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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/04/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3559/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Rossella Porto Pt_1 opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena opposta
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Ilario CP_2
Antonio Sorace opposta
E
in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, con Avv. Andrea Mazza opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 19.9.2024 ritualmente notificato proponeva Pt_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420249011006181/000, notificata dall'agente della riscossione il 30.8.2024 nella parte relativa alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto premi assicurativi ed agli avvisi CP_2
1 di addebito per contributi meglio indicati alle pag. 2 dell'atto introduttivo CP_1 chiedendo “[..] accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle iscrizioni a ruolo in relazione agli atti impugnati attraverso l'intimazione di pagamento , nonché di ogni altro atto connesso o conseguente, anche non conosciuto;
2)
Per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del diritto di
[...]
, in p.l.r.p.t., nonché gli enti impositori Controparte_4
e , a procedere ad esecuzione forzata relativamente alle somme CP_1 CP_2 indicate in epigrafe, per come riportate nelle cartelle esattoriali e negli avvisi di addebito indicati nell'estratto di ruolo impugnato, stante la non dovutezza delle stesse per tutti i motivi di cui in narrativa [..]”
Lamentava, in particolare: 1) l'omessa notifica degli atti presupposti;
2)
l'intervenuta prescrizione del credito previdenziale portato dagli avvisi di addebito e dalle cartelle di pagamento presupposti per il decorso del termine quinquennale, e ciò anche in ipotesi di avvenuta notifica di tali atti;
3) intervenuta decadenza dal potere di iscrizione a ruolo ex art. 25 D. Lgs.
46/1999.
, e si costituivano in giudizio CP_1 CP_2 Controparte_3 contestando il ricorso di cui chiedevano la declaratoria di inammissibilità ovvero di rigetto.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 2.4.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
L'opposizione è ammissibile atteso che mira (anche) ad accertare l'intervenuta prescrizione del credito previdenziale maturata (pure) in epoca successiva alla data di notifica degli atti presupposti, qualificandosi sotto questo profilo l'azione in termini di opposizione alla esecuzione ex art. 650 c.p.c, come tale non assoggettata al termine di cui all'art. 617 c.p.c. e, a fortiori, a quello di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999 (che riguarda l'opposizione a cartella/avviso di addebito).
Tato precisato, la presente opposizione è proposta con riferimento agli atti di seguito indicati: cartelle di pagamento n. 03420200028405957000 e n.
03420220017815546000 (aventi ad oggetto premi , avvisi di addebito n. CP_2
2 334201700031032320000, n. 33420180002313321000, n.
33420180006702416000, n. 33420190003227936000, n.
33420190006156527000.
Nel merito l'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata per quanto di seguito esposto.
Costituendosi in giudizio l' e l' hanno offerto la prova dell'avvenuta CP_1 CP_2 notifica alla parte ricorrente, rispettivamente, degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento presupposte qui di interesse, depositando le relative ricevute di consegna PEC (per gli avvisi di addebito, cfr. fasc. ) ed i relativi CP_1 avvisi di ricevimento A/R (per le cartelle di pagamento, cfr. fasc. ). CP_2
Contrariamente a quanto sostiene l'opponente con le note scritte depositate il
1.4.2024 l' – che si è costituito tempestivamente il 23.11.2024 (per CP_1
l'udienza del 4.12.2024) – ha dimostrato la corretta notifica degli atti prodromici depositando sia gli avvisi di addebito che le relative ricevute di notifica a mezzo PEC dalle quali risulta l'avvenuta consegna degli atti all'indirizzo del destinatario.
Ebbene, dalla notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento e avvisi di addebito) qui di interesse (avvenuta, rispettivamente, il 23.2.2022,
10.11.2022, 16.10.2017, 21.2.2021, 12.1.2019, 22.7.2019, 21.12.2019) e sino a quella dell'intimazione opposta (30.8.2024) non è decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Non è decorso, in particolare, detto termine in relazione alle cartelle di pagamento n. 03420200028405957000 e n. 03420220017815546000 siccome notificate, come detto, il 23.2.2022 e 10.11.2022 e quindi alla data dell'intimazione qui impugnata non era ancora decorso il quinquennio e non è neppure decorso in relazione agli avvisi di addebito poiché CP_1 successivamente alla loro notifica il termine quinquennale è stato utilmente interrotto dalla notifica alla ricorrente, in data 25.1.2022 a cura di , della CP_5 intimazione di pagamento n. 03420219003698864000 (cfr. fasc. che ha CP_5 ad oggetto, tra gli altri, gli avvisi di addebito qui in discussione.
La doglianza, infine, che fa leva sulla intervenuta decadenza ex art. 24 D. Lgs.
n. 46/1999 deve essere dichiarata inammissibile in questa sede siccome
3 tardiva poiché – pur prescindendo dalla questione dell'applicabilità di detta disposizione agli avvisi di addebito - la doglianza avrebbe dovuto/potuto essere proposta con la tempestiva impugnazione degli atti presupposti che, come detto, sono stati ritualmente notificati alla parte ricorrente.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in € 2.000,00 oltre IVA, CPA
e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 7 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
4
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3559/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Rossella Porto Pt_1 opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena opposta
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Ilario CP_2
Antonio Sorace opposta
E
in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, con Avv. Andrea Mazza opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 19.9.2024 ritualmente notificato proponeva Pt_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420249011006181/000, notificata dall'agente della riscossione il 30.8.2024 nella parte relativa alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto premi assicurativi ed agli avvisi CP_2
1 di addebito per contributi meglio indicati alle pag. 2 dell'atto introduttivo CP_1 chiedendo “[..] accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle iscrizioni a ruolo in relazione agli atti impugnati attraverso l'intimazione di pagamento , nonché di ogni altro atto connesso o conseguente, anche non conosciuto;
2)
Per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del diritto di
[...]
, in p.l.r.p.t., nonché gli enti impositori Controparte_4
e , a procedere ad esecuzione forzata relativamente alle somme CP_1 CP_2 indicate in epigrafe, per come riportate nelle cartelle esattoriali e negli avvisi di addebito indicati nell'estratto di ruolo impugnato, stante la non dovutezza delle stesse per tutti i motivi di cui in narrativa [..]”
Lamentava, in particolare: 1) l'omessa notifica degli atti presupposti;
2)
l'intervenuta prescrizione del credito previdenziale portato dagli avvisi di addebito e dalle cartelle di pagamento presupposti per il decorso del termine quinquennale, e ciò anche in ipotesi di avvenuta notifica di tali atti;
3) intervenuta decadenza dal potere di iscrizione a ruolo ex art. 25 D. Lgs.
46/1999.
, e si costituivano in giudizio CP_1 CP_2 Controparte_3 contestando il ricorso di cui chiedevano la declaratoria di inammissibilità ovvero di rigetto.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 2.4.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
L'opposizione è ammissibile atteso che mira (anche) ad accertare l'intervenuta prescrizione del credito previdenziale maturata (pure) in epoca successiva alla data di notifica degli atti presupposti, qualificandosi sotto questo profilo l'azione in termini di opposizione alla esecuzione ex art. 650 c.p.c, come tale non assoggettata al termine di cui all'art. 617 c.p.c. e, a fortiori, a quello di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999 (che riguarda l'opposizione a cartella/avviso di addebito).
Tato precisato, la presente opposizione è proposta con riferimento agli atti di seguito indicati: cartelle di pagamento n. 03420200028405957000 e n.
03420220017815546000 (aventi ad oggetto premi , avvisi di addebito n. CP_2
2 334201700031032320000, n. 33420180002313321000, n.
33420180006702416000, n. 33420190003227936000, n.
33420190006156527000.
Nel merito l'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata per quanto di seguito esposto.
Costituendosi in giudizio l' e l' hanno offerto la prova dell'avvenuta CP_1 CP_2 notifica alla parte ricorrente, rispettivamente, degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento presupposte qui di interesse, depositando le relative ricevute di consegna PEC (per gli avvisi di addebito, cfr. fasc. ) ed i relativi CP_1 avvisi di ricevimento A/R (per le cartelle di pagamento, cfr. fasc. ). CP_2
Contrariamente a quanto sostiene l'opponente con le note scritte depositate il
1.4.2024 l' – che si è costituito tempestivamente il 23.11.2024 (per CP_1
l'udienza del 4.12.2024) – ha dimostrato la corretta notifica degli atti prodromici depositando sia gli avvisi di addebito che le relative ricevute di notifica a mezzo PEC dalle quali risulta l'avvenuta consegna degli atti all'indirizzo del destinatario.
Ebbene, dalla notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento e avvisi di addebito) qui di interesse (avvenuta, rispettivamente, il 23.2.2022,
10.11.2022, 16.10.2017, 21.2.2021, 12.1.2019, 22.7.2019, 21.12.2019) e sino a quella dell'intimazione opposta (30.8.2024) non è decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Non è decorso, in particolare, detto termine in relazione alle cartelle di pagamento n. 03420200028405957000 e n. 03420220017815546000 siccome notificate, come detto, il 23.2.2022 e 10.11.2022 e quindi alla data dell'intimazione qui impugnata non era ancora decorso il quinquennio e non è neppure decorso in relazione agli avvisi di addebito poiché CP_1 successivamente alla loro notifica il termine quinquennale è stato utilmente interrotto dalla notifica alla ricorrente, in data 25.1.2022 a cura di , della CP_5 intimazione di pagamento n. 03420219003698864000 (cfr. fasc. che ha CP_5 ad oggetto, tra gli altri, gli avvisi di addebito qui in discussione.
La doglianza, infine, che fa leva sulla intervenuta decadenza ex art. 24 D. Lgs.
n. 46/1999 deve essere dichiarata inammissibile in questa sede siccome
3 tardiva poiché – pur prescindendo dalla questione dell'applicabilità di detta disposizione agli avvisi di addebito - la doglianza avrebbe dovuto/potuto essere proposta con la tempestiva impugnazione degli atti presupposti che, come detto, sono stati ritualmente notificati alla parte ricorrente.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in € 2.000,00 oltre IVA, CPA
e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 7 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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