Ordinanza cautelare 16 aprile 2021
Sentenza 28 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 28/09/2022, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/09/2022
N. 01485/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00519/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 519 del 2021, proposto da
US Di IO, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angela MA Buccoliero e Giovanna Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio SO MA FA in Lecce, piazzetta Montale 2;
per l’annullamento
- del provvedimento del 05.01.2021, notificato in data 21.01.2021, a firma del Responsabile pro tempore del Settore Pianificazione Urbanistica e Piano Mobilità del Comune di Taranto;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, ove occorra:
- della nota del 18.07.2019, resa ex art. 7 della legge n. 241/1990, a firma del Responsabile pro tempore del Settore Pianificazione Urbanistica e Piano Mobilità del Comune di Taranto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 settembre 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Di IO US è proprietario di alcuni appartamenti presenti all’interno di un complesso immobiliare sito in Taranto alla via Vittorio Veneto n. 110.
All’interno di detto condominio, insiste un locale seminterrato ad uso deposito la cui proprietà, originariamente della sig.ra GI LI, coniuge del ricorrente, in seguito ad accertamento giudiziale di intervenuta usucapione ricade in capo ad altri condomini.
In data 16.06.2015 veniva eseguito un accertamento tecnico da parte del geometra comunale, prot. n. 101492 del 24.06.2015, presso le unità immobiliari site in Taranto alla via Vittorio Veneto n. 110, precisamente piano terra con ingresso dal cortile interno, di proprietà della sig.ra LI GI, usufruttuaria, e della sig.ra Di IO HI, nuda proprietaria, dal quale risultava l’abusiva realizzazione delle seguenti opere: “ n. 4 box abusivi per una lunghezza di prospetto di circa m. 12,30 ed altezza di m. 2.80 circa, comprensivi di copertura realizzata con solaio cementizio e struttura portante in muratura; completi di avvolgibili in lamiera grecata che si avvolgono in apposito cassonetto; - sul lato est del cortile, locale abusivo ad uso deposito, realizzato con la copertura inclinata in lamiera grecata sostenuta da capriate in ferro appoggiate e vincolate sulle pareti perimetrali in conci di tufo dello spessore di cm. 30 circa con altezza minima di circa m. 2,70 ed altezza massima di circa m. 3.35. Il Locale confina a Sud con via Veneto n. 110/a e n. 110/b. Risulta chiuso con l’inserimento di due porte in ferro di cui una grande delle dimensioni di m. 3.60 X 2.60 in altezza e l’altra porta pedonale delle dimensioni di m. 0,90 X 2,35. Il manufatto sviluppa una superficie coperta pari a mq 200 circa ”.
In data 09.07.2015 veniva emessa ordinanza dirigenziale n. 39 reg. ord. notificata alla sig.ra LI GI, con la quale si intimava la demolizione delle opere sopra specificate ed il ripristino dello stato dei luoghi.
In seguito ad accertamento di inottemperanza al dispositivo contenuto nella richiamata ordinanza n. 39/2015 da parte del comando di polizia locale (giusta verbale di constatazione prot. n. 158220 del 19.10.2017), si rendeva necessario procedere all’acquisizione gratuita al patrimonio comunale (ordinanza dirigenziale n. 63 del 20.11.2017).
Avverso la citata ordinanza dirigenziale n. 39 del 09.07.2015 la sig.ra LI GI proponeva ricorso dinanzi al T.A.R. Puglia – Sez. di Lecce.
Il giudizio si concludeva con la sentenza n. 1794/2018, che, tra l’altro, acclarava che il locale seminterrato ad uso deposito di mq. 200,00 apparteneva ad altri soggetti, a seguito di acquisto per usucapione, dichiarato con sentenza n. 1217 del 28.02.2003, emessa dal Tribunale civile di Taranto.
Con comunicazione del 18 luglio 2019, l’Ente civico rendeva noto al sig. US Di IO, e agli altri condomini risultati titolari del bene in parola, che era in corso di adozione una nuova ordinanza di demolizione, con contestuale avvertimento che l’eventuale inottemperanza all’emanando atto avrebbe comportato l’assunzione delle misure più gravose previste dall’art. 31 D.P.R. n. 380/2001.
Con nota del 23.10.2019, parte ricorrente segnalava all’Ente civico una circostanza ostativa rispetto alla spontanea esecuzione della demolizione: cioè il fatto che l’intero complesso immobiliare di via Vittorio Veneto fosse da anni oggetto di occupazione abusiva da parte di soggetti terzi che con azioni illecite impedivano qualsiasi possibilità di accesso allo stabile.
Veniva emessa in data 06.11.2019 l’ordinanza dirigenziale n. 68 reg. ord. di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi a carico dello stesso sig. Di IO e degli altri proprietari.
In seguito ad accertamento di inottemperanza al dispositivo contenuto nella richiamata ordinanza n. 68/2019 da parte del comando di polizia locale, il Comune di Taranto procedeva all’acquisizione al patrimonio comunale con l’ordinanza dirigenziale n. 2 del 05.01.2021, notificata in data 21.01.2021.
Il ricorrente ha censurato l’anzidetto provvedimento lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati: Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001. Carenza istruttoria. Violazione del principio del giusto procedimento.
In data 9 aprile 2021 si è costituito in giudizio il Comune di Taranto per resistere al ricorso.
Le parti costituite hanno ulteriormente svolto e ribadito le rispettive difese.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
Il ricorso è fondato nei termini appresso indicati.
Va, innanzi tutto, rilevato che deve essere disattesa l’eccezione per cui il provvedimento di acquisizione gratuita delle opere abusive e delle aree di sedime non sarebbe autonomamente impugnabile in mancanza di tempestiva impugnazione dell’ordinanza di demolizione, in quanto nel caso in esame il ricorrente contesta un vizio proprio del provvedimento di acquisizione gratuita.
Giova, quindi, evidenziare che l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale non è comminata solo come sanzione dell’edificazione senza titolo da parte del responsabile, ma anche come conseguenza dell’inottemperanza all’ordine di ripristino impartito. Costituisce, infatti, una sanzione autonoma che consegue ad un duplice ordine di condotte, l’esecuzione di un’opera abusiva e, poi, il mancato adempimento all’obbligo di demolirla (Cons. Stato, sez. VI, 26 novembre 2018, n. 6672; Cons. Stato, sez. II, 23 luglio 2020, n. 4704). Pertanto, l’irrogazione dell’acquisizione automatica risulta legittima unicamente nel caso in cui siano oggettivamente presenti le condizioni fissate dalla norma stessa, quali la volontaria inottemperanza protrattasi ininterrottamente per novanta giorni dall’ingiunzione e l’inerzia dell’interessato in assenza di validi impedimenti di diritto o di fatto alla demolizione delle opere nell’anzidetto termine. Mentre l’ordine di demolizione, avendo natura ripristinatoria, prescinde dalla valutazione dei requisiti soggettivi del trasgressore, applicandosi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell’irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine violato, l’ulteriore misura sanzionatoria, consistente nell’acquisizione gratuita dell’immobile, non può essere disposta quando non sia possibile muovere alcun addebito di responsabilità nei confronti di chi la subisce (Cons. Stato, sez. VI, 1 marzo 2018, n. 1263; Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2018, n. 6285; Cons. Stato, sez. II, 23 maggio 2019, n. 3364; Cons. Stato, sez. II, 23 luglio 2020, n. 4704; Cons. Stato, sez. VI, 6 luglio 2022, n. 5620; Cons. Stato, sez. VI, 9 agosto 2022, n. 7023).
Venendo al merito della controversia, il Comune imputa al ricorrente la mancata ottemperanza all’ingiunzione di demolizione.
Tuttavia, il ricorrente ha perduto la disponibilità materiale del manufatto per l’occupazione abusiva perpetrata da tempo da parte di terzi nei cui confronti, peraltro, è stata presentata querela fin dal mese di febbraio del 2017 per invasione di edifici, vicenda relativamente alla quale attualmente pende procedimento penale. Tali circostanze, che, oltre ad essere documentate, non sono contestate dal Comune di Taranto, depongono per l’insussistenza di una colpevole inerzia di fronte all’ingiunzione di demolizione adottata dal Comune. Il ricorrente si è trovato, pertanto, nell’impossibilità materiale di eseguire l’ordine di demolizione.
Da quanto precede – e in sintonia con quanto statuito dalla giurisprudenza in tema di inapplicabilità della sanzione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale in danno del proprietario, ove questo dimostri di essere stato nell’impossibilità materiale di ricondurre il luogo dell’abuso allo stato preesistente per effetto dell’altrui occupazione abusiva (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 20 dicembre 2010, n. 27681) –, discende che il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento di acquisizione gratuita del manufatto de quo al patrimonio comunale.
La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite, con diritto della parte ricorrente alla rifusione delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate - fermo il diritto della parte ricorrente al rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO