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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/06/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 618/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere relatore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 618/2022 promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Sara Caloni, come da procura in atti
APPELLANTE contro
(C.F. e P. IVA: ), in persona del Sindaco pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Tarducci, come da procura in atti
APPELLATO avverso la sentenza n. 2473/2021 emessa ex art. 281-sexies c.p.c. dal Tribunale di Firenze il
24.09.2021 e pubblicata in pari data;
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 03.04.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 10.04.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis 1) IN
VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, Sospendere l'efficacia esecutiva della Sentenza n.
2473/2021 RG. 343/2020 del 24.09.2021 e pubblicata in pari data, ed emessa dal
pagina 1 di 13 Tribunale di Firenze Dott. Donnarumma 2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della
Sentenza n.2473/2021 emessa dal Tribunale di Firenze, Giudice Dott. Donnarumma nell'ambito del giudizio N.R.G. 343/2020 depositata in cancelleria in data 24.09.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di
Firenze ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, ACCERTARE E
DICHIARARE la responsabilità del in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 per la causazione del sinistro avvenuto in in data 17 giugno 2018 e, per l'effetto, CP_1
CONDANNARE il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore dell'attore della somma di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patendi - incluse inabilità temporanea, assoluta e parziale, invalidità permanente, sofferenze fisiche e morali, spese per cure mediche sostenute, spese di consulenza di parte, nonché tutti gli ulteriori danni - che si quantificano, come segue tenuto conto che
l'attore al momento del sinistro aveva 29 anni: Danno Biologico permanente €. 9.713,58
Danno Biologico temporaneo €. 4.695,24 Danno morale €. 4.802,46 Spese mediche €.
909,00 Totale €. 20.120,28 e così per la complessiva somma di €. 20.120,28= o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e/o determinata in corso di causa mediante CTU o valutata in via equitativa ex art. 2056 e 1226 c.c. con rivalutazione monetaria quale maggior danno e con ulteriore maggior danno ai sensi dell'art. 1225 c.c. ed interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. I° comma, sulla complessiva somma di
€. 20.120,28= o su quella maggiore o minore ritenuta di giustizia) dal dì del fatto fino alla notifica del presente atto e di cui all'art. 1284 c.c. IV° comma come aggiunto dall'art.
17 del D.L. 132/14 convertito in legge n. 162/14 dal giorno successivo alla notifica della citazione fino al saldo, comunque entro i limiti di competenza per valore del Giudice adito. In subordine sempre in via principale nel merito. Accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. del , in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, nella verificazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto condannare la stessa, al risarcimento di tutti i danni come sopra specificati e quantificati.
ù In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio. 2) IN VIA
ISTRUTTORIA ammettere i mezzi istruttori richiesti in primo grado ovvero CTU medico legale sulla persona del Sig. Con vittoria di spese e compensi oltre il Parte_1 rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, di entrambi i gradi di giudizio”;
pagina 2 di 13 Per la parte appellata: “In via preliminare respingere la richiesta ex art. 351, comma 2
, c.p.c. non sussistendone i presupposti di legge;
In tesi respingere l'appello come proposto in quanto infondato in fatto e diritto per le assorbenti ragioni esposte in narrativa e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n. 2473/2021 del
24/09/2021 emessa dal Tribunale di Bologna;
In ipotesi, qualora Codesta Corte di
Appello intenda accogliere i motivi di appello voglia in ogni caso escludere la responsabilità del nella causazione del sinistro per i motivi esposti in Controparte_1 narrativa;
In denegata ipotesi, qualora Codesta Corte di Appello ritenga di accogliere
l'appello proposto riformulando la sentenza, si chiede di accertare quanto meno il concorso di colpa nella causazione dell'evento da parte del danneggiato per i motivi esposti in narrativa e richiamati. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CNAP come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi a questa Corte di Appello, il proponendo gravame avverso la Controparte_1 sentenza n. 2473/2021 del 24.09.2021 con cui il Tribunale di Firenze aveva respinto la sua domanda di risarcimento danni, avanzata ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in subordine dell'art. 2043 c.c., condannandolo alla refusione delle spese di lite.
Il giudice di prime cure - nella resistenza del convenuto e all'esito di prova per CP_1 testi - rilevava, in via di premessa, che l'attore, con l'atto introduttivo del giudizio, aveva esposto che in data 17.06.2018, intorno alle ore 5 del mattino, mentre si trovava a
, in via de' Saponai con alcuni amici, nell'attraversare la strada, spostandosi dal CP_1 marciapiede - lato sinistro - a quello di destra, direzione piazza Mentana, cadeva rovinosamente a terra, a causa del manto stradale irregolare e sconnesso.
In diritto, osservava che era esigibile da parte dell'ente comunale un costante ed efficace controllo del tratto stradale interessato dal sinistro, trattandosi di una via urbana, donde l'astratta configurabilità della responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 CP_1
c.c..
Ciò premesso, riteneva tuttavia che, in concreto, la domanda proposta dal non _1 potesse trovare accoglimento poiché la prospettazione fornita dall'attore non aveva trovato i necessari riscontri nelle risultanze istruttorie.
pagina 3 di 13 L'appellante, ritenendo la decisione errata e ingiusta, la impugnava sulla base di due motivi di gravame, con i quali deduceva “la errata e falsa valutazione della ricostruzione dei fatti” (1) e “la errata valutazione ed esame del Tribunale di Firenze dei documenti probatori e delle dichiarazioni dei testimoni” (2).
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , il Controparte_1 quale chiedeva il rigetto dei motivi di appello in quanto infondati in fatto e in diritto;
in ipotesi, invocava il concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno;
in ogni caso, instava per la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, con ordinanza collegiale del 15.12.2022 veniva sospesa la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.
Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione, una prima volta, con ordinanza del 19.03.2024; quindi, veniva rimessa sul ruolo per impedimento del precedente relatore, con nuova assegnazione a questo giudice estensore (provvedimento del 6/7 marzo 2025); infine, con ordinanza in data 10.4.2025 (all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 3.4.2025), veniva nuovamente trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (30+20), sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente.
***
L'appello non può trovare accoglimento.
Con il primo motivo, l'appellante si duole che al punto C) dell'impugnata sentenza il
Tribunale si sarebbe soffermato inutilmente “su una prima imprecisa prospettazione in ordine al sito dell'incidente di cui all'atto di citazione, per poi evidenziare che soltanto con la memoria n. 1: “la prospettazione si arricchisce di elementi utili che consentono di inquadrare lo scenario dell'incidente con maggiore esattezza” (cfr. pag. 5).
In realtà – evidenzia – sin dall'atto introduttivo del giudizio la ricostruzione era stata precisa: il era caduto a causa di buche presenti sul manto stradale, mentre _1 attraversava Via dei Saponai, la mattina del 17.06.2019 in compagnia di alcuni amici. Sin da subito erano state allegate le fotografie rappresentative dello stato dei luoghi che riproducevano una strada piena di buche, toppe di asfalto ormai datate, disconnessioni per quasi tutto il tratto stradale. In particolare, le fotografie di cui ai documenti 29 e 30 allegate all'atto di citazione rispecchiavano esattamente lo stato malmesso della strada, così come altrettanto evidente era che uno dei due marciapiedi in questione era pagina 4 di 13 delimitato da catene ed era più ampio e più agevole dell'altro, come era stato precisato dalla teste Tes_1
Il motivo va disatteso.
Il giudice di prime cure ha ritenuto – a giudizio di questa Corte in modo condivisibile - che all'esito dell'espletata istruttoria non fosse emersa la prova “né della dinamica e delle effettive modalità di svolgimento del fatto” storico posto a fondamento della domanda né del “nesso causale tra la dedotta caratteristica della strada e l'evento dannoso”.
Ciò premesso, quanto dedotto dall'appellante appare prima facie inidoneo ad inficiare la ratio della decisione impugnata.
Ed invero, il Tribunale ha valutato come “imprecisa” la stessa prospettazione dell'attore in ordine al sito dell'incidente proprio richiamando l'esatta descrizione del fatto narrata in atto di citazione (“… il Sig. si trovava in Via de' Saponai con alcuni amici e _1 CP_1 nell'attraversare la strada spostandosi dal marciapiede – lato sinistro – a quello di destra, direzione Piazza Mentana, cadeva rovinosamente a terra, a causa del manto stradale irregolare e disconnesso …”) ed osservando: “Si indica la strada, la direzione, lo spostamento dal marciapiede di sinistra a quello di destra, ma non si dice a quale altezza della strada si verificava la caduta”.
Tale affermazione è assolutamente condivisibile dal momento che in nessun passo dell'atto introduttivo del giudizio si rinviene l'indicazione del punto esatto di via de
Saponai in cui si sarebbe verificata la caduta del _1
Ben vero è che a pagina 5 dello stesso atto si legge: “Da documentazione fotografica che si allega, è facile evincere lo stato di cattiva manutenzione della strada che qui interessa: la strada è piena di buche, rattoppamenti, mattonelle spezzate e/o rotte (doc. 29)”; tuttavia – si osserva - le prime tre fotografie riproducono in modo ravvicinato alcuni dissesti di un manto stradale che non è dato comprendere se si collochino in via de'
Saponai e a quale altezza, la quarta, mostra invece alcune irregolarità del manto stradale nei pressi di un marciapiede delimitato da una catena, senza che emerga in alcun modo che la caduta si sarebbe verificata proprio in quel punto.
Analogamente, non è perspicuo quanto si legge più avanti nell'atto introduttivo: “Ad aggravare ulteriormente la posizione del , vi è un ulteriore aspetto: il Controparte_1 tratto di Via dei Saponai che interessa è scarsamente illuminato. Dalla fotografia di cui al doc. 30 è facile evincere che la strada è illuminata da un solo lampione, stile lanterna!”. È
pagina 5 di 13 evidente, infatti, come dalla rappresentazione generica fornita attraverso le due riproduzioni fotografiche contenute nel suddetto documento, che ritraggono l'intera strada, non sia possibile in alcun modo desumere quale sarebbe “il tratto di via de'
Saponai che interessa”.
Parimenti da disattendere è il secondo motivo di gravame.
Con esso, si censura l'iter motivazionale della sentenza impugnata, laddove al punto D) il giudice di prime cure ha rilevato come: “all'esito della prova testimoniale assunta nel corso del giudizio, non siano emersi i necessari riscontri, né in ordine allo svolgimento dei fatti né in ordine al nesso causale”.
Tale affermazione, a detta dell'appellante, sarebbe frutto di un'erronea valutazione dei documenti versati in atti e delle dichiarazioni dei testi escussi, che offrirebbero per contro sufficienti elementi per pervenire alla declaratoria di responsabilità del CP_1 convenuto.
Si tratta di prospettazione non condivisibile.
L'appellante sostiene anzitutto che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la teste avrebbe fornito indicazioni utili alla ricostruzione della dinamica della Tes_1 caduta, che sarebbero state impropriamente disattese a causa di alcune imprecisioni che tuttavia riguarderebbero circostanze irrilevanti, inidonee a smentire lo svolgimento dei fatti e l'esistenza del nesso causale.
Il rilievo non ha pregio.
Il giudice di prime cure ha ripercorso alcuni passaggi della deposizione [“(… non Tes_1 ricordo esattamente se nella strada suddetta vi fossero due marciapiedi, mi pare di sì …);
(… non ricordo bene in quale punto della strada camminassimo prima dell'attraversamento …); (… mi sembra di ricordare che camminassimo sul marciapiede con le catene, ma non so indicare la direzione …); (… Non so … indicare il punto, la buca
o la sconnessione in cui questo è avvenuto …); (… non ricordo in che composizione ci spostavamo né chi fosse più vicino all'attore …); (… Non ricordo … se stavamo percorrendo via Saponai per andare a recuperare la macchina …); (… non so dire precisamente cosa abbiamo fatto dopo …)”], evidenziando come la teste non avesse saputo indicare: il punto in cui camminavano prima dell'attraversamento, la direzione, la buca o la disconnessione o comunque il punto in cui la caduta si era verificata.
pagina 6 di 13 Il Collegio rileva che si tratta di valutazione perfettamente coerente con il contenuto delle dichiarazioni rese dalla testimone.
Se è vero, infatti, che alcune dimenticanze e/o imprecisioni possono spiegarsi con il tempo trascorso e la labilità dei ricordi e sono relative a circostanze non determinanti
[vedasi ad esempio: (… Non ricordo … se stavamo percorrendo via Saponai per andare a recuperare la macchina …); (… non so dire precisamente cosa abbiamo fatto dopo …)”], altrettanto vero è che la valutazione complessiva di una narrazione disseminata da continui “non ricordo” anche su circostanze decisive, quali il marciapiede sul quale stessero camminando prima della caduta ovvero il punto in cui si sarebbe verificata la caduta, non può che allinearsi a quella del primo giudice nel senso della inidoneità della stessa a fornire elementi utili ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro.
Né vale osservare che la teste, nel corso della sua deposizione, avrebbe confermato che il aveva messo male il piede per la presenza di buche ed era caduto lamentandosi _1 per i dolori.
Quanto riferito, infatti, oltre a implicare un giudizio non consentito al teste dal momento che vengono riferiti non fatti ma congetture causali, non appare sufficientemente contestualizzato alla luce del complessivo tenore delle dichiarazioni rese, e lascia spazio a giustificati dubbi su ciò che è effettivamente caduto sotto la percezione visiva della teste.
Né può di certo tranquillizzare la precisazione compiuta dalla che la strada non Tes_1 fosse illuminata;
invero, una situazione di scarsa visibilità della scena del sinistro, quand'anche verificata, dovrebbe indurre a ponderare ancora di più le affermazioni della teste in ordine alla dinamica della caduta.
Infine, non coglie nel segno la deduzione dell'appellante secondo cui il giudice di prime cure avrebbe omesso “inspiegabilmente di considerare (n.d.r. che) il tratto di strada in cui è caduto il che è quello di cui al doc. 37 ter allegato alla memoria n. 1 ex art. _1
183 Vi co c.p.c., presenta buche e disconnessioni tutte ravvicinate tra loro che rendono impossibile individuarne una sulle altre come causa della caduta”.
Il rilievo, infatti, si fonda sul dato, assunto in modo del tutto tautologico, che il tratto di strada in cui si sarebbe verificato il sinistro sia quello rappresentato nella foto n. 37 ter, laddove invece nessuno dei testi escussi lo ha individuato come tale.
Del resto, pure a voler ritenere inesigibile l'indicazione da parte dei testi escussi della specifica disconnessione della strada che avrebbe dato causa alla caduta del _1
pagina 7 di 13 nondimeno la ricostruzione della dinamica del sinistro non può certo prescindere dall'individuazione quantomeno del tratto di strada interessato dall'evento, non assumendo rilievo a tal fine il semplice, generico riferimento compiuto dai testimoni all'atto dell'attraversamento.
Ed invero, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “La prova che deve fornire il danneggiato, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 cod.civ., è quella della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, cioè la prova che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa. Non può quindi ritenersi sufficiente, a tal fine, specie in caso di cadute o altri eventi che si verificano in aree accessibili al pubblico e che siano nella custodia di un determinato soggetto, la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto), essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali. In tale ottica e, quanto meno, a tal fine, in queste ipotesi, è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti” (cfr. in parte motiva Cass. ordinanza n. 12760 del 09/05/2024; in senso conforme cfr. Cass. ordinanza n. 33129 del 18/12/2024).
A ciò si aggiunga – come non ha mancato di evidenziare il primo giudice – che, quando alla teste sono stati richiesti particolari ulteriori sull'episodio, la stessa ha fornito dichiarazioni confliggenti con la prospettazione attorea, come quando, ad esempio, ha dichiarato che le sembrava di ricordare che camminassero sul marciapiede con le catene, laddove invece dalla memoria ex art. 183 n. 1 e dalle fotografie allegate emerge che l'attore e i suoi amici procedevano sul marciapiede di sinistra, in direzione Piazza
Mentana, ove non c'erano catene (le catene erano sul marciapiede lato destro, verso il quale, però, l'attore ed i suoi amici si dirigevano e non si allontanavano).
Prive di qualsivoglia aggancio alle risultanze di causa, e comunque irrilevanti, appaiono poi le affermazioni della parte appellante secondo cui si dovrebbe immaginare che il una volta caduto, avrebbe “provato a rialzarsi, spostandosi dalla posizione _1 originaria post caduta, circondato dai suoi amici che magari volevano aiutarlo a rialzarsi” ovvero “è probabile che i 6 amici stessero camminando in ordine sparso, magari
pagina 8 di 13 qualcuno sul marciapiede sinistro ed altri su quello destro, è piuttosto improbabile che ragazzi di 25 anni si stessero muovendo in fila indiana, come scolari”.
Parimenti infondata (e non inammissibile, come sostenuto dal è la doglianza CP_1 con cui si lamenta che il primo giudice aveva ritenuto le dichiarazioni del teste Tes_2
“solo apparentemente” più precise ed utili di quelle rese dalla teste Tes_1
A tal fine, l'appellante evidenzia che il teste aveva confermato che il sinistro era Tes_2 accaduto in Via de' Saponai il 17.06.2019, che egli si trovava lì insieme al ed altri _1 amici (erano in 6 in totale), che stava camminando sul marciapiede sinistro molto vicino all'attore,” forse a neppure un metro di distanza”, che ad un certo punto avevano attraversato la strada e che il era caduto - durante l'attraversamento - per aver _1 messo male il piede in una buca.
Da qui – a suo dire - l'idoneità della deposizione a sostenere la ricostruzione posta a fondamento della domanda.
Si tratta di prospettazione non condivisibile.
In realtà, il giudice di prime cure ha correttamente evidenziato come anche la descrizione della dinamica del sinistro fornita dal teste riguardata nel suo insieme, Tes_2 presentasse lacune e aporie che ne minavano la complessiva attendibilità.
Invero, anche il teste al pari della teste non ha saputo indicare il tratto Tes_2 Tes_1 della strada in cui sarebbe avvenuto l'attraversamento a seguito del quale si sarebbe verificata la caduta del [“non so indicare il punto preciso in cui è avvenuta la _1 caduta (…)”].
In aggiunta, “a proposito della caduta”, egli ha riferito che il aveva “all'atto di _1 attraversare, messo il piede destro sulla strada e l'ho visto andare giù”.
Orbene – come già sottolineato dal giudice di prime cure – una tale dinamica, che indica in sequenza ravvicinata la discesa dal marciapiede destro (dove stavano camminando),
l'appoggio del piede destro sulla strada (“all'atto di attraversare”) e la caduta del _1
(“l'ho visto andare giù”), induce legittimamente a ritenere che il sinistro si sarebbe verificato subito dopo che il era disceso dal marciapiede e dunque non al centro _1 della strada o in prossimità del marciapiede sinistro (ove sono presenti le disconnessioni della via de' Saponai: cfr. doc. 37, 37 ter e 37 quater), bensì lungo il marciapiede lato destro, vale a dire in un tratto di strada che dalle foto non sembra presentare alterazioni di sorta. pagina 9 di 13 Sostenere, come fa l'appellante, che, quella compiuta dal primo giudice sarebbe una ricostruzione mai rappresentata né dall'attore né dai testimoni, è per un verso tautologico (dal momento che quanto rappresentato dall'attore in ordine alla dinamica richiede per l'appunto di essere dimostrato), per altro verso infondato, in quanto la lettura compiuta è del tutto coerente con quanto dichiarato dal teste.
Il fatto poi che dal materiale fotografico agli atti emerge che il lato sinistro della strada è occupato da motorini - per cui, a detta dell'appellante, sarebbe impossibile che il _1 sia caduto nello scendere il marciapiede perché lo spazio è occupato dai motocicli parcheggiati – per un verso, non può indurre ad attribuire alla deposizione del teste un senso diverso da quello fatto palese dalle sue dichiarazioni, dall'altro, è circostanza che contribuisce a ritenere tutt'altro che chiara la dinamica del sinistro, connotata anche da ulteriori particolari incerti, quali ad esempio la direzione di marcia del gruppo (che il riferisce essere quella verso Piazza Mentana, mentre il teste dichiara essere _1 quella, opposta, verso Piazza Signoria), e il marciapiede effettivamente percorso prima dell'attraversamento (il destro, stando alle dichiarazioni del teste il sinistro, Tes_2 secondo le dichiarazioni della teste . Tes_1
Né può condividersi l'assunto secondo cui la mancanza di illuminazione della strada al momento dell'incidente avrebbe impedito ai due testimoni di individuare quale, tra le tante sconnessioni presenti nel manto stradale, avrebbe determinato la caduta di _1
Premesso, infatti, che l'incidente si è pacificamente verificato intorno alle ore 5 del
17.06.2018 e che risulta per tabulas che l'impianto di illuminazione il giorno del sinistro era funzionante e attivo fino alle ore 4.45 (cfr. doc. 5 fascicolo di primo grado di parte convenuta), può ragionevolmente ritenersi che lo spegnimento dell'illuminazione artificiale sia stato programmato in un periodo temporale in cui l'illuminazione naturale inizia ad essere sufficiente a garantire la visibilità e che, quindi, la strada al momento dell'incidente fosse già illuminata dalle prime luci dell'alba.
In ogni caso, stupisce che nessuno dei due testi abbia saputo indicare in quale tratto della strada si sarebbe verificata la caduta nonostante, secondo quanto allegato in citazione e confermato dal teste il fosse rimasto a terra dopo essere Tes_2 _1 caduto. Invero, anche ad ammettere che l'illuminazione della via fosse stata scarsa,
l'area in cui l'attore si trovava in quel momento, dopo la caduta, doveva essere senz'altro visibile;
tanto più che il teste ha dichiarato di essere stato presente anche Tes_2
pagina 10 di 13 all'arrivo dei soccorsi e, quindi, di essere rimasto sul luogo del sinistro per un apprezzabile lasso di tempo.
Parimenti destituita di fondamento è l'ulteriore censura secondo cui il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto inattendibili i testi escussi senza tenere conto del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale “il Giudice non può ritenere lacunosa la testimonianza perchè carente su circostanze non capitolate
e sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire” (Cass. Civ. n. 789/63; n.
24469/14; 9249/15)”.
Il richiamo a detta giurisprudenza non risulta pertinente dal momento che la valutazione di inattendibilità dei testi, all'evidenza, non è avvenuta sulla composizione in cui l'attore si stava spostando insieme ai suoi amici né sul programma della serata, bensì sulle lacune oggettivamente mostrate dalle due deposizioni in ordine alla indicazione della dinamica del sinistro, sulla loro intrinseca scarsa attendibilità e su talune discrepanze rinvenute sia tra le allegazioni attoree e le deposizione testimoniali e sia tra le dichiarazioni rese dai due testi.
Allo stesso modo, non appare conferente il richiamo alla sentenza della Corte di cassazione n. 9140/2013. Nel caso di specie, infatti, da un lato, i testi non potevano essere chiamati ad attribuire la caduta alla presenza di buche, dall'altro, il fatto che fossero presenti buche lungo la via non vale a ricondurre con la necessaria inferenza logica la caduta alle condizioni della strada.
In proposito, giova ricordare che le presunzioni devono essere fondate su indizi gravi, precisi e concordanti e non su automatismi in forza dei quali il dato probatorio si ricava sic et simpliciter da un fatto secondario noto.
Logico corollario delle superiori premesse è che l'appello deve essere respinto, con assorbimento di ogni ulteriore questione o istanza.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico dell'appellante e vanno liquidate in complessivi €
5.809,00 (di cui: € 1.134,00 per la fase di studio;
€ 921,00 per la fase introduttiva;
€
1.843,00 per la fase di inibitoria e € 1.911,00 per la fase decisoria) oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge, sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, e successive integrazioni, considerati il valore della controversia (ricompreso, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU – DPR n.
pagina 11 di 13 115/02 nello scaglione di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00), l'impegno difensivo
(medio) prestato e la fase di inibitoria nell'ambito della fase di trattazione, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L.
24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all'art. 13, comma 1 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 2473/2021, del Tribunale di Firenze, emessa e pubblicata
[...]
24.09.2021, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere al le spese di lite del presente Controparte_1 grado di giudizio, che liquida nella misura di € 5.809,00 per compensi, in base al calcolo specificato in motivazione, quale compenso tabellare per gli avvocati in ambito civile ex art. 4, quinto comma D.M. 55/2014, e successive integrazioni, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Firenze, così decisa nella camera di camera di consiglio del 20.6.2025.
Il Consigliere est.
Maria Teresa Paternostro
La Presidente
Dania Mori
Nota
pagina 12 di 13 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere relatore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 618/2022 promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Sara Caloni, come da procura in atti
APPELLANTE contro
(C.F. e P. IVA: ), in persona del Sindaco pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Tarducci, come da procura in atti
APPELLATO avverso la sentenza n. 2473/2021 emessa ex art. 281-sexies c.p.c. dal Tribunale di Firenze il
24.09.2021 e pubblicata in pari data;
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 03.04.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 10.04.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis 1) IN
VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, Sospendere l'efficacia esecutiva della Sentenza n.
2473/2021 RG. 343/2020 del 24.09.2021 e pubblicata in pari data, ed emessa dal
pagina 1 di 13 Tribunale di Firenze Dott. Donnarumma 2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della
Sentenza n.2473/2021 emessa dal Tribunale di Firenze, Giudice Dott. Donnarumma nell'ambito del giudizio N.R.G. 343/2020 depositata in cancelleria in data 24.09.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di
Firenze ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, ACCERTARE E
DICHIARARE la responsabilità del in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 per la causazione del sinistro avvenuto in in data 17 giugno 2018 e, per l'effetto, CP_1
CONDANNARE il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore dell'attore della somma di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patendi - incluse inabilità temporanea, assoluta e parziale, invalidità permanente, sofferenze fisiche e morali, spese per cure mediche sostenute, spese di consulenza di parte, nonché tutti gli ulteriori danni - che si quantificano, come segue tenuto conto che
l'attore al momento del sinistro aveva 29 anni: Danno Biologico permanente €. 9.713,58
Danno Biologico temporaneo €. 4.695,24 Danno morale €. 4.802,46 Spese mediche €.
909,00 Totale €. 20.120,28 e così per la complessiva somma di €. 20.120,28= o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e/o determinata in corso di causa mediante CTU o valutata in via equitativa ex art. 2056 e 1226 c.c. con rivalutazione monetaria quale maggior danno e con ulteriore maggior danno ai sensi dell'art. 1225 c.c. ed interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. I° comma, sulla complessiva somma di
€. 20.120,28= o su quella maggiore o minore ritenuta di giustizia) dal dì del fatto fino alla notifica del presente atto e di cui all'art. 1284 c.c. IV° comma come aggiunto dall'art.
17 del D.L. 132/14 convertito in legge n. 162/14 dal giorno successivo alla notifica della citazione fino al saldo, comunque entro i limiti di competenza per valore del Giudice adito. In subordine sempre in via principale nel merito. Accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. del , in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, nella verificazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto condannare la stessa, al risarcimento di tutti i danni come sopra specificati e quantificati.
ù In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio. 2) IN VIA
ISTRUTTORIA ammettere i mezzi istruttori richiesti in primo grado ovvero CTU medico legale sulla persona del Sig. Con vittoria di spese e compensi oltre il Parte_1 rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, di entrambi i gradi di giudizio”;
pagina 2 di 13 Per la parte appellata: “In via preliminare respingere la richiesta ex art. 351, comma 2
, c.p.c. non sussistendone i presupposti di legge;
In tesi respingere l'appello come proposto in quanto infondato in fatto e diritto per le assorbenti ragioni esposte in narrativa e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n. 2473/2021 del
24/09/2021 emessa dal Tribunale di Bologna;
In ipotesi, qualora Codesta Corte di
Appello intenda accogliere i motivi di appello voglia in ogni caso escludere la responsabilità del nella causazione del sinistro per i motivi esposti in Controparte_1 narrativa;
In denegata ipotesi, qualora Codesta Corte di Appello ritenga di accogliere
l'appello proposto riformulando la sentenza, si chiede di accertare quanto meno il concorso di colpa nella causazione dell'evento da parte del danneggiato per i motivi esposti in narrativa e richiamati. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CNAP come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi a questa Corte di Appello, il proponendo gravame avverso la Controparte_1 sentenza n. 2473/2021 del 24.09.2021 con cui il Tribunale di Firenze aveva respinto la sua domanda di risarcimento danni, avanzata ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in subordine dell'art. 2043 c.c., condannandolo alla refusione delle spese di lite.
Il giudice di prime cure - nella resistenza del convenuto e all'esito di prova per CP_1 testi - rilevava, in via di premessa, che l'attore, con l'atto introduttivo del giudizio, aveva esposto che in data 17.06.2018, intorno alle ore 5 del mattino, mentre si trovava a
, in via de' Saponai con alcuni amici, nell'attraversare la strada, spostandosi dal CP_1 marciapiede - lato sinistro - a quello di destra, direzione piazza Mentana, cadeva rovinosamente a terra, a causa del manto stradale irregolare e sconnesso.
In diritto, osservava che era esigibile da parte dell'ente comunale un costante ed efficace controllo del tratto stradale interessato dal sinistro, trattandosi di una via urbana, donde l'astratta configurabilità della responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 CP_1
c.c..
Ciò premesso, riteneva tuttavia che, in concreto, la domanda proposta dal non _1 potesse trovare accoglimento poiché la prospettazione fornita dall'attore non aveva trovato i necessari riscontri nelle risultanze istruttorie.
pagina 3 di 13 L'appellante, ritenendo la decisione errata e ingiusta, la impugnava sulla base di due motivi di gravame, con i quali deduceva “la errata e falsa valutazione della ricostruzione dei fatti” (1) e “la errata valutazione ed esame del Tribunale di Firenze dei documenti probatori e delle dichiarazioni dei testimoni” (2).
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , il Controparte_1 quale chiedeva il rigetto dei motivi di appello in quanto infondati in fatto e in diritto;
in ipotesi, invocava il concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno;
in ogni caso, instava per la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, con ordinanza collegiale del 15.12.2022 veniva sospesa la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.
Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione, una prima volta, con ordinanza del 19.03.2024; quindi, veniva rimessa sul ruolo per impedimento del precedente relatore, con nuova assegnazione a questo giudice estensore (provvedimento del 6/7 marzo 2025); infine, con ordinanza in data 10.4.2025 (all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 3.4.2025), veniva nuovamente trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (30+20), sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente.
***
L'appello non può trovare accoglimento.
Con il primo motivo, l'appellante si duole che al punto C) dell'impugnata sentenza il
Tribunale si sarebbe soffermato inutilmente “su una prima imprecisa prospettazione in ordine al sito dell'incidente di cui all'atto di citazione, per poi evidenziare che soltanto con la memoria n. 1: “la prospettazione si arricchisce di elementi utili che consentono di inquadrare lo scenario dell'incidente con maggiore esattezza” (cfr. pag. 5).
In realtà – evidenzia – sin dall'atto introduttivo del giudizio la ricostruzione era stata precisa: il era caduto a causa di buche presenti sul manto stradale, mentre _1 attraversava Via dei Saponai, la mattina del 17.06.2019 in compagnia di alcuni amici. Sin da subito erano state allegate le fotografie rappresentative dello stato dei luoghi che riproducevano una strada piena di buche, toppe di asfalto ormai datate, disconnessioni per quasi tutto il tratto stradale. In particolare, le fotografie di cui ai documenti 29 e 30 allegate all'atto di citazione rispecchiavano esattamente lo stato malmesso della strada, così come altrettanto evidente era che uno dei due marciapiedi in questione era pagina 4 di 13 delimitato da catene ed era più ampio e più agevole dell'altro, come era stato precisato dalla teste Tes_1
Il motivo va disatteso.
Il giudice di prime cure ha ritenuto – a giudizio di questa Corte in modo condivisibile - che all'esito dell'espletata istruttoria non fosse emersa la prova “né della dinamica e delle effettive modalità di svolgimento del fatto” storico posto a fondamento della domanda né del “nesso causale tra la dedotta caratteristica della strada e l'evento dannoso”.
Ciò premesso, quanto dedotto dall'appellante appare prima facie inidoneo ad inficiare la ratio della decisione impugnata.
Ed invero, il Tribunale ha valutato come “imprecisa” la stessa prospettazione dell'attore in ordine al sito dell'incidente proprio richiamando l'esatta descrizione del fatto narrata in atto di citazione (“… il Sig. si trovava in Via de' Saponai con alcuni amici e _1 CP_1 nell'attraversare la strada spostandosi dal marciapiede – lato sinistro – a quello di destra, direzione Piazza Mentana, cadeva rovinosamente a terra, a causa del manto stradale irregolare e disconnesso …”) ed osservando: “Si indica la strada, la direzione, lo spostamento dal marciapiede di sinistra a quello di destra, ma non si dice a quale altezza della strada si verificava la caduta”.
Tale affermazione è assolutamente condivisibile dal momento che in nessun passo dell'atto introduttivo del giudizio si rinviene l'indicazione del punto esatto di via de
Saponai in cui si sarebbe verificata la caduta del _1
Ben vero è che a pagina 5 dello stesso atto si legge: “Da documentazione fotografica che si allega, è facile evincere lo stato di cattiva manutenzione della strada che qui interessa: la strada è piena di buche, rattoppamenti, mattonelle spezzate e/o rotte (doc. 29)”; tuttavia – si osserva - le prime tre fotografie riproducono in modo ravvicinato alcuni dissesti di un manto stradale che non è dato comprendere se si collochino in via de'
Saponai e a quale altezza, la quarta, mostra invece alcune irregolarità del manto stradale nei pressi di un marciapiede delimitato da una catena, senza che emerga in alcun modo che la caduta si sarebbe verificata proprio in quel punto.
Analogamente, non è perspicuo quanto si legge più avanti nell'atto introduttivo: “Ad aggravare ulteriormente la posizione del , vi è un ulteriore aspetto: il Controparte_1 tratto di Via dei Saponai che interessa è scarsamente illuminato. Dalla fotografia di cui al doc. 30 è facile evincere che la strada è illuminata da un solo lampione, stile lanterna!”. È
pagina 5 di 13 evidente, infatti, come dalla rappresentazione generica fornita attraverso le due riproduzioni fotografiche contenute nel suddetto documento, che ritraggono l'intera strada, non sia possibile in alcun modo desumere quale sarebbe “il tratto di via de'
Saponai che interessa”.
Parimenti da disattendere è il secondo motivo di gravame.
Con esso, si censura l'iter motivazionale della sentenza impugnata, laddove al punto D) il giudice di prime cure ha rilevato come: “all'esito della prova testimoniale assunta nel corso del giudizio, non siano emersi i necessari riscontri, né in ordine allo svolgimento dei fatti né in ordine al nesso causale”.
Tale affermazione, a detta dell'appellante, sarebbe frutto di un'erronea valutazione dei documenti versati in atti e delle dichiarazioni dei testi escussi, che offrirebbero per contro sufficienti elementi per pervenire alla declaratoria di responsabilità del CP_1 convenuto.
Si tratta di prospettazione non condivisibile.
L'appellante sostiene anzitutto che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la teste avrebbe fornito indicazioni utili alla ricostruzione della dinamica della Tes_1 caduta, che sarebbero state impropriamente disattese a causa di alcune imprecisioni che tuttavia riguarderebbero circostanze irrilevanti, inidonee a smentire lo svolgimento dei fatti e l'esistenza del nesso causale.
Il rilievo non ha pregio.
Il giudice di prime cure ha ripercorso alcuni passaggi della deposizione [“(… non Tes_1 ricordo esattamente se nella strada suddetta vi fossero due marciapiedi, mi pare di sì …);
(… non ricordo bene in quale punto della strada camminassimo prima dell'attraversamento …); (… mi sembra di ricordare che camminassimo sul marciapiede con le catene, ma non so indicare la direzione …); (… Non so … indicare il punto, la buca
o la sconnessione in cui questo è avvenuto …); (… non ricordo in che composizione ci spostavamo né chi fosse più vicino all'attore …); (… Non ricordo … se stavamo percorrendo via Saponai per andare a recuperare la macchina …); (… non so dire precisamente cosa abbiamo fatto dopo …)”], evidenziando come la teste non avesse saputo indicare: il punto in cui camminavano prima dell'attraversamento, la direzione, la buca o la disconnessione o comunque il punto in cui la caduta si era verificata.
pagina 6 di 13 Il Collegio rileva che si tratta di valutazione perfettamente coerente con il contenuto delle dichiarazioni rese dalla testimone.
Se è vero, infatti, che alcune dimenticanze e/o imprecisioni possono spiegarsi con il tempo trascorso e la labilità dei ricordi e sono relative a circostanze non determinanti
[vedasi ad esempio: (… Non ricordo … se stavamo percorrendo via Saponai per andare a recuperare la macchina …); (… non so dire precisamente cosa abbiamo fatto dopo …)”], altrettanto vero è che la valutazione complessiva di una narrazione disseminata da continui “non ricordo” anche su circostanze decisive, quali il marciapiede sul quale stessero camminando prima della caduta ovvero il punto in cui si sarebbe verificata la caduta, non può che allinearsi a quella del primo giudice nel senso della inidoneità della stessa a fornire elementi utili ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro.
Né vale osservare che la teste, nel corso della sua deposizione, avrebbe confermato che il aveva messo male il piede per la presenza di buche ed era caduto lamentandosi _1 per i dolori.
Quanto riferito, infatti, oltre a implicare un giudizio non consentito al teste dal momento che vengono riferiti non fatti ma congetture causali, non appare sufficientemente contestualizzato alla luce del complessivo tenore delle dichiarazioni rese, e lascia spazio a giustificati dubbi su ciò che è effettivamente caduto sotto la percezione visiva della teste.
Né può di certo tranquillizzare la precisazione compiuta dalla che la strada non Tes_1 fosse illuminata;
invero, una situazione di scarsa visibilità della scena del sinistro, quand'anche verificata, dovrebbe indurre a ponderare ancora di più le affermazioni della teste in ordine alla dinamica della caduta.
Infine, non coglie nel segno la deduzione dell'appellante secondo cui il giudice di prime cure avrebbe omesso “inspiegabilmente di considerare (n.d.r. che) il tratto di strada in cui è caduto il che è quello di cui al doc. 37 ter allegato alla memoria n. 1 ex art. _1
183 Vi co c.p.c., presenta buche e disconnessioni tutte ravvicinate tra loro che rendono impossibile individuarne una sulle altre come causa della caduta”.
Il rilievo, infatti, si fonda sul dato, assunto in modo del tutto tautologico, che il tratto di strada in cui si sarebbe verificato il sinistro sia quello rappresentato nella foto n. 37 ter, laddove invece nessuno dei testi escussi lo ha individuato come tale.
Del resto, pure a voler ritenere inesigibile l'indicazione da parte dei testi escussi della specifica disconnessione della strada che avrebbe dato causa alla caduta del _1
pagina 7 di 13 nondimeno la ricostruzione della dinamica del sinistro non può certo prescindere dall'individuazione quantomeno del tratto di strada interessato dall'evento, non assumendo rilievo a tal fine il semplice, generico riferimento compiuto dai testimoni all'atto dell'attraversamento.
Ed invero, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “La prova che deve fornire il danneggiato, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 cod.civ., è quella della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, cioè la prova che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa. Non può quindi ritenersi sufficiente, a tal fine, specie in caso di cadute o altri eventi che si verificano in aree accessibili al pubblico e che siano nella custodia di un determinato soggetto, la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto), essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali. In tale ottica e, quanto meno, a tal fine, in queste ipotesi, è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti” (cfr. in parte motiva Cass. ordinanza n. 12760 del 09/05/2024; in senso conforme cfr. Cass. ordinanza n. 33129 del 18/12/2024).
A ciò si aggiunga – come non ha mancato di evidenziare il primo giudice – che, quando alla teste sono stati richiesti particolari ulteriori sull'episodio, la stessa ha fornito dichiarazioni confliggenti con la prospettazione attorea, come quando, ad esempio, ha dichiarato che le sembrava di ricordare che camminassero sul marciapiede con le catene, laddove invece dalla memoria ex art. 183 n. 1 e dalle fotografie allegate emerge che l'attore e i suoi amici procedevano sul marciapiede di sinistra, in direzione Piazza
Mentana, ove non c'erano catene (le catene erano sul marciapiede lato destro, verso il quale, però, l'attore ed i suoi amici si dirigevano e non si allontanavano).
Prive di qualsivoglia aggancio alle risultanze di causa, e comunque irrilevanti, appaiono poi le affermazioni della parte appellante secondo cui si dovrebbe immaginare che il una volta caduto, avrebbe “provato a rialzarsi, spostandosi dalla posizione _1 originaria post caduta, circondato dai suoi amici che magari volevano aiutarlo a rialzarsi” ovvero “è probabile che i 6 amici stessero camminando in ordine sparso, magari
pagina 8 di 13 qualcuno sul marciapiede sinistro ed altri su quello destro, è piuttosto improbabile che ragazzi di 25 anni si stessero muovendo in fila indiana, come scolari”.
Parimenti infondata (e non inammissibile, come sostenuto dal è la doglianza CP_1 con cui si lamenta che il primo giudice aveva ritenuto le dichiarazioni del teste Tes_2
“solo apparentemente” più precise ed utili di quelle rese dalla teste Tes_1
A tal fine, l'appellante evidenzia che il teste aveva confermato che il sinistro era Tes_2 accaduto in Via de' Saponai il 17.06.2019, che egli si trovava lì insieme al ed altri _1 amici (erano in 6 in totale), che stava camminando sul marciapiede sinistro molto vicino all'attore,” forse a neppure un metro di distanza”, che ad un certo punto avevano attraversato la strada e che il era caduto - durante l'attraversamento - per aver _1 messo male il piede in una buca.
Da qui – a suo dire - l'idoneità della deposizione a sostenere la ricostruzione posta a fondamento della domanda.
Si tratta di prospettazione non condivisibile.
In realtà, il giudice di prime cure ha correttamente evidenziato come anche la descrizione della dinamica del sinistro fornita dal teste riguardata nel suo insieme, Tes_2 presentasse lacune e aporie che ne minavano la complessiva attendibilità.
Invero, anche il teste al pari della teste non ha saputo indicare il tratto Tes_2 Tes_1 della strada in cui sarebbe avvenuto l'attraversamento a seguito del quale si sarebbe verificata la caduta del [“non so indicare il punto preciso in cui è avvenuta la _1 caduta (…)”].
In aggiunta, “a proposito della caduta”, egli ha riferito che il aveva “all'atto di _1 attraversare, messo il piede destro sulla strada e l'ho visto andare giù”.
Orbene – come già sottolineato dal giudice di prime cure – una tale dinamica, che indica in sequenza ravvicinata la discesa dal marciapiede destro (dove stavano camminando),
l'appoggio del piede destro sulla strada (“all'atto di attraversare”) e la caduta del _1
(“l'ho visto andare giù”), induce legittimamente a ritenere che il sinistro si sarebbe verificato subito dopo che il era disceso dal marciapiede e dunque non al centro _1 della strada o in prossimità del marciapiede sinistro (ove sono presenti le disconnessioni della via de' Saponai: cfr. doc. 37, 37 ter e 37 quater), bensì lungo il marciapiede lato destro, vale a dire in un tratto di strada che dalle foto non sembra presentare alterazioni di sorta. pagina 9 di 13 Sostenere, come fa l'appellante, che, quella compiuta dal primo giudice sarebbe una ricostruzione mai rappresentata né dall'attore né dai testimoni, è per un verso tautologico (dal momento che quanto rappresentato dall'attore in ordine alla dinamica richiede per l'appunto di essere dimostrato), per altro verso infondato, in quanto la lettura compiuta è del tutto coerente con quanto dichiarato dal teste.
Il fatto poi che dal materiale fotografico agli atti emerge che il lato sinistro della strada è occupato da motorini - per cui, a detta dell'appellante, sarebbe impossibile che il _1 sia caduto nello scendere il marciapiede perché lo spazio è occupato dai motocicli parcheggiati – per un verso, non può indurre ad attribuire alla deposizione del teste un senso diverso da quello fatto palese dalle sue dichiarazioni, dall'altro, è circostanza che contribuisce a ritenere tutt'altro che chiara la dinamica del sinistro, connotata anche da ulteriori particolari incerti, quali ad esempio la direzione di marcia del gruppo (che il riferisce essere quella verso Piazza Mentana, mentre il teste dichiara essere _1 quella, opposta, verso Piazza Signoria), e il marciapiede effettivamente percorso prima dell'attraversamento (il destro, stando alle dichiarazioni del teste il sinistro, Tes_2 secondo le dichiarazioni della teste . Tes_1
Né può condividersi l'assunto secondo cui la mancanza di illuminazione della strada al momento dell'incidente avrebbe impedito ai due testimoni di individuare quale, tra le tante sconnessioni presenti nel manto stradale, avrebbe determinato la caduta di _1
Premesso, infatti, che l'incidente si è pacificamente verificato intorno alle ore 5 del
17.06.2018 e che risulta per tabulas che l'impianto di illuminazione il giorno del sinistro era funzionante e attivo fino alle ore 4.45 (cfr. doc. 5 fascicolo di primo grado di parte convenuta), può ragionevolmente ritenersi che lo spegnimento dell'illuminazione artificiale sia stato programmato in un periodo temporale in cui l'illuminazione naturale inizia ad essere sufficiente a garantire la visibilità e che, quindi, la strada al momento dell'incidente fosse già illuminata dalle prime luci dell'alba.
In ogni caso, stupisce che nessuno dei due testi abbia saputo indicare in quale tratto della strada si sarebbe verificata la caduta nonostante, secondo quanto allegato in citazione e confermato dal teste il fosse rimasto a terra dopo essere Tes_2 _1 caduto. Invero, anche ad ammettere che l'illuminazione della via fosse stata scarsa,
l'area in cui l'attore si trovava in quel momento, dopo la caduta, doveva essere senz'altro visibile;
tanto più che il teste ha dichiarato di essere stato presente anche Tes_2
pagina 10 di 13 all'arrivo dei soccorsi e, quindi, di essere rimasto sul luogo del sinistro per un apprezzabile lasso di tempo.
Parimenti destituita di fondamento è l'ulteriore censura secondo cui il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto inattendibili i testi escussi senza tenere conto del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale “il Giudice non può ritenere lacunosa la testimonianza perchè carente su circostanze non capitolate
e sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire” (Cass. Civ. n. 789/63; n.
24469/14; 9249/15)”.
Il richiamo a detta giurisprudenza non risulta pertinente dal momento che la valutazione di inattendibilità dei testi, all'evidenza, non è avvenuta sulla composizione in cui l'attore si stava spostando insieme ai suoi amici né sul programma della serata, bensì sulle lacune oggettivamente mostrate dalle due deposizioni in ordine alla indicazione della dinamica del sinistro, sulla loro intrinseca scarsa attendibilità e su talune discrepanze rinvenute sia tra le allegazioni attoree e le deposizione testimoniali e sia tra le dichiarazioni rese dai due testi.
Allo stesso modo, non appare conferente il richiamo alla sentenza della Corte di cassazione n. 9140/2013. Nel caso di specie, infatti, da un lato, i testi non potevano essere chiamati ad attribuire la caduta alla presenza di buche, dall'altro, il fatto che fossero presenti buche lungo la via non vale a ricondurre con la necessaria inferenza logica la caduta alle condizioni della strada.
In proposito, giova ricordare che le presunzioni devono essere fondate su indizi gravi, precisi e concordanti e non su automatismi in forza dei quali il dato probatorio si ricava sic et simpliciter da un fatto secondario noto.
Logico corollario delle superiori premesse è che l'appello deve essere respinto, con assorbimento di ogni ulteriore questione o istanza.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico dell'appellante e vanno liquidate in complessivi €
5.809,00 (di cui: € 1.134,00 per la fase di studio;
€ 921,00 per la fase introduttiva;
€
1.843,00 per la fase di inibitoria e € 1.911,00 per la fase decisoria) oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge, sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, e successive integrazioni, considerati il valore della controversia (ricompreso, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU – DPR n.
pagina 11 di 13 115/02 nello scaglione di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00), l'impegno difensivo
(medio) prestato e la fase di inibitoria nell'ambito della fase di trattazione, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L.
24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all'art. 13, comma 1 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 2473/2021, del Tribunale di Firenze, emessa e pubblicata
[...]
24.09.2021, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere al le spese di lite del presente Controparte_1 grado di giudizio, che liquida nella misura di € 5.809,00 per compensi, in base al calcolo specificato in motivazione, quale compenso tabellare per gli avvocati in ambito civile ex art. 4, quinto comma D.M. 55/2014, e successive integrazioni, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Firenze, così decisa nella camera di camera di consiglio del 20.6.2025.
Il Consigliere est.
Maria Teresa Paternostro
La Presidente
Dania Mori
Nota
pagina 12 di 13 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 13 di 13