Articolo 96 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 96.
(Marittimi abilitati al pilotaggio).

Nelle localita' di approdo o di transito ove non sia costituita una corporazione di piloti, il comandante del porto puo' autorizzare altri marittimi a esercitare il pilotaggio.

Il servizio dei marittimi abilitati al pilotaggio e' regolato dalle norme di questo capo, in quanto applicabili. Le tariffe relative a tale servizio sono approvate dal direttore marittimo.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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