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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 14/11/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 426/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Palmi
Sezione Civile
Verbale d'udienza
All'udienza del 14/11/2025 innanzi al dott. Mariano Carella, giudice del Tribunale di Palmi –
Sezione Civile, chiamata alle ore 10:34 la causa civile iscritta al n. 426/2024 R.G. sono comparsi l'Avv. EL ZA e l'Avv. Cacciola Gregorio, per delega dell'Avv. Cacciola TI, nell'interesse del ricorrente;
è altresì comparso il Dott. , per Parte_1 Testimone_1 delega della Dott.ssa nell'interesse dell'opposta Camera di Commercio Industria Persona_1
Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria. I procuratori delle parti precisano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi atti e verbali di causa e a tutte le richieste, anche di ordine istruttorio ivi formulate e discutono oralmente la causa.
Il Tribunale esaurita la discussione orale della causa, si ritira in camera di consiglio all'esito della quale, alle ore
16:04, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, decide la causa pronunciando la seguente sentenza:
Proc. n. 426/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
SENTENZA nella causa iscritta al n. 426/2024 R.G. tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. ), in proprio e Parte_1 C.F._1 nella qualità di socio accomandatario rappresentante unico dell'impresa Controparte_1
(p.i. ), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Cacciola
[...] P.IVA_1
TI ed EL ZA, che lo rappresentano e difendono per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
Controparte_2
, (c.f. ), in persona del Segretario Generale, Dott.ssa
[...] P.IVA_2 Per_1
[...]
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sa.
Conclusioni: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza del 14.11.2025.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato in data 9.04.2024 , in proprio e nella qualità di socio Parte_1 accomandatario e legale rappresentante dell'impresa , Controparte_1 proponeva opposizione avverso l'ordinanza di confisca n. 2024/2021, emessa dalla Camera di
Commercio di Reggio Calabria con cui era stata disposta la confisca dei beni sequestrati a seguito della redazione del verbale n. 3/2024 di sequestro amministrativo ex art.13 legge 24.11.1981 n.689 emesso dalla Guardia di Finanza per violazione di cui all'art. 10 comma 2, L. 122/92, in quanto nel corso di un sopralluogo eseguito presso i locali siti in Palmi, C.da San Filippo snc era stato accertato l'esercizio abusivo di attività di officina meccanica.
A fondamento del ricorso evidenziava che:
1) la società opponente era già dotata di regolare autorizzazione a svolgere regolarmente attività di riparazione e manutenzione di veicoli che la società avrebbe dovuto porre in vendita;
2) l'attività di autoriparazione di veicoli a motore ex legge 5.2.92 n.122 art. 1 non era soggetta ad alcuna autorizzazione camerale, nel caso in cui tale attività fosse risultata come attività accessoria all'attività principale del commercio di veicoli usati, così come risulta essere per la società opponente;
CP_1 Controparte_1
3) non vi era stato alcun accertamento e prova che l'attività di riparazione fosse destinata ad un pubblico esterno.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1)-Annullare l'ordinanza di confisca emessa in data 14.3.2024 dalla di Controparte_2
Reggio Calabria nei confronti dell'odierno opponente;
2)-Dichiarare l'illegittimità del sequestro amministrativo cautelare e la sanzione pecuniaria così come disposte dalla Guardia Finanza di Palmi in data 7.2.2024.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze.”
Si costituiva in giudizio la di Reggio Calabria la quale Controparte_3 deduceva che il verbale n. 3 del 7.02.2024 era stato emesso a seguito del controllo eseguito dagli agenti di PG presso i locali siti in Palmi, C.da San Filippo snc dove è stata rinvenuta l'attrezzatura e la strumentazione sequestrata.
Deduceva la infondatezza della contestazione in merito alla asserita assenza dei presupposti per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione, in quanto dalle riproduzioni fotografiche allegate al rapporto degli agenti di PG, ritratte all'interno dei locali in cui è stato effettuato il sopralluogo, si riscontrava che le attrezzature in essi rinvenuta era del tutto incompatibile nonché sproporzionata rispetto all'attività di mero rimessaggio di vetture e/o di preliminare stima del loro valore ai fini della successiva vendita (in officina erano stati rinvenuti 3 autoveicoli, di cui uno posto sopra il ponte idraulico in fase di manutenzione, mentre gli altri due presentavano lavori di stuccatura per la successiva verniciatura). Chiedeva, dunque, il rigetto del ricorso.
La controversia veniva istruita con l'escussione di un testimone di parte ricorrente (essendo tale parte decaduta dall'audizione dell'altro teste ammesso) e veniva assegnata in decisione.
2.Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con integrale conferma dell'ordinanza di confisca n.
2024/2021, emessa dalla di Reggio Calabria, per il seguente ordine di Controparte_2 ragioni.
Nel merito, si osserva, infatti, che l'ingiunzione muove dall'accertamento effettuato dalla Guardia di Finanza di Palmi, presso i locali adibiti ad officina meccanica in uso di proprietà della
[...]
. Controparte_1 Nell'occasione gli Agenti verificavano che l'attività di autoriparazione veniva svolta senza titolo autorizzativo, in violazione del disposto di cui all'art. 10, co. 3, DPR 14/12/1999 n. 558, sanzionato dall'art. 10, comma 2, della legge 5/2/1992, n. 122.
Parte ricorrente contesta lo svolgimento dell'attività di autoriparazione, sostenendo che il locale serviva per la riparazione delle auto usate da porre in vendita nella concessionaria di cui si era titolari o comunque per attività di manutenzione dei veicoli, accessoria a quella principale di vendita.
Si ritiene però dimostrato ex art. 2729 c.c. l'assunto della pubblica amministrazione ingiungente ovvero che nei locali si svolgesse l'attività di autoriparazione in favore di terzi.
In diritto, si osserva che in tema di prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull' "id quod plerumque accidit", sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza (cfr. Cassazione civile sez. VI, 26/07/2021, n.21403).
L'art. 2729 c.c. ammette solo le presunzioni che abbiano i connotati della gravità, precisione e concordanza, laddove: la “precisione” va riferita al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago, ma ben determinato nella sua realtà storica;
la “gravità” va ricollegata al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto;
la “concordanza” richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, dovendosi tuttavia precisare, al riguardo, che tale ultimo requisito è prescritto esclusivamente nell'ipotesi di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi (cfr. Cassazione civile sez. VI, 29/01/2019, n.2482).
Orbene, la copiosa documentazione fotografica allegata al fascicolo di causa ha accertato la presenza all'interno del locale di tre veicoli di cui uno sospeso sul ponteggio di lavoro ed ulteriori strumenti professionali utilizzati per la riparazione di autoveicoli (segnatamente: n. 3 armadietti utensili con attrezzi;
apparecchio sollevamento idraulico;
pressa idraulica;
compressore colore verde;
banco attrezzi con apparecchio tipo “morsa”; sollevatore a braccio idraulico, carrello in ferro, aspirapolvere professionale;
mobiletto con vari pezzi di ricambi usati;
n. 1 estintore;
motore; macchinario per sostituzione pneumatici;
contenitore mangia olio;
levigatrice; saldatrice a filo continuo con bombola anidride carbonica;
compressore aria;
compressore aria con ruote;
n. 4 cavalletti;
vari pezzi meccanici all'apparenza dismessi;
bombola ad aria compressa). La quantità e qualità dei prodotti rinvenuti e sequestrati costituisce grave indizio dello svolgimento di una attività di auto-riparazione non occasionale, tanto che la parte opponente si avvaleva di strumentazione professionale.
Gli strumenti sequestrati poi sono diversi e sproporzionati per un utilizzo limitato alla semplice ispezione o manutenzione dei veicoli di prossima vendita.
La tesi dell'opponente, poi, secondo cui nel locale si svolgeva solo una attività di verifica, manutenzione e valutazione sullo stato dei veicoli destinati alla vendita, ovvero di semplice ricovero di veicoli, non ha trovato riscontro poi nell'istruttoria espletata.
La polizia tributaria, infatti, ha acquisito fatture per lavori di riparazione e/o installazione nei confronti di privati (cfr. fattura n. FPR 12/19 del 18.10.2019; 160, 161 e 162 del 21.09.2021) nonché documentazione extracontabile comprovante le medesime attività svolte nonchè, fra l'altro,
l'installazione di ganci di traino e doppi comandi pedaliere (cfr. allegato n. 4 alla comparsa di costituzione e risposta della ); inoltre nel corso dell'accertamento ispettivo Controparte_2 nei locali in questione era stata rinvenuto anche un veicolo Toyota intestato a terzi.
Il teste escusso ha semplicemente dichiarato di sapere che il nei predetti locali compiva Pt_1 attività di manutenzione dei veicoli usati, prima di metterli in vendita, oltre che commercializzare i carrelli di aggancio agli autoveicoli (il teste stesso ha dichiarato di averne acquisito uno dall'opponente).
Tuttavia, tale testimonianza, peraltro di carattere valutativo, non esclude che all'interno del locale si svolgesse anche riparazione in favore di terzi, come invece dimostra la presenza di un'autovettura intestata a terzi, la strumentazione presente, il materiale di ricambio rinvenuto oltre alla documentazione contabile ed extracontabile citata.
Si deve evidenziare, infine, che anche per svolgere l'attività di riparazione funzionale alla vendita, ai sensi dell'art.10, comma 1, seconda parte del D.P.R. 14/12/1999, n. 558, si deve ottenere una autorizzazione- che nel caso di specie manca-; la disposizione infatti prevede l'autorizzazione per le
“le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte all'albo di cui all'articolo 12 della legge 6 giugno
1974, n. 298, che svolgano, con carattere strumentale o accessorio, attività di autoriparazione nonché ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno”.
Con ogni evidenza, questa è norma speciale che deroga all'art. 10 comma 3 della legge 122/1992, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attività principale.
Nel caso in esame la parte opponente non ha dimostrato che l'attività di auto-riparazione si svolgesse solo con operazioni strettamente strumentali o accessoria all'attività di vendita (che comunque si svolgeva in luogo diverso da quello in cui si trovava l'officina di C.da S. Filippo) e anzi la organizzazione di mezzi adoperata non depone in tale senso. Nel locale di C.da S. Filippo sono stati rinvenuti strumenti funzionali all'esercizio professionale di un'attività di autoriparazione, senza le dovute autorizzazioni amministrative, funzionali a garantire sicurezza nello svolgimento di tali attività ontologicamente pericolose.
Questo Giudice ritiene, quindi, che dalla documentazione fotografica in atti, dalla descrizione degli strumenti professionali e dalla documentazione contabile ed extracontabile rinvenuta dagli agenti accertatori, possa ritenersi provato, ai sensi dell'art. 2729 c.c. lo svolgimento dell'attività di autoriparazione, in assenza delle dovute autorizzazioni e quindi i presupposti dell'illecito amministrativo contestato.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
3. Nulla sulle spese atteso che “In tema di giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente che sia soccombente al pagamento dei diritti di procuratore e agli onorari d'avvocato, in difetto delle relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, ma ha solo diritto alla rifusione delle spese, diverse da quelle generali, che essa abbia concretamente affrontato per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota” (cfr. Cassazione civile sez. II, 27/05/2011, n.11816).
p.q.m.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da , in proprio e quale legale rappresentante dell' “ Parte_1 Controparte_1
nei confronti della di di Reggio Calabria avverso
[...] CP_2 CP_2
l'ordinanza di confisca n. 2024/2021, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 14.11.2025
Il Giudice dott. Mariano Carella
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Palmi
Sezione Civile
Verbale d'udienza
All'udienza del 14/11/2025 innanzi al dott. Mariano Carella, giudice del Tribunale di Palmi –
Sezione Civile, chiamata alle ore 10:34 la causa civile iscritta al n. 426/2024 R.G. sono comparsi l'Avv. EL ZA e l'Avv. Cacciola Gregorio, per delega dell'Avv. Cacciola TI, nell'interesse del ricorrente;
è altresì comparso il Dott. , per Parte_1 Testimone_1 delega della Dott.ssa nell'interesse dell'opposta Camera di Commercio Industria Persona_1
Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria. I procuratori delle parti precisano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi atti e verbali di causa e a tutte le richieste, anche di ordine istruttorio ivi formulate e discutono oralmente la causa.
Il Tribunale esaurita la discussione orale della causa, si ritira in camera di consiglio all'esito della quale, alle ore
16:04, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, decide la causa pronunciando la seguente sentenza:
Proc. n. 426/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
SENTENZA nella causa iscritta al n. 426/2024 R.G. tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. ), in proprio e Parte_1 C.F._1 nella qualità di socio accomandatario rappresentante unico dell'impresa Controparte_1
(p.i. ), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Cacciola
[...] P.IVA_1
TI ed EL ZA, che lo rappresentano e difendono per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
Controparte_2
, (c.f. ), in persona del Segretario Generale, Dott.ssa
[...] P.IVA_2 Per_1
[...]
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sa.
Conclusioni: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza del 14.11.2025.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato in data 9.04.2024 , in proprio e nella qualità di socio Parte_1 accomandatario e legale rappresentante dell'impresa , Controparte_1 proponeva opposizione avverso l'ordinanza di confisca n. 2024/2021, emessa dalla Camera di
Commercio di Reggio Calabria con cui era stata disposta la confisca dei beni sequestrati a seguito della redazione del verbale n. 3/2024 di sequestro amministrativo ex art.13 legge 24.11.1981 n.689 emesso dalla Guardia di Finanza per violazione di cui all'art. 10 comma 2, L. 122/92, in quanto nel corso di un sopralluogo eseguito presso i locali siti in Palmi, C.da San Filippo snc era stato accertato l'esercizio abusivo di attività di officina meccanica.
A fondamento del ricorso evidenziava che:
1) la società opponente era già dotata di regolare autorizzazione a svolgere regolarmente attività di riparazione e manutenzione di veicoli che la società avrebbe dovuto porre in vendita;
2) l'attività di autoriparazione di veicoli a motore ex legge 5.2.92 n.122 art. 1 non era soggetta ad alcuna autorizzazione camerale, nel caso in cui tale attività fosse risultata come attività accessoria all'attività principale del commercio di veicoli usati, così come risulta essere per la società opponente;
CP_1 Controparte_1
3) non vi era stato alcun accertamento e prova che l'attività di riparazione fosse destinata ad un pubblico esterno.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1)-Annullare l'ordinanza di confisca emessa in data 14.3.2024 dalla di Controparte_2
Reggio Calabria nei confronti dell'odierno opponente;
2)-Dichiarare l'illegittimità del sequestro amministrativo cautelare e la sanzione pecuniaria così come disposte dalla Guardia Finanza di Palmi in data 7.2.2024.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze.”
Si costituiva in giudizio la di Reggio Calabria la quale Controparte_3 deduceva che il verbale n. 3 del 7.02.2024 era stato emesso a seguito del controllo eseguito dagli agenti di PG presso i locali siti in Palmi, C.da San Filippo snc dove è stata rinvenuta l'attrezzatura e la strumentazione sequestrata.
Deduceva la infondatezza della contestazione in merito alla asserita assenza dei presupposti per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione, in quanto dalle riproduzioni fotografiche allegate al rapporto degli agenti di PG, ritratte all'interno dei locali in cui è stato effettuato il sopralluogo, si riscontrava che le attrezzature in essi rinvenuta era del tutto incompatibile nonché sproporzionata rispetto all'attività di mero rimessaggio di vetture e/o di preliminare stima del loro valore ai fini della successiva vendita (in officina erano stati rinvenuti 3 autoveicoli, di cui uno posto sopra il ponte idraulico in fase di manutenzione, mentre gli altri due presentavano lavori di stuccatura per la successiva verniciatura). Chiedeva, dunque, il rigetto del ricorso.
La controversia veniva istruita con l'escussione di un testimone di parte ricorrente (essendo tale parte decaduta dall'audizione dell'altro teste ammesso) e veniva assegnata in decisione.
2.Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con integrale conferma dell'ordinanza di confisca n.
2024/2021, emessa dalla di Reggio Calabria, per il seguente ordine di Controparte_2 ragioni.
Nel merito, si osserva, infatti, che l'ingiunzione muove dall'accertamento effettuato dalla Guardia di Finanza di Palmi, presso i locali adibiti ad officina meccanica in uso di proprietà della
[...]
. Controparte_1 Nell'occasione gli Agenti verificavano che l'attività di autoriparazione veniva svolta senza titolo autorizzativo, in violazione del disposto di cui all'art. 10, co. 3, DPR 14/12/1999 n. 558, sanzionato dall'art. 10, comma 2, della legge 5/2/1992, n. 122.
Parte ricorrente contesta lo svolgimento dell'attività di autoriparazione, sostenendo che il locale serviva per la riparazione delle auto usate da porre in vendita nella concessionaria di cui si era titolari o comunque per attività di manutenzione dei veicoli, accessoria a quella principale di vendita.
Si ritiene però dimostrato ex art. 2729 c.c. l'assunto della pubblica amministrazione ingiungente ovvero che nei locali si svolgesse l'attività di autoriparazione in favore di terzi.
In diritto, si osserva che in tema di prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull' "id quod plerumque accidit", sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza (cfr. Cassazione civile sez. VI, 26/07/2021, n.21403).
L'art. 2729 c.c. ammette solo le presunzioni che abbiano i connotati della gravità, precisione e concordanza, laddove: la “precisione” va riferita al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago, ma ben determinato nella sua realtà storica;
la “gravità” va ricollegata al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto;
la “concordanza” richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, dovendosi tuttavia precisare, al riguardo, che tale ultimo requisito è prescritto esclusivamente nell'ipotesi di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi (cfr. Cassazione civile sez. VI, 29/01/2019, n.2482).
Orbene, la copiosa documentazione fotografica allegata al fascicolo di causa ha accertato la presenza all'interno del locale di tre veicoli di cui uno sospeso sul ponteggio di lavoro ed ulteriori strumenti professionali utilizzati per la riparazione di autoveicoli (segnatamente: n. 3 armadietti utensili con attrezzi;
apparecchio sollevamento idraulico;
pressa idraulica;
compressore colore verde;
banco attrezzi con apparecchio tipo “morsa”; sollevatore a braccio idraulico, carrello in ferro, aspirapolvere professionale;
mobiletto con vari pezzi di ricambi usati;
n. 1 estintore;
motore; macchinario per sostituzione pneumatici;
contenitore mangia olio;
levigatrice; saldatrice a filo continuo con bombola anidride carbonica;
compressore aria;
compressore aria con ruote;
n. 4 cavalletti;
vari pezzi meccanici all'apparenza dismessi;
bombola ad aria compressa). La quantità e qualità dei prodotti rinvenuti e sequestrati costituisce grave indizio dello svolgimento di una attività di auto-riparazione non occasionale, tanto che la parte opponente si avvaleva di strumentazione professionale.
Gli strumenti sequestrati poi sono diversi e sproporzionati per un utilizzo limitato alla semplice ispezione o manutenzione dei veicoli di prossima vendita.
La tesi dell'opponente, poi, secondo cui nel locale si svolgeva solo una attività di verifica, manutenzione e valutazione sullo stato dei veicoli destinati alla vendita, ovvero di semplice ricovero di veicoli, non ha trovato riscontro poi nell'istruttoria espletata.
La polizia tributaria, infatti, ha acquisito fatture per lavori di riparazione e/o installazione nei confronti di privati (cfr. fattura n. FPR 12/19 del 18.10.2019; 160, 161 e 162 del 21.09.2021) nonché documentazione extracontabile comprovante le medesime attività svolte nonchè, fra l'altro,
l'installazione di ganci di traino e doppi comandi pedaliere (cfr. allegato n. 4 alla comparsa di costituzione e risposta della ); inoltre nel corso dell'accertamento ispettivo Controparte_2 nei locali in questione era stata rinvenuto anche un veicolo Toyota intestato a terzi.
Il teste escusso ha semplicemente dichiarato di sapere che il nei predetti locali compiva Pt_1 attività di manutenzione dei veicoli usati, prima di metterli in vendita, oltre che commercializzare i carrelli di aggancio agli autoveicoli (il teste stesso ha dichiarato di averne acquisito uno dall'opponente).
Tuttavia, tale testimonianza, peraltro di carattere valutativo, non esclude che all'interno del locale si svolgesse anche riparazione in favore di terzi, come invece dimostra la presenza di un'autovettura intestata a terzi, la strumentazione presente, il materiale di ricambio rinvenuto oltre alla documentazione contabile ed extracontabile citata.
Si deve evidenziare, infine, che anche per svolgere l'attività di riparazione funzionale alla vendita, ai sensi dell'art.10, comma 1, seconda parte del D.P.R. 14/12/1999, n. 558, si deve ottenere una autorizzazione- che nel caso di specie manca-; la disposizione infatti prevede l'autorizzazione per le
“le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte all'albo di cui all'articolo 12 della legge 6 giugno
1974, n. 298, che svolgano, con carattere strumentale o accessorio, attività di autoriparazione nonché ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno”.
Con ogni evidenza, questa è norma speciale che deroga all'art. 10 comma 3 della legge 122/1992, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attività principale.
Nel caso in esame la parte opponente non ha dimostrato che l'attività di auto-riparazione si svolgesse solo con operazioni strettamente strumentali o accessoria all'attività di vendita (che comunque si svolgeva in luogo diverso da quello in cui si trovava l'officina di C.da S. Filippo) e anzi la organizzazione di mezzi adoperata non depone in tale senso. Nel locale di C.da S. Filippo sono stati rinvenuti strumenti funzionali all'esercizio professionale di un'attività di autoriparazione, senza le dovute autorizzazioni amministrative, funzionali a garantire sicurezza nello svolgimento di tali attività ontologicamente pericolose.
Questo Giudice ritiene, quindi, che dalla documentazione fotografica in atti, dalla descrizione degli strumenti professionali e dalla documentazione contabile ed extracontabile rinvenuta dagli agenti accertatori, possa ritenersi provato, ai sensi dell'art. 2729 c.c. lo svolgimento dell'attività di autoriparazione, in assenza delle dovute autorizzazioni e quindi i presupposti dell'illecito amministrativo contestato.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
3. Nulla sulle spese atteso che “In tema di giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente che sia soccombente al pagamento dei diritti di procuratore e agli onorari d'avvocato, in difetto delle relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, ma ha solo diritto alla rifusione delle spese, diverse da quelle generali, che essa abbia concretamente affrontato per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota” (cfr. Cassazione civile sez. II, 27/05/2011, n.11816).
p.q.m.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da , in proprio e quale legale rappresentante dell' “ Parte_1 Controparte_1
nei confronti della di di Reggio Calabria avverso
[...] CP_2 CP_2
l'ordinanza di confisca n. 2024/2021, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 14.11.2025
Il Giudice dott. Mariano Carella