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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 02/12/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice del Lavoro ED EO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia N.R.G. 870/2023 promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata presso l'Avv.to GARLASCHINI TIZIANA che la rappresenta e difende come da procura opponente contro elettivamente domiciliato presso l'Avv.to RIVA SIMONE Controparte_1 che lo rappresenta e difende come da procura opposto OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – apprendistato – lavoro straordinario All'udienza del 02/12/2025 le parti concludevano come in atti IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 27.12.2023, ha convenuto in Parte_1 giudizio proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1 provvisoriamente esecutivo n. 165/2023 emesso dal Tribunale di Varese il 16.11.2023 (notificato in pari data unitamente all'atto di precetto), intimante il pagamento della somma di €946,64, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre spese;
ha chiesto al Giudice:
1. IN VIA PRELIMINARE Revocare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 165/2023 - RG692/2023, stante il fondamento documentale dell'opposizione, e in considerazione del grave pregiudizio arrecato e arrecando a come Parte_1 descritto in narrativa (pignoramento già avviato)
2. NEL MERITO accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n.165/2023, perché infondato in fatto e in diritto, per tutte le ragioni di cui in narrativa,
3. NEL MERITO, e in ogni caso, previo espletamento d'istruttoria, accertare e dichiarare che nulla deve a titolo di TFR- stante l'avvenuto pagamento in Parte_1 data 14 novembre 2023;
4. Ancora nel merito, e previo espletamento di istruttoria, accertare e dichiarare che nulla deve a titolo di differenze retributive;
Parte_1
5. in via ULTERIORMENTE SUBORDINATA, ridurre nella misura ritenuta, le differenze retributive richieste nella minor somma ritenuta di giustizia, da quantificarsi dopo l'espletanda istruttoria, o se del caso anche con valutazione equitativa;
6. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede di poter provare per testi – testi indicati nominalmente in narrativa – sulle circostanze già articolate da n. 1 a n.14 in
“Premessa in fatto”, nonché in prosieguo del presente atto, da intendersi precedute da
“vero che”, da considerarsi qui integralmente ritrascritte;
7. Ancora NEL MERITO, condannarsi il sig al risarcimento Controparte_1 del danno da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c,, , per le motivazioni indicate e numerati in atto da n.1 a n.5 sotto il titolo “lite temeraria”, NELLA MISURA complessiva di SPESE LEGALI liquidate in decreto ingiuntivo n.165/2023, nonché delle competenze legali richieste in atto di precetto;
o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
se del caso in solido con l'avvocato Simone Riva;
8. IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze di lite, maggiorate di 1/3 come da DM 18 marzo 2018 n.37, per i collegamenti ipertestuali. Si è costituito contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni: A) IN MERITO ALL'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO. In via preliminare. Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo notificata. Con vittoria di spese e competenze di causa. In via principale e nel merito. Respingere, per i motivi di cui in narrativa, l'opposizione formulata in quanto infondata sia in fatto che in diritto con conferma del decreto ingiuntivo opposto ovvero, in via subordinata, previa accertamento dei pagamenti tardivamente intervenuti, condannare al pagamento della somma di € 946,64 oltre interessi e rivalutazione, da Parte_1 cui detrarsi le somme nelle more corrisposte. Con vittoria di spese e competenze di causa. B) IN VIA RICONVENZIONALE. In via preliminare. Istanza ex art. 418 c.p.c.. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 418 c.p.c. questa difesa chiede che il Giudice, a modifica del decreto di cui all'art. 415 c. 2 c.p.c., pronunci nei termini di legge un nuovo decreto di fissazione d'udienza. In via principale e nel merito.
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del contratto di apprendistato stipulato in data 14/1/22 fra il ricorrente sig. e la società convenuta con conseguente riconoscimento CP_1 Parte_1 dell'esistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato nel periodo compreso dal 14/1/22 al 23/11/22 ai fini della esecuzione delle mansioni riconducibili alla qualifica di V livello ai sensi della classificazione del personale regolata dal CCNL Pubblici Esercizi ovvero dell'altro che sarà accertato all'esito dell'istruttoria, con riconoscimento del diritto del lavoratore ricorrente al trattamento economico e
Pag. 2 di 5 normativo previsto dal CCNL in relazione all'inquadramento spettante nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro;
- accertare e dichiarare lo svolgimento di attività lavorativa per giorni ed orari differenti e superiori a quelli contrattualmente previsti così come indicato nella parte in fatto ed il conseguente trattamento economico dovuto nella misura di € 46.787,92 conformemente al conteggio analitico elaborato dal consulente e versato in atti o della diversa somma ritenuta di giustizia, da cui detrarsi le somme erogate in pendenza del rapporto e di cui alle buste paga prodotte fatti salvi gli eventuali importi ancora dovuti ed oggetto di procedura esecutiva, oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, oltre alla relativa regolarizzazione contributiva;
- per l'effetto condannarsi la società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore alla regolarizzazione contributiva del rapporto di lavoro, nonché al pagamento in favore del sig. al pagamento della somma lorda di € CP_1
46.787,92 conformemente al conteggio analitico elaborato dal consulente e versato in atti o della diversa somma ritenuta di giustizia, da cui detrarsi le somme erogate in pendenza del rapporto e di cui alle buste paga prodotte fatti salvi gli eventuali importi ancora dovuti ed oggetto di procedura esecutiva, oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, oltre alla relativa regolarizzazione contributiva. Con vittoria di spese e competenze di lite. In via subordinata. Nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere riconosciuta la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato e quindi la validità ed efficacia del contratto di apprendistato, accertato e dichiarato lo svolgimento dell'effettiva attività lavorativa per giorni ed orai superiori a quelli contrattualmente previsti così come indicati nella parte in fatto ed il conseguente trattamento economico dovuto nella misura lorda di € 37.430,27 conformemente al conteggio analitico elaborato dal consulente e versato in atti o della diversa somma ritenuta di giustizia, da cui detrarsi le somme erogate in pendenza del rapporto e di cui alle buste paga prodotte fatti salvi gli eventuali importi ancora dovuti ed oggetto di procedura esecutiva, oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, oltre alla relativa regolarizzazione contributiva, condannare il al pagamento dell'importo lordo di € 37.430,27 conformemente al Parte_1 conteggio analitico elaborato dal consulente e versato in atti o della diversa somma ritenuta di giustizia, da cui detrarsi le somme erogate in pendenza del rapporto e di cui alle buste paga prodotte fatti salvi gli eventuali importi ancora dovuti ed oggetto di procedura esecutiva, oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, oltre alla relativa regolarizzazione contributiva. Con vittoria di spese e competenze di lite.
1.1All'udienza del 30.09.2025 il lavoratore ha dichiarato di rinunciare alla trattazione in questa sede della domanda avente ad oggetto la regolarizzazione contributiva e, esaurita la discussione delle parti, il Giudice ha pronunciato sentenza non
Pag. 3 di 5 definitiva (sentenza n. 321/2025), da intendersi qui integralmente richiamata, così disponendo: Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.revoca il decreto ingiuntivo n. 165/2023 emesso dal Tribunale di Varese il 16.11.2023;
2.condanna a corrispondere all'opposto gli interessi legali e la Parte_1 rivalutazione monetaria calcolati sull'importo (già saldato) di €946,64 dal dovuto al saldo;
3.dichiara la nullità del contratto di apprendistato stipulato inter partes e, per l'effetto, dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel periodo dal 14.01.2022 al 23.11.2022, con inquadramento del lavoratore al livello V CCNL di settore e prestazione di attività lavorativa da parte dell'opposto per 66 ore settimanali;
4.dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
5.spese al definitivo;
6.fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
1.2Disposto il deposito di conteggi condivisi, all'udienza del 18.11.2025 il procuratore del lavoratore ha dichiarato di aderire all'importo di cui ai conteggi di controparte, da ultimo determinati nella somma complessiva lorda di €35.682,20, cui detrarre l'importo già percepito di €7.501,61 netti (comprensivi di quota TFR di cui al decreto ingiuntivo pari ad €409,16), come da verbale del 30.09.2025; le parti hanno chiesto fissarsi udienza di discussione. All'udienza del 2.12.2025 le parti hanno discusso la causa e all'esito il Giudice ha pronunciato sentenza dandone integrale lettura.
2.Sulla scorta dei conteggi elaborati dal consulente del lavoro della società opponente, non oggetto di contestazione ed anzi condivisi dal lavoratore opposto, le somme spettanti al lavoratore con riferimento all'inquadramento riconosciuto da questo Giudice e all'orario di lavoro di 66 ore settimanali accertato, per il periodo di cui è causa (di cui al punto n. 3 del dispositivo della sentenza n. 321/2025) ammontano al seguente importo: €35.682,20 lordi, cui detrarre l'importo pacificamente già percepito di €7.501,61 netti. L'opponente deve pertanto essere condannato a corrispondere al lavoratore opposto tale importo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
3.Le spese di lite della presente fase di giudizio sono liquidate in favore del lavoratore nella misura di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore del credito accertato, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto prestata. Vanno altresì riconosciute al lavoratore le spese di lite relative alla fase monitoria del giudizio, in quanto, se è vero che il decreto ingiuntivo opposto è stato revocato da
Pag. 4 di 5 questo Giudice avuto riguardo al pacifico pagamento al lavoratore del complessivo importo di €946,64 di cui al d.i., tuttavia il pagamento in questione è intervenuto in data successiva deposito del ricorso monitorio e dunque in pendenza della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.condanna la società opponente a corrispondere al lavoratore opposto l'importo lordo di €35.682,20, cui detrarre l'importo netto già percepito di €7.501,61, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
2.condanna la società opponente a rifondere il lavoratore opposto delle spese di lite, liquidate in €450,00 per compensi relativi alla fase monitoria ed €3.500,00 per compensi relativi alla presente fase del giudizio, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, oltre rimborso del c.u. se versato. Varese, 2.12.2025
Il Giudice
ED EO
Pag. 5 di 5
Il Giudice del Lavoro ED EO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia N.R.G. 870/2023 promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata presso l'Avv.to GARLASCHINI TIZIANA che la rappresenta e difende come da procura opponente contro elettivamente domiciliato presso l'Avv.to RIVA SIMONE Controparte_1 che lo rappresenta e difende come da procura opposto OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – apprendistato – lavoro straordinario All'udienza del 02/12/2025 le parti concludevano come in atti IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 27.12.2023, ha convenuto in Parte_1 giudizio proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1 provvisoriamente esecutivo n. 165/2023 emesso dal Tribunale di Varese il 16.11.2023 (notificato in pari data unitamente all'atto di precetto), intimante il pagamento della somma di €946,64, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre spese;
ha chiesto al Giudice:
1. IN VIA PRELIMINARE Revocare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 165/2023 - RG692/2023, stante il fondamento documentale dell'opposizione, e in considerazione del grave pregiudizio arrecato e arrecando a come Parte_1 descritto in narrativa (pignoramento già avviato)
2. NEL MERITO accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n.165/2023, perché infondato in fatto e in diritto, per tutte le ragioni di cui in narrativa,
3. NEL MERITO, e in ogni caso, previo espletamento d'istruttoria, accertare e dichiarare che nulla deve a titolo di TFR- stante l'avvenuto pagamento in Parte_1 data 14 novembre 2023;
4. Ancora nel merito, e previo espletamento di istruttoria, accertare e dichiarare che nulla deve a titolo di differenze retributive;
Parte_1
5. in via ULTERIORMENTE SUBORDINATA, ridurre nella misura ritenuta, le differenze retributive richieste nella minor somma ritenuta di giustizia, da quantificarsi dopo l'espletanda istruttoria, o se del caso anche con valutazione equitativa;
6. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede di poter provare per testi – testi indicati nominalmente in narrativa – sulle circostanze già articolate da n. 1 a n.14 in
“Premessa in fatto”, nonché in prosieguo del presente atto, da intendersi precedute da
“vero che”, da considerarsi qui integralmente ritrascritte;
7. Ancora NEL MERITO, condannarsi il sig al risarcimento Controparte_1 del danno da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c,, , per le motivazioni indicate e numerati in atto da n.1 a n.5 sotto il titolo “lite temeraria”, NELLA MISURA complessiva di SPESE LEGALI liquidate in decreto ingiuntivo n.165/2023, nonché delle competenze legali richieste in atto di precetto;
o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
se del caso in solido con l'avvocato Simone Riva;
8. IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze di lite, maggiorate di 1/3 come da DM 18 marzo 2018 n.37, per i collegamenti ipertestuali. Si è costituito contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni: A) IN MERITO ALL'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO. In via preliminare. Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo notificata. Con vittoria di spese e competenze di causa. In via principale e nel merito. Respingere, per i motivi di cui in narrativa, l'opposizione formulata in quanto infondata sia in fatto che in diritto con conferma del decreto ingiuntivo opposto ovvero, in via subordinata, previa accertamento dei pagamenti tardivamente intervenuti, condannare al pagamento della somma di € 946,64 oltre interessi e rivalutazione, da Parte_1 cui detrarsi le somme nelle more corrisposte. Con vittoria di spese e competenze di causa. B) IN VIA RICONVENZIONALE. In via preliminare. Istanza ex art. 418 c.p.c.. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 418 c.p.c. questa difesa chiede che il Giudice, a modifica del decreto di cui all'art. 415 c. 2 c.p.c., pronunci nei termini di legge un nuovo decreto di fissazione d'udienza. In via principale e nel merito.
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del contratto di apprendistato stipulato in data 14/1/22 fra il ricorrente sig. e la società convenuta con conseguente riconoscimento CP_1 Parte_1 dell'esistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato nel periodo compreso dal 14/1/22 al 23/11/22 ai fini della esecuzione delle mansioni riconducibili alla qualifica di V livello ai sensi della classificazione del personale regolata dal CCNL Pubblici Esercizi ovvero dell'altro che sarà accertato all'esito dell'istruttoria, con riconoscimento del diritto del lavoratore ricorrente al trattamento economico e
Pag. 2 di 5 normativo previsto dal CCNL in relazione all'inquadramento spettante nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro;
- accertare e dichiarare lo svolgimento di attività lavorativa per giorni ed orari differenti e superiori a quelli contrattualmente previsti così come indicato nella parte in fatto ed il conseguente trattamento economico dovuto nella misura di € 46.787,92 conformemente al conteggio analitico elaborato dal consulente e versato in atti o della diversa somma ritenuta di giustizia, da cui detrarsi le somme erogate in pendenza del rapporto e di cui alle buste paga prodotte fatti salvi gli eventuali importi ancora dovuti ed oggetto di procedura esecutiva, oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, oltre alla relativa regolarizzazione contributiva;
- per l'effetto condannarsi la società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore alla regolarizzazione contributiva del rapporto di lavoro, nonché al pagamento in favore del sig. al pagamento della somma lorda di € CP_1
46.787,92 conformemente al conteggio analitico elaborato dal consulente e versato in atti o della diversa somma ritenuta di giustizia, da cui detrarsi le somme erogate in pendenza del rapporto e di cui alle buste paga prodotte fatti salvi gli eventuali importi ancora dovuti ed oggetto di procedura esecutiva, oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, oltre alla relativa regolarizzazione contributiva. Con vittoria di spese e competenze di lite. In via subordinata. Nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere riconosciuta la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato e quindi la validità ed efficacia del contratto di apprendistato, accertato e dichiarato lo svolgimento dell'effettiva attività lavorativa per giorni ed orai superiori a quelli contrattualmente previsti così come indicati nella parte in fatto ed il conseguente trattamento economico dovuto nella misura lorda di € 37.430,27 conformemente al conteggio analitico elaborato dal consulente e versato in atti o della diversa somma ritenuta di giustizia, da cui detrarsi le somme erogate in pendenza del rapporto e di cui alle buste paga prodotte fatti salvi gli eventuali importi ancora dovuti ed oggetto di procedura esecutiva, oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, oltre alla relativa regolarizzazione contributiva, condannare il al pagamento dell'importo lordo di € 37.430,27 conformemente al Parte_1 conteggio analitico elaborato dal consulente e versato in atti o della diversa somma ritenuta di giustizia, da cui detrarsi le somme erogate in pendenza del rapporto e di cui alle buste paga prodotte fatti salvi gli eventuali importi ancora dovuti ed oggetto di procedura esecutiva, oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, oltre alla relativa regolarizzazione contributiva. Con vittoria di spese e competenze di lite.
1.1All'udienza del 30.09.2025 il lavoratore ha dichiarato di rinunciare alla trattazione in questa sede della domanda avente ad oggetto la regolarizzazione contributiva e, esaurita la discussione delle parti, il Giudice ha pronunciato sentenza non
Pag. 3 di 5 definitiva (sentenza n. 321/2025), da intendersi qui integralmente richiamata, così disponendo: Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.revoca il decreto ingiuntivo n. 165/2023 emesso dal Tribunale di Varese il 16.11.2023;
2.condanna a corrispondere all'opposto gli interessi legali e la Parte_1 rivalutazione monetaria calcolati sull'importo (già saldato) di €946,64 dal dovuto al saldo;
3.dichiara la nullità del contratto di apprendistato stipulato inter partes e, per l'effetto, dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel periodo dal 14.01.2022 al 23.11.2022, con inquadramento del lavoratore al livello V CCNL di settore e prestazione di attività lavorativa da parte dell'opposto per 66 ore settimanali;
4.dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
5.spese al definitivo;
6.fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
1.2Disposto il deposito di conteggi condivisi, all'udienza del 18.11.2025 il procuratore del lavoratore ha dichiarato di aderire all'importo di cui ai conteggi di controparte, da ultimo determinati nella somma complessiva lorda di €35.682,20, cui detrarre l'importo già percepito di €7.501,61 netti (comprensivi di quota TFR di cui al decreto ingiuntivo pari ad €409,16), come da verbale del 30.09.2025; le parti hanno chiesto fissarsi udienza di discussione. All'udienza del 2.12.2025 le parti hanno discusso la causa e all'esito il Giudice ha pronunciato sentenza dandone integrale lettura.
2.Sulla scorta dei conteggi elaborati dal consulente del lavoro della società opponente, non oggetto di contestazione ed anzi condivisi dal lavoratore opposto, le somme spettanti al lavoratore con riferimento all'inquadramento riconosciuto da questo Giudice e all'orario di lavoro di 66 ore settimanali accertato, per il periodo di cui è causa (di cui al punto n. 3 del dispositivo della sentenza n. 321/2025) ammontano al seguente importo: €35.682,20 lordi, cui detrarre l'importo pacificamente già percepito di €7.501,61 netti. L'opponente deve pertanto essere condannato a corrispondere al lavoratore opposto tale importo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
3.Le spese di lite della presente fase di giudizio sono liquidate in favore del lavoratore nella misura di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore del credito accertato, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto prestata. Vanno altresì riconosciute al lavoratore le spese di lite relative alla fase monitoria del giudizio, in quanto, se è vero che il decreto ingiuntivo opposto è stato revocato da
Pag. 4 di 5 questo Giudice avuto riguardo al pacifico pagamento al lavoratore del complessivo importo di €946,64 di cui al d.i., tuttavia il pagamento in questione è intervenuto in data successiva deposito del ricorso monitorio e dunque in pendenza della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.condanna la società opponente a corrispondere al lavoratore opposto l'importo lordo di €35.682,20, cui detrarre l'importo netto già percepito di €7.501,61, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
2.condanna la società opponente a rifondere il lavoratore opposto delle spese di lite, liquidate in €450,00 per compensi relativi alla fase monitoria ed €3.500,00 per compensi relativi alla presente fase del giudizio, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, oltre rimborso del c.u. se versato. Varese, 2.12.2025
Il Giudice
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