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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/07/2024, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 975/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 975/2022 promossa da:
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CONSUELO CECCONI (CF ) C.F._2
APPELLANTE nei confronti di
Controparte_1
(CF )
[...] P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE con l'intervento di (C.F. Controparte_2
) rappresentato e difeso dall'avv. GIANCARLO POGGIALI (CF P.IVA_2
C.F._3
QUALE PROCURATRICE DELLA MANDATARIA Controparte_3
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 P.IVA_3
GIUSEPPE LE FOSSE (CF C.F._4
INTERVENUTE
pagina 1 di 18 avverso la sentenza n. 967/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il
23/11/2021
CONCLUSIONI
In data 11.04.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“…si precisano le conclusioni come in atti (Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, per le causali di cui sopra, 1) ACCOGLIERE l'appello proposto con il presente atto dal Sig.ra avverso la sentenza n Parte_1
967/2021 del Tribunale di Pistoia, nella persona del Giudice Dott. LUCIA LEONCINI , depositata in Cancelleria in data 23.11.2021 e notificata in data 24.11.2021 al procuratore costituito;
conseguentemente: ACCERTARE E DICHIARARE la competenza funzionale del Tribunale di Roma in funzione di giudice antitrust a conoscere la presente lite;
in subordine: ACCERTARE E DICHIARARE la nullità del contratto fideiussione 09.2020 per violazione della normativa antitrust e contrarietà a norme imperative;
CONDANNARE la convenuta al risarcimento del danno conseguente alla nullità determinandolo anche in _1 via equitativa. Con vittoria di spese ed onorari di causa di entrambi i gradi di Giudizio).
Per quale mandataria di CP_2 Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, adversis rejectis, RIGETTARE integralmente il gravame (ossia tutte le domande formulate in atto di appello, ivi inclusa quella sulla competenza che si appalesa anche inammissibile), perché infondato e per tutti i motivi dedotti nel presente atto;
con conferma integrale della sentenza gravata n. 967/2021 pronunciata dal Tribunale di Pistoia del 23.11.2021. Vinte le spese e competenze legali del presente grado di giudizio”.
Per quale procuratrice della mandataria Controparte_3 CP_2
[...]
“RIGETTARE integralmente il gravame (ossia tutte le domande formulate in atto di appello, ivi inclusa quella sulla competenza che si appalesa anche
pagina 2 di 18 inammissibile), perché infondato e per tutti i motivi dedotti nel presente atto;
con conferma integrale della sentenza gravata n. 967/2021 pronunciata dal Tribunale di Pistoia del 23.11.2021”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 967/2021 pubblicata il 23/11/2021, il Tribunale di Pistoia ha così deciso:
1) respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. n. 143/2020 emesso dall'intestato Tribunale in data 5.2.2020;
2) condanna parte attrice opponente alla refusione, in favore di parte convenuta opposta, delle spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di euro
9.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge.
Tale sentenza è stata emessa sulla opposizione proposta da Parte_1 avverso il D.I. n. 143/2020 emesso dall'intestato Tribunale in data 5.02.2020, in favore di , per l'importo di € 103.531,75 oltre interessi e spese di _1 procedura a titolo di saldo debitore del c/c n. 307883 intestato a Parte_2
e in relazione al quale si era costituito fideiussore.
[...] Parte_1
A sostegno dell'opposizione il aveva eccepito l'improcedibilità della Pt_1 domanda, per mancato esperimento del procedimento di mediazione e nel merito, aveva dedotto che il provvedimento monitorio opposto era stato emesso sulla base di modulo prestampato di fideiussione nullo, in quanto redatto in contrasto con l'art. 2, co. 2 lett. a), L. n. 287 del 1990 nonché sulla base di un contratto non più valido ed efficace tra le parti, per intervenuta novazione.
Si era costituita in giudizio la convenuta opposta
[...]
Controparte_1 contestando l'opposizione in quanto infondata e chiedendone il rigetto.
pagina 3 di 18 Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1
o anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Parte_3
Corte di Appello
[...]
(di seguito solo Controparte_1 [...]
o anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la suddetta CP_4 sentenza per i seguenti motivi di appello:
1. mancata rilevazione d'ufficio della competenza funzionale del Tribunale delle
Imprese di Roma in funzione di giudice antitrust;
2. violazione di legge mancata applicazione del decreto legislativo 19 gennaio
2017, n. 3 (entrato in vigore il 03/02/2017);
3. violazione dell'art. 1367 c.c. e della normativa sulla interpretazione del contratto e carenza di motivazione sul punto;
4. inesistente motivazione in ordine alla domanda risarcitoria spiegata da parte attrice sulla scorta della dedotta nullità parziale delle clausole contrattuali.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, la non si è costituita nonostante la sua rituale _1 evocazione in giudizio.
Sono, invece, intervenute in giudizio la quale cessionaria Controparte_2
Contr del credito di (di seguito solo ) e per essa la mandataria _1
(di seguito solo e la (di seguito CP_2 CP_2 Controparte_3 solo quale procuratrice di (di seguito INTERVENUTE) la CP_3 CP_2 prima delle quali, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la carenza della propria legittimazione passiva, in merito ad eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte che sarebbero state tenute dall'originaria pagina 4 di 18 titolare del credito e contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale hanno chiesto, per contro la conferma.
dal canto proprio, si è riportata agli atti e alle produzioni documentali già CP_3 depositati dai precedenti difensori ed ha fatto, altresì, proprie le domande, eccezioni, deduzioni ed istanze già formulate nell'interesse di CP_2 chiedendo di acquisire nel proprio fascicolo, gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo depositato dalla BANCA cedente.
In data 11.04.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
IN VIA PRELIMINARE
In primo luogo, deve dichiararsi la contumacia di , in quanto _1 ritualmente citata e non costituitasi in giudizio.
Contr In secondo luogo, deve ritenersi carente di legittimazione passiva in ordine alla domanda, riproposta dal di CONDANNA al risarcimento del danno Pt_1 conseguente alla nullità, posto che la stessa INTERVENUTA risulta essere succeduta per intervenuta cessione del credito, solo nel lato attivo del rapporto tra il e , la quale ultima, dunque, resta l'unica legittimata Pt_1 _1 passiva al riguardo.
La relativa declaratoria è tuttavia assorbita dal rigetto dell'appello.
NEL MERITO
pagina 5 di 18 L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo di gravame il lamenta la mancata rilevazione d'ufficio Pt_1 della competenza funzionale del Tribunale delle Imprese di Roma in funzione di giudice antitrust.
A detta dell'APPELLANTE, il primo Giudice avrebbe erroneamente interpretato la domanda di nullità del contratto fideiussorio come una eccezione riconvenzionale ritenuta perciò, conoscibile dallo stesso, quando invece in relazione alla domanda di declaratoria di nullità per violazione della disciplina anticoncorrenziale avrebbe dovuto dichiarare la competenza funzionale ed esclusiva del Tribunale delle imprese di Roma, in funzione di Giudice Antitrust, ai sensi dall'articolo 3 comma 1
D. Lgs. n. 168/2003.
Rileva la Corte che ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 168/2003, le Sezioni
Specializzate sono (per quanto qui di interesse) competenti in materia di: “c) controversie di cui alla L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 33, comma 2” e
“d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione
Europea”.
L'art. 4 comma 1-ter del medesimo decreto legislativo, come da ultimo modificato dal D.Lgs 19 gennaio 2017, n. 3, stabilisce che “per le controversie di cui all'art.
3, comma 1, lett. c) e d), anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: (..)
pagina 6 di 18 a) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano, Bologna, Genova, Torino, TE,
Venezia, RE e BO (sezione distaccata);
b) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma, Cagliari e
RI (sezione distaccata);
c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno, Bari,
Lecce, RA (sezione distaccata), Potenza, Caltanissetta, Catania, Catanzaro,
Messina, Palermo, Reggio Calabria.»”.
Ebbene, nella fattispecie, il nel merito, aveva così concluso: Pt_1
• accogliere l'opposizione e revocarsi e/o annullarsi e/o dichiararsi nullo, inefficace e destituito di qualsiasi fondamento il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandosi che nulla egli deve alla Banca opposta;
• condannare la Banca opposta al risarcimento, in proprio favore, dei danni tutti, patiti e patiendi.
Appare evidente che nessuna azione di nullità della fideiussione da egli prestata per violazione della normativa antitrust fosse stata proposta in via principale dal il quale l'aveva dedotta solo in via di eccezione riconvenzionale. Pt_1
La domanda formulata per la prima volta in questa sede, volta a sentir “accertare
e dichiarare la nullità del contratto fideiussione 09.2020 per violazione della normativa antitrust e contrarietà a norme imperative” è, dunque, inammissibile ex art. 345 c.p.c.
Pertanto, pur essendo stata prevista per le controversie insorte nel distretto fiorentino la competenza del Tribunale della Imprese di Roma dall'art. 18 D. Lgs.
pagina 7 di 18 3/2017, nella fattispecie, la competenza è stata correttamente radicata presso il giudice di prime cure, posto che, come afferma la Corte regolatrice, “la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale”
(Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3248 del 02/02/2023).
A diverse conclusioni non si addiviene avuto riguardo alla domanda risarcitoria per violazione della normativa antitrust, alla quale peraltro la doglianza in esame non è specificamente riferita, atteso che il - lungi dal sollecitare il potere Pt_1 ex officio del giudice circa il rilievo dell'incompetenza funzionale - si è difeso nel merito ed ha chiesto la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., con ciò implicitamente rinunciando alla trattazione del giudizio da parte della Sezione
Specializzata in materia di impresa, competente per territorio.
Ad ogni modo, il mancato rilievo d'ufficio dell'incompetenza funzionale e l'omessa proposizione della relativa eccezione ad opera delle parti, determina il consolidamento della competenza, in capo all'ufficio giudiziario adito, operando il regime delle preclusioni delineato, dall'art. 38 c.p.c. a norma del quale tutte le questioni sulla competenza devono essere introdotte nel processo, sia tramite eccezione di parte, che d'ufficio, entro tempi stabiliti.
La sentenza impugnata va, dunque, sul punto confermata.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
pagina 8 di 18 Col secondo motivo di gravame, l'APPELLANTE denuncia violazione di legge per mancata applicazione del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3 (entrato in vigore il 03/02/2017), per quanto concerne la tutela risarcitoria in caso di violazioni realizzate in materia di diritto della concorrenza, rilevando al riguardo che, come osservato dalla S.C., con la pronuncia 28 maggio 2014, n. 11904 “il consumatore che promuova azione per il risarcimento del danno assolve l'onere probatorio a suo carico con la produzione del provvedimento sanzionatorio (cui va riconosciuta elevata attitudine a provare tanto la condotta anticoncorrenziale quanto l'astratta idoneità della stessa a procurare un danno ai consumatori, con conseguente presunzione di danno per la generalità dei consumatori, in cui è ricompreso il danno subito dal singolo) e del contratto con l'impresa (nella specie, polizza assicurativa), mentre compete a quest'ultima dimostrare l'interruzione del nesso causale tra illecito antitrust e danno patito tanto dalla generalità dei consumatori, quanto dal singolo;
accertata l'esistenza di un danno risarcibile, il giudice può procedere in via equitativa alla relativa liquidazione (nella specie, determinando l'importo risarcitorio in una percentuale del premio pagato)”.
Per contro, a detta dell'APPELLANTE:
• il Tribunale non solo avrebbe completamente disatteso i principi testé enunciati, ma avrebbe, inoltre, disatteso l'amplissimo materiale probatorio prodotto - costituito da molteplici atti di mutuo, conclusi con la quasi totalità degli istituti bancari della Provincia di Pistoia - idoneo a costituire la prova di un accordo di cartello, in quanto le condizioni praticate imponevano il medesimo schema fideiussorio a qualunque cliente;
• sarebbe, pertanto, spettato alla dimostrare che non si fosse in _1 presenza di un danno risarcibile, avendo la Corte di Cassazione ribadito che in tal caso si avrebbe un vero e proprio capovolgimento dell'onere probatorio.
La censura è priva di pregio.
pagina 9 di 18 Rileva la Corte che il principio di diritto richiamato dal attiene alla Pt_1 domanda di risarcimento dei pretesi danni patiti in conseguenza della nullità della fideiussione da lui rilasciata il 20.09.2019, (avente pacificamente contenuto novativo della precedente), in quanto contenente clausole nulle poiché conformi a quelle sub nn. 2, 6 e 8 del modulo ABI del 2003, frutto di intesa anticorrenziale vietata.
Con specifico riferimento alla pretesa illiceità della condotta della il _1
Tribunale si è così pronunciato: “In questa prospettiva, è allora da valutare se
l'istituto di credito abbia o meno agito in conformità a legge, ovvero si sia avvalso proprio di quelle clausole dichiarate nulle così ponendo in essere un comportamento illecito perché contra legem. Nella vicenda de qua, da un lato parte attrice non ha denunciato condotte della di tal genere, dall'altro _1 questa ha invece dimostrato in atti di aver agito secundum legem anche a prescindere dal contenuto delle clausole asseritamente nulle e maggiormente gravatorie per il fideiussore In particolare, per quanto qui di interesse, è dato documentale quello per cui la Banca non si è avvalsa della clausola di esenzione dal termine di cui all'art. 1957 c.c. pure inserita nel modulo fideiussorio, avendo invero avviato e coltivato le proprie azioni nei confronti del debitore principale entro il termine di legge di sei mesi previsto dal disposto codicistico. Difatti, posto che nel contratto di conto corrente quale contratto di durata il termine di scadenza dell'obbligazione principale coincide con la chiusura del rapporto – ossia, in ipotesi di andamento patologico dello stesso, con la revoca degli affidamenti ovvero la dichiarazione della al correntista di decadenza dal beneficio del _1 termine – nell'occorso che ci occupa risulta ex actis (cfr. doc. 5 fasc. monitorio) come la abbia comunicato al debitore principale la decadenza dal beneficio _1 del termine e risoluzione contrattuale con pec 19.12.2019 (e al fideiussore con racc. a.r. ricevuta l'8.1.2020) e abbia poi depositato il ricorso monitorio, il cui
pagina 10 di 18 esito è oggetto della presente opposizione, in data certamente anteriore al
5.2.2020 data di emissione del d.i., dunque ampiamente nel termine di legge di cui all'art. 1957 c.c.. Tanto basta per ritenere priva di fondatezza l'opposizione attorea, basata sul solo motivo di nullità di cui s'è detto, atteso che a tutto concedere trattasi di nullità del tutto ininfluente nell'ottica di revoca del provvedimento monitorio ottenuto dalla Banca nei confronti del fideiussore opponente, avendo la Banca agito in danno di costui nel pieno rispetto della legge
e dell'atto fideiussorio, sia pur epurato dalle clausole ritenute nulle”.
Ebbene, poiché non è stato proposto appello incidentale in merito alla ritenuta nullità parziale della fideiussione del 20.09.2019, sebbene la stessa sia una fideiussione specifica e non una fideiussione omnibus, rileva il Collegio che sarebbe spettato all'eccipiente dimostrare oltre alla contrarietà della fideiussione alla normativa antitrust: a) di aver rimborsato alla banca le somme da queste incassate in pagamento di obbligazioni garantite e poi dalla stessa restituite a seguito di annullamento, inefficacia, revoca dei pagamenti o per altri motivi (art. 2 dello schema ABI, cosiddetta “clausola di ZA”); b) di aver corrisposto alla banca una somma a garanzia della restituzione di somme dalla stessa erogate al debitore, nei casi in cui le obbligazioni garantite sono state dichiarate invalide
(art. 8, cosiddetta “clausola di EN”); c) che la banca non avesse avanzato le sue istanze nei confronti del debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (o che non le abbia con diligenza coltivate) ai sensi del primo comma dell'art. 1957 c.c. (art.
6 - clausola di deroga all'art. 1957 c.c.).
Nella fattispecie, invece, non è provato che il abbia pagato l'importo Pt_1 garantito, né risulta che il medesimo abbia eccepito la decadenza dall'azione, ai sensi dell'art. 1957 c.c., decadenza che, comunque, il Tribunale ha escluso anche nel merito, con congrua motivazione, neppure criticata in questa sede, con conseguente passaggio in giudicato della decisione impugnata in parte qua, che pagina 11 di 18 così argomenta: In particolare, per quanto qui di interesse, è dato documentale quello per cui la Banca non si è avvalsa della clausola di esenzione dal termine di cui all'art. 1957 c.c. pure inserita nel modulo fideiussorio, avendo invero avviato e coltivato le proprie azioni nei confronti del debitore principale entro il termine di legge di sei mesi previsto dal disposto codicistico. Difatti, posto che nel contratto di conto corrente quale contratto di durata il termine di scadenza dell'obbligazione principale coincide con la chiusura del rapporto – ossia, in ipotesi di andamento patologico dello stesso, con la revoca degli affidamenti ovvero la dichiarazione della al correntista di decadenza dal beneficio del termine – nell'occorso _1 che ci occupa risulta ex actis (cfr. doc. 5 fasc. monitorio) come la abbia _1 comunicato al debitore principale la decadenza dal beneficio del termine e risoluzione contrattuale con pec 19.12.2019 (e al fideiussore con racc. a.r. ricevuta l'8.1.2020) e abbia poi depositato il ricorso monitorio, il cui esito è oggetto della presente opposizione, in data certamente anteriore al 5.2.2020 data di emissione del d.i., dunque ampiamente nel termine di legge di cui all'art. 1957
c.c.. Tanto basta per ritenere priva di fondatezza l'opposizione attorea, basata sul solo motivo di nullità di cui s'è detto, atteso che a tutto concedere trattasi di nullità del tutto ininfluente nell'ottica di revoca del provvedimento monitorio ottenuto dalla Banca nei confronti del fideiussore opponente, avendo la Banca agito in danno di costui nel pieno rispetto della legge e dell'atto fideiussorio, sia pur epurato dalle clausole ritenute nulle”.
Non può, dunque, ritenersi che la sola predisposizione della fideiussione de qua in conformità al modulo ABI sia produttiva di danno per il BOTTAI, posto che trattandosi di nullità parziale la fideiussione è rimasta valida per il restante tenore e l'APPELLANTE è rimasto quindi, obbligato nei confronti della Né la _1 stessa risulta essere comunque produttiva di un danno patrimoniale al
Parte_3
pagina 12 di 18 Neppure la escussione della garanzia seppure contenente clausole ritenute nulle benché la fideiussione avesse contenuto specifico rappresenta, quindi, una condotta della contraria a buona fede, avendo la medesima agito in _1 esecuzione di un contratto valido, seppure connotato da clausole ritenute nulle.
La sentenza impugnata va, dunque, sul punto confermata.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col terzo motivo di gravame il denuncia violazione dell'art. 1367 c.c. e Pt_1 della normativa sulla interpretazione del contratto, nonché carenza di motivazione, per avere il giudice di prime cure erroneamente ritenuto che “non
v'è alcun motivo di ritenere che la nullità delle singole clausole debba estendersi all'intero contratto, peraltro in contrasto con il generale principio di conservazione del contratto ex art. 1367 c.c. e in mancanza di indici probatori anche solo presuntivi nel senso dell'invalidità estensiva invocata da parte attrice”.
A detta dell'APPELLANTE, la regola contemplata dalla suddetta norma avrebbe valore residuale, poiché opererebbe solo se non risultano utili i criteri interpretativi soggettivi (artt. 1362, 1363, 1364, 1365 c.c.) e comunque, imporrebbe di rispettare la volontà delle parti, non potendo operare se, ad esempio, le parti non intendano conservare gli effetti del negozio.
Sul punto il Tribunale si è così espresso: “[…] con riferimento alla fideiussione
20.9.2019 occorre prima di tutto osservare come quantomeno l'art. 1 della stessa non riproponga invero fedelmente le clausole ABI dichiarate nulle per contrasto con la normativa concorrenziale: in ogni caso, se anche per ipotesi si volesse riconoscere una sostanziale conformità con le clausole invalide, non v'è alcun motivo di ritenere che la nullità delle singole clausole debba estendersi all'intero contratto, peraltro in contrasto con il generale principio di conservazione del contratto ex art. 1367 c.c. e in mancanza di indici probatori anche solo presuntivi
pagina 13 di 18 nel senso dell'invalidità estensiva invocata da parte attrice. Non può certo condurre a tale conclusione il dato, meramente formale, che la cd. clausola di EN sia inserita all'art. 1 dell'atto fideiussorio sotto la rubrica “Oggetto del contratto”, ché invero andrebbe almeno presuntivamente dimostrato che la
Banca, se a conoscenza della nullità della clausola, avrebbe preferito non far sottoscrivere la fideiussione, ossia non dotarsi affatto di garanzia: francamente difficile pensare che, di fronte all'alternativa contratto di c/c senza garanzia/contratto di c/c con garanzia senza clausola cd. di EN,
l'istituto di credito avrebbe preferito quest'ultima. Né riveste rilevanza nel senso dell'estensione della nullità il fatto che le clausole conformi allo schema ABI siano state riproposte, dalla fideiussione 2014, anche in quella 2019 evidenziando ciò solo un modus di agire della Banca nel predisporre i testi delle fideiussioni: ovvero ancora, come pare ritenere certa giurisprudenza citata anche dall'opponente, la
“gravità” della nullità che attinge la singola clausola, atteso che il ragionamento da compiere ai sensi dell'art. 1419 co. 1 c.c. non si fonda sulla gravità in sé della nullità riscontrata, bensì sull'importanza della clausola nulla nella complessiva economia contrattuale alla luce della desumibile volontà delle parti. Ciò induce il
Giudicante a dar seguito all'orientamento ormai uniforme di questo Ufficio
Giudiziario, e altresì diffuso nella prassi dei Tribunali di merito, di riconoscere validità al testo fideiussorio con eventuale espunzione delle sole clausole tacciate di nullità per conformità allo schema ABI. […]”.
La censura non coglie nel segno, avendo la Corte regolatrice ormai sancito a
Sezioni Unite con sentenza n. 41994/2021, il seguente principio di diritto: “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett.
a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge
pagina 14 di 18 succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
La S.C. ha precisato che “le fideiussioni per cui è causa restano pienamente valide ed efficaci, sebbene depurate dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, poiché anticoncorrenziali, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1419 cod. civ., nonché dalle affermazioni della giurisprudenza europea succitate”, salvo che “la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto <<senza quella parte del suo contenuto che e colpita da nullità», secondo quanto prevede — in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza europea, riferite alla normativa comunitaria il diritto nazionale (art. 1419, primo comma, cod. civ.). < i>
E sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione”.
Ebbene, nella fattispecie, il non ha neppure indicato quale prova Parte_3 avrebbe fornito a supporto della invocata estensione della nullità parziale a tutto il contratto, avendo anzi desunto la pretesa nullità totale della fideiussione novativa dallo stesso rilasciata in data 20.09.2019, dall'oggetto del medesimo contratto, che sarebbe nullo per nullità della clausola n. 1, del seguente tenore:
Art.
1 - Oggetto della garanzia
La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto del debitore per capitate, per interessi - anche moratori, nella misura convenuta con il debitore principale e per ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa, anche di carattere giudiziario. e per ogni onere tributario.
Nell'ipotesi in cui i contratti da cui sorgono le obbligazioni garantite siano dichiarati invalidi, la fideiussione garantirà l'obbligo del debitore di restituire le somme comunque erogate dalla banca.
pagina 15 di 18 Il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi.
Tale clausola riproduce al comma 3, la clausole di ZA (secondo cui il fideiussore deve “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” ed al comma 2 quella di EN (secondo la quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”) di cui rispettivamente agli artt. 2 e 8 del modulo ABI del 2003. Essa, tuttavia, pur essendo stata colpita dalla nullità, non consente di ritenere che, in sua mancanza, i contraenti non avrebbero concluso il contratto fideiussorio, atteso che il comma 1 della medesima clausola rappresenta proprio l'oggetto della fideiussione, disciplinando, quindi, tutto ciò che è coperto dalla garanzia.
Tale comma per quanto detto non può ritenersi nullo per derivazione dalla nullità dei restanti commi, atteso che il contratto de quo, anche senza le clausole riproduttive del modulo ABI, ha comunque realizzato la sua causa concreta, che è quella di garantire le obbligazioni nascenti dalle linee di credito concesse alla debitrice principale Parte_2
La sentenza impugnata merita, dunque, di essere confermata.
IV. La quarta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col quarto motivo di gravame il lamenta la inesistente motivazione in Pt_1 ordine alla domanda risarcitoria da egli spiegata sulla scorta della dedotta nullità parziale delle clausole contrattuali.
pagina 16 di 18 La censura è assorbita dalle considerazioni svolte in ordine al secondo motivo di gravame, nelle quali si richiama la parte della sentenza afferente al dedotto comportamento illecito perché contra legem, nella quale il primo giudice dà conto in modo coerente e logico del proprio convincimento sul punto e si dà atto della sostanziale mancata prova del danno, non potendo al riguardo sopperire l'invocata liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., la quale opera quando sia provato l'an debeatur, ai soli fini, dunque, della quantificazione del danno certo nella sua esistenza.
La sentenza impugnata merita dunque di essere confermata.
V. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa la le spese processuali del _1 presente grado del giudizio devono essere poste a carico del ed a favore Pt_1 delle INTERVENUTE nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M.
147/2022, in relazione al valore (indeterminato basso) della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri per e dei minimi per CP_2
(a fronte della minima attività difensiva svolta da quest'ultima), CP_3 esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Non vi è luogo a provvedere in punto spese tra il e , a Pt_1 _1 fronte della contumacia di quest'ultima.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
con Controparte_1
l'intervento di e per essa della mandataria società Controparte_2
pagina 17 di 18 e di quale procuratrice della mandataria CP_2 Controparte_3
avverso la sentenza n. 967/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia CP_2
e pubblicata il 23/11/2021, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia della APPELLATA;
_1
2. RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente l'impugnata sentenza;
3. CONDANNA l'APPELLANTE alla rifusione:
- in favore di nella indicata qualità, delle spese del presente CP_2 grado del giudizio, liquidate in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generale al 15%, Iva e Cap come per legge;
- in favore di nella indicata qualità, delle spese del Controparte_3 presente grado del giudizio, liquidate in € 3.473,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generale al 15%, Iva e Cap come per legge;
4. DICHIARA non luogo a provvedere in punto spese tra il e Pt_1 _1
[...]
5. DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 03.07.2024
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 975/2022 promossa da:
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CONSUELO CECCONI (CF ) C.F._2
APPELLANTE nei confronti di
Controparte_1
(CF )
[...] P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE con l'intervento di (C.F. Controparte_2
) rappresentato e difeso dall'avv. GIANCARLO POGGIALI (CF P.IVA_2
C.F._3
QUALE PROCURATRICE DELLA MANDATARIA Controparte_3
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 P.IVA_3
GIUSEPPE LE FOSSE (CF C.F._4
INTERVENUTE
pagina 1 di 18 avverso la sentenza n. 967/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il
23/11/2021
CONCLUSIONI
In data 11.04.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“…si precisano le conclusioni come in atti (Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, per le causali di cui sopra, 1) ACCOGLIERE l'appello proposto con il presente atto dal Sig.ra avverso la sentenza n Parte_1
967/2021 del Tribunale di Pistoia, nella persona del Giudice Dott. LUCIA LEONCINI , depositata in Cancelleria in data 23.11.2021 e notificata in data 24.11.2021 al procuratore costituito;
conseguentemente: ACCERTARE E DICHIARARE la competenza funzionale del Tribunale di Roma in funzione di giudice antitrust a conoscere la presente lite;
in subordine: ACCERTARE E DICHIARARE la nullità del contratto fideiussione 09.2020 per violazione della normativa antitrust e contrarietà a norme imperative;
CONDANNARE la convenuta al risarcimento del danno conseguente alla nullità determinandolo anche in _1 via equitativa. Con vittoria di spese ed onorari di causa di entrambi i gradi di Giudizio).
Per quale mandataria di CP_2 Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, adversis rejectis, RIGETTARE integralmente il gravame (ossia tutte le domande formulate in atto di appello, ivi inclusa quella sulla competenza che si appalesa anche inammissibile), perché infondato e per tutti i motivi dedotti nel presente atto;
con conferma integrale della sentenza gravata n. 967/2021 pronunciata dal Tribunale di Pistoia del 23.11.2021. Vinte le spese e competenze legali del presente grado di giudizio”.
Per quale procuratrice della mandataria Controparte_3 CP_2
[...]
“RIGETTARE integralmente il gravame (ossia tutte le domande formulate in atto di appello, ivi inclusa quella sulla competenza che si appalesa anche
pagina 2 di 18 inammissibile), perché infondato e per tutti i motivi dedotti nel presente atto;
con conferma integrale della sentenza gravata n. 967/2021 pronunciata dal Tribunale di Pistoia del 23.11.2021”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 967/2021 pubblicata il 23/11/2021, il Tribunale di Pistoia ha così deciso:
1) respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. n. 143/2020 emesso dall'intestato Tribunale in data 5.2.2020;
2) condanna parte attrice opponente alla refusione, in favore di parte convenuta opposta, delle spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di euro
9.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge.
Tale sentenza è stata emessa sulla opposizione proposta da Parte_1 avverso il D.I. n. 143/2020 emesso dall'intestato Tribunale in data 5.02.2020, in favore di , per l'importo di € 103.531,75 oltre interessi e spese di _1 procedura a titolo di saldo debitore del c/c n. 307883 intestato a Parte_2
e in relazione al quale si era costituito fideiussore.
[...] Parte_1
A sostegno dell'opposizione il aveva eccepito l'improcedibilità della Pt_1 domanda, per mancato esperimento del procedimento di mediazione e nel merito, aveva dedotto che il provvedimento monitorio opposto era stato emesso sulla base di modulo prestampato di fideiussione nullo, in quanto redatto in contrasto con l'art. 2, co. 2 lett. a), L. n. 287 del 1990 nonché sulla base di un contratto non più valido ed efficace tra le parti, per intervenuta novazione.
Si era costituita in giudizio la convenuta opposta
[...]
Controparte_1 contestando l'opposizione in quanto infondata e chiedendone il rigetto.
pagina 3 di 18 Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1
o anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Parte_3
Corte di Appello
[...]
(di seguito solo Controparte_1 [...]
o anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la suddetta CP_4 sentenza per i seguenti motivi di appello:
1. mancata rilevazione d'ufficio della competenza funzionale del Tribunale delle
Imprese di Roma in funzione di giudice antitrust;
2. violazione di legge mancata applicazione del decreto legislativo 19 gennaio
2017, n. 3 (entrato in vigore il 03/02/2017);
3. violazione dell'art. 1367 c.c. e della normativa sulla interpretazione del contratto e carenza di motivazione sul punto;
4. inesistente motivazione in ordine alla domanda risarcitoria spiegata da parte attrice sulla scorta della dedotta nullità parziale delle clausole contrattuali.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, la non si è costituita nonostante la sua rituale _1 evocazione in giudizio.
Sono, invece, intervenute in giudizio la quale cessionaria Controparte_2
Contr del credito di (di seguito solo ) e per essa la mandataria _1
(di seguito solo e la (di seguito CP_2 CP_2 Controparte_3 solo quale procuratrice di (di seguito INTERVENUTE) la CP_3 CP_2 prima delle quali, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la carenza della propria legittimazione passiva, in merito ad eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte che sarebbero state tenute dall'originaria pagina 4 di 18 titolare del credito e contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale hanno chiesto, per contro la conferma.
dal canto proprio, si è riportata agli atti e alle produzioni documentali già CP_3 depositati dai precedenti difensori ed ha fatto, altresì, proprie le domande, eccezioni, deduzioni ed istanze già formulate nell'interesse di CP_2 chiedendo di acquisire nel proprio fascicolo, gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo depositato dalla BANCA cedente.
In data 11.04.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
IN VIA PRELIMINARE
In primo luogo, deve dichiararsi la contumacia di , in quanto _1 ritualmente citata e non costituitasi in giudizio.
Contr In secondo luogo, deve ritenersi carente di legittimazione passiva in ordine alla domanda, riproposta dal di CONDANNA al risarcimento del danno Pt_1 conseguente alla nullità, posto che la stessa INTERVENUTA risulta essere succeduta per intervenuta cessione del credito, solo nel lato attivo del rapporto tra il e , la quale ultima, dunque, resta l'unica legittimata Pt_1 _1 passiva al riguardo.
La relativa declaratoria è tuttavia assorbita dal rigetto dell'appello.
NEL MERITO
pagina 5 di 18 L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo di gravame il lamenta la mancata rilevazione d'ufficio Pt_1 della competenza funzionale del Tribunale delle Imprese di Roma in funzione di giudice antitrust.
A detta dell'APPELLANTE, il primo Giudice avrebbe erroneamente interpretato la domanda di nullità del contratto fideiussorio come una eccezione riconvenzionale ritenuta perciò, conoscibile dallo stesso, quando invece in relazione alla domanda di declaratoria di nullità per violazione della disciplina anticoncorrenziale avrebbe dovuto dichiarare la competenza funzionale ed esclusiva del Tribunale delle imprese di Roma, in funzione di Giudice Antitrust, ai sensi dall'articolo 3 comma 1
D. Lgs. n. 168/2003.
Rileva la Corte che ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 168/2003, le Sezioni
Specializzate sono (per quanto qui di interesse) competenti in materia di: “c) controversie di cui alla L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 33, comma 2” e
“d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione
Europea”.
L'art. 4 comma 1-ter del medesimo decreto legislativo, come da ultimo modificato dal D.Lgs 19 gennaio 2017, n. 3, stabilisce che “per le controversie di cui all'art.
3, comma 1, lett. c) e d), anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: (..)
pagina 6 di 18 a) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano, Bologna, Genova, Torino, TE,
Venezia, RE e BO (sezione distaccata);
b) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma, Cagliari e
RI (sezione distaccata);
c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno, Bari,
Lecce, RA (sezione distaccata), Potenza, Caltanissetta, Catania, Catanzaro,
Messina, Palermo, Reggio Calabria.»”.
Ebbene, nella fattispecie, il nel merito, aveva così concluso: Pt_1
• accogliere l'opposizione e revocarsi e/o annullarsi e/o dichiararsi nullo, inefficace e destituito di qualsiasi fondamento il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandosi che nulla egli deve alla Banca opposta;
• condannare la Banca opposta al risarcimento, in proprio favore, dei danni tutti, patiti e patiendi.
Appare evidente che nessuna azione di nullità della fideiussione da egli prestata per violazione della normativa antitrust fosse stata proposta in via principale dal il quale l'aveva dedotta solo in via di eccezione riconvenzionale. Pt_1
La domanda formulata per la prima volta in questa sede, volta a sentir “accertare
e dichiarare la nullità del contratto fideiussione 09.2020 per violazione della normativa antitrust e contrarietà a norme imperative” è, dunque, inammissibile ex art. 345 c.p.c.
Pertanto, pur essendo stata prevista per le controversie insorte nel distretto fiorentino la competenza del Tribunale della Imprese di Roma dall'art. 18 D. Lgs.
pagina 7 di 18 3/2017, nella fattispecie, la competenza è stata correttamente radicata presso il giudice di prime cure, posto che, come afferma la Corte regolatrice, “la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale”
(Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3248 del 02/02/2023).
A diverse conclusioni non si addiviene avuto riguardo alla domanda risarcitoria per violazione della normativa antitrust, alla quale peraltro la doglianza in esame non è specificamente riferita, atteso che il - lungi dal sollecitare il potere Pt_1 ex officio del giudice circa il rilievo dell'incompetenza funzionale - si è difeso nel merito ed ha chiesto la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., con ciò implicitamente rinunciando alla trattazione del giudizio da parte della Sezione
Specializzata in materia di impresa, competente per territorio.
Ad ogni modo, il mancato rilievo d'ufficio dell'incompetenza funzionale e l'omessa proposizione della relativa eccezione ad opera delle parti, determina il consolidamento della competenza, in capo all'ufficio giudiziario adito, operando il regime delle preclusioni delineato, dall'art. 38 c.p.c. a norma del quale tutte le questioni sulla competenza devono essere introdotte nel processo, sia tramite eccezione di parte, che d'ufficio, entro tempi stabiliti.
La sentenza impugnata va, dunque, sul punto confermata.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
pagina 8 di 18 Col secondo motivo di gravame, l'APPELLANTE denuncia violazione di legge per mancata applicazione del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3 (entrato in vigore il 03/02/2017), per quanto concerne la tutela risarcitoria in caso di violazioni realizzate in materia di diritto della concorrenza, rilevando al riguardo che, come osservato dalla S.C., con la pronuncia 28 maggio 2014, n. 11904 “il consumatore che promuova azione per il risarcimento del danno assolve l'onere probatorio a suo carico con la produzione del provvedimento sanzionatorio (cui va riconosciuta elevata attitudine a provare tanto la condotta anticoncorrenziale quanto l'astratta idoneità della stessa a procurare un danno ai consumatori, con conseguente presunzione di danno per la generalità dei consumatori, in cui è ricompreso il danno subito dal singolo) e del contratto con l'impresa (nella specie, polizza assicurativa), mentre compete a quest'ultima dimostrare l'interruzione del nesso causale tra illecito antitrust e danno patito tanto dalla generalità dei consumatori, quanto dal singolo;
accertata l'esistenza di un danno risarcibile, il giudice può procedere in via equitativa alla relativa liquidazione (nella specie, determinando l'importo risarcitorio in una percentuale del premio pagato)”.
Per contro, a detta dell'APPELLANTE:
• il Tribunale non solo avrebbe completamente disatteso i principi testé enunciati, ma avrebbe, inoltre, disatteso l'amplissimo materiale probatorio prodotto - costituito da molteplici atti di mutuo, conclusi con la quasi totalità degli istituti bancari della Provincia di Pistoia - idoneo a costituire la prova di un accordo di cartello, in quanto le condizioni praticate imponevano il medesimo schema fideiussorio a qualunque cliente;
• sarebbe, pertanto, spettato alla dimostrare che non si fosse in _1 presenza di un danno risarcibile, avendo la Corte di Cassazione ribadito che in tal caso si avrebbe un vero e proprio capovolgimento dell'onere probatorio.
La censura è priva di pregio.
pagina 9 di 18 Rileva la Corte che il principio di diritto richiamato dal attiene alla Pt_1 domanda di risarcimento dei pretesi danni patiti in conseguenza della nullità della fideiussione da lui rilasciata il 20.09.2019, (avente pacificamente contenuto novativo della precedente), in quanto contenente clausole nulle poiché conformi a quelle sub nn. 2, 6 e 8 del modulo ABI del 2003, frutto di intesa anticorrenziale vietata.
Con specifico riferimento alla pretesa illiceità della condotta della il _1
Tribunale si è così pronunciato: “In questa prospettiva, è allora da valutare se
l'istituto di credito abbia o meno agito in conformità a legge, ovvero si sia avvalso proprio di quelle clausole dichiarate nulle così ponendo in essere un comportamento illecito perché contra legem. Nella vicenda de qua, da un lato parte attrice non ha denunciato condotte della di tal genere, dall'altro _1 questa ha invece dimostrato in atti di aver agito secundum legem anche a prescindere dal contenuto delle clausole asseritamente nulle e maggiormente gravatorie per il fideiussore In particolare, per quanto qui di interesse, è dato documentale quello per cui la Banca non si è avvalsa della clausola di esenzione dal termine di cui all'art. 1957 c.c. pure inserita nel modulo fideiussorio, avendo invero avviato e coltivato le proprie azioni nei confronti del debitore principale entro il termine di legge di sei mesi previsto dal disposto codicistico. Difatti, posto che nel contratto di conto corrente quale contratto di durata il termine di scadenza dell'obbligazione principale coincide con la chiusura del rapporto – ossia, in ipotesi di andamento patologico dello stesso, con la revoca degli affidamenti ovvero la dichiarazione della al correntista di decadenza dal beneficio del _1 termine – nell'occorso che ci occupa risulta ex actis (cfr. doc. 5 fasc. monitorio) come la abbia comunicato al debitore principale la decadenza dal beneficio _1 del termine e risoluzione contrattuale con pec 19.12.2019 (e al fideiussore con racc. a.r. ricevuta l'8.1.2020) e abbia poi depositato il ricorso monitorio, il cui
pagina 10 di 18 esito è oggetto della presente opposizione, in data certamente anteriore al
5.2.2020 data di emissione del d.i., dunque ampiamente nel termine di legge di cui all'art. 1957 c.c.. Tanto basta per ritenere priva di fondatezza l'opposizione attorea, basata sul solo motivo di nullità di cui s'è detto, atteso che a tutto concedere trattasi di nullità del tutto ininfluente nell'ottica di revoca del provvedimento monitorio ottenuto dalla Banca nei confronti del fideiussore opponente, avendo la Banca agito in danno di costui nel pieno rispetto della legge
e dell'atto fideiussorio, sia pur epurato dalle clausole ritenute nulle”.
Ebbene, poiché non è stato proposto appello incidentale in merito alla ritenuta nullità parziale della fideiussione del 20.09.2019, sebbene la stessa sia una fideiussione specifica e non una fideiussione omnibus, rileva il Collegio che sarebbe spettato all'eccipiente dimostrare oltre alla contrarietà della fideiussione alla normativa antitrust: a) di aver rimborsato alla banca le somme da queste incassate in pagamento di obbligazioni garantite e poi dalla stessa restituite a seguito di annullamento, inefficacia, revoca dei pagamenti o per altri motivi (art. 2 dello schema ABI, cosiddetta “clausola di ZA”); b) di aver corrisposto alla banca una somma a garanzia della restituzione di somme dalla stessa erogate al debitore, nei casi in cui le obbligazioni garantite sono state dichiarate invalide
(art. 8, cosiddetta “clausola di EN”); c) che la banca non avesse avanzato le sue istanze nei confronti del debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (o che non le abbia con diligenza coltivate) ai sensi del primo comma dell'art. 1957 c.c. (art.
6 - clausola di deroga all'art. 1957 c.c.).
Nella fattispecie, invece, non è provato che il abbia pagato l'importo Pt_1 garantito, né risulta che il medesimo abbia eccepito la decadenza dall'azione, ai sensi dell'art. 1957 c.c., decadenza che, comunque, il Tribunale ha escluso anche nel merito, con congrua motivazione, neppure criticata in questa sede, con conseguente passaggio in giudicato della decisione impugnata in parte qua, che pagina 11 di 18 così argomenta: In particolare, per quanto qui di interesse, è dato documentale quello per cui la Banca non si è avvalsa della clausola di esenzione dal termine di cui all'art. 1957 c.c. pure inserita nel modulo fideiussorio, avendo invero avviato e coltivato le proprie azioni nei confronti del debitore principale entro il termine di legge di sei mesi previsto dal disposto codicistico. Difatti, posto che nel contratto di conto corrente quale contratto di durata il termine di scadenza dell'obbligazione principale coincide con la chiusura del rapporto – ossia, in ipotesi di andamento patologico dello stesso, con la revoca degli affidamenti ovvero la dichiarazione della al correntista di decadenza dal beneficio del termine – nell'occorso _1 che ci occupa risulta ex actis (cfr. doc. 5 fasc. monitorio) come la abbia _1 comunicato al debitore principale la decadenza dal beneficio del termine e risoluzione contrattuale con pec 19.12.2019 (e al fideiussore con racc. a.r. ricevuta l'8.1.2020) e abbia poi depositato il ricorso monitorio, il cui esito è oggetto della presente opposizione, in data certamente anteriore al 5.2.2020 data di emissione del d.i., dunque ampiamente nel termine di legge di cui all'art. 1957
c.c.. Tanto basta per ritenere priva di fondatezza l'opposizione attorea, basata sul solo motivo di nullità di cui s'è detto, atteso che a tutto concedere trattasi di nullità del tutto ininfluente nell'ottica di revoca del provvedimento monitorio ottenuto dalla Banca nei confronti del fideiussore opponente, avendo la Banca agito in danno di costui nel pieno rispetto della legge e dell'atto fideiussorio, sia pur epurato dalle clausole ritenute nulle”.
Non può, dunque, ritenersi che la sola predisposizione della fideiussione de qua in conformità al modulo ABI sia produttiva di danno per il BOTTAI, posto che trattandosi di nullità parziale la fideiussione è rimasta valida per il restante tenore e l'APPELLANTE è rimasto quindi, obbligato nei confronti della Né la _1 stessa risulta essere comunque produttiva di un danno patrimoniale al
Parte_3
pagina 12 di 18 Neppure la escussione della garanzia seppure contenente clausole ritenute nulle benché la fideiussione avesse contenuto specifico rappresenta, quindi, una condotta della contraria a buona fede, avendo la medesima agito in _1 esecuzione di un contratto valido, seppure connotato da clausole ritenute nulle.
La sentenza impugnata va, dunque, sul punto confermata.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col terzo motivo di gravame il denuncia violazione dell'art. 1367 c.c. e Pt_1 della normativa sulla interpretazione del contratto, nonché carenza di motivazione, per avere il giudice di prime cure erroneamente ritenuto che “non
v'è alcun motivo di ritenere che la nullità delle singole clausole debba estendersi all'intero contratto, peraltro in contrasto con il generale principio di conservazione del contratto ex art. 1367 c.c. e in mancanza di indici probatori anche solo presuntivi nel senso dell'invalidità estensiva invocata da parte attrice”.
A detta dell'APPELLANTE, la regola contemplata dalla suddetta norma avrebbe valore residuale, poiché opererebbe solo se non risultano utili i criteri interpretativi soggettivi (artt. 1362, 1363, 1364, 1365 c.c.) e comunque, imporrebbe di rispettare la volontà delle parti, non potendo operare se, ad esempio, le parti non intendano conservare gli effetti del negozio.
Sul punto il Tribunale si è così espresso: “[…] con riferimento alla fideiussione
20.9.2019 occorre prima di tutto osservare come quantomeno l'art. 1 della stessa non riproponga invero fedelmente le clausole ABI dichiarate nulle per contrasto con la normativa concorrenziale: in ogni caso, se anche per ipotesi si volesse riconoscere una sostanziale conformità con le clausole invalide, non v'è alcun motivo di ritenere che la nullità delle singole clausole debba estendersi all'intero contratto, peraltro in contrasto con il generale principio di conservazione del contratto ex art. 1367 c.c. e in mancanza di indici probatori anche solo presuntivi
pagina 13 di 18 nel senso dell'invalidità estensiva invocata da parte attrice. Non può certo condurre a tale conclusione il dato, meramente formale, che la cd. clausola di EN sia inserita all'art. 1 dell'atto fideiussorio sotto la rubrica “Oggetto del contratto”, ché invero andrebbe almeno presuntivamente dimostrato che la
Banca, se a conoscenza della nullità della clausola, avrebbe preferito non far sottoscrivere la fideiussione, ossia non dotarsi affatto di garanzia: francamente difficile pensare che, di fronte all'alternativa contratto di c/c senza garanzia/contratto di c/c con garanzia senza clausola cd. di EN,
l'istituto di credito avrebbe preferito quest'ultima. Né riveste rilevanza nel senso dell'estensione della nullità il fatto che le clausole conformi allo schema ABI siano state riproposte, dalla fideiussione 2014, anche in quella 2019 evidenziando ciò solo un modus di agire della Banca nel predisporre i testi delle fideiussioni: ovvero ancora, come pare ritenere certa giurisprudenza citata anche dall'opponente, la
“gravità” della nullità che attinge la singola clausola, atteso che il ragionamento da compiere ai sensi dell'art. 1419 co. 1 c.c. non si fonda sulla gravità in sé della nullità riscontrata, bensì sull'importanza della clausola nulla nella complessiva economia contrattuale alla luce della desumibile volontà delle parti. Ciò induce il
Giudicante a dar seguito all'orientamento ormai uniforme di questo Ufficio
Giudiziario, e altresì diffuso nella prassi dei Tribunali di merito, di riconoscere validità al testo fideiussorio con eventuale espunzione delle sole clausole tacciate di nullità per conformità allo schema ABI. […]”.
La censura non coglie nel segno, avendo la Corte regolatrice ormai sancito a
Sezioni Unite con sentenza n. 41994/2021, il seguente principio di diritto: “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett.
a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge
pagina 14 di 18 succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
La S.C. ha precisato che “le fideiussioni per cui è causa restano pienamente valide ed efficaci, sebbene depurate dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, poiché anticoncorrenziali, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1419 cod. civ., nonché dalle affermazioni della giurisprudenza europea succitate”, salvo che “la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto <<senza quella parte del suo contenuto che e colpita da nullità», secondo quanto prevede — in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza europea, riferite alla normativa comunitaria il diritto nazionale (art. 1419, primo comma, cod. civ.). < i>
E sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione”.
Ebbene, nella fattispecie, il non ha neppure indicato quale prova Parte_3 avrebbe fornito a supporto della invocata estensione della nullità parziale a tutto il contratto, avendo anzi desunto la pretesa nullità totale della fideiussione novativa dallo stesso rilasciata in data 20.09.2019, dall'oggetto del medesimo contratto, che sarebbe nullo per nullità della clausola n. 1, del seguente tenore:
Art.
1 - Oggetto della garanzia
La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto del debitore per capitate, per interessi - anche moratori, nella misura convenuta con il debitore principale e per ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa, anche di carattere giudiziario. e per ogni onere tributario.
Nell'ipotesi in cui i contratti da cui sorgono le obbligazioni garantite siano dichiarati invalidi, la fideiussione garantirà l'obbligo del debitore di restituire le somme comunque erogate dalla banca.
pagina 15 di 18 Il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi.
Tale clausola riproduce al comma 3, la clausole di ZA (secondo cui il fideiussore deve “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” ed al comma 2 quella di EN (secondo la quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”) di cui rispettivamente agli artt. 2 e 8 del modulo ABI del 2003. Essa, tuttavia, pur essendo stata colpita dalla nullità, non consente di ritenere che, in sua mancanza, i contraenti non avrebbero concluso il contratto fideiussorio, atteso che il comma 1 della medesima clausola rappresenta proprio l'oggetto della fideiussione, disciplinando, quindi, tutto ciò che è coperto dalla garanzia.
Tale comma per quanto detto non può ritenersi nullo per derivazione dalla nullità dei restanti commi, atteso che il contratto de quo, anche senza le clausole riproduttive del modulo ABI, ha comunque realizzato la sua causa concreta, che è quella di garantire le obbligazioni nascenti dalle linee di credito concesse alla debitrice principale Parte_2
La sentenza impugnata merita, dunque, di essere confermata.
IV. La quarta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col quarto motivo di gravame il lamenta la inesistente motivazione in Pt_1 ordine alla domanda risarcitoria da egli spiegata sulla scorta della dedotta nullità parziale delle clausole contrattuali.
pagina 16 di 18 La censura è assorbita dalle considerazioni svolte in ordine al secondo motivo di gravame, nelle quali si richiama la parte della sentenza afferente al dedotto comportamento illecito perché contra legem, nella quale il primo giudice dà conto in modo coerente e logico del proprio convincimento sul punto e si dà atto della sostanziale mancata prova del danno, non potendo al riguardo sopperire l'invocata liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., la quale opera quando sia provato l'an debeatur, ai soli fini, dunque, della quantificazione del danno certo nella sua esistenza.
La sentenza impugnata merita dunque di essere confermata.
V. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa la le spese processuali del _1 presente grado del giudizio devono essere poste a carico del ed a favore Pt_1 delle INTERVENUTE nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M.
147/2022, in relazione al valore (indeterminato basso) della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri per e dei minimi per CP_2
(a fronte della minima attività difensiva svolta da quest'ultima), CP_3 esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Non vi è luogo a provvedere in punto spese tra il e , a Pt_1 _1 fronte della contumacia di quest'ultima.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
con Controparte_1
l'intervento di e per essa della mandataria società Controparte_2
pagina 17 di 18 e di quale procuratrice della mandataria CP_2 Controparte_3
avverso la sentenza n. 967/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia CP_2
e pubblicata il 23/11/2021, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia della APPELLATA;
_1
2. RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente l'impugnata sentenza;
3. CONDANNA l'APPELLANTE alla rifusione:
- in favore di nella indicata qualità, delle spese del presente CP_2 grado del giudizio, liquidate in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generale al 15%, Iva e Cap come per legge;
- in favore di nella indicata qualità, delle spese del Controparte_3 presente grado del giudizio, liquidate in € 3.473,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generale al 15%, Iva e Cap come per legge;
4. DICHIARA non luogo a provvedere in punto spese tra il e Pt_1 _1
[...]
5. DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 03.07.2024
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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