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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 27.3.2025 , la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 902/2022 R.G. SEZ. LAV., vertente
TRA
(c.f. Parte_1
) con sede in Roma, in persona del suo Presidente pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli AVV.TI GIOVANNA RITA DEL SIGNORE (c.f. p.e.c. C.F._1
t) e (c.f. Email_1 Parte_2
) giusta procura generale alle liti notar in Roma C.F._2 Persona_1 in data 23.7.2015 n. rep. 80974/21569, ed elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Avvocatura della Sede Provinciale di Napoli, Pt_1 in Napoli , via Alcide De Gasperi n. 55 . I sottoscritti Procuratori dichiarano che ogni comunicazione potrà essere effettuata agli indicati indirizzi di PEC
NT
CONTRO
CP_1
appellato -non costituito
NONCHE'
, ai sensi dell'art. 1, comma 3 D.L. Controparte_2
22/10/2016 n. 193 convertito in legge dalla L. 1/12/2016 n. 225 subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di società del Gruppo , con sede Controparte_3 CP_3 legale in Roma, via G. Grezar 14, c.f. , in persona del suo legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via XXI Aprile n. 26 presso lo studio dell'avv. Francesco AT (C.F. ) che C.F._3 la rappresenta e difende per procura allegata in calce alla memoria di costituzione la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla legge all'indirizzo di posta certificata o al numero di fax 0823.212940 Email_2
appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 5961 /2021 Rg. n. 8326/21 del Tribunale di Napoli-Giudice del Lavoro, pubblicata il 27.10.2021, non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc depositato in data 24 maggio 2021 CP_1
,premesso che in data 21 maggio 2021 richiedeva un estratto di ruolo dal quale era emerso l'esistenza a suo carico di un debito per contributi dell'importo di Pt_1 euro 9.767.20 , proponeva opposizione all' estratto di ruolo e agli avvisi di addebito n. 37120140019729928 e n. 37120150006067100 dallo stesso Pt_1 risultanti, eccependo la mancata e/o irrituale notifica degli avvisi di che trattasi, dei quali appunto era venuto a conoscenza solo a mezzo dell'estratto di ruolo impugnato, e in ogni caso l'estinzione e/o illiceità della pretesa creditoria ivi contenuta stante l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3 L. 335/1995 dei relativi crediti . L' si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità Pt_1 dell'opposizione proposta per tardività e difetto di interesse ad agire, attesa la rituale notifica degli avvisi di addebito quale documentata agli atti , la loro mancata opposizione nelle forme e nei termini di legge e la mancanza di azioni esecutive pendenti intraprese nei confronti dell'opponente e, in via subordinata e nel merito, la fondatezza e sussistenza della pretesa contributiva previdenziale, dovendosi escludere l'eccepita prescrizione dei crediti ed essendo l'attività coattiva di recupero dei crediti , dopo l'avvenuta iscrizione a ruolo, di competenza esclusiva dell' .. Controparte_4
Costituitasi in giudizio anche l' , instava per il Controparte_5 rigetto del ricorso . Con la sentenza in epigrafe indicata il Giudice adito, ritenuta ammissibile l'opposizione , accoglieva la stessa con compensazione tra le parti delle spese di lite. Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'
[...]
con atto depositato presso l'intestata Corte in data 22.4.2022 Parte_3 deducendo : 1)l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto ammissibile l'opposizione proposta pur in presenza di ritenuta rituale notifica degli avvisi di addebito e in assenza di azioni esecutive intraprese dall' nei CP_6 confronti del ricorrente-odierno appellato;
assumeva che in ogni caso doveva escludersi nel caso di specie la funzione recuperatoria dell'azione intrapresa dallo
, considerato che le eccezioni che controparte aveva inteso sollevare nel CP_1 presente giudizio avrebbero dovute essere sollevate successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, ovvero, ove mai detta notificazione fosse stata omessa e/o irregolarmente effettuata, non oltre la notificazione dell'eventuale intimazione di pagamento con cui l' avesse avviato una procedura esecutiva nei confronti CP_6 dello stesso, oltretutto da proporre nei ristretti termini di cui all'art. 617, primo comma, c.p.c., configurandosi l'opposizione per omessa e/o irrituale notifica degli atti presupposti quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
2)Erronea declaratoria di intervenuta prescrizione dei crediti contributivi Pt_1 per non avere il primo giudice considerato le peculiari disposizioni dettate nel 2020 in materia di sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei relativi termini di prescrizione in correlazione con l'emergenza sanitaria COVID 2019.; in particolare l'art. 37, comma 2 , DL. 18/2020 che ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, per effetto della quale il periodo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione. Concludeva chiedendo di dichiarare inammissibile e/o tardivo l'avverso ricorso, con conseguente integrale conferma del ruolo e degli avvisi di addebito;
in via principale e nel merito di rigettare il ricorso in opposizione come infondato in fatto in diritto, sempre con integrale conferma del ruolo e degli avvisi opposti;
in via ulteriormente gradata, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, di condannare l'appellato al pagamento della minor somma che, all'esito del giudizio, risultasse dovuta per contributi e sanzioni ai titoli per cui è causa.
Instaurato nuovamente il contraddittorio non si costituiva CP_1
Si costituiva, invece, l' che , ribadito il proprio difetto di Controparte_5 legittimazione passiva con riguardo agli avvisi di addebito , eccepiva l' inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc alla luce del recente intervento normativo di cui al Dlgs 146/2021 nonché della recente sentenza delle SS.UU della Corte di Cassazione n. 26283/2022. Concludeva , pertanto , per il rigetto del gravame con vittoria di spese e competenze del grado Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Alla prima udienza di discussione del 14.10.2024 l'Istituto NT non depositava le note di trattazione scritta ( note depositate invece dal solo procuratore dell' ) per cui la causa veniva rinviata ex art. 348 cpc alla CP_2 successiva udienza dell'11.11.2024 . A tale udienza, accertato che il provvedimento ex art 348 cpc , non risultava recapitato dalla difesa dell' per Pt_1
“ mancata consegna” , veniva disposto un nuovo rinvio per la comunicazione ex art 348 cpc all' , che veniva regolarmente ricevuto dall'altro procuratore Pt_1 costituito dell' avv I. Verrengia . Si perveniva , quindi ,all'odierna udienza del Pt_1
27.3.2025 in cui l' non provvedeva a depositare le note di trattazione scritte Pt_1
( note depositate invece dall' ) per cui la causa veniva riservata in CP_6 decisione .
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348, 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'NT, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. La declaratoria di improcedibilità è possibile anche d'ufficio" perché il potere di sanzionare l'inerzia dell'NT deve ritenersi sussistente anche a prescindere da eventuali richieste o eccezioni in tal senso dell'appellato: ciò in considerazione del quadro di una rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella processuale del 1990 e dalla recente formulazione dell'art. 111 Cost. in tema di ragionevole durata del processo. Quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poichè nel rito del lavoro " l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal Giudice viene dichiarata con sentenza " (cfr. Cass. SU 5839/93 in motivazione). Nella specie poiché l' Istituto NT non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né a quella successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile. Tale pronuncia precede ed assorbe ogni ulteriore valutazione.
Spese compensate nei confronti dell' , stante la definizione in rito del CP_6 giudizio. Nulla per le spese del grado nei confronti di stante la mancata CP_1 costituzione dello stesso .
Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'NT , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara l'appello improcedibile;
2) spese compensate nei confronti dell' e nulla per le spese Controparte_5 del grado nei confronti di . CP_1
3) -Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'NT, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli lì 27.3.2025
Il Presidente est.rel.
Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 27.3.2025 , la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 902/2022 R.G. SEZ. LAV., vertente
TRA
(c.f. Parte_1
) con sede in Roma, in persona del suo Presidente pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli AVV.TI GIOVANNA RITA DEL SIGNORE (c.f. p.e.c. C.F._1
t) e (c.f. Email_1 Parte_2
) giusta procura generale alle liti notar in Roma C.F._2 Persona_1 in data 23.7.2015 n. rep. 80974/21569, ed elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Avvocatura della Sede Provinciale di Napoli, Pt_1 in Napoli , via Alcide De Gasperi n. 55 . I sottoscritti Procuratori dichiarano che ogni comunicazione potrà essere effettuata agli indicati indirizzi di PEC
NT
CONTRO
CP_1
appellato -non costituito
NONCHE'
, ai sensi dell'art. 1, comma 3 D.L. Controparte_2
22/10/2016 n. 193 convertito in legge dalla L. 1/12/2016 n. 225 subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di società del Gruppo , con sede Controparte_3 CP_3 legale in Roma, via G. Grezar 14, c.f. , in persona del suo legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via XXI Aprile n. 26 presso lo studio dell'avv. Francesco AT (C.F. ) che C.F._3 la rappresenta e difende per procura allegata in calce alla memoria di costituzione la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla legge all'indirizzo di posta certificata o al numero di fax 0823.212940 Email_2
appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 5961 /2021 Rg. n. 8326/21 del Tribunale di Napoli-Giudice del Lavoro, pubblicata il 27.10.2021, non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc depositato in data 24 maggio 2021 CP_1
,premesso che in data 21 maggio 2021 richiedeva un estratto di ruolo dal quale era emerso l'esistenza a suo carico di un debito per contributi dell'importo di Pt_1 euro 9.767.20 , proponeva opposizione all' estratto di ruolo e agli avvisi di addebito n. 37120140019729928 e n. 37120150006067100 dallo stesso Pt_1 risultanti, eccependo la mancata e/o irrituale notifica degli avvisi di che trattasi, dei quali appunto era venuto a conoscenza solo a mezzo dell'estratto di ruolo impugnato, e in ogni caso l'estinzione e/o illiceità della pretesa creditoria ivi contenuta stante l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3 L. 335/1995 dei relativi crediti . L' si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità Pt_1 dell'opposizione proposta per tardività e difetto di interesse ad agire, attesa la rituale notifica degli avvisi di addebito quale documentata agli atti , la loro mancata opposizione nelle forme e nei termini di legge e la mancanza di azioni esecutive pendenti intraprese nei confronti dell'opponente e, in via subordinata e nel merito, la fondatezza e sussistenza della pretesa contributiva previdenziale, dovendosi escludere l'eccepita prescrizione dei crediti ed essendo l'attività coattiva di recupero dei crediti , dopo l'avvenuta iscrizione a ruolo, di competenza esclusiva dell' .. Controparte_4
Costituitasi in giudizio anche l' , instava per il Controparte_5 rigetto del ricorso . Con la sentenza in epigrafe indicata il Giudice adito, ritenuta ammissibile l'opposizione , accoglieva la stessa con compensazione tra le parti delle spese di lite. Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'
[...]
con atto depositato presso l'intestata Corte in data 22.4.2022 Parte_3 deducendo : 1)l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto ammissibile l'opposizione proposta pur in presenza di ritenuta rituale notifica degli avvisi di addebito e in assenza di azioni esecutive intraprese dall' nei CP_6 confronti del ricorrente-odierno appellato;
assumeva che in ogni caso doveva escludersi nel caso di specie la funzione recuperatoria dell'azione intrapresa dallo
, considerato che le eccezioni che controparte aveva inteso sollevare nel CP_1 presente giudizio avrebbero dovute essere sollevate successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, ovvero, ove mai detta notificazione fosse stata omessa e/o irregolarmente effettuata, non oltre la notificazione dell'eventuale intimazione di pagamento con cui l' avesse avviato una procedura esecutiva nei confronti CP_6 dello stesso, oltretutto da proporre nei ristretti termini di cui all'art. 617, primo comma, c.p.c., configurandosi l'opposizione per omessa e/o irrituale notifica degli atti presupposti quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
2)Erronea declaratoria di intervenuta prescrizione dei crediti contributivi Pt_1 per non avere il primo giudice considerato le peculiari disposizioni dettate nel 2020 in materia di sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei relativi termini di prescrizione in correlazione con l'emergenza sanitaria COVID 2019.; in particolare l'art. 37, comma 2 , DL. 18/2020 che ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, per effetto della quale il periodo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione. Concludeva chiedendo di dichiarare inammissibile e/o tardivo l'avverso ricorso, con conseguente integrale conferma del ruolo e degli avvisi di addebito;
in via principale e nel merito di rigettare il ricorso in opposizione come infondato in fatto in diritto, sempre con integrale conferma del ruolo e degli avvisi opposti;
in via ulteriormente gradata, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, di condannare l'appellato al pagamento della minor somma che, all'esito del giudizio, risultasse dovuta per contributi e sanzioni ai titoli per cui è causa.
Instaurato nuovamente il contraddittorio non si costituiva CP_1
Si costituiva, invece, l' che , ribadito il proprio difetto di Controparte_5 legittimazione passiva con riguardo agli avvisi di addebito , eccepiva l' inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc alla luce del recente intervento normativo di cui al Dlgs 146/2021 nonché della recente sentenza delle SS.UU della Corte di Cassazione n. 26283/2022. Concludeva , pertanto , per il rigetto del gravame con vittoria di spese e competenze del grado Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Alla prima udienza di discussione del 14.10.2024 l'Istituto NT non depositava le note di trattazione scritta ( note depositate invece dal solo procuratore dell' ) per cui la causa veniva rinviata ex art. 348 cpc alla CP_2 successiva udienza dell'11.11.2024 . A tale udienza, accertato che il provvedimento ex art 348 cpc , non risultava recapitato dalla difesa dell' per Pt_1
“ mancata consegna” , veniva disposto un nuovo rinvio per la comunicazione ex art 348 cpc all' , che veniva regolarmente ricevuto dall'altro procuratore Pt_1 costituito dell' avv I. Verrengia . Si perveniva , quindi ,all'odierna udienza del Pt_1
27.3.2025 in cui l' non provvedeva a depositare le note di trattazione scritte Pt_1
( note depositate invece dall' ) per cui la causa veniva riservata in CP_6 decisione .
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348, 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'NT, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. La declaratoria di improcedibilità è possibile anche d'ufficio" perché il potere di sanzionare l'inerzia dell'NT deve ritenersi sussistente anche a prescindere da eventuali richieste o eccezioni in tal senso dell'appellato: ciò in considerazione del quadro di una rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella processuale del 1990 e dalla recente formulazione dell'art. 111 Cost. in tema di ragionevole durata del processo. Quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poichè nel rito del lavoro " l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal Giudice viene dichiarata con sentenza " (cfr. Cass. SU 5839/93 in motivazione). Nella specie poiché l' Istituto NT non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né a quella successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile. Tale pronuncia precede ed assorbe ogni ulteriore valutazione.
Spese compensate nei confronti dell' , stante la definizione in rito del CP_6 giudizio. Nulla per le spese del grado nei confronti di stante la mancata CP_1 costituzione dello stesso .
Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'NT , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara l'appello improcedibile;
2) spese compensate nei confronti dell' e nulla per le spese Controparte_5 del grado nei confronti di . CP_1
3) -Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'NT, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli lì 27.3.2025
Il Presidente est.rel.
Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.