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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/06/2025, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova VI Sezione Civile In persona della Giudice Unica dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 8588/2022 promossa da:
Parte_1
-parte attrice- contro
Controparte_1
E SS
-parte convenuta- nonché PA
O -parte terza- CONCLUSIONI:
-Per parte attrice: come in atto di citazione di chiamata del terzo (“Piaccia al Tribunale di Genova Ill.mo contrariis reiectis:
- dichiarare tenuta, nella denegata ipotesi di condanna, In Controparte_3 persona del suo legale rappresentate pro tempore a ne per quanto eventualmente oggetto di condanna Parte_1
Conclusioni Piaccia al Tribunale di Genova Ill.mo contrariis reiectis:
- in via pregiudiziale rigettare il decreto ingiuntivo n. Decreto Ingiuntivo n. 2014/2022 del Tribunale di Genova, in quanto immotivato in fatto ed in diritto;
- in via pregiudiziale e previo disconoscimento dell'incarico prod. n. 1) del ricorso per decreto ingiuntivo accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a Parte_1
Controparte_1
- nel merito e senza rigetto ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n. 2014/2022 in quanto infondato in fatto ed in diritto e per i motivi di cui in narrativa ed accertare e dichiarare che nulla è dovuto per i motivi di cui in narrativa;
- in via di subordine e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale e pregiudiziale autorizzare la chiamata in giudizio di
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore corrente in Controparte_3
Como, 17 ai sensi dell'art. 106 e 269 cpc. stante il contratto di assicurazione n.
1.2922.X.403139567 del 23.08.2018, al fine di sentirla manlevare e/o tenere indenne per i fatti di cui è causa. Parte_1
Si producono i doc rrativa. Vinte le spese diritti ed onorari del presente procedimento, oltre spese generali IVA e CPA come per legge”), previa ammissione delle prove dedotte non ammesse;
-Per parte convenuta: come da memoria ex art. 183 comma 6, n.1 c.p.c. (“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa in via principale e nel merito, comunque rigettare tutte le domande avanzate da in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi Parte_1 esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 2014/2022 emesso dal Tribunale di Genova;
sempre in via principale e nel merito, comunque condannare
[...] al pagamento in favore di della somma di € Parte_1 Controparte_1
o della minor somma che risulterà dovuta a seguito dell'istruttoria di causa, oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo;
in via subordinata, in caso di non creduto mancato accoglimento delle domande ut supra formulate, condannare l'attrice opponente al pagamento della somma di € 33.488,70 ex artt. 2041 e 2042 c.c.; in via di ulteriore subordine, comunque nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento in tutto od in parte delle domande attoree, condannare Parte_1 al pagamento in favore di del minor importo dovuto. Con vittoria
[...] Controparte_1 se del giudizio, diritti ed o iesta di condanna dell'opponente anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria”)
- Per parte terza: come in comparsa di costituzione e risposta (“Si chiede l'accoglimento delle seguenti domande. Si chiede che il Tribunale respinga ogni e qualsiasi domanda risarcitoria/recuperatoria proposta nei confronti di e, di conseguenza, dichiari assorbita Parte_1 ogni questione assicurativ ni e qualsiasi domanda proposta nei confronti di Vinte in ogni caso le spese fi giudizio da porsi a carico CP_2 di ogni socco io di causalità”), previa ammissione delle istanze istruttorie dedotte e non ammesse. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. - Premesso che il Tribunale di Genova in data 19.7.2022 emetteva il decreto ingiuntivo n. 2014/2022 (doc. 1), con il quale intimava a (nel prosieguo, brevitas, anche ) di Parte_1 Parte_1
8,70, oltre gli interessi e le spes ura, in favore di (brevitas, , Parte_2 CP_1
a titolo di c ostanze i nel fiume di Val Polcevera, coma da fattura n. 1539/D del 20.7.2021. 2. - proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, Parte_1 deducendo ito dell'incendio doloso (cfr. verbale VVFF di cui al doc. 3) del capannone di proprietà di da sè Controparte_4 condotto in locazione (doc. 2), era stato avviato un procedimento penale presso la Procura di Genova, conclusosi con l'archiviazione dello stesso in quanto non erano stati individuati i responsabili dell'incendio; Parte_1
è parte lesa del procedimento e la natura dolosa dell'incend presagibile all'atto del preteso conferimento di incarico a tale CP_1 incarico non veniva affidato dal legale rappresentante di Parte_1 CP_5
pervenendo la e-mail del 4.3.2021 (doc. 5)
[...] ente dell'impresa, “soggetto non idoneo ad autorizzare gli interventi eseguiti dalla Ricupoil”; l'intervento di recupero del materiale disperso era stato
“suggerito” dalla Polizia Municipale, che indicava come “soggetto CP_1 idoneo all'esecuzione dell'intervento”; pertanto, non inte lcun rapporto fiduciario tra e e l'opponente disconosceva la firma
Parte_1 CP_1 del conferimento dell'incarico (All. 1 monitorio) “per non esser stata sottoscritta da parte del legale rappresentante della ”; in ogni
Parte_1 caso, non aveva ricevuto nè preven perazione
Parte_1 né r ll'attività della stessa, inviate soltanto alle Pubbliche Amministrazioni competenti (Doc. 6), sicchè l'opponente è estranea ai fatti di causa;
inoltre, la natura dolosa dell'incendio esclude ogni nesso di responsabilità oggettiva o interrompe il nesso causale tra e i
Parte_1 fatti successivi all'evento (essa indicava l'accadimento com nto accidentale (doc. 7)); instava per l'autorizzazione della chiamata del terzo (brevitas, in manleva ed in garanzia in virtù Controparte_3
a n. 1. .X.403139567, la quale non ha provveduto alla comunicazione della perizia vertente sui fatti di causa svolta dallo studio QU&SS di Genova, da incaricato.
3. – A seguito della chiamata del terzo richies ll'opponente e dalla presente Giudice autorizzata, si costituiva in giudizio assumendo che: essa e RS stipulavano il contratto di assicura n. 403139567 (doc. 1); l'incendio dell'immobile era stato dolosamente appiccato, come emerge anche dalla denuncia presentata dai Vigili del Fuoco (doc. 2), quindi non era attribuibile al fatto dell'assicurato; l'incarico a era stato conferito dalla PA in qualità di proprietaria del fiume CP_1 ex artt. 822 c.c. e 824 c.c., così come risulta dal doc. 4, dal quale si evince che l'opposta aveva dapprima avanzato la propria istanza nei confronti degli Enti Pubblici intimati;
l'incendio non era coperto dalla polizza stipulata, trattandosi di “un reato a struttura dolosa” e non di “un fatto accidentale” secondo quanto pattuito all'art. 98 della polizza (pag. 66 di 120), all'art. 102 (il quale assicurava i danni verso cose di terzi), all'art. 107 (il quale copriva i danni da bagnamento causati dalla rottura accidentale di impianti), e all'art. E707 (per i danni a cose di terzi sollevate, caricate, o movimentate).
4. – Si costituiva in giudizio asserendo ed eccependo che: CP_1 non era chiaro se il disconoscimen da vertesse sulla Parte_1 firma o sul conferimento dell'incarico, questi que attinente all'organizzazione interna dell'impresa; inoltre, il conferimento dell'incarico è comprovato da altri documenti e l'esecuzione degli interventi non è mai stato oggetto di contestazione, oltre a risultare dai formulari attestanti le attività dall'opposta svolte (doc. 3 monitorio); le comunicazioni intercorse tra l'opponente e le PP.AA. sulla base di quanto disposto dall'art. 242 d.lgs 152/2006 accertavano che la stessa opponente dava atto che “Abbiamo dato mandato alla società in possesso dei requisiti CP_1 necessari per lo svolgimento delle attività di bonific one CAT. 9 ALBO GESTORI AMBIENTALI) al fine di intervenire per la Messa in Sicurezza di Emergenza” (doc. D); a partire dal 4.3.2021, informava sia le CP_1
PP.AA. che l'opponente dei servizi resi (do con missiva del 6.6.2022 (doc. A4), la creditrice sollecitava l'opponente ad adempiere alla propria prestazione di pagamento;
l'opposta aveva dato prova della propria prestazione, limitandosi la controparte a “mere contestazioni di stile”; l'opponente era comunque obbligata al pagamento della prestazione ex artt. 2041 c.c. e 2042 c.c.; il disconoscimento della firma operato dal rappresentante legale era da ritenersi inammissibile sia perché CP_5 avrebbe dovuto presentare i requisiti “della specificità e della determinatezza e non risolversi in mere espressioni di stile”, sia perché lo stesso “ha dato CP_5 volontaria esecuzione al documento”, tenendo così un c tamento incompatibile con il successivo disconoscimento del documento ed avente valore confessorio;
avanzava istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto stante l'infondatezza dell'opposizione su prova scritta e la non pronta soluzione della stessa;
chiedeva la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. per le argomentazioni
“meramente dilatorie e pretestuose” di controparte. Sulla comparsa di costituzione e risposta di assumeva che: l'accertamento della dolosità o meno dell'incendio ava irrilevante ai fini della domanda azionata con il rito monitorio, consistente nel pagamento di prestazioni svolte in favore di;
non ha Parte_1 indicato quale PA avrebbe incaricato i o, né si CP_1 comprende come potrebbe essere un er richiesto l'intervento, trattandosi di lavoro effettuato su un sito privato;
la CTU richiesta, in difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi, è esplorativa. 5. – Alla prima udienza del 22.02.2023 parte convenuta opposta insisteva sull'istanza ex art. 648 cpc e l'opponente chiariva che “il disconoscimento del doc. 1 consiste in un disconoscimento di firma”; a scioglimento della riserva assunta a verbale, la presente Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo giacché “in base ai documenti nn. 1 e 3 della fase monitoria, 5 dell'opponente e D dell'opposta il credito azionato in giudizio appare sufficientemente provato, mentre l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione” e assegnava i termini ex art. 186 comma 6 c.p.c.
6. – L'opponente non produceva la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.; l'opposta si richiamava alla propria comparsa di costituzione e risposta;
si richiamava agli atti difensivi prodotti adducendo che RS aveva incaricato dell'esecuzione dei lavori de quibus ex CP_1 art. 2028 c.c. nell'interesse io, nonché chiedendo l'acquisizione degli atti penali, della documentazione dell'incendio e di disporre CTU per l'accertamento della natura dolosa dell'incendio. Con la memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 2 c.p.c., l'opponente affermava di aver operato per conto di terzi, essendo i torrenti di proprietà demaniale;
insisteva per l'acquisizione della perizia di redatta in sede stragiudiziale dallo Studio QU ed SS , nonché per l'ammissione dei capitoli di prova;
l'opposta non produceva la seconda memoria istruttoria;
si richiamava a quanto già dedotto, eccepito e richiesto con la com di risposta e con la prima memoria istruttoria. L'opponente non produceva la memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 3 c.p.c.; l'opposta insisteva come in comparsa di risposta, opponendosi alle istanze di prova avanzate dalle altre parti;
si richiamava ai precedenti scritti difensivi, contestando le prove richi a Parte_1
7. – Con provvedimento del 2.2.2024, la G ava le istanze probatorie e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, così argomentando:“ritenuta l'irrilevanza dell'istanza ex art. 210 cpc di parte attrice opponente;
ritenuta l'inammissibilità della prova orale dedotta da parte attrice opponente, essendo i capitoli di prova nn. 1 e 2 pacifici, nn. 3,4,5,6,7 generici;
ritenuta la superfluità delle istanze ex art. 210 cpc di CTU della terza chiamata;
ritenuta la causa matura per la decisione”.
8. – All'udienza del 29.1.2025 le parti precisavano le conclusioni e la Giudice assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, rimettendo la causa in decisione.
*****
9. – La domanda proposta da col rito monitorio è Controparte_1 fondata, avendo essa provato l'incarico conferitole da per il Parte_1 recupero dei materiali inquinanti confluiti nel fiume vera a seguito dell'attività svolta dai Vigili del Fuoco volta allo spegnimento dell'incendio verificatosi negli immobili da sé condotti in locazione, nonché l'esecuzione delle relative prestazioni. L'istruttoria documentale ha infatti dimostrato come: 9.1. - è pacificamente una società che si occupa di raccolta, CP_1 smaltiment ro di olii, idrocarburi esausti, nonché di accumulatori al piombo esausti ed in genere raccolta e smaltimento di altri rifiuti;
9.2. - svolge attività di custodia, deposito e spedizione Parte_1 per conto te (cfr. doc. 3 ); Parte_1
9.3. - la sera del 02.03.2021 si n incendio all'interno della sede operativa della sita in Genova, via Romairone Parte_1
n. 68, per lo spegnimento del quale intervenivano i VVFF con attività protrattasi fino al tardo pomeriggio del 03.03.2021 (doc. 3 opponente); 9.4. - a seguito dell'intervento dei VVFF, incaricava Parte_1 di effettuare la bonifica dei prodotti inquin i nel fiume CP_1
Valpolcevera. L'accordo si è concluso tra le due società mediante l'affidamento del lavoro da parte dell'odierna opponente e il successivo inizio della esecuzione di esso da parte della convenuta opposta (art. 1327 cc). A tale conclusione deve pervenirsi sulla base delle seguenti considerazioni: se è vero che il documento n. 1 del ricorso monitorio –il cui tenore letterale è “… OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO COME D'OGGETTO VI AFFIDIAMO CP_6
IL CONFE CARICO DEL RECUPERO DELLE SOSTANZE INQUINANTI FINITE NEL FIUME VAL POLCEVERA DURANTE LE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO DELL'INCENDIO SUBITO DAL NOSTRO SITO IN CP_7
VIA ROMAIRONE 72 (GE) IL GIOR è stato disconosciuto, o, meglio, di esso è stata disconosciuta la sottoscrizione (cfr. punto 5), sicchè esso, in difetto di istanza di verificazione, non appare nella presente causa utilizzabile (cfr. Cass. S.U. 3086/2022), va tuttavia osservato come l'affidamento dell'intervento risulti dagli altri documenti versati in atti, in primis dal doc. 5 di parte opponente e dal doc. D di parte convenuta opposta. Nello specifico, il doc. 5 consiste in una e-mail del 4.3.2021 con la quale nella persona di Parte_1 Controparte_8 autorizzav (in essa si legge c CP_1
In merito all'incendio che ha subito in data 2/3/21 il nostro magazzino Per_1 ia Romairone 72 GE, vi autorizziamo a procedere al recupero dei prodotti inquinanti finiti nel fiume Val Polcevera. Inoltre restiamo in attesa di ricevere i moduli che dovremmo poi compilare e invite agli enti interessati”), senza che possa assumere rilievo la circostanza dedotta dall'odierna opponente secondo cui la mittente non sarebbe soggetto dotato dei poteri autorizzativi in esame, perché trattasi di questione che attiene ai rapporti interni tra la società e i propri dipendenti e non a quelli esterni con soggetti terzi;
peraltro, la missiva è stata inviata in CC (copia conoscenza) anche al destinatario “Amministrazione RS Logistica”, così denotando una comunicazione -quindi una conoscenza- dell'autorizzazione anche al / dal settore deputato al reparto amministrativo. Il doc. D di parte convenuta opposta, dal quale emerge che dava comunicazione - Parte_1
e atto – ex art. 242 d.lgs. 152/2006 alle PPAA competenti di aver “dato immediatamente mandato alla società in possesso dei requisiti necessari per lo CP_1 svolgimento delle attività di bonific ione CAT. 9 ALBO GESTORI AMBIENTALI) al fine di intervenire per la Messa in Sicurezza di Emergenza …” e che “… Nel pomeriggio la presenza di schiumogeno nell'acqua è notevolmente diminuita ciò nonostante nei prossimi giorni la società continuerà le operazioni CP_1 di bonifica, in ordine alle quali sarà nostra premur rvi ed a trasmettervi la documentazione inerente agli smaltimenti” (di seguito si riporta l'interezza di tale documento: ); 9.5. - le opere di bonifica sono state da eseguite. Tale CP_1 circostanza emerge dal doc. 3 rito monitorio, consi cd. formulari, attestanti tutte le attività svolte, invero mai contestate da;
Parte_1
9.6. - pertanto, essendo provati il contratto ento dell'obbligazione, il credito di è dimostrato. Tale conclusione non CP_1 può mutare in considerazio atura dolosa dell'incendio (doc. 3
): l'opponente non ha dedotto -nè è dato comprendere- per Parte_1
i la scoperta della stessa avrebbe interrotto il nesso causale “tra l' e i fatti successivi all'evento incendio del capannone di via Parte_1 tto di citazione); peraltro -ed in via assorbente di ogni altro rilievo-, la dolosità dell'incendio non può incidere, facendola venir meno, sull'obbligazione di di pagare il corrispettivo per la Parte_1 prestazione eseguita da suo incarico, derivando ciò dal CP_1 contratto stipulato dalle etto al quale la natura accidentale o dolosa dell'evento rimane estraneo. Tali considerazioni valgono a smentire anche la tesi, sostenuta perlopiù da volta a configurare l'iniziativa di quale negotiorum gestio, n rattandosi di affare altrui, bensì Parte_1 oggiante su un titolo negoziale;
9.7. - in conclusione, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 2014/2022 va integralmente confermato.
10. – Per quanto riguarda il rapporto tra e la compagnia Parte_1 assicuratrice la domanda di manleva a è Parte_1 fondata:
10.1. – da quanto sopra ricostruito (cfr. in primis il punto 9.4. ed il doc. D ivi riportato) emerge che l'esborso che è tenuta a pagare Parte_1
a costituisce il corrispettivo dell'attiv a da quest'ultima CP_1 per ripristinare i danni causati dall'incendio verificatosi nel proprio immobile al fiume Valpolcevera;
10.2. - deve quindi aversi riguardo alla Sezione E denominata
“Responsabilità civile”, nella quale è pattuito, all'art. 98 (articolo di apertura della Sezione), che “ si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto deve pagare civilmente respo per legge, a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi, per:
- morte, lesioni personali,
- distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione comprende i danni cagionati a terzi nell'esercizio di attività di carattere complementare e accessorio all'attività dichiarata indicata in polizza. L'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo (compreso da fatto doloso) ricada sull per danni cagionati a terzi da persone Parte_3 delle quali l' si avvale nello svolgimento dell'attività assicurata, compresi i Parte_3 familiari coa l rispetto delle disposizioni legislative vigenti;
10.3. – di tale ipotesi ricorrono i presupposti, in quanto, come sopra considerato, trattasi di danni a terzi per distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un fatto accidentale. Questo, secondo la nozione contenuta in polizza a pag. 9, è lo “evento che non sia conseguenza naturale delle modalità adottate dall' nello svolgimento dell'attività garantita in polizza” Parte_3
e pertanto il fatto di terzi non elide la sussistenza del fatto accidentale, non essendo conseguenza naturale delle scelte operative di inoltre, l'art. 98 stesso, al comma 3, ricomprende persino il fatto Parte_4
i propri collaboratori, il che corrobora ulteriormente l'ampia copertura della polizza e la copertura della presente ipotesi, pure nel caso in cui si supponga (sottolineando che non vi sono elementi per affermare ciò) che il fatto doloso degli ignoti non sia estraneo alla società medesima. Ancora, si consideri che il fatto accidentale riguarda i rischi per i quali è stipulata l'assicurazione, concernente l'incendio; 10.4. – ne discende che va manlevata da parte di Parte_1 delle somme che questa deve p CP_1
11. – Le spese di lite, che seguo ombenza, vanno liquidate come in dispositivo in attuazione del dm 147/2022, avuto riguardo allo scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00 -valori medi (tranne la fase istruttoria, consistita nel solo deposito delle memorie, la quale viene liquidata ai valori minimi) nei rapporti tra opponente e opposta e valori minimi nei rapporti tra opponente e terzo chiamato, essendo stata minore la attività difensiva svolta-. 12. - Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta, avendo questa agito nel rispetto dei propri limiti difensionali;
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide: a) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2014/2022, c integralmente;
b) condanna al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese di lite, che liquida in € 6.713,00 per compenso, Controparte_9 erali, iva e cpa come per legge;
c) dichiara tenuta e, per l'effetto, condanna al PA pagamento, in favore di ai Parte_1 capi a) e b); d) condanna al pagamento, in favore di PA
, che liquida in € 3.809,00 per Parte_1 erali, iva e cpa come per legge. Genova, 08.06.2025
La Giudice
dott.ssa Raffaella Gabriel
Parte_1
-parte attrice- contro
Controparte_1
E SS
-parte convenuta- nonché PA
O -parte terza- CONCLUSIONI:
-Per parte attrice: come in atto di citazione di chiamata del terzo (“Piaccia al Tribunale di Genova Ill.mo contrariis reiectis:
- dichiarare tenuta, nella denegata ipotesi di condanna, In Controparte_3 persona del suo legale rappresentate pro tempore a ne per quanto eventualmente oggetto di condanna Parte_1
Conclusioni Piaccia al Tribunale di Genova Ill.mo contrariis reiectis:
- in via pregiudiziale rigettare il decreto ingiuntivo n. Decreto Ingiuntivo n. 2014/2022 del Tribunale di Genova, in quanto immotivato in fatto ed in diritto;
- in via pregiudiziale e previo disconoscimento dell'incarico prod. n. 1) del ricorso per decreto ingiuntivo accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a Parte_1
Controparte_1
- nel merito e senza rigetto ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n. 2014/2022 in quanto infondato in fatto ed in diritto e per i motivi di cui in narrativa ed accertare e dichiarare che nulla è dovuto per i motivi di cui in narrativa;
- in via di subordine e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale e pregiudiziale autorizzare la chiamata in giudizio di
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore corrente in Controparte_3
Como, 17 ai sensi dell'art. 106 e 269 cpc. stante il contratto di assicurazione n.
1.2922.X.403139567 del 23.08.2018, al fine di sentirla manlevare e/o tenere indenne per i fatti di cui è causa. Parte_1
Si producono i doc rrativa. Vinte le spese diritti ed onorari del presente procedimento, oltre spese generali IVA e CPA come per legge”), previa ammissione delle prove dedotte non ammesse;
-Per parte convenuta: come da memoria ex art. 183 comma 6, n.1 c.p.c. (“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa in via principale e nel merito, comunque rigettare tutte le domande avanzate da in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi Parte_1 esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 2014/2022 emesso dal Tribunale di Genova;
sempre in via principale e nel merito, comunque condannare
[...] al pagamento in favore di della somma di € Parte_1 Controparte_1
o della minor somma che risulterà dovuta a seguito dell'istruttoria di causa, oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo;
in via subordinata, in caso di non creduto mancato accoglimento delle domande ut supra formulate, condannare l'attrice opponente al pagamento della somma di € 33.488,70 ex artt. 2041 e 2042 c.c.; in via di ulteriore subordine, comunque nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento in tutto od in parte delle domande attoree, condannare Parte_1 al pagamento in favore di del minor importo dovuto. Con vittoria
[...] Controparte_1 se del giudizio, diritti ed o iesta di condanna dell'opponente anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria”)
- Per parte terza: come in comparsa di costituzione e risposta (“Si chiede l'accoglimento delle seguenti domande. Si chiede che il Tribunale respinga ogni e qualsiasi domanda risarcitoria/recuperatoria proposta nei confronti di e, di conseguenza, dichiari assorbita Parte_1 ogni questione assicurativ ni e qualsiasi domanda proposta nei confronti di Vinte in ogni caso le spese fi giudizio da porsi a carico CP_2 di ogni socco io di causalità”), previa ammissione delle istanze istruttorie dedotte e non ammesse. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. - Premesso che il Tribunale di Genova in data 19.7.2022 emetteva il decreto ingiuntivo n. 2014/2022 (doc. 1), con il quale intimava a (nel prosieguo, brevitas, anche ) di Parte_1 Parte_1
8,70, oltre gli interessi e le spes ura, in favore di (brevitas, , Parte_2 CP_1
a titolo di c ostanze i nel fiume di Val Polcevera, coma da fattura n. 1539/D del 20.7.2021. 2. - proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, Parte_1 deducendo ito dell'incendio doloso (cfr. verbale VVFF di cui al doc. 3) del capannone di proprietà di da sè Controparte_4 condotto in locazione (doc. 2), era stato avviato un procedimento penale presso la Procura di Genova, conclusosi con l'archiviazione dello stesso in quanto non erano stati individuati i responsabili dell'incendio; Parte_1
è parte lesa del procedimento e la natura dolosa dell'incend presagibile all'atto del preteso conferimento di incarico a tale CP_1 incarico non veniva affidato dal legale rappresentante di Parte_1 CP_5
pervenendo la e-mail del 4.3.2021 (doc. 5)
[...] ente dell'impresa, “soggetto non idoneo ad autorizzare gli interventi eseguiti dalla Ricupoil”; l'intervento di recupero del materiale disperso era stato
“suggerito” dalla Polizia Municipale, che indicava come “soggetto CP_1 idoneo all'esecuzione dell'intervento”; pertanto, non inte lcun rapporto fiduciario tra e e l'opponente disconosceva la firma
Parte_1 CP_1 del conferimento dell'incarico (All. 1 monitorio) “per non esser stata sottoscritta da parte del legale rappresentante della ”; in ogni
Parte_1 caso, non aveva ricevuto nè preven perazione
Parte_1 né r ll'attività della stessa, inviate soltanto alle Pubbliche Amministrazioni competenti (Doc. 6), sicchè l'opponente è estranea ai fatti di causa;
inoltre, la natura dolosa dell'incendio esclude ogni nesso di responsabilità oggettiva o interrompe il nesso causale tra e i
Parte_1 fatti successivi all'evento (essa indicava l'accadimento com nto accidentale (doc. 7)); instava per l'autorizzazione della chiamata del terzo (brevitas, in manleva ed in garanzia in virtù Controparte_3
a n. 1. .X.403139567, la quale non ha provveduto alla comunicazione della perizia vertente sui fatti di causa svolta dallo studio QU&SS di Genova, da incaricato.
3. – A seguito della chiamata del terzo richies ll'opponente e dalla presente Giudice autorizzata, si costituiva in giudizio assumendo che: essa e RS stipulavano il contratto di assicura n. 403139567 (doc. 1); l'incendio dell'immobile era stato dolosamente appiccato, come emerge anche dalla denuncia presentata dai Vigili del Fuoco (doc. 2), quindi non era attribuibile al fatto dell'assicurato; l'incarico a era stato conferito dalla PA in qualità di proprietaria del fiume CP_1 ex artt. 822 c.c. e 824 c.c., così come risulta dal doc. 4, dal quale si evince che l'opposta aveva dapprima avanzato la propria istanza nei confronti degli Enti Pubblici intimati;
l'incendio non era coperto dalla polizza stipulata, trattandosi di “un reato a struttura dolosa” e non di “un fatto accidentale” secondo quanto pattuito all'art. 98 della polizza (pag. 66 di 120), all'art. 102 (il quale assicurava i danni verso cose di terzi), all'art. 107 (il quale copriva i danni da bagnamento causati dalla rottura accidentale di impianti), e all'art. E707 (per i danni a cose di terzi sollevate, caricate, o movimentate).
4. – Si costituiva in giudizio asserendo ed eccependo che: CP_1 non era chiaro se il disconoscimen da vertesse sulla Parte_1 firma o sul conferimento dell'incarico, questi que attinente all'organizzazione interna dell'impresa; inoltre, il conferimento dell'incarico è comprovato da altri documenti e l'esecuzione degli interventi non è mai stato oggetto di contestazione, oltre a risultare dai formulari attestanti le attività dall'opposta svolte (doc. 3 monitorio); le comunicazioni intercorse tra l'opponente e le PP.AA. sulla base di quanto disposto dall'art. 242 d.lgs 152/2006 accertavano che la stessa opponente dava atto che “Abbiamo dato mandato alla società in possesso dei requisiti CP_1 necessari per lo svolgimento delle attività di bonific one CAT. 9 ALBO GESTORI AMBIENTALI) al fine di intervenire per la Messa in Sicurezza di Emergenza” (doc. D); a partire dal 4.3.2021, informava sia le CP_1
PP.AA. che l'opponente dei servizi resi (do con missiva del 6.6.2022 (doc. A4), la creditrice sollecitava l'opponente ad adempiere alla propria prestazione di pagamento;
l'opposta aveva dato prova della propria prestazione, limitandosi la controparte a “mere contestazioni di stile”; l'opponente era comunque obbligata al pagamento della prestazione ex artt. 2041 c.c. e 2042 c.c.; il disconoscimento della firma operato dal rappresentante legale era da ritenersi inammissibile sia perché CP_5 avrebbe dovuto presentare i requisiti “della specificità e della determinatezza e non risolversi in mere espressioni di stile”, sia perché lo stesso “ha dato CP_5 volontaria esecuzione al documento”, tenendo così un c tamento incompatibile con il successivo disconoscimento del documento ed avente valore confessorio;
avanzava istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto stante l'infondatezza dell'opposizione su prova scritta e la non pronta soluzione della stessa;
chiedeva la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. per le argomentazioni
“meramente dilatorie e pretestuose” di controparte. Sulla comparsa di costituzione e risposta di assumeva che: l'accertamento della dolosità o meno dell'incendio ava irrilevante ai fini della domanda azionata con il rito monitorio, consistente nel pagamento di prestazioni svolte in favore di;
non ha Parte_1 indicato quale PA avrebbe incaricato i o, né si CP_1 comprende come potrebbe essere un er richiesto l'intervento, trattandosi di lavoro effettuato su un sito privato;
la CTU richiesta, in difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi, è esplorativa. 5. – Alla prima udienza del 22.02.2023 parte convenuta opposta insisteva sull'istanza ex art. 648 cpc e l'opponente chiariva che “il disconoscimento del doc. 1 consiste in un disconoscimento di firma”; a scioglimento della riserva assunta a verbale, la presente Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo giacché “in base ai documenti nn. 1 e 3 della fase monitoria, 5 dell'opponente e D dell'opposta il credito azionato in giudizio appare sufficientemente provato, mentre l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione” e assegnava i termini ex art. 186 comma 6 c.p.c.
6. – L'opponente non produceva la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.; l'opposta si richiamava alla propria comparsa di costituzione e risposta;
si richiamava agli atti difensivi prodotti adducendo che RS aveva incaricato dell'esecuzione dei lavori de quibus ex CP_1 art. 2028 c.c. nell'interesse io, nonché chiedendo l'acquisizione degli atti penali, della documentazione dell'incendio e di disporre CTU per l'accertamento della natura dolosa dell'incendio. Con la memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 2 c.p.c., l'opponente affermava di aver operato per conto di terzi, essendo i torrenti di proprietà demaniale;
insisteva per l'acquisizione della perizia di redatta in sede stragiudiziale dallo Studio QU ed SS , nonché per l'ammissione dei capitoli di prova;
l'opposta non produceva la seconda memoria istruttoria;
si richiamava a quanto già dedotto, eccepito e richiesto con la com di risposta e con la prima memoria istruttoria. L'opponente non produceva la memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 3 c.p.c.; l'opposta insisteva come in comparsa di risposta, opponendosi alle istanze di prova avanzate dalle altre parti;
si richiamava ai precedenti scritti difensivi, contestando le prove richi a Parte_1
7. – Con provvedimento del 2.2.2024, la G ava le istanze probatorie e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, così argomentando:“ritenuta l'irrilevanza dell'istanza ex art. 210 cpc di parte attrice opponente;
ritenuta l'inammissibilità della prova orale dedotta da parte attrice opponente, essendo i capitoli di prova nn. 1 e 2 pacifici, nn. 3,4,5,6,7 generici;
ritenuta la superfluità delle istanze ex art. 210 cpc di CTU della terza chiamata;
ritenuta la causa matura per la decisione”.
8. – All'udienza del 29.1.2025 le parti precisavano le conclusioni e la Giudice assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, rimettendo la causa in decisione.
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9. – La domanda proposta da col rito monitorio è Controparte_1 fondata, avendo essa provato l'incarico conferitole da per il Parte_1 recupero dei materiali inquinanti confluiti nel fiume vera a seguito dell'attività svolta dai Vigili del Fuoco volta allo spegnimento dell'incendio verificatosi negli immobili da sé condotti in locazione, nonché l'esecuzione delle relative prestazioni. L'istruttoria documentale ha infatti dimostrato come: 9.1. - è pacificamente una società che si occupa di raccolta, CP_1 smaltiment ro di olii, idrocarburi esausti, nonché di accumulatori al piombo esausti ed in genere raccolta e smaltimento di altri rifiuti;
9.2. - svolge attività di custodia, deposito e spedizione Parte_1 per conto te (cfr. doc. 3 ); Parte_1
9.3. - la sera del 02.03.2021 si n incendio all'interno della sede operativa della sita in Genova, via Romairone Parte_1
n. 68, per lo spegnimento del quale intervenivano i VVFF con attività protrattasi fino al tardo pomeriggio del 03.03.2021 (doc. 3 opponente); 9.4. - a seguito dell'intervento dei VVFF, incaricava Parte_1 di effettuare la bonifica dei prodotti inquin i nel fiume CP_1
Valpolcevera. L'accordo si è concluso tra le due società mediante l'affidamento del lavoro da parte dell'odierna opponente e il successivo inizio della esecuzione di esso da parte della convenuta opposta (art. 1327 cc). A tale conclusione deve pervenirsi sulla base delle seguenti considerazioni: se è vero che il documento n. 1 del ricorso monitorio –il cui tenore letterale è “… OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO COME D'OGGETTO VI AFFIDIAMO CP_6
IL CONFE CARICO DEL RECUPERO DELLE SOSTANZE INQUINANTI FINITE NEL FIUME VAL POLCEVERA DURANTE LE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO DELL'INCENDIO SUBITO DAL NOSTRO SITO IN CP_7
VIA ROMAIRONE 72 (GE) IL GIOR è stato disconosciuto, o, meglio, di esso è stata disconosciuta la sottoscrizione (cfr. punto 5), sicchè esso, in difetto di istanza di verificazione, non appare nella presente causa utilizzabile (cfr. Cass. S.U. 3086/2022), va tuttavia osservato come l'affidamento dell'intervento risulti dagli altri documenti versati in atti, in primis dal doc. 5 di parte opponente e dal doc. D di parte convenuta opposta. Nello specifico, il doc. 5 consiste in una e-mail del 4.3.2021 con la quale nella persona di Parte_1 Controparte_8 autorizzav (in essa si legge c CP_1
In merito all'incendio che ha subito in data 2/3/21 il nostro magazzino Per_1 ia Romairone 72 GE, vi autorizziamo a procedere al recupero dei prodotti inquinanti finiti nel fiume Val Polcevera. Inoltre restiamo in attesa di ricevere i moduli che dovremmo poi compilare e invite agli enti interessati”), senza che possa assumere rilievo la circostanza dedotta dall'odierna opponente secondo cui la mittente non sarebbe soggetto dotato dei poteri autorizzativi in esame, perché trattasi di questione che attiene ai rapporti interni tra la società e i propri dipendenti e non a quelli esterni con soggetti terzi;
peraltro, la missiva è stata inviata in CC (copia conoscenza) anche al destinatario “Amministrazione RS Logistica”, così denotando una comunicazione -quindi una conoscenza- dell'autorizzazione anche al / dal settore deputato al reparto amministrativo. Il doc. D di parte convenuta opposta, dal quale emerge che dava comunicazione - Parte_1
e atto – ex art. 242 d.lgs. 152/2006 alle PPAA competenti di aver “dato immediatamente mandato alla società in possesso dei requisiti necessari per lo CP_1 svolgimento delle attività di bonific ione CAT. 9 ALBO GESTORI AMBIENTALI) al fine di intervenire per la Messa in Sicurezza di Emergenza …” e che “… Nel pomeriggio la presenza di schiumogeno nell'acqua è notevolmente diminuita ciò nonostante nei prossimi giorni la società continuerà le operazioni CP_1 di bonifica, in ordine alle quali sarà nostra premur rvi ed a trasmettervi la documentazione inerente agli smaltimenti” (di seguito si riporta l'interezza di tale documento: ); 9.5. - le opere di bonifica sono state da eseguite. Tale CP_1 circostanza emerge dal doc. 3 rito monitorio, consi cd. formulari, attestanti tutte le attività svolte, invero mai contestate da;
Parte_1
9.6. - pertanto, essendo provati il contratto ento dell'obbligazione, il credito di è dimostrato. Tale conclusione non CP_1 può mutare in considerazio atura dolosa dell'incendio (doc. 3
): l'opponente non ha dedotto -nè è dato comprendere- per Parte_1
i la scoperta della stessa avrebbe interrotto il nesso causale “tra l' e i fatti successivi all'evento incendio del capannone di via Parte_1 tto di citazione); peraltro -ed in via assorbente di ogni altro rilievo-, la dolosità dell'incendio non può incidere, facendola venir meno, sull'obbligazione di di pagare il corrispettivo per la Parte_1 prestazione eseguita da suo incarico, derivando ciò dal CP_1 contratto stipulato dalle etto al quale la natura accidentale o dolosa dell'evento rimane estraneo. Tali considerazioni valgono a smentire anche la tesi, sostenuta perlopiù da volta a configurare l'iniziativa di quale negotiorum gestio, n rattandosi di affare altrui, bensì Parte_1 oggiante su un titolo negoziale;
9.7. - in conclusione, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 2014/2022 va integralmente confermato.
10. – Per quanto riguarda il rapporto tra e la compagnia Parte_1 assicuratrice la domanda di manleva a è Parte_1 fondata:
10.1. – da quanto sopra ricostruito (cfr. in primis il punto 9.4. ed il doc. D ivi riportato) emerge che l'esborso che è tenuta a pagare Parte_1
a costituisce il corrispettivo dell'attiv a da quest'ultima CP_1 per ripristinare i danni causati dall'incendio verificatosi nel proprio immobile al fiume Valpolcevera;
10.2. - deve quindi aversi riguardo alla Sezione E denominata
“Responsabilità civile”, nella quale è pattuito, all'art. 98 (articolo di apertura della Sezione), che “ si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto deve pagare civilmente respo per legge, a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi, per:
- morte, lesioni personali,
- distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione comprende i danni cagionati a terzi nell'esercizio di attività di carattere complementare e accessorio all'attività dichiarata indicata in polizza. L'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo (compreso da fatto doloso) ricada sull per danni cagionati a terzi da persone Parte_3 delle quali l' si avvale nello svolgimento dell'attività assicurata, compresi i Parte_3 familiari coa l rispetto delle disposizioni legislative vigenti;
10.3. – di tale ipotesi ricorrono i presupposti, in quanto, come sopra considerato, trattasi di danni a terzi per distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un fatto accidentale. Questo, secondo la nozione contenuta in polizza a pag. 9, è lo “evento che non sia conseguenza naturale delle modalità adottate dall' nello svolgimento dell'attività garantita in polizza” Parte_3
e pertanto il fatto di terzi non elide la sussistenza del fatto accidentale, non essendo conseguenza naturale delle scelte operative di inoltre, l'art. 98 stesso, al comma 3, ricomprende persino il fatto Parte_4
i propri collaboratori, il che corrobora ulteriormente l'ampia copertura della polizza e la copertura della presente ipotesi, pure nel caso in cui si supponga (sottolineando che non vi sono elementi per affermare ciò) che il fatto doloso degli ignoti non sia estraneo alla società medesima. Ancora, si consideri che il fatto accidentale riguarda i rischi per i quali è stipulata l'assicurazione, concernente l'incendio; 10.4. – ne discende che va manlevata da parte di Parte_1 delle somme che questa deve p CP_1
11. – Le spese di lite, che seguo ombenza, vanno liquidate come in dispositivo in attuazione del dm 147/2022, avuto riguardo allo scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00 -valori medi (tranne la fase istruttoria, consistita nel solo deposito delle memorie, la quale viene liquidata ai valori minimi) nei rapporti tra opponente e opposta e valori minimi nei rapporti tra opponente e terzo chiamato, essendo stata minore la attività difensiva svolta-. 12. - Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta, avendo questa agito nel rispetto dei propri limiti difensionali;
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide: a) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2014/2022, c integralmente;
b) condanna al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese di lite, che liquida in € 6.713,00 per compenso, Controparte_9 erali, iva e cpa come per legge;
c) dichiara tenuta e, per l'effetto, condanna al PA pagamento, in favore di ai Parte_1 capi a) e b); d) condanna al pagamento, in favore di PA
, che liquida in € 3.809,00 per Parte_1 erali, iva e cpa come per legge. Genova, 08.06.2025
La Giudice
dott.ssa Raffaella Gabriel