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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 18/06/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 163\2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Barcellona P.G., composto dai magistrati: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.-est. dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.163 \2025 R.G., vertente tra:
.f.: nato a [...], il Parte_1 C.F._1
5/03/1967 ed ivi elettivamente domiciliato in via Cristoforo Colombo 10, presso lo studio dell'avv. La Malfa Daniele Rocco, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
e
c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
12/12/1969, elettivamente domiciliata in via Pippo Romeo 6, Messina, presso lo studio dell'avv. Currò Carmela, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 16.05.2025, le parti hanno concluso come da verbale, da intendersi richiamato in questa sede. Il P.M. ha inviato il proprio visto senza nulla osservare.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/02/2025, ha Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario con
[...]
nel comune di Saponara in data 15/10/1991, regolarmente CP_1
trascritto, e che dal matrimonio sono nate le figlie e entrambe Per_1 Per_2
oggi maggiorenni;
che con la sentenza n. 120/2017 del 10.02.2017 emessa dal
Tribunale di Barcellona P.G., è stata pronunciata la separazione consensuale delle parti alle condizioni ivi pattuite e che con la sentenza n. 541 / 2018 del 23.05.2018,
emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., sono stati dichiarati cessati gli effetti civili del matrimonio e confermate le condizioni previamente concordate tra le parti. Il ricorrente ha lamentato che, medio tempore, la figlia è divenuta Per_2
economicamente indipendente, che la resistente non ha cercato un'occupazione lavorativa nonostante la giovane età; che lo stesso ha costituito un nuovo nucleo familiare ed è stato onerato di nuove spese (rate del mutuo e quant'altro). A
seguito di tali premesse, il ricorrente ha chiesto di disporre la modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili n. 541/2018 e, specificamente, di revocare l'assegno di mantenimento per la figlia e l'assegno divorzile di Per_2
€.600,00 in favore della moglie. In subordine, ha chiesto di ridurre l'ammontare
2 dell'assegno divorzile ad un importo non superiore ad € 250,00 o decurtato delle spese del canone locatizio versato dalla resistente.
Si è costituita la quale ha aderito alla domanda Controparte_1
di revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia e ha contestato Per_2
quanto ulteriormente contenuto nel ricorso avversario, eccependo l'insussistenza del mutamento delle condizioni economiche del ricorrente.
Disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del
16.05.2025, il Giudice delegato, precisate le conclusioni ed espletata la discussione orale, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione in conformità al disposto di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.
Il ha domandato la revoca del contributo di mantenimento Pt_1
previsto in favore della figlia affermando che la stessa è ormai Persona_3
divenuta economicamente indipendente, avendo acquisito una capacità lavorativa che la rende autonoma. A tale richiesta non si è opposta la CP_1
Conseguentemente, nei confronti della figlia, non va più Persona_3
previsto alcun assegno di mantenimento.
Il ricorrente ha poi chiesto di revocare l'assegno divorzile dovuto in favore della resistente, previsto nell'importo originario di €.600,00 mensili e, allo stato, pari a €.700,00 a seguito di adeguamento Istat (v. memoria del 23.04.2025).
Preliminarmente, va rilevato che, secondo l'orientamento costante della
Suprema Corte, “la revisione dell'assegno divorzile postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a
mutare il pregresso assetto patrimoniale, per cui il giudice deve verificare se, ed
in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato
l'equilibrio raggiunto con la sentenza di divorzio e ad adeguare l'importo o lo
3 stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI -1, ord. 2620/2018). Pertanto, “in sede di
revisione il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione
dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione
delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile,
ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione
dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze,
sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e
ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova
situazione patrimoniale-reddituale accertata” (cfr. Cass. civ. 787/2017). In tale sede pertanto devono essere considerati solo gli elementi successivi alla pronuncia di divorzio, tali da incidere sull'assetto patrimoniale cristallizzato con la sentenza di divorzio.
Orbene, con riferimento alla situazione economica del ricorrente, il volge attività lavorativa in qualità di “comandante alla stazione dei Pt_1
carabinieri di Milazzo” (v. processo verbale del 16.05.2025), ove è stato trasferito dalla stazione di Pace del Mela, nel 2021. Egli ha costituito un nuovo nucleo familiare, con la sig. nel 2019 (all. 12) e, a seguito della revoca Pt_2
dell'occupazione dell'alloggio abitativo (all. 2 del 23.04.2025), ha stipulato un mutuo ventennale, cointestato con la coniuge, in data 29.03.2021 e di importo pari a €.136.000,00 (all. 19) per l'acquisto della casa coniugale (v. dichiarazioni rese all'udienza del 16.05.2025). Dalla documentazione fiscale in atti si evince che egli ha percepito gli importi di €.52.996,39 nel 2021, di €.50.921,26 nel 2022, di
€.52.198,64 nel 2023 (all. 16), è titolare di un conto acceso presso l'Intesa San
Paolo con saldo al 31.03.2024 pari a €. - 2.732,82 (v. all. 25, nonché il saldo al
4 31.03.2023 pari a €.- 1.392,30, all. 24, e al 31.03.2022 pari a €.+ 1.929,73, all.
23). Egli, inoltre, ha allegato di essere onerato della rata di €.445,00 versata a titolo di finanziamento (erogato dalla Compass in data 8.10.2021) e per l'importo complessivo di €.37.491,85 (all. 13), di essere onerato delle spese per il trasporto lavorativo pari a €.50,00 mensili (all. 15), di versare l'importo di €.118,60 mensili per l'acquisto un cellulare (di importo pari a €.1.186,77 e prima rata versata dal
30.10.2023 all. 18), che egli è altresì debitore dell'Agenzia delle Entrate, avendo aderito alla definizione agevolata presentata in data 30.06.2023 e dovendo versare l'importo di €.4.407,28, con rate mensili di €.227,86 fino al 30.11.2027 (all.17), mentre, l'ulteriore finanziamento acceso per l'acquisto dei mobili risulta precedente al 2018 e, dunque, già previsto e prevedibile in sede di divorzio tra le parti (all.14), così come parimenti risulta essere la documentazione allegata in data 8.05.2025 (v. all.ti 4 e 5). Sulla scorta delle predette spese, il a Pt_1
dedotto di percepire uno stipendio mensile pari a € 2.450,00, a fronte di un precedente mensile pari a € 3.088,99 (v. memoria ex art 473 bis.17 n.1 cpc).
Diversamente, la in sede di comparizione delle parti, ha dichiarato CP_1
“Non lavoro e non ho mai lavorato. Vivo con il mantenimento di mio marito che versa €.600,00, di cui €.400,00 li utilizzo per pagare l'affitto. Ho avuto una pensione INPS per la malattia, ma sono tenuta a restituire una somma
indebitamente percepita. Le bollette le pago in ritardo. Poi ho altre spese da
sostenere. La mia situazione economica è invariata, anzi è peggiorata. Non trovo
lavoro.” (v. processo verbale del 16.05.2025). Dalla documentazione medica in atti si evince che alla stessa è stato diagnosticato, nel 2022, un “carcinoma della mammella dx” ed è, da allora, sottoposta a controlli medici (v. all. 11 depositato il 10.04.2025). Ella, inoltre, ha percepito una pensione INPS dal “settembre 2022
5 a novembre 2024”, di importo pari a circa 700,00 euro mensili (v. comparsa di costituzione ed estratti conto del c/c acceso presso Unicredit, con importi mensili di €.735,05 nel mese di agosto 2024, settembre 2024 e ottobre 2024, all. 7).
Tuttavia, a seguito della revisione per il riconoscimento dell'invalidità civile
(inizialmente riconosciuta al 100%), dal 12.09.2024 la commissione INPS ha rideterminato l'invalidità della con riduzione permanente della CP_1
capacità lavorativa, nella percentuale del 75% (v. all. 8 e 9). A seguito di ciò, la
è tenuta a restituire l'importo di €.10.948,67 (indebitamente CP_1
percepito dal 2022), che verrà rateizzato, dall'anno corrente, in 36 rate di importo mensile di €.304,13 (v. all. 10). Ulteriormente, dalla documentazione fiscale in atti si evince che ella ha percepito esclusivamente gli assegni periodici versati dal ricorrente, di importo pari a €.7.200,00, negli anni 2021, 2022, 2023 (v. modello
730, all. 6). Dall'autocertificazione reddituale in atti, la ha CP_1
dichiarato di aver percepito nell'anno 2024 l'importo di €.7.694,16 a titolo di pensione di invalidità, di essere titolare nella misura di 1/3, unitamente ai fratelli,
di diversi immobili e terreni, nonché di un conto corrente presso la Unicredit, con saldo al 31.12.2024 di €.1.355,75 (v. autocertificazione reddituale, all. 12). Dalla visura catastale si evince la contitolarità con i fratelli di n. 6 terreni (uliveti etc.) e di 3 immobili siti a Saponara, ereditati negli anni 2016/2017 (v. all. 1). La stessa
è onerata, inoltre, di un canone di locazione di €.360,00 mensili (v. all. 3), oltre alle spese di utenze di luce e gas (v. all. 5) e tari (v. all. 4).
Alla luce di quanto esposto, risultano intervenuti fatti nuovi sopravvenuti che hanno comportato un lieve mutamento della situazione economica in capo alla resistente rispetto al provvedimento giudiziale adottato in data del
23.05.2018. Invero, la isulta titolare di una pensione di invalidità CP_1
6 INPS (erogata dal 2022 e, allo stato, solo sospesa) che, rappresentando un cd. aliquid novi, costituisce la condizione giustificatrice della modifica dell'assegno divorzile disposto in suo favore. Tuttavia, la pensione di invalidità percepita non permette alla resistente, considerando lo stato di salute in cui versa, di vivere autonomamente e dignitosamente. L'esiguo ammontare dell'emolumento,
peraltro, non elide il rilevante squilibrio sussistente tra i redditi delle parti (v.
ancora documentazione fiscale suindicata). Non risulta, infatti, che il Pt_1
abbia ridotto la propria capacità lavorativa, e né le spese documentate dallo stesso possono rilevare ai fini della debenza o della misura dell'assegno divorzile, in quanto appaiono non significative e solamente transitorie. Peraltro, l'acquisto di un immobile adibito a casa familiare costituisce un arricchimento e non un impoverimento, così come l'assunzione di un mutuo per potere effettuare l'acquisto costituisce una libera decisione del che ha ritenuto Pt_1
compatibile con le proprie risorse economiche l'effettuazione di tale
“investimento”. Del pari, non rilevano in questa sede né le asserzioni del circa l'inerzia della a reperire un'attività lavorativa, Pt_1 CP_1
in assenza di specifica prova sul punto (va ricordato che “l'ipotetica ed astratta possibilità lavorativa o di impiego, da parte del coniuge beneficiario di assegno
di divorzio, non incide sulla determinazione dell'assegno stesso, salvo che il
coniuge onerato non fornisca la prova che il beneficiario abbia l'effettiva e
concreta possibilità di esercitare un'attività lavorativa confacente alle proprie attitudini” cfr Cass. 23 ottobre 2015, n. 21670; Cass. 10 dicembre 2010, n. 24998;
Cass. 6 agosto 2010, n. 18433; Cass. 4 giugno 2010, n. 13626; Cass. 6 dicembre
2007, n. 25436) e né che la stessa sia titolare di diverse proprietà abitative a
Saponara, posto che si tratta di circostanze già note e previste al momento degli
7 accordi del divorzio. Pertanto, considerato che dalla documentazione in atti è possibile operare una “attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali” degli ex coniugi (cfr. Cass., n. 975/2021), la domanda avanzata dal va parzialmente accolta e l'assegno divorzile disposto Pt_1
in favore della va rideterminato in €.500,00 mensili. CP_1
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccombenza parziale reciproca, si ritengono sussistenti i motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 163\2025 R.G.,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così dispone:
1. revoca il contributo al mantenimento della figlia, Per_3
previsto a carico di
[...] Parte_1
2. ridetermina l'assegno posto a carico di Parte_1
a titolo di assegno divorzile in favore di
[...] [...]
in € 500,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli CP_1
indici ISTAT;
3. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio del 16/06/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Marino Merlo) (dott. Antonino Orifici)
8 Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021
9
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Barcellona P.G., composto dai magistrati: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.-est. dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.163 \2025 R.G., vertente tra:
.f.: nato a [...], il Parte_1 C.F._1
5/03/1967 ed ivi elettivamente domiciliato in via Cristoforo Colombo 10, presso lo studio dell'avv. La Malfa Daniele Rocco, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
e
c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
12/12/1969, elettivamente domiciliata in via Pippo Romeo 6, Messina, presso lo studio dell'avv. Currò Carmela, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 16.05.2025, le parti hanno concluso come da verbale, da intendersi richiamato in questa sede. Il P.M. ha inviato il proprio visto senza nulla osservare.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/02/2025, ha Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario con
[...]
nel comune di Saponara in data 15/10/1991, regolarmente CP_1
trascritto, e che dal matrimonio sono nate le figlie e entrambe Per_1 Per_2
oggi maggiorenni;
che con la sentenza n. 120/2017 del 10.02.2017 emessa dal
Tribunale di Barcellona P.G., è stata pronunciata la separazione consensuale delle parti alle condizioni ivi pattuite e che con la sentenza n. 541 / 2018 del 23.05.2018,
emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., sono stati dichiarati cessati gli effetti civili del matrimonio e confermate le condizioni previamente concordate tra le parti. Il ricorrente ha lamentato che, medio tempore, la figlia è divenuta Per_2
economicamente indipendente, che la resistente non ha cercato un'occupazione lavorativa nonostante la giovane età; che lo stesso ha costituito un nuovo nucleo familiare ed è stato onerato di nuove spese (rate del mutuo e quant'altro). A
seguito di tali premesse, il ricorrente ha chiesto di disporre la modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili n. 541/2018 e, specificamente, di revocare l'assegno di mantenimento per la figlia e l'assegno divorzile di Per_2
€.600,00 in favore della moglie. In subordine, ha chiesto di ridurre l'ammontare
2 dell'assegno divorzile ad un importo non superiore ad € 250,00 o decurtato delle spese del canone locatizio versato dalla resistente.
Si è costituita la quale ha aderito alla domanda Controparte_1
di revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia e ha contestato Per_2
quanto ulteriormente contenuto nel ricorso avversario, eccependo l'insussistenza del mutamento delle condizioni economiche del ricorrente.
Disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del
16.05.2025, il Giudice delegato, precisate le conclusioni ed espletata la discussione orale, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione in conformità al disposto di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.
Il ha domandato la revoca del contributo di mantenimento Pt_1
previsto in favore della figlia affermando che la stessa è ormai Persona_3
divenuta economicamente indipendente, avendo acquisito una capacità lavorativa che la rende autonoma. A tale richiesta non si è opposta la CP_1
Conseguentemente, nei confronti della figlia, non va più Persona_3
previsto alcun assegno di mantenimento.
Il ricorrente ha poi chiesto di revocare l'assegno divorzile dovuto in favore della resistente, previsto nell'importo originario di €.600,00 mensili e, allo stato, pari a €.700,00 a seguito di adeguamento Istat (v. memoria del 23.04.2025).
Preliminarmente, va rilevato che, secondo l'orientamento costante della
Suprema Corte, “la revisione dell'assegno divorzile postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a
mutare il pregresso assetto patrimoniale, per cui il giudice deve verificare se, ed
in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato
l'equilibrio raggiunto con la sentenza di divorzio e ad adeguare l'importo o lo
3 stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI -1, ord. 2620/2018). Pertanto, “in sede di
revisione il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione
dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione
delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile,
ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione
dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze,
sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e
ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova
situazione patrimoniale-reddituale accertata” (cfr. Cass. civ. 787/2017). In tale sede pertanto devono essere considerati solo gli elementi successivi alla pronuncia di divorzio, tali da incidere sull'assetto patrimoniale cristallizzato con la sentenza di divorzio.
Orbene, con riferimento alla situazione economica del ricorrente, il volge attività lavorativa in qualità di “comandante alla stazione dei Pt_1
carabinieri di Milazzo” (v. processo verbale del 16.05.2025), ove è stato trasferito dalla stazione di Pace del Mela, nel 2021. Egli ha costituito un nuovo nucleo familiare, con la sig. nel 2019 (all. 12) e, a seguito della revoca Pt_2
dell'occupazione dell'alloggio abitativo (all. 2 del 23.04.2025), ha stipulato un mutuo ventennale, cointestato con la coniuge, in data 29.03.2021 e di importo pari a €.136.000,00 (all. 19) per l'acquisto della casa coniugale (v. dichiarazioni rese all'udienza del 16.05.2025). Dalla documentazione fiscale in atti si evince che egli ha percepito gli importi di €.52.996,39 nel 2021, di €.50.921,26 nel 2022, di
€.52.198,64 nel 2023 (all. 16), è titolare di un conto acceso presso l'Intesa San
Paolo con saldo al 31.03.2024 pari a €. - 2.732,82 (v. all. 25, nonché il saldo al
4 31.03.2023 pari a €.- 1.392,30, all. 24, e al 31.03.2022 pari a €.+ 1.929,73, all.
23). Egli, inoltre, ha allegato di essere onerato della rata di €.445,00 versata a titolo di finanziamento (erogato dalla Compass in data 8.10.2021) e per l'importo complessivo di €.37.491,85 (all. 13), di essere onerato delle spese per il trasporto lavorativo pari a €.50,00 mensili (all. 15), di versare l'importo di €.118,60 mensili per l'acquisto un cellulare (di importo pari a €.1.186,77 e prima rata versata dal
30.10.2023 all. 18), che egli è altresì debitore dell'Agenzia delle Entrate, avendo aderito alla definizione agevolata presentata in data 30.06.2023 e dovendo versare l'importo di €.4.407,28, con rate mensili di €.227,86 fino al 30.11.2027 (all.17), mentre, l'ulteriore finanziamento acceso per l'acquisto dei mobili risulta precedente al 2018 e, dunque, già previsto e prevedibile in sede di divorzio tra le parti (all.14), così come parimenti risulta essere la documentazione allegata in data 8.05.2025 (v. all.ti 4 e 5). Sulla scorta delle predette spese, il a Pt_1
dedotto di percepire uno stipendio mensile pari a € 2.450,00, a fronte di un precedente mensile pari a € 3.088,99 (v. memoria ex art 473 bis.17 n.1 cpc).
Diversamente, la in sede di comparizione delle parti, ha dichiarato CP_1
“Non lavoro e non ho mai lavorato. Vivo con il mantenimento di mio marito che versa €.600,00, di cui €.400,00 li utilizzo per pagare l'affitto. Ho avuto una pensione INPS per la malattia, ma sono tenuta a restituire una somma
indebitamente percepita. Le bollette le pago in ritardo. Poi ho altre spese da
sostenere. La mia situazione economica è invariata, anzi è peggiorata. Non trovo
lavoro.” (v. processo verbale del 16.05.2025). Dalla documentazione medica in atti si evince che alla stessa è stato diagnosticato, nel 2022, un “carcinoma della mammella dx” ed è, da allora, sottoposta a controlli medici (v. all. 11 depositato il 10.04.2025). Ella, inoltre, ha percepito una pensione INPS dal “settembre 2022
5 a novembre 2024”, di importo pari a circa 700,00 euro mensili (v. comparsa di costituzione ed estratti conto del c/c acceso presso Unicredit, con importi mensili di €.735,05 nel mese di agosto 2024, settembre 2024 e ottobre 2024, all. 7).
Tuttavia, a seguito della revisione per il riconoscimento dell'invalidità civile
(inizialmente riconosciuta al 100%), dal 12.09.2024 la commissione INPS ha rideterminato l'invalidità della con riduzione permanente della CP_1
capacità lavorativa, nella percentuale del 75% (v. all. 8 e 9). A seguito di ciò, la
è tenuta a restituire l'importo di €.10.948,67 (indebitamente CP_1
percepito dal 2022), che verrà rateizzato, dall'anno corrente, in 36 rate di importo mensile di €.304,13 (v. all. 10). Ulteriormente, dalla documentazione fiscale in atti si evince che ella ha percepito esclusivamente gli assegni periodici versati dal ricorrente, di importo pari a €.7.200,00, negli anni 2021, 2022, 2023 (v. modello
730, all. 6). Dall'autocertificazione reddituale in atti, la ha CP_1
dichiarato di aver percepito nell'anno 2024 l'importo di €.7.694,16 a titolo di pensione di invalidità, di essere titolare nella misura di 1/3, unitamente ai fratelli,
di diversi immobili e terreni, nonché di un conto corrente presso la Unicredit, con saldo al 31.12.2024 di €.1.355,75 (v. autocertificazione reddituale, all. 12). Dalla visura catastale si evince la contitolarità con i fratelli di n. 6 terreni (uliveti etc.) e di 3 immobili siti a Saponara, ereditati negli anni 2016/2017 (v. all. 1). La stessa
è onerata, inoltre, di un canone di locazione di €.360,00 mensili (v. all. 3), oltre alle spese di utenze di luce e gas (v. all. 5) e tari (v. all. 4).
Alla luce di quanto esposto, risultano intervenuti fatti nuovi sopravvenuti che hanno comportato un lieve mutamento della situazione economica in capo alla resistente rispetto al provvedimento giudiziale adottato in data del
23.05.2018. Invero, la isulta titolare di una pensione di invalidità CP_1
6 INPS (erogata dal 2022 e, allo stato, solo sospesa) che, rappresentando un cd. aliquid novi, costituisce la condizione giustificatrice della modifica dell'assegno divorzile disposto in suo favore. Tuttavia, la pensione di invalidità percepita non permette alla resistente, considerando lo stato di salute in cui versa, di vivere autonomamente e dignitosamente. L'esiguo ammontare dell'emolumento,
peraltro, non elide il rilevante squilibrio sussistente tra i redditi delle parti (v.
ancora documentazione fiscale suindicata). Non risulta, infatti, che il Pt_1
abbia ridotto la propria capacità lavorativa, e né le spese documentate dallo stesso possono rilevare ai fini della debenza o della misura dell'assegno divorzile, in quanto appaiono non significative e solamente transitorie. Peraltro, l'acquisto di un immobile adibito a casa familiare costituisce un arricchimento e non un impoverimento, così come l'assunzione di un mutuo per potere effettuare l'acquisto costituisce una libera decisione del che ha ritenuto Pt_1
compatibile con le proprie risorse economiche l'effettuazione di tale
“investimento”. Del pari, non rilevano in questa sede né le asserzioni del circa l'inerzia della a reperire un'attività lavorativa, Pt_1 CP_1
in assenza di specifica prova sul punto (va ricordato che “l'ipotetica ed astratta possibilità lavorativa o di impiego, da parte del coniuge beneficiario di assegno
di divorzio, non incide sulla determinazione dell'assegno stesso, salvo che il
coniuge onerato non fornisca la prova che il beneficiario abbia l'effettiva e
concreta possibilità di esercitare un'attività lavorativa confacente alle proprie attitudini” cfr Cass. 23 ottobre 2015, n. 21670; Cass. 10 dicembre 2010, n. 24998;
Cass. 6 agosto 2010, n. 18433; Cass. 4 giugno 2010, n. 13626; Cass. 6 dicembre
2007, n. 25436) e né che la stessa sia titolare di diverse proprietà abitative a
Saponara, posto che si tratta di circostanze già note e previste al momento degli
7 accordi del divorzio. Pertanto, considerato che dalla documentazione in atti è possibile operare una “attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali” degli ex coniugi (cfr. Cass., n. 975/2021), la domanda avanzata dal va parzialmente accolta e l'assegno divorzile disposto Pt_1
in favore della va rideterminato in €.500,00 mensili. CP_1
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccombenza parziale reciproca, si ritengono sussistenti i motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 163\2025 R.G.,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così dispone:
1. revoca il contributo al mantenimento della figlia, Per_3
previsto a carico di
[...] Parte_1
2. ridetermina l'assegno posto a carico di Parte_1
a titolo di assegno divorzile in favore di
[...] [...]
in € 500,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli CP_1
indici ISTAT;
3. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio del 16/06/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Marino Merlo) (dott. Antonino Orifici)
8 Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021
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