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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/02/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 10267/2023
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 03/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
MARTELLOTTA GIOVANNI
ricorrente contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per l'accertamento del diritto alla pensione di inabilità per l'anno 2022.
CONCLUSIONI: come da note rese all'udienza del 03.02.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di essere stato riconosciuto invalido civile totale con decreto di omologa del 23.03.2023 a decorrere dal 04.11.2021 e che in sede di riliquidazione della prestazione da parte dell' tenuto CP_1 conto del verbale di revisione del 21.10.2022 che lo aveva riconosciuto ugualmente invalido totale, veniva generato un indebito a suo carico ed escluso il diritto alla pensione di inabilità per l'anno
2022 anche dopo aver presentato domanda di ricostituzione reddituale;
lamentando l'illegittimità del calcolo operato dall' CP_1 ritenendo rilevante ai fini della liquidazione della pensione pretesa il solo reddito percepito nel 2022 da assegno ordinario di invalidità pari ad € 10.284,00, avendo cessato attività lavorativa nel 2021 e percepito nel 2022 solo redditi da assegno ordinario d'invalidità, secondo quanto chiarito dall' con il messaggio n. 5178 del CP_1
05.08.2015; vantando il diritto ai ratei di pensione di inabilità per l'anno 2022 nell'importo di € 3.166,40 al netto del debito residuo, agiva in giudizio per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità per l'anno 2022 e per la condanna dell' al pagamento CP_1 della complessiva somma di € 3.166,40 o altra di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, con il favore delle spese di lite da distrarre.
Allegava documentazione. Faceva dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese di lite ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
Costituitasi la parte resistente domandava il rigetto delle CP_1 domande azionate per infondatezza, non trovando applicazione alla fattispecie in esame la ricostruzione della disciplina di riferimento offerta nel messaggio dell' richiamato in ricorso, operante per i CP_1 diversi casi di pensionamento, trattandosi di incidenza sulla prestazione contesa dei redditi prodotti da assegno ordinario per l'anno 2022 ed in ogni caso per superamento dei limiti reddituali di accesso per il 2022 alla prestazione pretesa secondo quanto dichiarato dallo stesso ricorrente anche con la domanda di ricostituzione reddituale del 2023, vinte le spese processuali. Allegava documentazione.
Il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento per le ragioni che di seguito verranno esplicitate.
Pag. 2 di 17 A bene vedere, infatti, occorre prendere le mosse dalle seguenti decisive circostanze:
1) produzione di reddito complessivo imponibile a fini Irpef per l'anno 2021 da parte del ricorrente pari ad € 7.876,00, secondo quanto desumibile dal modello 730/2022 – redditi 2021 prodotto dalla parte ricorrente;
2) produzione di reddito complessivo imponibile a fini Irpef per l'anno 2022 da parte del ricorrente esclusivamente da assegno ordinario di invalidità pari alla complessiva somma di €
10.284,00, secondo quanto rappresentato dalla parte ricorrente in ricorso e sostanzialmente confermato dall' oltre che CP_1 facilmente desumibile dal modello 730/2023 – redditi 2022 prodotto dall' CP_1
Tanto premesso, occorre puntualizzare, innanzitutto, che per il riconoscimento della pensione di inabilità contesa rileva esclusivamente il reddito personale imponibile a fini Irpef al netto degli oneri deducibili per costante orientamento della Suprema
Corte1.
Gli oneri deducibili sono esclusivamente quelli indicati nell'art. 10
T.U.I.R. che si riporta nella versione operante ratione temporis:
< 1 . Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: 1 Cfr. Cass. n. 16599/2020 così massimata: “Per la determinazione del requisito reddituale per le prestazioni assistenziali dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità, di cui agli artt.
12 e 13 l. n. 118 del 1971, ciò che rileva è il reddito imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 t.u.i.r.”.
Pag. 3 di 17 a ) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione;
sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;
b ) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, [per la parte che eccede lire 500 mila]. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo nè dai redditi che concorrono a formarlo;
si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;
c ) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
d ) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art. 433 del codice civile;
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in
Pag. 4 di 17 tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi;
in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
e ) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'art. 1 del decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all'art. 30, comma
2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;
e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis ;
e-ter) i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, per un importo complessivo non superiore a lire
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2.000.000 per gli anni 2001 e 2002. Per gli anni 2003 e 2004 il suddetto importo è fissato in lire 3 milioni, aumentato a lire
3.500.000 per gli anni 2005 e 2006 e a lire 4.000.000 a decorrere dal 2007. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito;
f ) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g ) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al
2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
h ) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
i ) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
l ) le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'art. 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'art. 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti;
Pag. 6 di 17 l- bis ) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184 ;
l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello
Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche;
l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all' articolo 59, comma
3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del per il merito CP_2 degli studenti universitari e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal , ivi Controparte_3 compresi l' e l'Istituto superiore per Controparte_4 la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.
2. Le spese di cui alla lettera b ) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'art.
433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e ) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo art. 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. [Per gli oneri di cui alla lettera e- bis ) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito].
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3. Gli oneri di cui alle lettere f ), g ) e h ) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'art. 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo art. 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse.
3- bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare.
[L'importo della deduzione spettante non può comunque essere superiore all'ammontare del suddetto reddito di fabbricati.]
Sono pertinenze le cose immobili di cui all'art. 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata.>>.
Pag. 8 di 17 Non solo, il requisito reddituale di cui si discute deve essere accertato con riferimento all'anno di decorrenza della prestazione2.
Ed ancora, occorre richiamare l'art. 35, commi 8 e 9 D.L. n.
207/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2009, che si riporta:
<<8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste
l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni.
9. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva.>>.
La norma richiamata, al comma 8, contiene due distinti periodi: il primo disciplina la liquidazione o la ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito in cui è stato disposto che il reddito di riferimento complessivamente prodotto è quello conseguito nell'anno solare precedente;
il secondo periodo fa riferimento ai redditi conseguiti per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati.
Pag. 9 di 17 Per comprendere la ratio del secondo periodo in esame occorre richiamare l'art. 35, comma 10 bis D.L. n. 207/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2009, che si riporta:
<< Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all' articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.>>.
Sia l'ultima parte del comma 8 dell'art. 35 D.L. n. 207/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2009, che il comma 10 bis dello stesso art. 35 sono stati introdotti contestualmente dal comma
Pag. 10 di 17 6 dell'art. 13 D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n.
122/2010, che si riporta:
< All'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 sono soppresse le parole "il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo"
b) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: "Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni."
c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla
Pag. 11 di 17 sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.>>.
In concreto, nelle sole ipotesi in cui il beneficiario della prestazione non presenti la dichiarazione dei redditi o non comunica integralmente la situazione reddituale all'Amministrazione Finanziaria, il reddito derivante dalla prestazione erogata rileva nell'anno stesso in cui è prodotto.
E questo ha un senso se si considera che l' può avere piena CP_1 conoscenza della produzione di questo reddito derivante dalla prestazione erogata con la comunicazione obbligatoria al Per_1 dei pensionati e non attraverso le dichiarazioni dei redditi.
Si tratta di una situazione peculiare in cui manca la produzione di redditi o questa è al di sotto della soglia minima oppure operano esenzioni specifiche dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.
In questi casi è fatto obbligo al beneficiario di comunicare in ogni caso al Casellario centrale dei pensionati il reddito conseguito dalla prestazione erogatagli.
Tanto premesso, se si ravvisa la differente rilevanza temporale della tipologia del reddito prodotto, se nell'anno precedente o nell'anno in
Pag. 12 di 17 corso, in ragione della effettiva conoscibilità da parte dell' della CP_1 complessiva situazione reddituale del beneficiario, se attraverso le dichiarazioni dei redditi, laddove presentate, necessariamente riferite all'anno d'imposta precedente, o se tramite le comunicazioni obbligatorie al Casellario centrale dei pensionati, risulta ovvia la scelta legislativa di distinguere il momento di incidenza dei redditi prodotti per la liquidazione delle prestazioni collegate al reddito.
La differente rilevanza temporale dei redditi prodotti sulle prestazioni collegate al reddito per come disciplinata dal primo e dal secondo periodo del comma 8 dell'art. 35 del D.L. n. 207/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2009, ben può comprendersi analizzando la diversa fonte di conoscenza da parte dell' dei redditi prodotti CP_1 dal beneficiario delle prestazioni collegate al reddito.
Se la dichiarazione reddituale è stata presentata dal beneficiario la stessa non può che riferirsi all'anno precedente di produzione dei redditi dichiarati.
L' inevitabilmente, desumendo la situazione reddituale dalla CP_1 dichiarazione reddituale dovrà dare rilievo ai redditi prodotti nell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione.
Diversamente nel caso in cui la dichiarazione non sia stata presentata o alcuni redditi siano stati omessi.
In questo caso l' avrà contezza della produzione del reddito CP_1 attraverso la comunicazione obbligatoria al Casellario dei pensionati.
In questa ipotesi avranno rilievo nell'anno in cui sono stati prodotti i soli redditi conseguiti per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati.
Tra le prestazioni collegate al reddito per le quali vi è obbligo di comunicazione al Casellario Centrale rientra proprio la pensione di inabilità in esame ma non l'assegno ordinario, secondo quanto
Pag. 13 di 17 chiaramente affermato anche dall' con il messaggio n. CP_1
3350/2022, evidentemente perché il reddito prodotto con l'assegno ordinario di invalidità viene, di norma, dichiarato all'Amministrazione
Finanziaria assieme agli altri redditi, compresi quelli da lavoro dipendente.
Esattamente com'è avvenuto nel caso in esame.
A ben vedere, infatti, è dato pacifico tra le parti che l'assegno ordinario sia stato riconosciuto alla parte ricorrente a decorrere dal dicembre del 2021 ed è stato provato proprio dall' che la parte CP_1 ricorrente con il modello 730/2023 – redditi 2022 abbia dichiarato i redditi prodotti nel 2022 da assegno ordinario di invalidità.
Ora, per quel che riguarda la domanda giudiziale in esame di riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità per l'anno 2022, per poter verificare l'effettivo superamento dei limiti reddituali contestato dall' occorre partire dalla produzione della parte CP_1 ricorrente, da cui emerge chiaramente innanzitutto che è stata presentata nel 2022 la dichiarazione dei redditi prodotti nel 2021, da cui è dato inferire che il reddito complessivo imponibile a fini Irpef per l'anno 2021 è pari ad € 7.876,00.
Risultano dichiarati, inoltre, e, soprattutto, anche i redditi prodotti nel
2022 derivanti dall'assegno ordinario che ammontano ad € 10.284,00 attraverso il modello 730/2023 – redditi 2022 prodotto proprio dall' CP_1
Pertanto, nel caso in esame, avendo il ricorrente dichiarato all'amministrazione finanziaria sia i redditi prodotti nel 2021 che quelli prodotti nel 2022, questi ultimi derivanti dall'assegno ordinario di invalidità riconosciuto dal dicembre dell'anno 2021, deve operare il primo periodo e non anche il secondo periodo del comma 8 dell'art. 35 del D.L. n. 207/2008, convertito con modificazioni dalla L. n.
Pag. 14 di 17 14/2009, non venendo in rilievo una ipotesi di mancata dichiarazione del reddito conseguito da prestazione per la quale vi è l'obbligo di comunicazione al dei pensionati. Per_1
Pertanto, il reddito derivante dall'assegno ordinario deve rilevare nell'anno 2023 come tutti gli altri redditi dichiarati al fisco e non anche nel 2022 in cui è stato prodotto.
Pertanto, dovendo fare concreta applicazione della disciplina contenuta nel primo periodo del comma 8 dell'art. 35 del D.L. n.
207/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2009, occorre verificare se i redditi prodotti nel 2021 e non anche quelli da assegno ordinario prodotti nel 2022 dalla parte ricorrente rientrano nella soglia reddituale per l'acceso al beneficio preteso per l'anno 2022.
Tanto chiarito, il limite reddituale per l'accesso alla pensione di inabilità per l'anno 2022 era fissato in € 17.050,42.
Ebbene, il reddito complessivo imponibile a fini Irpef prodotto nel
2021 e dichiarato al fisco ammonta ad € 7.876,00.
Tanto conforta ampiamente le pretese avanzate dalla parte ricorrente.
Pertanto, la prestazione della pensione di inabilità deve essere riconosciuta anche per l'anno 2022.
Considerato per l'anno 2022 l'importo del rateo mensile di pensione era pari ad € 292,55, secondo quanto rappresentato dall' in sede CP_1 di liquidazione della prestazione in esame, per un importo complessivo annuo di € 3.803,15, e che la parte ricorrente non ha contestato il debito residuo creatosi pari ad € 636,75, occorre affermare la correttezza dell'importo del credito vantato dalla parte ricorrente per i ratei di pensione di inabilità relativi all'anno 2022 al netto del debito residuo incontestato, pari alla complessiva somma di
€ 3.116,40.
Pag. 15 di 17 Pertanto, in accoglimento integrale delle domande avanzate in ricorso occorre affermare il diritto della parte ricorrente alla pensione di inabilità in esame per l'anno 2022 nell'importo complessivo pari ad €
3.116,40.
Deve essere condannato l' al pagamento dell'importo CP_1 complessivo pari ad € 3.116,40 a titolo di pensione di inabilità relativa all'anno 2022, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16, comma 6 L.
412/1991 dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo3.
Tenuto conto dell'esito del giudizio le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra €
1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della presente controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del
LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie il promosso ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla pensione di inabilità in esame per l'anno 2022;
Pag. 16 di 17 - condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 dell'importo complessivo pari ad € 3.116,40 a titolo di pensione di inabilità relativa all'anno 2022, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 884,50
a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, da distrarre.
Bari,03/02/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Così. Cass. n. 9238/2021. 3 Cfr. Cass. 22.05.2008, n. 13213.
Sezione Lavoro
N.R.G. 10267/2023
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 03/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
MARTELLOTTA GIOVANNI
ricorrente contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per l'accertamento del diritto alla pensione di inabilità per l'anno 2022.
CONCLUSIONI: come da note rese all'udienza del 03.02.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di essere stato riconosciuto invalido civile totale con decreto di omologa del 23.03.2023 a decorrere dal 04.11.2021 e che in sede di riliquidazione della prestazione da parte dell' tenuto CP_1 conto del verbale di revisione del 21.10.2022 che lo aveva riconosciuto ugualmente invalido totale, veniva generato un indebito a suo carico ed escluso il diritto alla pensione di inabilità per l'anno
2022 anche dopo aver presentato domanda di ricostituzione reddituale;
lamentando l'illegittimità del calcolo operato dall' CP_1 ritenendo rilevante ai fini della liquidazione della pensione pretesa il solo reddito percepito nel 2022 da assegno ordinario di invalidità pari ad € 10.284,00, avendo cessato attività lavorativa nel 2021 e percepito nel 2022 solo redditi da assegno ordinario d'invalidità, secondo quanto chiarito dall' con il messaggio n. 5178 del CP_1
05.08.2015; vantando il diritto ai ratei di pensione di inabilità per l'anno 2022 nell'importo di € 3.166,40 al netto del debito residuo, agiva in giudizio per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità per l'anno 2022 e per la condanna dell' al pagamento CP_1 della complessiva somma di € 3.166,40 o altra di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, con il favore delle spese di lite da distrarre.
Allegava documentazione. Faceva dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese di lite ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
Costituitasi la parte resistente domandava il rigetto delle CP_1 domande azionate per infondatezza, non trovando applicazione alla fattispecie in esame la ricostruzione della disciplina di riferimento offerta nel messaggio dell' richiamato in ricorso, operante per i CP_1 diversi casi di pensionamento, trattandosi di incidenza sulla prestazione contesa dei redditi prodotti da assegno ordinario per l'anno 2022 ed in ogni caso per superamento dei limiti reddituali di accesso per il 2022 alla prestazione pretesa secondo quanto dichiarato dallo stesso ricorrente anche con la domanda di ricostituzione reddituale del 2023, vinte le spese processuali. Allegava documentazione.
Il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento per le ragioni che di seguito verranno esplicitate.
Pag. 2 di 17 A bene vedere, infatti, occorre prendere le mosse dalle seguenti decisive circostanze:
1) produzione di reddito complessivo imponibile a fini Irpef per l'anno 2021 da parte del ricorrente pari ad € 7.876,00, secondo quanto desumibile dal modello 730/2022 – redditi 2021 prodotto dalla parte ricorrente;
2) produzione di reddito complessivo imponibile a fini Irpef per l'anno 2022 da parte del ricorrente esclusivamente da assegno ordinario di invalidità pari alla complessiva somma di €
10.284,00, secondo quanto rappresentato dalla parte ricorrente in ricorso e sostanzialmente confermato dall' oltre che CP_1 facilmente desumibile dal modello 730/2023 – redditi 2022 prodotto dall' CP_1
Tanto premesso, occorre puntualizzare, innanzitutto, che per il riconoscimento della pensione di inabilità contesa rileva esclusivamente il reddito personale imponibile a fini Irpef al netto degli oneri deducibili per costante orientamento della Suprema
Corte1.
Gli oneri deducibili sono esclusivamente quelli indicati nell'art. 10
T.U.I.R. che si riporta nella versione operante ratione temporis:
< 1 . Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: 1 Cfr. Cass. n. 16599/2020 così massimata: “Per la determinazione del requisito reddituale per le prestazioni assistenziali dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità, di cui agli artt.
12 e 13 l. n. 118 del 1971, ciò che rileva è il reddito imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 t.u.i.r.”.
Pag. 3 di 17 a ) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione;
sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;
b ) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, [per la parte che eccede lire 500 mila]. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo nè dai redditi che concorrono a formarlo;
si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;
c ) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
d ) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art. 433 del codice civile;
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in
Pag. 4 di 17 tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi;
in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
e ) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'art. 1 del decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all'art. 30, comma
2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;
e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis ;
e-ter) i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, per un importo complessivo non superiore a lire
Pag. 5 di 17
2.000.000 per gli anni 2001 e 2002. Per gli anni 2003 e 2004 il suddetto importo è fissato in lire 3 milioni, aumentato a lire
3.500.000 per gli anni 2005 e 2006 e a lire 4.000.000 a decorrere dal 2007. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito;
f ) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g ) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al
2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
h ) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
i ) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
l ) le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'art. 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'art. 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti;
Pag. 6 di 17 l- bis ) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184 ;
l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello
Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche;
l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all' articolo 59, comma
3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del per il merito CP_2 degli studenti universitari e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal , ivi Controparte_3 compresi l' e l'Istituto superiore per Controparte_4 la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.
2. Le spese di cui alla lettera b ) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'art.
433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e ) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo art. 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. [Per gli oneri di cui alla lettera e- bis ) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito].
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3. Gli oneri di cui alle lettere f ), g ) e h ) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'art. 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo art. 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse.
3- bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare.
[L'importo della deduzione spettante non può comunque essere superiore all'ammontare del suddetto reddito di fabbricati.]
Sono pertinenze le cose immobili di cui all'art. 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata.>>.
Pag. 8 di 17 Non solo, il requisito reddituale di cui si discute deve essere accertato con riferimento all'anno di decorrenza della prestazione2.
Ed ancora, occorre richiamare l'art. 35, commi 8 e 9 D.L. n.
207/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2009, che si riporta:
<<8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste
l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni.
9. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva.>>.
La norma richiamata, al comma 8, contiene due distinti periodi: il primo disciplina la liquidazione o la ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito in cui è stato disposto che il reddito di riferimento complessivamente prodotto è quello conseguito nell'anno solare precedente;
il secondo periodo fa riferimento ai redditi conseguiti per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati.
Pag. 9 di 17 Per comprendere la ratio del secondo periodo in esame occorre richiamare l'art. 35, comma 10 bis D.L. n. 207/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2009, che si riporta:
<< Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all' articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.>>.
Sia l'ultima parte del comma 8 dell'art. 35 D.L. n. 207/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2009, che il comma 10 bis dello stesso art. 35 sono stati introdotti contestualmente dal comma
Pag. 10 di 17 6 dell'art. 13 D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n.
122/2010, che si riporta:
< All'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 sono soppresse le parole "il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo"
b) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: "Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni."
c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla
Pag. 11 di 17 sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.>>.
In concreto, nelle sole ipotesi in cui il beneficiario della prestazione non presenti la dichiarazione dei redditi o non comunica integralmente la situazione reddituale all'Amministrazione Finanziaria, il reddito derivante dalla prestazione erogata rileva nell'anno stesso in cui è prodotto.
E questo ha un senso se si considera che l' può avere piena CP_1 conoscenza della produzione di questo reddito derivante dalla prestazione erogata con la comunicazione obbligatoria al Per_1 dei pensionati e non attraverso le dichiarazioni dei redditi.
Si tratta di una situazione peculiare in cui manca la produzione di redditi o questa è al di sotto della soglia minima oppure operano esenzioni specifiche dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.
In questi casi è fatto obbligo al beneficiario di comunicare in ogni caso al Casellario centrale dei pensionati il reddito conseguito dalla prestazione erogatagli.
Tanto premesso, se si ravvisa la differente rilevanza temporale della tipologia del reddito prodotto, se nell'anno precedente o nell'anno in
Pag. 12 di 17 corso, in ragione della effettiva conoscibilità da parte dell' della CP_1 complessiva situazione reddituale del beneficiario, se attraverso le dichiarazioni dei redditi, laddove presentate, necessariamente riferite all'anno d'imposta precedente, o se tramite le comunicazioni obbligatorie al Casellario centrale dei pensionati, risulta ovvia la scelta legislativa di distinguere il momento di incidenza dei redditi prodotti per la liquidazione delle prestazioni collegate al reddito.
La differente rilevanza temporale dei redditi prodotti sulle prestazioni collegate al reddito per come disciplinata dal primo e dal secondo periodo del comma 8 dell'art. 35 del D.L. n. 207/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2009, ben può comprendersi analizzando la diversa fonte di conoscenza da parte dell' dei redditi prodotti CP_1 dal beneficiario delle prestazioni collegate al reddito.
Se la dichiarazione reddituale è stata presentata dal beneficiario la stessa non può che riferirsi all'anno precedente di produzione dei redditi dichiarati.
L' inevitabilmente, desumendo la situazione reddituale dalla CP_1 dichiarazione reddituale dovrà dare rilievo ai redditi prodotti nell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione.
Diversamente nel caso in cui la dichiarazione non sia stata presentata o alcuni redditi siano stati omessi.
In questo caso l' avrà contezza della produzione del reddito CP_1 attraverso la comunicazione obbligatoria al Casellario dei pensionati.
In questa ipotesi avranno rilievo nell'anno in cui sono stati prodotti i soli redditi conseguiti per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati.
Tra le prestazioni collegate al reddito per le quali vi è obbligo di comunicazione al Casellario Centrale rientra proprio la pensione di inabilità in esame ma non l'assegno ordinario, secondo quanto
Pag. 13 di 17 chiaramente affermato anche dall' con il messaggio n. CP_1
3350/2022, evidentemente perché il reddito prodotto con l'assegno ordinario di invalidità viene, di norma, dichiarato all'Amministrazione
Finanziaria assieme agli altri redditi, compresi quelli da lavoro dipendente.
Esattamente com'è avvenuto nel caso in esame.
A ben vedere, infatti, è dato pacifico tra le parti che l'assegno ordinario sia stato riconosciuto alla parte ricorrente a decorrere dal dicembre del 2021 ed è stato provato proprio dall' che la parte CP_1 ricorrente con il modello 730/2023 – redditi 2022 abbia dichiarato i redditi prodotti nel 2022 da assegno ordinario di invalidità.
Ora, per quel che riguarda la domanda giudiziale in esame di riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità per l'anno 2022, per poter verificare l'effettivo superamento dei limiti reddituali contestato dall' occorre partire dalla produzione della parte CP_1 ricorrente, da cui emerge chiaramente innanzitutto che è stata presentata nel 2022 la dichiarazione dei redditi prodotti nel 2021, da cui è dato inferire che il reddito complessivo imponibile a fini Irpef per l'anno 2021 è pari ad € 7.876,00.
Risultano dichiarati, inoltre, e, soprattutto, anche i redditi prodotti nel
2022 derivanti dall'assegno ordinario che ammontano ad € 10.284,00 attraverso il modello 730/2023 – redditi 2022 prodotto proprio dall' CP_1
Pertanto, nel caso in esame, avendo il ricorrente dichiarato all'amministrazione finanziaria sia i redditi prodotti nel 2021 che quelli prodotti nel 2022, questi ultimi derivanti dall'assegno ordinario di invalidità riconosciuto dal dicembre dell'anno 2021, deve operare il primo periodo e non anche il secondo periodo del comma 8 dell'art. 35 del D.L. n. 207/2008, convertito con modificazioni dalla L. n.
Pag. 14 di 17 14/2009, non venendo in rilievo una ipotesi di mancata dichiarazione del reddito conseguito da prestazione per la quale vi è l'obbligo di comunicazione al dei pensionati. Per_1
Pertanto, il reddito derivante dall'assegno ordinario deve rilevare nell'anno 2023 come tutti gli altri redditi dichiarati al fisco e non anche nel 2022 in cui è stato prodotto.
Pertanto, dovendo fare concreta applicazione della disciplina contenuta nel primo periodo del comma 8 dell'art. 35 del D.L. n.
207/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2009, occorre verificare se i redditi prodotti nel 2021 e non anche quelli da assegno ordinario prodotti nel 2022 dalla parte ricorrente rientrano nella soglia reddituale per l'acceso al beneficio preteso per l'anno 2022.
Tanto chiarito, il limite reddituale per l'accesso alla pensione di inabilità per l'anno 2022 era fissato in € 17.050,42.
Ebbene, il reddito complessivo imponibile a fini Irpef prodotto nel
2021 e dichiarato al fisco ammonta ad € 7.876,00.
Tanto conforta ampiamente le pretese avanzate dalla parte ricorrente.
Pertanto, la prestazione della pensione di inabilità deve essere riconosciuta anche per l'anno 2022.
Considerato per l'anno 2022 l'importo del rateo mensile di pensione era pari ad € 292,55, secondo quanto rappresentato dall' in sede CP_1 di liquidazione della prestazione in esame, per un importo complessivo annuo di € 3.803,15, e che la parte ricorrente non ha contestato il debito residuo creatosi pari ad € 636,75, occorre affermare la correttezza dell'importo del credito vantato dalla parte ricorrente per i ratei di pensione di inabilità relativi all'anno 2022 al netto del debito residuo incontestato, pari alla complessiva somma di
€ 3.116,40.
Pag. 15 di 17 Pertanto, in accoglimento integrale delle domande avanzate in ricorso occorre affermare il diritto della parte ricorrente alla pensione di inabilità in esame per l'anno 2022 nell'importo complessivo pari ad €
3.116,40.
Deve essere condannato l' al pagamento dell'importo CP_1 complessivo pari ad € 3.116,40 a titolo di pensione di inabilità relativa all'anno 2022, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16, comma 6 L.
412/1991 dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo3.
Tenuto conto dell'esito del giudizio le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra €
1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della presente controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del
LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie il promosso ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla pensione di inabilità in esame per l'anno 2022;
Pag. 16 di 17 - condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 dell'importo complessivo pari ad € 3.116,40 a titolo di pensione di inabilità relativa all'anno 2022, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 884,50
a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, da distrarre.
Bari,03/02/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Così. Cass. n. 9238/2021. 3 Cfr. Cass. 22.05.2008, n. 13213.