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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/11/2024, n. 2169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2169 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note entro il termine del 1/7/2024, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 7227/2022 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dagli Parte_1
Avv.ti Sergio Nitrato Izzo e Cira Casillo, presso lo studio dei quali elett.te domicilia in
Torre Annunziata (NA) al Corso Vittorio Emanuele III n. 365
-opponente
E
in persona del Presidente legale rapp.te p.t.,, rapp.to e difeso dall'Avv. Stefano CP_1
Azzano, con cui elett.te domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55, presso la sede
CP_1
opposto
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta da Parte_1
avverso l'ordinanza ingiunzione dettagliatamente indicata in ricorso,
[...] notificata il 13/12/2022, con cui è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 10.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali in riferimento all'annualità 2016.
L si è costituito e ha insistito per il rigetto dell'opposizione, con varie CP_1 argomentazioni.
Ciò detto, va dichiarata cessata la materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti.
Infatti, come si evince dagli atti di causa, a seguito dell'intervenuta riforma dell'art. 2
, comma 1 bis, del D.L. 463/1983 ad opera dell'art. 23 del D.L. 48 del 2023, l' ha CP_1 provveduto in autotutela alla rideterminazione dell'importo della sanzione amministrativa comminata alla ricorrente , nonché all'emissione, a cura del Direttore della Struttura territoriale, di un nuovo provvedimento sanzionatorio, che ha annullato e sostituito il precedente provvedimento oggetto dell'opposizione.
L'importo richiesto con il provvedimento sanzionatorio rettificato è stato prontamente pagato dall'opponente (cfr. ricevuta del pagamento dell'importo di euro 493,50, in atti), per cui va senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Osserva il Giudicante che la Suprema Corte (cfr., tra le altre, Cass, civ., sez. 1^,
26/5/99, n. 5097) ha evidenziato che la cessazione della materia del contendere, che postula il sopravvenire di una situazione riconosciuta ed ammessa da tutti i contendenti che ne abbia eliminato la posizione di conflitto ed abbia, quindi, fatto venir meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della lite, va rilevata, anche d'ufficio , in qualsiasi grado e stato del giudizio, e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti.
Le peculiarità della fattispecie concreta oggetto del giudizio e, in particolare, la circostanza che la soddisfazione della pretesa dell' sia avvenuta sulla base di una CP_1 normativa sopravvenuta , giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione a ordinanza ingiunzione proposta da Parte_1
con ricorso del 30/12/2022 nei confronti dell così provvede: a)dichiara
[...] CP_1 cessata la materia del contendere;
b)compensa le spese.
Torre Annunziata, li 25/11/2024 Il Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note entro il termine del 1/7/2024, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 7227/2022 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dagli Parte_1
Avv.ti Sergio Nitrato Izzo e Cira Casillo, presso lo studio dei quali elett.te domicilia in
Torre Annunziata (NA) al Corso Vittorio Emanuele III n. 365
-opponente
E
in persona del Presidente legale rapp.te p.t.,, rapp.to e difeso dall'Avv. Stefano CP_1
Azzano, con cui elett.te domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55, presso la sede
CP_1
opposto
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta da Parte_1
avverso l'ordinanza ingiunzione dettagliatamente indicata in ricorso,
[...] notificata il 13/12/2022, con cui è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 10.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali in riferimento all'annualità 2016.
L si è costituito e ha insistito per il rigetto dell'opposizione, con varie CP_1 argomentazioni.
Ciò detto, va dichiarata cessata la materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti.
Infatti, come si evince dagli atti di causa, a seguito dell'intervenuta riforma dell'art. 2
, comma 1 bis, del D.L. 463/1983 ad opera dell'art. 23 del D.L. 48 del 2023, l' ha CP_1 provveduto in autotutela alla rideterminazione dell'importo della sanzione amministrativa comminata alla ricorrente , nonché all'emissione, a cura del Direttore della Struttura territoriale, di un nuovo provvedimento sanzionatorio, che ha annullato e sostituito il precedente provvedimento oggetto dell'opposizione.
L'importo richiesto con il provvedimento sanzionatorio rettificato è stato prontamente pagato dall'opponente (cfr. ricevuta del pagamento dell'importo di euro 493,50, in atti), per cui va senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Osserva il Giudicante che la Suprema Corte (cfr., tra le altre, Cass, civ., sez. 1^,
26/5/99, n. 5097) ha evidenziato che la cessazione della materia del contendere, che postula il sopravvenire di una situazione riconosciuta ed ammessa da tutti i contendenti che ne abbia eliminato la posizione di conflitto ed abbia, quindi, fatto venir meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della lite, va rilevata, anche d'ufficio , in qualsiasi grado e stato del giudizio, e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti.
Le peculiarità della fattispecie concreta oggetto del giudizio e, in particolare, la circostanza che la soddisfazione della pretesa dell' sia avvenuta sulla base di una CP_1 normativa sopravvenuta , giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione a ordinanza ingiunzione proposta da Parte_1
con ricorso del 30/12/2022 nei confronti dell così provvede: a)dichiara
[...] CP_1 cessata la materia del contendere;
b)compensa le spese.
Torre Annunziata, li 25/11/2024 Il Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco