Articolo 6 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238
Articolo 5Articolo 7
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1 marzo 2017
Art. 6. Vitigno autoctono italiano 1. Per «vitigno autoctono italiano» o «vitigno italico» si intende il vitigno appartenente alla specie Vitis vinifera, di cui e' dimostrata l'origine esclusiva in Italia e la cui presenza e' rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale.
2. L'uso della dicitura «vitigno autoctono italiano» e dei suoi sinonimi e' limitato all'etichettatura e alla presentazione di specifici vini a DOCG, DOC e IGT, nell'ambito dei relativi disciplinari di produzione.
3. Con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, sono definite le procedure, le condizioni e le caratteristiche per il riconoscimento dei vitigni di cui al comma 1 del presente articolo e la relativa annotazione nel registro nazionale delle varieta' di viti.
Entrata in vigore il 1 marzo 2017
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