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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/06/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 5911/2024 RG promosso da
Parte_1 con l'avv. Valentina Morelli attore contro
Controparte_1 con gli avv.ti Andrea Girardi e Fabiana Schiavone convenuto
OGGETTO: responsabilità civile per omessa manutenzione di strada pubblica
MOTIVAZIONE
1. (nato il [...]) espone che verso le ore 12.00 del 7.03.2021, Parte_1
egli percorreva in bicicletta via Brusoni nel territorio extraurbano del Comune di Limena (PD), con direzione di marcia est-ovest. Nel percorrere il tratto curvilineo verso destra che precedeva di qualche decina di metri l'incrocio con via Breda e via Marcinelle, incappava con la ruota anteriore in una buca situata al margine destro della carreggiata, cadendo rovinosamente a terra. Precisa che, nonostante la velocità contenuta, la buca non era segnalata né visibile né prevedibile, poiché si trovava immediatamente dopo la curva, sicché non era nemmeno evitabile. Il tratto di strada era inoltre costeggiato da una folta vegetazione su entrambi i lati della carreggiata, con limitazione parziale della visuale. A seguito della caduta, riportava lesioni alla spalla ed alla mano sinistre a causa delle quali, persistendo il dolore, si recava il giorno successivo al pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco Veneto (TV) dove gli veniva diagnosticata la frattura dell'epifisi distale di ulna sinistra, consigliato tutore rigido alla mano sinistra ed accertamenti RM della spalla sinistra. Il 16.03.2021, la risonanza magnetica evidenziava “frattura dell'epifisi distale di ulna, edema osseo post traumatico di III e IV mtc
1 mano, frattura intraspongiosa del trapezio con edema osseo post traumatico, una lesione della cartilagine triangolare”. Nella stessa data eseguiva anche una RM della spalla che evidenziava una lesione di Hill Sachs della testa omerale, una lesione parziale del capo lungo del bicipite con presenza di liquido in doccia bici pitale e flogosi subacromiale in presenza di liquido endoarticolare. Ciò premesso, ha convenuto in giudizio il , Parte_1 Controparte_1 proprietario della strada, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni.
Il resiste, contestando sia l'an sia il quantum. Controparte_1
2. Ritenuta la causa matura per la decisione sull'an senza la necessità di istruttoria;
precisate le conclusioni;
al termine della discussione, la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
3. Come noto, l'art. 2051 c.c., dedicato al danno cagionato da cose in custodia, prevede che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La giurisprudenza di legittimità (v. Cass., sez. un., 30.06.2022, n. 20.943), è ormai consolidata nell'interpretare la norma nei seguenti termini:
a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
c) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso,
2 quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Tali principi si sono stabilizzati nella giurisprudenza della terza sezione, per effetto di
Cass. n. 2477/2018 - coeva alle sentenze n. 2480 e n. 2481, sempre del 2018 -, come è agevole constatare attraverso le indagini ricostruttive svolte da Cass. n. 27724/2018 e, più recentemente, da Cass. n. 4588/2022, in particolare a pag. 6 e relativi richiami.
Detta interpretazione ha trovato ulteriore conferma in Cass. 11.11.2022, n. 33.390, la quale, al punto 6.1 della motivazione, ha ribadito che “Giova premettere che questa Corte, sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di obbligo di custodia, ha stabilito, con le ordinanze 1 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
Tali principi sono stati di recente confermati da Cass., sez. III, ord. 8.06.2023, n. 16.199, la quale ha ulteriormente precisato che “in tema di responsabilità per danni da cosa in custodia, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basta a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti come caso fortuito e, dunque, per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed inevitabilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa… la eterogeneità tra i concetti di negligenza della vittima e di imprevedibilità della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che la condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima, ferma la sua rilevanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non è di per sé sufficiente ad escludere del tutto la responsabilità del custode, occorrendo anche che si tratti di condotta non prevedibile né prevenibile”. Su tali premesse, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità di un comune in un caso in cui una persona era caduta a terra a causa di un'evidente frattura del manto stradale del parcheggio,
3 chiaramente visibile, sul quale stava transitando a piedi per recarsi allo stabilimento balneare.
La Cassazione ha giudicato corretta la motivazione del giudice di merito, il quale, stante la chiara visibilità della difettosa conformazione del manto stradale, aveva posto tale circostanza non solo a fondamento del giudizio di imprudenza e negligenza della condotta del danneggiato, bensì anche della sua non prevedibilità e non prevenibilità secondo regolarità causale, giungendo in tal modo ad escludere che la condotta del danneggiato potesse considerarsi un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Ed ancora, nel caso di un pedone che verso le ore 11 di mattina era caduto a terra a causa dell'instabilità di alcune piastrelle del marciapiede, la corte d'appello aveva respinto la domanda risarcitoria, evidenziando che, con riguardo ai profili della derivazione del danno dalla cosa e della prova del fortuito, le lievi sconnessioni erano pienamente visibili ed evitabili, avuto riguardo, da un lato, alla circostanza che la caduta si era verificata in ora diurna e, dall'altro, alla ulteriore circostanza che esse si trovavano su una parte circoscritta dell'ampio marciapiede posto in prossimità dell'edificio, sicché il pedone, dopo averle agevolmente scorte, altrettanto agevolmente avrebbe potuto evitarle, continuando la marcia dopo essersi spostato in altra parte dello stesso sedime. Le lesioni lamentate - concludeva il giudice di merito - trovavano la loro causa esclusiva nel contegno disattento del pedone, per non avere previsto ed evitato il pericolo nell'evidenza e prevenibilità dello stesso, con conseguente esclusione della responsabilità della convenuta, alla stregua di entrambi i criteri di imputazione invocati dall'attrice ex artt. 2043 e 2051 c.c.. Cass., sez. III, 23.05.2023, n. 14.228, ha rigettato il ricorso avverso tale decisione, ritenendo che “Nel caso di specie, la Corte territoriale ha espresso il giudizio di fatto sulla rilevanza causale del fatto della danneggiata nel pieno rispetto dei principii giuridici che ne costituiscono il fondamento. Essa, infatti, con valutazione debitamente motivata e quindi insindacabile, ha accertato che le lievi sconnessioni del marciapiede sulle quali l'attrice aveva affermato di essere inciampata, erano pienamente visibili ed evitabili, sicché la sig. (omissis), passando in pieno giorno, ove avesse improntato il suo comportamento alla normale cautela correlata con la situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto agevolmente scorgerle e altrettanto agevolmente evitarle senza alcun disagio, data l'ampiezza del sedime. La caduta e le conseguenti lesioni asseritamente riportate, pertanto, non erano in alcun modo ascrivibili al fatto della cosa (e, dunque, imputabili a responsabilità del custode), ai sensi dell'art. 2051 cod. civ, né comunque potevano ritenersi cagionate dal fatto colposo della presunta danneggiante, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., ma dovevano essere causalmente ricondotte, in via esclusiva, al comportamento incauto della danneggiata, con esclusione di ulteriori fattori causali”.
Tali principi sono stati ritenuti applicabili anche al caso di un bagnante caduto a terra mentre stava camminando lungo il bordo della piscina situata all'interno di uno stabilimento
4 termale. Avverso il rigetto del giudice d'appello, in sede di legittimità egli lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2051, c.c., 115, c.p.c., 14, comma 1, D.M. n.
18 marzo 1996, e della delibera della giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 1092 del 2005, poiché la corte aveva mancato di considerare che la violazione delle norme di sicurezza per la tenuta degli impianti come quello in parola, che erano indice della colpa in cui era versata la convenuta, e che confermavano la legittimità della camminata senza calzature, avendo la corte anche omesso il bilanciamento tra obbligo di cautela della vittima e la colposa pericolosità della cosa gestita e custodita. Cass., sez. III, 20.07.2023, n. 21.675, ha respinto il ricorso, ribadendo che “quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa, gestita così come custodita, o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso eziologico, sottendendo un bilanciamento con i doveri di precauzione e cautela;
dunque, ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta dell'evento del quale la cosa abbia infine costituito, in questo senso, una mera occasione, viene meno il nesso eziologico con la “res”, anche se la condotta del danneggiato possa ritenersi astrattamente prevedibile, ma debba essere esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale da verificare dunque secondo uno “standard” oggettivo;
in altri termini, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., e dev'essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; a questo fine non è necessario che si tratti di condotta abnorme, dunque, bensì colposamente incidente nella misura apprezzata;
quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso;
mancando la prova del nesso non può sussumersi la fattispecie concreta nel paradigma della responsabilità civile, né custodiale né generale”. Per quanto riguarda le violazioni delle norme di sicurezza dettate per regolamentare le autorizzazioni amministrative, e certamente indici di una possibile colpa soggettivamente imputabile al gestore (art. 2043 c.c.), così come al custode (art. 2051 c.c.), la Cassazione ha osservato che tali violazioni “non possono spostare la conclusione poiché non giustificano la condotta incauta che sia giudicata tale in modo decisivo e assorbente ai fini ricostruttivi del nesso oggettivo;
a tale riguardo non può dirsi che
5 il giudice di merito non abbia proceduto al richiamato bilanciamento tra pericolosità della cosa e obblighi di cautela, avendo apprezzato la sussistenza della prima ma, parimenti, l'agevole prevedibilità e percepibilità della stessa, trattandosi di piscina all'aperto, in uno alla scelta di non premunirsi degli accorgimenti minimi per evitare di subirne gli effetti, camminando la vittima a piedi nudi;
il fatto che le norme in materia di sicurezza prevedano accorgimenti proprio assumendo l'ipotesi di simili passi, non significa che, potendosi verificare e percepire la marcata e in tesi anche mal gestita scivolosità del terreno, l'utente possa esimersi dalle ovvie cautele per evitarne le conseguenze, non predisponendo le quali può innescare, secondo un giudizio fattuale proprio della sede giudicante di merito, una serie causale autonoma dal punto di vista della responsabilità civile risarcitoria”.
Tale consolidato orientamento ha trovato conferma in Cass., sez. III, ord. 6.09.2023, n.
26.013. L'attrice, un mattino del mese di maggio, era inciampato in un residuo di cemento a ridosso di cassonetti dell'immondizia, riportando lesioni. Nel confermare il rigetto dei giudici di merito, la Suprema Corte ha osservato che “la corte territoriale ha attribuito infatti rilievo alla perfetta visibilità del residuo di cemento in cui la odierna ricorrente è inciampata, sia per la piena luminosità dell'ora diurna, sia per la natura della struttura, pervenendo alla considerazione per cui una maggiore accortezza, scevra da disattenzione, avrebbe agevolmente consentito di evitare l'evidente ostacolo, per cui l'evento dannoso non può che essere ascritto alla incauta condotta del pedone… per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile”.
Nello stesso senso, Cass., sez. III, 15.09.2023, n. 26.682, ha ribadito che quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa, gestita così come custodita, o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso eziologico, sottendendo un bilanciamento con i doveri di precauzione e cautela. A tal fine, ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta dell'evento del quale la cosa abbia infine costituito, in questo senso, una mera occasione, viene meno il nesso eziologico con la cosa, anche se la condotta del danneggiato possa ritenersi astrattamente prevedibile, ma debba essere esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale da verificare dunque secondo uno standard oggettivo. Pertanto, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, primo comma, c.c., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Quanto più la situazione di
6 possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso.
4. Ciò premesso in punto di diritto, venendo ora alla fattispecie concreta, in applicazione del cit. principio secondo cui “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”; in applicazione di tale principio, la domanda di risarcimento non può essere accolta, in quanto dalla stessa narrazione dell'attore (in merita alla quale veridicità non è lecito dubitare, considerando il chiaro tenore della dichiarazione stragiudiziale resa da tale
[...]
il 3.04.2021, v. doc. 2 att.), emerge che l'incidente è avvenuto in pieno giorno ed in Tes_1 condizioni meteorologiche favorevoli. Come risulta dalle fotografie prodotte sempre dall'attore
(v. doc. 1) e dalla relazione del suo tecnico di parte, la presenza della buca era ben visibile considerando sia che si trattava di una strada di campagna, sebbene asfaltata, sia il dovere sancito dall'art. 141 del codice della strada, il quale, come noto, dispone che: 1) è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione;
2) il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile;
3) in particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
Alla luce di tali considerazioni, questo tribunale ritiene che il comportamento imprudente di abbia interrotto il nesso causale tra il fatto e l'evento dannoso, Parte_1
7 dovendosi escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Di qui il rigetto della domanda.
L'incertezza della lite suggerisce la compensazione delle spese giudiziali.
P Q M
definitivamente pronunziando, rigetta la domanda.
Compensa integralmente le spese di giudizio.
Padova, 5 giugno 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
8
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 5911/2024 RG promosso da
Parte_1 con l'avv. Valentina Morelli attore contro
Controparte_1 con gli avv.ti Andrea Girardi e Fabiana Schiavone convenuto
OGGETTO: responsabilità civile per omessa manutenzione di strada pubblica
MOTIVAZIONE
1. (nato il [...]) espone che verso le ore 12.00 del 7.03.2021, Parte_1
egli percorreva in bicicletta via Brusoni nel territorio extraurbano del Comune di Limena (PD), con direzione di marcia est-ovest. Nel percorrere il tratto curvilineo verso destra che precedeva di qualche decina di metri l'incrocio con via Breda e via Marcinelle, incappava con la ruota anteriore in una buca situata al margine destro della carreggiata, cadendo rovinosamente a terra. Precisa che, nonostante la velocità contenuta, la buca non era segnalata né visibile né prevedibile, poiché si trovava immediatamente dopo la curva, sicché non era nemmeno evitabile. Il tratto di strada era inoltre costeggiato da una folta vegetazione su entrambi i lati della carreggiata, con limitazione parziale della visuale. A seguito della caduta, riportava lesioni alla spalla ed alla mano sinistre a causa delle quali, persistendo il dolore, si recava il giorno successivo al pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco Veneto (TV) dove gli veniva diagnosticata la frattura dell'epifisi distale di ulna sinistra, consigliato tutore rigido alla mano sinistra ed accertamenti RM della spalla sinistra. Il 16.03.2021, la risonanza magnetica evidenziava “frattura dell'epifisi distale di ulna, edema osseo post traumatico di III e IV mtc
1 mano, frattura intraspongiosa del trapezio con edema osseo post traumatico, una lesione della cartilagine triangolare”. Nella stessa data eseguiva anche una RM della spalla che evidenziava una lesione di Hill Sachs della testa omerale, una lesione parziale del capo lungo del bicipite con presenza di liquido in doccia bici pitale e flogosi subacromiale in presenza di liquido endoarticolare. Ciò premesso, ha convenuto in giudizio il , Parte_1 Controparte_1 proprietario della strada, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni.
Il resiste, contestando sia l'an sia il quantum. Controparte_1
2. Ritenuta la causa matura per la decisione sull'an senza la necessità di istruttoria;
precisate le conclusioni;
al termine della discussione, la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
3. Come noto, l'art. 2051 c.c., dedicato al danno cagionato da cose in custodia, prevede che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La giurisprudenza di legittimità (v. Cass., sez. un., 30.06.2022, n. 20.943), è ormai consolidata nell'interpretare la norma nei seguenti termini:
a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
c) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso,
2 quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Tali principi si sono stabilizzati nella giurisprudenza della terza sezione, per effetto di
Cass. n. 2477/2018 - coeva alle sentenze n. 2480 e n. 2481, sempre del 2018 -, come è agevole constatare attraverso le indagini ricostruttive svolte da Cass. n. 27724/2018 e, più recentemente, da Cass. n. 4588/2022, in particolare a pag. 6 e relativi richiami.
Detta interpretazione ha trovato ulteriore conferma in Cass. 11.11.2022, n. 33.390, la quale, al punto 6.1 della motivazione, ha ribadito che “Giova premettere che questa Corte, sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di obbligo di custodia, ha stabilito, con le ordinanze 1 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
Tali principi sono stati di recente confermati da Cass., sez. III, ord. 8.06.2023, n. 16.199, la quale ha ulteriormente precisato che “in tema di responsabilità per danni da cosa in custodia, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basta a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti come caso fortuito e, dunque, per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed inevitabilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa… la eterogeneità tra i concetti di negligenza della vittima e di imprevedibilità della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che la condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima, ferma la sua rilevanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non è di per sé sufficiente ad escludere del tutto la responsabilità del custode, occorrendo anche che si tratti di condotta non prevedibile né prevenibile”. Su tali premesse, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità di un comune in un caso in cui una persona era caduta a terra a causa di un'evidente frattura del manto stradale del parcheggio,
3 chiaramente visibile, sul quale stava transitando a piedi per recarsi allo stabilimento balneare.
La Cassazione ha giudicato corretta la motivazione del giudice di merito, il quale, stante la chiara visibilità della difettosa conformazione del manto stradale, aveva posto tale circostanza non solo a fondamento del giudizio di imprudenza e negligenza della condotta del danneggiato, bensì anche della sua non prevedibilità e non prevenibilità secondo regolarità causale, giungendo in tal modo ad escludere che la condotta del danneggiato potesse considerarsi un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Ed ancora, nel caso di un pedone che verso le ore 11 di mattina era caduto a terra a causa dell'instabilità di alcune piastrelle del marciapiede, la corte d'appello aveva respinto la domanda risarcitoria, evidenziando che, con riguardo ai profili della derivazione del danno dalla cosa e della prova del fortuito, le lievi sconnessioni erano pienamente visibili ed evitabili, avuto riguardo, da un lato, alla circostanza che la caduta si era verificata in ora diurna e, dall'altro, alla ulteriore circostanza che esse si trovavano su una parte circoscritta dell'ampio marciapiede posto in prossimità dell'edificio, sicché il pedone, dopo averle agevolmente scorte, altrettanto agevolmente avrebbe potuto evitarle, continuando la marcia dopo essersi spostato in altra parte dello stesso sedime. Le lesioni lamentate - concludeva il giudice di merito - trovavano la loro causa esclusiva nel contegno disattento del pedone, per non avere previsto ed evitato il pericolo nell'evidenza e prevenibilità dello stesso, con conseguente esclusione della responsabilità della convenuta, alla stregua di entrambi i criteri di imputazione invocati dall'attrice ex artt. 2043 e 2051 c.c.. Cass., sez. III, 23.05.2023, n. 14.228, ha rigettato il ricorso avverso tale decisione, ritenendo che “Nel caso di specie, la Corte territoriale ha espresso il giudizio di fatto sulla rilevanza causale del fatto della danneggiata nel pieno rispetto dei principii giuridici che ne costituiscono il fondamento. Essa, infatti, con valutazione debitamente motivata e quindi insindacabile, ha accertato che le lievi sconnessioni del marciapiede sulle quali l'attrice aveva affermato di essere inciampata, erano pienamente visibili ed evitabili, sicché la sig. (omissis), passando in pieno giorno, ove avesse improntato il suo comportamento alla normale cautela correlata con la situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto agevolmente scorgerle e altrettanto agevolmente evitarle senza alcun disagio, data l'ampiezza del sedime. La caduta e le conseguenti lesioni asseritamente riportate, pertanto, non erano in alcun modo ascrivibili al fatto della cosa (e, dunque, imputabili a responsabilità del custode), ai sensi dell'art. 2051 cod. civ, né comunque potevano ritenersi cagionate dal fatto colposo della presunta danneggiante, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., ma dovevano essere causalmente ricondotte, in via esclusiva, al comportamento incauto della danneggiata, con esclusione di ulteriori fattori causali”.
Tali principi sono stati ritenuti applicabili anche al caso di un bagnante caduto a terra mentre stava camminando lungo il bordo della piscina situata all'interno di uno stabilimento
4 termale. Avverso il rigetto del giudice d'appello, in sede di legittimità egli lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2051, c.c., 115, c.p.c., 14, comma 1, D.M. n.
18 marzo 1996, e della delibera della giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 1092 del 2005, poiché la corte aveva mancato di considerare che la violazione delle norme di sicurezza per la tenuta degli impianti come quello in parola, che erano indice della colpa in cui era versata la convenuta, e che confermavano la legittimità della camminata senza calzature, avendo la corte anche omesso il bilanciamento tra obbligo di cautela della vittima e la colposa pericolosità della cosa gestita e custodita. Cass., sez. III, 20.07.2023, n. 21.675, ha respinto il ricorso, ribadendo che “quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa, gestita così come custodita, o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso eziologico, sottendendo un bilanciamento con i doveri di precauzione e cautela;
dunque, ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta dell'evento del quale la cosa abbia infine costituito, in questo senso, una mera occasione, viene meno il nesso eziologico con la “res”, anche se la condotta del danneggiato possa ritenersi astrattamente prevedibile, ma debba essere esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale da verificare dunque secondo uno “standard” oggettivo;
in altri termini, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., e dev'essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; a questo fine non è necessario che si tratti di condotta abnorme, dunque, bensì colposamente incidente nella misura apprezzata;
quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso;
mancando la prova del nesso non può sussumersi la fattispecie concreta nel paradigma della responsabilità civile, né custodiale né generale”. Per quanto riguarda le violazioni delle norme di sicurezza dettate per regolamentare le autorizzazioni amministrative, e certamente indici di una possibile colpa soggettivamente imputabile al gestore (art. 2043 c.c.), così come al custode (art. 2051 c.c.), la Cassazione ha osservato che tali violazioni “non possono spostare la conclusione poiché non giustificano la condotta incauta che sia giudicata tale in modo decisivo e assorbente ai fini ricostruttivi del nesso oggettivo;
a tale riguardo non può dirsi che
5 il giudice di merito non abbia proceduto al richiamato bilanciamento tra pericolosità della cosa e obblighi di cautela, avendo apprezzato la sussistenza della prima ma, parimenti, l'agevole prevedibilità e percepibilità della stessa, trattandosi di piscina all'aperto, in uno alla scelta di non premunirsi degli accorgimenti minimi per evitare di subirne gli effetti, camminando la vittima a piedi nudi;
il fatto che le norme in materia di sicurezza prevedano accorgimenti proprio assumendo l'ipotesi di simili passi, non significa che, potendosi verificare e percepire la marcata e in tesi anche mal gestita scivolosità del terreno, l'utente possa esimersi dalle ovvie cautele per evitarne le conseguenze, non predisponendo le quali può innescare, secondo un giudizio fattuale proprio della sede giudicante di merito, una serie causale autonoma dal punto di vista della responsabilità civile risarcitoria”.
Tale consolidato orientamento ha trovato conferma in Cass., sez. III, ord. 6.09.2023, n.
26.013. L'attrice, un mattino del mese di maggio, era inciampato in un residuo di cemento a ridosso di cassonetti dell'immondizia, riportando lesioni. Nel confermare il rigetto dei giudici di merito, la Suprema Corte ha osservato che “la corte territoriale ha attribuito infatti rilievo alla perfetta visibilità del residuo di cemento in cui la odierna ricorrente è inciampata, sia per la piena luminosità dell'ora diurna, sia per la natura della struttura, pervenendo alla considerazione per cui una maggiore accortezza, scevra da disattenzione, avrebbe agevolmente consentito di evitare l'evidente ostacolo, per cui l'evento dannoso non può che essere ascritto alla incauta condotta del pedone… per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile”.
Nello stesso senso, Cass., sez. III, 15.09.2023, n. 26.682, ha ribadito che quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa, gestita così come custodita, o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso eziologico, sottendendo un bilanciamento con i doveri di precauzione e cautela. A tal fine, ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta dell'evento del quale la cosa abbia infine costituito, in questo senso, una mera occasione, viene meno il nesso eziologico con la cosa, anche se la condotta del danneggiato possa ritenersi astrattamente prevedibile, ma debba essere esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale da verificare dunque secondo uno standard oggettivo. Pertanto, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, primo comma, c.c., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Quanto più la situazione di
6 possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso.
4. Ciò premesso in punto di diritto, venendo ora alla fattispecie concreta, in applicazione del cit. principio secondo cui “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”; in applicazione di tale principio, la domanda di risarcimento non può essere accolta, in quanto dalla stessa narrazione dell'attore (in merita alla quale veridicità non è lecito dubitare, considerando il chiaro tenore della dichiarazione stragiudiziale resa da tale
[...]
il 3.04.2021, v. doc. 2 att.), emerge che l'incidente è avvenuto in pieno giorno ed in Tes_1 condizioni meteorologiche favorevoli. Come risulta dalle fotografie prodotte sempre dall'attore
(v. doc. 1) e dalla relazione del suo tecnico di parte, la presenza della buca era ben visibile considerando sia che si trattava di una strada di campagna, sebbene asfaltata, sia il dovere sancito dall'art. 141 del codice della strada, il quale, come noto, dispone che: 1) è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione;
2) il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile;
3) in particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
Alla luce di tali considerazioni, questo tribunale ritiene che il comportamento imprudente di abbia interrotto il nesso causale tra il fatto e l'evento dannoso, Parte_1
7 dovendosi escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Di qui il rigetto della domanda.
L'incertezza della lite suggerisce la compensazione delle spese giudiziali.
P Q M
definitivamente pronunziando, rigetta la domanda.
Compensa integralmente le spese di giudizio.
Padova, 5 giugno 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
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