TRIB
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1774/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1774/2020 promossa da:
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. e , (C.F. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO MAGRO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._4
GUGLIELMO RUSTICO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato CONVENUTO
OGGETTO Promessa di matrimonio ex art. 79-81
CONCLUSIONI Parte attrice:
“- Rilevare ed accertare la esclusiva responsabilità del convenuto nella rottura della promessa di matrimonio e della mancata celebrazione delle nozze, e conseguentemente, per le superiori causali condannarlo alla restituzione della somma di € 5.810,00 in favore di
, di 11.600,00 in favore di e di €1519,00 in favore della Parte_1 Parte_2 attrice , oltre interessi di legge dell'esborso al soddisfo, o in quell'altra Parte_3 misura ritenuta di giustizia o determinata in via equitativa -”
Per parte convenuta:
“rigettare le domande ex art 81 c.c. proposte da e per Parte_2 Parte_3 carenza di legittimazione ad agire e comunque in quanto infondate in fatto e in diritto;
rigettare la domanda ex art 81 c.c. proposta da in quanto infondata in Parte_1 fatto e in diritto;
pagina 1 di 7 condannare alla restituzione degli esborsi sostenuti in proprio dal Parte_1 per un importo pari a € 4861,65, oltre gli interessi dalla domanda al soddisfo e CP_1 in subordine compensare detti importi con quelli eventualmente riconosciuti alla stessa come dovuti;
condannare alla restituzione dei doni ricevuti in ragione Parte_1 dell'ufficializzazione del fidanzamento così come indicati in narrativa o al pagamento del loro valore economico.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 09.06.2020, Parte_1 unitamente ai genitori e conveniva in giudizio Parte_2 Parte_3
al fine di accertare l'esclusiva responsabilità del convenuto nella rottura Controparte_1 della promessa di matrimonio e nella mancata celebrazione delle nozze, nonché per ottenere il risarcimento dei danni per le spese sostenute in vista del matrimonio. Gli attori esponevano che, cinque giorni prima della data stabilita per le nozze, fissata per l'11 luglio 2019, il senza giusto motivo, comunicava alla il proprio CP_1 Pt_1 ripensamento, dichiarando di non provare più alcun sentimento;
annullava quindi la cerimonia nuziale;
che, a motivo del matrimonio, avevano sostenuto molteplici spese per l'acquisto di beni e servizi legati alle nozze, inclusi acconti per la sala ricevimenti, il pagamento dell'abito da sposa e dell'abito da cerimonia per la madre Parte_3 oltre a spese per arredi e oggetti destinati alla futura casa familiare.
Il convenuto si costituiva in data 21.10.2020, contestando la domanda attorea;
eccepiva, inoltre, la carenza di legittimazione ad agire dei signori e Parte_2 Pt_3
genitori di e chiedeva il rigetto delle domande attoree,
[...] Parte_1 deducendo la sussistenza di un giusto motivo di rifiuto a contrarre le nozze.
Secondo il convenuto, la decisione di non voler più convolare a nozze era ascrivibile ai comportamenti posti in essere dalla , unitamente ad alcuni membri della famiglia, sia Pt_1 durante i preparativi per il matrimonio, ma in particolare a pochi giorni dalle nozze. Il convenuto sosteneva che le incomprensioni derivavano da contrasti sulla scelta delle bomboniere, sulla lista nozze, sulla stampa dei biglietti d'invito, sul cambiamento della sala ricevimenti (che comportò la perdita della caparra già versata), sul mancato coinvolgimento dello stesso e dei suoi familiari nella scelta della camera da letto, nella scelta della damigella e del paggetto, fino all'episodio litigioso verificatosi a ridosso delle nozze, che vedeva coinvolti i nubendi e alcuni membri delle due famiglie. A seguito di tali avvenimenti, il convenuto maturava la consapevolezza di non voler più condividere il proprio futuro con la poiché aveva “definitivamente compreso che alla base del rapporto instaurato non Pt_1 vi era neanche un barlume di sentimento” e, dopo una breve fuga a Malta per schiarirsi le idee, la sera del 5 luglio 2019 comunicava la sua decisione all'attrice.
Quanto agli importi chiesti a titolo di risarcimento, il convenuto li contestava sia nell'an che nel quantum, precisando di aver contribuito alle spese in vista del matrimonio, di aver versato l'acconto per il banchetto nuziale, di aver acquistato parte delle bomboniere, l'abito da sposo, l'abito da cerimonia per il padre, alcuni arredi e di aver contribuito con la somma di 700.00 euro all'acquisto dell'abito da sposa, circostanza confermata anche dalla parte attrice. pagina 2 di 7 Il convenuto dichiarava, inoltre, di aver effettuato numerosi regali alla , in occasione Pt_1 dell'ufficializzazione del fidanzamento e formulava domanda di restituzione. Assegnati i chiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ed istruita la causa a mezzo di prove documentali e testimoniali, veniva posta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di parte attrice è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
In punto di legittimazione attiva, deve premettersi che è controverso se la legittimazione ad agire spetti solamente al promittente o a chiunque abbia effettivamente risentito del danno, come ad esempio i genitori. Deve tuttavia condividersi la tesi che comprende nella categoria dei legittimati ad agire anche soggetti diversi dal destinatario della promessa, atteso che una contraria interpretazione finirebbe per negare la tutela riparatoria in favore di quei soggetti, come i genitori, che spesso sono coloro che sopportano gli esborsi prematrimoniali;
per danno cagionato all'altra parte deve intendersi una perdita patrimoniale riconducibile alla rottura ingiustificata della promessa, pur se sofferto dal familiare della fidanzata;
ciò in quanto va esclusa la configurabilità di un illecito extra-contrattuale (in quanto lo scioglimento dalla promessa di matrimonio integra un'espressione del diritto fondamentale della libertà di contrarre matrimonio, con la conseguenza che il recesso, anche se esercitato senza giusto motivo, non potrà mai essere considerato condotta antigiuridica), così come deve escludersi l'inquadramento della fattispecie nell'ambito della responsabilità contrattuale o precontrattuale (posto che la promessa di matrimonio non è un contratto e neppure costituisce un vincolo giuridico tra le parti), sicchè l'espressione altra parte va intesa come il soggetto che ha sofferto l'esborso e merita la riparazione prevista ex lege.
Nel merito, si osserva innanzitutto che la libertà matrimoniale rappresenta un diritto fondamentale della persona riconducibile all'art. 2 Cost. nonché agli artt. 29 e 30 Cost. Invero, la promessa di matrimonio, ossia il vicendevole impegno al matrimonio fatto per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio, o la promessa risultante dalla richiesta di pubblicazione, rappresenta una libera dichiarazione che non obbliga né a contrarre matrimonio, né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.
Essendo la scelta di non contrarre matrimonio un atto di libertà incoercibile, colui il quale receda ingiustificatamente dalla promessa di matrimonio può andare incontro alla speciale responsabilità di cui all'art. 81 cod. civ., consistente nell'obbligazione di rimborsare l'importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio, ma non alla generale responsabilità aquiliana ai sensi art. 2043 cod. civ., e, ancor meno, all'obbligo di risarcire il danno non patrimoniale (Cass. n. 9/2012); ancora “la rottura senza motivo della promessa di matrimonio obbliga il promittente ricusante a risarcire l'altra parte per il danno causatole, a titolo di responsabilità “ex lege”, non configurandosi né un inadempimento contrattuale, né un atto illecito” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9052/2010). Incombe dunque sul soggetto che rifiuti di eseguire la promessa, l'onere di provare la sussistenza del giusto motivo di recesso. Sono validi motivi di rottura quei fatti che, se conosciuti al momento della promessa, avrebbero dissuaso il promittente dal prestarla, ritenendosi fondamentale la loro ignoranza al momento dello scambio della promessa. In via esemplificativa, sono inclusi tra i giusti pagina 3 di 7 motivi di rifiuto: la rilevazione di precedenti morali riprovevoli, la scoperta tendenza al gioco, le malattie sessuali, l'infedeltà, la necessità di emigrare all'estero.
Dalle reciproche allegazioni e dalle deposizioni dei testi emerge chiaramente che i contrasti insorti tra i due fidanzati e le rispettive famiglie hanno avuto ad oggetto diversi aspetti dell'organizzazione del matrimonio, in particolare le bomboniere, i regali dei testimoni, la scelta della camera da letto, dell'abito da sposa. In merito alle bomboniere, all'udienza del 17 aprile 2024 è stata escussa la teste Tes_1
nata a [...] il [...]. Rispondendo alla domanda se fosse vero che
[...]
l'attrice avesse scelto le bomboniere unicamente per i propri invitati, omettendo di comunicare tale scelta al convenuto e richiedendo esplicitamente alla ricamatrice di non produrre i centrini bomboniera per gli invitati dell'altra parte, la teste ha confermato: “vero, mi risulta perché sono andata di persona con mia madre per portare un acconto alla ricamatrice e abbiamo parlato direttamente con la stessa. Questa ci ha comunicato che non era in grado di rispettare i tempi previsti, sebbene in un primo momento avesse confermato la possibilità di realizzarle. L'acconto è stato ricevuto, ma successivamente abbiamo appreso che la ricamatrice non ce l'avrebbe fatta;
anche la signora ci ha riferito di Pt_1 aver nuovamente contattato la ricamatrice, la quale affermò di aver ricevuto istruzioni dalla madre della sposa di produrre i centrini esclusivamente per gli invitati della medesima. Infine, l'acconto è stato restituito nelle mie mani.” All'udienza del 25 ottobre 2024 è stata escussa la teste , nata a [...] il 14 Tes_2 marzo 1960, commerciante di articoli da regalo. Rispondendo alla domanda se fosse vero che la madre dello sposo avesse sollevato la ricamatrice dall'incarico, optando per un'altra bomboniera, ossia un profumatore “Baci Milano”, commissionato presso la gioielleria della teste situata a Modica Bassa, la teste ha confermato l'affermazione: “è vero che mi hanno ordinato questo profumatore ed è stato acquistato dalla madre dello sposo.”
In merito all'acquisto dei regali per i testimoni di nozze, ossia due centri tavola, effettuato il 2 luglio 2019 dalla famiglia dello sposo presso la gioielleria della teste, senza la presenza della signora , ha dichiarato: “è vero;
non posso ricordare il giorno, ma Pt_1 Tes_2 ricordo che è venuta la madre dello sposo senza la futura nuora, e hanno acquistato i due centri tavola, due piatti di Versace;
non ricordo se fosse mattina o pomeriggio.” Dall'analisi complessiva delle deposizioni emerge che entrambe le famiglie hanno posto in essere comportamenti che hanno innescato conflitti nell'organizzazione dell'evento nuziale. Il convenuto non è riuscito a dimostrare l'estromissione della sua famiglia dai preparativi per il matrimonio;
egli ha ammesso che il regalo per i testimoni di nozze, la stampa dei biglietti di invito (partecipazioni), la lista nozze da RU EU sono stati scelti da lui o concordemente con la fidanzata;
anche la camera da letto fu scelta concordemente (teste sorella di : vero, io lavoravo da Gruppo Inventa, il venditore Testimone_3 Parte_1 che ha seguito mia sorella mi dava i campioni, io li portavo a casa e il assieme a CP_1 mia sorella li guardava con calma;
hanno deciso di comune accordo, io mi trovavo con loro;
il li vedeva a casa di mia madre;
io ero già sposata non vivevo a casa di CP_1 mia madre, però quando portavo i campioni rimanevo lì). Per quanto riguarda il litigio avvenuto il 2.7.2019, a pochi giorni dal matrimonio, nella casa coniugale aperta ad amici e parenti, lamenta il convenuto che alla vista dei parenti del la signora era andata via, seguita dal marito, e si era recata al piano CP_1 Pt_3
pagina 4 di 7 inferiore presso l'abitazione dell'altra figlia. In quell'occasione il chiese CP_1 ripetutamente alla di dire ai suoi genitori di salire nuovamente per avere un Pt_1 confronto e per porre definitivamente fine a quelle incomprensioni, ma invano. Anzi la dal piano inferiore gridava e inveiva contro la famiglia dicendo che Pt_3 CP_1 non tollerava in alcun modo la loro presenza e che dovevano andare via. Così la ha Pt_1 letteralmente buttato fuori di casa non solo la famiglia del futuro sposo, ma anche lo sposo stesso. Si tratta non solo di un episodio che si colloca pur sempre all'interno delle incomprensioni avute sui preparativi del matrimonio, ma sul quale la versione di parte attrice diverge;
secondo tale versione la scese al piano di sotto per salutare delle sue Pt_3 cugine. Vds. teste : “io ero presente perché abito al piano di sotto, le urla Testimone_3 venivano dal piano di sopra, i componenti della famiglia di erano tutti contro mia CP_1 sorella che si trovava da sola;
il dissidio verteva sempre sull'organizzazione del matrimonio. C'era anche il futuro sposo che non prendeva le difese della fidanzata;
appena sono salita su si sono calmati;
io sentivo le grida, non sentivo l'oggetto della discussione;
le urla sono state sentite dalla vicina di casa…”. Tale ultima versione appare più convincente e spiega meglio la reazione del padre della , di volere un confronto con il Pt_1 CP_1 dopo il suddetto episodio.
Quindi in primo luogo non risulta provato che il clima litigioso creatosi e le incomprensioni nella coppia siano riconducibili soltanto alla famiglia della fidanzata;
in secondo luogo va rilevato che il motivo di ripensamento, per essere giusto ai fini che qui interessano, avrebbe dovuto essere sorretto da motivazioni ben più gravi di quelle rappresentate. Ferma restando la libertà di liberarsi dalla promessa di matrimonio, per invocare l'esenzione dall'obbligo di riparare la controparte dalle spese assunte in ragione del programmato matrimonio, il convenuto avrebbe dovuto far valere motivazioni serie legate alla persona della futura sposa, non già contrasti tra le famiglie sull'organizzazione del matrimonio, comunque superabili o attraverso la volontà e la determinazione degli sposi o comunque irrilevanti nella prospettiva della futura vita matrimoniale, in quanto circoscritti alla celebrazione del matrimonio stesso ed alla cerimonia, momenti, questi ultimi, che hanno visto il coinvolgimento, anche economico, delle rispettive famiglie di origine, come d'uso; coinvolgimento accettato dai nubendi, e quindi anche dal convenuto. Se il convenuto avesse saputo prima dell'intenzione della famiglia della sposa di “monopolizzare” i preparativi del matrimonio (ammesso e non concesso che ciò sia vero), ciò non avrebbe comunque costituito serio motivo di recesso, al pari di una infedeltà, della scoperta di precedenti immorali, della tendenza al gioco, al bere, ecc..
In merito alla quantificazione dei danni, il risarcimento è limitato all'ammontare delle spese e delle obbligazioni in relazione alla condizione delle parti coinvolte. La giurisprudenza ha precisato che la rottura della promessa di matrimonio solenne comporta “la previsione a carico del recedente ingiustificato non di una piena responsabilità per danni, ma di un'obbligazione ex lege a rimborsare alla controparte quanto meno l'importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio. Non sono risarcibili voci di danno patrimoniale diverse da queste e men che mai gli eventuali danni non patrimoniali” (Cassazione, ordinanza 02.01.2012, n. 9).
pagina 5 di 7 La richiesta di pubblicazioni è avvenuta dall'11.05.2019 al 18.05.2019, e va rilevato che è necessaria la sussistenza di un nesso eziologico tra le spese fatte, le obbligazioni contratte e la promessa di matrimonio, e deve trattarsi di esborsi compiuti dopo la promessa e prima del recesso. Sul punto si è tuttavia precisato che la forma richiesta per la promessa può anche essere posteriore all'assunzione delle spese o delle obbligazioni e che tra queste vanno compresi anche gli esborsi compiuti dalla famiglia.
Premesso ciò, il deve essere condannato a rimborsare l'importo delle spese CP_1 affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio nei limiti di seguito indicati.
Devono, innanzitutto, essere rimborsate per intero tutte le spese finalizzate all'acquisto di beni e servizi che non assumono alcuna utilità al di fuori dello specifico contesto del matrimonio;
in particolare l'acconto di 350,00 euro versato dalla a titolo di caparra Pt_1 per il ricevimento nuziale, nonché i 600,00 euro pagati dalla per l'acquisto Pt_1 dell'abito da sposa. Devono essere rimborsate in favore di padre della sposa, le spese relative Parte_2 all'acquisto della camera da letto matrimoniale, per € 8.900,00. La Suprema Corte ha chiarito che “nel caso in cui la celebrazione del matrimonio venga rifiutata senza giustificato motivo da uno dei nubendi posteriormente all'effettuazione delle pubblicazioni matrimoniali, sono risarcibili ex art. 81 c.c. tutte le spese (giustificate e finalizzate) sostenute in vista del matrimonio: non soltanto quelle affrontate in stretta e diretta correlazione con la cerimonia, ma tutte quelle affrontate per adempiere obbligazioni contratte in vista ed in funzione della futura vita coniugale” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20889/2015). Tuttavia, occorre precisare che, ove il promittente deluso possa beneficiare dei beni acquistati in virtù della promessa di matrimonio, il risarcimento andrà ridotto proporzionalmente all'utile conservato. Il risarcimento, infatti, non deve essere tale da provocare un ingiustificato arricchimento, in applicazione del principio generale della compensatio lucri cum damno, sicché dalla determinazione del danno risarcibile va detratto l'ammontare dei beni che siano ancora utilizzabili dal nubendo ovvero quelli da cui sia comunque ricavabile una utilità economica.
In base a quanto premesso, deve essere respinta la domanda di risarcimento relativa alle spese sostenute per l'acquisto dell'aspirapolvere “folletto”, della batteria da cucina, della madia, nonché dell'abito da cerimonia della Le ulteriori spese richieste dalla Pt_3 per l'occorrente per il primo letto e quant'altro necessario per le sere del Pt_3 ricevimento ospiti non risultano in alcun modo documentate.
Relativamente alla domanda riconvenzionale del convenuto di risarcimento danni e restituzione dei doni effettuati in virtù della promessa, le relative richieste sono state formulate per la prima volta con la comparsa costitutiva depositata il 21.10.2020 e dunque oltre il termine di decadenza di un anno decorrente dalla data in cui si è verificato il rifiuto di celebrare le nozze (05.07.2019), e pertanto vanno dichiarate inammissibili, su precisa e tempestiva eccezione formulata da parte attrice alla prima difesa utile (vds. note scritte del 3.11.2020 e del 14.11.2020 per la prima udienza fissata il 18.11.2020).
pagina 6 di 7 In definitiva, la domanda articolata da parte attrice va accolta nei limiti sopra evidenziati;
le spese seguono la misura della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione, così provvede:
condanna al pagamento, in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 complessiva di € 950,00, oltre interessi legali dal 10.6.2020 fino al pagamento;
condanna al pagamento, in favore di della somma Controparte_1 Parte_2 complessiva di € 8.900,00, oltre interessi legali dal 10.6.2020 fino al pagamento;
condanna il convenuto a rimborsare, in favore degli attori, le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 3.737,00 (di cui € 237,00 per esborsi), oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Francesco Magro che si è dichiarato antistatario.
Ragusa, 22/01/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1774/2020 promossa da:
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. e , (C.F. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO MAGRO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._4
GUGLIELMO RUSTICO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato CONVENUTO
OGGETTO Promessa di matrimonio ex art. 79-81
CONCLUSIONI Parte attrice:
“- Rilevare ed accertare la esclusiva responsabilità del convenuto nella rottura della promessa di matrimonio e della mancata celebrazione delle nozze, e conseguentemente, per le superiori causali condannarlo alla restituzione della somma di € 5.810,00 in favore di
, di 11.600,00 in favore di e di €1519,00 in favore della Parte_1 Parte_2 attrice , oltre interessi di legge dell'esborso al soddisfo, o in quell'altra Parte_3 misura ritenuta di giustizia o determinata in via equitativa -”
Per parte convenuta:
“rigettare le domande ex art 81 c.c. proposte da e per Parte_2 Parte_3 carenza di legittimazione ad agire e comunque in quanto infondate in fatto e in diritto;
rigettare la domanda ex art 81 c.c. proposta da in quanto infondata in Parte_1 fatto e in diritto;
pagina 1 di 7 condannare alla restituzione degli esborsi sostenuti in proprio dal Parte_1 per un importo pari a € 4861,65, oltre gli interessi dalla domanda al soddisfo e CP_1 in subordine compensare detti importi con quelli eventualmente riconosciuti alla stessa come dovuti;
condannare alla restituzione dei doni ricevuti in ragione Parte_1 dell'ufficializzazione del fidanzamento così come indicati in narrativa o al pagamento del loro valore economico.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 09.06.2020, Parte_1 unitamente ai genitori e conveniva in giudizio Parte_2 Parte_3
al fine di accertare l'esclusiva responsabilità del convenuto nella rottura Controparte_1 della promessa di matrimonio e nella mancata celebrazione delle nozze, nonché per ottenere il risarcimento dei danni per le spese sostenute in vista del matrimonio. Gli attori esponevano che, cinque giorni prima della data stabilita per le nozze, fissata per l'11 luglio 2019, il senza giusto motivo, comunicava alla il proprio CP_1 Pt_1 ripensamento, dichiarando di non provare più alcun sentimento;
annullava quindi la cerimonia nuziale;
che, a motivo del matrimonio, avevano sostenuto molteplici spese per l'acquisto di beni e servizi legati alle nozze, inclusi acconti per la sala ricevimenti, il pagamento dell'abito da sposa e dell'abito da cerimonia per la madre Parte_3 oltre a spese per arredi e oggetti destinati alla futura casa familiare.
Il convenuto si costituiva in data 21.10.2020, contestando la domanda attorea;
eccepiva, inoltre, la carenza di legittimazione ad agire dei signori e Parte_2 Pt_3
genitori di e chiedeva il rigetto delle domande attoree,
[...] Parte_1 deducendo la sussistenza di un giusto motivo di rifiuto a contrarre le nozze.
Secondo il convenuto, la decisione di non voler più convolare a nozze era ascrivibile ai comportamenti posti in essere dalla , unitamente ad alcuni membri della famiglia, sia Pt_1 durante i preparativi per il matrimonio, ma in particolare a pochi giorni dalle nozze. Il convenuto sosteneva che le incomprensioni derivavano da contrasti sulla scelta delle bomboniere, sulla lista nozze, sulla stampa dei biglietti d'invito, sul cambiamento della sala ricevimenti (che comportò la perdita della caparra già versata), sul mancato coinvolgimento dello stesso e dei suoi familiari nella scelta della camera da letto, nella scelta della damigella e del paggetto, fino all'episodio litigioso verificatosi a ridosso delle nozze, che vedeva coinvolti i nubendi e alcuni membri delle due famiglie. A seguito di tali avvenimenti, il convenuto maturava la consapevolezza di non voler più condividere il proprio futuro con la poiché aveva “definitivamente compreso che alla base del rapporto instaurato non Pt_1 vi era neanche un barlume di sentimento” e, dopo una breve fuga a Malta per schiarirsi le idee, la sera del 5 luglio 2019 comunicava la sua decisione all'attrice.
Quanto agli importi chiesti a titolo di risarcimento, il convenuto li contestava sia nell'an che nel quantum, precisando di aver contribuito alle spese in vista del matrimonio, di aver versato l'acconto per il banchetto nuziale, di aver acquistato parte delle bomboniere, l'abito da sposo, l'abito da cerimonia per il padre, alcuni arredi e di aver contribuito con la somma di 700.00 euro all'acquisto dell'abito da sposa, circostanza confermata anche dalla parte attrice. pagina 2 di 7 Il convenuto dichiarava, inoltre, di aver effettuato numerosi regali alla , in occasione Pt_1 dell'ufficializzazione del fidanzamento e formulava domanda di restituzione. Assegnati i chiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ed istruita la causa a mezzo di prove documentali e testimoniali, veniva posta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di parte attrice è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
In punto di legittimazione attiva, deve premettersi che è controverso se la legittimazione ad agire spetti solamente al promittente o a chiunque abbia effettivamente risentito del danno, come ad esempio i genitori. Deve tuttavia condividersi la tesi che comprende nella categoria dei legittimati ad agire anche soggetti diversi dal destinatario della promessa, atteso che una contraria interpretazione finirebbe per negare la tutela riparatoria in favore di quei soggetti, come i genitori, che spesso sono coloro che sopportano gli esborsi prematrimoniali;
per danno cagionato all'altra parte deve intendersi una perdita patrimoniale riconducibile alla rottura ingiustificata della promessa, pur se sofferto dal familiare della fidanzata;
ciò in quanto va esclusa la configurabilità di un illecito extra-contrattuale (in quanto lo scioglimento dalla promessa di matrimonio integra un'espressione del diritto fondamentale della libertà di contrarre matrimonio, con la conseguenza che il recesso, anche se esercitato senza giusto motivo, non potrà mai essere considerato condotta antigiuridica), così come deve escludersi l'inquadramento della fattispecie nell'ambito della responsabilità contrattuale o precontrattuale (posto che la promessa di matrimonio non è un contratto e neppure costituisce un vincolo giuridico tra le parti), sicchè l'espressione altra parte va intesa come il soggetto che ha sofferto l'esborso e merita la riparazione prevista ex lege.
Nel merito, si osserva innanzitutto che la libertà matrimoniale rappresenta un diritto fondamentale della persona riconducibile all'art. 2 Cost. nonché agli artt. 29 e 30 Cost. Invero, la promessa di matrimonio, ossia il vicendevole impegno al matrimonio fatto per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio, o la promessa risultante dalla richiesta di pubblicazione, rappresenta una libera dichiarazione che non obbliga né a contrarre matrimonio, né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.
Essendo la scelta di non contrarre matrimonio un atto di libertà incoercibile, colui il quale receda ingiustificatamente dalla promessa di matrimonio può andare incontro alla speciale responsabilità di cui all'art. 81 cod. civ., consistente nell'obbligazione di rimborsare l'importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio, ma non alla generale responsabilità aquiliana ai sensi art. 2043 cod. civ., e, ancor meno, all'obbligo di risarcire il danno non patrimoniale (Cass. n. 9/2012); ancora “la rottura senza motivo della promessa di matrimonio obbliga il promittente ricusante a risarcire l'altra parte per il danno causatole, a titolo di responsabilità “ex lege”, non configurandosi né un inadempimento contrattuale, né un atto illecito” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9052/2010). Incombe dunque sul soggetto che rifiuti di eseguire la promessa, l'onere di provare la sussistenza del giusto motivo di recesso. Sono validi motivi di rottura quei fatti che, se conosciuti al momento della promessa, avrebbero dissuaso il promittente dal prestarla, ritenendosi fondamentale la loro ignoranza al momento dello scambio della promessa. In via esemplificativa, sono inclusi tra i giusti pagina 3 di 7 motivi di rifiuto: la rilevazione di precedenti morali riprovevoli, la scoperta tendenza al gioco, le malattie sessuali, l'infedeltà, la necessità di emigrare all'estero.
Dalle reciproche allegazioni e dalle deposizioni dei testi emerge chiaramente che i contrasti insorti tra i due fidanzati e le rispettive famiglie hanno avuto ad oggetto diversi aspetti dell'organizzazione del matrimonio, in particolare le bomboniere, i regali dei testimoni, la scelta della camera da letto, dell'abito da sposa. In merito alle bomboniere, all'udienza del 17 aprile 2024 è stata escussa la teste Tes_1
nata a [...] il [...]. Rispondendo alla domanda se fosse vero che
[...]
l'attrice avesse scelto le bomboniere unicamente per i propri invitati, omettendo di comunicare tale scelta al convenuto e richiedendo esplicitamente alla ricamatrice di non produrre i centrini bomboniera per gli invitati dell'altra parte, la teste ha confermato: “vero, mi risulta perché sono andata di persona con mia madre per portare un acconto alla ricamatrice e abbiamo parlato direttamente con la stessa. Questa ci ha comunicato che non era in grado di rispettare i tempi previsti, sebbene in un primo momento avesse confermato la possibilità di realizzarle. L'acconto è stato ricevuto, ma successivamente abbiamo appreso che la ricamatrice non ce l'avrebbe fatta;
anche la signora ci ha riferito di Pt_1 aver nuovamente contattato la ricamatrice, la quale affermò di aver ricevuto istruzioni dalla madre della sposa di produrre i centrini esclusivamente per gli invitati della medesima. Infine, l'acconto è stato restituito nelle mie mani.” All'udienza del 25 ottobre 2024 è stata escussa la teste , nata a [...] il 14 Tes_2 marzo 1960, commerciante di articoli da regalo. Rispondendo alla domanda se fosse vero che la madre dello sposo avesse sollevato la ricamatrice dall'incarico, optando per un'altra bomboniera, ossia un profumatore “Baci Milano”, commissionato presso la gioielleria della teste situata a Modica Bassa, la teste ha confermato l'affermazione: “è vero che mi hanno ordinato questo profumatore ed è stato acquistato dalla madre dello sposo.”
In merito all'acquisto dei regali per i testimoni di nozze, ossia due centri tavola, effettuato il 2 luglio 2019 dalla famiglia dello sposo presso la gioielleria della teste, senza la presenza della signora , ha dichiarato: “è vero;
non posso ricordare il giorno, ma Pt_1 Tes_2 ricordo che è venuta la madre dello sposo senza la futura nuora, e hanno acquistato i due centri tavola, due piatti di Versace;
non ricordo se fosse mattina o pomeriggio.” Dall'analisi complessiva delle deposizioni emerge che entrambe le famiglie hanno posto in essere comportamenti che hanno innescato conflitti nell'organizzazione dell'evento nuziale. Il convenuto non è riuscito a dimostrare l'estromissione della sua famiglia dai preparativi per il matrimonio;
egli ha ammesso che il regalo per i testimoni di nozze, la stampa dei biglietti di invito (partecipazioni), la lista nozze da RU EU sono stati scelti da lui o concordemente con la fidanzata;
anche la camera da letto fu scelta concordemente (teste sorella di : vero, io lavoravo da Gruppo Inventa, il venditore Testimone_3 Parte_1 che ha seguito mia sorella mi dava i campioni, io li portavo a casa e il assieme a CP_1 mia sorella li guardava con calma;
hanno deciso di comune accordo, io mi trovavo con loro;
il li vedeva a casa di mia madre;
io ero già sposata non vivevo a casa di CP_1 mia madre, però quando portavo i campioni rimanevo lì). Per quanto riguarda il litigio avvenuto il 2.7.2019, a pochi giorni dal matrimonio, nella casa coniugale aperta ad amici e parenti, lamenta il convenuto che alla vista dei parenti del la signora era andata via, seguita dal marito, e si era recata al piano CP_1 Pt_3
pagina 4 di 7 inferiore presso l'abitazione dell'altra figlia. In quell'occasione il chiese CP_1 ripetutamente alla di dire ai suoi genitori di salire nuovamente per avere un Pt_1 confronto e per porre definitivamente fine a quelle incomprensioni, ma invano. Anzi la dal piano inferiore gridava e inveiva contro la famiglia dicendo che Pt_3 CP_1 non tollerava in alcun modo la loro presenza e che dovevano andare via. Così la ha Pt_1 letteralmente buttato fuori di casa non solo la famiglia del futuro sposo, ma anche lo sposo stesso. Si tratta non solo di un episodio che si colloca pur sempre all'interno delle incomprensioni avute sui preparativi del matrimonio, ma sul quale la versione di parte attrice diverge;
secondo tale versione la scese al piano di sotto per salutare delle sue Pt_3 cugine. Vds. teste : “io ero presente perché abito al piano di sotto, le urla Testimone_3 venivano dal piano di sopra, i componenti della famiglia di erano tutti contro mia CP_1 sorella che si trovava da sola;
il dissidio verteva sempre sull'organizzazione del matrimonio. C'era anche il futuro sposo che non prendeva le difese della fidanzata;
appena sono salita su si sono calmati;
io sentivo le grida, non sentivo l'oggetto della discussione;
le urla sono state sentite dalla vicina di casa…”. Tale ultima versione appare più convincente e spiega meglio la reazione del padre della , di volere un confronto con il Pt_1 CP_1 dopo il suddetto episodio.
Quindi in primo luogo non risulta provato che il clima litigioso creatosi e le incomprensioni nella coppia siano riconducibili soltanto alla famiglia della fidanzata;
in secondo luogo va rilevato che il motivo di ripensamento, per essere giusto ai fini che qui interessano, avrebbe dovuto essere sorretto da motivazioni ben più gravi di quelle rappresentate. Ferma restando la libertà di liberarsi dalla promessa di matrimonio, per invocare l'esenzione dall'obbligo di riparare la controparte dalle spese assunte in ragione del programmato matrimonio, il convenuto avrebbe dovuto far valere motivazioni serie legate alla persona della futura sposa, non già contrasti tra le famiglie sull'organizzazione del matrimonio, comunque superabili o attraverso la volontà e la determinazione degli sposi o comunque irrilevanti nella prospettiva della futura vita matrimoniale, in quanto circoscritti alla celebrazione del matrimonio stesso ed alla cerimonia, momenti, questi ultimi, che hanno visto il coinvolgimento, anche economico, delle rispettive famiglie di origine, come d'uso; coinvolgimento accettato dai nubendi, e quindi anche dal convenuto. Se il convenuto avesse saputo prima dell'intenzione della famiglia della sposa di “monopolizzare” i preparativi del matrimonio (ammesso e non concesso che ciò sia vero), ciò non avrebbe comunque costituito serio motivo di recesso, al pari di una infedeltà, della scoperta di precedenti immorali, della tendenza al gioco, al bere, ecc..
In merito alla quantificazione dei danni, il risarcimento è limitato all'ammontare delle spese e delle obbligazioni in relazione alla condizione delle parti coinvolte. La giurisprudenza ha precisato che la rottura della promessa di matrimonio solenne comporta “la previsione a carico del recedente ingiustificato non di una piena responsabilità per danni, ma di un'obbligazione ex lege a rimborsare alla controparte quanto meno l'importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio. Non sono risarcibili voci di danno patrimoniale diverse da queste e men che mai gli eventuali danni non patrimoniali” (Cassazione, ordinanza 02.01.2012, n. 9).
pagina 5 di 7 La richiesta di pubblicazioni è avvenuta dall'11.05.2019 al 18.05.2019, e va rilevato che è necessaria la sussistenza di un nesso eziologico tra le spese fatte, le obbligazioni contratte e la promessa di matrimonio, e deve trattarsi di esborsi compiuti dopo la promessa e prima del recesso. Sul punto si è tuttavia precisato che la forma richiesta per la promessa può anche essere posteriore all'assunzione delle spese o delle obbligazioni e che tra queste vanno compresi anche gli esborsi compiuti dalla famiglia.
Premesso ciò, il deve essere condannato a rimborsare l'importo delle spese CP_1 affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio nei limiti di seguito indicati.
Devono, innanzitutto, essere rimborsate per intero tutte le spese finalizzate all'acquisto di beni e servizi che non assumono alcuna utilità al di fuori dello specifico contesto del matrimonio;
in particolare l'acconto di 350,00 euro versato dalla a titolo di caparra Pt_1 per il ricevimento nuziale, nonché i 600,00 euro pagati dalla per l'acquisto Pt_1 dell'abito da sposa. Devono essere rimborsate in favore di padre della sposa, le spese relative Parte_2 all'acquisto della camera da letto matrimoniale, per € 8.900,00. La Suprema Corte ha chiarito che “nel caso in cui la celebrazione del matrimonio venga rifiutata senza giustificato motivo da uno dei nubendi posteriormente all'effettuazione delle pubblicazioni matrimoniali, sono risarcibili ex art. 81 c.c. tutte le spese (giustificate e finalizzate) sostenute in vista del matrimonio: non soltanto quelle affrontate in stretta e diretta correlazione con la cerimonia, ma tutte quelle affrontate per adempiere obbligazioni contratte in vista ed in funzione della futura vita coniugale” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20889/2015). Tuttavia, occorre precisare che, ove il promittente deluso possa beneficiare dei beni acquistati in virtù della promessa di matrimonio, il risarcimento andrà ridotto proporzionalmente all'utile conservato. Il risarcimento, infatti, non deve essere tale da provocare un ingiustificato arricchimento, in applicazione del principio generale della compensatio lucri cum damno, sicché dalla determinazione del danno risarcibile va detratto l'ammontare dei beni che siano ancora utilizzabili dal nubendo ovvero quelli da cui sia comunque ricavabile una utilità economica.
In base a quanto premesso, deve essere respinta la domanda di risarcimento relativa alle spese sostenute per l'acquisto dell'aspirapolvere “folletto”, della batteria da cucina, della madia, nonché dell'abito da cerimonia della Le ulteriori spese richieste dalla Pt_3 per l'occorrente per il primo letto e quant'altro necessario per le sere del Pt_3 ricevimento ospiti non risultano in alcun modo documentate.
Relativamente alla domanda riconvenzionale del convenuto di risarcimento danni e restituzione dei doni effettuati in virtù della promessa, le relative richieste sono state formulate per la prima volta con la comparsa costitutiva depositata il 21.10.2020 e dunque oltre il termine di decadenza di un anno decorrente dalla data in cui si è verificato il rifiuto di celebrare le nozze (05.07.2019), e pertanto vanno dichiarate inammissibili, su precisa e tempestiva eccezione formulata da parte attrice alla prima difesa utile (vds. note scritte del 3.11.2020 e del 14.11.2020 per la prima udienza fissata il 18.11.2020).
pagina 6 di 7 In definitiva, la domanda articolata da parte attrice va accolta nei limiti sopra evidenziati;
le spese seguono la misura della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione, così provvede:
condanna al pagamento, in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 complessiva di € 950,00, oltre interessi legali dal 10.6.2020 fino al pagamento;
condanna al pagamento, in favore di della somma Controparte_1 Parte_2 complessiva di € 8.900,00, oltre interessi legali dal 10.6.2020 fino al pagamento;
condanna il convenuto a rimborsare, in favore degli attori, le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 3.737,00 (di cui € 237,00 per esborsi), oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Francesco Magro che si è dichiarato antistatario.
Ragusa, 22/01/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 7 di 7