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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/03/2025, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3864/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3864/2022
Oggi 19 marzo 2025 è presente per l'avv. LETO ETTORE che si riporta Parte_1
ai propri atti a cui rinvia. Discute la causa e chiede che la causa venga decisa .
Il got
Si ritira in Camera di consiglio per la decisione
Alle ore 16,00 viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc .
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Got dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del 19 marzo 2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3864/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LETO Parte_1 C.F._1
ETTORE
ATTORE
contro
eredi di (C.F. ), collettivamente ed impersonalmente Persona_1 C.F._2
CONTUMACI
Oggetto : comunione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna i convenuti al pagamento, in favore dell'attore , somma di euro € 18.118,51 come quantificata dal TU
pagina 2 di 8 2) Rigetta la domanda con cui l'attore ha chiesto la restituzione dell'importo di € 3.000,00
3) Pone a carico dei convenuti le spese di TU
4) Condanna i convenuti al pagamento, in favore dell'attore, delle spese del giudizio che si liquidano in euro 3.300,00, oltre euro 500,00 per spese , oltre iva, cpa e spese forfettarie .
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'odierno attore citava in giudizio Persona_1
Premetteva di essere proprietario di due unità immobiliari site in una palazzina condominiale nel centro storico di Palermo e, più in particolare, in Via Seggettieri n. 23, ove sono situate anche altre due unità immobiliari poste al piano terra e primo piano che erano entrambe di proprietà della convenuta,
Sig.ra Persona_1
L'attore esponeva che tra il 2019 ed il 2020 l'attore e la convenuta, in comune accordo, avevano deciso di ristrutturare l'intero edificio condominiale che si trovava in condizioni fatiscenti.
L'attore precisava che, sempre in accordo con la convenuta, aveva incaricato la ditta per Pt_2
l'esecuzione di tutte le opere necessarie ed urgenti per la ristrutturazione dell'edificio e ciò per un importo complessivo dei lavori appaltati di € 40.077,20.
L'attore precisava, inoltre, di avere raggiunto con la convenuta un accordo verbale di stipula del patto di opzione per la vendita dell'immobile di piano primo della convenuta e che, sulla base di tale accordo, aveva corrisposto alla convenuta l'importo di €.3.000,00 mediante assegno bancario n.
0019805728 tratto su Banca Nuova.
L'attore esponeva che la convenuta, contrariamente agli impegni assunti, si rifiutava di rimborsare la quota di propria competenza pari ad euro € 20.038,60 che era stata anticipata dallo stesso attore.
Precisava che, con lettera di diffida e messa in mora, inviata per il tramite del proprio legale, aveva chiesto alla convenuta la corresponsione degli importi da questa dovuta a titolo di quota parte di propria competenza, coincidente con il costo delle opere realizzate e meglio specificate nel computo metrico e che la convenuta, per il tramite del proprio procuratore, aveva risposto di essere proprietaria del solo pagina 3 di 8 piano terra della palazzina, avendo la stessa già ceduto il piano primo, affermando, altresì, che i lavori non erano stati mai autorizzati e che, pertanto, nulla era dovuto per i lavori di ristrutturazione eseguiti sull'intero edificio.
Tutto ciò premesso, l'attore chiedeva al Tribunale di :
“accertare e dichiarare che l'attore ha diritto ad ottenere il rimborso degli importi tutti anticipati per la ristrutturazione dell'edificio condominiale sito in Palermo Via Seggettieri n. 23, nonché alla restituzione dell'importo di €3.000,00 che l'attore aveva consegnato alla convenuta a titolo di opzione all'acquisto del bene immobile di piano primo;
- Per l'effetto, condannare la convenuta a versare all'attore il complessivo importo di € 23.038,60 di cui: €.20.038,60 a titolo di rimborso, e/o ingiustificato arricchimento, degli importi pagati dall'attore per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile oggetto di causa, ed €.3.000,00 a titolo di restituzione delle somme versate dall'attore alla Sig.ra per l'opzione all'acquisto dell'immobile Per_1
di piano primo”.
La convenuta non si costituiva e rimaneva contumace.
Questo decidente ammetteva l'interrogatorio formale della convenuta contumace e, in sede di notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, si aveva notizia della morte della contumace.
Per tale motivo il giudizio veniva interrotto.
In seguito, il processo veniva riassunto nei confronti degli eredi collettivamente impersonalmente,
nell'ultimo domicilio della defunta .
A seguito della riassunzione, gli eredi di , citati collettivamente ed impersonalmente, non Persona_1
si costituivano in giudizio e pertanto rimanevano contumaci.
La causa veniva istruita , veniva nominato un TU, ed infine rinviata per la decisione ex art 281 sexies cpc.
All'udienza del giorno 19 marzo 2025, viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc.
pagina 4 di 8 La domanda di condannare i convenuti, eredi della convenuta al rimborso della quota Persona_1
loro spettante relativa ai lavori effettuati nell'immobile e anticipati dall'attore è fondata e va accolta per i seguenti motivi.
In tema di spese di conservazione della cosa comune, l'art. 1110 cod. civ., escludendo ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il partecipante alla comunione, il quale, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso, a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l'amministratore, sicché
solo in caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su di lui l'onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori (Cass. n. 20652/2013;
conforme Cass. n. 33158/2019; Cass. n. 5465/2022).
Nel confermare tale orientamento giurisprudenziale, la più recente pronuncia della Corte di Cassazione
(ord. n. 5465/2022) ha evidenziato le differenze in materia, rispetto alla disciplina prevista per il condominio negli edifici, ove il rimborso delle spese sostenute per la conservazione della cosa comune
è condizionato al più stringente presupposto dell'urgenza, tenuto conto che i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione.
Nella fattispecie non solo risulta che la signora fosse stata avvertita dall'attore ma anzi, Persona_1
dall'istruttoria svolta, è risultato che la stessa avesse dato il proprio consenso allo svolgimento dei lavori di manutenzione della cosa comune, lavori necessari per custodire e mantenere la cosa comune,
in modo da eliminarne i deterioramenti .
Infatti il legale rappresentante della la C.M.G. OS S.r.l. , ditta che ha eseguito i lavori di ristrutturazione dell'intera palazzina sita in Palermo Via Seggettieri n. 23, sentito come teste, ha pagina 5 di 8 confermato di avere presentato un preventivo al sig e che la signora era a Pt_1 Persona_1
conoscenza del preventivo in quanto l'aveva incontrata in via dei Seggettieri prima di iniziare i lavori e la stessa gli aveva detto che il preventivo andava bene e che i lavori potevano essere iniziati .
Il teste ha anche confermato che il pagamento dell'importo pattuito per la ristrutturazione dell'intera palazzina, sita in Palermo Via Seggettieri n. 23, ivi comprese le parti di proprietà della Sig.ra Per_1
è stato integralmente effettuato dal Sig. . Ha anche confermato che la Sig.ra
[...] Parte_1
durante l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, aveva concesso alla C.M.G. Persona_1
OS S.r.l. l'uso del piano terra della palazzina, di proprietà della stessa, per ivi tenervi gli utensili e le attrezzature necessarie per effettuare i lavori. Ha dichiarato che proprio la convenuta aveva consegnato alla ditta le chiavi per poter utilizzare il suo magazzino di piano terra, per poter depositare le attrezzature necessarie per i lavori e inoltre la stessa, un paio di volte, era andata a controllare come procedevano i lavori .
Il TU, nominato nel presente giudizio, ha accertato la tipologia di lavori effettuati, che sono consistiti nelle seguenti tipologie di interventi:
- risanamento dei prospetti;
- risanamento del corpo scala;
- risanamento della copertura;
- risanamento del terrazzo dell'ultimo piano;
- risanamento dei balconi;
- allaccio dei servizi (scarichi acque e elettricità). Si tratta di lavori necessari per la conservazione della cosa comune, a cui la signora aveva prestato il consenso. Persona_1
Il TU ha ritenuto congrua la somma di euro € 18.118,51 da porre a carico della parte convenuta .
Per tutti i motivi esposti, i convenuti vanno condannati a rimborsare all'attore la somma di euro
18.118,51.
pagina 6 di 8 Non può essere accolta la domanda con cui l'attore ha chiesto la restituzione dell'importo di €
3.000,00 consegnato alla convenuta a titolo di opzione all'acquisto del bene immobile di piano primo.
Nessun contratto di opzione risulta depositato in giudizio, lo stesso attore ha dichiarato che vi fosse solo un accordo verbale.
Si evidenzia che per la stipula del contratto di opzione per la vendita di immobili è richiesta la forma scritta a pena di nullità, sia per il contratto da cui deriva l'opzione, sia per la successiva accettazione del beneficiario.
Pertanto, non può essere accolta la richiesta parte dell'attore di restituzione dell'importo di €
3.000,00 che l'attore aveva consegnato alla convenuta a titolo di opzione all'acquisto del bene immobile di piano primo.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, i convenuti vanno condannati al pagamento, in favore dell'attore,
delle spese del giudizio che si liquidano come da dispositivo
Si pongono a carico dei convenuti soccombenti le spese di TU .
Il got
Maria Rosalia Grassadonia
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3864/2022
Oggi 19 marzo 2025 è presente per l'avv. LETO ETTORE che si riporta Parte_1
ai propri atti a cui rinvia. Discute la causa e chiede che la causa venga decisa .
Il got
Si ritira in Camera di consiglio per la decisione
Alle ore 16,00 viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc .
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Got dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del 19 marzo 2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3864/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LETO Parte_1 C.F._1
ETTORE
ATTORE
contro
eredi di (C.F. ), collettivamente ed impersonalmente Persona_1 C.F._2
CONTUMACI
Oggetto : comunione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna i convenuti al pagamento, in favore dell'attore , somma di euro € 18.118,51 come quantificata dal TU
pagina 2 di 8 2) Rigetta la domanda con cui l'attore ha chiesto la restituzione dell'importo di € 3.000,00
3) Pone a carico dei convenuti le spese di TU
4) Condanna i convenuti al pagamento, in favore dell'attore, delle spese del giudizio che si liquidano in euro 3.300,00, oltre euro 500,00 per spese , oltre iva, cpa e spese forfettarie .
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'odierno attore citava in giudizio Persona_1
Premetteva di essere proprietario di due unità immobiliari site in una palazzina condominiale nel centro storico di Palermo e, più in particolare, in Via Seggettieri n. 23, ove sono situate anche altre due unità immobiliari poste al piano terra e primo piano che erano entrambe di proprietà della convenuta,
Sig.ra Persona_1
L'attore esponeva che tra il 2019 ed il 2020 l'attore e la convenuta, in comune accordo, avevano deciso di ristrutturare l'intero edificio condominiale che si trovava in condizioni fatiscenti.
L'attore precisava che, sempre in accordo con la convenuta, aveva incaricato la ditta per Pt_2
l'esecuzione di tutte le opere necessarie ed urgenti per la ristrutturazione dell'edificio e ciò per un importo complessivo dei lavori appaltati di € 40.077,20.
L'attore precisava, inoltre, di avere raggiunto con la convenuta un accordo verbale di stipula del patto di opzione per la vendita dell'immobile di piano primo della convenuta e che, sulla base di tale accordo, aveva corrisposto alla convenuta l'importo di €.3.000,00 mediante assegno bancario n.
0019805728 tratto su Banca Nuova.
L'attore esponeva che la convenuta, contrariamente agli impegni assunti, si rifiutava di rimborsare la quota di propria competenza pari ad euro € 20.038,60 che era stata anticipata dallo stesso attore.
Precisava che, con lettera di diffida e messa in mora, inviata per il tramite del proprio legale, aveva chiesto alla convenuta la corresponsione degli importi da questa dovuta a titolo di quota parte di propria competenza, coincidente con il costo delle opere realizzate e meglio specificate nel computo metrico e che la convenuta, per il tramite del proprio procuratore, aveva risposto di essere proprietaria del solo pagina 3 di 8 piano terra della palazzina, avendo la stessa già ceduto il piano primo, affermando, altresì, che i lavori non erano stati mai autorizzati e che, pertanto, nulla era dovuto per i lavori di ristrutturazione eseguiti sull'intero edificio.
Tutto ciò premesso, l'attore chiedeva al Tribunale di :
“accertare e dichiarare che l'attore ha diritto ad ottenere il rimborso degli importi tutti anticipati per la ristrutturazione dell'edificio condominiale sito in Palermo Via Seggettieri n. 23, nonché alla restituzione dell'importo di €3.000,00 che l'attore aveva consegnato alla convenuta a titolo di opzione all'acquisto del bene immobile di piano primo;
- Per l'effetto, condannare la convenuta a versare all'attore il complessivo importo di € 23.038,60 di cui: €.20.038,60 a titolo di rimborso, e/o ingiustificato arricchimento, degli importi pagati dall'attore per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile oggetto di causa, ed €.3.000,00 a titolo di restituzione delle somme versate dall'attore alla Sig.ra per l'opzione all'acquisto dell'immobile Per_1
di piano primo”.
La convenuta non si costituiva e rimaneva contumace.
Questo decidente ammetteva l'interrogatorio formale della convenuta contumace e, in sede di notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, si aveva notizia della morte della contumace.
Per tale motivo il giudizio veniva interrotto.
In seguito, il processo veniva riassunto nei confronti degli eredi collettivamente impersonalmente,
nell'ultimo domicilio della defunta .
A seguito della riassunzione, gli eredi di , citati collettivamente ed impersonalmente, non Persona_1
si costituivano in giudizio e pertanto rimanevano contumaci.
La causa veniva istruita , veniva nominato un TU, ed infine rinviata per la decisione ex art 281 sexies cpc.
All'udienza del giorno 19 marzo 2025, viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc.
pagina 4 di 8 La domanda di condannare i convenuti, eredi della convenuta al rimborso della quota Persona_1
loro spettante relativa ai lavori effettuati nell'immobile e anticipati dall'attore è fondata e va accolta per i seguenti motivi.
In tema di spese di conservazione della cosa comune, l'art. 1110 cod. civ., escludendo ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il partecipante alla comunione, il quale, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso, a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l'amministratore, sicché
solo in caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su di lui l'onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori (Cass. n. 20652/2013;
conforme Cass. n. 33158/2019; Cass. n. 5465/2022).
Nel confermare tale orientamento giurisprudenziale, la più recente pronuncia della Corte di Cassazione
(ord. n. 5465/2022) ha evidenziato le differenze in materia, rispetto alla disciplina prevista per il condominio negli edifici, ove il rimborso delle spese sostenute per la conservazione della cosa comune
è condizionato al più stringente presupposto dell'urgenza, tenuto conto che i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione.
Nella fattispecie non solo risulta che la signora fosse stata avvertita dall'attore ma anzi, Persona_1
dall'istruttoria svolta, è risultato che la stessa avesse dato il proprio consenso allo svolgimento dei lavori di manutenzione della cosa comune, lavori necessari per custodire e mantenere la cosa comune,
in modo da eliminarne i deterioramenti .
Infatti il legale rappresentante della la C.M.G. OS S.r.l. , ditta che ha eseguito i lavori di ristrutturazione dell'intera palazzina sita in Palermo Via Seggettieri n. 23, sentito come teste, ha pagina 5 di 8 confermato di avere presentato un preventivo al sig e che la signora era a Pt_1 Persona_1
conoscenza del preventivo in quanto l'aveva incontrata in via dei Seggettieri prima di iniziare i lavori e la stessa gli aveva detto che il preventivo andava bene e che i lavori potevano essere iniziati .
Il teste ha anche confermato che il pagamento dell'importo pattuito per la ristrutturazione dell'intera palazzina, sita in Palermo Via Seggettieri n. 23, ivi comprese le parti di proprietà della Sig.ra Per_1
è stato integralmente effettuato dal Sig. . Ha anche confermato che la Sig.ra
[...] Parte_1
durante l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, aveva concesso alla C.M.G. Persona_1
OS S.r.l. l'uso del piano terra della palazzina, di proprietà della stessa, per ivi tenervi gli utensili e le attrezzature necessarie per effettuare i lavori. Ha dichiarato che proprio la convenuta aveva consegnato alla ditta le chiavi per poter utilizzare il suo magazzino di piano terra, per poter depositare le attrezzature necessarie per i lavori e inoltre la stessa, un paio di volte, era andata a controllare come procedevano i lavori .
Il TU, nominato nel presente giudizio, ha accertato la tipologia di lavori effettuati, che sono consistiti nelle seguenti tipologie di interventi:
- risanamento dei prospetti;
- risanamento del corpo scala;
- risanamento della copertura;
- risanamento del terrazzo dell'ultimo piano;
- risanamento dei balconi;
- allaccio dei servizi (scarichi acque e elettricità). Si tratta di lavori necessari per la conservazione della cosa comune, a cui la signora aveva prestato il consenso. Persona_1
Il TU ha ritenuto congrua la somma di euro € 18.118,51 da porre a carico della parte convenuta .
Per tutti i motivi esposti, i convenuti vanno condannati a rimborsare all'attore la somma di euro
18.118,51.
pagina 6 di 8 Non può essere accolta la domanda con cui l'attore ha chiesto la restituzione dell'importo di €
3.000,00 consegnato alla convenuta a titolo di opzione all'acquisto del bene immobile di piano primo.
Nessun contratto di opzione risulta depositato in giudizio, lo stesso attore ha dichiarato che vi fosse solo un accordo verbale.
Si evidenzia che per la stipula del contratto di opzione per la vendita di immobili è richiesta la forma scritta a pena di nullità, sia per il contratto da cui deriva l'opzione, sia per la successiva accettazione del beneficiario.
Pertanto, non può essere accolta la richiesta parte dell'attore di restituzione dell'importo di €
3.000,00 che l'attore aveva consegnato alla convenuta a titolo di opzione all'acquisto del bene immobile di piano primo.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, i convenuti vanno condannati al pagamento, in favore dell'attore,
delle spese del giudizio che si liquidano come da dispositivo
Si pongono a carico dei convenuti soccombenti le spese di TU .
Il got
Maria Rosalia Grassadonia
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