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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 17/10/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1486/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1486/2025, in materia di divorzio congiunto ex art. 473- bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata ad [...], il [...], con l'Avv. Luisa Parte_1 C.F._1
CE
- ricorrente -
e
(C.F. , nato in [...], il [...], con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
Luisa CE
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 27.8.2025.
Condizioni congiunte: “1) I coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto non vi è luogo
a reciproca imposizione di assegno di mantenimento. 2) Le parti dichiarano di aver definito in sede di separazione ogni rispettiva pretesa connessa, conseguente o collegata al matrimonio e pertanto
1 dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 10.7.2025, le parti hanno domandato il divorzio congiunto.
2. All'esito dell'udienza cartolare del 6.10.2025, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata omologata in data 23.10.2024, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato in data 10.7.2025; non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi i coniugi hanno domandato lo scioglimento del matrimonio.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i Sig.ri e Controparte_1 Pt_1
, a Tokio, il 6.8.2021 (Anno 2021 Parte II Serie C N. 7);
[...]
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “1) I coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto non vi è luogo a reciproca imposizione di assegno di mantenimento. 2) Le parti dichiarano di aver definito in sede di separazione ogni rispettiva pretesa connessa, conseguente o collegata al matrimonio e pertanto dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche all'ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Alessandria, il 14 ottobre 2025
Il Giudice Il Presidente
2 (Dott. Marco Bonci)
(Dott. Paolo Rampini)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1486/2025, in materia di divorzio congiunto ex art. 473- bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata ad [...], il [...], con l'Avv. Luisa Parte_1 C.F._1
CE
- ricorrente -
e
(C.F. , nato in [...], il [...], con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
Luisa CE
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 27.8.2025.
Condizioni congiunte: “1) I coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto non vi è luogo
a reciproca imposizione di assegno di mantenimento. 2) Le parti dichiarano di aver definito in sede di separazione ogni rispettiva pretesa connessa, conseguente o collegata al matrimonio e pertanto
1 dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 10.7.2025, le parti hanno domandato il divorzio congiunto.
2. All'esito dell'udienza cartolare del 6.10.2025, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata omologata in data 23.10.2024, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato in data 10.7.2025; non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi i coniugi hanno domandato lo scioglimento del matrimonio.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i Sig.ri e Controparte_1 Pt_1
, a Tokio, il 6.8.2021 (Anno 2021 Parte II Serie C N. 7);
[...]
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “1) I coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto non vi è luogo a reciproca imposizione di assegno di mantenimento. 2) Le parti dichiarano di aver definito in sede di separazione ogni rispettiva pretesa connessa, conseguente o collegata al matrimonio e pertanto dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche all'ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Alessandria, il 14 ottobre 2025
Il Giudice Il Presidente
2 (Dott. Marco Bonci)
(Dott. Paolo Rampini)
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