TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 17/07/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. ssa Rossella Mastropietro Presidente rel./est.
Dott. Augusto Salustri Giudice
Dott. Alberto Angelo Balzani Giudice
Oggetto: “Separazione consensuale e divorzio congiunto”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 715/2024R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], cittadino Parte_1 CodiceFiscale_1
italiano, residente in [...] (doc. 1)
e
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_2 CodiceFiscale_2
cittadina italiana, residente in [...] (doc. 2), entrambi elettivamente domiciliati in Venaria Reale – viale Buridani n. 30 presso lo studio dell'avvocato Fabio Bucci, che li rappresenta entrambi e difende in forza di procura speciale.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario
da e in Torino il giorno 5 ottobre 2002; Parte_1 Parte_2
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di procedere alla trascrizione
della emananda sentenza, nonché di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di
matrimonio e le ulteriori incombenze di cui
al Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
- dare atto che la casa già coniugale, inclusi i mobili e le suppellettili che la arredano, e
l'autorimessa privata site in Borgaro Torinese – via Stati Uniti n. 14 rimarranno assegnate in
uso alla signora che provvederà al pagamento delle spese di esercizio ordinario e delle Pt_2
utenze domestiche, sino a quando i figli abiteranno con la madre e non raggiungeranno
l'autosufficienza economica, mentre le spese di manutenzione straordinaria degli immobili
graveranno in pari misura su entrambi i comproprietari;
- dare atto che, ove l'assegnataria intraprenda una convivenza more uxorio o contragga nuovo
matrimonio, il diritto al godimento della casa già coniugale e
dell'autorimessa privata verrà meno e gli immobili saranno posti in vendita;
- affidare il figlio minorenne ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e Persona_1
domicilio prevalente presso la casa materna;
- dare atto che i signori e eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera Pt_1 Pt_2
disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione e si impegnano ad educare il minore
tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
- disporre che il signor potrà vedere e tenere con sé il figlio liberamente, in Pt_1 Persona_1
modo compatibile con i propri impegni lavorativi, nonché con gli impegni scolastici ed
extrascolastici del ragazzo e, preferibilmente, sempre
in modo compatibile con gli impegni del minore, a fine settimana alternati, dal venerdì sera,
alle ore 21.00, sino al lunedì mattina, alle ore 7.00;
- disporre che il signor contribuisca al mantenimento di e - sino a Pt_1 Per_2 Persona_1
quando i figli non diverranno economicamente autosufficienti - corrispondendo alla moglie,
entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 600,00 (euro seicento/00) e così € 300,00
(euro trecento/00) per ciascun figlio, rivalutabile annualmente in modo automatico e senza
necessità di ulteriore richiesta, in misura pari alla variazione inflattiva dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati accertata secondo gli indici ISTAT;
- disporre che le spese mediche e farmaceutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale,
nonché quelle scolastiche, universitarie, sportive e ricreative sostenute per i figli, necessitate
ovvero previamente concordate tra i genitori e successivamente documentate, saranno suddivise
tra i coniugi in ragione di una metà ciascuno, sino al raggiungimento dell'indipendenza
economica di e con recepimento dei criteri indicati nel protocollo d'intesa Per_2 Persona_1
tra magistrati ed avvocati del Foro di Ivrea sottoscritto il 24 giugno 2016;
- dare atto che l'assegno unico ed universale destinato al mantenimento dei figli sarà suddiviso
equamente tra i genitori, i quali usufruiranno, nella misura del 50% ciascuno, delle detrazioni
e delle deduzioni fiscali per le spese sostenute in favore di e ove possibili;
Per_2 Persona_1
- dare atto che i signori e non avanzano reciproche domande patrimoniali di alcun Pt_1 Pt_2
genere, dichiarando di avere redditi propri con cui mantenere un tenore di vita analogo a quello
sino ad oggi goduto;
- dare atto che entrambi i genitori prestano l'assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o
dei documenti validi per l'espatrio in favore del figlio minorenne.
Con integrale compensazione delle spese del presente procedimento.”
Il P.M. ha concluso: “Visto, il PM Gabriella GL esprime parere favorevole.” RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 25.03.2024, Pt_1
e hanno adito l'intestato Tribunale affinché pronunciasse la
[...] Parte_2
separazione personale tra i coniugi (e successivamente anche il “divorzio”). I coniugi hanno premesso che:
- in data 5 ottobre 2002 i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Torino, atto numero 946, parte II, serie A, anno 2002 (doc. 3).
- Dall'unione sono nati due figli, in Torino il 2 settembre 2004, maggiorenne Per_2
ed economicamente non autosufficiente, e in Torino il 9 giugno 2008 (doc. Persona_1
4).
- la comunione spirituale tra i coniugi è venuta meno essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza.
I coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 22.10.2024.
Nell'ambito del presente procedimento, introdotto con ricorso ex art. 473 bis.49 c.p.c.,
è stata resa sentenza di separazione n. 288/2024, pubblicata in data pubblicata in data
26.11.2024, e passata in giudicato in data 27.5.2025. (come da certificazione in atti).
All'udienza del 26.6.2025 – esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione –
le parti hanno insistito nella domanda di “divorzio”. Le parti hanno raggiunto l'accordo anche sulle questioni di carattere patrimoniale hanno rassegnato anche in punto “divorzio” le conclusioni congiunte sopra riportate.
Nelle sue conclusioni (trasmesse in data 4.7.2024), il P.M. ha concluso esprimendo parere favorevole rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55.
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dagli atti risulta che nell'ambito di questo medesimo procedimento ex art. 473 bis. 49 c.p.c., i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 22 ottobre 2024 e le condizioni della loro separazione venivano stabilite con sentenza n. 288/2024, pubblicata in data pubblicata in data 26.11.2024, e passata in giudicato in data 27.5.2025. (come da certificazione in atti). Da allora la separazione dura ininterrotta per concorde affermazione delle parti come riscontrata dalla documentazione allegata.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può
essere ricostituita.
Le parti hanno trovato l'accordo per regolare le questioni patrimoniali tra loro e per l'affidamento ed il mantenimento dei figli;
le conclusioni rassegnate possono essere recepite e ratificate dal Collegio in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole
(cui nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità” viene garantito adeguato accesso ad entrambe le figure genitoriali).
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate,
vanno integralmente compensate tra le parti. (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M., così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario da e in Torino il giorno 5 ottobre 2002 e Parte_1 Parte_2
trascritto nei Registri degli atti di matrimonio al n. 946 P.II S. A,
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di procedere alla trascrizione della emananda sentenza, nonché di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
- dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che la casa già coniugale, inclusi i mobili e le suppellettili che la arredano, e l'autorimessa privata site in Borgaro Torinese
– via Stati Uniti n. 14 rimarranno assegnate in uso alla signora , che provvederà Pt_2
al pagamento delle spese di esercizio ordinario e delle utenze domestiche, sino a quando i figli abiteranno con la madre e non raggiungeranno l'autosufficienza economica, mentre le spese di manutenzione straordinaria degli immobili graveranno in pari misura su entrambi i comproprietari;
- dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che, ove l'assegnataria intraprenda una convivenza more uxorio o contragga nuovo matrimonio, il diritto al godimento della casa già coniugale e dell'autorimessa privata verrà meno e gli immobili saranno posti in vendita;
- affida il figlio minorenne ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica Persona_1
e domicilio prevalente presso la casa materna;
- i signori e eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera Pt_1 Pt_2
disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione e si impegnano ad educare il minore tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
- il signor potrà vedere e tenere con sé il figlio liberamente, in modo Pt_1 Persona_1
compatibile con i propri impegni lavorativi, nonché con gli impegni scolastici ed extrascolastici del ragazzo e, preferibilmente, sempre in modo compatibile con gli impegni del minore, a fine settimana alternati, dal venerdì sera, alle ore 21.00, sino al lunedì mattina, alle ore 7.00;
- dispone che il signor contribuisca al mantenimento di e - Pt_1 Per_2 Persona_1
sino a quando i figli non diverranno economicamente autosufficienti - corrispondendo alla moglie, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 600,00 (euro seicento/00)
e così € 300,00 (euro trecento/00) per ciascun figlio, rivalutabile annualmente in modo automatico e senza necessità di ulteriore richiesta, in misura pari alla variazione inflattiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata secondo gli indici ISTAT;
- dispone che le spese mediche e farmaceutiche non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale, nonché quelle scolastiche, universitarie, sportive e ricreative sostenute per i figli, necessitate ovvero previamente concordate tra i genitori e successivamente documentate, saranno suddivise tra i coniugi in ragione di una metà ciascuno, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di e con Per_2 Persona_1
recepimento dei criteri indicati nel protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati del
Foro di Ivrea sottoscritto il 24 giugno 2016;
- dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che l'assegno unico ed universale destinato al mantenimento dei figli sarà suddiviso equamente tra i genitori, i quali usufruiranno, nella misura del 50% ciascuno, delle detrazioni e delle deduzioni fiscali per le spese sostenute in favore di e ove possibili;
Per_2 Persona_1
- dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che i signori e non Pt_1 Pt_2
avanzano reciproche domande patrimoniali di alcun genere, dichiarando di avere redditi propri con cui mantenere un tenore di vita analogo a quello sino ad oggi goduto;
- dare atto che entrambi i genitori prestano l'assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o dei documenti validi per l'espatrio in favore del figlio minorenne;
- compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 16 luglio 2025
IL PRESIDENTE rel/est.
Rossella MASTROPIETRO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)