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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 427/2024 RGA avverso la sentenza n. 397/2024 R.S. del Tribunale di Bologna – Sezione Lavoro, emessa in data 08.04.2024 e pubblicata il 22.04.2024, nella causa n. 2111/2023 R.G., non notificata;
avente ad oggetto: licenziamento individuale del dirigente;
promossa da: (C.F. ), con sede in Sala Parte_1 P.IVA_1
Bolognese (BO) - via Turati 19/b, in persona dell'Amministratore delegato e legale rappresentante, rappresentata e difesa anche disgiuntamente Parte_2 dal Prof. Avv. Stefano Zunarelli, dall'Avv. Andrea Giardini e dall'Avv. Marcello Giordani, con domicilio eletto presso lo studio del Prof. Avv. Stefano Zunarelli – Studio legale Zunarelli Associati in Bologna – via Santo Stefano 43; appellante;
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Giulio Cesare Bonazzi, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo Avvocato sito in Reggio nell'Emilia – Largo Marco Gerra;
pag. 1 di 19 appellato;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda giudiziaria oggetto di scrutinio in questa sede è adeguatamente sintetizzata nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che:
<<(…) Con ricorso depositato in data 03-11-2022, conveniva in CP_1 giudizio , dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione Parte_1 monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro. Affermava di essere stato assunto dalla società convenuta in data 09-09-2019, con qualifica di Dirigente secondo il C.C.N.L. Dirigenti Aziende Trasporto e Spedizione Merci. Precisava che al momento dell'assunzione, le parti avevano sottoscritto anche unpatto di non concorrenza. Precisava che il rapporto di lavoro si era svolto proficuamente e con reciproca soddisfazione, fino al marzo 2022, tanto che in data 07-09-2021, l'Amministratore Delegato della Società convenuta signor aveva comunicato Parte_2 al ricorrente, il raggiungimento degli obbiettivi assegnati e la corresponsione del conseguente bonus, per 14.683,00 Euro, ed in data 12-11-2021, era stato riconosciuto al medesimo ricorrente, un superminimo assorbibile di Euro 8.000,00 lordi annui, a decorrere dal 01-01-2022. Precisava ancora sul punto che in data 06-12-2021, la società convenuta aveva riconosciuto al ricorrente, a fronte dei risultati ottenuti in relazione all'anno fiscale 2020-2021, un premio di risultato di Euro 8.000,00. Proseguiva affermando che in tale contesto, improvvisamente, in data 14-03-2022, la società convenuta gli aveva contestato disciplinarmente quanto segue: 1) “In primo luogo, Lei non è stato in grado di soddisfare le aspettative aziendali ed anzi, i problemi esistenti nell'ambito dell'area di Sua competenza si sono progressivamente aggravati a partire dalla metà dello scorso anno. Non è infatti riuscito a stabilizzare il Network, anzi, la situazione è progressivamente peggiorata a causa della Sua incapacità di trovare soluzioni definitive alle diverse pag. 2 di 19 criticità, nonostante siano aumentati in maniera significativa i costi che ha sostenuto e continua a sostenere per garantire la continuità del Parte_1 servizio su tutto il territorio nazionale”.
2) “Si è inoltre assistito ad una sempre maggiore perdita di disciplina da parte dei Concessionari, sia per quanto riguarda il rispetto delle regole del Manuale Operativo (orari di arrivo all'HUB di Bologna, svuotamento baie, tempi di consegna, ...) con conseguente peggioramento del livello di servizio, che per quanto riguarda il rispetto dei termini di pagamento, di restituzione dei contrassegni e dei bancali Epal, con conseguente aumento dell'esposizione finanziaria dell'azienda”.
3) “Oltre a quanto sopra, la sua prestazione è risultata assolutamente carente nella gestione contrattuale con i Concessionari tanto che a gennaio 2022 vi erano ben 11 Concessioni prive di un regolare contratto, che solo l'Amministratore Delegato ha saputo risolvere, sebbene nel 2021, dopo aver sanato la situazione pregressa, l'Azienda fosse stata molto chiara nel ribadire la necessità di assicurare la regolarità contrattuale dei Concessionari, patrimonio indispensabile della Società”.
4) “A ciò si aggiunga anche la mancata formalizzazione e regolarizzazione di alcuni accordi presi con Concessionari, situazione che ha spesso creato dei disallineamenti e/o mancati accertamenti di costi a supporto del rispetto Pt_3
a quanto riportato nelle fatture emesse dai Concessionari” 5) “Infine, a partire dallo scorso novembre, il CFO del Parte_4 [...]
Le aveva espressamente richiesto di attuare un piano d'azione per Pt_5 risolvere le difficoltà conseguenti all'insolvenza del Concessionario Logistika di Genova, che Lei non è stato in grado di gestire efficacemente. I verbali dell'Italy Review, infatti, riportano e dimostrano che non sono state rispettate, da parte Sua, le richieste a lei avanzate da parte del Board del Gruppo: ad esempio, nel corso della riunione del 16/12/2021, , CEO di , Le aveva Persona_1 Controparte_2 chiesto di comunicare a tutti i Concessionari che il costo per pallet nella zona di Genova sarebbe dovuto aumentare a causa delle problematiche connesse a Logistika, azione da completare entro gennaio 2022. Nel verbale del 28/1/2022, tuttavia, non essendo ancora stati avvisati i concessionari del suddetto aumento di prezzo, Le è stata espressamente rinnovata tale richiesta, facendone presente pag. 3 di 19 l'urgenza ma, ciò nonostante, lei non ha ottemperato a tale richiesta”. Allegava di avere eccepito ab initio la genericità e vaghezza della contestazione disciplinare in ogni sua parte, ma di avere reso comunque le spiegazioni inerenti le asserite mancanze rilevate, ma nonostante ciò, la società convenuta gli aveva intimato licenziamento disciplinare in data 01-04-2022, riconoscendogli comunque l'indennità di preavviso. Eccepiva l'illegittimità e l'ingiustificatezza radicale del licenziamento intimato, attesa l'assoluta genericità e vaghezza delle contestazioni disciplinari, come specificatamente allegato in relazione a ciascuna delle stesse, evidenziando come gli aumenti retributivi ed i premi concessi allo stesso ricorrente, fossero indicativi della pretestuosità ed infondatezza delle contestazioni e chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertato e dichiarato quanto sopra, condannasse la società convenuta a corrispondere al ricorrente l'Indennità Supplementare prevista dal C.C.N.L. Dirigenti Aziende Trasporto e Spedizione Merci richiamato nel contratto di lavoro, nella misura di 8 mensilità, pari al massimo previsto dalla norma contrattuale, per complessivi 98.814,72 Euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla mora al saldo. Affermava poi di avere diritto al premio per l'anno 2021/2022, non Parte_6 corrisposto dalla società convenuta, stante l'assenza di qualunque inadempimento in capo al ricorrente ed il raggiungimento degli obbiettivi assegnati, in misura quantomeno pari a quanto riconosciuto per l'anno precedente e sopra indicato e chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertato e dichiarato quanto sopra, condannasse la società convenuta a corrispondere al ricorrente il suddetto premio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla mora al saldo. Eccepiva infine che il patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti nel momento di costituzione del rapporto di lavoro, fosse in realtà simulato, stante la natura meramente compensativa e retributiva dello stesso, con la conseguenza che, poiché comunque il ricorrente non aveva effettivamente lavorato durante la vigenza del patto, l'indennizzo concordato doveva essere corrisposto aggiuntivamente e chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertato e dichiarato quanto sopra, condannasse la società convenuta a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di 55.440,00 Euro a tale titolo, pag. 4 di 19 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici istat. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva nel giudizio , affermando l'infondatezza delle Parte_1 domande di parte ricorrente, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. In particolare deduceva che il licenziamento doveva considerarsi in ogni caso, coperto da giustificatezza, posto che le contestazioni mosse al ricorrente, non erano generiche e d erano altresì fondate, per i motivi esposti. Deduceva ancora che il Success Fee per l'anno 2021/2022 non era dovuto, in quanto non erano stati assegnati obbiettivi, e comunque il ricorrente non li aveva raggiunti. Circa il patto di non concorrenza ne rilevava la natura genuina e ne contestava l'asserita natura meramente retributiva. Chiedeva pertanto la reiezione delle domande di parte attrice, con vittoria di spese di giudizio. Il processo si svolgeva alle udienze del 24-04-2003, 07-06-2023, 25-09-2023 e 08- 04-2024. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti. (…) >>. All'esito dell'udienza di discussione tenutasi in data 08/04/2024, il Tribunale di Bologna ha definito la vertenza con la sentenza n. 397/2024 R.S., così statuendo:
“(…) dichiara che il licenziamento intimato da ad Parte_1 Pt_7
, non era assistito da giustificatezza.
[...]
Condanna a corrispondere ad l'Indennità Controparte_3 CP_1
Supplementare in misura pari ad 8 mensilità della retribuzione mensile, pari a complessivi Euro 98.814,72 lordi, e la somma di Euro 8.000,00 lordi a titolo di Success Fee, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dal giorno della comunicazione di licenziamento al saldo. Respinge ogni altra domanda tra le parti. Compensa parzialmente le spese del giudizio nella misura del 25%, e per l'effetto condanna a corrispondere ad il restante 75% Parte_1 CP_1 delle spese processuali, liquidato in Euro 8.750,00 per compensi professionali ed Euro 195,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa. Riserva nel termine di gg. 60, il deposito della motivazione. (…)”. Con la predetta sentenza, il Giudice di prime cure ha innanzitutto dichiarato il pag. 5 di 19 licenziamento del dirigente, allora ricorrente, ingiustificato per l'assoluta genericità della descrizione degli addebiti nella lettera di contestazione: vizio di forma che, secondo il Tribunale felsineo, sarebbe a tal punto grave da rendere inesistente la contestazione e da tradursi in “elemento spia della pretestuosità” della risoluzione del rapporto. La pretestuosità degli addebiti sarebbe – ad avviso del Tribunale –confermata dalla circostanza che, tre mesi prima della contestazione disciplinare, la società allora resistente aveva riconosciuto al dirigente, da un lato, un premio a titolo di “success fee”, dall'altro, un “significativo” aumento della retribuzione con riconoscimento di un superminimo: tali fatti, secondo il Giudicante, sarebbero “palesemente incompatibili” con le contestazioni disciplinari (pag. 6 sentenza). Alla luce di tali rilievi, il Tribunale di Bologna ha condannato l'odierna società appellante a riconoscere al dirigente l'indennità supplementare nella sua misura massima pari a otto mensilità: ciò in considerazione “dell'anzianità di servizio e delle modalità di licenziamento, che – secondo il Giudice di primo grado – sarebbero “ai confini dell'ingiuriosità e della pretestuosità” (così pag. 7 della sentenza). Per quanto concerne il diritto al bonus per l'anno 2021/2022. secondo il Tribunale di Bologna, la circostanza che a novembre 2021, al dirigente, allora ricorrente, fosse stato riconosciuto tanto un bonus quanto un superminimo dimostrerebbe che
“al 31 dicembre 2021” la valutazione della sua prestazione non poteva che essere favorevole da parte della società datrice di lavoro. Alla luce di tali fatti e del “comportamento aziendale omissivo, circa l'indicazione degli obbiettivi ed il suo raggiungimento o meno, comportamento tenuto dalla società convenuta sul punto”, ad avviso del Giudice a quo, andava valutata anche la questione della spettanza dell'ulteriore premio “success fee” per il 2021/2022 richiesto dal Dirigente in giudizio: il Tribunale riteneva ragionevole riconoscerlo nella medesima misura dell'anno precedente, ossia in 8.000,00 euro lordi. Da ultimo, per quanto riguarda la domanda dell'allora ricorrente inerente l'asserita nullità e/o insussistenza del patto di non concorrenza, e la natura meramente compensativa e retributiva delle somme ivi previste, osservava il Tribunale “(…) allo stato, non vi sono elementi precisi per sostenere tale natura simulata del patto, poiché lo stesso appare formalmente e sostanzialmente legittimo in tutti i suoi pag. 6 di 19 elementi costituitivi, ed è stato infatti osservato dal ricorrente”. Con ricorso depositato telematicamente in data 11/07/2024, la Parte_1 ha proposto appello avverso la predetta pronuncia, chiedendo che questa Corte voglia: “ (…) - riformare la sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, resa nel procedimento R.G. 2111/2022, pubblicata in data 22 aprile 2024, e, in accoglimento del proposto appello,
- QUANTO AL CAPO DI SENTENZA RELATIVO AL LICENZIAMENTO,
- in via principale, previo eventuale svolgimento dell'istruttoria testimoniale sulle circostanze dedotte alle pagine da 24 a 30 della memoria di costituzione in primo grado qui da intendersi integralmente trascritte, con i testi indicati alle pagine 30 e 31 del già menzionato atto, accertare e dichiarare la giustificatezza del licenziamento per cui è causa, per i motivi esposti nell'appello, con ogni declaratoria del caso, e conseguentemente, respingere la domanda avversaria;
- in via subordinata, ridurre la misura dell'indennità supplementare a 4 mensilità;
- QUANTO AL CAPO DI SENTENZA RELATIVO AL PREMIO,
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto a tale titolo al dirigente e, in ri-forma della sentenza, respingere la domanda avversaria. Con vittoria di spese, diritti e onorari”. Nello spiegato atto di gravame, la società appellante, dopo aver riassunto lo svolgimento del processo e dopo aver svolto una lunga dissertazione in merito alla
“STRUTTURA ORGANIZZATIVA E IL MODELLO DI SERVIZIO DI TRASPORTO ESPRESSO CHE CARATTERIZZA e per quanto Parte_1 concerne “L'ASSUNZIONE DI QUALE RESPONSABILE DEL CP_1
NETWORK DEI CONCESSIONARI. LA RESPONSABILITÀ DEI DIRIGENTI. PROVA DOCUMENTALE FORNITA IN PRIMO GRADO”1, da un lato, ha illustrato le singole contestazioni disciplinari mosse all'allora ricorrente e, dall'altro lato, ha formulato due distinti motivi di impugnazione. Il primo motivo di impugnazione risulta così rubricato/sintetizzato dalla stessa parte appellante- senza che sia necessario aggiungere altro sul punto: “I. QUANTO AL CAPO DI DECISIONE RELATIVO ALL'ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO, SI CENSURA LA VIOLAZIONE DELL'ART. 7 L. N. 300 DEL 1 funzionale, negli intendimenti di , ad una migliore comprensione della lettera di Parte_1 contestazione disciplinare inviata al sig. . CP_1 pag. 7 di 19 1970, COME INTERPRETATO DALLA CONSOLIDATA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ. L'errore commesso dal Tribuna-le è quello di partire dal presupposto che, per essere sufficiente-mente specifiche, le allegazioni di addebito debbano potere essere comprese da qualsiasi terzo. Non è questa però la nozione di specificità fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità la quale afferma costantemente che la regola della specificità dell'addebito ha il proprio fondamento nell'esigenza di mettere il lavoratore (e, quindi, quel lavoratore, con quella conoscenza degli antefatti) nella condizione di difendersi. Se misurata alla luce di tale criterio, la lettera di contestazione alla base della presente controversia è sicuramente idonea a superare le censure formali di insufficiente specificità. Ciascuno degli addebiti è poi idoneo a dimostrare la giustificatezza del licenziamento del sig. , laddove si consideri che qualsiasi giustificazione CP_1 seria e non arbitraria è, per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, idonea a legittimare il recesso del dirigente, per il più elevato grado di fiducia che connota il rapporto. In via subordinata, si chiede la riduzione della misura dell'indennità supplementare nel minimo di quattro mensilità”. Il secondo motivo di impugnazione, invece, risulta così rubricato/sintetizzato dalla stessa parte appellante: “II. QUANTO AL CAPO DI DECISIONE RELATIVO ALLA SPETTANZA DEL PREMIO, SI CENSURA L'ERRORE DI FATTO COMMESSO DAL TRIBUNALE NELLA LETTURA DEGLI ATTI CONTRATTUALI: il Tribu-nale ha ritenuto che il premio fosse volto a remunerare la presta-zione svolta da gennaio a dicembre 2021, mentre risulta dagli atti che l'anno fiscale in al tempo era fissato da luglio a giugno. Il premio, Parte_1 pertanto, non spetta in primo luogo perché il di-rigente neppure era dipendente di nel momento in cui i presupposti per il riconoscimento del premio Parte_1 sarebbero stati inte-grati (30 giugno 2022); in secondo luogo, perchè alla luce delle cir-costanze in fatto sopra documentata è totalmente mancata la prova della proficuità della prestazione del dirigente”. Anche sul punto qualsivoglia commento appare ultroneo. Il sig. , ritualmente costituitosi in giudizio, in via preliminare, ha CP_1 eccepito l'inammissibilità delle “nuove” allegazioni difensive articolate dalla società appellante e, nel merito, ha diffusamente contestato la fondatezza dell'avverso gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in pag. 8 di 19 prime cure, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) respingere l'appello proposto da avverso la sentenza n. 397/2024 del Tribunale Parte_1 di Bologna – Sezione Lavoro nella causa n. 2111/2023 R.G. del 08.04.2024 pubblicata il 22.04.2024, Giudice Dott. Maurizio Marchesini;
IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA ammettersi le prove per testi già dedotte nel ricorso introduttivo di primo grado;
condannare l'appellante alle ulteriori spese del grado. (…)”. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta della documentazione già prodotta dalle parti in prime cure. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, in via preliminare, va rilevato che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato nella parte in cui ha disatteso la domanda dell'allora ricorrente inerente l'asserita nullità e/o insussistenza del patto di non concorrenza, e la natura meramente compensativa e retributiva delle somme ivi previste, trattandosi di automa statuizione che non è stata oggetto di gravame. Quanto alla residua materia oggetto del contendere, rileva la Corte che l'appello proposto non risulta meritevole di accoglimento per le ragioni Parte_1 appresso indicate. Per quanto attiene al primo motivo di gravame (concernente il licenziamento disciplinare comminato all'odierno appellato), si rammenta che uno dei principi cardine dell'iter disciplinare è quello della specificità della contestazione di addebito. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità risulta essere granitica. Infatti, la previa contestazione di addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve, conseguentemente, rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o, comunque, comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2140 e 2105 c.c. (cfr., proprio per il caso di un Dirigente, Cass. Sez. Lav. 10.12.2021 n. 39397; conforme: Cass. Sez. Lav. 18.04.2018 n. 9590). La specificità della contestazione disciplinare, sempre in un'ottica di tutela del diritto di difesa del lavoratore, è anche un presidio alla sua immodificabilità. Una contestazione disciplinare generica, infatti, si presta ad essere riempita di pag. 9 di 19 contenuti, ad essere illegittimamente integrata e/o modificata all'atto della irrogazione della sanzione disciplinare. In via indiretta, poi, la specificità della contestazione disciplinare assolve anche alla funzione di rendere possibile un controllo giurisdizionale ex post circa la legittimità formale e sostanziale del procedimento sanzionatorio. Da ciò la necessità che la contestazione disciplinare sia intellegibile non solo per il suo diretto destinatario ma anche da parte del Giudice che operi un sindacato in merito alla stessa. Anche sulle conseguenze della genericità della contestazione non pare possano sollevarsi eccessivi dubbi. La genericità della contestazione equivale alla inesistenza della stessa (vedasi, sul punto Cass. Sez. Lav. 24.02.2020 n. 4879). Di tali principi generali risulta aver fatto puntuale applicazione il Tribunale di Bologna nella gravata sentenza, a fronte di un meditato ed analitico esame delle contestazioni disciplinari mosse nei confronti dell'allora ricorrente, prodromiche al suo licenziamento. Ed invero, nella gravata sentenza si ha modo di leggere sul punto che: << (…) Per quanto riguarda la contestazione disciplinare del 14-03-2022, presupposto del licenziamento intimato successivamente in data 01-04-2022, osserva il Tribunale che le suddette contestazioni disciplinari sono palesemente ed assolutamente generiche, vaghe e indistinte, senza una precisa identificazione specifica delle condotte contestate e senza alcuna collocazione precisa spazio temporale, tali da rendere impossibile ogni specifica difesa al soggetto destinatario. Nello specifico, con riferimento alla prima contestazione che afferma :
“In primo luogo, Lei non è stato in grado di soddisfare le aspettative aziendali ed anzi, i problemi esistenti nell'ambito dell'area di Sua competenza si sono progressivamente aggravati a partire dalla metà dello scorso anno. Non è infatti riuscito a stabilizzare il anzi, la situazione è progressivamente Pt_3 peggiorata a causa della Sua incapacità di trovare soluzioni definitive alle diverse criticità, nonostante siano aumentati in maniera significativa i costi che ha sostenuto e continua a sostenere per garantire la continuità del Parte_1 servizio su tutto il territorio nazionale.”, osserva il Tribunale che non vi è nessuna indicazione né si riesce a comprendere quali fossero le asserite “aspettative pag. 10 di 19 aziendali nei confronti del ricorrente”, quali fossero “i problemi nell'area di competenza che si sarebbero progressivamente “aggravati”, quali le soluzioni definitive delle diverse criticità, che il ricorrente avrebbe dovuto e potuto porre in essere, con conseguente assoluta vaghezza della contestazione, vaghezza e genericità palesemente sintomo di pretestuosità. Sempre nello specifico, con riferimento alla seconda contestazione che afferma:
“Si è inoltre assistito ad una sempre maggiore perdita di disciplina da parte dei Concessionari, sia per quanto riguarda il rispetto delle regole del Manuale Operativo (orari di arrivo all'HUB di Bologna, svuotamento baie, tempi di consegna, ...) con conseguente peggioramento del livello di servizio, che per quanto riguarda il rispetto dei termini di pagamento, di restituzione dei contrassegni e dei bancali Epal, con conseguente aumento dell'esposizione finanziaria dell'azienda”, osserva il Tribunale che non vi è nessuna indicazione né si riesce a comprendere in che cosa consistesse “la maggior perdita di disciplina da parte dei concessionari”, quali fossero tali concessionari, cosa e quali fossero le c.d. “regole del Manuale Operativo che sarebbero state violate dai Parte Concessionari”, in che cosa si sarebbero specificati gli “orari di arrivo all di Bologna e lo svuotamento baie ed tempi di consegna”, né vi è alcuna specificazione circa il c,d, “mancato rispetto dei termini di pagamento e di restituzione dei contrassegni e dei bancali”, né alcuna indicazione neppure generica su quando, quanto, dove, né sulla specifica del c.d “aumento dell'esposizione finanziaria dell'Azienda”, anche in tal caso, quando, quanto con chi. Sempre nello specifico, con riferimento alla terza contestazione che afferma:
“Oltre a quanto sopra, la sua prestazione è risultata assolutamente carente nella gestione contrattuale con i Concessionari tanto che a gennaio 2022 vi erano ben 11 Concessioni prive di un regolare contratto, che solo l'Amministratore Delegato ha saputo risolvere, sebbene nel 2021, dopo aver sanato la situazione pregressa, l'Azienda fosse stata molto chiara nel ribadire la necessità di assicurare la regolarità contrattuale dei Concessionari, patrimonio indispensabile della Società”. Anche in tale contestazione non vi è alcuna indicazione dei nominativi dei Concessionari privi di contratto, non si comprende quale fosse la c.d. “situazione pag. 11 di 19 pregressa che l'Amministratore delegato avrebbe saputo risolvere”, né quale fosse tale modo di risoluzione. Sempre nello specifico, con riferimento alla quarta contestazione che afferma:
“A ciò si aggiunga anche la mancata formalizzazione e regolarizzazione di alcuni accordi presi con Concessionari, situazione che ha spesso creato dei disallineamenti e/o mancati accertamenti di costi a supporto del rispetto Pt_3
a quanto riportato nelle fatture emesse dai Concessionari”. Non vi è alcuna indicazione circa tali asseriti Accordi, né sui soggetti con cui sarebbero stati presi, né sul contenuto, e manca qualsiasi minima specificazione circa i c.d. “disallineamenti e/o i mancati accertamenti di costi a supporto del network”. Un insieme di parole generiche, prive di alcuna specificazione, che non consentono di capire neppure di che cosa si sta parlando. Sempre nello specifico, con riferimento alla quinta contestazione che afferma:
“Infine, a partire dallo scorso novembre, il CFO del Parte_4 [...]
Le aveva espressamente richiesto di attuare un piano d'azione per Pt_5 risolvere le difficoltà conseguenti all'insolvenza del Concessionario Logistika di Genova, che Lei non è stato in grado di gestire efficacemente. I verbali dell'Italy Review, infatti, riportano e dimostrano che non sono state rispettate, da parte Sua, le richieste a lei avanzate da parte del Board del Gruppo: ad esempio, nel corso della riunione del 16/12/2021, , CEO di , Le aveva Persona_1 Controparte_2 chiesto di comunicare a tutti i Concessionari che il costo per pallet nella zona di Genova sarebbe dovuto aumentare a causa delle problematiche connesse a Logistika, azione da completare entro gennaio 2022. Nel verbale del 28/1/2022, tuttavia, non essendo ancora stati avvisati i concessionari del suddetto aumento di prezzo, Le è stata espressamente rinnovata tale richiesta, facendone presente l'urgenza ma, ciò nonostante, lei non ha ottemperato a tale richiesta”, non vi è alcuna indicazione circa il citato “piano d'azione”, nessuna specificazione sulle asserite difficoltà della Società. Sul punto osserva poi il Tribunale che per costante insegnamento della Suprema Corte di cassazione, la contestazione di addebito deve essere specifica e dettagliata, per consentire la Difesa dell'incolpato, ed il carattere della specificità è integrato solo quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per pag. 12 di 19 individuare, nella loro materialità, i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o, comunque, comportamenti in violazione dei doveri di diligenza, buona fede e correttezza. La genericità della contestazione si risolve nella inesistenza della stessa ed è elemento spia della pretestuosità. Difetta in buona sostanza, nel caso in esame, qualunque elemento fattuale che possa sostenere non solo la sussistenza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ma anche solo la sussistenza della giustificatezza del recesso datoriale, con riferimento alla categoria dei Dirigenti, in relazione ai quali assume particolare rilevanza il rapporto fiduciario che deve legare il Dirigente al datore di lavoro. Nel caso in esame, la sostanziale inesistenza delle condotte oggetto di contestazione disciplinare, evidenzia la mancanza radicale di qualunque giustificatezza del licenziamento intimato. Tale conclusione trova altresì conferma nella circostanza che tra il settembre ed il dicembre 2021, tre mesi prima della contestazione disciplinare, la società convenuta aveva riconosciuto con il c.d. l'operato positivo del Parte_6 ricorrente, e gli aveva anche attribuito un consistente superminimo annuale, per la sua resa lavorativa, e tali circostanze sono palesemente incompatibili con le contestazioni disciplinari, che attengo anche a periodi anteriori. Al ricorrente dovrà, pertanto, essere riconosciuta l'indennità supplementare, così come prevista e quantificata nel CCNL per i Dirigenti di Aziende di Trasporto e Spedizioni merci, espressamente richiamato nel contratto tra le parti, che all'art. 17 prevede, nel caso che il licenziamento sia ritenuto privo di giustificatezza, per il Dirigente che abbia fino a 4 anni di anzianità, una indennità supplementare da 4 a 8 mensilità. (…) >>. Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e suffragate dalle risultanze istruttorie in atti, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni della società appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). La solidità e la coerenza del ragionamento logico-giuridico condotto dal Giudice a quo, peraltro, non sono scalfite dalle censure articolate in questa sede dalla pag. 13 di 19 società appellante. Al riguardo, si osserva, innanzitutto, che sia la lunga descrizione, svolta nell'atto di gravame, della struttura organizzativa della società appellante, sia la narrazione dei compiti che il sig. avrebbe dovuto svolgere (a parere di parte CP_1 appellante) - finalizzate a contestualizzare le sopra riportate contestazioni disciplinari - sono innanzitutto inammissibili, sostanziandosi in allegazioni svolte per la prima volta in questa sede, in palese violazione del divieto di nova in appello di cui all'art. 437 c.p.c. Sotto altro e concorrente profilo, poi, si osserva che, comunque, la descrizione della struttura organizzativa della società appellante sia del tutto irrilevante ai fini della decisione. Qui si discute della legittimità o meno del licenziamento di un Dirigente, non dell'organizzazione di Parte_1
Quanto, poi, alla lunga lista di compiti attribuiti al sig. , al di là della Persona_2 loro tardiva allegazione, si osserva che, a dire di parte appellante, gli stessi
“emergerebbero chiaramente dalla documentazione prodotta (es.: doc. n. 09; doc. n. 10; doc. n. 08; doc. n. 27 e n. 28; doc. n. 16 e n. 20; ancora doc. n. 09; n. 10; n. 20; n. 27; n. 28)” dall'allora società resistente. Orbene, ad avviso di questa Corte, dai documenti sopraindicati in realtà non è possibile desumere ciò che invece ha “voluto” e preteso di desumere la difesa di parte appellante, nulla di tutto ciò, infatti, emerge dal contratto di assunzione del sig. (doc. n. 01 – fascicolo di I° grado). CP_1
In tale contratto, infatti, ci si limita a riferire che la società, odierna appellante, assume (“n. 3 – Qualifica e Mansione”) e che “il lavoratore sarà CP_1 inquadrato con qualifica di Dirigente e mansione di Direttore Network Parte_1
”.
[...]
Ciò posto, va, poi, osservato che l'imperscrutabilità e la palese vaghezza delle contestazioni disciplinari mosse nei confronti dell'odierno appellato non appaiono nemmeno superate dal tenore delle giustificazioni rese dal lavoratore. In altri termini, non appare condivisibile la tesi della società appellante, secondo cui le contestazioni disciplinari de quibus avrebbero “raggiunto il loro scopo” in quanto il lavoratore si sarebbe difeso compiutamente in relazione a ciascuno degli addebiti. Ed invero, da una piana lettura delle suddette giustificazioni (cfr. doc. 12 fasc. di pag. 14 di 19 primo grado di parte appellata), si evince che il sig. si è limitato a CP_1 predicare ed eccepire la genericità e la vaghezza delle contestazioni mosse nei suoi confronti, limitandosi, per il resto, ad evidenziare, in maniera altrettanto generica, solo alcuni elementi incompatibili con un “giudizio negativo” del suo operato. A ciò aggiungasi, poi, che le contestazioni disciplinari in parola non sono assolutamente idonee, per come formulate, a consentire un controllo di merito da parte dell'Autorità giudiziaria circa la loro fondatezza e legittimità, frustrando, anche sotto questo profilo, la funzione della specificità della contestazione disciplinare. Per il resto, le censure della società appellante si concretizzano in una “sterile” riproposizione in questa sede delle prospettazioni già svolte in prime cure e che risultano scrutinate in maniera approfondita nella sentenza gravata, senza che sia necessario aggiungere altro al riguardo. La sola contestazione disciplinare che, a tutto voler concedere, potrebbe sfuggire alla censura di genericità è la n. “5)” (“Infine, a partire dallo scorso novembre, il CFO del Le aveva espressamente richiesto Parte_4 Parte_5 di attuare un piano d'azione per risolvere le difficoltà conseguenti all'insolvenza del Concessionario Logistika di Genova, che Lei non è stato in grado di gestire efficacemente. I verbali dell'Italy Review, infatti, riportano e dimostrano che non sono state rispettate, da parte Sua, le richieste a lei avanzate da parte del Board del Gruppo: ad esempio, nel corso della riunione del 16/12/2021, , Persona_1
CEO di , Le aveva chiesto di comunicare a tutti i Concessionari Controparte_2 che il costo per pallet nella zona di Genova sarebbe dovuto aumentare a causa delle problematiche connesse a Logistika, azione da completare entro gennaio 2022. Nel verbale del 28/1/2022, tuttavia, non essendo ancora stati avvisati i concessionari del suddetto aumento di prezzo, Le è stata espressamente rinnovata tale richiesta, facendone presente l'urgenza ma, ciò nonostante, lei non ha ottemperato a tale richiesta”). Tuttavia, il tenore palesemente generico delle altre contestazioni disciplinari e, quindi, la loro pretestuosità non può che far presumere l'infondatezza anche di quest'ultimo addebito. Sul punto, peraltro, l'odierno appellato ha esaustivamente e convincentemente replicato alle “accuse” mosse nei suoi confronti. pag. 15 di 19 In particolare, per quanto riguarda la prima parte dell'addebito, non è dato sapere come il sig. avrebbe potuto risolvere i problemi finanziari di un CP_1
Concessionario parte del Netwoork. Fra l'altro, l'ingresso di Logistika nel Network – avvenuto nel febbraio 2021 – fu voluto/imposto dall'A.D., nonostante le rimostranze del sig. , che lo CP_1 sconsigliava vivamente, come puntualmente dedotto dall'allora ricorrente, senza ricevere sul punto tempestive e specifiche contestazioni. Per quanto riguarda, poi, la riferita richiesta da parte del Board del Gruppo, al sig.
“di comunicare a tutti i Concessionari che il costo per pallet nella zona di CP_1
Genova, avrebbe dovuto aumentare a causa delle problematiche legate a Logistika”, a dimostrare l'infondatezza e la pretestuosità della contestazione, sta il fatto che non risulta documentata una specifica domanda in tal senso nei confronti dell'odierno appellato. Per di più, quanto asseritamente richiesto al sig. non rientrava certamente CP_1 nei suoi poteri. Qualsivoglia comunicazione ai Concessionari, infatti, rientrava nella competenza dell'A.D. Alla luce delle suesposte considerazioni, dunque, non vi è dubbio che la sentenza gravata meriti conferma nella parte in cui ha accertato e dichiarato l'illegittimità del licenziamento comminato al sig. da . CP_1 Parte_1
La sentenza gravata, inoltre, ad avviso di questa Corte, merita conferma anche nella parte in cui ha quantificato l'indennità supplementare spettante all'odierno appellato nel massimo previsto dal CCNL di riferimento. Al riguardo, il Tribunale felsineo nella gravata sentenza ha osservato: “(…) Nel caso in esame il ricorrente è stato assunto in data 09-09-2019, ed alla data del licenziamento aveva meno di 4 anni di anzianità, con consegue misura della indennità supplementare, nell'ambito di una forbice tra 4 ed 8 mensilità. Peraltro, in considerazione in considerazione dell'anzianità di servizio e delle modalità di licenziamento, che sono ai confini dell'ingiuriosità e della pretestuosità, appare equo riconoscere la misura di 8 mensilità . L'art. 18 bis del C.C.N.L indicato, prevede che l'indennità supplementare debba
“essere computata sull'ultima retribuzione lorda, ivi compresa la retribuzione in natura fiscalmente imponibile, sull'eventuale quota variabile, come media negli ultimi 3 anni o del minor tempo di servizio prestato, e sui corrispondenti ratei delle pag. 16 di 19 mensilità supplementari e gli effetti sul trattamento di fine rapporto, con l'esclusione delle ferie e dei permessi per ex festività. L'indennità supplementare mensile lorda ammonta quindi a 12.351,84 Euro, per un totale di 98.814,72 Euro Lordi. (…)”. Anche sul punto le considerazioni svolte dal Giudice a quo appaiono esaustive e convincenti, oltre che logicamente coerenti con il ragionamento che ha condotto alla declaratoria di illegittimità del licenziamento per cui è causa, condiviso da questa Corte. Del resto, come puntualmente osservato dalla difesa dell'allora ricorrente: “(…) non è consentito a un datore di lavoro licenziare un ottimo Dirigente, umiliandolo con motivazioni assurde e pretestuose e – anche – ingiuriose e poi pretendere che il Giudice lo premi liquidando l'indennità supplementare nella misura minima”. Alla luce delle suesposte considerazioni, il primo motivo di appello proposto da va respinto. Parte_1
Parimenti infondato risulta essere, ad avviso di questa Corte, anche il secondo motivo di gravame, volto a censurare la sentenza gravata nella parte in cui ha riconosciuto all'odierno appellato il Premio per l'anno 2021/2022. Parte_6
Anche sul punto nessuna “confusione” o “errore di fatto” è imputabile al Giudice a quo, il quale, invero, in piena coerenza con le risultanze istruttorie in atti (non smentite nemmeno in questa sede dalla società appellante), ha osservato: “(…) Per quanto riguarda la domanda del ricorrente inerente il riconoscimento del Premio Fee per l'anno 2021/2022, osserva il Tribunale che è provato Pt_6 documentalmente ed è anche incontestato tra le parti, che il rapporto di lavoro si era svolto proficuamente e con reciproca soddisfazione, fino al marzo 2022, tanto che in data 07-09-2021, l'Amministratore Delegato della Società convenuta signor aveva comunicato al ricorrente, il raggiungimento degli Parte_2 obbiettivi assegnati e la corresponsione del conseguente bonus, per 14.683,00 Euro, ed in data 12-11-2021, era stato riconosciuto al medesimo ricorrente, un superminimo assorbibile di Euro 8.000,00 lordi annui, a decorrere dal 01-01- 2022, ed infine che, in data 06-12-2021, la società convenuta aveva riconosciuto al ricorrente, a fronte dei risultati ottenuti in relazione all'anno fiscale 2020-2021, un premio di risultato di Euro 8.000,00. Ne consegue che alla data dicembre 2021, potevano considerarsi raggiunti gli pag. 17 di 19 obbiettivi del ricorrente, inerenti il proficuo cammino della società, ed il diritto alla corresponsione del premio non può essere vanificato dal comportamento aziendale omissivo, circa l'indicazione degli obbiettivi ed il suo raggiungimento o meno, comportamento tenuto dalla società convenuta sul punto. Pertanto, in assenza di una prova certa circa il quantum degli obbiettivi raggiunti, al ricorrente viene riconosciuto il Success Fee nella stessa misura riconosciuta dalla società convenuta per l'anno precedente, che rileva anche sotto l'aspetto del danno da perdita di chance. (…)”. Anche sul punto le puntuali considerazioni del Giudice a quo trovano la condivisione di questa Corte e sono qui ribadite e richiamate. D'altronde, delle motivazioni addotte dalla difesa a sostegno delle Parte_1 censure sollevate nei confronti della sentenza di primo grado in punto al success fee, nella memoria di costituzione depositata in prime cure non vi è alcuna traccia, con conseguente inammissibilità delle stesse, stante il più volte richiamato divieto di nova in appello. Il precedente Patrono dell'odierna appellante, a pag. 11 della memoria, si era limitato a riferire che il Dirigente non aveva raggiunto la soglia del 93%, ma solo quella del 92,27%, ma che, in ogni caso, la società avrebbe riconosciuto il bonus – seppure in misura ridotta - “eccezionalmente … e a titolo di maggior favore” e ad affermare che “non costituisce un argomento rilevante neppure il fatto che ad aprile-maggio 2021 il network abbia raggiunto il record dei KPI, poiché le contestazioni … si riferiscono a un periodo successivo … È stato infatti a partire dal 2021 che i problemi si sono progressivamente aggravati”. La contestazione di addebito, però, reca la data del 14.03.2022 e fa riferimento a fatti del 2022 (non del 2021). Dunque, volendo sintetizzare, se il Sig. non raggiunse gli obiettivi per avere CP_1 diritto al success fee 2021/2022, fu solo ed esclusivamente a causa del comportamento datoriale, che non fissò gli obiettivi previsti (circostanza pacifica) e che – in ogni caso – ritenne di licenziare il Dirigente nel marzo del 2022, con le pretestuose motivazioni di cui si è detto, impedendogli così de facto di proseguire nel suo positivo operato. La spettanza del success fee 2021/2022 in favore dell'odierno appellato, in altri termini, rileva anche e soprattutto sotto l'aspetto del danno da perdita di chance. pag. 18 di 19
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto da va respinto, con conseguente integrale conferma Parte_1 della sentenza gravata. Le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri medi per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni (dai quali non vi sono ragioni per discostarsi), avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia ed all'assenza di attività istruttoria in questo grado. Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'Istituto appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
1) rigetta l'appello proposto da , con conseguente integrale Parte_1 conferma della sentenza gravata;
2) condanna la società appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, che si liquidano nella somma di € 10.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA, se dovuta e CPA, come per legge;
3) dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'Istituto appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 18.12.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 427/2024 RGA avverso la sentenza n. 397/2024 R.S. del Tribunale di Bologna – Sezione Lavoro, emessa in data 08.04.2024 e pubblicata il 22.04.2024, nella causa n. 2111/2023 R.G., non notificata;
avente ad oggetto: licenziamento individuale del dirigente;
promossa da: (C.F. ), con sede in Sala Parte_1 P.IVA_1
Bolognese (BO) - via Turati 19/b, in persona dell'Amministratore delegato e legale rappresentante, rappresentata e difesa anche disgiuntamente Parte_2 dal Prof. Avv. Stefano Zunarelli, dall'Avv. Andrea Giardini e dall'Avv. Marcello Giordani, con domicilio eletto presso lo studio del Prof. Avv. Stefano Zunarelli – Studio legale Zunarelli Associati in Bologna – via Santo Stefano 43; appellante;
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Giulio Cesare Bonazzi, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo Avvocato sito in Reggio nell'Emilia – Largo Marco Gerra;
pag. 1 di 19 appellato;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda giudiziaria oggetto di scrutinio in questa sede è adeguatamente sintetizzata nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che:
<<(…) Con ricorso depositato in data 03-11-2022, conveniva in CP_1 giudizio , dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione Parte_1 monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro. Affermava di essere stato assunto dalla società convenuta in data 09-09-2019, con qualifica di Dirigente secondo il C.C.N.L. Dirigenti Aziende Trasporto e Spedizione Merci. Precisava che al momento dell'assunzione, le parti avevano sottoscritto anche unpatto di non concorrenza. Precisava che il rapporto di lavoro si era svolto proficuamente e con reciproca soddisfazione, fino al marzo 2022, tanto che in data 07-09-2021, l'Amministratore Delegato della Società convenuta signor aveva comunicato Parte_2 al ricorrente, il raggiungimento degli obbiettivi assegnati e la corresponsione del conseguente bonus, per 14.683,00 Euro, ed in data 12-11-2021, era stato riconosciuto al medesimo ricorrente, un superminimo assorbibile di Euro 8.000,00 lordi annui, a decorrere dal 01-01-2022. Precisava ancora sul punto che in data 06-12-2021, la società convenuta aveva riconosciuto al ricorrente, a fronte dei risultati ottenuti in relazione all'anno fiscale 2020-2021, un premio di risultato di Euro 8.000,00. Proseguiva affermando che in tale contesto, improvvisamente, in data 14-03-2022, la società convenuta gli aveva contestato disciplinarmente quanto segue: 1) “In primo luogo, Lei non è stato in grado di soddisfare le aspettative aziendali ed anzi, i problemi esistenti nell'ambito dell'area di Sua competenza si sono progressivamente aggravati a partire dalla metà dello scorso anno. Non è infatti riuscito a stabilizzare il Network, anzi, la situazione è progressivamente peggiorata a causa della Sua incapacità di trovare soluzioni definitive alle diverse pag. 2 di 19 criticità, nonostante siano aumentati in maniera significativa i costi che ha sostenuto e continua a sostenere per garantire la continuità del Parte_1 servizio su tutto il territorio nazionale”.
2) “Si è inoltre assistito ad una sempre maggiore perdita di disciplina da parte dei Concessionari, sia per quanto riguarda il rispetto delle regole del Manuale Operativo (orari di arrivo all'HUB di Bologna, svuotamento baie, tempi di consegna, ...) con conseguente peggioramento del livello di servizio, che per quanto riguarda il rispetto dei termini di pagamento, di restituzione dei contrassegni e dei bancali Epal, con conseguente aumento dell'esposizione finanziaria dell'azienda”.
3) “Oltre a quanto sopra, la sua prestazione è risultata assolutamente carente nella gestione contrattuale con i Concessionari tanto che a gennaio 2022 vi erano ben 11 Concessioni prive di un regolare contratto, che solo l'Amministratore Delegato ha saputo risolvere, sebbene nel 2021, dopo aver sanato la situazione pregressa, l'Azienda fosse stata molto chiara nel ribadire la necessità di assicurare la regolarità contrattuale dei Concessionari, patrimonio indispensabile della Società”.
4) “A ciò si aggiunga anche la mancata formalizzazione e regolarizzazione di alcuni accordi presi con Concessionari, situazione che ha spesso creato dei disallineamenti e/o mancati accertamenti di costi a supporto del rispetto Pt_3
a quanto riportato nelle fatture emesse dai Concessionari” 5) “Infine, a partire dallo scorso novembre, il CFO del Parte_4 [...]
Le aveva espressamente richiesto di attuare un piano d'azione per Pt_5 risolvere le difficoltà conseguenti all'insolvenza del Concessionario Logistika di Genova, che Lei non è stato in grado di gestire efficacemente. I verbali dell'Italy Review, infatti, riportano e dimostrano che non sono state rispettate, da parte Sua, le richieste a lei avanzate da parte del Board del Gruppo: ad esempio, nel corso della riunione del 16/12/2021, , CEO di , Le aveva Persona_1 Controparte_2 chiesto di comunicare a tutti i Concessionari che il costo per pallet nella zona di Genova sarebbe dovuto aumentare a causa delle problematiche connesse a Logistika, azione da completare entro gennaio 2022. Nel verbale del 28/1/2022, tuttavia, non essendo ancora stati avvisati i concessionari del suddetto aumento di prezzo, Le è stata espressamente rinnovata tale richiesta, facendone presente pag. 3 di 19 l'urgenza ma, ciò nonostante, lei non ha ottemperato a tale richiesta”. Allegava di avere eccepito ab initio la genericità e vaghezza della contestazione disciplinare in ogni sua parte, ma di avere reso comunque le spiegazioni inerenti le asserite mancanze rilevate, ma nonostante ciò, la società convenuta gli aveva intimato licenziamento disciplinare in data 01-04-2022, riconoscendogli comunque l'indennità di preavviso. Eccepiva l'illegittimità e l'ingiustificatezza radicale del licenziamento intimato, attesa l'assoluta genericità e vaghezza delle contestazioni disciplinari, come specificatamente allegato in relazione a ciascuna delle stesse, evidenziando come gli aumenti retributivi ed i premi concessi allo stesso ricorrente, fossero indicativi della pretestuosità ed infondatezza delle contestazioni e chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertato e dichiarato quanto sopra, condannasse la società convenuta a corrispondere al ricorrente l'Indennità Supplementare prevista dal C.C.N.L. Dirigenti Aziende Trasporto e Spedizione Merci richiamato nel contratto di lavoro, nella misura di 8 mensilità, pari al massimo previsto dalla norma contrattuale, per complessivi 98.814,72 Euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla mora al saldo. Affermava poi di avere diritto al premio per l'anno 2021/2022, non Parte_6 corrisposto dalla società convenuta, stante l'assenza di qualunque inadempimento in capo al ricorrente ed il raggiungimento degli obbiettivi assegnati, in misura quantomeno pari a quanto riconosciuto per l'anno precedente e sopra indicato e chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertato e dichiarato quanto sopra, condannasse la società convenuta a corrispondere al ricorrente il suddetto premio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla mora al saldo. Eccepiva infine che il patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti nel momento di costituzione del rapporto di lavoro, fosse in realtà simulato, stante la natura meramente compensativa e retributiva dello stesso, con la conseguenza che, poiché comunque il ricorrente non aveva effettivamente lavorato durante la vigenza del patto, l'indennizzo concordato doveva essere corrisposto aggiuntivamente e chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertato e dichiarato quanto sopra, condannasse la società convenuta a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di 55.440,00 Euro a tale titolo, pag. 4 di 19 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici istat. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva nel giudizio , affermando l'infondatezza delle Parte_1 domande di parte ricorrente, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. In particolare deduceva che il licenziamento doveva considerarsi in ogni caso, coperto da giustificatezza, posto che le contestazioni mosse al ricorrente, non erano generiche e d erano altresì fondate, per i motivi esposti. Deduceva ancora che il Success Fee per l'anno 2021/2022 non era dovuto, in quanto non erano stati assegnati obbiettivi, e comunque il ricorrente non li aveva raggiunti. Circa il patto di non concorrenza ne rilevava la natura genuina e ne contestava l'asserita natura meramente retributiva. Chiedeva pertanto la reiezione delle domande di parte attrice, con vittoria di spese di giudizio. Il processo si svolgeva alle udienze del 24-04-2003, 07-06-2023, 25-09-2023 e 08- 04-2024. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti. (…) >>. All'esito dell'udienza di discussione tenutasi in data 08/04/2024, il Tribunale di Bologna ha definito la vertenza con la sentenza n. 397/2024 R.S., così statuendo:
“(…) dichiara che il licenziamento intimato da ad Parte_1 Pt_7
, non era assistito da giustificatezza.
[...]
Condanna a corrispondere ad l'Indennità Controparte_3 CP_1
Supplementare in misura pari ad 8 mensilità della retribuzione mensile, pari a complessivi Euro 98.814,72 lordi, e la somma di Euro 8.000,00 lordi a titolo di Success Fee, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dal giorno della comunicazione di licenziamento al saldo. Respinge ogni altra domanda tra le parti. Compensa parzialmente le spese del giudizio nella misura del 25%, e per l'effetto condanna a corrispondere ad il restante 75% Parte_1 CP_1 delle spese processuali, liquidato in Euro 8.750,00 per compensi professionali ed Euro 195,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa. Riserva nel termine di gg. 60, il deposito della motivazione. (…)”. Con la predetta sentenza, il Giudice di prime cure ha innanzitutto dichiarato il pag. 5 di 19 licenziamento del dirigente, allora ricorrente, ingiustificato per l'assoluta genericità della descrizione degli addebiti nella lettera di contestazione: vizio di forma che, secondo il Tribunale felsineo, sarebbe a tal punto grave da rendere inesistente la contestazione e da tradursi in “elemento spia della pretestuosità” della risoluzione del rapporto. La pretestuosità degli addebiti sarebbe – ad avviso del Tribunale –confermata dalla circostanza che, tre mesi prima della contestazione disciplinare, la società allora resistente aveva riconosciuto al dirigente, da un lato, un premio a titolo di “success fee”, dall'altro, un “significativo” aumento della retribuzione con riconoscimento di un superminimo: tali fatti, secondo il Giudicante, sarebbero “palesemente incompatibili” con le contestazioni disciplinari (pag. 6 sentenza). Alla luce di tali rilievi, il Tribunale di Bologna ha condannato l'odierna società appellante a riconoscere al dirigente l'indennità supplementare nella sua misura massima pari a otto mensilità: ciò in considerazione “dell'anzianità di servizio e delle modalità di licenziamento, che – secondo il Giudice di primo grado – sarebbero “ai confini dell'ingiuriosità e della pretestuosità” (così pag. 7 della sentenza). Per quanto concerne il diritto al bonus per l'anno 2021/2022. secondo il Tribunale di Bologna, la circostanza che a novembre 2021, al dirigente, allora ricorrente, fosse stato riconosciuto tanto un bonus quanto un superminimo dimostrerebbe che
“al 31 dicembre 2021” la valutazione della sua prestazione non poteva che essere favorevole da parte della società datrice di lavoro. Alla luce di tali fatti e del “comportamento aziendale omissivo, circa l'indicazione degli obbiettivi ed il suo raggiungimento o meno, comportamento tenuto dalla società convenuta sul punto”, ad avviso del Giudice a quo, andava valutata anche la questione della spettanza dell'ulteriore premio “success fee” per il 2021/2022 richiesto dal Dirigente in giudizio: il Tribunale riteneva ragionevole riconoscerlo nella medesima misura dell'anno precedente, ossia in 8.000,00 euro lordi. Da ultimo, per quanto riguarda la domanda dell'allora ricorrente inerente l'asserita nullità e/o insussistenza del patto di non concorrenza, e la natura meramente compensativa e retributiva delle somme ivi previste, osservava il Tribunale “(…) allo stato, non vi sono elementi precisi per sostenere tale natura simulata del patto, poiché lo stesso appare formalmente e sostanzialmente legittimo in tutti i suoi pag. 6 di 19 elementi costituitivi, ed è stato infatti osservato dal ricorrente”. Con ricorso depositato telematicamente in data 11/07/2024, la Parte_1 ha proposto appello avverso la predetta pronuncia, chiedendo che questa Corte voglia: “ (…) - riformare la sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, resa nel procedimento R.G. 2111/2022, pubblicata in data 22 aprile 2024, e, in accoglimento del proposto appello,
- QUANTO AL CAPO DI SENTENZA RELATIVO AL LICENZIAMENTO,
- in via principale, previo eventuale svolgimento dell'istruttoria testimoniale sulle circostanze dedotte alle pagine da 24 a 30 della memoria di costituzione in primo grado qui da intendersi integralmente trascritte, con i testi indicati alle pagine 30 e 31 del già menzionato atto, accertare e dichiarare la giustificatezza del licenziamento per cui è causa, per i motivi esposti nell'appello, con ogni declaratoria del caso, e conseguentemente, respingere la domanda avversaria;
- in via subordinata, ridurre la misura dell'indennità supplementare a 4 mensilità;
- QUANTO AL CAPO DI SENTENZA RELATIVO AL PREMIO,
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto a tale titolo al dirigente e, in ri-forma della sentenza, respingere la domanda avversaria. Con vittoria di spese, diritti e onorari”. Nello spiegato atto di gravame, la società appellante, dopo aver riassunto lo svolgimento del processo e dopo aver svolto una lunga dissertazione in merito alla
“STRUTTURA ORGANIZZATIVA E IL MODELLO DI SERVIZIO DI TRASPORTO ESPRESSO CHE CARATTERIZZA e per quanto Parte_1 concerne “L'ASSUNZIONE DI QUALE RESPONSABILE DEL CP_1
NETWORK DEI CONCESSIONARI. LA RESPONSABILITÀ DEI DIRIGENTI. PROVA DOCUMENTALE FORNITA IN PRIMO GRADO”1, da un lato, ha illustrato le singole contestazioni disciplinari mosse all'allora ricorrente e, dall'altro lato, ha formulato due distinti motivi di impugnazione. Il primo motivo di impugnazione risulta così rubricato/sintetizzato dalla stessa parte appellante- senza che sia necessario aggiungere altro sul punto: “I. QUANTO AL CAPO DI DECISIONE RELATIVO ALL'ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO, SI CENSURA LA VIOLAZIONE DELL'ART. 7 L. N. 300 DEL 1 funzionale, negli intendimenti di , ad una migliore comprensione della lettera di Parte_1 contestazione disciplinare inviata al sig. . CP_1 pag. 7 di 19 1970, COME INTERPRETATO DALLA CONSOLIDATA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ. L'errore commesso dal Tribuna-le è quello di partire dal presupposto che, per essere sufficiente-mente specifiche, le allegazioni di addebito debbano potere essere comprese da qualsiasi terzo. Non è questa però la nozione di specificità fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità la quale afferma costantemente che la regola della specificità dell'addebito ha il proprio fondamento nell'esigenza di mettere il lavoratore (e, quindi, quel lavoratore, con quella conoscenza degli antefatti) nella condizione di difendersi. Se misurata alla luce di tale criterio, la lettera di contestazione alla base della presente controversia è sicuramente idonea a superare le censure formali di insufficiente specificità. Ciascuno degli addebiti è poi idoneo a dimostrare la giustificatezza del licenziamento del sig. , laddove si consideri che qualsiasi giustificazione CP_1 seria e non arbitraria è, per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, idonea a legittimare il recesso del dirigente, per il più elevato grado di fiducia che connota il rapporto. In via subordinata, si chiede la riduzione della misura dell'indennità supplementare nel minimo di quattro mensilità”. Il secondo motivo di impugnazione, invece, risulta così rubricato/sintetizzato dalla stessa parte appellante: “II. QUANTO AL CAPO DI DECISIONE RELATIVO ALLA SPETTANZA DEL PREMIO, SI CENSURA L'ERRORE DI FATTO COMMESSO DAL TRIBUNALE NELLA LETTURA DEGLI ATTI CONTRATTUALI: il Tribu-nale ha ritenuto che il premio fosse volto a remunerare la presta-zione svolta da gennaio a dicembre 2021, mentre risulta dagli atti che l'anno fiscale in al tempo era fissato da luglio a giugno. Il premio, Parte_1 pertanto, non spetta in primo luogo perché il di-rigente neppure era dipendente di nel momento in cui i presupposti per il riconoscimento del premio Parte_1 sarebbero stati inte-grati (30 giugno 2022); in secondo luogo, perchè alla luce delle cir-costanze in fatto sopra documentata è totalmente mancata la prova della proficuità della prestazione del dirigente”. Anche sul punto qualsivoglia commento appare ultroneo. Il sig. , ritualmente costituitosi in giudizio, in via preliminare, ha CP_1 eccepito l'inammissibilità delle “nuove” allegazioni difensive articolate dalla società appellante e, nel merito, ha diffusamente contestato la fondatezza dell'avverso gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in pag. 8 di 19 prime cure, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) respingere l'appello proposto da avverso la sentenza n. 397/2024 del Tribunale Parte_1 di Bologna – Sezione Lavoro nella causa n. 2111/2023 R.G. del 08.04.2024 pubblicata il 22.04.2024, Giudice Dott. Maurizio Marchesini;
IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA ammettersi le prove per testi già dedotte nel ricorso introduttivo di primo grado;
condannare l'appellante alle ulteriori spese del grado. (…)”. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta della documentazione già prodotta dalle parti in prime cure. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, in via preliminare, va rilevato che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato nella parte in cui ha disatteso la domanda dell'allora ricorrente inerente l'asserita nullità e/o insussistenza del patto di non concorrenza, e la natura meramente compensativa e retributiva delle somme ivi previste, trattandosi di automa statuizione che non è stata oggetto di gravame. Quanto alla residua materia oggetto del contendere, rileva la Corte che l'appello proposto non risulta meritevole di accoglimento per le ragioni Parte_1 appresso indicate. Per quanto attiene al primo motivo di gravame (concernente il licenziamento disciplinare comminato all'odierno appellato), si rammenta che uno dei principi cardine dell'iter disciplinare è quello della specificità della contestazione di addebito. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità risulta essere granitica. Infatti, la previa contestazione di addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve, conseguentemente, rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o, comunque, comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2140 e 2105 c.c. (cfr., proprio per il caso di un Dirigente, Cass. Sez. Lav. 10.12.2021 n. 39397; conforme: Cass. Sez. Lav. 18.04.2018 n. 9590). La specificità della contestazione disciplinare, sempre in un'ottica di tutela del diritto di difesa del lavoratore, è anche un presidio alla sua immodificabilità. Una contestazione disciplinare generica, infatti, si presta ad essere riempita di pag. 9 di 19 contenuti, ad essere illegittimamente integrata e/o modificata all'atto della irrogazione della sanzione disciplinare. In via indiretta, poi, la specificità della contestazione disciplinare assolve anche alla funzione di rendere possibile un controllo giurisdizionale ex post circa la legittimità formale e sostanziale del procedimento sanzionatorio. Da ciò la necessità che la contestazione disciplinare sia intellegibile non solo per il suo diretto destinatario ma anche da parte del Giudice che operi un sindacato in merito alla stessa. Anche sulle conseguenze della genericità della contestazione non pare possano sollevarsi eccessivi dubbi. La genericità della contestazione equivale alla inesistenza della stessa (vedasi, sul punto Cass. Sez. Lav. 24.02.2020 n. 4879). Di tali principi generali risulta aver fatto puntuale applicazione il Tribunale di Bologna nella gravata sentenza, a fronte di un meditato ed analitico esame delle contestazioni disciplinari mosse nei confronti dell'allora ricorrente, prodromiche al suo licenziamento. Ed invero, nella gravata sentenza si ha modo di leggere sul punto che: << (…) Per quanto riguarda la contestazione disciplinare del 14-03-2022, presupposto del licenziamento intimato successivamente in data 01-04-2022, osserva il Tribunale che le suddette contestazioni disciplinari sono palesemente ed assolutamente generiche, vaghe e indistinte, senza una precisa identificazione specifica delle condotte contestate e senza alcuna collocazione precisa spazio temporale, tali da rendere impossibile ogni specifica difesa al soggetto destinatario. Nello specifico, con riferimento alla prima contestazione che afferma :
“In primo luogo, Lei non è stato in grado di soddisfare le aspettative aziendali ed anzi, i problemi esistenti nell'ambito dell'area di Sua competenza si sono progressivamente aggravati a partire dalla metà dello scorso anno. Non è infatti riuscito a stabilizzare il anzi, la situazione è progressivamente Pt_3 peggiorata a causa della Sua incapacità di trovare soluzioni definitive alle diverse criticità, nonostante siano aumentati in maniera significativa i costi che ha sostenuto e continua a sostenere per garantire la continuità del Parte_1 servizio su tutto il territorio nazionale.”, osserva il Tribunale che non vi è nessuna indicazione né si riesce a comprendere quali fossero le asserite “aspettative pag. 10 di 19 aziendali nei confronti del ricorrente”, quali fossero “i problemi nell'area di competenza che si sarebbero progressivamente “aggravati”, quali le soluzioni definitive delle diverse criticità, che il ricorrente avrebbe dovuto e potuto porre in essere, con conseguente assoluta vaghezza della contestazione, vaghezza e genericità palesemente sintomo di pretestuosità. Sempre nello specifico, con riferimento alla seconda contestazione che afferma:
“Si è inoltre assistito ad una sempre maggiore perdita di disciplina da parte dei Concessionari, sia per quanto riguarda il rispetto delle regole del Manuale Operativo (orari di arrivo all'HUB di Bologna, svuotamento baie, tempi di consegna, ...) con conseguente peggioramento del livello di servizio, che per quanto riguarda il rispetto dei termini di pagamento, di restituzione dei contrassegni e dei bancali Epal, con conseguente aumento dell'esposizione finanziaria dell'azienda”, osserva il Tribunale che non vi è nessuna indicazione né si riesce a comprendere in che cosa consistesse “la maggior perdita di disciplina da parte dei concessionari”, quali fossero tali concessionari, cosa e quali fossero le c.d. “regole del Manuale Operativo che sarebbero state violate dai Parte Concessionari”, in che cosa si sarebbero specificati gli “orari di arrivo all di Bologna e lo svuotamento baie ed tempi di consegna”, né vi è alcuna specificazione circa il c,d, “mancato rispetto dei termini di pagamento e di restituzione dei contrassegni e dei bancali”, né alcuna indicazione neppure generica su quando, quanto, dove, né sulla specifica del c.d “aumento dell'esposizione finanziaria dell'Azienda”, anche in tal caso, quando, quanto con chi. Sempre nello specifico, con riferimento alla terza contestazione che afferma:
“Oltre a quanto sopra, la sua prestazione è risultata assolutamente carente nella gestione contrattuale con i Concessionari tanto che a gennaio 2022 vi erano ben 11 Concessioni prive di un regolare contratto, che solo l'Amministratore Delegato ha saputo risolvere, sebbene nel 2021, dopo aver sanato la situazione pregressa, l'Azienda fosse stata molto chiara nel ribadire la necessità di assicurare la regolarità contrattuale dei Concessionari, patrimonio indispensabile della Società”. Anche in tale contestazione non vi è alcuna indicazione dei nominativi dei Concessionari privi di contratto, non si comprende quale fosse la c.d. “situazione pag. 11 di 19 pregressa che l'Amministratore delegato avrebbe saputo risolvere”, né quale fosse tale modo di risoluzione. Sempre nello specifico, con riferimento alla quarta contestazione che afferma:
“A ciò si aggiunga anche la mancata formalizzazione e regolarizzazione di alcuni accordi presi con Concessionari, situazione che ha spesso creato dei disallineamenti e/o mancati accertamenti di costi a supporto del rispetto Pt_3
a quanto riportato nelle fatture emesse dai Concessionari”. Non vi è alcuna indicazione circa tali asseriti Accordi, né sui soggetti con cui sarebbero stati presi, né sul contenuto, e manca qualsiasi minima specificazione circa i c.d. “disallineamenti e/o i mancati accertamenti di costi a supporto del network”. Un insieme di parole generiche, prive di alcuna specificazione, che non consentono di capire neppure di che cosa si sta parlando. Sempre nello specifico, con riferimento alla quinta contestazione che afferma:
“Infine, a partire dallo scorso novembre, il CFO del Parte_4 [...]
Le aveva espressamente richiesto di attuare un piano d'azione per Pt_5 risolvere le difficoltà conseguenti all'insolvenza del Concessionario Logistika di Genova, che Lei non è stato in grado di gestire efficacemente. I verbali dell'Italy Review, infatti, riportano e dimostrano che non sono state rispettate, da parte Sua, le richieste a lei avanzate da parte del Board del Gruppo: ad esempio, nel corso della riunione del 16/12/2021, , CEO di , Le aveva Persona_1 Controparte_2 chiesto di comunicare a tutti i Concessionari che il costo per pallet nella zona di Genova sarebbe dovuto aumentare a causa delle problematiche connesse a Logistika, azione da completare entro gennaio 2022. Nel verbale del 28/1/2022, tuttavia, non essendo ancora stati avvisati i concessionari del suddetto aumento di prezzo, Le è stata espressamente rinnovata tale richiesta, facendone presente l'urgenza ma, ciò nonostante, lei non ha ottemperato a tale richiesta”, non vi è alcuna indicazione circa il citato “piano d'azione”, nessuna specificazione sulle asserite difficoltà della Società. Sul punto osserva poi il Tribunale che per costante insegnamento della Suprema Corte di cassazione, la contestazione di addebito deve essere specifica e dettagliata, per consentire la Difesa dell'incolpato, ed il carattere della specificità è integrato solo quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per pag. 12 di 19 individuare, nella loro materialità, i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o, comunque, comportamenti in violazione dei doveri di diligenza, buona fede e correttezza. La genericità della contestazione si risolve nella inesistenza della stessa ed è elemento spia della pretestuosità. Difetta in buona sostanza, nel caso in esame, qualunque elemento fattuale che possa sostenere non solo la sussistenza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ma anche solo la sussistenza della giustificatezza del recesso datoriale, con riferimento alla categoria dei Dirigenti, in relazione ai quali assume particolare rilevanza il rapporto fiduciario che deve legare il Dirigente al datore di lavoro. Nel caso in esame, la sostanziale inesistenza delle condotte oggetto di contestazione disciplinare, evidenzia la mancanza radicale di qualunque giustificatezza del licenziamento intimato. Tale conclusione trova altresì conferma nella circostanza che tra il settembre ed il dicembre 2021, tre mesi prima della contestazione disciplinare, la società convenuta aveva riconosciuto con il c.d. l'operato positivo del Parte_6 ricorrente, e gli aveva anche attribuito un consistente superminimo annuale, per la sua resa lavorativa, e tali circostanze sono palesemente incompatibili con le contestazioni disciplinari, che attengo anche a periodi anteriori. Al ricorrente dovrà, pertanto, essere riconosciuta l'indennità supplementare, così come prevista e quantificata nel CCNL per i Dirigenti di Aziende di Trasporto e Spedizioni merci, espressamente richiamato nel contratto tra le parti, che all'art. 17 prevede, nel caso che il licenziamento sia ritenuto privo di giustificatezza, per il Dirigente che abbia fino a 4 anni di anzianità, una indennità supplementare da 4 a 8 mensilità. (…) >>. Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e suffragate dalle risultanze istruttorie in atti, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni della società appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). La solidità e la coerenza del ragionamento logico-giuridico condotto dal Giudice a quo, peraltro, non sono scalfite dalle censure articolate in questa sede dalla pag. 13 di 19 società appellante. Al riguardo, si osserva, innanzitutto, che sia la lunga descrizione, svolta nell'atto di gravame, della struttura organizzativa della società appellante, sia la narrazione dei compiti che il sig. avrebbe dovuto svolgere (a parere di parte CP_1 appellante) - finalizzate a contestualizzare le sopra riportate contestazioni disciplinari - sono innanzitutto inammissibili, sostanziandosi in allegazioni svolte per la prima volta in questa sede, in palese violazione del divieto di nova in appello di cui all'art. 437 c.p.c. Sotto altro e concorrente profilo, poi, si osserva che, comunque, la descrizione della struttura organizzativa della società appellante sia del tutto irrilevante ai fini della decisione. Qui si discute della legittimità o meno del licenziamento di un Dirigente, non dell'organizzazione di Parte_1
Quanto, poi, alla lunga lista di compiti attribuiti al sig. , al di là della Persona_2 loro tardiva allegazione, si osserva che, a dire di parte appellante, gli stessi
“emergerebbero chiaramente dalla documentazione prodotta (es.: doc. n. 09; doc. n. 10; doc. n. 08; doc. n. 27 e n. 28; doc. n. 16 e n. 20; ancora doc. n. 09; n. 10; n. 20; n. 27; n. 28)” dall'allora società resistente. Orbene, ad avviso di questa Corte, dai documenti sopraindicati in realtà non è possibile desumere ciò che invece ha “voluto” e preteso di desumere la difesa di parte appellante, nulla di tutto ciò, infatti, emerge dal contratto di assunzione del sig. (doc. n. 01 – fascicolo di I° grado). CP_1
In tale contratto, infatti, ci si limita a riferire che la società, odierna appellante, assume (“n. 3 – Qualifica e Mansione”) e che “il lavoratore sarà CP_1 inquadrato con qualifica di Dirigente e mansione di Direttore Network Parte_1
”.
[...]
Ciò posto, va, poi, osservato che l'imperscrutabilità e la palese vaghezza delle contestazioni disciplinari mosse nei confronti dell'odierno appellato non appaiono nemmeno superate dal tenore delle giustificazioni rese dal lavoratore. In altri termini, non appare condivisibile la tesi della società appellante, secondo cui le contestazioni disciplinari de quibus avrebbero “raggiunto il loro scopo” in quanto il lavoratore si sarebbe difeso compiutamente in relazione a ciascuno degli addebiti. Ed invero, da una piana lettura delle suddette giustificazioni (cfr. doc. 12 fasc. di pag. 14 di 19 primo grado di parte appellata), si evince che il sig. si è limitato a CP_1 predicare ed eccepire la genericità e la vaghezza delle contestazioni mosse nei suoi confronti, limitandosi, per il resto, ad evidenziare, in maniera altrettanto generica, solo alcuni elementi incompatibili con un “giudizio negativo” del suo operato. A ciò aggiungasi, poi, che le contestazioni disciplinari in parola non sono assolutamente idonee, per come formulate, a consentire un controllo di merito da parte dell'Autorità giudiziaria circa la loro fondatezza e legittimità, frustrando, anche sotto questo profilo, la funzione della specificità della contestazione disciplinare. Per il resto, le censure della società appellante si concretizzano in una “sterile” riproposizione in questa sede delle prospettazioni già svolte in prime cure e che risultano scrutinate in maniera approfondita nella sentenza gravata, senza che sia necessario aggiungere altro al riguardo. La sola contestazione disciplinare che, a tutto voler concedere, potrebbe sfuggire alla censura di genericità è la n. “5)” (“Infine, a partire dallo scorso novembre, il CFO del Le aveva espressamente richiesto Parte_4 Parte_5 di attuare un piano d'azione per risolvere le difficoltà conseguenti all'insolvenza del Concessionario Logistika di Genova, che Lei non è stato in grado di gestire efficacemente. I verbali dell'Italy Review, infatti, riportano e dimostrano che non sono state rispettate, da parte Sua, le richieste a lei avanzate da parte del Board del Gruppo: ad esempio, nel corso della riunione del 16/12/2021, , Persona_1
CEO di , Le aveva chiesto di comunicare a tutti i Concessionari Controparte_2 che il costo per pallet nella zona di Genova sarebbe dovuto aumentare a causa delle problematiche connesse a Logistika, azione da completare entro gennaio 2022. Nel verbale del 28/1/2022, tuttavia, non essendo ancora stati avvisati i concessionari del suddetto aumento di prezzo, Le è stata espressamente rinnovata tale richiesta, facendone presente l'urgenza ma, ciò nonostante, lei non ha ottemperato a tale richiesta”). Tuttavia, il tenore palesemente generico delle altre contestazioni disciplinari e, quindi, la loro pretestuosità non può che far presumere l'infondatezza anche di quest'ultimo addebito. Sul punto, peraltro, l'odierno appellato ha esaustivamente e convincentemente replicato alle “accuse” mosse nei suoi confronti. pag. 15 di 19 In particolare, per quanto riguarda la prima parte dell'addebito, non è dato sapere come il sig. avrebbe potuto risolvere i problemi finanziari di un CP_1
Concessionario parte del Netwoork. Fra l'altro, l'ingresso di Logistika nel Network – avvenuto nel febbraio 2021 – fu voluto/imposto dall'A.D., nonostante le rimostranze del sig. , che lo CP_1 sconsigliava vivamente, come puntualmente dedotto dall'allora ricorrente, senza ricevere sul punto tempestive e specifiche contestazioni. Per quanto riguarda, poi, la riferita richiesta da parte del Board del Gruppo, al sig.
“di comunicare a tutti i Concessionari che il costo per pallet nella zona di CP_1
Genova, avrebbe dovuto aumentare a causa delle problematiche legate a Logistika”, a dimostrare l'infondatezza e la pretestuosità della contestazione, sta il fatto che non risulta documentata una specifica domanda in tal senso nei confronti dell'odierno appellato. Per di più, quanto asseritamente richiesto al sig. non rientrava certamente CP_1 nei suoi poteri. Qualsivoglia comunicazione ai Concessionari, infatti, rientrava nella competenza dell'A.D. Alla luce delle suesposte considerazioni, dunque, non vi è dubbio che la sentenza gravata meriti conferma nella parte in cui ha accertato e dichiarato l'illegittimità del licenziamento comminato al sig. da . CP_1 Parte_1
La sentenza gravata, inoltre, ad avviso di questa Corte, merita conferma anche nella parte in cui ha quantificato l'indennità supplementare spettante all'odierno appellato nel massimo previsto dal CCNL di riferimento. Al riguardo, il Tribunale felsineo nella gravata sentenza ha osservato: “(…) Nel caso in esame il ricorrente è stato assunto in data 09-09-2019, ed alla data del licenziamento aveva meno di 4 anni di anzianità, con consegue misura della indennità supplementare, nell'ambito di una forbice tra 4 ed 8 mensilità. Peraltro, in considerazione in considerazione dell'anzianità di servizio e delle modalità di licenziamento, che sono ai confini dell'ingiuriosità e della pretestuosità, appare equo riconoscere la misura di 8 mensilità . L'art. 18 bis del C.C.N.L indicato, prevede che l'indennità supplementare debba
“essere computata sull'ultima retribuzione lorda, ivi compresa la retribuzione in natura fiscalmente imponibile, sull'eventuale quota variabile, come media negli ultimi 3 anni o del minor tempo di servizio prestato, e sui corrispondenti ratei delle pag. 16 di 19 mensilità supplementari e gli effetti sul trattamento di fine rapporto, con l'esclusione delle ferie e dei permessi per ex festività. L'indennità supplementare mensile lorda ammonta quindi a 12.351,84 Euro, per un totale di 98.814,72 Euro Lordi. (…)”. Anche sul punto le considerazioni svolte dal Giudice a quo appaiono esaustive e convincenti, oltre che logicamente coerenti con il ragionamento che ha condotto alla declaratoria di illegittimità del licenziamento per cui è causa, condiviso da questa Corte. Del resto, come puntualmente osservato dalla difesa dell'allora ricorrente: “(…) non è consentito a un datore di lavoro licenziare un ottimo Dirigente, umiliandolo con motivazioni assurde e pretestuose e – anche – ingiuriose e poi pretendere che il Giudice lo premi liquidando l'indennità supplementare nella misura minima”. Alla luce delle suesposte considerazioni, il primo motivo di appello proposto da va respinto. Parte_1
Parimenti infondato risulta essere, ad avviso di questa Corte, anche il secondo motivo di gravame, volto a censurare la sentenza gravata nella parte in cui ha riconosciuto all'odierno appellato il Premio per l'anno 2021/2022. Parte_6
Anche sul punto nessuna “confusione” o “errore di fatto” è imputabile al Giudice a quo, il quale, invero, in piena coerenza con le risultanze istruttorie in atti (non smentite nemmeno in questa sede dalla società appellante), ha osservato: “(…) Per quanto riguarda la domanda del ricorrente inerente il riconoscimento del Premio Fee per l'anno 2021/2022, osserva il Tribunale che è provato Pt_6 documentalmente ed è anche incontestato tra le parti, che il rapporto di lavoro si era svolto proficuamente e con reciproca soddisfazione, fino al marzo 2022, tanto che in data 07-09-2021, l'Amministratore Delegato della Società convenuta signor aveva comunicato al ricorrente, il raggiungimento degli Parte_2 obbiettivi assegnati e la corresponsione del conseguente bonus, per 14.683,00 Euro, ed in data 12-11-2021, era stato riconosciuto al medesimo ricorrente, un superminimo assorbibile di Euro 8.000,00 lordi annui, a decorrere dal 01-01- 2022, ed infine che, in data 06-12-2021, la società convenuta aveva riconosciuto al ricorrente, a fronte dei risultati ottenuti in relazione all'anno fiscale 2020-2021, un premio di risultato di Euro 8.000,00. Ne consegue che alla data dicembre 2021, potevano considerarsi raggiunti gli pag. 17 di 19 obbiettivi del ricorrente, inerenti il proficuo cammino della società, ed il diritto alla corresponsione del premio non può essere vanificato dal comportamento aziendale omissivo, circa l'indicazione degli obbiettivi ed il suo raggiungimento o meno, comportamento tenuto dalla società convenuta sul punto. Pertanto, in assenza di una prova certa circa il quantum degli obbiettivi raggiunti, al ricorrente viene riconosciuto il Success Fee nella stessa misura riconosciuta dalla società convenuta per l'anno precedente, che rileva anche sotto l'aspetto del danno da perdita di chance. (…)”. Anche sul punto le puntuali considerazioni del Giudice a quo trovano la condivisione di questa Corte e sono qui ribadite e richiamate. D'altronde, delle motivazioni addotte dalla difesa a sostegno delle Parte_1 censure sollevate nei confronti della sentenza di primo grado in punto al success fee, nella memoria di costituzione depositata in prime cure non vi è alcuna traccia, con conseguente inammissibilità delle stesse, stante il più volte richiamato divieto di nova in appello. Il precedente Patrono dell'odierna appellante, a pag. 11 della memoria, si era limitato a riferire che il Dirigente non aveva raggiunto la soglia del 93%, ma solo quella del 92,27%, ma che, in ogni caso, la società avrebbe riconosciuto il bonus – seppure in misura ridotta - “eccezionalmente … e a titolo di maggior favore” e ad affermare che “non costituisce un argomento rilevante neppure il fatto che ad aprile-maggio 2021 il network abbia raggiunto il record dei KPI, poiché le contestazioni … si riferiscono a un periodo successivo … È stato infatti a partire dal 2021 che i problemi si sono progressivamente aggravati”. La contestazione di addebito, però, reca la data del 14.03.2022 e fa riferimento a fatti del 2022 (non del 2021). Dunque, volendo sintetizzare, se il Sig. non raggiunse gli obiettivi per avere CP_1 diritto al success fee 2021/2022, fu solo ed esclusivamente a causa del comportamento datoriale, che non fissò gli obiettivi previsti (circostanza pacifica) e che – in ogni caso – ritenne di licenziare il Dirigente nel marzo del 2022, con le pretestuose motivazioni di cui si è detto, impedendogli così de facto di proseguire nel suo positivo operato. La spettanza del success fee 2021/2022 in favore dell'odierno appellato, in altri termini, rileva anche e soprattutto sotto l'aspetto del danno da perdita di chance. pag. 18 di 19
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto da va respinto, con conseguente integrale conferma Parte_1 della sentenza gravata. Le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri medi per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni (dai quali non vi sono ragioni per discostarsi), avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia ed all'assenza di attività istruttoria in questo grado. Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'Istituto appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
1) rigetta l'appello proposto da , con conseguente integrale Parte_1 conferma della sentenza gravata;
2) condanna la società appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, che si liquidano nella somma di € 10.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA, se dovuta e CPA, come per legge;
3) dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'Istituto appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 18.12.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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