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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 05/02/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 7376/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. MASCHIETTO MARCELLA
e
Parte_2
con l'avv. FACCHETTI ELEONORA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale
di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
1 I coniugi medesimi, comparsi dinanzi al Presidente f.f. all'udienza del 30/01/2025 –
sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato che non sussistono possibilità di riconciliazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra i coniugi siano congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra i coniugi nato a [...] Parte_1
il 12/12/1977 e nata a [...] il [...], matrimonio Parte_2
contratto il 10/07/2015 e trascritto al n. 41, Parte II, Serie A, Anno 2015, del registro degli atti di matrimonio del Comune di TREVISO alle seguenti condizioni:
1. La minore figlia verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Per_1
condivideranno la responsabilità educativa che sarà esercitata separatamente per le decisioni di natura ordinaria e congiuntamente per le scelte di natura straordinaria e in particolare quelle attinenti alla salute, educazione, istruzione e residenza, tenendo conto delle esigenze e delle inclinazioni della figlia. Comunque i genitori si impegnano a cooperare per una crescita equilibrata di in ogni ambito della vita, conservando Per_1
per lei, nella migliore misura possibile, il più sereno ambiente di vita, mantenendo un rapporto rispettoso e comunicando fra loro direttamente per ogni questione inerente la figlia.
2. manterrà la residenza anagrafica presso la casa della madre in Preganziol Per_1
(TV), Via Martiri di Cefalonia n. 5, ove è prevalentemente collocata.
3. Quanto ai turni settimanali di responsabilità:
- durante la settimana: trascorrerà con il padre un giorno infrasettimanale, il Per_1
martedì, dalle ore 18.30 fino al giorno successivo in cui la riaccompagnerà a scuola o, nei periodi di vacanza, al centro estivo o presso l'abitazione materna o della nonna materna;
- fine settimana: trascorrerà alternativamente un weekend con la madre e uno Per_1
con il padre;
nel weekend di competenza paterna, il signor andrà a prenderla il Pt_1
2 venerdì alle ore 18.30 e la terrà con sé fino alla domenica sera dopo cena, con rientro presso l'abitazione materna entro le ore 20.30;
- durante le vacanze estive: trascorrerà due settimane anche non consecutive Per_1
con ciascun genitore, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
Per_1
inoltre, considerata la disponibilità della nonna materna, potrà trascorrere con lei alcuni periodi di vacanza, come già da abitudine consolidata;
in tal caso, il padre potrà andare a trovare la figlia presso la nonna secondo calendario o comunque previo accordo con la nonna;
nel restante periodo di vacanza, frequenterà i centri estivi che verranno Per_1
concordati tra i genitori anche in ordine alle modalità di accompagnamento;
- per il periodo natalizio: trascorrerà il giorno di Natale a metà fra i genitori con Per_1
pranzo con l'uno e cena con l'altro, alternativamente, così da consentirle di trascorrere la festività con entrambe le famiglie;
a seguire dalla mattina del 26 dicembre alle 18.30 del
31 con un genitore e dalla sera del 31 alle 18.30 del 06 gennaio con l'altro; per il 2024
trascorrerà la mattina ed il pranzo del Natale con la madre, quindi il pomeriggio Per_1
e la cena con il padre, inoltre trascorrerà con quest'ultimo il periodo dal 26.12.24 alla mattina dell'01.01.25;
- per il periodo pasquale: trascorrerà con i genitori il periodo delle vacanze Per_1
pasquali dal venerdì sera sino al pomeriggio del giorno di Pasqua con un genitore e dal pomeriggio di detto giorno alla sera di Pasquetta con l'altro; per il 2025 starà con Per_1
il papà il sabato fino alla domenica dopo pranzo, quindi con la madre fino alla sera del giorno seguente;
- i ponti e le altre festività scolastiche seguiranno il calendario ordinario, salvo diverso accordo tra i genitori;
- in ogni caso eventuali variazioni del calendario sopra indicato potranno essere concordate tra i genitori nel rispetto delle esigenze e delle eventuali richieste in tal senso della figlia, oltre che degli impegni anche lavorativi di ciascun coniuge;
- i genitori potranno sentire la figlia con più ampia libertà ed eventualmente vederla, al di là dei tempi stabiliti, previo accordo tra loro e compatibilmente con le esigenze della minore;
- il giorno del compleanno di sarà regolato di comune accordo fra i genitori, Per_1
3 anche prevedendo che possa trascorrere parte della giornata anche con il genitore con il quale non è in corso il turno di responsabilità;
- il giorno del compleanno di ciascun genitore e quello dei nonni o altre festività familiari
(anniversari, cerimonie etc.) verranno trascorsi da con il genitore in questione, Per_1
con eventuale diritto dell'altro di recuperare la giornata.
4. Quanto al mantenimento della figlia, il signor corrisponderà alla signora Pt_1
a titolo di contributo per il mantenimento di l'importo di € 800,00 Pt_2 Per_1
(ottocento/00) da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese e ciò a decorrere dal mese di novembre 2024; tale importo verrà annualmente aggiornato secondo gli indici
ISTAT a decorrere da novembre 2025.
5. Le spese straordinarie siccome previste dal Protocollo in uso presso il Tribunale di
Treviso saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
poiché Per_1
pratica lo sci, le parti precisano di suddividere al 50% anche l'abbigliamento necessario per detta attività sportiva.
6. Le parti concordano che l'Assegno Unico Universale verrà erogato nella misura del
100% in favore della signora Pt_2
7. Si dà atto che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano alla corresponsione l'uno da parte dell'altro di qualsivoglia somma di denaro a titolo di contributo al proprio mantenimento.
8. Le parti prestano sin d'ora l'assenso al rinnovo del passaporto.
9. Le detrazioni per i figli verranno imputate al 100% alla signora Pt_2
10. Spese di lite integralmente compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 30/01/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 7376/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. MASCHIETTO MARCELLA
e
Parte_2
con l'avv. FACCHETTI ELEONORA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale
di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
1 I coniugi medesimi, comparsi dinanzi al Presidente f.f. all'udienza del 30/01/2025 –
sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato che non sussistono possibilità di riconciliazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra i coniugi siano congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra i coniugi nato a [...] Parte_1
il 12/12/1977 e nata a [...] il [...], matrimonio Parte_2
contratto il 10/07/2015 e trascritto al n. 41, Parte II, Serie A, Anno 2015, del registro degli atti di matrimonio del Comune di TREVISO alle seguenti condizioni:
1. La minore figlia verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Per_1
condivideranno la responsabilità educativa che sarà esercitata separatamente per le decisioni di natura ordinaria e congiuntamente per le scelte di natura straordinaria e in particolare quelle attinenti alla salute, educazione, istruzione e residenza, tenendo conto delle esigenze e delle inclinazioni della figlia. Comunque i genitori si impegnano a cooperare per una crescita equilibrata di in ogni ambito della vita, conservando Per_1
per lei, nella migliore misura possibile, il più sereno ambiente di vita, mantenendo un rapporto rispettoso e comunicando fra loro direttamente per ogni questione inerente la figlia.
2. manterrà la residenza anagrafica presso la casa della madre in Preganziol Per_1
(TV), Via Martiri di Cefalonia n. 5, ove è prevalentemente collocata.
3. Quanto ai turni settimanali di responsabilità:
- durante la settimana: trascorrerà con il padre un giorno infrasettimanale, il Per_1
martedì, dalle ore 18.30 fino al giorno successivo in cui la riaccompagnerà a scuola o, nei periodi di vacanza, al centro estivo o presso l'abitazione materna o della nonna materna;
- fine settimana: trascorrerà alternativamente un weekend con la madre e uno Per_1
con il padre;
nel weekend di competenza paterna, il signor andrà a prenderla il Pt_1
2 venerdì alle ore 18.30 e la terrà con sé fino alla domenica sera dopo cena, con rientro presso l'abitazione materna entro le ore 20.30;
- durante le vacanze estive: trascorrerà due settimane anche non consecutive Per_1
con ciascun genitore, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
Per_1
inoltre, considerata la disponibilità della nonna materna, potrà trascorrere con lei alcuni periodi di vacanza, come già da abitudine consolidata;
in tal caso, il padre potrà andare a trovare la figlia presso la nonna secondo calendario o comunque previo accordo con la nonna;
nel restante periodo di vacanza, frequenterà i centri estivi che verranno Per_1
concordati tra i genitori anche in ordine alle modalità di accompagnamento;
- per il periodo natalizio: trascorrerà il giorno di Natale a metà fra i genitori con Per_1
pranzo con l'uno e cena con l'altro, alternativamente, così da consentirle di trascorrere la festività con entrambe le famiglie;
a seguire dalla mattina del 26 dicembre alle 18.30 del
31 con un genitore e dalla sera del 31 alle 18.30 del 06 gennaio con l'altro; per il 2024
trascorrerà la mattina ed il pranzo del Natale con la madre, quindi il pomeriggio Per_1
e la cena con il padre, inoltre trascorrerà con quest'ultimo il periodo dal 26.12.24 alla mattina dell'01.01.25;
- per il periodo pasquale: trascorrerà con i genitori il periodo delle vacanze Per_1
pasquali dal venerdì sera sino al pomeriggio del giorno di Pasqua con un genitore e dal pomeriggio di detto giorno alla sera di Pasquetta con l'altro; per il 2025 starà con Per_1
il papà il sabato fino alla domenica dopo pranzo, quindi con la madre fino alla sera del giorno seguente;
- i ponti e le altre festività scolastiche seguiranno il calendario ordinario, salvo diverso accordo tra i genitori;
- in ogni caso eventuali variazioni del calendario sopra indicato potranno essere concordate tra i genitori nel rispetto delle esigenze e delle eventuali richieste in tal senso della figlia, oltre che degli impegni anche lavorativi di ciascun coniuge;
- i genitori potranno sentire la figlia con più ampia libertà ed eventualmente vederla, al di là dei tempi stabiliti, previo accordo tra loro e compatibilmente con le esigenze della minore;
- il giorno del compleanno di sarà regolato di comune accordo fra i genitori, Per_1
3 anche prevedendo che possa trascorrere parte della giornata anche con il genitore con il quale non è in corso il turno di responsabilità;
- il giorno del compleanno di ciascun genitore e quello dei nonni o altre festività familiari
(anniversari, cerimonie etc.) verranno trascorsi da con il genitore in questione, Per_1
con eventuale diritto dell'altro di recuperare la giornata.
4. Quanto al mantenimento della figlia, il signor corrisponderà alla signora Pt_1
a titolo di contributo per il mantenimento di l'importo di € 800,00 Pt_2 Per_1
(ottocento/00) da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese e ciò a decorrere dal mese di novembre 2024; tale importo verrà annualmente aggiornato secondo gli indici
ISTAT a decorrere da novembre 2025.
5. Le spese straordinarie siccome previste dal Protocollo in uso presso il Tribunale di
Treviso saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
poiché Per_1
pratica lo sci, le parti precisano di suddividere al 50% anche l'abbigliamento necessario per detta attività sportiva.
6. Le parti concordano che l'Assegno Unico Universale verrà erogato nella misura del
100% in favore della signora Pt_2
7. Si dà atto che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano alla corresponsione l'uno da parte dell'altro di qualsivoglia somma di denaro a titolo di contributo al proprio mantenimento.
8. Le parti prestano sin d'ora l'assenso al rinnovo del passaporto.
9. Le detrazioni per i figli verranno imputate al 100% alla signora Pt_2
10. Spese di lite integralmente compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 30/01/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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