Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 05/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
C O R T E D I A P P E L L O D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa B. Catarsini Presidente
Dott.ssa C. Zappalà Consigliere rel.
Dott. F. Conti Consigliere decidendo allo scadere, alla data del 4 febbraio 2024, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 29/2024 r.g. vertente tra:
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M. Cammaroto appellante
CO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. C. Bonina CP_1
appellata
OGGETTO: iscrizione elenchi anagrafici
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato al Giudice del lavoro del Tribunale di Patti in data 3/11/2017, CP_1
, premesso di essere bracciante agricola e di essere stata iscritta nell'anno 2011 nell'elenco
[...]
del comune di residenza per 102 giornate, lavorate alle dipendenze del Controparte_2
lamentava di avere di recente appurato, consultando l'estratto
[...]
contributivo, di essere stata cancellata.
Invocava la condanna dell'istituto alla reiscrizione negli elenchi.
Nella resistenza dell' che eccepiva la decadenza, esaminato un testimone, con sentenza Pt_1
n.2214/2023 pronunciata in data 10 novembre 2023, il giudice di primo grado accoglieva la domanda, condannando l' a reiscrivere la ricorrente negli elenchi con la rifusione delle spese Pt_1
di lite.
indi, in esito al deposito di note dell'appellante, alla scadenza del termine ex art. 127
c.p.c. fissato in sostituzione dell'udienza del 4 febbraio 2025, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante ripropone l'eccezione di decadenza, risultando le giornate lavorative della per il 2011 cancellate con il terzo elenco di variazione dell'anno 2014 CP_1 pubblicato sul sito dell'Istituto dal 15/12/2014 al 10/1/2015 e il ricorso depositato solo il
24/10/2017.
Al riguardo, tuttavia, non può non rilevarsi come l' abbia prodotto, in primo grado e nel Pt_1 presente, solo il frontespizio dell'elenco e non già il suo contenuto ove sono indicati i nominativi dei lavoratori le cui giornate sono state cancellate. Né può evidentemente supplire a tale carenza probatoria l'ARLA storico, ove pure si riportano le 102 giornate del 2011 che sarebbero state cancellate con la suddetta terza variazione, trattandosi pur sempre di un documento interno dell' Pt_1
L'appello va pertanto esaminato nel merito.
L' contesta la valutazione delle prove, avendo il tribunale trascurato la valenza del verbale Pt_1
ispettivo e tenuto in considerazione la testimonianza di un unico teste.
Il rilievo è fondato.
Dal verbale di accertamento ispettivo svolto nei confronti del Consorzio PAC, concluso il 19 giugno 2014, è emersa l'inspiegabile sproporzione fra numero di giornate lavorative denunziate dal nel periodo compreso tra il 2011 e il 2014 e fabbisogno annuo dell'azienda, con CP_2
importi spropositati dichiarati dovuti a titolo retributivo a fronte della completa omissione dei versamenti contributivi.
È richiamato il verbale di dichiarazioni del presidente del CdA del , CP_2 Testimone_1
il quale ha ammesso che in realtà sui terreni del venivano occupati al massimo una CP_2
ventina di operai, mentre il resto della manodopera denunciata in realtà era in servizio presso altri produttori che si servivano del . Il ha fornito un elenco dei dipendenti CP_2 Tes_1
effettivamente impiegati negli anni 2011, 2012 e 2013, e la non compare in alcuno dei tre CP_1 anni, ma piuttosto è ricompresa nell'elenco dei lavoratori il cui rapporto è stato disconosciuto.
A fronte di questa prova seria e circostanziata dell'inesistenza del rapporto, vi è solo la deposizione della teste il cui rapporto lavorativo è stato anch'esso disconosciuto e che ha Testimone_2 dichiarato “di avere cause contro l' . Tale sua posizione comporta l'innegabile interesse di Pt_1
fatto alla sorte del presente giudizio e avrebbe dovuto indurre il giudice a valutare la testimonianza con prudente apprezzamento e a rilevarne la genericità sulla quantità e qualità del lavoro prestato dall'odierna appellata nonché sull'ubicazione dei luoghi della prestazione. La teste ha invero pure riferito che era il a dare le direttive e a pagare le retribuzioni, eppur tuttavia il non Tes_1 Tes_1
l'ha inclusa fra le dipendenti del . CP_2
In definitiva, nel valutare tutto il materiale probatorio versato in atti ritiene questa Corte che le domande formulate dalla parte ricorrente in primo grado vadano rigettate dovendosi ritenere il rapporto di lavoro insussistente.
Stante la soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico dell'appellata, rimanendo irrilevante la dichiarazione ex art. 152 disp att. Va, infatti, rappresentato che, nelle controversie concernenti l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli non trova applicazione il principio dell'esonero dalle spese processuali del lavoratore soccombente enunciato dall'art. 152 disp. att.
c.p.c. nel testo novellato dall'art. 9 legge n. 533 del 1973, in quanto il giudizio non verte in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni previdenziali ma in tema di accertamento dell'esistenza del rapporto assicurativo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta le domande proposte da con ricorso del 3 novembre 2017; CP_1 condanna al pagamento in favore dell' delle spese di entrambi i gradi di CP_1 Pt_1 giudizio, liquidate per compensi che liquida in € 2697,00 per il primo grado di lite e in € 2906,00 per il presente appello, oltre le spese inerenti al pagamento del contributo unificato pari ad Euro
64.50, il tutto oltre rimborso spese generali, Iva e cpa.
Messina, 5/2/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. C. Zappalà Dott. B. Catarsini