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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/06/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 977/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza, tenutasi con modalità cartolare in data 4.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 977/2023 promossa da:
Parte_1
Avv. Federico Bendinelli
contro
:
Controparte_1
Avv. Paolo Stanziani
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato nell'anno 2020, (d'ora in avanti anche Parte_1
”) propose opposizione al decreto ingiuntivo n. 5072/2020 emesso dal Tribunale di Parte_1
Bologna, con il quale ad esso era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma capitale di €
15.666,99 a favore di (d'ora in avanti anche ), convenendo quest'ultima Controparte_1 CP_1
innanzi al medesimo giudice.
Il credito reclamato da si fondava su quattro fatture, rimaste insolute, relative a forniture di CP_1 materiali edili, emesse a carico dell'opponente e nello specifico:
- le fatture n. 7/2019 (di € 1.998,36), n. 32/2019 (di € 1.626,26) e n. 41/2019 (di € 793,00) per il complessivo importo di € 4.417,62, non contestate dal che, tuttavia, dichiarò di vantare Parte_1 un credito nei confronti dell'opposta di € 43.188,00 da porre in compensazione, di cui alla fattura n.
52/FE – emessa il 7.10.2020 – relativa a “vari servizi effettuati a favore della CP_1 dall'ottobre 2019 al luglio 2020”;
[...] pagina 1 di 10 - la fattura n. 74/2020, per l'importo di € 11.129,67, che il contestò, in quanto relativa a Parte_1
“forniture e servizi mai richiesti dal né a questo mai forniti da . Parte_1 CP_1
L'opponente concluse, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la condanna di previa compensazione, al pagamento in suo favore della CP_1 somma di € 38.770,38. si costituì contestando la dedotta inesistenza del credito di € 11.129,67 di cui alla Controparte_1
propria fattura n. 74/2020 ed affermò di avere effettivamente fornito al i materiali nella Parte_1
stessa indicati secondo gli accordi e le modalità convenuti inter partes dall'estate 2019 sulla base dei quali il aveva messo a disposizione di una porzione dei locali che deteneva in via Parte_1 CP_1
Coralli n. 8 a Imola (BO) della superficie di 40-50 mq. circa, affinché potesse utilizzarli in via CP_1
temporanea come proprio deposito, e lo stesso poteva comodamente approvvigionarsi - Parte_1
anche in autonomia - dei materiali di proprietà di depositati in detta porzione dei locali di via CP_1
Coralli n. 8, al contempo godendo di prezzi di favore sull'acquisto degli stessi.
poi, contestò il contro credito vantato in compensazione dall'opponente assumendo che la CP_1
relativa fattura n. 52/FE emessa dal fosse falsa, come dimostrava anche il fatto che Parte_1
riguardava opere dichiaratamente eseguite a favore di terzi, e che era stata strumentalmente emessa solo il 7.10.2020 con l'evidente finalità di opporsi alla legittima richiesta di pagamento avanzata da con la lettera del 29.9.2020. CP_1
Concluse, quindi, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo, e della domanda riconvenzionale proposta dal e la condanna del medesimo alla rifusione delle spese Parte_1
processuali.
Istruita la causa attraverso documenti, deposizioni testimoniali ed interrogatorio formale, l'adito
Tribunale, con sentenza n. 3000/2022, successivamente emendata con ordinanza di correzione di errore materiale, ritenne che “… in relazione alle forniture di cui alla fattura 74/2020 emessa da
[...]
, solo in relazione ad una parte dei materiali può ritenersi comprovato il ritiro della merce CP_1
da parte del (e quindi la debenza del relativo corrispettivo), e segnatamente in relazione Parte_1
ai materiali di cui alla voce 4 della fattura 74, stanti le ammissioni dello stesso legale rappresentante del – – in sede di interrogatorio formale (cfr. dichiarazioni di cui al Parte_1 Testimone_1 verbale dell'udienza dell'11 marzo 2022, valutate alla luce del doc. 18 prodotto dall'opposta, ossia del documento di trasporto, sottoscritto dal legale rappresentante del ) nonché ai Tes_1 Parte_1
materiali di cui alle voci 3,5,10-11 e 13 della citata fattura 74, alla luce sia delle risultanze delle conversazioni telefoniche (tramite messaggistica WhatsApp) prodotte dall'opposta e mai contestate nel loro contenuto dall'opponente, valutate sulla scorta dell'ampia documentazione prodotta dall'opposta
pagina 2 di 10 comprovante la consegna, da parte dei fornitori, della merce (corrispondente a quella richiamata nelle conversazioni ed in epoca assolutamente compatibile: cfr. doc.ti e conversazioni analiticamente riportati dall'opposta alle pagg.
3-4 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.), sia dell'accordo sopra illustrato (cfr. doc.ti 34 e 34bis e 35 e 35bis prodotti dall'opposta con la citata memoria). […]
Ne consegue l'accertamento di un credito dell'opposta di complessivi € 4.381,60 (dati dalla somma dei corrispettivi – mai contestati nella loro entità dall'opponente – di tali materiali: € 650,00 + € 606,60 +
€ 1.800,00 + 1.100,00 + € 75,00 + € 4.381,60), oltre IVA, in relazione alla fattura 74/2020, per complessivi € 5.345,55 (IVA compresa). A tale importo deve, poi, aggiungersi l'importo di complessivi
€ 4.417,62 (già comprensivo di IVA) di cui alle fatture 7, 32 e 41 del 2019 (non contestate), con la determinazione del credito complessivamente vantato dall'opposta nella somma di € 9.763,17.”
In ordine alla domanda riconvenzionale dell'opponente, relativa alla fattura n. 52/FE dell'importo complessivo di € 43.188,00, il giudice ritenne che:
- in merito al corrispettivo di € 2.928 per la realizzazione di lavori commissionati da ed CP_1 effettuati dal presso l'immobile di terzi (tali sig.re e , sito in Sesto Imolese, il Parte_1 Tes_1 Per_1
credito era stato provato sia dalle deposizioni dei testi e interrogati Testimone_2 Testimone_3 all'udienza in data 11.3.2022, sia dalla messaggistica telefonica (Whatsapp) prodotta da entrambe le parti;
- in merito al corrispettivo di € 40.260 per servizi di carico e scarico dei materiali, di ritiro, di logistica e spostamento “l'assunto dell'opponente (secondo cui tale importo sarebbe in parte riferibile all'utilizzo dei locali da parte di ) integra circostanza del tutto nuova, mai dedotta CP_1 con l'atto di opposizione (con il quale si faceva riferimento unicamente a “vari servizi effettuati a favore” di – e non alla locazione di parte dell'immobile – e si richiamava la fattura citata CP_1 che, come detto, non contiene alcun riferimento alla locazione di parte dei locali), e, dall'altro, che non è stata comprovata l'esecuzione di tale attività (né le istanze di prova orale formulate dall'opponente – e ribadite in sede di precisazione delle conclusioni – appaiono ammissibili, essendo le circostanze di cui ai capitoli dedotti formulate in maniera del tutto generica)”.
Il giudice, quindi, accolse parzialmente l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò
l'opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di € 6.835,17.
Infine, compensò le spese di lite tra le parti per la metà e condannò l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, dell'altra metà.
Il ha proposto appello alla sentenza affidandolo a tre motivi. Parte_1
Si è costituita contestando il fondamento dell'appello di cui ha chiesto il rigetto e formulando CP_1
appello incidentale.
pagina 3 di 10 Con ordinanza emessa all'udienza del 5.12.2023, il Consigliere Istruttore ha rigettato le istanze istruttorie richieste da parte appellante e, viste le note depositate dalle parti per l'udienza del 4.3.2025, fissata ex art. 352 c.p.c. e tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ragioni della decisione
L'appello principale è articolato nei seguenti motivi:
1) la sentenza è errata laddove accerta il credito di € 9.763,17 a favore di sulla base della fattura CP_1
n. 74/2020 (per l'importo di € 5.345,55) e delle fatture, non contestate, n.ri 7, 32 e 41 del 2019 (per l'importo di € 4.381,60), perché l'accordo inter partes così come illustrato da è stato CP_1
espressamente negato in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante del , Parte_1 Tes_1
il quale, inoltre, rispondendo in senso affermativo al cap. 3, ha confermato che il
[...] Parte_1
aveva ritirato la merce di cui alla voce n. 4 della fattura n. 74/2020, ma per conto di che, CP_1 all'epoca, non aveva un mezzo di trasporto. Il Tribunale erroneamente ha affermato che di tale ultima circostanza non v'era alcun riscontro probatorio e che incombeva al l'onere, non assolto, di Parte_1 provare che la merce di cui alla voce n. 4 era stata ritirata dal per conto dell'opposta e non Parte_1
per sé; né ha prodotto bolle di consegna di detta merce che assume acquistata dal . CP_1 Parte_1
Ancora, le fatture ed i documenti di trasporto prodotti da sub doc. da 25 a 33 non hanno niente CP_1
a che fare con il – che non è mai ciato – ma documentano la cessione a di materiali Parte_1 CP_1 edilizi da parte di diversi fornitori. D'altra parte, la messaggistica Whatsapp di cui ai documenti 34-35
e 34 bis-35 bis viene richiamata dal giudice genericamente e senza precisare il collegamento tra quest'ultimi, le fatture ed i d.d.t.
Inoltre, l'appellante sottolinea che, essendo la fattura n. 74 datata al 29.9.2020 e non riportando date precedenti per le singole forniture, è da ritenersi riferibile a materiali venduti al lo stesso Parte_1
settembre 2020, risultando così incompatibile con la permanenza di nel capannone fino al CP_1 luglio del 2020 e con l'approvvigionamento da parte del dei materiali di in tale Parte_1 CP_1 periodo;
solleva altresì dubbi sulla violazione del Testo Unico sull'I.V.A.
2) la sentenza è errata laddove non riconosce come spettante all'appellante l'intero credito di € 40.260 di cui alla fattura n. 52-FE/2020, come corrispettivo per i servizi prestati a favore di CP_1
A tal proposito, l'appellante sostiene che seppure il testo della fattura non faccia espressa menzione dell'utilizzo del capannone di via Coralli, pacificamente ammesso, anche questo rappresenta giuridicamente un “servizio”, talché deve ritenersi compreso tra i servizi cui si riferisce la citata fattura;
inoltre, il Tribunale, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ha ritenuto che il non avesse Parte_1 provato l'esecuzione dei servizi indicati nella fattura a favore di e, tuttavia, non ha ammesso il CP_1
pagina 4 di 10 cap. 4 della memoria istruttoria, ritenendolo genericamente formulato, avente ad oggetto l'esecuzione di tali servizi (“vero che tutta movimentazione dei materiali di depositati nel CP_1
capannone di via Coralli, compresi il carico e lo scarico, il loro collocamento e la loro movimentazione all'interno dello stesso, è sempre stata effettuata dal con il proprio Parte_1 personale ed i propri mezzi”), così impedendo al di acquisirne la prova;
Parte_1
3) la sentenza è errata nella parte in cui condanna l'appellante alla rifusione di metà delle spese legali a favore di nonostante l'opposizione al decreto ingiuntivo sia stata accolta, sia pure CP_1
parzialmente.
censura la sentenza, in via incidentale, per due ordini di ragioni: CP_1
a) la sentenza è errata laddove il giudice di prime cure ha accertato il credito di di cui alla CP_1 fattura n. 74/2020 limitatamente all'importo di € 5.34,55, anziché per l'importo di € 11.129,67.
Sostiene che “una volta accertato che tutte le forniture rappresentate nella fatt. n° 74/2020 sono riconducibili al rapporto inter partes così come ricostruito in Sentenza e ivi ritenuto dimostrato […] e che tutti i materiali riportati nella fattura de qua sono stati acquistati da dai propri fornitori CP_1 per soddisfare le richieste del (ns. docc. Da 14 a 22 e da 25 a 33) (aspetto anch'esso Parte_1
ritenuto provato in Sentenza), va da sé come non vi siano ragioni per non riconoscere il credito di anche per altre voci di cui alla predetta fattura e dunque per l'intero importo di € 11.129,67.” CP_1
A fondamento della propria tesi, la parte adduce elementi documentali tra cui: le fatture n.ri 7/2019,
32/2019, 41/2019 che il non ha mai contestato e che si collocano all'interno del descritto Parte_1 rapporto inter partes, nonché i documenti di trasporto e le fatture per l'acquisto di materiale effettuato da e la messagistica Whatsapp;
CP_1
b) il primo giudice ha ritenuto parzialmente fondata la pretesa creditoria del di cui alla Parte_1
fattura n. 52-FE/2020 erroneamente valutando, in particolare, le deposizioni testimoniali di
[...]
e di che, invece, non sono idonee a dimostrare che i lavori effettuati da parte Tes_2 Testimone_3 appellante presso l'immobile delle sig.re e siano stati commissionati da né che Tes_1 Per_1 CP_1
siano effettivamente stati realizzati, oltre ad essere state rilasciate da soggetti inattendibili.
Censura, inoltre, l'omessa valutazione di alcuni elementi di prova contrastanti con la pretesa creditoria del più volte evidenziati in primo grado e mai contestati ex adverso: la fattura n. 52-FE/2020 Parte_1 non è supportata da alcun documento idoneo a dimostrare l'esecuzione delle prestazioni ivi indicate ed
è stata strumentalmente emessa a contrastare il credito di in primo grado, oltre a non avere mai CP_1 indicato chi fossero le “sig.re e , il non ha mai chiarito dove e quali lavori Tes_1 Per_1 Parte_1
fossero stati eseguiti.
pagina 5 di 10 ***
La Corte, esaminati congiuntamente il primo motivo di appello principale ed il primo motivo di appello incidentale, in quanto strettamente connessi - e speculari tra loro - li ritiene infondati.
Ognuna delle voci elencate nella fattura n. 74/2020 emessa da costituisce un autonomo CP_1 contratto di compravendita la cui sussistenza ha l'onere di provare. CP_1
Tali singoli contratti, poi, sono in esecuzione dell'accordo contrattuale inter partes prospettato da che deve ritenersi provato ex art. 115 c.p.c., in quanto dedotto da nella comparsa di CP_1 CP_1 risposta di primo grado e non contestato dall'opponente alla prima udienza, prima difesa Parte_1
utile; né può attribuirsi alcuna valenza probatoria alla contestazione di tale accordo mossa dal legale rappresentante del , in sede di interrogatorio formale, perché ha valore di Parte_1 Testimone_1 prova solo la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte (art. 2730 c.c.) e la dichiarazione di che tale accordo contesta non ha alcun contenuto Tes_1
confessorio.
Esso, poi, è congruente con le fatture emesse in precedenza da e mai contestate dal , CP_1 Parte_1
tra cui anche le n. 7, 32 e 41 del 2019 di cui al presente giudizio. Risulta inoltre congruente con la messaggistica Whatsapp tra le parti (di cui ai documenti 34 bis e 35 bis prodotti da , da cui CP_1
traspare che il rapporto commerciale tra le parti era del tutto informale e rapido.
Tanto precisato, il criterio utilizzato dal primo giudice nel valutare la prova di ciascuno dei contratti di vendita è chiaro, lineare e congruo e, dunque, del tutto condiviso da questo collegio e non superato dalle censure mosse, per ragioni diverse, da entrambe le parti: il Tribunale ha infatti ritenuto provati quei contratti di vendita di merci – e dunque fondata la corrispondente domanda di pagamento – descritti nella fattura n. 74/2020 emessa da per i quali la stessa ha dato la prova di avere CP_1
acquistato le stesse merci dai propri fornitori e che sono stati oggetto di una comunicazione Whatsapp intervenuta fra la stessa e il . CP_1 Parte_1
Tale lettura incrociata dei plurimi elementi probatori al fine di ricostruire, in via presuntiva, i rapporti contrattuali tra le parti è corretta, perché è del tutto coerente con la natura informale dei rapporti intercorsi tra le parti. In ossequio all'art. 2729 c.c., le presunzioni ammesse dal Tribunale sono gravi, precise e concordanti e, dunque, correttamente il primo giudice ha riconosciuto i crediti di cui alle sole voci – ossia ai soli contratti di vendita – provate da d.d.t. o fatture di acquisto del medesimo materiale da parte di e dalla messaggistica Whatsapp con il , cronologicamente coerente con gli CP_1 Parte_1
altri documenti prodotti, che tali materiali ha ad oggetto.
Sulla base di tali elementi, il Tribunale ha correttamente accertato:
pagina 6 di 10 - la voce 3 (“TRAVE LAMELLARE 26X32X755 LAVORATA”), sulla base del documento di trasporto del 17.12.2019 (doc. 27 memoria ex. art 183 n. 2 , che include espressamente la dicitura CP_1
“ 26X32X377” e che viene lavorato dalla società per Parte_2 CP_2 conto di come da fattura n. 1132/D del 2019 (“Lavorazione trave lamellare Rif.to CP_1 vostro ddt nr. CL01 del 17/12/2019”).
Tale elemento trova inoltre corrispondenza nella messaggistica Whatsapp (seconda chat, doc. 35 bis ed in particolare nelle conversazioni dal 16 al 18.10.2019 tra e CP_1 Testimone_1 [...]
(in particolare: “[16/10/19, 18:06:24] Prezzo trave di legno? Per_2 Testimone_1
[16/10/19, 18:06:44] Inizia a essere urgente”); Testimone_1
- la voce 4 (“GUAINA GENERAL MEMBRANE ARDESIATA”) sulla base del documento di trasporto del 4.11.2019 e della fattura n. 6933/5 del 30.11.2019 di General Membrane s.p.a. (doc. 28 memoria ex art. 183 n. 2 Domus). Il d.d.t. è firmato da circostanza peraltro confermata dallo Testimone_1
stesso in sede di interrogatorio formale in data 11.3.2022, voce 3;
- la voce 5 (“GUAINA INDEX ARDESIATA”) sulla base del d.d.t. Index s.p.a. del 16.1.2020 nonché della fattura n. 937 del 22.1.2020 (rif. doc. 29 memoria ex art. 183 n. 2) e della conversazione
Whatsapp tra le parti nella prima chat (doc. 34 bis, “[03/01/20, 20:21:46] …sono Testimone_1
urgenti le guaine ardesiate 4 mm 600 mq e adesione consorziò leggete bene lo statuto vedrete che non ci sono vincoli ne rischi
[03/01/20, 21:02:04] : Ok ordino subito!”); Persona_2
- la voce 10 (“PORTA BATTENTE QUADRA ”) e la voce 11 (“ CP_3 Parte_3
”) sulla base della fattura Ferexpert s.p.a. n. 772/01 del 4.3.2020 (doc. 31 memoria ex art.
[...]
183 n. 2 , con perfetta coincidenza nella quantità degli articoli (cinque) acquistati da e CP_1 CP_1 poi rivenduti al . La voce è ulteriormente dimostrata dalla conversazione dell'11.3.2020 della Parte_1
seconda chat (doc. 35 bis) e dai relativi allegati;
- la voce 13 (“PORTA BATTENTE QUADRA B.CO MATRIC 600X2100X100 DX”) sulla base della fattura Ferexpert s.p.a. n. 1360/01 del 28.5.2020 (doc. 32 memoria ex art. 183 n. 2) nonché dalla conversazione Whatsapp tra le parti dal 16 al 22.5.2020 del doc. 35 bis (“[16/05/20, 13:35:19] Per_
mi serve preventivo porte e consegna dai dai… Testimone_1
[18/05/29] 07:55:57] : Stamattina sollecito!...”) ed in particolare dall'allegato 28 della Persona_2 chat inviato da a (“OGGETTO: OFFERTA PORTE”). Testimone_1 Persona_2
Da ultimo, diversamente da quanto contesta l'appellante , il Tribunale giustamente non ha Parte_1
ammesso i capitoli di prova testimoniale dal medesimo indicati nella memoria ex art. 183 VI comma n.
3 c.p.c., in quanto inammissibili perché hanno ad oggetto circostanze negative (“7) vero che tutti i
pagina 7 di 10 materiali indicati nei documenti prodotti da controparte, relativi a forniture effettuate da terzi fornitori
a non sono poi stati da questa rivenduti al opponente, né comunque da CP_1 Parte_1
questo utilizzati;
8) vero che anche tutti i materiali oggetto di richieste di prezzi o di preventivi nelle due chat depositate da con la 2^ memoria prevista dall'art. 183, comma 6°, c.p.c., od CP_1
oggetto delle immagini a queste allegate, non hanno poi fatto oggetto di acquisto o di utilizzo da parte del opponente”). Parte_1
Le restanti forniture (di cui alle voci 1, 2, 6, 7, 8, 9, 12 e 14) non sono state giustamente ritenute provate dal primo giudice, in quanto mancanti di corrispondente messaggistica e/o non congruenti nella descrizione del prodotto con le fatture di acquisto del materiale da parte di CP_1
In particolare, per le voci 6-7 (“Perline abete… sottomisura abete…”), a prova delle quali ha CP_1
allegato la fattura THEURL n. 1418967 (doc. 30 memoria ex. art. 183 n. 2) datata al 25.10.2019, si osserva che, se fossero state effettivamente vendute al , sarebbero state comprese nella Parte_1
fattura n. 41/2019 emessa a carico del medesimo in data 31.10.2019 (ultima fattura non contestata), secondo le modalità di esecuzione dei contratti osservate dalle parti, invece di essere fatturate a distanza di un anno. A tal proposito, si osserva che nelle fatture di che il non ha CP_1 Parte_1
contestato il tempo intercorso tra la data delle forniture e la data di emissione della relativa fattura è molto breve (si veda, ad esempio, la fattura n. 7 del 30.5.2019 che alla seconda voce riporta “RIF DDT
LECASISTEMI 956/B DEL 28/05/2019”, così come fattura n. 16 del 31.7.2019, che alla seconda voce riporta “DDT 456 DEL 29/07/2019 GENERAL MEMBRANE”).
La Corte, esaminati congiuntamente il secondo motivo di appello principale ed il secondo motivo di appello incidentale, in quanto strettamente connessi - e speculari tra loro - li ritiene infondati.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto accertata la prima voce dell'importo di € 2.400 indicata nella fattura n. 52/FE del 7.10.2020 emessa dal Consorzio a carico di per “Esecuzione di CP_1
sbancamento terreno oltre getto in calcestruzzo e realizzazione pavimentazione per vs ordine e conto presso immobile sito in Sesto Imolese sig.re e ), in quanto circostanza confermata nelle Tes_1 Per_1 deposizioni dei testi e sentiti all'udienza dell'11.3.2022: entrambi Testimone_2 Testimone_3 riferirono di essere a conoscenza del fatto che i lavori erano stati eseguiti ( “So che Testimone_2 mio padre è andato a visionarlo ed è poi stato fatto”; “è vero che i lavori sono stati Testimone_3
commissionati al da perché quanto ha accompagnato il Parte_1 CP_1 CP_4
a fare il sopralluogo in cantiere ero presente nel capannone di via Coralli 8 quando Testimone_1
si sono accordati per andare a vedere il lavoro. I lavori sono stati eseguiti, ho sentito varie volte parlare di questo cantiere avendo l'ufficio vicino…”) e non vi è motivo per ritenere Tes_1 inattendibili le loro dichiarazioni. Il fatto, addotto nell'appello incidentale, che il abbia Parte_1
pagina 8 di 10 identificato solo con il nome le terze beneficiarie di tali lavorazioni o non abbia indicato l'indirizzo dell'immobile non è dirimente e nemmeno è sufficiente revocare in dubbio le dichiarazioni testimoniali, precise e fra loro coerenti.
Ancora correttamente, il Tribunale non ha ritenuto accertata la seconda voce di cui alla stessa fattura, dell'importo di € 40.260, corrispettivo di servizi logistici forniti dal a nella fattura Parte_1 CP_1 così descritti: “Servizi carico e scarico materiali, servizio di ritiro materiali con ns. mezzi per vs ordine
e contro presso vs fornitori, servizi di logistica e spostamento materiali presso magazzino ubicato
via Coralli n.8 a decorrere dal mese di marzo 2019 fino a metà luglio 2020”. Pt_1
Si osserva, in primo luogo, che non emerge ragione – né il ne indica alcuna, nemmeno a Parte_1 fronte della falsità e strumentalità della fattura protestata da – per la quale i corrispettivi per CP_1
servizi vari espletati e maturati, in tesi, dal marzo 2019 al luglio 2020 siano stati fatturati nel loro ammontare complessivo addirittura il 7.10.2020 con l'unica fattura n. 57FE.
In ogni caso, come si osserva nell'impugnata sentenza, sul punto non specificamente censurata,
l'assunto del per cui tra i servizi indicati nella propria fattura deve ritenersi compreso il Parte_1 corrispettivo per l'utilizzo da parte di della porzione di capannone costituisce circostanza nuova CP_1
e tardivamente allegata, in quanto non prospettata nell'atto di citazione in opposizione ove la fattura è oggetto dell'eccezione di compensazione e della domanda riconvenzionale;
inoltre, nella fattura si fa riferimento a vari servizi (carico, scarico, spostamento, ritiro di materiali e logistica) e non a un canone di locazione o corrispettivo per l'utilizzo di porzione del capannone, che dir si voglia.
Quanto ai servizi, giustamente il Tribunale non ha ammesso la prova testimoniale sul cap. 4 sopra riportato, perché non circostanziato, non contenendo riferimenti temporali né alcuna indicazione a quantità, modalità e qualità degli asseriti servizi e, dunque, perché genericamente formulato.
Da ultimo, ma non per importanza, si aggiunga che in punto al corrispettivo sia per l'utilizzo della porzione di capannone sia per la prestazione dei servizi descritti nella fattura, la domanda riconvenzionale è carente sino al livello assertivo non avendo il mai allegato che fra le parti Parte_1 fosse stato convenuto e concordato un corrispettivo a carico di per l'utilizzo di porzione del CP_1
capannone e per la prestazione dei servizi descritti nella fattura, talché il non ha nemmeno Parte_1
prospettato il titolo sul quale fonda le pretese in esame;
inoltre, in relazione al corrispettivo per il godimento della porzione di capannone, l'assunto contrasta insanabilmente con l'accordo prospettato da nella comparsa di risposta in primo grado – che, come visto, deve ritenersi provato in quanto CP_1 non tempestivamente contestato – secondo cui a fronte dell'utilizzo di tale porzione, il Parte_1
poteva, anche autonomamente, prelevare il materiale lì depositato da e pagarlo a prezzi CP_1
agevolati.
pagina 9 di 10 Il terzo motivo dell'appello principale è infondato.
Ai fini della statuizione sulle spese di lite ex art. 91 c.p.c. la soccombenza è sempre da valutarsi rispetto all'esito finale della lite sulla domanda proposta con il procedimento sommario ex art. 633 c.p.c. e non sull'esito dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. Il parziale accoglimento dell'opposizione rileva, in ipotesi, per la liquidazione delle spese processuali secondo il criterio del decisum.
Nella fattispecie in decisione, dunque, il Tribunale ha correttamente ritenuto soccombente il Parte_1
rispetto alla domanda proposta da con il procedimento monitorio;
avendo poi parzialmente CP_1
accolto la domanda riconvenzionale proposta dal , in ragione della reciproca soccombenza Parte_1
fra le parti, ha parzialmente compensato le spese processuali ex art. 92 c.p.c.
In conclusione, l'appello principale e quello incidentale sono infondati e devono essere rigettati.
In una valutazione complessiva dell'esito della lite ed in considerazione della reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese processuali del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto dal alla sentenza n. 3000/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale di Bologna e l'appello incidentale proposto da Controparte_1
- compensa integralmente fra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 20.5.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza, tenutasi con modalità cartolare in data 4.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 977/2023 promossa da:
Parte_1
Avv. Federico Bendinelli
contro
:
Controparte_1
Avv. Paolo Stanziani
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato nell'anno 2020, (d'ora in avanti anche Parte_1
”) propose opposizione al decreto ingiuntivo n. 5072/2020 emesso dal Tribunale di Parte_1
Bologna, con il quale ad esso era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma capitale di €
15.666,99 a favore di (d'ora in avanti anche ), convenendo quest'ultima Controparte_1 CP_1
innanzi al medesimo giudice.
Il credito reclamato da si fondava su quattro fatture, rimaste insolute, relative a forniture di CP_1 materiali edili, emesse a carico dell'opponente e nello specifico:
- le fatture n. 7/2019 (di € 1.998,36), n. 32/2019 (di € 1.626,26) e n. 41/2019 (di € 793,00) per il complessivo importo di € 4.417,62, non contestate dal che, tuttavia, dichiarò di vantare Parte_1 un credito nei confronti dell'opposta di € 43.188,00 da porre in compensazione, di cui alla fattura n.
52/FE – emessa il 7.10.2020 – relativa a “vari servizi effettuati a favore della CP_1 dall'ottobre 2019 al luglio 2020”;
[...] pagina 1 di 10 - la fattura n. 74/2020, per l'importo di € 11.129,67, che il contestò, in quanto relativa a Parte_1
“forniture e servizi mai richiesti dal né a questo mai forniti da . Parte_1 CP_1
L'opponente concluse, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la condanna di previa compensazione, al pagamento in suo favore della CP_1 somma di € 38.770,38. si costituì contestando la dedotta inesistenza del credito di € 11.129,67 di cui alla Controparte_1
propria fattura n. 74/2020 ed affermò di avere effettivamente fornito al i materiali nella Parte_1
stessa indicati secondo gli accordi e le modalità convenuti inter partes dall'estate 2019 sulla base dei quali il aveva messo a disposizione di una porzione dei locali che deteneva in via Parte_1 CP_1
Coralli n. 8 a Imola (BO) della superficie di 40-50 mq. circa, affinché potesse utilizzarli in via CP_1
temporanea come proprio deposito, e lo stesso poteva comodamente approvvigionarsi - Parte_1
anche in autonomia - dei materiali di proprietà di depositati in detta porzione dei locali di via CP_1
Coralli n. 8, al contempo godendo di prezzi di favore sull'acquisto degli stessi.
poi, contestò il contro credito vantato in compensazione dall'opponente assumendo che la CP_1
relativa fattura n. 52/FE emessa dal fosse falsa, come dimostrava anche il fatto che Parte_1
riguardava opere dichiaratamente eseguite a favore di terzi, e che era stata strumentalmente emessa solo il 7.10.2020 con l'evidente finalità di opporsi alla legittima richiesta di pagamento avanzata da con la lettera del 29.9.2020. CP_1
Concluse, quindi, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo, e della domanda riconvenzionale proposta dal e la condanna del medesimo alla rifusione delle spese Parte_1
processuali.
Istruita la causa attraverso documenti, deposizioni testimoniali ed interrogatorio formale, l'adito
Tribunale, con sentenza n. 3000/2022, successivamente emendata con ordinanza di correzione di errore materiale, ritenne che “… in relazione alle forniture di cui alla fattura 74/2020 emessa da
[...]
, solo in relazione ad una parte dei materiali può ritenersi comprovato il ritiro della merce CP_1
da parte del (e quindi la debenza del relativo corrispettivo), e segnatamente in relazione Parte_1
ai materiali di cui alla voce 4 della fattura 74, stanti le ammissioni dello stesso legale rappresentante del – – in sede di interrogatorio formale (cfr. dichiarazioni di cui al Parte_1 Testimone_1 verbale dell'udienza dell'11 marzo 2022, valutate alla luce del doc. 18 prodotto dall'opposta, ossia del documento di trasporto, sottoscritto dal legale rappresentante del ) nonché ai Tes_1 Parte_1
materiali di cui alle voci 3,5,10-11 e 13 della citata fattura 74, alla luce sia delle risultanze delle conversazioni telefoniche (tramite messaggistica WhatsApp) prodotte dall'opposta e mai contestate nel loro contenuto dall'opponente, valutate sulla scorta dell'ampia documentazione prodotta dall'opposta
pagina 2 di 10 comprovante la consegna, da parte dei fornitori, della merce (corrispondente a quella richiamata nelle conversazioni ed in epoca assolutamente compatibile: cfr. doc.ti e conversazioni analiticamente riportati dall'opposta alle pagg.
3-4 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.), sia dell'accordo sopra illustrato (cfr. doc.ti 34 e 34bis e 35 e 35bis prodotti dall'opposta con la citata memoria). […]
Ne consegue l'accertamento di un credito dell'opposta di complessivi € 4.381,60 (dati dalla somma dei corrispettivi – mai contestati nella loro entità dall'opponente – di tali materiali: € 650,00 + € 606,60 +
€ 1.800,00 + 1.100,00 + € 75,00 + € 4.381,60), oltre IVA, in relazione alla fattura 74/2020, per complessivi € 5.345,55 (IVA compresa). A tale importo deve, poi, aggiungersi l'importo di complessivi
€ 4.417,62 (già comprensivo di IVA) di cui alle fatture 7, 32 e 41 del 2019 (non contestate), con la determinazione del credito complessivamente vantato dall'opposta nella somma di € 9.763,17.”
In ordine alla domanda riconvenzionale dell'opponente, relativa alla fattura n. 52/FE dell'importo complessivo di € 43.188,00, il giudice ritenne che:
- in merito al corrispettivo di € 2.928 per la realizzazione di lavori commissionati da ed CP_1 effettuati dal presso l'immobile di terzi (tali sig.re e , sito in Sesto Imolese, il Parte_1 Tes_1 Per_1
credito era stato provato sia dalle deposizioni dei testi e interrogati Testimone_2 Testimone_3 all'udienza in data 11.3.2022, sia dalla messaggistica telefonica (Whatsapp) prodotta da entrambe le parti;
- in merito al corrispettivo di € 40.260 per servizi di carico e scarico dei materiali, di ritiro, di logistica e spostamento “l'assunto dell'opponente (secondo cui tale importo sarebbe in parte riferibile all'utilizzo dei locali da parte di ) integra circostanza del tutto nuova, mai dedotta CP_1 con l'atto di opposizione (con il quale si faceva riferimento unicamente a “vari servizi effettuati a favore” di – e non alla locazione di parte dell'immobile – e si richiamava la fattura citata CP_1 che, come detto, non contiene alcun riferimento alla locazione di parte dei locali), e, dall'altro, che non è stata comprovata l'esecuzione di tale attività (né le istanze di prova orale formulate dall'opponente – e ribadite in sede di precisazione delle conclusioni – appaiono ammissibili, essendo le circostanze di cui ai capitoli dedotti formulate in maniera del tutto generica)”.
Il giudice, quindi, accolse parzialmente l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò
l'opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di € 6.835,17.
Infine, compensò le spese di lite tra le parti per la metà e condannò l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, dell'altra metà.
Il ha proposto appello alla sentenza affidandolo a tre motivi. Parte_1
Si è costituita contestando il fondamento dell'appello di cui ha chiesto il rigetto e formulando CP_1
appello incidentale.
pagina 3 di 10 Con ordinanza emessa all'udienza del 5.12.2023, il Consigliere Istruttore ha rigettato le istanze istruttorie richieste da parte appellante e, viste le note depositate dalle parti per l'udienza del 4.3.2025, fissata ex art. 352 c.p.c. e tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ragioni della decisione
L'appello principale è articolato nei seguenti motivi:
1) la sentenza è errata laddove accerta il credito di € 9.763,17 a favore di sulla base della fattura CP_1
n. 74/2020 (per l'importo di € 5.345,55) e delle fatture, non contestate, n.ri 7, 32 e 41 del 2019 (per l'importo di € 4.381,60), perché l'accordo inter partes così come illustrato da è stato CP_1
espressamente negato in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante del , Parte_1 Tes_1
il quale, inoltre, rispondendo in senso affermativo al cap. 3, ha confermato che il
[...] Parte_1
aveva ritirato la merce di cui alla voce n. 4 della fattura n. 74/2020, ma per conto di che, CP_1 all'epoca, non aveva un mezzo di trasporto. Il Tribunale erroneamente ha affermato che di tale ultima circostanza non v'era alcun riscontro probatorio e che incombeva al l'onere, non assolto, di Parte_1 provare che la merce di cui alla voce n. 4 era stata ritirata dal per conto dell'opposta e non Parte_1
per sé; né ha prodotto bolle di consegna di detta merce che assume acquistata dal . CP_1 Parte_1
Ancora, le fatture ed i documenti di trasporto prodotti da sub doc. da 25 a 33 non hanno niente CP_1
a che fare con il – che non è mai ciato – ma documentano la cessione a di materiali Parte_1 CP_1 edilizi da parte di diversi fornitori. D'altra parte, la messaggistica Whatsapp di cui ai documenti 34-35
e 34 bis-35 bis viene richiamata dal giudice genericamente e senza precisare il collegamento tra quest'ultimi, le fatture ed i d.d.t.
Inoltre, l'appellante sottolinea che, essendo la fattura n. 74 datata al 29.9.2020 e non riportando date precedenti per le singole forniture, è da ritenersi riferibile a materiali venduti al lo stesso Parte_1
settembre 2020, risultando così incompatibile con la permanenza di nel capannone fino al CP_1 luglio del 2020 e con l'approvvigionamento da parte del dei materiali di in tale Parte_1 CP_1 periodo;
solleva altresì dubbi sulla violazione del Testo Unico sull'I.V.A.
2) la sentenza è errata laddove non riconosce come spettante all'appellante l'intero credito di € 40.260 di cui alla fattura n. 52-FE/2020, come corrispettivo per i servizi prestati a favore di CP_1
A tal proposito, l'appellante sostiene che seppure il testo della fattura non faccia espressa menzione dell'utilizzo del capannone di via Coralli, pacificamente ammesso, anche questo rappresenta giuridicamente un “servizio”, talché deve ritenersi compreso tra i servizi cui si riferisce la citata fattura;
inoltre, il Tribunale, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ha ritenuto che il non avesse Parte_1 provato l'esecuzione dei servizi indicati nella fattura a favore di e, tuttavia, non ha ammesso il CP_1
pagina 4 di 10 cap. 4 della memoria istruttoria, ritenendolo genericamente formulato, avente ad oggetto l'esecuzione di tali servizi (“vero che tutta movimentazione dei materiali di depositati nel CP_1
capannone di via Coralli, compresi il carico e lo scarico, il loro collocamento e la loro movimentazione all'interno dello stesso, è sempre stata effettuata dal con il proprio Parte_1 personale ed i propri mezzi”), così impedendo al di acquisirne la prova;
Parte_1
3) la sentenza è errata nella parte in cui condanna l'appellante alla rifusione di metà delle spese legali a favore di nonostante l'opposizione al decreto ingiuntivo sia stata accolta, sia pure CP_1
parzialmente.
censura la sentenza, in via incidentale, per due ordini di ragioni: CP_1
a) la sentenza è errata laddove il giudice di prime cure ha accertato il credito di di cui alla CP_1 fattura n. 74/2020 limitatamente all'importo di € 5.34,55, anziché per l'importo di € 11.129,67.
Sostiene che “una volta accertato che tutte le forniture rappresentate nella fatt. n° 74/2020 sono riconducibili al rapporto inter partes così come ricostruito in Sentenza e ivi ritenuto dimostrato […] e che tutti i materiali riportati nella fattura de qua sono stati acquistati da dai propri fornitori CP_1 per soddisfare le richieste del (ns. docc. Da 14 a 22 e da 25 a 33) (aspetto anch'esso Parte_1
ritenuto provato in Sentenza), va da sé come non vi siano ragioni per non riconoscere il credito di anche per altre voci di cui alla predetta fattura e dunque per l'intero importo di € 11.129,67.” CP_1
A fondamento della propria tesi, la parte adduce elementi documentali tra cui: le fatture n.ri 7/2019,
32/2019, 41/2019 che il non ha mai contestato e che si collocano all'interno del descritto Parte_1 rapporto inter partes, nonché i documenti di trasporto e le fatture per l'acquisto di materiale effettuato da e la messagistica Whatsapp;
CP_1
b) il primo giudice ha ritenuto parzialmente fondata la pretesa creditoria del di cui alla Parte_1
fattura n. 52-FE/2020 erroneamente valutando, in particolare, le deposizioni testimoniali di
[...]
e di che, invece, non sono idonee a dimostrare che i lavori effettuati da parte Tes_2 Testimone_3 appellante presso l'immobile delle sig.re e siano stati commissionati da né che Tes_1 Per_1 CP_1
siano effettivamente stati realizzati, oltre ad essere state rilasciate da soggetti inattendibili.
Censura, inoltre, l'omessa valutazione di alcuni elementi di prova contrastanti con la pretesa creditoria del più volte evidenziati in primo grado e mai contestati ex adverso: la fattura n. 52-FE/2020 Parte_1 non è supportata da alcun documento idoneo a dimostrare l'esecuzione delle prestazioni ivi indicate ed
è stata strumentalmente emessa a contrastare il credito di in primo grado, oltre a non avere mai CP_1 indicato chi fossero le “sig.re e , il non ha mai chiarito dove e quali lavori Tes_1 Per_1 Parte_1
fossero stati eseguiti.
pagina 5 di 10 ***
La Corte, esaminati congiuntamente il primo motivo di appello principale ed il primo motivo di appello incidentale, in quanto strettamente connessi - e speculari tra loro - li ritiene infondati.
Ognuna delle voci elencate nella fattura n. 74/2020 emessa da costituisce un autonomo CP_1 contratto di compravendita la cui sussistenza ha l'onere di provare. CP_1
Tali singoli contratti, poi, sono in esecuzione dell'accordo contrattuale inter partes prospettato da che deve ritenersi provato ex art. 115 c.p.c., in quanto dedotto da nella comparsa di CP_1 CP_1 risposta di primo grado e non contestato dall'opponente alla prima udienza, prima difesa Parte_1
utile; né può attribuirsi alcuna valenza probatoria alla contestazione di tale accordo mossa dal legale rappresentante del , in sede di interrogatorio formale, perché ha valore di Parte_1 Testimone_1 prova solo la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte (art. 2730 c.c.) e la dichiarazione di che tale accordo contesta non ha alcun contenuto Tes_1
confessorio.
Esso, poi, è congruente con le fatture emesse in precedenza da e mai contestate dal , CP_1 Parte_1
tra cui anche le n. 7, 32 e 41 del 2019 di cui al presente giudizio. Risulta inoltre congruente con la messaggistica Whatsapp tra le parti (di cui ai documenti 34 bis e 35 bis prodotti da , da cui CP_1
traspare che il rapporto commerciale tra le parti era del tutto informale e rapido.
Tanto precisato, il criterio utilizzato dal primo giudice nel valutare la prova di ciascuno dei contratti di vendita è chiaro, lineare e congruo e, dunque, del tutto condiviso da questo collegio e non superato dalle censure mosse, per ragioni diverse, da entrambe le parti: il Tribunale ha infatti ritenuto provati quei contratti di vendita di merci – e dunque fondata la corrispondente domanda di pagamento – descritti nella fattura n. 74/2020 emessa da per i quali la stessa ha dato la prova di avere CP_1
acquistato le stesse merci dai propri fornitori e che sono stati oggetto di una comunicazione Whatsapp intervenuta fra la stessa e il . CP_1 Parte_1
Tale lettura incrociata dei plurimi elementi probatori al fine di ricostruire, in via presuntiva, i rapporti contrattuali tra le parti è corretta, perché è del tutto coerente con la natura informale dei rapporti intercorsi tra le parti. In ossequio all'art. 2729 c.c., le presunzioni ammesse dal Tribunale sono gravi, precise e concordanti e, dunque, correttamente il primo giudice ha riconosciuto i crediti di cui alle sole voci – ossia ai soli contratti di vendita – provate da d.d.t. o fatture di acquisto del medesimo materiale da parte di e dalla messaggistica Whatsapp con il , cronologicamente coerente con gli CP_1 Parte_1
altri documenti prodotti, che tali materiali ha ad oggetto.
Sulla base di tali elementi, il Tribunale ha correttamente accertato:
pagina 6 di 10 - la voce 3 (“TRAVE LAMELLARE 26X32X755 LAVORATA”), sulla base del documento di trasporto del 17.12.2019 (doc. 27 memoria ex. art 183 n. 2 , che include espressamente la dicitura CP_1
“ 26X32X377” e che viene lavorato dalla società per Parte_2 CP_2 conto di come da fattura n. 1132/D del 2019 (“Lavorazione trave lamellare Rif.to CP_1 vostro ddt nr. CL01 del 17/12/2019”).
Tale elemento trova inoltre corrispondenza nella messaggistica Whatsapp (seconda chat, doc. 35 bis ed in particolare nelle conversazioni dal 16 al 18.10.2019 tra e CP_1 Testimone_1 [...]
(in particolare: “[16/10/19, 18:06:24] Prezzo trave di legno? Per_2 Testimone_1
[16/10/19, 18:06:44] Inizia a essere urgente”); Testimone_1
- la voce 4 (“GUAINA GENERAL MEMBRANE ARDESIATA”) sulla base del documento di trasporto del 4.11.2019 e della fattura n. 6933/5 del 30.11.2019 di General Membrane s.p.a. (doc. 28 memoria ex art. 183 n. 2 Domus). Il d.d.t. è firmato da circostanza peraltro confermata dallo Testimone_1
stesso in sede di interrogatorio formale in data 11.3.2022, voce 3;
- la voce 5 (“GUAINA INDEX ARDESIATA”) sulla base del d.d.t. Index s.p.a. del 16.1.2020 nonché della fattura n. 937 del 22.1.2020 (rif. doc. 29 memoria ex art. 183 n. 2) e della conversazione
Whatsapp tra le parti nella prima chat (doc. 34 bis, “[03/01/20, 20:21:46] …sono Testimone_1
urgenti le guaine ardesiate 4 mm 600 mq e adesione consorziò leggete bene lo statuto vedrete che non ci sono vincoli ne rischi
[03/01/20, 21:02:04] : Ok ordino subito!”); Persona_2
- la voce 10 (“PORTA BATTENTE QUADRA ”) e la voce 11 (“ CP_3 Parte_3
”) sulla base della fattura Ferexpert s.p.a. n. 772/01 del 4.3.2020 (doc. 31 memoria ex art.
[...]
183 n. 2 , con perfetta coincidenza nella quantità degli articoli (cinque) acquistati da e CP_1 CP_1 poi rivenduti al . La voce è ulteriormente dimostrata dalla conversazione dell'11.3.2020 della Parte_1
seconda chat (doc. 35 bis) e dai relativi allegati;
- la voce 13 (“PORTA BATTENTE QUADRA B.CO MATRIC 600X2100X100 DX”) sulla base della fattura Ferexpert s.p.a. n. 1360/01 del 28.5.2020 (doc. 32 memoria ex art. 183 n. 2) nonché dalla conversazione Whatsapp tra le parti dal 16 al 22.5.2020 del doc. 35 bis (“[16/05/20, 13:35:19] Per_
mi serve preventivo porte e consegna dai dai… Testimone_1
[18/05/29] 07:55:57] : Stamattina sollecito!...”) ed in particolare dall'allegato 28 della Persona_2 chat inviato da a (“OGGETTO: OFFERTA PORTE”). Testimone_1 Persona_2
Da ultimo, diversamente da quanto contesta l'appellante , il Tribunale giustamente non ha Parte_1
ammesso i capitoli di prova testimoniale dal medesimo indicati nella memoria ex art. 183 VI comma n.
3 c.p.c., in quanto inammissibili perché hanno ad oggetto circostanze negative (“7) vero che tutti i
pagina 7 di 10 materiali indicati nei documenti prodotti da controparte, relativi a forniture effettuate da terzi fornitori
a non sono poi stati da questa rivenduti al opponente, né comunque da CP_1 Parte_1
questo utilizzati;
8) vero che anche tutti i materiali oggetto di richieste di prezzi o di preventivi nelle due chat depositate da con la 2^ memoria prevista dall'art. 183, comma 6°, c.p.c., od CP_1
oggetto delle immagini a queste allegate, non hanno poi fatto oggetto di acquisto o di utilizzo da parte del opponente”). Parte_1
Le restanti forniture (di cui alle voci 1, 2, 6, 7, 8, 9, 12 e 14) non sono state giustamente ritenute provate dal primo giudice, in quanto mancanti di corrispondente messaggistica e/o non congruenti nella descrizione del prodotto con le fatture di acquisto del materiale da parte di CP_1
In particolare, per le voci 6-7 (“Perline abete… sottomisura abete…”), a prova delle quali ha CP_1
allegato la fattura THEURL n. 1418967 (doc. 30 memoria ex. art. 183 n. 2) datata al 25.10.2019, si osserva che, se fossero state effettivamente vendute al , sarebbero state comprese nella Parte_1
fattura n. 41/2019 emessa a carico del medesimo in data 31.10.2019 (ultima fattura non contestata), secondo le modalità di esecuzione dei contratti osservate dalle parti, invece di essere fatturate a distanza di un anno. A tal proposito, si osserva che nelle fatture di che il non ha CP_1 Parte_1
contestato il tempo intercorso tra la data delle forniture e la data di emissione della relativa fattura è molto breve (si veda, ad esempio, la fattura n. 7 del 30.5.2019 che alla seconda voce riporta “RIF DDT
LECASISTEMI 956/B DEL 28/05/2019”, così come fattura n. 16 del 31.7.2019, che alla seconda voce riporta “DDT 456 DEL 29/07/2019 GENERAL MEMBRANE”).
La Corte, esaminati congiuntamente il secondo motivo di appello principale ed il secondo motivo di appello incidentale, in quanto strettamente connessi - e speculari tra loro - li ritiene infondati.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto accertata la prima voce dell'importo di € 2.400 indicata nella fattura n. 52/FE del 7.10.2020 emessa dal Consorzio a carico di per “Esecuzione di CP_1
sbancamento terreno oltre getto in calcestruzzo e realizzazione pavimentazione per vs ordine e conto presso immobile sito in Sesto Imolese sig.re e ), in quanto circostanza confermata nelle Tes_1 Per_1 deposizioni dei testi e sentiti all'udienza dell'11.3.2022: entrambi Testimone_2 Testimone_3 riferirono di essere a conoscenza del fatto che i lavori erano stati eseguiti ( “So che Testimone_2 mio padre è andato a visionarlo ed è poi stato fatto”; “è vero che i lavori sono stati Testimone_3
commissionati al da perché quanto ha accompagnato il Parte_1 CP_1 CP_4
a fare il sopralluogo in cantiere ero presente nel capannone di via Coralli 8 quando Testimone_1
si sono accordati per andare a vedere il lavoro. I lavori sono stati eseguiti, ho sentito varie volte parlare di questo cantiere avendo l'ufficio vicino…”) e non vi è motivo per ritenere Tes_1 inattendibili le loro dichiarazioni. Il fatto, addotto nell'appello incidentale, che il abbia Parte_1
pagina 8 di 10 identificato solo con il nome le terze beneficiarie di tali lavorazioni o non abbia indicato l'indirizzo dell'immobile non è dirimente e nemmeno è sufficiente revocare in dubbio le dichiarazioni testimoniali, precise e fra loro coerenti.
Ancora correttamente, il Tribunale non ha ritenuto accertata la seconda voce di cui alla stessa fattura, dell'importo di € 40.260, corrispettivo di servizi logistici forniti dal a nella fattura Parte_1 CP_1 così descritti: “Servizi carico e scarico materiali, servizio di ritiro materiali con ns. mezzi per vs ordine
e contro presso vs fornitori, servizi di logistica e spostamento materiali presso magazzino ubicato
via Coralli n.8 a decorrere dal mese di marzo 2019 fino a metà luglio 2020”. Pt_1
Si osserva, in primo luogo, che non emerge ragione – né il ne indica alcuna, nemmeno a Parte_1 fronte della falsità e strumentalità della fattura protestata da – per la quale i corrispettivi per CP_1
servizi vari espletati e maturati, in tesi, dal marzo 2019 al luglio 2020 siano stati fatturati nel loro ammontare complessivo addirittura il 7.10.2020 con l'unica fattura n. 57FE.
In ogni caso, come si osserva nell'impugnata sentenza, sul punto non specificamente censurata,
l'assunto del per cui tra i servizi indicati nella propria fattura deve ritenersi compreso il Parte_1 corrispettivo per l'utilizzo da parte di della porzione di capannone costituisce circostanza nuova CP_1
e tardivamente allegata, in quanto non prospettata nell'atto di citazione in opposizione ove la fattura è oggetto dell'eccezione di compensazione e della domanda riconvenzionale;
inoltre, nella fattura si fa riferimento a vari servizi (carico, scarico, spostamento, ritiro di materiali e logistica) e non a un canone di locazione o corrispettivo per l'utilizzo di porzione del capannone, che dir si voglia.
Quanto ai servizi, giustamente il Tribunale non ha ammesso la prova testimoniale sul cap. 4 sopra riportato, perché non circostanziato, non contenendo riferimenti temporali né alcuna indicazione a quantità, modalità e qualità degli asseriti servizi e, dunque, perché genericamente formulato.
Da ultimo, ma non per importanza, si aggiunga che in punto al corrispettivo sia per l'utilizzo della porzione di capannone sia per la prestazione dei servizi descritti nella fattura, la domanda riconvenzionale è carente sino al livello assertivo non avendo il mai allegato che fra le parti Parte_1 fosse stato convenuto e concordato un corrispettivo a carico di per l'utilizzo di porzione del CP_1
capannone e per la prestazione dei servizi descritti nella fattura, talché il non ha nemmeno Parte_1
prospettato il titolo sul quale fonda le pretese in esame;
inoltre, in relazione al corrispettivo per il godimento della porzione di capannone, l'assunto contrasta insanabilmente con l'accordo prospettato da nella comparsa di risposta in primo grado – che, come visto, deve ritenersi provato in quanto CP_1 non tempestivamente contestato – secondo cui a fronte dell'utilizzo di tale porzione, il Parte_1
poteva, anche autonomamente, prelevare il materiale lì depositato da e pagarlo a prezzi CP_1
agevolati.
pagina 9 di 10 Il terzo motivo dell'appello principale è infondato.
Ai fini della statuizione sulle spese di lite ex art. 91 c.p.c. la soccombenza è sempre da valutarsi rispetto all'esito finale della lite sulla domanda proposta con il procedimento sommario ex art. 633 c.p.c. e non sull'esito dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. Il parziale accoglimento dell'opposizione rileva, in ipotesi, per la liquidazione delle spese processuali secondo il criterio del decisum.
Nella fattispecie in decisione, dunque, il Tribunale ha correttamente ritenuto soccombente il Parte_1
rispetto alla domanda proposta da con il procedimento monitorio;
avendo poi parzialmente CP_1
accolto la domanda riconvenzionale proposta dal , in ragione della reciproca soccombenza Parte_1
fra le parti, ha parzialmente compensato le spese processuali ex art. 92 c.p.c.
In conclusione, l'appello principale e quello incidentale sono infondati e devono essere rigettati.
In una valutazione complessiva dell'esito della lite ed in considerazione della reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese processuali del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto dal alla sentenza n. 3000/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale di Bologna e l'appello incidentale proposto da Controparte_1
- compensa integralmente fra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 20.5.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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