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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/12/2024, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5755/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott. Giulia Civiero Giudice dott. Marina Righi Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
09/10/2024 da:
Parte_1
con l'avv. MUNARI LAURA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. BONATO MAURO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi , nata a [...] Parte_1
(FRANCIA) il 04/12/1975 e nato a [...] il [...], Parte_2
matrimonio contratto il 24/09/2005 e trascritto al n. 27, Parte II, Serie A, Anno 2005 del registro degli atti di matrimonio del Comune di TEOLO alle seguenti condizioni:
1. autorizza i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove riterrà la propria residenza, con espresso obbligo di reciproco rispetto e di comunicare all'altro coniuge ogni mutamento di residenza;
2. i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e pertanto ognuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento senza necessità di contribuzioni da parte dell'altro; si danno altresì atto di aver definito ogni pendenza economico-patrimoniale tra loro esistente nonché ogni altra questione traente origine a qualsivoglia titolo nell'intercorso rapporto matrimoniale e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo, ad eccezione di quanto previsto nel presente atto;
3. l'abitazione familiare sita in VE (TV), via San Antonio n. 11/3/C (identificata al catasto dei fabbricati del Comune di VE sez. urbana foglio 2, mapp. 107 sub. 14, sub. 25, sub. 12 e sub.
23, di proprietà in pari quota di ambo i coniugi), con quanto ivi contenuto (ad eccezione di quanto previsto al punto 5), è assegnata al sig. , che vi convivrà con i figli quando collocati presso di Pt_2
2 lui;
4. la sig.ra rasferirà la propria residenza presso altro immobile sito nella provincia di Treviso, Pt_1
entro 30 giorni dalla stipula del contratto di locazione, portando con sé i propri effetti personali e parte del vestiario per i figli (oltre a quanto previsto al punto 5), i quali ivi risiederanno quando collocati presso la madre. Quale aiuto per le spese di trasferimento e locazione affrontande dalla sig.ra Pt_1
il sig. verserà a quest'ultima, entro e non oltre la data del 08.10.2024, la somma di € 2.500,00, Pt_2
somma derivante da un finanziamento che lo stesso ha acceso a proprio nome e che rimborserà mediante accredito della relativa rata sul conto di appoggio cointestato ai coniugi n. 3984 acceso presso
Intesa Sanpaolo S.p.A.; di tale somma, che la sig.ra tilizzerà per il versamento della cauzione Pt_1
relativa al contratto di locazione (pari a € 1.800,00, pari a n. 3 mensilità), € 1.800,00 verranno restituiti dalla sig.ra l sig. alla conclusione del rapporto locatizio, mentre € 700,00 verranno Pt_1 Pt_2
trattenuti dalla prima senza alcun obbligo restitutorio.
5. le parti concordano che la sig.ra al momento del proprio trasferimento, porterà con sé Pt_1
presso l'abitazione in locazione i seguenti beni: biancheria da casa e stoviglie in giusta metà, friggitrice ad aria marca De' Longhi, pentola a pressione elettrica marca Silvercrest, Kcook marca Kenwood, tostapane marca De' Longhi, gelatiera marca De' Longhi, macchinetta per fare i popcorn marca Ariete, forno a microonde marca Whirlpool, forno Eob marca De' Longhi, macchinetta da caffè automatica marca De' Longhi, lavatrice Samsung, asciugatrice Samsung, aspirapolvere Miele, bollitore d'acqua marca De' Longhi, computer con monitor presente in studio, televisore presente in cucina, macchina per fare il formaggio marca Ariete. Le parti concordano altresì che la proprietà dei predetti beni si intende trasferita in via esclusiva alla sig.ra La sig.ra preleverà altresì, a proprie Pt_1 Pt_1
spese, dall'abitazione familiare un letto matrimoniale con materasso, con l'intesa di ritrasferirlo presso l'abitazione familiare quando cesserà il contratto di locazione;
6. le parti si danno atto che le spese di ordinaria manutenzione dell'immobile di comune proprietà sito in VE (TV), via San Antonio n. 11/3/C saranno a carico esclusivo del sig. , mentre le Pt_2
3 spese di straordinaria amministrazione saranno a carico dei comproprietari in giusta metà. Le spese condominiali relative al predetto immobile saranno interamente a carico del sig. , e ciò fintanto Pt_2
che egli rimanga assegnatario esclusivo dello stesso. Il pagamento delle utenze tutte relative all'abitazione coniugale – anche ove formalmente intestate alla sig.ra – sarà integralmente a Pt_1
carico del sig. ; Pt_2
7. i figli e sono affidati ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica Per_1 Per_2 Persona_3
presso l'abitazione familiare sita in VE (TV), via San Antonio 11/3/C. Essi saranno collocati presso i genitori secondo il seguente calendario:
La sig.ra entro 5 giorni dalla firma del contratto di locazione, comunicherà al sig. il Pt_1 Pt_2
definitivo indirizzo ove trasferirà la propria residenza e domicilio. Salvo diverso accordo, il genitore presso cui i figli saranno collocati si occuperà di accompagnare questi ultimi nelle attività mattutine e pomeridiane extrascolastiche (a titolo esemplificativo: sport, catechismo, attività di chierichetti, lezioni di musica ecc) che si terranno durante il periodo di collocamento, servendosi all'uopo dell'aiuto e della cooperazione dei nonni e/o di baby-sitter;
8. durante la chiusura estiva della scuola, ciascun genitore potrà trascorrere due settimane consecutive con i figli, con inizio la domenica sera dopo cena e fine sempre la domenica sera dopo cena. I genitori dovranno comunicarsi il proprio periodo di ferie entro il 30 maggio di ogni anno: in caso di sovrapposizioni il padre avrà priorità di scelta negli anni pari e la madre in quelli dispari;
nel caso di mancata comunicazione il genitore che non ha inviato il proprio periodo di ferie si dovrà adattare
4 all'altro genitore, indipendentemente dall'anno pari o dispari;
ciascun genitore comunicherà all'altro il luogo ove si troveranno i figli minori durante i periodi di vacanza di propria gestione;
9. seguendo il calendario scolastico, nel periodo natalizio i figli, tutti gli anni pari, staranno con il padre dal 24 dicembre dopo la scuola al 30 dicembre ore 20.30, con la madre dal 30 dicembre sera al rientro a scuola;
negli anni dispari si invertirà, salvo diverso accordo tra le parti;
durante le vacanze pasquali, i figli staranno con la madre per tutto il periodo di vacanze negli anni dispari, e con il padre per l'intero periodo negli anni pari;
i ponti e le altre festività verranno suddivisi a metà e alternati;
10. per il giorno del compleanno di ciascun figlio, il genitore che ha con sé i figli si preoccuperà di organizzare la festa in luogo neutro, salvo diversi accordi, dove sarà presente anche l'altro genitore;
l'organizzazione dovrà essere comunicata 7 giorni prima la festa di compleanno;
11. nel giorno del compleanno dei genitori, indipendentemente dal giorno di normale turnazione, i figli potranno trascorrere, su richiesta del genitore festeggiato, la giornata da fine scuola con eventuale pernottamento presso quest'ultimo;
12. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ciascun figlio. I genitori si concedono fin d'ora reciproca autorizzazione al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per sé e per i figli.
Sotto il profilo economico-patrimoniale, le parti si danno reciprocamente atto che, allo stato:
• la sig.ra è comproprietaria in pari quota con il marito dell'abitazione familiare sita in Pt_1
VE (TV), via San Antonio 11/3/C (cfr. compravendite 30.06.2006, doc. 4, e 18.10.2018, doc.
5 all.ti al ricorso introduttivo del procedimento di separazione) e titolare della nuda proprietà di un appartamento sito a VE (TV), via San Antonio 11/3/B, di cui è usufruttuaria la sig.ra
[...]
(cfr. doc. 4 e doc. 6 all.ti al ricorso introduttivo del procedimento di Parte_3
separazione); essa è lavoratrice dipendente a tempo indeterminato e percepisce uno stipendio di circa
5 €. 2.500,00 netti mensili (cfr. 730/2024 doc. 7, 730/2023 doc. 8, 730/2022 doc. 9 all.ti al ricorso introduttivo del procedimento di separazione) per n. 12 mensilità, già comprensivo - per il periodo dal
2024 al 2026 (essendo la sig.ra madre di tre figli, e salve future modifiche legislative) - del Pt_1
cosiddetto “bonus mamme lavoratrici” pari a €. 250,00 mensili (per 12 mensilità, con tetto massimo di 3.000,00 euro annui);
• il sig. è comproprietario in pari quota con la moglie dell'abitazione familiare sita in Pt_2
VE (TV), via San Antonio 11/3/C (cfr. doc.ti 4 e 5 all.ti al ricorso introduttivo del procedimento di separazione). Egli è lavoratore dipendente a tempo indeterminato e percepisce uno stipendio di circa €. 3.700,00 netti mensili (cfr. 730/2024 doc.10, 730/2023 doc. 11, 730/2022 doc. 12 all.ti al ricorso introduttivo del procedimento di separazione) per n. 12 mensilità;
• entrambi i coniugi percepiscono inoltre, mediante accredito sul conto corrente cointestato n. 3984 acceso presso Intesa Sanpaolo S.p.A. (e/c dal 05.02.2023 al 27.02.2024, doc. 13 all. al ricorso introduttivo), € 375,00 mensili circa (per n.12 mensilità) quale assegno unico e universale per figli a carico (doc. 14 all. al ricorso introduttivo);
• gli stessi debbono rimborsare il mutuo ventennale a tasso fisso contratto in data 18.10.2018, con rateo mensile ammontante a € 650,00 circa (cfr. doc.15 all. ricorso introduttivo);
• hanno contratto un prestito “proteggi mutuo a tasso fisso” con rateo mensile di € 30,34 (doc. 16 all. ricorso introduttivo) e un prestito “XME prestito facile a tasso fisso” con un rateo mensile di € 82,30
(doc. 17 all. al ricorso introduttivo);
• devono corrispondere per la polizza assicurativa RC casa e famiglia un premio annuo di € 696,00
(mensili € 58,00, doc. 18 all. ricorso introduttivo);
• il sig. risulta aver contratto un finanziamento tipo “Sella personal credit” per l'importo totale Pt_2
di € 10.932,50 (oltre a TAN 7,743% e TAEG 9,85%) per l'acquisto della vettura Renault Capture TCE
Tg. GL031FB di sua proprietà e in uso alla sig.ra Pt_1
• il sig. risulta aver contratto altresì un finanziamento con Findomestic S.p.A. per l'importo Pt_2
6 totale di € 1.349,90 (TAN e TAEG 0%), per l'acquisto del cellulare modello “Galaxy S23 Ultra” in uso esclusivo alla sig.ra importo residuo al 17.05.2024 € 795,02); Pt_1
• il sig. è titolare di un piano di accumulo, con accantonamento mensile di €. 115,00; Pt_2
• entrambi i coniugi hanno contratto polizze vita con un esborso mensile di €. 32,00 per il sig. Pt_2
e di €. 36,00 per la sig.ra Pt_1
• il sig. , come specificato supra, ha contratto un finanziamento per l'importo totale di € Pt_2
5.000,00, anche per contribuire al trasferimento della moglie nella nuova abitazione in locazione e al versamento della cauzione (per complessivi € 2.500,00)
*
13. Ciò premesso, in ragione della disparità reddituale tra i coniugi, il sig. corrisponderà alla Pt_2
sig.ra quale contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile complessiva di € 300,00, Pt_1
da versarsi sul conto corrente intestato alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, a far data Pt_1
dal trasferimento di quest'ultima dall'abitazione familiare;
Il padre provvederà altresì (in deroga a quanto previsto nell'allegato 3) al Protocollo per il Processo di Famiglia presso il Tribunale di Treviso al pagamento integrale e diretto del vestiario ordinario (a titolo meramente esemplificativo: magliette, biancheria intima, calzini, polo, t-shirt, felpe, maglioni, pantaloni, gonne ecc..) per i figli. Si dà per inteso che invece il costo del vestiario avente natura “straordinaria” (tra cui: scarpe, scarponi, cappotti, giubbotti, abbigliamento per attività sportiva) sarà ripartito nella misura del 60% a carico del sig.
e del 40% della sig.ra Pt_2 Pt_1
14. resteranno a carico integrale di ciascun genitore le spese di baby sitter che dovessero rendersi necessarie, mentre verranno ripartite nella misura del 40% in capo alla sig.ra e nella misura Pt_1
del 60% a carico del sig. le seguenti spese: Pt_2
a) abbonamenti dell'autobus per i figli;
b) corso di chitarra per i figli;
c) parrucchiere per i figli;
7 d) abbonamento cellulari/ricariche telefoniche per i figli;
e) mensa, libri, materiali, gite e contributi obbligatori/volontari scolastici;
f) iscrizione, esami, visite mediche e frequenza dei corsi di karate;
g) Grest e campi scuola;
Tutte le spese straordinarie, incluse quelle non esplicitamente concordate nel presente atto, saranno ripartite nella medesima misura del 40% in capo alla madre e del 60% in capo al padre e disciplinate in base a quanto previsto nell'all. 3) al Protocollo per il Processo di Famiglia presso il Tribunale di
Treviso; il pagamento delle stesse dovrà intervenire entro dieci giorni dalla relativa richiesta, da effettuarsi per iscritto, anche tramite e-mail, dal genitore che le abbia anticipate, corredate dai relativi documenti giustificativi, ove possibile;
15. per le spese straordinarie per cui è previsto il consenso di entrambi i genitori, qualora il consenso,
o il motivato dissenso, non pervenissero entro sei giorni dalla richiesta (sempre via e-mail o comunque tramite comunicazione scritta), il consenso si intenderà reso e la spesa condivisa;
16. la detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà di competenza di entrambi i genitori, nella misura del 60% per quanto riguarda il sig. e nella misura del 40% per quanto riguarda la sig.ra Pt_2
chi ha sostenuto la spesa dovrà far pervenire all'altro genitore (non appena disponibile) la Pt_1
pezza giustificativa, intestata al figlio, per consentire la detrazione;
17. entro e non oltre 40 giorni dalla sentenza di omologa del presente ricorso, il sig. si impegna Pt_2
a trasferire la proprietà dell'autovettura Renault Capture TCE Tg. GL031FB e la titolarità della relativa polizza assicurativa RCA n. 314798586 in essere con la a valere sul predetto Controparte_1
mezzo, alla sig.ra con spese di cambio di intestazione a carico di quest'ultima; entro lo stesso Pt_1
termine la sig.ra si impegna a trasferire la proprietà del motoveicolo GUZZI 850 T3 tg. Pt_1
TV110921 e la titolarità della relativa polizza assicurativa RC n. 314798914, in essere con la Compagnia
a valere sul predetto mezzo, al sig. , con spese di cambio di intestazione a carico di CP_1 Pt_2
quest'ultimo;
8 18. in virtù di quanto previsto al punto 17), le spese inerenti al bollo e alle polizze assicurative dei mezzi tg. GL031FB e tg. TV110921 saranno sostenute integralmente dal nuovo proprietario;
19. ciascun coniuge provvederà direttamente al pagamento della propria quota di spettanza di IMU;
20. le parti concordano che accenderanno ciascuna un proprio conto corrente di corrispondenza nel quale accrediteranno i rispettivi stipendi e, allo stesso tempo, manterranno acceso il conto corrente cointestato n. 3984 presso Intesa Sanpaolo S.p.A., ove già sono agganciati alcuni finanziamenti, impegnandosi ad accreditarvi entro il giorno 15 del mese le somme necessarie per:
1) il sig. l'importo necessario per pagare le seguenti voci di spesa: Pt_2
il 50% dei ratei del mutuo fondiario gravante sull'abitazione familiare, del premio relativo alla polizza assicurativa per RC casa e famiglia, del prestito “proteggi mutuo a tasso fisso”, per un esborso totale di €. 368,00 circa;
il 100% del prestito “XME prestito facile a tasso fisso” sino all'estinzione, per l'importo mensile di
€. 82,30;
il 50% del finanziamento acceso dal sig. per l'acquisto dell'autovettura Renault Capture Pt_2
TCE Targa GL031FB in uso alla sig.ra (cui verrà trasferita l'esclusiva proprietà del mezzo), Pt_1
per l'importo mensile di €. 90,00 circa;
il 100% del finanziamento contratto con Findomestic S.p.A. dal sig. per l'acquisto del Pt_2
cellulare modello “Galaxy S23 Ultra” attualmente in uso esclusivo alla sig.ra con rateo Pt_1
mensile di € 46,00, sino all'estinzione;
il 100% del rateo per il rimborso dell'accendendo finanziamento di € 5.000,00 (di cui 2.500,00 euro verranno corrisposti alla sig.ra quale contributo alle spese di trasferimento e per il Pt_1
versamento della cauzione summenzionata), con esborso mensile pari ad € 60,00 circa;
2) la sig.ra 'importo necessario per pagare le seguenti voci di spesa: Pt_1
il 50% dei ratei del mutuo fondiario gravante sull'abitazione familiare, del premio relativo alla polizza
9 assicurativa per RC casa e famiglia, del prestito “proteggi mutuo a tasso fisso”, per un esborso totale di €. 368,00;
il 50% del finanziamento acceso dal sig. per l'acquisto dell'autovettura Renault Capture Pt_2
TCE Targa GL031FB in uso alla sig.ra (cui verrà trasferita l'esclusiva proprietà del mezzo), Pt_1
per l'importo mensile di €. 90,00 circa;
21. il sig. , entro 30 giorni dalla firma del presente ricorso, si impegna a trasferire Pt_2
sull'accendendo conto corrente di sua titolarità esclusiva l'addebito delle seguenti voci di spesa, attualmente addebitate sul conto corrente di comune titolarità di cui al punto che precede:
• l'accantonamento mensile per il piano di accumulo;
• il premio mensile per la propria polizza vita;
• l'abbonamento WIND per l'abitazione familiare;
La sig.ra entro 30 giorni dalla firma del presente ricorso, si impegna a trasferire Pt_1
sull'accendendo conto corrente di sua titolarità esclusiva l'addebito delle seguenti voci di spesa, attualmente addebitate sul conto corrente di comune titolarità:
• il premio mensile per la propria polizza vita;
• l'abbonamento WIND relativo al proprio cellulare.
Resta inteso che, fino all'effettivo trasferimento dei suddetti addebiti nei conti correnti di titolarità esclusiva, i coniugi si impegnano a versare sul conto comune gli importi necessari per far fronte alla relativa spesa di loro pertinenza;
22. le parti concordano che, a far data da ottobre 2024, l'assegno unico e universale per figli a carico, ammontante allo stato a circa €. 375,00 mensili, verrà percepito esclusivamente dalla sig.ra Pt_1
mediante accredito sul conto corrente alla stessa intestato, rinunciando il sig. a qualsivoglia Pt_2
pretesa sullo stesso;
23. le spese straordinarie, nonché quelle ripartite in virtù di quanto pattuito (v. p. 14, lett. a), b), c), d),
e), f), g)) nella misura del 40% a carico della sig.ra e nella misura del 60% a carico del sig. Pt_1
10 , saranno anticipate da ciascun genitore secondo necessità, e rimborsate dall'altro secondo Pt_2
quanto stabilito ai punti 14) e 15);
24. gli animali domestici rimarranno collocati tutti presso l'abitazione sita VE (TV), via San
Antonio 11/3/C (trattasi di: 1 CO leopardino, 1 drago barbuto, 2 cocorite, 2 lemming, 1 criceto, 2 gatti, 4 acquari), con spese di gestione e veterinario a carico del sig. ; Pt_2
25. le parti concordano sin d'ora che, nel momento in cui due dei tre figli lasceranno l'abitazione familiare – oggi costituita da due appartamenti uniti, ma originariamente distinti, siti in VE
(TV), via San Antonio n. 11/3/C (identificato al catasto dei fabbricati del Comune di VE sez. urbana foglio 2, mapp. 107 sub 14, sub 25, sub 12 e sub 23) – l'abitazione familiare stessa verrà divisa e circoscritta a uno solo dei due originari appartamenti. In particolare, l'appartamento adiacente a quello concesso in usufrutto alla sig.ra per anni di fatto tutrice della sig.ra (del Parte_3 Pt_1
quale quest'ultima è pure nuda proprietaria) ritornerà nella disponibilità della stessa (e le verrà intestato in via esclusiva), mentre l'altro appartamento sarà intestato, e rimarrà dunque nella titolarità esclusiva, del sig. ; Pt_2
26. le spese e compensi di causa vengono integralmente compensati tra le parti.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 21/11/2024.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
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