Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/02/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del giorno 11 febbraio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2072 / 2024 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dall' avv. Rocco Cannizzo come da procura Parte_1
come in atti;
-ricorrente-
contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Livia CP_1
Gaezza come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso in riassunzione in seguito a declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di
Caltagirone, depositato in data 26/02/2024 parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso: l'ordinanza ingiunzione n. OI-001362967 prot.
.2100.21/11/2022.0723980, notificata dall' a mezzo posta mediante la quale viene irrogata CP_1 CP_1 la sanzione amministrativa pari ad € 10.000,00 per violazioni accertate in riferimento all'annualità
10.000,00 per violazioni accertate in riferimento all'annualità 2018; l'ordinanza ingiunzione OI-
002324435 prot. .2100.22/11/2022.0726250, notificata dall' a mezzo posta mediante la CP_1 CP_1 quale viene irrogata la sanzione amministrativa pari ad € 10.000,00 per violazioni accertate in riferimento all'annualità 2019.
A fondamento della proposta opposizione, richiamando con l'atto di riassunzione il ricorso originariamente proposto, deduceva: l'intervenuta decadenza ad irrogare la sanzione per violazione dell'art. 14, Legge n. 689/1981; il difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati;
la sproporzione della sanzione irrogata.
In ragione di tutto quanto dedotto e argomentato rassegnava le seguenti conclusioni: “ Accertare e dichiarare illegittima l'ordinanza ingiunzione opposta, emanata dall sede di Catania per le CP_1
motivazioni di cui in narrativa.Con richiesta di sospensione della esecutività, anche inaudita altera parte, in ragione del notevole importo delle sanzioni e del fumus dell'odierno ricorso”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, quanto CP_1 alle ordinanze ingiunzione OI-001362967 e OI-001835584 la tardività dell'opposizione siccome proposta oltre il termine di 30 giorni decorrente dalla notifica delle ordinanze ingiunzione opposte, avvenuta in data 08/12/2023 mentre il giudizio innanzi al Tribunale di Caltagirone inizialmente adito risultava promosso soltanto in data 11/01/2023. L'istituto insisteva, comunque, nel resto per l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto e rassegnando, in definitiva, le seguenti conclusioni:
“ in via preliminare e/o pregiudiziale: dichiarare l'estinzione del giudizio in ipotesi di mancata tempestiva riassunzione dello stesso;
dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività, ai sensi dell'art.6 d.lgs. n.150/2011 e dell'art.617 cpc, ove non venga fornita prova della sua tempestività, avuto riguardo alla data di notifica delle ordinanze ingiunzione opposte e del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, nonché in relazione ai sollevati vizi dei titoli opposti;
- in via principale, respingere, siccome infondate, le domande ex adverso proposte, confermando le ordinanze ingiunzione opposte e dichiarandone l'esecutorietà; in via subordinata, dichiarare tenuta
e conseguentemente condannare parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle somme che CP_1
risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti. Con il favore di spese e compensi di lite”.
La causa veniva istruita in via documentale.
Sostituita l'udienza del giorno 11 febbraio 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza. ___________ __
1. Il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto con i limiti di seguito esplicitati.
Va, preliminarmente, accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da con CP_1
riferimento alle ordinanze ingiunzione n. OI-001362967 e n. OI-001835584 le quali, alla stregua della documentazione versata in atti da e non contestata da parte ricorrente, risultano essere state CP_1
notificate in data 8 dicembre 2022 ( cfr doc allegata alla memoria ). CP_1
Atteso che l'originario ricorso innanzi al Tribunale di Caltagirone è stato proposto in data 11 gennaio
2023 ( si veda all. 2 memoria ) deve concludersi per la tardività del ricorso in quanto proposto CP_1
oltre il termine di giorni 30 dalla avvenuta notifica delle ordinanze ingiunzione di cui si discute.
L'opposizione ad ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 22 L. 689/1981 è regolata, infatti, dall'art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011, il cui sesto comma prevede che “6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”
e il successivo comma 10 che “10. Alla prima udienza, il giudice: a) quando il ricorso è proposto oltre i termini di cui al comma 6, lo dichiara inammissibile con sentenza;
”.
L'introduzione del giudizio prevede, pertanto, il rispetto del termine perentorio di trenta giorni a pena di inammissibilità.
Del resto parte ricorrente, innanzi alla eccezione di tardività sollevata da , nulla ha contestato o CP_1
eccepito nella prima difesa utile, ovvero nelle note di trattazione scritta del 30/09/2024.
2. Il ricorso può trovare, invece, accoglimento quanto l'ordinanza ingiunzione OI-002324435 rispetto alla quale il ricorso si palesa tempestivo, essendo stato l'atto notificato in data 14/12/2022 ( cfr doc. allegata alla memoria ). CP_1
Limitatamente a tale ordinanza ingiunzione, pertanto, la causa può decidersi avuto riguardo alla fondatezza della eccezione di intervenuta decadenza ex articolo 14 l. n. 689/1981 sollevata dall'opponente e, conseguentemente, l'opposizione va accolta con assorbimento di ogni altra questione.
Reputa ,infatti, il Tribunale di dare continuità all'orientamento già espresso dall'Ufficio su questioni analoghe a quelle della presente controversia, richiamandone quasi testualmente le motivazioni attesa la chiarezza e completezza espositiva anche ai sensi dell'articolo 118 disp att c.p.c ( cfr., da ultimo, sentenza n. 1080/2023 emessa il 20.3.2023; n. 811/2023 emessa in data 3.3.2023 nel proc. n.
12152/2022 R.G.; id. n. 888/2023 emessa il giorno 8.3.2023 nel proc. n. 7178/2022).
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte
o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria
e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma
6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n.
27, il termine previsto dall'art. 14 L. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio
2020 (98 giorni).
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n.28210).
Nel caso di specie il termine può essere individuato all'epoca della data di scadenza dei contributi omessi, violazione facilmente rilevabile dall' , che non implica particolari aggravi istruttori, né CP_2
sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall' ” (cfr. le sentenze citate di questo Ufficio). CP_2
Se è vero, che il dies a quo del termine previsto dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 689 del
1981, va individuato nel momento in cui sono acquisiti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione, nel caso di specie, trattandosi di contributi per le annualità 2019 ( periodi 1/19 e 2/19) deve, conseguentemente, rilevarsi la tardività della contestazione della violazione intervenuta, secondo la stessa documentazione prodotta in atti da , al più in data 23/11/2021 ( all. 3 memoria ). CP_1 CP_1
Peraltro, pur ammettendo di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva la contestazioni della rilevata omissione risulterebbe comunque perfezionata tardivamente.
Nel caso di specie deve, pertanto, trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Da ultimo, sembra opportuno rilevare che l'applicabilità dell'art. 14 della L. n. 689/1981 trova riscontro anche nella Circolare numero 32 del 25 febbraio 2022, secondo cui “In particolare, il CP_1
provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n.
89/1981)”.
L'applicabilità dell'art. 14 è inoltre ribadita dall'art. 23, co. 2, D.L. 48/2023, convertito con modificazioni in L. n. 85/2023, il quale, nel modificare “in deroga” il termine di cui all'art. 14 limitatamente alle sole omissioni verificatesi dal 1° gennaio 2023 (così precisamente dispone: “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”), ne conferma la piena vigenza per le violazioni relative alle annualità precedenti, come quella oggetto di causa.
3. In ragione di quanto esposto il ricorso va parzialmente accolto con annullamento della sola OI N.
002324435, mentre nel resto va dichiarato inammissibile.
4. Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, dichiara il ricorso inammissibile quanto a OI-001362967 e n. OI-001835584; in parziale accoglimento del ricorso annulla OI-002324435; spese compensate.
Catania 12/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso