Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/05/2025, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
n. 998/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. TO
DO , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 998/2024, avente ad oggetto:
Somministrazione, riservata in decisione all'udienza del 28.4.2025 (con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.), promossa da:
, (CF: ) rapp. e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv.to Alfonso Mancuso (CF: ), elettivamente C.F._1
domiciliata in Via A. M. De Luca Salerno, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(CF: ) rapp. e difesa dall'avv.to Controparte_1 P.IVA_2
Giuseppe Corvino (CF: ), elettivamente domiciliata presso lo C.F._2
studio del predetto difensore.
PARTE OPPOSTA
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Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CS (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 3660/2023 – RGN. 10979/2023, per la somma di €
12.365,07 oltre accessori emesso dal Tribunale di Napoli Nord, la Controparte_1
chiedeva nei confronti della il pagamento per la mancata Controparte_2
liquidazione di fatture emesse a seguito della fornitura di carburante agricolo.
Opponeva il d.i. emesso la che, in via preliminare, Controparte_2
eccepiva l'incompetenza per territorio del Giudice adito e, quindi, l'inefficacia e infondatezza del decreto ingiuntivo, per cui chiedeva che fosse dichiarato infondato il diritto di credito azionato.
pagina 2 di 6 Si costitutiva la eccependo in via preliminare la competenza Controparte_1
territoriale del Tribunale di Napoli Nord, la correttezza e la regolarità della fornitura e del mancato pagamento, la certezza, liquidità ed esigibilità del credito nonché la richiesta di accertamento del merito della pretesa creditoria.
Co Tanto dedotto dalle parti, in via preliminare va esaminata l'eccezione della opponente sollevata in relazione all'incompetenza per territorio del Tribunale adito,
spiegata nell'atto di opposizione.
La disciplina di cui all'art 38 c.p.c. come modificato dall'art. 4 L. del 21.11.
1990 n.353, dispone che l'incompetenza per territorio, fuori dai casi previsti dal precedente art. 28 cpc., venga eccepita a pena di decadenza nella comparsa di costituzione e risposta (rectius atto di opposizione) e impone di considerare l'eccezione come non proposta se non contiene l'indicazione del giudice competente,
comportando che il convenuto è tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito, con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19, e
20 del c.p.c., indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (Cass. Sez. VI-2, 18 Febbraio 2011, n.
3989; Cass. N. 11337/2013).
Nelle cause relativi ai diritti di obbligazione, al fine di evitare che la causa resti pagina 3 di 6 radicata innanzi al giudice scelto dall'attore, il convenuto ha l'onere di eccepire l'incompetenza sotto tutti i profili ipotizzabili, sin dal primo atto difensivo in maniera articolata ed esaustiva. In mancanza di tale puntuale contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta.
A tale proposito, va ricordato che le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3 cc., sono esclusivamente quelle “liquide”, delle quali cioè il titolo determini il suo ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali;
ai fini della competenza territoriale, i presupposi della liquidità sono accertati dal Giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38 comma 4 cpc. (Cass. S.U. n. 17989/2016), principio da ultimo sostanzialmente ripreso e ribadito con l'ordinanza Cass. sez. VI, 15.12.2022 n. 36835.
Alla luce di quanto appena esposto, la competenza per territorio si radica presso il foro del domicilio del creditore ai sensi del combinato disposto degli art. 1182
comma 3, cc. e 20 cpc., allorquando il creditore agisca in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro il cui esatto ammontare risulti dal titolo invocato o sia attraverso esso determinabile in modo univoco.
Ne consegue che, in assenza di un titolo negoziale, sottoscritto da entrambe le parti ed in cui sia chiaramente indicata la somma dovuta, il creditore di una somma di denaro a titolo di corrispettivo di una fornitura di beni che intende agire in giudizio per il recupero del proprio credito, non potrà rivolgersi al Giudice del luogo di propria residenza ai sensi dell'art. 1182, comma 3, cc, ma dovrà optare per il foro pagina 4 di 6 del debitore oppure per il foro del luogo in cui l'obbligazione è sorta. Ciò in quanto,
come noto, la fattura non costituisce valido titolo negoziale, posto che trattasi di un documento di formazione unilaterale, tante è vero che, per giurisprudenza costante,
da un lato la fattura costituisce valido titolo per ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo, ma dall'altro, in caso di opposizione del debitore ingiunto, è onere del creditore provare l'esistenza del contratto inter partes e di aver regolarmente adempiuto alla propria obbligazione
A tal proposito, nessun documento valido ed efficace risulta depositato sia in sede monitoria che in quella ordinaria, tale da poter ricavare elementi necessari per radicare la competenza innanzi questo Tribunale.
Così individuato il Foro competente, e cioè quello di Benevento, ne consegue il trasferimento della competenza in favore del Giudice del Circondario di quest'ultimo e, quindi, lo spostamento in favore del detto Tribunale della trattazione della presente vicenda, competente per territorio.
L'eccezione di incompetenza per territorio così come formulata, pertanto, va accolta e va, pertanto, dichiarata la competenza per territorio in favore del Tribunale
Co di Benevento, luogo della sede della opponente.
Considerato il thema decidendum e l'incertezza circa l'individuazione del suo
Giudice naturale, sussistono i motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata dalla CP_2 CP_2 pagina 5 di 6 agricola nei confronti della ditta reccia Oreste, così provvede:
- Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli
Nord a decidere la vicenda in favore del Tribunale di Benevento e, per l'effetto,
- Revoca il d.i. n. n. 3660/2023 – RGN. 10979/2023;
- Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
Aversa, 13/5/2025.
Il Giudice
dott. TO DO
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