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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/09/2025, n. 12348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12348 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20222/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice onorario, dott.ssa Elisabetta Ferrari, in funzione di giudice unico ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 20222 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021
e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Luca De Liberis, in virtù di procura allegata agli atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, Via Costabella n. 23, opponente
E
(già , in persona del COroparte_1 COroparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Fabbrani, in virtù di procura allegata agli atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Venezia, San Polo
n. 2580,
opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: all'udienza del 29.03.2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La chiedeva ed otteneva che il Tribunale Civile di Roma emettesse, in data COroparte_2
04.02.2021, decreto ingiuntivo n. 2570/2021 (r.g. 59654/2020), per € 16.248,33, oltre interessi e accessori, nei confronti della (di seguito, per brevità, anche solo Parte_1
”), per il mancato pagamento di otto fatture relative alla fornitura di energia elettrica. Parte_1 Con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 17 marzo 2021, l' Parte_1
proponeva opposizione, avverso il decreto notificato in data 22.02.2021, rappresentando
[...]
l'esistenza di un proprio credito nei confronti di pari a € 14.832,16, come dalla CP_2 stessa riconosciuto nel “promemoria situazione fatture emesse”, in corrispondenza della fattura
M167076274 del 27.09.2016 e che la predetta somma doveva essere compensata con tutte le precedenti fatture emesse dall'opposta; che l'opponente aveva sottoscritto, con la Energetic Source
S.p.a., in data 30.04.2015, un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica con richiesta di attivazione della stessa a partire dall'01.09.2015, a cui aveva successivamente versato gli importi per la somministrazione di energia e, pertanto, di non aver contratto alcun ulteriore debito con l'opposta per il periodo successivo all'01.09.2015; che l'opposta non aveva fornito la prova del proprio credito non avendo allegato il contratto di somministrazione, né prova dell'effettivo consumo di energia elettrica, né copia delle fatture azionate, che peraltro non erano state mai inviate all'opponente; che l'opponente eccepiva anche l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto, stante il decorso del termine quinquennale, di cui all'art. 2948, comma 4, c.c. e l'omessa allegazione di atti interruttivi dei crediti azionati, sorti anteriormente al 22.02.2016, dal momento che il decreto ingiuntivo opposto, era stato notificato in data 22.02.2021; che l'opponente chiedeva, pertanto, al tribunale di revocare, o dichiarare nullo, o annullare e dichiarare comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto, in subordine, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati e per l'effetto, ridurre il decreto ingiuntivo de quo alla minor somma eventualmente ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio la contestando quanto dedotto dall'opponente e COroparte_2 precisando di aver provveduto all'erogazione di energia elettrica presso l'immobile sito a Roma,
Via Asmara n. 66, a mezzo del competente Distributore di zona, che aveva comunicato il flusso telematizzato dei consumi di energia elettrica pervenuti presso quel sito di fornitura;
che il rapporto di somministrazione tra le parti non era contestato e, in ogni caso, l'opposta produceva il contratto di fornitura regolarmente sottoscritto dall'opponente in data 11.09.2013; che non vi era alcun credito dell'opponente nei confronti dell'opposta, dal momento che la nota di variazione IVA di €
14.832,16, era un documento contabile, emesso ai soli fini fiscali, proprio a fronte del mancato pagamento di quanto dovuto dall'opponente e accompagnato da nota esplicativa, dove era precisato che “non implica in alcun modo la rinuncia da parte nostra al credito cui si riferisce”; che era infondata anche l'eccezione di prescrizione, stante la decorrenza del termine quinquennale previsto ex art. 2948, comma 4, c.c., a fronte dell'invio, rispettivamente in data 13.09.2016 e in data
26.03.2019, di due diffide di pagamento delle fatture azionate in monitorio;
che l'opposta, pertanto, chiedeva in via preliminare, di rigettare le domande ed eccezioni dell'opponente e per l'effetto di concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, nel merito, di rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto, in subordine, di condannare l'opponente al pagamento della diversa somma, maggiore, o minore, ritenuta di giustizia a titolo di corrispettivo della prestazione contrattualmente resa.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, all'udienza del 29.03.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per la redazione delle memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre evidenziare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario a cognizione piena e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario, nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, ex art. 2697 c.c., a chi vuole fare valere un diritto in giudizio, l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Si deve, inoltre, ricordare che costituisce principio giurisprudenziale ampiamente consolidato quello secondo il quale nel procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione, non si verifica un'inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio, per cui il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto. Ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previste per le parti. Ne discende che il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore (ossia l'opponente) è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Nel merito si rileva che, dall'istruttoria svolta, è risultato pacifico e documentalmente provato, il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, a seguito della sottoscrizione del contratto di somministrazione di energia elettrica, in data 11.09.2013, per l'immobile sito a Roma, Via Asmara
n. 66 (cfr. docc. 2 e 3 fascicolo di parte opposta).
(già supportava la propria pretesa creditoria producendo, già in COroparte_1 CP_2 fase monitoria, l'estratto conto e l'estratto notarile relativo alle fatture azionate (cfr. fascicolo monitorio). L'opposta integrava la produzione documentale, nella fase a cognizione piena, con il deposito della proposta di contratto per la somministrazione di energia elettrica formulata dall'opponente in data 11.09.2013 e dell'accettazione della stessa il successivo 18.09.2013, della copia delle fatture azionate in monitorio, della nota di variazione Iva con relativa nota esplicativa, della copia delle missive con le quali, rispettivamente in data 13.09.2016 e 26.03.2019, aveva intimato all'opponente di provvedere al pagamento degli importi dovuti a titolo di saldo delle citate fatture (cfr. documenti fascicolo di parte opposta).
A fronte della produzione documentale di parte opposta, si devono ritenere infondate le eccezioni sollevate dall'opponente, in quanto generiche e non supportate da adeguate allegazioni.
La eccepiva, anzitutto, l'esistenza di un proprio credito nei confronti Parte_1 dell'opposta pari ad € 14.832,16, risultante dal “promemoria situazione fatture emesse”, indicato CO dalla stessa in corrispondenza della fattura M167076274 del 27.09.2016, da compensare, pertanto, con tutte le precedenti fatture dalla stessa emesse ed oggetto di ingiunzione.
Tale assunto difensivo risulta infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Dalla documentazione prodotta, infatti, è emerso come l'opposta si sia limitata ad emettere una nota di variazione IVA, a fronte della mancata corresponsione degli importi riportati nei documenti contabili oggetto di azione monitoria, benché regolarmente fatturati, al fine di provvedere a un ricalcolo dell'Iva dovuta dal cliente, con l'esatto riferimento al numero e alla data di emissione delle fatture rettificate, la specifica indicazione della causale della variazione, nonché l'esatto importo dell'imponibile e dell'Iva (cfr. doc. n. 11 fascicolo di parte opposta).
Il documento contabile, emesso ai soli fini fiscali, veniva accompagnato da nota esplicativa, in cui CO precisava che “in attesa di ricevere quanto dovuto, a seguito della risoluzione del contratto di somministrazione di energia con Lei già in essere, La informiamo che abbiamo provveduto ad emettere nota di variazione in allegato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 comma 2 del DPR
633/72. Si precisa che la nota di variazione art. 26 DPR 633/72 non implica in alcun modo la rinuncia da parte nostra al credito cui si riferisce”, intimando contestualmente l'opponente a provvedere al saldo delle fatture ivi indicate (cfr. doc. n. 11 fascicolo di parte opposta).
Privo di pregio è anche l'ulteriore assunto difensivo di parte opponente, relativo alla insussistenza di debiti contratti con l'opposta successivamente al 01.09.2015, stante l'intervenuta stipula, in data
30.04.2015, di un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica, con altro soggetto fornitore,
Energetic Source S.p.a., con attivazione a partire dal 01.09.2015.
Si deve, infatti, evidenziare che le fatture azionate in monitorio dall'opposta si riferiscono a consumi rilevati nel periodo temporale di vigenza del rapporto contrattuale in essere con la Pt_1
, compreso tra gli anni 2014 e 2015 e, comunque, antecedenti al 01.09.2015, inclusa la
[...] fattura di conguaglio n. 1531990444 (che ha interessato il periodo 01.03.2014 – 05.09.2014) e le CO ulteriori fatture nn. M176670033 e M167398884 emesse da sulla scorta dei dati di consumo effettivo rilevati dal distributore locale, rispettivamente con riferimento ai periodi 01.02.2014 –
31.08.2015 e 01.03.2014 – 31.08.2015, a conguaglio dei consumi fatturati in stima nelle precedenti fatture (cfr. docc. da 4 a 10 fascicolo di parte opposta). L'opponente ha altresì eccepito l'intervenuta prescrizione, stante il decorso del termine quinquennale richiesto ex art. 2948, comma 4, c.c..
L'eccezione è infondata e, pertanto, non può essere accolta, atteso che, a fronte dell'emissione delle fatture azionate in monitorio, emesse a partire dall'08.05.2014 sino al 04.05.2017, ha CP_1 fornito la prova dell'esistenza di un valido atto interruttivo, costituito dalla raccomandata di costituzione in mora inviata il 27.03.2019 e ricevuta dall'opponente in data 01.04.2019, come risultante dall'avviso di ricevimento alla stessa allegato e, dunque, in un momento evidentemente antecedente allo spirare del termine quinquennale di prescrizione previsto nel caso di specie, individuato nel 09.05.2019 (cfr. doc. 13 fascicolo di parte opposta).
Con riferimento al disconoscimento della firma, eccepito dall'opponente, occorre rilevare che lo stesso non è stato validamente esperito, in quanto la dichiarazione di disconoscimento della firma del legale rappresentante di una società, o del personale incaricato, anche se persona diversa all'epoca, può essere effettuato, ma al fine della validità deve essere effettuato in modo specifico ed attestando la diversità della firma apposta sul documento rispetto alle “sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati ed identificabili” o di tutto il personale addetto
(cfr. sul punto Cass. n.149/2023, Cass. n.7240/2019, Cass. n.3620/2010).
Inoltre, la ricezione della raccomandata si ritiene provata dal documento che parte opposta ha prodotto, allegando ad esso l'avviso di ricevimento sottoscritto dall'opponente, prima in copia (cfr. doc. n. 13 fascicolo di parte opposta) e successivamente esibendo l'originale in udienza (cfr. verbale udienza del 17.12.2021).
Del tutto irrilevante appare, peraltro, l'omessa formalizzazione di apposita istanza di verificazione della predetta sottoscrizione.
Come infatti chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. fra le altre Cass. 16488/2016 e Cass.
29022/2017), a fronte dell'accertamento compiuto sul punto dall'agente postale chiamato a consegnare il plico inviato a mezzo di raccomandata ordinaria, le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario o ad altra persona abilitata alla ricezione (cfr. art. 38 del D.P.R. 655/1982) possono essere fatte valere unicamente tramite proposizione di querela di falso.
In difetto di quest'ultima, e non avendo l'opponente dimostrato (cfr. Cass. 23920/2013) che la raccomandata ricevuta non contenesse la missiva prodotta da , si deve quindi ritenere CP_1 provata la ricezione della missiva stessa da parte dell'opponente.
In ordine alla prova fornita va precisato che, le fatture di somministrazione energia e gas, a differenza della semplice fattura commerciale, in ossequio alla normativa di settore, indicano in maniera analitica il periodo di riferimento, la data di emissione e la scadenza, il consumo di energia
(rilevato, stimato, o reale), se derivante da autolettura, i dati della fornitura e del cliente (POD, partita IVA, codice fiscale e tipologia di contratto), se la fattura sia in acconto ovvero di conguaglio con quelle precedentemente emesse, il dettaglio degli importi richiesti ed il riepilogo degli importi fatturati.
Infatti, con riferimento alle fatture per l'energia elettrica erogata, l'opponente non ne contestava la prestazione, né lo specifico ammontare, limitandosi solo a generiche contestazioni, in ordine alla prova. La predetta documentazione risulta chiara, al contrario delle eccezioni dell'opponente generiche e non supportate da prove.
Alla luce delle su esposte considerazioni, si ritiene provato il credito dell'opposta, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dall' Parte_1
, avverso il decreto ingiuntivo n. 2570/2021 (r.g. 59654/2020), emesso dal Tribunale di
[...]
Roma il 04.02.2021, ad istanza di per € 16.248,33, oltre accessori, ogni altra COroparte_3 istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
B) Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 9 settembre 2025
IL GIUDICE
Elisabetta Ferrari
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice onorario, dott.ssa Elisabetta Ferrari, in funzione di giudice unico ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 20222 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021
e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Luca De Liberis, in virtù di procura allegata agli atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, Via Costabella n. 23, opponente
E
(già , in persona del COroparte_1 COroparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Fabbrani, in virtù di procura allegata agli atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Venezia, San Polo
n. 2580,
opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: all'udienza del 29.03.2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La chiedeva ed otteneva che il Tribunale Civile di Roma emettesse, in data COroparte_2
04.02.2021, decreto ingiuntivo n. 2570/2021 (r.g. 59654/2020), per € 16.248,33, oltre interessi e accessori, nei confronti della (di seguito, per brevità, anche solo Parte_1
”), per il mancato pagamento di otto fatture relative alla fornitura di energia elettrica. Parte_1 Con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 17 marzo 2021, l' Parte_1
proponeva opposizione, avverso il decreto notificato in data 22.02.2021, rappresentando
[...]
l'esistenza di un proprio credito nei confronti di pari a € 14.832,16, come dalla CP_2 stessa riconosciuto nel “promemoria situazione fatture emesse”, in corrispondenza della fattura
M167076274 del 27.09.2016 e che la predetta somma doveva essere compensata con tutte le precedenti fatture emesse dall'opposta; che l'opponente aveva sottoscritto, con la Energetic Source
S.p.a., in data 30.04.2015, un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica con richiesta di attivazione della stessa a partire dall'01.09.2015, a cui aveva successivamente versato gli importi per la somministrazione di energia e, pertanto, di non aver contratto alcun ulteriore debito con l'opposta per il periodo successivo all'01.09.2015; che l'opposta non aveva fornito la prova del proprio credito non avendo allegato il contratto di somministrazione, né prova dell'effettivo consumo di energia elettrica, né copia delle fatture azionate, che peraltro non erano state mai inviate all'opponente; che l'opponente eccepiva anche l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto, stante il decorso del termine quinquennale, di cui all'art. 2948, comma 4, c.c. e l'omessa allegazione di atti interruttivi dei crediti azionati, sorti anteriormente al 22.02.2016, dal momento che il decreto ingiuntivo opposto, era stato notificato in data 22.02.2021; che l'opponente chiedeva, pertanto, al tribunale di revocare, o dichiarare nullo, o annullare e dichiarare comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto, in subordine, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati e per l'effetto, ridurre il decreto ingiuntivo de quo alla minor somma eventualmente ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio la contestando quanto dedotto dall'opponente e COroparte_2 precisando di aver provveduto all'erogazione di energia elettrica presso l'immobile sito a Roma,
Via Asmara n. 66, a mezzo del competente Distributore di zona, che aveva comunicato il flusso telematizzato dei consumi di energia elettrica pervenuti presso quel sito di fornitura;
che il rapporto di somministrazione tra le parti non era contestato e, in ogni caso, l'opposta produceva il contratto di fornitura regolarmente sottoscritto dall'opponente in data 11.09.2013; che non vi era alcun credito dell'opponente nei confronti dell'opposta, dal momento che la nota di variazione IVA di €
14.832,16, era un documento contabile, emesso ai soli fini fiscali, proprio a fronte del mancato pagamento di quanto dovuto dall'opponente e accompagnato da nota esplicativa, dove era precisato che “non implica in alcun modo la rinuncia da parte nostra al credito cui si riferisce”; che era infondata anche l'eccezione di prescrizione, stante la decorrenza del termine quinquennale previsto ex art. 2948, comma 4, c.c., a fronte dell'invio, rispettivamente in data 13.09.2016 e in data
26.03.2019, di due diffide di pagamento delle fatture azionate in monitorio;
che l'opposta, pertanto, chiedeva in via preliminare, di rigettare le domande ed eccezioni dell'opponente e per l'effetto di concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, nel merito, di rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto, in subordine, di condannare l'opponente al pagamento della diversa somma, maggiore, o minore, ritenuta di giustizia a titolo di corrispettivo della prestazione contrattualmente resa.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, all'udienza del 29.03.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per la redazione delle memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre evidenziare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario a cognizione piena e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario, nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, ex art. 2697 c.c., a chi vuole fare valere un diritto in giudizio, l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Si deve, inoltre, ricordare che costituisce principio giurisprudenziale ampiamente consolidato quello secondo il quale nel procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione, non si verifica un'inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio, per cui il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto. Ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previste per le parti. Ne discende che il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore (ossia l'opponente) è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Nel merito si rileva che, dall'istruttoria svolta, è risultato pacifico e documentalmente provato, il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, a seguito della sottoscrizione del contratto di somministrazione di energia elettrica, in data 11.09.2013, per l'immobile sito a Roma, Via Asmara
n. 66 (cfr. docc. 2 e 3 fascicolo di parte opposta).
(già supportava la propria pretesa creditoria producendo, già in COroparte_1 CP_2 fase monitoria, l'estratto conto e l'estratto notarile relativo alle fatture azionate (cfr. fascicolo monitorio). L'opposta integrava la produzione documentale, nella fase a cognizione piena, con il deposito della proposta di contratto per la somministrazione di energia elettrica formulata dall'opponente in data 11.09.2013 e dell'accettazione della stessa il successivo 18.09.2013, della copia delle fatture azionate in monitorio, della nota di variazione Iva con relativa nota esplicativa, della copia delle missive con le quali, rispettivamente in data 13.09.2016 e 26.03.2019, aveva intimato all'opponente di provvedere al pagamento degli importi dovuti a titolo di saldo delle citate fatture (cfr. documenti fascicolo di parte opposta).
A fronte della produzione documentale di parte opposta, si devono ritenere infondate le eccezioni sollevate dall'opponente, in quanto generiche e non supportate da adeguate allegazioni.
La eccepiva, anzitutto, l'esistenza di un proprio credito nei confronti Parte_1 dell'opposta pari ad € 14.832,16, risultante dal “promemoria situazione fatture emesse”, indicato CO dalla stessa in corrispondenza della fattura M167076274 del 27.09.2016, da compensare, pertanto, con tutte le precedenti fatture dalla stessa emesse ed oggetto di ingiunzione.
Tale assunto difensivo risulta infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Dalla documentazione prodotta, infatti, è emerso come l'opposta si sia limitata ad emettere una nota di variazione IVA, a fronte della mancata corresponsione degli importi riportati nei documenti contabili oggetto di azione monitoria, benché regolarmente fatturati, al fine di provvedere a un ricalcolo dell'Iva dovuta dal cliente, con l'esatto riferimento al numero e alla data di emissione delle fatture rettificate, la specifica indicazione della causale della variazione, nonché l'esatto importo dell'imponibile e dell'Iva (cfr. doc. n. 11 fascicolo di parte opposta).
Il documento contabile, emesso ai soli fini fiscali, veniva accompagnato da nota esplicativa, in cui CO precisava che “in attesa di ricevere quanto dovuto, a seguito della risoluzione del contratto di somministrazione di energia con Lei già in essere, La informiamo che abbiamo provveduto ad emettere nota di variazione in allegato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 comma 2 del DPR
633/72. Si precisa che la nota di variazione art. 26 DPR 633/72 non implica in alcun modo la rinuncia da parte nostra al credito cui si riferisce”, intimando contestualmente l'opponente a provvedere al saldo delle fatture ivi indicate (cfr. doc. n. 11 fascicolo di parte opposta).
Privo di pregio è anche l'ulteriore assunto difensivo di parte opponente, relativo alla insussistenza di debiti contratti con l'opposta successivamente al 01.09.2015, stante l'intervenuta stipula, in data
30.04.2015, di un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica, con altro soggetto fornitore,
Energetic Source S.p.a., con attivazione a partire dal 01.09.2015.
Si deve, infatti, evidenziare che le fatture azionate in monitorio dall'opposta si riferiscono a consumi rilevati nel periodo temporale di vigenza del rapporto contrattuale in essere con la Pt_1
, compreso tra gli anni 2014 e 2015 e, comunque, antecedenti al 01.09.2015, inclusa la
[...] fattura di conguaglio n. 1531990444 (che ha interessato il periodo 01.03.2014 – 05.09.2014) e le CO ulteriori fatture nn. M176670033 e M167398884 emesse da sulla scorta dei dati di consumo effettivo rilevati dal distributore locale, rispettivamente con riferimento ai periodi 01.02.2014 –
31.08.2015 e 01.03.2014 – 31.08.2015, a conguaglio dei consumi fatturati in stima nelle precedenti fatture (cfr. docc. da 4 a 10 fascicolo di parte opposta). L'opponente ha altresì eccepito l'intervenuta prescrizione, stante il decorso del termine quinquennale richiesto ex art. 2948, comma 4, c.c..
L'eccezione è infondata e, pertanto, non può essere accolta, atteso che, a fronte dell'emissione delle fatture azionate in monitorio, emesse a partire dall'08.05.2014 sino al 04.05.2017, ha CP_1 fornito la prova dell'esistenza di un valido atto interruttivo, costituito dalla raccomandata di costituzione in mora inviata il 27.03.2019 e ricevuta dall'opponente in data 01.04.2019, come risultante dall'avviso di ricevimento alla stessa allegato e, dunque, in un momento evidentemente antecedente allo spirare del termine quinquennale di prescrizione previsto nel caso di specie, individuato nel 09.05.2019 (cfr. doc. 13 fascicolo di parte opposta).
Con riferimento al disconoscimento della firma, eccepito dall'opponente, occorre rilevare che lo stesso non è stato validamente esperito, in quanto la dichiarazione di disconoscimento della firma del legale rappresentante di una società, o del personale incaricato, anche se persona diversa all'epoca, può essere effettuato, ma al fine della validità deve essere effettuato in modo specifico ed attestando la diversità della firma apposta sul documento rispetto alle “sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati ed identificabili” o di tutto il personale addetto
(cfr. sul punto Cass. n.149/2023, Cass. n.7240/2019, Cass. n.3620/2010).
Inoltre, la ricezione della raccomandata si ritiene provata dal documento che parte opposta ha prodotto, allegando ad esso l'avviso di ricevimento sottoscritto dall'opponente, prima in copia (cfr. doc. n. 13 fascicolo di parte opposta) e successivamente esibendo l'originale in udienza (cfr. verbale udienza del 17.12.2021).
Del tutto irrilevante appare, peraltro, l'omessa formalizzazione di apposita istanza di verificazione della predetta sottoscrizione.
Come infatti chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. fra le altre Cass. 16488/2016 e Cass.
29022/2017), a fronte dell'accertamento compiuto sul punto dall'agente postale chiamato a consegnare il plico inviato a mezzo di raccomandata ordinaria, le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario o ad altra persona abilitata alla ricezione (cfr. art. 38 del D.P.R. 655/1982) possono essere fatte valere unicamente tramite proposizione di querela di falso.
In difetto di quest'ultima, e non avendo l'opponente dimostrato (cfr. Cass. 23920/2013) che la raccomandata ricevuta non contenesse la missiva prodotta da , si deve quindi ritenere CP_1 provata la ricezione della missiva stessa da parte dell'opponente.
In ordine alla prova fornita va precisato che, le fatture di somministrazione energia e gas, a differenza della semplice fattura commerciale, in ossequio alla normativa di settore, indicano in maniera analitica il periodo di riferimento, la data di emissione e la scadenza, il consumo di energia
(rilevato, stimato, o reale), se derivante da autolettura, i dati della fornitura e del cliente (POD, partita IVA, codice fiscale e tipologia di contratto), se la fattura sia in acconto ovvero di conguaglio con quelle precedentemente emesse, il dettaglio degli importi richiesti ed il riepilogo degli importi fatturati.
Infatti, con riferimento alle fatture per l'energia elettrica erogata, l'opponente non ne contestava la prestazione, né lo specifico ammontare, limitandosi solo a generiche contestazioni, in ordine alla prova. La predetta documentazione risulta chiara, al contrario delle eccezioni dell'opponente generiche e non supportate da prove.
Alla luce delle su esposte considerazioni, si ritiene provato il credito dell'opposta, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dall' Parte_1
, avverso il decreto ingiuntivo n. 2570/2021 (r.g. 59654/2020), emesso dal Tribunale di
[...]
Roma il 04.02.2021, ad istanza di per € 16.248,33, oltre accessori, ogni altra COroparte_3 istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
B) Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 9 settembre 2025
IL GIUDICE
Elisabetta Ferrari