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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 15/07/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
n. 3703/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g. 3703/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. DI FRANCO FRANCESCO ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ) ONroparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ARNALDI ANDREA DAVIDE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 10 luglio 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio Parte_2 [...] ON (d'ora in poi, “ ) per ONroparte_1 ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 1034/2024, emesso dal Tribunale di Padova in data 15.05.2024 nel procedimento R.G. n. 2410/2024, con il quale era stato ON condannato a pagare a favore di la somma di Euro 199.295,06 (oltre a interessi e spese di lite) in virtù di un rapporto di fornitura di carburanti. 2. L'opponente, in particolare, deduceva: ON
- la carenza di legittimazione attiva in capo a , non risultando provata la titolarità in capo alla medesima del credito azionato in via monitoria;
1 ON
- il difetto di rappresentanza di , per difetto di valida procura alle liti;
- l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto, per insussistenza del requisito della liquidità del credito azionato, data l'inidoneità delle fatture commerciali poste a base del ricorso monitorio a fornire piena prova del credito in esse indicato in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Alla luce di tali argomentazioni, chiedeva dichiararsi nullo e/o revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto o, comunque, dichiarare che nulla era dovuto in ON favore di . ON
3. Si costituiva in giudizio , chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto di tutte le domande proposte dall'opponente, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo;
in subordine, chiedeva comunque accertarsi che la medesima fosse creditrice nei confronti dell'opponente della somma di euro 199.295,06, oltre interessi di mora. Dopo lo scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., il Giudice, con ordinanza del 31.01.25, dichiarava provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione orale, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione.
4. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza in data 31.01.25.
5. In primo luogo, l'eccezione proposta da parte opponente circa il difetto di legittimazione attiva di ON
(rectius, di carenza in capo alla medesima della titolarità sostanziale del diritto di credito in questione) è infondata e deve essere rigettata. ON Il credito azionato in via monitoria da , infatti, nasce da prestazioni di fornitura di carburanti rese negli ultimi mesi del 2023 dalla AR S.p.A. in favore della Parte_3 Il suddetto rapporto obbligatorio ha tuttavia subito nel tempo modificazioni soggettive, sia dal lato attivo che da quello passivo. Quanto al lato passivo, è pacifico che la
[...]
ha chiesto, Parte_3 in data 05.02.24, la propria immediata cancellazione dal Registro delle imprese;
in pari data , Parte_3 con atto a Rep. n. 15950 NO , ha dichiarato Per_1 di subentrare in tutti i rapporti giuridici relativi suddetta società, quale titolare dell'impresa individuale
2 denominata “ ”, con Parte_3 ciò succedendo anche nel debito di cui trattasi. ON Quanto al lato attivo, ha agito in sede monitoria quale cessionaria di AR S.p.A. con riferimento al suddetto credito nei confronti della
[...]
Parte_3 Sul punto si rileva, in primo luogo, che le contestazioni ON di parte opponente circa la legittimazione attiva di risultano formulate in maniera del tutto generica, essendosi il limitato a sottolineare che “la mera Pt_3 affermazione di è ONroparte_1 cessionaria del predetto credito è inadeguata e insufficiente a fornire la prova della legittimazione”, rilevando che non risulta prodotto il contratto di cessione del credito di cui trattasi (cfr. citazione, pag. 2). In secondo luogo, in ogni caso, l'eccezione di parte opponente risulta infondata, in quanto la titolarità del ON credito in capo a risulta provata in via documentale, sulla base del contratto quadro di factoring stipulato tra la cedente e la cessionaria in data 18.12.2015 e delle successive richieste di plafond accettate dall'odierna opposta (doc. 4 di parte opposta). Le suddette richieste di plafond fanno espresso riferimento alla posizione debitoria della
[...]
e richiamano Parte_3 testualmente il “contratto di factoring sottoscritto”, il quale, all'art. 3, contiene peraltro una dettagliata disciplina della garanzia pro soluto e delle modalità di determinazione del plafond con riferimento a ciascun debito oggetto di cessione. La suddetta documentazione, prodotta con comparsa di costituzione da parte opposta, non è stata peraltro tempestivamente contestata in maniera specifica dall'opponente, il quale ha omesso di depositare la memoria 171 ter n. 1 c.p.c. e, dunque, di prendere posizione sul contenuto della memoria avversaria. Alla luce del complesso di tali elementi, deve ritenersi provata la cessione del credito di cui trattasi da AR ON S.p.A. a , e con essa anche la titolarità in capo a quest'ultima del credito in questione nei confronti dell'opponente. Vi è inoltre prova documentale che la suddetta cessione sia stata notificata al debitore ceduto con pec in data 24.01.24 (cfr. doc. 3 ricorso monitorio), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 cod. civ. 6. Quanto all'eccezione di invalidità della procura alle liti sollevata da parte opponente, si rileva che - anche volendo ammettere che la procura fosse stata originariamente rilasciata invalidamente -, la medesima
3 comunque appare superata in forza della produzione da parte della convenuta opposta di valida procura rilasciata da soggetto legittimato (nella fattispecie, il dott. , come confermato dalla Persona_2 documentazione prodotta sub doc. 1 da parte opposta. Tale produzione documentale, ancora una volta, non è stata in alcun modo tempestivamente contestata da parte opponente, posta la citata omissione del deposito della memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. L'avvenuta sanatoria dei vizi che eventualmente inficiavano la procura ha efficacia retroattiva: il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisce in giudizio in rappresentanza di un ente, infatti, può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con effetto su tutti gli atti processuali già compiuti, mediante la costituzione del soggetto dotato dell'effettiva rappresentanza dell'ente stesso, ove il medesimo manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del falsus procurator. Tanto la ratifica, quanto la conseguente sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da un soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio (Cass. 15031/01). 7. Venendo ora alla contestazione circa la carenza del requisito di liquidità del credito azionato in via monitoria, va osservato che anche tale eccezione deve essere rigettata. Sul punto si rileva che parte opponente ha contestato l'an del credito azionato in via monitoria con modalità generiche, essendosi limitata a dedurre - unicamente in punto di diritto - l'inidoneità, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, delle fatture commerciali prodotte in sede monitoria (nel caso di specie, in conformità al disposto dell'art. 634 cod. civ.) a costituire prova del credito dalle stesse portato. Viceversa, parte opponente non ha mai specificamente contestato, in via di fatto, di aver ricevuto la merce di cui alle fatture prodotte, né di aver ricevuto l'elenco dei prezzi indicato al doc. 2 di parte opposta (allegato alla comparsa di costituzione) né tantomeno di aver spedito gli ordini di cui al doc.
3. Con riferimento al quantum del debito di cui trattasi, parte opposta ha infine omesso qualsiasi contestazione. Alla luce delle suddette circostanze, anche in considerazione del disposto dell'art. 115 c.p.c., il credito azionato dall'opposta nei confronti di
4 deve ritenersi provato sia nell'an Parte_3 che nel quantum.
8. L'opposizione proposta da deve Parte_3 dunque essere rigettata, e il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza in data 31.01.25, deve essere confermato.
9. Le spese di lite vanno poste a carico dell'opponente, rimasto soccombente in giudizio, visto l'integrale rigetto delle domande dal medesimo proposte. Tali spese vengono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, così come modificato dal d.m. n. 147/2022, prendendo in considerazione i valori medi relativi alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e secondo i valori minimi per la fase decisoria, attesa l'assenza di scritti defensionali conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando nella causa RG 3703/24 come in epigrafe promossa, ritenuta assorbita ogni altra diversa questione:
1) rigetta l'opposizione proposta da Parte_3
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
1034/2024, emesso dal Tribunale di Padova in data 15.05.2024;
2) condanna alla rifusione in favore Parte_3 di delle spese di lite ONroparte_1 che si liquidano in Euro 11.977,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Padova, 15 luglio 2025 Il Giudice dott. Alberto Stocco
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Monica Minotto, M.O.T.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g. 3703/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. DI FRANCO FRANCESCO ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ) ONroparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ARNALDI ANDREA DAVIDE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 10 luglio 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio Parte_2 [...] ON (d'ora in poi, “ ) per ONroparte_1 ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 1034/2024, emesso dal Tribunale di Padova in data 15.05.2024 nel procedimento R.G. n. 2410/2024, con il quale era stato ON condannato a pagare a favore di la somma di Euro 199.295,06 (oltre a interessi e spese di lite) in virtù di un rapporto di fornitura di carburanti. 2. L'opponente, in particolare, deduceva: ON
- la carenza di legittimazione attiva in capo a , non risultando provata la titolarità in capo alla medesima del credito azionato in via monitoria;
1 ON
- il difetto di rappresentanza di , per difetto di valida procura alle liti;
- l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto, per insussistenza del requisito della liquidità del credito azionato, data l'inidoneità delle fatture commerciali poste a base del ricorso monitorio a fornire piena prova del credito in esse indicato in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Alla luce di tali argomentazioni, chiedeva dichiararsi nullo e/o revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto o, comunque, dichiarare che nulla era dovuto in ON favore di . ON
3. Si costituiva in giudizio , chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto di tutte le domande proposte dall'opponente, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo;
in subordine, chiedeva comunque accertarsi che la medesima fosse creditrice nei confronti dell'opponente della somma di euro 199.295,06, oltre interessi di mora. Dopo lo scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., il Giudice, con ordinanza del 31.01.25, dichiarava provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione orale, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione.
4. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza in data 31.01.25.
5. In primo luogo, l'eccezione proposta da parte opponente circa il difetto di legittimazione attiva di ON
(rectius, di carenza in capo alla medesima della titolarità sostanziale del diritto di credito in questione) è infondata e deve essere rigettata. ON Il credito azionato in via monitoria da , infatti, nasce da prestazioni di fornitura di carburanti rese negli ultimi mesi del 2023 dalla AR S.p.A. in favore della Parte_3 Il suddetto rapporto obbligatorio ha tuttavia subito nel tempo modificazioni soggettive, sia dal lato attivo che da quello passivo. Quanto al lato passivo, è pacifico che la
[...]
ha chiesto, Parte_3 in data 05.02.24, la propria immediata cancellazione dal Registro delle imprese;
in pari data , Parte_3 con atto a Rep. n. 15950 NO , ha dichiarato Per_1 di subentrare in tutti i rapporti giuridici relativi suddetta società, quale titolare dell'impresa individuale
2 denominata “ ”, con Parte_3 ciò succedendo anche nel debito di cui trattasi. ON Quanto al lato attivo, ha agito in sede monitoria quale cessionaria di AR S.p.A. con riferimento al suddetto credito nei confronti della
[...]
Parte_3 Sul punto si rileva, in primo luogo, che le contestazioni ON di parte opponente circa la legittimazione attiva di risultano formulate in maniera del tutto generica, essendosi il limitato a sottolineare che “la mera Pt_3 affermazione di è ONroparte_1 cessionaria del predetto credito è inadeguata e insufficiente a fornire la prova della legittimazione”, rilevando che non risulta prodotto il contratto di cessione del credito di cui trattasi (cfr. citazione, pag. 2). In secondo luogo, in ogni caso, l'eccezione di parte opponente risulta infondata, in quanto la titolarità del ON credito in capo a risulta provata in via documentale, sulla base del contratto quadro di factoring stipulato tra la cedente e la cessionaria in data 18.12.2015 e delle successive richieste di plafond accettate dall'odierna opposta (doc. 4 di parte opposta). Le suddette richieste di plafond fanno espresso riferimento alla posizione debitoria della
[...]
e richiamano Parte_3 testualmente il “contratto di factoring sottoscritto”, il quale, all'art. 3, contiene peraltro una dettagliata disciplina della garanzia pro soluto e delle modalità di determinazione del plafond con riferimento a ciascun debito oggetto di cessione. La suddetta documentazione, prodotta con comparsa di costituzione da parte opposta, non è stata peraltro tempestivamente contestata in maniera specifica dall'opponente, il quale ha omesso di depositare la memoria 171 ter n. 1 c.p.c. e, dunque, di prendere posizione sul contenuto della memoria avversaria. Alla luce del complesso di tali elementi, deve ritenersi provata la cessione del credito di cui trattasi da AR ON S.p.A. a , e con essa anche la titolarità in capo a quest'ultima del credito in questione nei confronti dell'opponente. Vi è inoltre prova documentale che la suddetta cessione sia stata notificata al debitore ceduto con pec in data 24.01.24 (cfr. doc. 3 ricorso monitorio), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 cod. civ. 6. Quanto all'eccezione di invalidità della procura alle liti sollevata da parte opponente, si rileva che - anche volendo ammettere che la procura fosse stata originariamente rilasciata invalidamente -, la medesima
3 comunque appare superata in forza della produzione da parte della convenuta opposta di valida procura rilasciata da soggetto legittimato (nella fattispecie, il dott. , come confermato dalla Persona_2 documentazione prodotta sub doc. 1 da parte opposta. Tale produzione documentale, ancora una volta, non è stata in alcun modo tempestivamente contestata da parte opponente, posta la citata omissione del deposito della memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. L'avvenuta sanatoria dei vizi che eventualmente inficiavano la procura ha efficacia retroattiva: il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisce in giudizio in rappresentanza di un ente, infatti, può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con effetto su tutti gli atti processuali già compiuti, mediante la costituzione del soggetto dotato dell'effettiva rappresentanza dell'ente stesso, ove il medesimo manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del falsus procurator. Tanto la ratifica, quanto la conseguente sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da un soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio (Cass. 15031/01). 7. Venendo ora alla contestazione circa la carenza del requisito di liquidità del credito azionato in via monitoria, va osservato che anche tale eccezione deve essere rigettata. Sul punto si rileva che parte opponente ha contestato l'an del credito azionato in via monitoria con modalità generiche, essendosi limitata a dedurre - unicamente in punto di diritto - l'inidoneità, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, delle fatture commerciali prodotte in sede monitoria (nel caso di specie, in conformità al disposto dell'art. 634 cod. civ.) a costituire prova del credito dalle stesse portato. Viceversa, parte opponente non ha mai specificamente contestato, in via di fatto, di aver ricevuto la merce di cui alle fatture prodotte, né di aver ricevuto l'elenco dei prezzi indicato al doc. 2 di parte opposta (allegato alla comparsa di costituzione) né tantomeno di aver spedito gli ordini di cui al doc.
3. Con riferimento al quantum del debito di cui trattasi, parte opposta ha infine omesso qualsiasi contestazione. Alla luce delle suddette circostanze, anche in considerazione del disposto dell'art. 115 c.p.c., il credito azionato dall'opposta nei confronti di
4 deve ritenersi provato sia nell'an Parte_3 che nel quantum.
8. L'opposizione proposta da deve Parte_3 dunque essere rigettata, e il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza in data 31.01.25, deve essere confermato.
9. Le spese di lite vanno poste a carico dell'opponente, rimasto soccombente in giudizio, visto l'integrale rigetto delle domande dal medesimo proposte. Tali spese vengono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, così come modificato dal d.m. n. 147/2022, prendendo in considerazione i valori medi relativi alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e secondo i valori minimi per la fase decisoria, attesa l'assenza di scritti defensionali conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando nella causa RG 3703/24 come in epigrafe promossa, ritenuta assorbita ogni altra diversa questione:
1) rigetta l'opposizione proposta da Parte_3
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
1034/2024, emesso dal Tribunale di Padova in data 15.05.2024;
2) condanna alla rifusione in favore Parte_3 di delle spese di lite ONroparte_1 che si liquidano in Euro 11.977,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Padova, 15 luglio 2025 Il Giudice dott. Alberto Stocco
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Monica Minotto, M.O.T.
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