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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 30/05/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 918/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 918/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente a [...]Parte_1 C.F._1
n. 2 o dall'Avv.ta Benedetta Pavesi del Foro di Lodi;
e da
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente a [...] C.F._2 dall' el Foro di Lodi;
Dal matrimonio sono nati i seguenti figli:
nato a [...] in data [...], Persona_1
nata Codogno (LO) in data 13.07.2016. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.04.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Le parti dichiarano di essere finanziariamente autonome e autosufficienti economicamente e rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno a titolo di contributo per il proprio mantenimento;
2) Ciascuno dei coniugi avrà cura di stabilire la propria residenza in modo da non pregiudicare il diritto di visita e di frequentazione dei figli da parte dell'altro;
3) Affidamento congiunto dei figli minori e ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità Per_1 Per_2 genitoriale tenendo conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, con collocazione prevalente presso la madre, IG.ra ; Parte_2
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli e Per_1 Per_2
- a fine settimana alternati: dalle 19.30 / 19.45 del venerdì alla domenica sera, dopo la cena, quando li riaccompagnerà dalla madre entro le 21.30 (22.30 nei mesi estivi e quando il giorno successivo non c'è scuola);
- durante la settimana: quando il sig. svolge il primo turno (07.00 – 15.00) al lavoro: martedì e giovedì dalle 18.00 alle 21.30 Pt_1 (22.30 nei mesi ando il giorno successivo non c'è scuola);
quando il sig. svolge il secondo turno (12.00 – 20.00) al lavoro: martedì e giovedì dalle 20.30/20.45, Pt_1
quando il padre si recherà a casa della madre a prendere i figli che pernotteranno con lui presso la sua abitazione, fino al mattino seguente quando il padre li accompagnerà a scuola;
quando al martedì o al giovedì venisse assegnata al sig. la giornata lavorativa intera con orario di lavoro Pt_1 dalle 08.00 alle 17.00 il medesimo si recherà a prendere a della madre alle 18.00 e li riaccompagnerà dalla madre alle 21.30 (22.30 nei mesi estivi e quando il giorno successivo non c'è scuola).
Fatta avvertenza che quando il sig. è in trasferta per lavoro i figli non pernotteranno presso la sua Pt_1 abitazione in quanto deve partire mo al mattino per raggiungere la destinazione lavorativa:
- durante le vacanze estive per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, che ciascun genitore comunicherà all'altro entro il 30 aprile di ogni anno;
- durante le festività natalizie ad anni alterni dal 24.12 al 30.12 ovvero dal 31.12 al 6.1;
- durante le vacanze Pasquali ad anni alterni dalla chiusura delle scuole al giorno di Pasqua ovvero dal lunedì dell'Angelo alla ripresa delle scuole;
- le altre festività (25 aprile, 1 maggio 2 giugno, 15 agosto – se non già in vacanza con l'altro genitore – 1 novembre, 8 dicembre, ecc.) verranno trascorsi con alternanza tra i genitori;
5) Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli e la Pt_1 Parte_2 Per_1 Per_2 somma euro 450,00, entr 7 (sette) di ogni mese, rivalutabile secondo gli i il 50% delle spese straordinarie (scolastiche, mediche e sportive) secondo il protocollo delle linee guida del Tribunale di Milano del 22 novembre 2017 e precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
ticket sanitari;
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico curante / pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica;
dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione / master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingue;
corsi di musica e strumenti musicali;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); baby sitter;
viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
6) Le detrazioni fiscali per figli a carico resteranno a favore di ciascuno dei coniugi nella misura del 50% ciascuno e il c.d. assegno unico sarà richiesto e verrà quindi ripartito nella misura del 50% in capo a ciascuno dei genitori;
7) Il IG. si impegna al versamento di euro 50,00 mensili sul conto corrente dedicato ai figli sino al Pt_1 raggiungi la maggiore età del figlio e, successivamente, nella misura di Euro 25,00 fino al Per_1 raggiungimento della maggiore età della figlia Detto versamento mensile viene effettuato in sostituzione di Per_2 quelli precedentemente effettuati dai genitor copertura dei fondi assicurativi illo tempore creati a favore della prole e non concorre quindi alla determinazione del contributo al mantenimento in favore dei figli posto a carico del IG. Pt_1
8) I coniugi acconsentono sin d'ora ad ogni eventuale espatrio ed al rilascio del passaporto e documenti equipollenti anche per i minori.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Dagli atti di causa consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in NA (LO) in data 09.01.2010 e con decreto di omologa del Tribunale di Lodi n. 14951/2021 del 12.11.2021, pubblicato il 24.11.2021, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio concordatario, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e il Parte_1 Parte_2 09.01.2010 in NA (LO) trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di NA al n. 1, Parte I, Anno 2010;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NA (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 26 maggio 2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 918/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente a [...]Parte_1 C.F._1
n. 2 o dall'Avv.ta Benedetta Pavesi del Foro di Lodi;
e da
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente a [...] C.F._2 dall' el Foro di Lodi;
Dal matrimonio sono nati i seguenti figli:
nato a [...] in data [...], Persona_1
nata Codogno (LO) in data 13.07.2016. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.04.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Le parti dichiarano di essere finanziariamente autonome e autosufficienti economicamente e rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno a titolo di contributo per il proprio mantenimento;
2) Ciascuno dei coniugi avrà cura di stabilire la propria residenza in modo da non pregiudicare il diritto di visita e di frequentazione dei figli da parte dell'altro;
3) Affidamento congiunto dei figli minori e ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità Per_1 Per_2 genitoriale tenendo conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, con collocazione prevalente presso la madre, IG.ra ; Parte_2
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli e Per_1 Per_2
- a fine settimana alternati: dalle 19.30 / 19.45 del venerdì alla domenica sera, dopo la cena, quando li riaccompagnerà dalla madre entro le 21.30 (22.30 nei mesi estivi e quando il giorno successivo non c'è scuola);
- durante la settimana: quando il sig. svolge il primo turno (07.00 – 15.00) al lavoro: martedì e giovedì dalle 18.00 alle 21.30 Pt_1 (22.30 nei mesi ando il giorno successivo non c'è scuola);
quando il sig. svolge il secondo turno (12.00 – 20.00) al lavoro: martedì e giovedì dalle 20.30/20.45, Pt_1
quando il padre si recherà a casa della madre a prendere i figli che pernotteranno con lui presso la sua abitazione, fino al mattino seguente quando il padre li accompagnerà a scuola;
quando al martedì o al giovedì venisse assegnata al sig. la giornata lavorativa intera con orario di lavoro Pt_1 dalle 08.00 alle 17.00 il medesimo si recherà a prendere a della madre alle 18.00 e li riaccompagnerà dalla madre alle 21.30 (22.30 nei mesi estivi e quando il giorno successivo non c'è scuola).
Fatta avvertenza che quando il sig. è in trasferta per lavoro i figli non pernotteranno presso la sua Pt_1 abitazione in quanto deve partire mo al mattino per raggiungere la destinazione lavorativa:
- durante le vacanze estive per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, che ciascun genitore comunicherà all'altro entro il 30 aprile di ogni anno;
- durante le festività natalizie ad anni alterni dal 24.12 al 30.12 ovvero dal 31.12 al 6.1;
- durante le vacanze Pasquali ad anni alterni dalla chiusura delle scuole al giorno di Pasqua ovvero dal lunedì dell'Angelo alla ripresa delle scuole;
- le altre festività (25 aprile, 1 maggio 2 giugno, 15 agosto – se non già in vacanza con l'altro genitore – 1 novembre, 8 dicembre, ecc.) verranno trascorsi con alternanza tra i genitori;
5) Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli e la Pt_1 Parte_2 Per_1 Per_2 somma euro 450,00, entr 7 (sette) di ogni mese, rivalutabile secondo gli i il 50% delle spese straordinarie (scolastiche, mediche e sportive) secondo il protocollo delle linee guida del Tribunale di Milano del 22 novembre 2017 e precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
ticket sanitari;
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico curante / pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica;
dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione / master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingue;
corsi di musica e strumenti musicali;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); baby sitter;
viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
6) Le detrazioni fiscali per figli a carico resteranno a favore di ciascuno dei coniugi nella misura del 50% ciascuno e il c.d. assegno unico sarà richiesto e verrà quindi ripartito nella misura del 50% in capo a ciascuno dei genitori;
7) Il IG. si impegna al versamento di euro 50,00 mensili sul conto corrente dedicato ai figli sino al Pt_1 raggiungi la maggiore età del figlio e, successivamente, nella misura di Euro 25,00 fino al Per_1 raggiungimento della maggiore età della figlia Detto versamento mensile viene effettuato in sostituzione di Per_2 quelli precedentemente effettuati dai genitor copertura dei fondi assicurativi illo tempore creati a favore della prole e non concorre quindi alla determinazione del contributo al mantenimento in favore dei figli posto a carico del IG. Pt_1
8) I coniugi acconsentono sin d'ora ad ogni eventuale espatrio ed al rilascio del passaporto e documenti equipollenti anche per i minori.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Dagli atti di causa consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in NA (LO) in data 09.01.2010 e con decreto di omologa del Tribunale di Lodi n. 14951/2021 del 12.11.2021, pubblicato il 24.11.2021, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio concordatario, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e il Parte_1 Parte_2 09.01.2010 in NA (LO) trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di NA al n. 1, Parte I, Anno 2010;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NA (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 26 maggio 2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello