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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 21/02/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE LAVORO
Alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. il giudice del lavoro dr.ssa
Maria Teresa Cusumano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1416/2023 tra le parti:
Ricorrente:
• , con Avv. VERSACE GIUSEPPE Controparte_1
Resistente:
• , con Avv. ROZZA CP_2 Controparte_3
STEFANO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE
Accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107 e s.m.i., ricomprende all'interno dell'area docenti anche il personale non di ruolo.
Accertare e dichiarare che il D.P.C.M. del 28.10.2016 attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge
2015/107 ricomprende all'interno dell'area docenti anche il personale docente non di ruolo, ovvero disapplicare il D.P.C.M. del 28.10.2016 attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge CP_4
2015/107 nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente.
Condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in favore di parte ricorrente, anche per gli anni futuri, come previsto per i Docenti di ruolo.
PARTE RESISTENTE
In via principale:
- Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge.
- Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152 – bis disp. att. c.p.
In via subordinata:
- Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in considerazione solo la richiesta per l'anno in corso o altrimenti la prescrizione quinquennale e di rapportare Tribunale di Treviso
l'importo annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in relazione al servizio effettivamente reso per ogni contratto a tempo determinato.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente, oggi docente di ruolo, ha adito questo Tribunale illustrando di aver prestato servizio d'insegnamento con contratti a tempo determinato alle dipendenze del Controparte_3
negli a.s. dal 2017/18 al 2021/22 e di non aver beneficiato della Carta elettronica del
[...] docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente (c.d. «Carta Elettronica del docente»).
Ha allegato i contratti a tempo determinato, dai quali emerge che le prestazioni lavorative hanno avuto luogo: dal 11.10.2017 al 30.06.2018; dal 02.10.2018 al 31.08.2019; dal 18.09.2019 al
31.08.2020; dal 21.09.2020 al 31.08.2021; dal 08.09.2021 al 31.08.2022.
In data 30.10.2023 ha inviato diffida all'Amministrazione resistente.
Illustrando le ragioni per le quali ritiene di averne diritto, ha chiesto l'assegnazione della somma complessiva di € 2.500 relativa agli a.s. dal 2017/18 al 2021/22.
L'Amministrazione convenuta, ritualmente costituitasi, ha resistito alle avverse pretese.
***
In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del GO, non essendo stato richiesto l'annullamento di alcun atto di organizzazione (e dunque non controvertendosi della modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente), ma il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A.
a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva del , dal momento Controparte_3 che in base alla previsione dell'art. 1, co. 122, l.107/2015 vi è “una riserva di regolamento a favore del Governo, non citato in giudizio in tale sede nella veste di Presidenza del Consiglio dei
Ministri”, deve osservarsi che il è dotato di legittimazione passiva in Controparte_3
quanto datore di lavoro della ricorrente.
Nel merito, si osserva quanto segue.
- 2 - Tribunale di Treviso
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, pronunciando in data 27.11.20231 sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_3
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in Tribunale di Treviso
ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
In considerazione di quanto detto, risulta fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal con riferimento agli emolumenti riferiti agli a.s. 2017/18 e 2018/19 dal CP_3
momento che tra il conferimento degli incarichi (11.10.2017 e 02.10.2018) e la diffida interruttiva
(30.10.2023) sono trascorsi più di cinque anni.
La Corte Giustizia dell'Unione Europea è recentemente intervenuta sulla questione a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. Con ordinanza del 18.05.20222, ha ritenuto che
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le
«condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti,
conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine
di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_3 valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile
2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di
connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei CP_3
loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di
questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti” ed ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo
personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo CP_3
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_3
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le
competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili
all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi
per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea,
di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi
post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni
teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
* Tribunale di Treviso
Conformemente a quanto stabilito dal giudice della nomofilachia, va dichiarato il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli a.s. dal 2019/20 al
2021/22, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo CP_3 complessivo di Euro 1.500 tramite il sistema della Carta elettronica.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite – che per la complessità e novità delle questioni trattate giustificano la compensazione per un mezzo – vengono per la residua metà poste a carico di parte resistente e liquidate come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di
Euro 500 annui per gli a.s. dal 2019/20 al 2021/22 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo CP_3
di Euro 1.500 tramite il sistema della Carta elettronica;
• compensa per un mezzo le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della residua metà, che si liquida in complessivi Euro 500,00=, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge. Con
distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario.
Treviso, 21/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 5 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Estremi della sentenza:
• Numero registro generale 10072/2023
• Numero sezionale 4090/2023
• Numero di raccolta generale 29961/2023
- 3 - 2 Causa C-450/21
- 4 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE LAVORO
Alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. il giudice del lavoro dr.ssa
Maria Teresa Cusumano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1416/2023 tra le parti:
Ricorrente:
• , con Avv. VERSACE GIUSEPPE Controparte_1
Resistente:
• , con Avv. ROZZA CP_2 Controparte_3
STEFANO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE
Accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107 e s.m.i., ricomprende all'interno dell'area docenti anche il personale non di ruolo.
Accertare e dichiarare che il D.P.C.M. del 28.10.2016 attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge
2015/107 ricomprende all'interno dell'area docenti anche il personale docente non di ruolo, ovvero disapplicare il D.P.C.M. del 28.10.2016 attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge CP_4
2015/107 nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente.
Condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in favore di parte ricorrente, anche per gli anni futuri, come previsto per i Docenti di ruolo.
PARTE RESISTENTE
In via principale:
- Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge.
- Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152 – bis disp. att. c.p.
In via subordinata:
- Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in considerazione solo la richiesta per l'anno in corso o altrimenti la prescrizione quinquennale e di rapportare Tribunale di Treviso
l'importo annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in relazione al servizio effettivamente reso per ogni contratto a tempo determinato.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente, oggi docente di ruolo, ha adito questo Tribunale illustrando di aver prestato servizio d'insegnamento con contratti a tempo determinato alle dipendenze del Controparte_3
negli a.s. dal 2017/18 al 2021/22 e di non aver beneficiato della Carta elettronica del
[...] docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente (c.d. «Carta Elettronica del docente»).
Ha allegato i contratti a tempo determinato, dai quali emerge che le prestazioni lavorative hanno avuto luogo: dal 11.10.2017 al 30.06.2018; dal 02.10.2018 al 31.08.2019; dal 18.09.2019 al
31.08.2020; dal 21.09.2020 al 31.08.2021; dal 08.09.2021 al 31.08.2022.
In data 30.10.2023 ha inviato diffida all'Amministrazione resistente.
Illustrando le ragioni per le quali ritiene di averne diritto, ha chiesto l'assegnazione della somma complessiva di € 2.500 relativa agli a.s. dal 2017/18 al 2021/22.
L'Amministrazione convenuta, ritualmente costituitasi, ha resistito alle avverse pretese.
***
In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del GO, non essendo stato richiesto l'annullamento di alcun atto di organizzazione (e dunque non controvertendosi della modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente), ma il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A.
a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva del , dal momento Controparte_3 che in base alla previsione dell'art. 1, co. 122, l.107/2015 vi è “una riserva di regolamento a favore del Governo, non citato in giudizio in tale sede nella veste di Presidenza del Consiglio dei
Ministri”, deve osservarsi che il è dotato di legittimazione passiva in Controparte_3
quanto datore di lavoro della ricorrente.
Nel merito, si osserva quanto segue.
- 2 - Tribunale di Treviso
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, pronunciando in data 27.11.20231 sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_3
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in Tribunale di Treviso
ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
In considerazione di quanto detto, risulta fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal con riferimento agli emolumenti riferiti agli a.s. 2017/18 e 2018/19 dal CP_3
momento che tra il conferimento degli incarichi (11.10.2017 e 02.10.2018) e la diffida interruttiva
(30.10.2023) sono trascorsi più di cinque anni.
La Corte Giustizia dell'Unione Europea è recentemente intervenuta sulla questione a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. Con ordinanza del 18.05.20222, ha ritenuto che
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le
«condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti,
conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine
di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_3 valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile
2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di
connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei CP_3
loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di
questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti” ed ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo
personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo CP_3
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_3
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le
competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili
all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi
per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea,
di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi
post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni
teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
* Tribunale di Treviso
Conformemente a quanto stabilito dal giudice della nomofilachia, va dichiarato il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli a.s. dal 2019/20 al
2021/22, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo CP_3 complessivo di Euro 1.500 tramite il sistema della Carta elettronica.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite – che per la complessità e novità delle questioni trattate giustificano la compensazione per un mezzo – vengono per la residua metà poste a carico di parte resistente e liquidate come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di
Euro 500 annui per gli a.s. dal 2019/20 al 2021/22 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo CP_3
di Euro 1.500 tramite il sistema della Carta elettronica;
• compensa per un mezzo le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della residua metà, che si liquida in complessivi Euro 500,00=, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge. Con
distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario.
Treviso, 21/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 5 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Estremi della sentenza:
• Numero registro generale 10072/2023
• Numero sezionale 4090/2023
• Numero di raccolta generale 29961/2023
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