa sia consistita la condotta penalmente rilevante assunta dal CE dopo la dismissione dalla carica e sino al fallimento. Si aggiunge che, sul punto, non può ritenersi convincente la spiegazione offerta dalla Corte di appello per collegare l'imputato all'omissiva condotta di inerzia assunta dall'amministratore subentrante, affermando che questa "sia logicamente spiegabile solo ipotizzando l'attuazione di un disegno criminoso unitario". Le medesime critiche sono rivolte, sul punto, anche in relazione alla sentenza di primo grado, che nulla dice in ordine alle questioni rappresentate e correlate agli artt. 110 e 40 cod. pen. Richiamando la giurisprudenza di legittimità -- Cass. Sez. V n. 159888/2019 - si ritiene che quanto accaduto alle scritture contabili della fallita nel periodo successivo alla dismissione dalla carica da parte del ricorrente, non può essere ascritto a questi, non avendo egli ricevuto da parte dell'amministratore subentrante alcuna richiesta di integrazione documentale. A tal proposito, infatti, assume rilievo centrale il criterio funzionalistico o dell'effettività della ragione sociale, secondo cui il vero soggetto su cui si concentrano gli interessi dell'attività aziendale è quello che effettivamente gestisce l'impresa e sul quale deve ricadere la responsabilità penale. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo C) dell'imputazione. In particolare, la Corte territoriale ha omesso di confrontarsi con il terzo motivo di appello proposto dalla difesa, offrendo, sul punto, una motivazione assai carente atteso che non argomenta né in ordine all'inverosimiglianza contabile della contestazione relativamente alla distrazione di somma liquida che ben poteva essere stata utilizzata per legittimi scopi aziendali, né spiega in che modo possa effettivamente attribuirsi la responsabilità al ricorrente, amministratore cessato dalla carica ben undici anni prima e con una appostazione della somma in questione - euro 18.869,00 - nel bilancio chiuso in data 31.12.2008, dodici anni e tre mesi prima del dichiarato fallimento della società. Pertanto, si contesta che la Corte territoriale non ha nuovamente offerto alcuna motivazione circa l'assoluta mancanza di prova certa in ordine all'ingerenza dell'imputato nella gestione della società in epoca successiva alla dismissione della carica o che ne avesse ricoperto il ruolo di amministratore di fatto. Inoltre, i giudici di merito non hanno delineato né in che termini si sia concretizzato il concorso materiale e/o morale del ricorrente con l'amministratore subentrate AR GI, né in cosa sia realmente consistita la condotta penalmente rilevante ex art. 40 cod. pen., 3 assunta dall'imputato dal momento della dismissione della carica sino al successivo fallimento. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai reati contestati ai capi D) ed E) della rubrica. Il ricorrente lamenta come, anche in relazione al quarto motivo di appello prospettato dalla difesa, la Corte territoriale abbia offerto una motivazione viziata da considerazioni alternative e confuse in ordine sia alla congruità dei prezzi di vendita delle due aziende alberghiere, sia all'effettivo pagamento degli stessi. Ancora una volta, non è stata fornita una risposta adeguata in relazione all'elemento soggettivo del reato e all'affermata responsabilità dell'imputato rispetto alla mancanza delle scritture contabili, che avrebbero potuto indicare la sorte e la destinazione del corrispettivo, atteso che lo stesso è cessato dalla carica di amministratore ben undici anni prima dal dichiarato fallimento. Inoltre, si sostiene come proprio alla stregua dell'analisi dell'esposizione debitoria verso banche e fornitori, la Corte territoriale avrebbe dovuto escludere la sussistenza del reato, in quanto l'imputato, nel cedere i propri asset alberghieri, ha posto in essere operazioni finalizzate a saldare i debiti esistenti evitando una maggiore esposizione della società. La prova di tale assunto emerge dall'elaborato peritale, nel quale si evidenzia come parte del pagamento delle aziende ceduta sia stato effettuato dalle due società acquirenti attraverso l'estinzione di pregressi debiti di queste, nello specifico TFR dei dipendenti della cedente e canoni di affitto arretrati. Si evidenzia, altresì, che non può condividersi l'assunto della Corte territoriale, secondo cui "nulla è dato sapere sulla sorte impressa alle somme certamente ricevute dalla IS Invictus", atteso che tale onere probatorio doveva essere assolto dall'ultimo amministratore, - il coimputato AR - il quale aveva assunto la carica undici anni prima del fallimento della società. 2.4. Con il quarto motivo si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato contestato al capo F) della rubrica. In particolare, il ricorrente evidenzia, sulla scorta dei precedenti motivi, come la Corte territoriale abbia offerto una motivazione carente ed inadeguata anche in relazione all'affermata responsabilità dell'imputato per tale reato, specie ove si consideri che dagli atti processuali emerge esclusivamente che, all'epoca dell'avvenuta dismissione dalla carica, lo stesso aveva lasciato un debito verso l'Erario inferiore rispetto a quello effettivamente contestato. 2.5. Con il quinto motivo si lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle concesse circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza sull'aggravante. Non è condivisibile il ragionamento offerto dalla Corte territoriale sul punto, che trova il proprio fondamento sulla personalità dell'imputato, atteso che a seguito della revoca delle condanne riportate proprio per "i reati della stessa indole" (pag. 9 della sentenza impugnata), 4 lo stesso risulta essere incensurato ovvero gravato solo da due contravvenzioni risalenti nel tempo e riguardanti la tutela della salute e della sicurezza. Si chiede, pertanto, l'applicazione del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche con conseguente riduzione della pena inflitta, tale da renderla più aderente alla funzione rieducativa e preventiva, così come disposto dall'art. 27 comma 3 Cost., e compatibile con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 11, comma 7, d. I. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla I. del 23.2.2024 n. 18, per le impugnazioni proposte sino al 30.6.2024 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo C e dichiararsi inammissibile il ricorso nel resto;
il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso, replicando agli argomenti spesi dal Procuratore Generale riguardo ai profili di inammissibilità rilevati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto la bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione delle scritture contabili, è infondato. Esso, al pari di quelli di cui ai punti 2, 3 e 4 del ritenuto in fatto, afferenti alle altre condotte criminose ascritte al ricorrente, contesta la sussistenza del reato facendo leva sul fatto che l'imputato sarebbe cessato dalla carica di amministratore ben undici anni prima della dichiarazione di fallimento. Il ricorrente, invero, imposta le doglianze sull'assunto della mancanza di prova del concorso materiale e morale dell'imputato nelle condotte illecite, che in tesi difensiva sarebbero- ascrivibili al solo soggetto subentrato nell'amministrazione al posto del CE in epoca distante dal fallimento, in assenza di atti gestori o altri comportamenti riconducibili al CE indicativi della continuazione, di fatto, del ruolo di amministrazione da parte dello stesso o quanto meno di un suo coinvolgimento nelle vicende criminose. Tale assunto, riproposto e sviluppato innanzitutto col primo motivo, viene poi ripreso anche nei motivi che seguono, costituendo esso il fulcro intorno a cui sono costruite anche le doglianze afferenti le altre condotte criminose;
e ciò, nonostante la circostanza che le condotte distrattive di cessione delle aziende, costituenti l'asse portante dell'incriminazione, 5 siano pacificamente ascrivibili al periodo di amministrazione del ricorrente e che, in realtà, secondo quanto emerso e ricostruito dai giudici di merito, tutto sia coinciso con la dismissione degli asset aziendali (avendo, in buona sostanza, la cessione delle aziende segnato la fine dell'attività, con la conseguenza che l'amministratore subentrato era di fatto rimasto inerte, rendendosi poi irreperibile). Al contrario di quanto lamenta il ricorrente, la Corte di appello ha, dunque, ben chiarito le ragioni fondanti la responsabilità dell'imputato, fornendo una risposta chiara alla domanda di come sia stato possibile ritenerlo coinvolto nelle vicende criminose nonostante lo stesso fosse cessato dalla carica ben undici anni prima del fallimento. Dal momento che tutto risulta nella sostanza fermatosi all'atto delle sue dimissioni, intervenute subito dopo le cessioni delle aziende, non si è proprio posta la questione della individuazione di eventuali atti gestori da lui compiuti dopo la cessazione della carica. D'altra parte, quanto alla bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, i giudici di merito hanno precisato che, di là della dubbia valenza della dichiarazione prodotta ai fini dell'attestazione della consegna delle scritture contabili all'amministratore subentrato, essa ha in ogni caso ad oggetto unicamente le scritture contabili relative agli anni 2008 e 2009 (il CE aveva ricoperto la carica di amministratore dal 5.8.2004 al 17.3.2010); sicché, concludono i giudici di merito che non residuano dubbi sulla natura illecita della complessiva operazione includente anche la sottrazione delle scritture contabili, quanto meno in parte, posta in essere dall'imputato, ove correlata anche alle altre condotte illecite a lui riconducibili, comunque ricadute nel suo periodo di amministrazione (così anche il sistematico inadempimento degli obblighi tributari che, come meglio si dirà allorquando si affronterà il quarto motivo di ricorso ad esso relativo, si è protratto anche nella fase dell'amministrazione del ricorrente). In altri termini i giudici di merito hanno ritenuto il CE il vero, unico, dominus dell'operazione di svuotamento della società, intervenuto attraverso la cessione, per un prezzo inferiore a quello normale e solo in parte apparentemente conseguito, degli asset produttivi in favore di altre società neocostituite e da lui stesso amministrate. Il ricorrente, secondo i giudici di merito, avrebbe dunque consegnato all'amministratore subentrato MB un guscio sostanzialmente vuoto e si sarebbe al contempo limitato a trasferire allo stesso solo una parte delle scritture contabili. Tutto ciò è stato ritenuto logicamente spiegabile - si afferma nella sentenza impugnata - solo ipotizzando l'attuazione di un disegno criminoso, unitario, al quale CE era il principale (se non l'unico) interessato, consistente nella designazione di un soggetto al quale trasferire formalmente la proprietà e l'amministrazione di una scatola vuoi:a, priva di patrimonio e capacità produttiva, gravata solo da debiti, in vista dell'inevitabile esito fallimentare, così da frapporre uno schermo - anche temporale - rispetto al reale responsabile del dissesto e ostacolare sia il recupero degli asset attivi, sia l'accertamento di condotte illecite. 6 Nella ricostruzione dei giudici di merito, il fattore temporale non è affatto sintomatico della distanza dell'imputato rispetto alle condotte illecite, ma inserito nel complessivo contesto ricostruttivo di riferimento - del quale in definitiva non tiene conto il ricorso che si appunta solo su determinati aspetti - diventa a sua volta un indice della fraudolenza con cui si è architettata la vicenda criminosa. E' pur sempre nell'ambito di tale contesto che va collocato l'asserito - e non del tutto dimostrato - soddisfacimento di alcuni creditori - banche e dipendenti - evidentemente funzionale alla prosecuzione dell'attività con le nuove società più che a porre un argine alla situazione debitoria della società cedente per evitarne il fallimento (essendo invece rimaste insolute le cartelle esattoriali che, com'era prevedibile, non si sono risolte in un impedimento alla prosecuzione dell'attività con le nuove società). 1.2. Il secondo motivo, nella parte in cui contesta la motivazione della sentenza impugnata sulla distrazione delle disponibilità liquide della società affermando che essa sarebbe «assolutamente carente in punto di diritto, ritenuto che non argomenta in alcun modo sia in ordine alla inverosimiglianza contabile della contestazione relativamente alla distrazione di somma liquida che, essendo ovviamente connotata dal carattere della fluidità, ben poteva essere stata utilizzata per legittimi scopi aziendali», è manifestamente infondato perché non considera che, in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione;
tuttavia il giudice non può ignorare l'affermazione dell'imputato di aver impiegato tali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione (Sez. 5, Sentenza n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204 - 01). Nel caso di specie l'avere ventilato il possibile utilizzo della liquidità per scopi aziendali non si risolve affatto in un'indicazione idonea a fornire un inizio di prova stante la sua assoluta genericità e la - voluta - mancanza di scritture contabili idonee a supportare una verifica in tal senso. In continuità con la giurisprudenza di questa Corte, si deve quindi affermare che l'indicazione che rispetto a liquidità accertate si limiti ad asserirne l'impiego per le esigenze sociali rimane generica ed in quanto tale non può valere a superare l'inversione dell'onere della prova in relazione alla distrazione di beni mobili a carico dell'amministratore della società fallita. La doglianza difensiva è per altro verso aspecifica perché, nell'asserire che la sentenza impugnata non spenderebbe neppure una parola per spiegare in che modo sia possibile attribuire la responsabilità all'imputato, amministratore cessato dalla carica ben undici anni prima e con una appostazione della somma in questione nel bilancio chiuso al 31.12.2008, 7 cioè ben dodici anni e tre mesi prima dell'avvenuto fallimento, non tiene conto della complessiva ricostruzione dei giudici di merito, sopra sintetizzata, oltre che del fatto che tutto si ferma, riguardo a tale appostazione di bilancio, al 31.12.2008 ovvero ad epoca in cui il ricorrente non era ancora cessato e che dopo tale data non risultano depositati altri bilanci, che avrebbero potuto dare conto della sorte di tali liquidità, né tanto meno quello al 31.12.2009 rientrante nella competenza del ricorrente. Indi, la Corte di appello ha, in buona sostanza, congruamente concluso che, in mancanza di specifica indicazione della sorte di tali liquidità da parte del CE che non ha d'altro canto nemmeno assunto di avere consegnato tale liquidità al suo successore e si è trincerato dietro la scomparsa delle scritture contabili, che è stata invece a lui attribuita per le ragioni anzidette, adducendo genericamente il possibile utilizzo delle somme per le esigenze della società - dovesse ritenersi acclarata la loro distrazione ad opera del ricorrente. 1.3. Il terzo motivo contesta le valutazioni svolte dalla Corte di appello riguardo alla congruità dei prezzi di vendita degli asset alberghieri ed all'effettivo versamento degli stessi. Anche in tal caso, si assume che nessun addebito potrebbe muoversi all'imputato, perché, da un lato, a lui non sarebbe ascrivibile la mancanza delle scritture contabili rappresentative di tali vicende e, dall'altro, si sarebbe trascurato che il pagamento di una parte del corrispettivo era avvenuto attraverso l'accollo, da parte delle cessionarie, del T.f.r. dei dipendenti e di pregressi debiti verso terzi. Ebbene, riguardo al profilo delle scritture contabili, esso rimane superato da tutto quanto sopra esposto;
va qui aggiunto che, trattandosi di eventi ricaduti nella fase dell'amministrazione del ricorrente - di là del rinvenimento o meno delle scritture contabili - sarebbe stato onere dello stesso, che come si sottolinea nella sentenza impugnata era peraltro anche l'amministratore delle società cessionarie, fornire dettagli ben più specifici e di tipo documentale al riguardo. L'imputato si è invece limitato ad addurre anomali pagamenti parziali, intervenuti prima o anche successivamente al rogito, o causali di pagamento generici e comunque non idonei a coprire l'intero prezzo. I giudici di merito hanno, in particolare, chiaramente evidenziato che dell'accollo del T.f.r. e del pagamento di debiti pregressi non era stata rinvenuta alcuna traccia documentale e che l'imputato, quale amministratore - anche - delle due società cessionarie che si sarebbero obbligate ad operare tali pagamenti, nessuna dimostrazione effettiva aveva offerto in proposito;
laddove, peraltro, i contratti di cessione prevedevano espressamente che nessun obbligo o debito sarebbe derivato a carico delle cessionarie, stabilendo che la cedente avrebbe dovuto, in ogni caso, rifondere alla cessionaria quanto la stessa avesse versato in favore dei creditori della prima. In ogni caso, concludono i giudici di merito, non vi è traccia della sorte della parte di prezzo che si assume versato, che sempre genericamente si afferma essere stato destinato a ripianare debiti. 8 Tutto ciò, peraltro, senza considerare che riguardo alle cessioni in argomento, come contestato in imputazione e recepito in sentenza, si è innanzitutto prospettata la mancanza di congruità dei prezzi pattuiti (circostanza che la difesa ha inteso contrastare con argomenti del tutto inconferenti, secondo le puntuali considerazioni svolte anche al riguardo dai giudici di merito). 1.4. Né miglior sorte merita il quarto motivo, che mira ad evidenziare come i debiti tributari fossero, al momento delle dimissioni, di molto inferiori rispetto all'ammontare contestato al capo F) dell'imputazione, sicché la responsabilità per il maggior importo dovrebbe ricadere sul nuovo amministratore. In proposito, si osserva che la censura è dei tutto priva del necessario carattere di concretezza, non precisando in alcun modo a quanto effettivamente ammontasse il debito verso l'Erario al momento delle dimissioni, laddove la Corte di appello ha invece affermato che già all'epoca si erano accumulate cartelle esattoriali impagate;
ed, in ogni caso, essa non contrasta efficacemente quanto osservato dal giudice di merito sul punto, che ha affermato che fu proprio l'esposizione esistente alla data della cessazione della carica ad essere aumentata esponenzialmente all'epoca del fallimento, anche e soprattutto per effetto di interessi e sanzioni da ritardato pagamento. Posto dunque che un rilevante debito tributario già sussisteva (da tempo) al momento della cessazione della carica (le prime cartelle risalgono addirittura al 2001) e che almeno una parte del debito finale complessivo riflette gli aumenti di tale originario importo, causati da sanzioni ed interessi, non vi è dubbio che la responsabilità per tale contestazione debba essere ascritta anche all'imputato. D'altronde, secondo la stessa prospettiva difensiva, i debiti che sarebbero stati onorati non comprendevano quelli tributari, essendosi evidentemente privilegiati quelli verso i lavoratori e le banche, come detto, funzionali alla prosecuzione dell'attività con le nuove società cessionarie. L'impostazione seguita dalla Corte di appello è d'altra parte in linea con i principi affermati da questa Corte al riguardo. Ha, infatti, più volte avuto modo di affermare questa Corte che il reato di bancarotta impropria da reato societario sussiste anche quando la condotta illecita abbia concorso a determinare solo un aggravamento del dissesto già in atto della società (Sez. 5, Sentenza n. 29885 del 09/05/2017, Rv. 270877 - 01); che le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall. possono consistere anche in condotte omissive, ovvero nella sistematica elusione dei doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo, quando questa comporti il fallimento della società e un depauperamento del patrimonio non giustificato dall'interesse per l'impresa (Sez. 5, n. 43562 del 11/06/2019, Rv. 277125 - 01, principio affermato in relazione ad una fattispecie, anteriore al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, in tema di omessa convocazione dell'assemblea per le deliberazioni di cui all'art. 2447 cod. civ., a seguito dell'azzeramento del capitale sociale, e continuazione 9 dell'attività d'impresa in violazione dell'art. 2449, comma primo, cod. civ., alla quale era conseguito l'incremento dell'esposizione debitoria). E' altrettanto pacifico che, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria prevista dall'art. 223, secondo comma, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. peri., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto, poiché la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sè reversibile (Sez. 5, Sentenza n. 40998 del 20/05/2014, Rv. 262189 - 01); e che è logico ritenere che il sistematico inadempimento dei debiti tributari esponga (nel prevedibile caso di accertamento dei reati, nella specie concretizzatosi) la società protagonista a un dissesto di proporzioni tanto più rilevante quanto più elevato sia l'accumulo nel tempo dell'inadempimento e la percentuale di incidenza dello stesso sull'intero movimento di affari della società (così Sez. 5, n. 41055 del 04/07/2014, Crosta, in motivazione sia pure in relazione al caso del perpetuarsi di operazione in frode all'Erario - ma la situazione non muta, ovviamente, rispetto al caso di specie), laddove all'inadempimento delle obbligazioni tributarie consegue non solo la produzione di interessi ma anche l'applicazione di sanzioni. Sicché, nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, la condotta di reato è configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni sotto il profilo dell'elemento soggettivo - come certamente nel caso di specie secondo la congrua ricostruzione svolta dai giudici di merito - alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 45672 del 1/10/2015, Lubrina, Rv. 265510). 1.5. L'ultimo motivo, che lamenta la manifesta illogicità della motivazione riguardo al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato. Ed invero, la Corte di appello ha ampiamente e correttamente evidenziato le ragioni della condivisione del giudizio di equivalenza formulato dal primo giudice, sottolineando l'irrilevanza della revoca di alcune precedenti condanne (persistendo la condanna per alcune fattispecie di tipo contravvenzionale) e l'assenza di qualsiasi elemento utilmente valutabile al fine di pervenire ad un giudizio di prevalenza. E' il caso di rammentare che costituisce jus receptum che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche - il giudizio di comparazione in termini di equivalenza - non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); e che la concessione 10 delle attenuanti generiche richiede - e ciò a maggior ragione ove implichi una valutazione che superi la concomitante esistenza di aggravanti - l'apprezzamento di elementi positivi che orientino la discrezionalità affidata al giudice nella definizione del trattamento sanzionatorio verso l'attribuzione di una sanzione meno afflittiva;
ne consegue che le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette - come certamente nel caso di specie - da motivazione esente da vizi logico-giuridici (Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, Morabito, Rv. 260460; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altro, Rv. 242419; Sez. 6, n. 7707 del 04/12,2003 - dep. 23/02/2004, P.G. in proc. NA ed altri, Rv. 229768). Pertanto, deve ritenersi giustificato il detto diniego anche se si fondi sulla totale assenza di elementi positivamente valutabili;
laddove nel caso di specie, secondo la congrua valutazione della Corte di appello, alla mancata emersione di elementi positivi di valutazione, si è aggiunta, da un lato, la sussistenza di precedenti penali risultanti a carico dell'imputato, sia pure di natura contravvenzionale, ritenuti comunque indicativi della propensione dell'imputato a non rispettare la legge, e, dall'altro, la connotazione, grave, della vicenda in esame (a fronte della quale secondo la Corte di appello il riconoscimento delle attenuanti generiche, sia pure in termini di equivalenza, sarebbe stata già frutto di benevola concessione). Il motivo sul punto è dunque proprio inammissibile. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/4/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere EN SESSA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DO CC A., che ha concluso chiedendo l'annullamento limitatamente alla contestazione di cui al capo c); inammissibile nel resto;
letta la memoria a firma del difensore del ricorrente, avv. MARIO PELLEGRINO, che ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20.11.2023 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado emessa, all'esito di giudizio abbreviato, dal G.U.P. presso il Tribunale della medesima città - che aveva dichiarato AN CE colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale ed impropria da operazioni dolose, condannandolo alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, con applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 216 ult. comma legge fall. per la durata di anni quattro - ritenendo la Penale Sent. Sez. 5 Num. 22561 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SESSA EN Data Udienza: 17/04/2024 distrazione delle immobilizzazioni materiali assorbita nella distrazione dell'azienda, ha rideterminato la pena in anni due e mesi sei di reclusione. Ha, altresì, ridotto le pene accessorie di cui all'art. 216 ult. comma legge fall. alla durata di anni tre e mesi sei. Ha confermato nel resto. In particolare, all'imputato è contestato di avere, in qualità di amministratore unico della IS Invictus s.r.l. - dal 5.08.2004 al 17.03.2010 - dichiarata fallita con sentenza del 19.03.2021, e, in concorso con altri: - sottratto o comunque distrutto, con lo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto o di arrecare pregiudizio ai creditori, i libri e le altre scritture contabili della fallita, mai rinvenuti e mai consegnati alla curatela fallimentare e comunque tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della fallita;
- distratto immobilizzazioni mal:eriali della fallita, iscritte nel bilancio al 31.12.2008 per il valore di euro 664.623,00, mai rinvenute dalla curatela fallimentare e mai consegnate alla medesima e comunque distratto il ricavato della vendita delle suddette immobilizzazioni materiali, mai rinvenuto nelle casse sociali, né consegnato agli organi della procedura concorsuale;
- distratto disponibilità liquide della fallita, iscritte nel bilancio al 31.12.2008, per l'importo di euro 18.869,00; - distratto l'azienda alberghiera della fallita, cedendola, con contratto stipulato in data 10.02.2010, alla Hotel Invictus s.r.I., al prezzo incongruo di euro 139.019,78 e comunque distratto tale corrispettivo, mai rinvenuto nelle casse sociali;
- distratto l'azienda della fallita comprensiva di attività alberghiera e attività ricettizia di affittacamere, cedendole, con contratto stipulato in data 10.02.2010, alla Hotel IS s.r.l. (di cui il fallace era amministratore unico fin dalla data di costituzione) al prezzo incongruo di euro 224.744,89, e comunque distratto il corrispettivo predetto, mai riversato nelle casse della società; - omesso sistematicamente, a far data dall'anno di imposta 2002 e sino alla dichiarazione di fallimento, il pagamento dei debiti erariali, tributari e previdenziali della fallita, in tal modo maturando un'esposizione debitoria complessiva nei confronti dell'erario di euro 958.908,95, in tal modo concorrendo a porre in essere operazioni dolose per effetto delle quali cagionava il fallimento della società. 2. Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo cinque motivi. 2.1. Con il primo si denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale contestato al capo A) della rubrica. In particolare, la Corte territoriale, nel ritenere infondato il primo motivo avanzato con l'atto di appello, ha offerto una motivazione carente, non tenendo conto dell'assoluta mancanza di prova certa in ordine all'ingerenza dell'imputato nella gestione della società in epoca successiva alla dismissione della carica o al fatto che aveva ricoperto il ruolo di amministratore di fatto. Invero, si ricorda come l'imputato è cessato dalla carica di 2 amministratore nell'anno 2010 e che il fallimento della società è stato dichiarato nell'anno 2021. Inoltre, si lamenta che la Corte territoriale non ha offerto alcuna motivazione né sulla modalità di realizzazione del concorso materiale e/o morale dell'imputato con l'amministratore subentrato al suo posto, MB GI, né ha indicato in cosa sia consistita la condotta penalmente rilevante assunta dal CE dopo la dismissione dalla carica e sino al fallimento. Si aggiunge che, sul punto, non può ritenersi convincente la spiegazione offerta dalla Corte di appello per collegare l'imputato all'omissiva condotta di inerzia assunta dall'amministratore subentrante, affermando che questa "sia logicamente spiegabile solo ipotizzando l'attuazione di un disegno criminoso unitario". Le medesime critiche sono rivolte, sul punto, anche in relazione alla sentenza di primo grado, che nulla dice in ordine alle questioni rappresentate e correlate agli artt. 110 e 40 cod. pen. Richiamando la giurisprudenza di legittimità -- Cass. Sez. V n. 159888/2019 - si ritiene che quanto accaduto alle scritture contabili della fallita nel periodo successivo alla dismissione dalla carica da parte del ricorrente, non può essere ascritto a questi, non avendo egli ricevuto da parte dell'amministratore subentrante alcuna richiesta di integrazione documentale. A tal proposito, infatti, assume rilievo centrale il criterio funzionalistico o dell'effettività della ragione sociale, secondo cui il vero soggetto su cui si concentrano gli interessi dell'attività aziendale è quello che effettivamente gestisce l'impresa e sul quale deve ricadere la responsabilità penale. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo C) dell'imputazione. In particolare, la Corte territoriale ha omesso di confrontarsi con il terzo motivo di appello proposto dalla difesa, offrendo, sul punto, una motivazione assai carente atteso che non argomenta né in ordine all'inverosimiglianza contabile della contestazione relativamente alla distrazione di somma liquida che ben poteva essere stata utilizzata per legittimi scopi aziendali, né spiega in che modo possa effettivamente attribuirsi la responsabilità al ricorrente, amministratore cessato dalla carica ben undici anni prima e con una appostazione della somma in questione - euro 18.869,00 - nel bilancio chiuso in data 31.12.2008, dodici anni e tre mesi prima del dichiarato fallimento della società. Pertanto, si contesta che la Corte territoriale non ha nuovamente offerto alcuna motivazione circa l'assoluta mancanza di prova certa in ordine all'ingerenza dell'imputato nella gestione della società in epoca successiva alla dismissione della carica o che ne avesse ricoperto il ruolo di amministratore di fatto. Inoltre, i giudici di merito non hanno delineato né in che termini si sia concretizzato il concorso materiale e/o morale del ricorrente con l'amministratore subentrate AR GI, né in cosa sia realmente consistita la condotta penalmente rilevante ex art. 40 cod. pen., 3 assunta dall'imputato dal momento della dismissione della carica sino al successivo fallimento. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai reati contestati ai capi D) ed E) della rubrica. Il ricorrente lamenta come, anche in relazione al quarto motivo di appello prospettato dalla difesa, la Corte territoriale abbia offerto una motivazione viziata da considerazioni alternative e confuse in ordine sia alla congruità dei prezzi di vendita delle due aziende alberghiere, sia all'effettivo pagamento degli stessi. Ancora una volta, non è stata fornita una risposta adeguata in relazione all'elemento soggettivo del reato e all'affermata responsabilità dell'imputato rispetto alla mancanza delle scritture contabili, che avrebbero potuto indicare la sorte e la destinazione del corrispettivo, atteso che lo stesso è cessato dalla carica di amministratore ben undici anni prima dal dichiarato fallimento. Inoltre, si sostiene come proprio alla stregua dell'analisi dell'esposizione debitoria verso banche e fornitori, la Corte territoriale avrebbe dovuto escludere la sussistenza del reato, in quanto l'imputato, nel cedere i propri asset alberghieri, ha posto in essere operazioni finalizzate a saldare i debiti esistenti evitando una maggiore esposizione della società. La prova di tale assunto emerge dall'elaborato peritale, nel quale si evidenzia come parte del pagamento delle aziende ceduta sia stato effettuato dalle due società acquirenti attraverso l'estinzione di pregressi debiti di queste, nello specifico TFR dei dipendenti della cedente e canoni di affitto arretrati. Si evidenzia, altresì, che non può condividersi l'assunto della Corte territoriale, secondo cui "nulla è dato sapere sulla sorte impressa alle somme certamente ricevute dalla IS Invictus", atteso che tale onere probatorio doveva essere assolto dall'ultimo amministratore, - il coimputato AR - il quale aveva assunto la carica undici anni prima del fallimento della società. 2.4. Con il quarto motivo si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato contestato al capo F) della rubrica. In particolare, il ricorrente evidenzia, sulla scorta dei precedenti motivi, come la Corte territoriale abbia offerto una motivazione carente ed inadeguata anche in relazione all'affermata responsabilità dell'imputato per tale reato, specie ove si consideri che dagli atti processuali emerge esclusivamente che, all'epoca dell'avvenuta dismissione dalla carica, lo stesso aveva lasciato un debito verso l'Erario inferiore rispetto a quello effettivamente contestato. 2.5. Con il quinto motivo si lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle concesse circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza sull'aggravante. Non è condivisibile il ragionamento offerto dalla Corte territoriale sul punto, che trova il proprio fondamento sulla personalità dell'imputato, atteso che a seguito della revoca delle condanne riportate proprio per "i reati della stessa indole" (pag. 9 della sentenza impugnata), 4 lo stesso risulta essere incensurato ovvero gravato solo da due contravvenzioni risalenti nel tempo e riguardanti la tutela della salute e della sicurezza. Si chiede, pertanto, l'applicazione del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche con conseguente riduzione della pena inflitta, tale da renderla più aderente alla funzione rieducativa e preventiva, così come disposto dall'art. 27 comma 3 Cost., e compatibile con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 11, comma 7, d. I. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla I. del 23.2.2024 n. 18, per le impugnazioni proposte sino al 30.6.2024 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo C e dichiararsi inammissibile il ricorso nel resto;
il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso, replicando agli argomenti spesi dal Procuratore Generale riguardo ai profili di inammissibilità rilevati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto la bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione delle scritture contabili, è infondato. Esso, al pari di quelli di cui ai punti 2, 3 e 4 del ritenuto in fatto, afferenti alle altre condotte criminose ascritte al ricorrente, contesta la sussistenza del reato facendo leva sul fatto che l'imputato sarebbe cessato dalla carica di amministratore ben undici anni prima della dichiarazione di fallimento. Il ricorrente, invero, imposta le doglianze sull'assunto della mancanza di prova del concorso materiale e morale dell'imputato nelle condotte illecite, che in tesi difensiva sarebbero- ascrivibili al solo soggetto subentrato nell'amministrazione al posto del CE in epoca distante dal fallimento, in assenza di atti gestori o altri comportamenti riconducibili al CE indicativi della continuazione, di fatto, del ruolo di amministrazione da parte dello stesso o quanto meno di un suo coinvolgimento nelle vicende criminose. Tale assunto, riproposto e sviluppato innanzitutto col primo motivo, viene poi ripreso anche nei motivi che seguono, costituendo esso il fulcro intorno a cui sono costruite anche le doglianze afferenti le altre condotte criminose;
e ciò, nonostante la circostanza che le condotte distrattive di cessione delle aziende, costituenti l'asse portante dell'incriminazione, 5 siano pacificamente ascrivibili al periodo di amministrazione del ricorrente e che, in realtà, secondo quanto emerso e ricostruito dai giudici di merito, tutto sia coinciso con la dismissione degli asset aziendali (avendo, in buona sostanza, la cessione delle aziende segnato la fine dell'attività, con la conseguenza che l'amministratore subentrato era di fatto rimasto inerte, rendendosi poi irreperibile). Al contrario di quanto lamenta il ricorrente, la Corte di appello ha, dunque, ben chiarito le ragioni fondanti la responsabilità dell'imputato, fornendo una risposta chiara alla domanda di come sia stato possibile ritenerlo coinvolto nelle vicende criminose nonostante lo stesso fosse cessato dalla carica ben undici anni prima del fallimento. Dal momento che tutto risulta nella sostanza fermatosi all'atto delle sue dimissioni, intervenute subito dopo le cessioni delle aziende, non si è proprio posta la questione della individuazione di eventuali atti gestori da lui compiuti dopo la cessazione della carica. D'altra parte, quanto alla bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, i giudici di merito hanno precisato che, di là della dubbia valenza della dichiarazione prodotta ai fini dell'attestazione della consegna delle scritture contabili all'amministratore subentrato, essa ha in ogni caso ad oggetto unicamente le scritture contabili relative agli anni 2008 e 2009 (il CE aveva ricoperto la carica di amministratore dal 5.8.2004 al 17.3.2010); sicché, concludono i giudici di merito che non residuano dubbi sulla natura illecita della complessiva operazione includente anche la sottrazione delle scritture contabili, quanto meno in parte, posta in essere dall'imputato, ove correlata anche alle altre condotte illecite a lui riconducibili, comunque ricadute nel suo periodo di amministrazione (così anche il sistematico inadempimento degli obblighi tributari che, come meglio si dirà allorquando si affronterà il quarto motivo di ricorso ad esso relativo, si è protratto anche nella fase dell'amministrazione del ricorrente). In altri termini i giudici di merito hanno ritenuto il CE il vero, unico, dominus dell'operazione di svuotamento della società, intervenuto attraverso la cessione, per un prezzo inferiore a quello normale e solo in parte apparentemente conseguito, degli asset produttivi in favore di altre società neocostituite e da lui stesso amministrate. Il ricorrente, secondo i giudici di merito, avrebbe dunque consegnato all'amministratore subentrato MB un guscio sostanzialmente vuoto e si sarebbe al contempo limitato a trasferire allo stesso solo una parte delle scritture contabili. Tutto ciò è stato ritenuto logicamente spiegabile - si afferma nella sentenza impugnata - solo ipotizzando l'attuazione di un disegno criminoso, unitario, al quale CE era il principale (se non l'unico) interessato, consistente nella designazione di un soggetto al quale trasferire formalmente la proprietà e l'amministrazione di una scatola vuoi:a, priva di patrimonio e capacità produttiva, gravata solo da debiti, in vista dell'inevitabile esito fallimentare, così da frapporre uno schermo - anche temporale - rispetto al reale responsabile del dissesto e ostacolare sia il recupero degli asset attivi, sia l'accertamento di condotte illecite. 6 Nella ricostruzione dei giudici di merito, il fattore temporale non è affatto sintomatico della distanza dell'imputato rispetto alle condotte illecite, ma inserito nel complessivo contesto ricostruttivo di riferimento - del quale in definitiva non tiene conto il ricorso che si appunta solo su determinati aspetti - diventa a sua volta un indice della fraudolenza con cui si è architettata la vicenda criminosa. E' pur sempre nell'ambito di tale contesto che va collocato l'asserito - e non del tutto dimostrato - soddisfacimento di alcuni creditori - banche e dipendenti - evidentemente funzionale alla prosecuzione dell'attività con le nuove società più che a porre un argine alla situazione debitoria della società cedente per evitarne il fallimento (essendo invece rimaste insolute le cartelle esattoriali che, com'era prevedibile, non si sono risolte in un impedimento alla prosecuzione dell'attività con le nuove società). 1.2. Il secondo motivo, nella parte in cui contesta la motivazione della sentenza impugnata sulla distrazione delle disponibilità liquide della società affermando che essa sarebbe «assolutamente carente in punto di diritto, ritenuto che non argomenta in alcun modo sia in ordine alla inverosimiglianza contabile della contestazione relativamente alla distrazione di somma liquida che, essendo ovviamente connotata dal carattere della fluidità, ben poteva essere stata utilizzata per legittimi scopi aziendali», è manifestamente infondato perché non considera che, in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione;
tuttavia il giudice non può ignorare l'affermazione dell'imputato di aver impiegato tali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione (Sez. 5, Sentenza n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204 - 01). Nel caso di specie l'avere ventilato il possibile utilizzo della liquidità per scopi aziendali non si risolve affatto in un'indicazione idonea a fornire un inizio di prova stante la sua assoluta genericità e la - voluta - mancanza di scritture contabili idonee a supportare una verifica in tal senso. In continuità con la giurisprudenza di questa Corte, si deve quindi affermare che l'indicazione che rispetto a liquidità accertate si limiti ad asserirne l'impiego per le esigenze sociali rimane generica ed in quanto tale non può valere a superare l'inversione dell'onere della prova in relazione alla distrazione di beni mobili a carico dell'amministratore della società fallita. La doglianza difensiva è per altro verso aspecifica perché, nell'asserire che la sentenza impugnata non spenderebbe neppure una parola per spiegare in che modo sia possibile attribuire la responsabilità all'imputato, amministratore cessato dalla carica ben undici anni prima e con una appostazione della somma in questione nel bilancio chiuso al 31.12.2008, 7 cioè ben dodici anni e tre mesi prima dell'avvenuto fallimento, non tiene conto della complessiva ricostruzione dei giudici di merito, sopra sintetizzata, oltre che del fatto che tutto si ferma, riguardo a tale appostazione di bilancio, al 31.12.2008 ovvero ad epoca in cui il ricorrente non era ancora cessato e che dopo tale data non risultano depositati altri bilanci, che avrebbero potuto dare conto della sorte di tali liquidità, né tanto meno quello al 31.12.2009 rientrante nella competenza del ricorrente. Indi, la Corte di appello ha, in buona sostanza, congruamente concluso che, in mancanza di specifica indicazione della sorte di tali liquidità da parte del CE che non ha d'altro canto nemmeno assunto di avere consegnato tale liquidità al suo successore e si è trincerato dietro la scomparsa delle scritture contabili, che è stata invece a lui attribuita per le ragioni anzidette, adducendo genericamente il possibile utilizzo delle somme per le esigenze della società - dovesse ritenersi acclarata la loro distrazione ad opera del ricorrente. 1.3. Il terzo motivo contesta le valutazioni svolte dalla Corte di appello riguardo alla congruità dei prezzi di vendita degli asset alberghieri ed all'effettivo versamento degli stessi. Anche in tal caso, si assume che nessun addebito potrebbe muoversi all'imputato, perché, da un lato, a lui non sarebbe ascrivibile la mancanza delle scritture contabili rappresentative di tali vicende e, dall'altro, si sarebbe trascurato che il pagamento di una parte del corrispettivo era avvenuto attraverso l'accollo, da parte delle cessionarie, del T.f.r. dei dipendenti e di pregressi debiti verso terzi. Ebbene, riguardo al profilo delle scritture contabili, esso rimane superato da tutto quanto sopra esposto;
va qui aggiunto che, trattandosi di eventi ricaduti nella fase dell'amministrazione del ricorrente - di là del rinvenimento o meno delle scritture contabili - sarebbe stato onere dello stesso, che come si sottolinea nella sentenza impugnata era peraltro anche l'amministratore delle società cessionarie, fornire dettagli ben più specifici e di tipo documentale al riguardo. L'imputato si è invece limitato ad addurre anomali pagamenti parziali, intervenuti prima o anche successivamente al rogito, o causali di pagamento generici e comunque non idonei a coprire l'intero prezzo. I giudici di merito hanno, in particolare, chiaramente evidenziato che dell'accollo del T.f.r. e del pagamento di debiti pregressi non era stata rinvenuta alcuna traccia documentale e che l'imputato, quale amministratore - anche - delle due società cessionarie che si sarebbero obbligate ad operare tali pagamenti, nessuna dimostrazione effettiva aveva offerto in proposito;
laddove, peraltro, i contratti di cessione prevedevano espressamente che nessun obbligo o debito sarebbe derivato a carico delle cessionarie, stabilendo che la cedente avrebbe dovuto, in ogni caso, rifondere alla cessionaria quanto la stessa avesse versato in favore dei creditori della prima. In ogni caso, concludono i giudici di merito, non vi è traccia della sorte della parte di prezzo che si assume versato, che sempre genericamente si afferma essere stato destinato a ripianare debiti. 8 Tutto ciò, peraltro, senza considerare che riguardo alle cessioni in argomento, come contestato in imputazione e recepito in sentenza, si è innanzitutto prospettata la mancanza di congruità dei prezzi pattuiti (circostanza che la difesa ha inteso contrastare con argomenti del tutto inconferenti, secondo le puntuali considerazioni svolte anche al riguardo dai giudici di merito). 1.4. Né miglior sorte merita il quarto motivo, che mira ad evidenziare come i debiti tributari fossero, al momento delle dimissioni, di molto inferiori rispetto all'ammontare contestato al capo F) dell'imputazione, sicché la responsabilità per il maggior importo dovrebbe ricadere sul nuovo amministratore. In proposito, si osserva che la censura è dei tutto priva del necessario carattere di concretezza, non precisando in alcun modo a quanto effettivamente ammontasse il debito verso l'Erario al momento delle dimissioni, laddove la Corte di appello ha invece affermato che già all'epoca si erano accumulate cartelle esattoriali impagate;
ed, in ogni caso, essa non contrasta efficacemente quanto osservato dal giudice di merito sul punto, che ha affermato che fu proprio l'esposizione esistente alla data della cessazione della carica ad essere aumentata esponenzialmente all'epoca del fallimento, anche e soprattutto per effetto di interessi e sanzioni da ritardato pagamento. Posto dunque che un rilevante debito tributario già sussisteva (da tempo) al momento della cessazione della carica (le prime cartelle risalgono addirittura al 2001) e che almeno una parte del debito finale complessivo riflette gli aumenti di tale originario importo, causati da sanzioni ed interessi, non vi è dubbio che la responsabilità per tale contestazione debba essere ascritta anche all'imputato. D'altronde, secondo la stessa prospettiva difensiva, i debiti che sarebbero stati onorati non comprendevano quelli tributari, essendosi evidentemente privilegiati quelli verso i lavoratori e le banche, come detto, funzionali alla prosecuzione dell'attività con le nuove società cessionarie. L'impostazione seguita dalla Corte di appello è d'altra parte in linea con i principi affermati da questa Corte al riguardo. Ha, infatti, più volte avuto modo di affermare questa Corte che il reato di bancarotta impropria da reato societario sussiste anche quando la condotta illecita abbia concorso a determinare solo un aggravamento del dissesto già in atto della società (Sez. 5, Sentenza n. 29885 del 09/05/2017, Rv. 270877 - 01); che le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall. possono consistere anche in condotte omissive, ovvero nella sistematica elusione dei doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo, quando questa comporti il fallimento della società e un depauperamento del patrimonio non giustificato dall'interesse per l'impresa (Sez. 5, n. 43562 del 11/06/2019, Rv. 277125 - 01, principio affermato in relazione ad una fattispecie, anteriore al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, in tema di omessa convocazione dell'assemblea per le deliberazioni di cui all'art. 2447 cod. civ., a seguito dell'azzeramento del capitale sociale, e continuazione 9 dell'attività d'impresa in violazione dell'art. 2449, comma primo, cod. civ., alla quale era conseguito l'incremento dell'esposizione debitoria). E' altrettanto pacifico che, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria prevista dall'art. 223, secondo comma, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. peri., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto, poiché la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sè reversibile (Sez. 5, Sentenza n. 40998 del 20/05/2014, Rv. 262189 - 01); e che è logico ritenere che il sistematico inadempimento dei debiti tributari esponga (nel prevedibile caso di accertamento dei reati, nella specie concretizzatosi) la società protagonista a un dissesto di proporzioni tanto più rilevante quanto più elevato sia l'accumulo nel tempo dell'inadempimento e la percentuale di incidenza dello stesso sull'intero movimento di affari della società (così Sez. 5, n. 41055 del 04/07/2014, Crosta, in motivazione sia pure in relazione al caso del perpetuarsi di operazione in frode all'Erario - ma la situazione non muta, ovviamente, rispetto al caso di specie), laddove all'inadempimento delle obbligazioni tributarie consegue non solo la produzione di interessi ma anche l'applicazione di sanzioni. Sicché, nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, la condotta di reato è configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni sotto il profilo dell'elemento soggettivo - come certamente nel caso di specie secondo la congrua ricostruzione svolta dai giudici di merito - alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 45672 del 1/10/2015, Lubrina, Rv. 265510). 1.5. L'ultimo motivo, che lamenta la manifesta illogicità della motivazione riguardo al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato. Ed invero, la Corte di appello ha ampiamente e correttamente evidenziato le ragioni della condivisione del giudizio di equivalenza formulato dal primo giudice, sottolineando l'irrilevanza della revoca di alcune precedenti condanne (persistendo la condanna per alcune fattispecie di tipo contravvenzionale) e l'assenza di qualsiasi elemento utilmente valutabile al fine di pervenire ad un giudizio di prevalenza. E' il caso di rammentare che costituisce jus receptum che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche - il giudizio di comparazione in termini di equivalenza - non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); e che la concessione 10 delle attenuanti generiche richiede - e ciò a maggior ragione ove implichi una valutazione che superi la concomitante esistenza di aggravanti - l'apprezzamento di elementi positivi che orientino la discrezionalità affidata al giudice nella definizione del trattamento sanzionatorio verso l'attribuzione di una sanzione meno afflittiva;
ne consegue che le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette - come certamente nel caso di specie - da motivazione esente da vizi logico-giuridici (Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, Morabito, Rv. 260460; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altro, Rv. 242419; Sez. 6, n. 7707 del 04/12,2003 - dep. 23/02/2004, P.G. in proc. NA ed altri, Rv. 229768). Pertanto, deve ritenersi giustificato il detto diniego anche se si fondi sulla totale assenza di elementi positivamente valutabili;
laddove nel caso di specie, secondo la congrua valutazione della Corte di appello, alla mancata emersione di elementi positivi di valutazione, si è aggiunta, da un lato, la sussistenza di precedenti penali risultanti a carico dell'imputato, sia pure di natura contravvenzionale, ritenuti comunque indicativi della propensione dell'imputato a non rispettare la legge, e, dall'altro, la connotazione, grave, della vicenda in esame (a fronte della quale secondo la Corte di appello il riconoscimento delle attenuanti generiche, sia pure in termini di equivalenza, sarebbe stata già frutto di benevola concessione). Il motivo sul punto è dunque proprio inammissibile. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/4/2024.