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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 02/12/2024, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice rel. dott. Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 1669/2024 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”, promosso da: nato a [...] l'[...] (C.F. RS
) C.F._1
E
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), C.F._2
entrambi con l'avvocato MANTARANO GIANVITO con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso per separazione consensuale del 13/09/2024, sottoscritto dai predetti coniugi ed iscritto a ruolo il 16/09/2024, contenente le condizioni della separazione, al quale sono stati altresì allegati il piano genitoriale e l'accordo di separazione di pari data, anch'essi sottoscritti dai coniugi;
Viste le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi, dal difensore comune, con le quali le parti hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione, la volontà di separarsi e l'irreversibilità della frattura del rapporto affettivo coniugale;
considerato che
il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'omologazione della separazione consensuale;
rilevato che le condizioni concordate dai coniugi sono conformi a legge, non contrastando con principi di ordine pubblico o norme imperative, e soddisfano le esigenze dei figli maggiorenne non autonoma Per_2
economicamente, e , minorenne, con conseguente manifesta Per_3
superfluità dell'ascolto del minore (art. 473 bis, 4 c.p.c.), stante le previsioni che garantiscono le obbligazioni in suo vantaggio e il mantenimento di relazioni significative con entrambi i genitori;
ritenuto che
, stante la natura del procedimento e l'espressa richiesta delle parti di cui al punto 13) dell'accordo, le spese debbano essere compensate;
letto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 16/09/2024 da e RS
, così provvede: Parte_1
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi ER
, coniugati il 19/09/2003 in MATERA,
[...] Parte_1
alle condizioni da loro concordate, sottoscritte e contenute nel ricorso per separazione consensuale del 13/09/2024, sottoscritto dai predetti coniugi ed iscritto a ruolo il 16/09/2024, riportate altresì nell'allegato accordo di separazione di pari data, anch'esso sottoscritto dai coniugi;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di MATERA di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003, Parte II, serie A, numero 200;
3) spese compensate.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 27/11/2024
Il Giudice est. Il Presidente
Gaetano Catalani Riccardo Greco